COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centosettantasette posti di funzionario amministrativo, contabile e consolare, terza area F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. (18E06915)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 17-07-2018

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centosettantasette posti di funzionario amministrativo, contabile e consolare, terza area F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. (18E06915)
  • Categoria: Altri enti
  • Ente: COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
  • Data: 17-07-2018
  • Scadenza: 31-08-2018

Art. 1 Posti a concorso

			LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  Statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo  unico,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, e successive  modifiche  contenente  disposizioni  legislative
speciali riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli  affari
esteri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  il
"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo del 25 maggio 2017  n.  75,  recante
"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
    Visto in particolare l'art. 22,  comma  15,  del  citato  decreto
legislativo,  relativo  alla  facolta',  in   capo   alle   pubbliche
amministrazioni  per  il  triennio  2018-2020   di   valorizzare   le
professionalita'  interne  attraverso  procedure  selettive  per   la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, e che dette
procedure determinano la corrispondente riduzione  della  percentuale
di riserva di posti destinata al personale interno di cui all'art. 52
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  facolta'  di  cui  il
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
intendera' avvalersi; 
    Vista la legge 28 luglio 1999, n.  266,  contenente  disposizioni
relative al personale del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   "Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n.  114,  con  particolare
riguardo all'art. 25, comma 9,  che  ha  introdotto  il  comma  2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  "Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili"  ed  in  particolare  l'art.  3  e  l'art.  18,  comma   2,
concernenti le quote d'obbligo occupazionale a favore delle  suddette
categorie protette; 
    Atteso che dal "Prospetto informativo disabili", riferito  al  31
dicembre 2017, riepilogativo della situazione occupazionale  rispetto
agli obblighi di assunzione di personale  disabile  e/o  appartenente
alle altre categorie protette la quota di riserva di cui all'art. 18,
comma 2, della citata legge n. 68/1999 risulta coperta; 
    Atteso  che,  in  base  al  richiamato   "Prospetto   informativo
disabili", la quota di riserva di cui all'art. 3 della  citata  legge
n.  68/1999  risulta  scoperta,  ferma  restando  la   programmazione
prevista dalla Convenzione tra il MAECI e la Citta' Metropolitana  di
Roma Capitale, "S.I.L.D. - Servizio inserimento lavorativo disabili",
stipulata ai sensi  dell'art.  11  della  citata  legge  in  data  28
settembre 2016 relativamente al triennio 2017-2019; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il "Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  215,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  216,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
"Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche   amministrazioni",   in
particolare gli articoli 24, comma 1 e 62 che  modificano  l'art.  52
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto l'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
relativo alla riserva di posti per i volontari delle Forze armate; 
    Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini  degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del  succitato  decreto  del
Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non si  puo'
prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti  dei
ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui  si
accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,  n.
56; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, recante  "Regolamento  recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  norme  concernenti
l'autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di  equiparazione  tra  classi
delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle  lauree
di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini  della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 aprile 2016, n. 288 ed, in particolare, la tabella 1
relativa  ai  "Raggruppamenti  dei   corsi   di   studio   per   Area
disciplinare"; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005,  in
particolare laddove si stabilisce  che  "alle  procedure  relative  a
qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto  il  solo
diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti
della nuova laurea di primo livello (L)" di cui al succitato  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,   come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n.  97,  in  materia  di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro degli  affari  esteri  7  settembre
1994, n. 604, "regolamento recante  norme  per  la  disciplina  delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis e di
mobilita' di cui all'art. 30 del sopracitato decreto  legislativo  n.
165/2001,  concernente  disposizioni  in  materia  di  mobilita'  del
personale delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
luglio 2013 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -
Serie  generale  -  n.  232  del  3  ottobre  2013    concernente   la
rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  del  personale   della
carriera diplomatica, delle  qualifiche  dirigenziali  e  delle  aree
prima, seconda e terza del Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
    Constatata l'effettiva e concreta  disponibilita'  dei  posti  in
organico nel  profilo  di  funzionario  amministrativo,  contabile  e
consolare, terza area, fascia retributiva 1; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  23  giugno  2004,  n.  225,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2  e  3,
dell'art. 21 e dell'art. 181,  comma  1,  lettera  a)  del  succitato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni     ed     integrazioni,     recante     il     "Codice
dell'amministrazione digitale"; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante "Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo"; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  del  25  luglio  1994,  di
istituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione  del
progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),
composta  dai  rappresentanti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  del  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, e del Ministro dell'interno; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto  con
il Ministro per l'economia e il Ministro dell'interno che  nomina  la
Commissione interministeriale RIPAM e ne definisce le competenze; 
    Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,  convertito  dalla
legge 7 aprile 1995 n. 104, che al comma 1 dell'art. 18, prevede  che
il Centro di formazione studi - FORMEZ - subentra nei rapporti attivi
e passivi riferibili  al  Consorzio  per  la  Riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Considerato che per  l'espletamento  della  fase  preselettiva  e
selettiva, sia scritta sia orale,  la  Commissione  interministeriale
RIPAM, ferme restando le competenze della  commissione  esaminatrice,
potra' avvalersi di FORMEZ PA; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
aprile 2017, recante "Autorizzazione ad assumere unita' di personale,
ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e successive modificazioni ed  integrazioni,  nonche'  ai  sensi
dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in
favore di varie amministrazioni", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 124  del  30  maggio  2017 ,  con  il  quale  il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e'
stato autorizzato a bandire un concorso pubblico per la copertura  di
ventisette posti nella  terza  area  funzionale,  fascia  retributiva
"F1",     nel     profilo     allora     denominato      "funzionario
amministrativo-contabile",   ora   confluito    nell'unico    profilo
professionale di "Funzionario amministrativo, contabile e consolare"; 
    Visto il decreto ministeriale n. 5111/200/bis del 4 aprile  2017,
con il quale, a decorrere dal 1°  dicembre  2016,  i  dipendenti  del
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
appartenenti alle Aree prima, seconda e terza sono stati  inquadrati,
ove previsto dal Contratto collettivo integrativo del  personale  del
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
sottoscritto il 1° dicembre 2016 e ferma restando l'Area e la  fascia
retributiva in godimento, nei nuovi  profili  professionali  indicati
nel provvedimento stesso; 
    Visto l'art. 1, comma 274, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e il bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020",  con  la
quale  si  autorizza  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale a bandire concorsi, per titoli ed  esami,
per l'assunzione, a tempo indeterminato, fino a settantacinque unita'
di personale  appartenente  alla  terza  area  funzionale,  posizione
economica F1, per ciascuno degli anni 2018 e 2019; 
    Visto il decreto ministeriale n. 5115/277/BIS del 4  maggio  2018
con il quale il Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale ha delegato alla Commissione  interministeriale  RIPAM
l'organizzazione e la gestione di due concorsi, per titoli ed  esami,
per  il  reclutamento  di  complessive  duecentoventuno   unita'   di
personale di ruolo di cui centosettantasette con profilo "funzionario
amministrativo, contabile e consolare", nel rispetto degli  indirizzi
dettati dall'amministrazione delegante; 
    Vista la Convenzione per l'attuazione del progetto MAECI -  RIPAM
sottoscritta in data 9 maggio 2018 tra il MAECI e il FORMEZ PA; 
    Vista la legge 17 dicembre 2010, n.  227,  recante  "Disposizioni
concernenti la definizione della funzione pubblica  internazionale  e
la  tutela  dei  funzionari  italiani  dipendenti  da  organizzazioni
internazionali"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2014,
n. 103, recante il regolamento  recante  disciplina  dell'elenco  dei
funzionari internazionali di cittadinanza italiana; 
    Visti il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  comparto  "Ministeri"  per   il   biennio   economico
2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il Contratto collettivo
integrativo del personale del Ministero degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto funzioni centrali per il  triennio  2016-2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di   centosettantasette   unita'   di   personale   non
dirigenziale da inquadrare nel profilo  "funzionario  amministrativo,
contabile e consolare", terza area funzionale, fascia retributiva F1,
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(Codice concorso: MAECI/ACC). 
    2. Ai sensi  dell'art.  167  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti  messi
a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita'  italiana  con
contratto   a   tempo   indeterminato   presso   le    rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura
all'estero, ove in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    3. Ai sensi dell'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, il trenta per cento dei posti e'  riservato  ai  volontari  in
ferma breve di durata di tre o piu' anni o in ferma prefissata di uno
o quattro anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito anche
al termine o durante le eventuali  rafferme  contratte  nonche'  agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata  che
hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove  in  possesso
dei requisiti previsti dal bando. 
    4. Con riferimento all'art. 3 della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
si tiene conto dello stato di attuazione della Convenzione richiamata
nelle premesse. 
    5. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, il 10 per cento dei posti messi a concorso  e'  riservato  al
personale di ruolo del MAECI in possesso dei requisiti  previsti  dal
successivo art. 2; 
    6. Le  riserve  di  legge  e  quelle  facoltative  sono  valutate
esclusivamente all'atto della formulazione della  graduatoria  finale
di merito di cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50  per
cento. La predetta percentuale  e'  prioritariamente  destinata  alle
quote  di  riserva  obbligatoria,   in   proporzione   alle   diverse
percentuali previste dalla  legge,  e  in  subordine  alla  quota  di
riserva facoltativa. 
    7. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la Commissione interministeriale per l'attuazione del  progetto
RIPAM  svolge   i   compiti   di   cui   all'art.   2   del   decreto
interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della
commissione esaminatrice. Il concorso sara' espletato  in  base  alle
procedure indicate nel bando. 
    8. Per l'espletamento della fase preselettiva  e  selettiva,  sia
scritta sia orale,  la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  ferme
restando le competenze della commissione  esaminatrice,  si  avvarra'
del FORMEZ PA.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
      c)   laurea   (L)   o   laurea   magistrale   (LM)    nell'area
umanistico-sociale o scientifico-tecnologica conseguite ai sensi  del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (allegato 1); laurea (L)
o  laurea  specialistica  (LS)  conseguite  ai  sensi   del   decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ad esse equiparate  sulla  base
degli allegati 2 e 3; diploma di laurea (DL) di cui agli  ordinamenti
previgenti, equiparato sulla base di quanto stabilito all'allegato 3;
titoli stranieri equiparati o equipollenti. 
    In  tutti  i  casi  in  cui  sia  intervenuto   un   decreto   di
equiparazione o equipollenza e' cura del candidato  specificarne  gli
estremi nella domanda di partecipazione al concorso. I  titoli  sopra
citati si intendono conseguiti presso universita'  o  altri  istituti
equiparati della  Repubblica.  I  candidati  in  possesso  di  titolo
accademico rilasciato da un Paese dell'Unione  europea  sono  ammessi
alle prove  concorsuali,  purche'  il  titolo  sia  stato  dichiarato
equivalente con provvedimento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
38,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9  febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n.
35. Il candidato e' ammesso con riserva alle  prove  di  concorso  in
attesa dell'emanazione di tale  provvedimento.  La  dichiarazione  di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il  provvedimento  sia
gia' stato ottenuto per  la  partecipazione  ad  altri  concorsi.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili al sito  istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
www.funzionepubblica.gov.it - La procedura di equivalenza puo' essere
attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva ove superata  e
l'effettiva attivazione  deve  comunque  essere  comunicata,  a  pena
d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; 
      d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
profilo professionale  di  funzionario  amministrativo,  contabile  e
consolare, sia  presso  l'Amministrazione  centrale  che  nelle  sedi
estere,  ivi  comprese  quelle  con   caratteristiche   di   disagio.
L'Amministrazione ha  facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; 
      e) godimento dei diritti  politici.  Non  possono  accedere  al
concorso coloro che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo, nonche'  coloro  che  siano  stati  destituiti  o  dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati  decaduti  da
un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera  d),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge
o dei Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al  personale
dei vari comparti. 
    2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine  utile  stabilito  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso, di cui all'art. 3 comma 1 del presente bando,
nonche' al momento dell'assunzione al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, ai sensi del successivo art. 15.

Art. 3 Presentazione delle domande Termine e modalita'

				Art. 3 
 
                     Presentazione delle domande 
                         Termine e modalita' 
 
    1. Il candidato invia la domanda di ammissione  al  concorso  per
via telematica, compilando il modulo on-line  all'indirizzo  internet
http://ripam.formez.it - La  compilazione  e  l'invio  on-line  della
domanda  devono  essere   completati   entro   le   ore   24,00   del
quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti  dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami".  La  data  di  presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema  informatico  e
comprovata da apposita ricevuta  elettronica  rilasciata  al  termine
della registrazione. Allo  scadere  del  termine  utile  per  la  sua
presentazione, il sistema non permette piu' l'accesso e  l'invio  del
modulo elettronico. Qualora il termine di invio on-line della domanda
cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno
successivo non festivo. 
    Per la partecipazione al concorso, prima di compilare il suddetto
modulo elettronico, all'interno del quale dovranno  essere  riportati
gli estremi della  relativa  ricevuta  di  pagamento,  dovra'  essere
effettuato, a pena di esclusione, il  versamento  del  contributo  di
ammissione al concorso di € 10,00 sul c.c.p.  n.  1008403527  (codice
IBAN IT 02 Y 07601 03200001008403527) intestato a FORMEZ PA - RIPAM -
Viale Carlo Marx n. 15 - 00137 Roma, con specificazione della Causale
"Concorso MAECI/ACC)". 
    2.  Nella  domanda  il  candidato  dichiara,  sotto  la   propria
responsabilita'  e  ai  sensi  delle  norme   sull'autocertificazione
(articoli 46, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445): 
      a) il cognome, il nome, il luogo e la data  di  nascita  e,  se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato  civile
e' stato trascritto l'atto di nascita; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) il codice fiscale; 
      d)  il  comune  e  l'indirizzo  di   residenza   con   l'esatta
indicazione del codice di avviamento postale,  l'indirizzo  di  posta
elettronica certificata nonche' il recapito telefonico; 
      e) il godimento dei diritti politici; 
      f) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
      g) le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle  riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
      h) il titolo di studio di accesso di cui e' in possesso ai fini
della partecipazione alla  presente  selezione,  specificando  presso
quale universita' o  istituto  equiparato  e'  stato  conseguito,  il
numero della classe di appartenenza, la data del conseguimento  e  la
votazione riportata; 
      i)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2, comma 1, punto c) del bando; 
      j)  i  servizi  eventualmente  prestati  come   dipendente   di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli  eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso; 
      k) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione  di
una delle riserve di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5  del  presente
bando. Gli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale devono inoltre specificare la  sede
e il periodo di servizio; 
      l) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra  francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese e cinese) in cui  intende
sostenere il colloquio di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera
e); 
      m) la lingua, o  le  lingue  straniere,  prescelte  tra  quelle
indicate nel successivo art. 11, comma 1, in  cui  intende  sostenere
prove facoltative orali; 
      n) i titoli aggiuntivi, di cui al successivo art. 7, dei  quali
e' eventualmente in possesso; 
      o) i titoli, previsti  dalle  vigenti  disposizioni  e  di  cui
all'allegato 4 dei quali e'  eventualmente  in  possesso,  che  danno
luogo, a parita' di punteggio, a preferenza; 
      p) di essere a conoscenza delle norme che regolano il  servizio
all'estero alle  dipendenze  del  Ministero  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e di essere  disposto  a  trasferirsi  in
qualsiasi sede all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare
servizio. 
    3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere  posseduti
al  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. I titoli non espressamente  dichiarati  nella
domanda di ammissione  alle  prove  concorsuali  non  sono  presi  in
considerazione. La Commissione interministeriale RIPAM si riserva  di
accertarne la sussistenza. 
    4.  Il  candidato  dichiara  inoltre  di   essere   in   possesso
dell'idoneita' psico-fisica a  svolgere  l'attivita'  di  funzionario
amministrativo, contabile e consolare  sia  presso  l'Amministrazione
centrale,  sia  nelle  sedi   estere,   ivi   comprese   quelle   con
caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l'ammissione al
concorso. 
    5. Il candidato diversamente abile  indica  nell'apposito  spazio
disponibile nel modulo elettronico della domanda di partecipazione la
propria condizione e  specifica  l'ausilio  e/o  i  tempi  aggiuntivi
eventualmente  necessari  per  lo   svolgimento   delle   prove.   La
disabilita'  andra'  in  ogni  caso  opportunamente  documentata   ed
esplicitata  mediante  la  dichiarazione   resa   dalla   commissione
medico-legale dell'ASL di  riferimento  o  da  equivalente  struttura
pubblica.  La  suddetta  dichiarazione  dovra'  contenere   esplicito
riferimento alle limitazioni che  l'handicap  determina  in  funzione
delle  procedure  preselettive  e   selettive.   La   concessione   e
l'assegnazione di ausili e/o tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a
insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice  sulla  scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non  eccederanno  il  50%  del
tempo assegnato per la prova. Tutta  la  documentazione  di  supporto
alla dichiarazione resa sul proprio handicap, dovra' essere inoltrata
a    mezzo    posta     elettronica     certificata     all'indirizzo
concorsi@pec.formez.it entro e non oltre i  dieci  giorni  successivi
alla data di scadenza della presentazione  della  domanda  unitamente
all'apposito  modulo  compilato  e  sottoscritto  che   si   rendera'
automaticamente disponibile on-line e con il quale  si  autorizza  il
FORMEZ PA al trattamento dei dati sensibili. Il  mancato  inoltro  di
tale  documentazione  non  consentira'  al  FORMEZ  PA   di   fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta.  E'  fatto  comunque  salvo  il
requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di  svolgere
l'attivita' di funzionario amministrativo, contabile e consolare  sia
presso la sede centrale del Ministero degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, sia nelle sedi estere e, in particolare,
in quelle con caratteristiche di disagio. Eventuali gravi limitazioni
fisiche sopravvenute successivamente alla data di  scadenza  prevista
al punto precedente,  che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di
ausili  e/o  tempi  aggiuntivi,  dovranno  essere   documentate   con
certificazione  medica,   che   sara'   valutata   dalla   competente
commissione la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 
    6. Il candidato deve, altresi',  indicare  nella  domanda  se  si
trova nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, ai fini dell'esonero dalla prova preselettiva. 
    7. Non sono valide  le  domande  di  partecipazione  al  concorso
incomplete o irregolari.  Non  sono  inoltre  valide  le  domande  di
partecipazione al concorso presentate con modalita' diverse da quelle
di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non
sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La
mancata esclusione dal test di preselezione (art. 6)  e  dalle  prove
scritte (art. 9, comma 1) non costituisce,  in  ogni  caso,  garanzia
della  regolarita',  ne'  sana  l'irregolarita'  della   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    8. La Commissione interministeriale RIPAM non e' responsabile  in
caso di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al  candidato
quando tale smarrimento sia dipendente da  dichiarazioni  inesatte  o
incomplete rese dal candidato circa  il  proprio  recapito  di  posta
elettronica certificata, oppure da mancata  o  tardiva  comunicazione
del cambiamento del predetto  recapito  rispetto  a  quello  indicato
nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili  a  fatto  di
terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 
    9.  La  Commissione  interministeriale  RIPAM   si   riserva   di
effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese  dal  candidato  mediante  il  sistema  "step-one".  Qualora  il
controllo accerti la falsita' del contenuto  delle  dichiarazioni  il
candidato sara' escluso dalla selezione, ferme restando  le  sanzioni
penali  previste  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ogni comunicazione ufficiale non
espressamente prevista dal presente  bando  avverra'  a  mezzo  posta
elettronica certificata,  in  ossequio  alle  previsioni  del  Codice
dell'amministrazione digitale (CAD). 
    10.  All'atto  della   presentazione   a   sostenere   le   prove
preselettive, di cui al  successivo  art.  6,  i  candidati  dovranno
sottoscrivere una  dichiarazione  nella  quale  attestano,  sotto  la
propria responsabilita', la veridicita' di quanto indicato nel format
telematico del FORMEZ PA utilizzato per la trasmissione on-line della
domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4 Esclusione dal concorso

				Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. In attesa della verifica del possesso dei requisiti,  tutti  i
candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali. 
    2.  La  Commissione  interministeriale  RIPAM  dispone  in   ogni
momento,   con   provvedimento   motivato,   anche    successivamente
all'espletamento delle prove, l'esclusione dal concorso  per  difetto
dei  requisiti  prescritti,  ovvero  per  la  mancata  o   incompleta
presentazione della documentazione prevista, nonche' per  la  mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

Art. 5 Commissione esaminatrice

				Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La Commissione interministeriale RIPAM nomina  la  commissione
esaminatrice  sulla  base  dei  criteri  previsti  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni.  La  commissione   esaminatrice   e'
competente per la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 7  e  per
l'espletamento di tutte le fasi del concorso  di  cui  ai  successivi
articoli 6, 8, 9 e 10. Essa e' composta da un  consigliere  di  Stato
oppure da un magistrato o  avvocato  dello  Stato  di  corrispondente
qualifica, o da un dirigente generale o equiparato, anche  a  riposo,
con funzioni di presidente, e da due esperti  nelle  materie  oggetto
del concorso. 
    2. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati  membri
aggiunti per particolari discipline, incluse le lingue. 
    3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da  un
funzionario di qualifica non inferiore alla Terza Area.

Art. 6 Preselezione

				Art. 6 
 
                            Preselezione 
 
    1. Qualora il numero delle domande  di  partecipazione  lo  renda
opportuno,  le  prove  di  esame  sono  precedute  da  un   test   di
preselezione.  La  prova  preselettiva  e'  intesa  a  verificare  la
preparazione di base sulle materie del concorso e le  attitudini  del
candidato  alle  funzioni  proprie  del  profilo   professionale   di
funzionario  amministrativo,  contabile  e  consolare,   nonche'   ad
accertare la capacita' di logicita' del ragionamento. La prova, della
durata di  cinquanta  minuti,  si  articola  in  settanta  domande  a
risposta  multipla,  di  cui  una  sola  giusta,   e   a   correzione
informatizzata per l'accertamento della capacita'  di  logicita'  del
ragionamento, nonche' della preparazione sulle seguenti materie: 
      diritto civile e internazionale privato; 
      diritto consolare; 
      diritto amministrativo; 
      contabilita' dello Stato; 
      lingua inglese. 
    2. I quesiti della prova preselettiva,  selezionati  dalla  banca
dati dei test RIPAM  secondo  i  criteri  forniti  dalla  commissione
esaminatrice,   saranno   resi   disponibili   on-line    sul    sito
http://ripam.formez.it - almeno venti giorni prima dello  svolgimento
delle prove. Per l'espletamento  della  preselezione  la  Commissione
Interministeriale  RIPAM,  per  il  tramite  di  FORMEZ  PA,   potra'
avvalersi anche di enti o societa'  specializzate  in  selezione  del
personale. 
    3. Per la  valutazione  delle  domande  a  risposta  multipla  si
adotteranno i seguenti punteggi: 
      1 punto per ogni risposta esatta; 
      -0,33 punti per ogni risposta errata; 
      0 punti per ogni risposta omessa o per  la  quale  siano  state
marcate due o piu' opzioni. 
    4.  Sono   ammessi   alle   prove   d'esame   scritte   i   primi
ottocentottantacinque   candidati   classificatisi   nel   test    di
preselezione, purche' soddisfino i requisiti di  ammissione  previsti
dal precedente  art.  2.  I  candidati  eventualmente  classificatisi
all'ottocentottantacinquesimo posto con  pari  punteggio  sono  tutti
ammessi alle prove scritte. 
    5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del voto finale di merito.

Art. 7 Titoli

				Art. 7 
 
                               Titoli 
 
    1. La valutazione degli eventuali  titoli  aggiuntivi  dichiarati
dai candidati nella domanda di partecipazione alle prove  concorsuali
e' effettuata dopo le prove scritte di cui al  successivo  art.  9  e
prima che si proceda alla correzione dei  relativi  elaborati,  sulla
base della documentazione inviata dal candidato. 
    2. La commissione esaminatrice, verificando la  congruenza  della
documentazione inviata dal  candidato  con  quanto  dichiarato  nella
domanda di partecipazione, puo' assegnare complessivamente fino a sei
centesimi per i seguenti titoli: 
      a) laurea, diploma di laurea,  laurea  specialistica/magistrale
in una delle  classi  corrispondenti  a  quelle  stabilite  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, punto c), qualora non si tratti del  titolo  di
accesso  presentato  ai  fini  della  partecipazione  alla   presente
selezione: fino a due centesimi; 
      b) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR),
master universitari di primo e secondo livello, di cui all'art. 3 del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle aree disciplinari delle classi
di  laurea  specialistica/magistrale  sopra  indicate:  fino  a   due
centesimi; 
      c) comprovata attivita' lavorativa  a  livello  di  funzionario
svolta presso le organizzazioni internazionali (per un  periodo  pari
all'effettivo servizio prestato, anche non continuativo,  per  almeno
due anni). Sono considerati  funzionari  internazionali  i  cittadini
italiani   che   siano   stati   assunti   presso   un'organizzazione
internazionale  a  titolo  permanente   o   a   contratto   a   tempo
indeterminato o determinato per posti per i  quali  e'  richiesto  il
possesso di titoli di studio di livello  universitario:  fino  a  due
centesimi. 
    3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai  candidati  risultati  idonei  alle
prove di esame. 
    4. I titoli di cui  al  comma  2  devono  essere  posseduti  alla
scadenza  dei  termini  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione di cui all'art. 3. 
    5. Non sono valutabili i titoli utili a determinare  il  possesso
dei requisiti di accesso.

Art. 8 Prove d'esame

				Art. 8 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Le prove d'esame consistono in tre  prove  scritte  e  in  una
prova orale, come da allegato programma che fa parte  integrante  del
presente  bando  (allegato  5).  Esse   tendono   ad   accertare   la
preparazione culturale, la maturita' e le  attitudini  operative  del
candidato. 
    2. I punteggi sono espressi in centesimi.

Art. 9 Prove scritte

				Art. 9 
 
                            Prove scritte 
 
    1. Le prove d'esame scritte consistono in: 
      a) quesiti in diritto civile, diritto internazionale privato  e
diritto consolare, di cui all'allegato programma. Il candidato  sara'
chiamato a svolgere un breve elaborato su ciascun quesito; 
      b) quesiti in diritto amministrativo e contabilita'  di  Stato,
di cui all'allegato programma. Il candidato sara' chiamato a svolgere
un breve elaborato su ciascun quesito; 
      c) quesiti in lingua inglese vertenti su un  testo,  in  lingua
originale, relativo ad una tematica di attualita' internazionale. Non
sara' consentito l'uso di alcun dizionario. 
    2. I candidati dispongono di cinque ore per svolgere le prove  di
cui alla lettera a) e b) e di tre ore per svolgere la prova di lingua
inglese. 
    3. Sono ammessi alla prova d'esame orale i candidati che  abbiano
riportato un punteggio  di  almeno  settanta  centesimi  (70/100)  in
ciascuna delle prove di cui al comma 1. 
    4. I candidati ammessi a sostenere le prove scritte si impegnano,
entro la data di inizio delle prove stesse, a presentare al FORMEZ PA
la documentazione e/o  le  dichiarazioni  sostitutive  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
comprovanti il possesso dei titoli  di  cui  agli  articoli  2  e  7,
seguendo   le    apposite    indicazioni    pubblicate    sul    sito
http.//ripam.formez.it unitamente al diario delle  prove  di  cui  al
successivo art. 13.

Art. 10 Prova orale

				Art. 10 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova d'esame orale verte sulle materie di cui all'allegato
5 che hanno formato oggetto  delle  prove  d'esame  scritte,  nonche'
sulle seguenti materie: 
      a) elementi di diritto pubblico; 
      b) elementi di diritto internazionale  pubblico  e  dell'Unione
europea; 
      c) geografia politica ed economica; 
      d) lingua inglese; 
      e) altra lingua straniera obbligatoria a scelta  tra  francese,
spagnola, tedesca, araba, russa, cinese e  portoghese  (conversazione
su argomenti di attualita' internazionale). 
    2. Nel corso della prova d'esame orale ha inoltre luogo una prova
di informatica secondo l'allegato 5. 
    3. Per superare la prova d'esame orale e'  necessario  conseguire
un punteggio di almeno settanta centesimi (70/100). 
    4.  Prima   dell'avvio   della   prova   orale   la   commissione
esaminatrice,  sulla  base  della   documentazione   presentata   dai
candidati entro la data di svolgimento delle prove scritte, validera'
ed autorizzera' la pubblicazione  dei  punteggi  dei  titoli  di  cui
all'art. 7, dei soli candidati idonei. 
    5. Al termine di ogni seduta la  commissione  esaminatrice  forma
l'elenco dei candidati esaminati nella  giornata,  con  l'indicazione
del punteggio riportato da  ciascuno  nella  prova  orale.  L'elenco,
sottoscritto dal presidente e dal  segretario,  e'  affisso  all'albo
della sede d'esame.

Art. 11 Prove facoltative di lingua straniera

				Art. 11 
 
                Prove facoltative di lingua straniera 
 
    1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione  alle
prove concorsuali di sostenere prove facoltative orali in una o  piu'
delle seguenti lingue: araba, cinese, francese, portoghese, spagnola,
tedesca, russa, a eccezione delle lingue prescelte per i colloqui  di
cui al precedente art. 10, comma 1, lettera e). 
    2. Per ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino a
1,5  centesimi,  purche'  raggiunga  la  sufficienza  di  almeno  0,9
centesimi. 
    3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative  si  aggiunge
alla votazione riportata nella prova d'esame  orale,  sempre  che  il
candidato sia  risultato  idoneo  secondo  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 10, comma 3.

Art. 12 Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito

				Art. 12 
 
Voto finale delle prove d'esame e  formazione  della  graduatoria  di
                               merito 
 
    1. La votazione complessiva delle prove  d'esame  e'  determinata
dalla media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte,  di  cui  al
precedente art. 9, a cui si somma il punteggio ottenuto  nella  prova
orale, di cui al precedente art. 10. Al punteggio della prova d'esame
orale sono aggiunti i  centesimi  conseguiti  nelle  eventuali  prove
facoltative di lingua di cui al precedente art. 11. 
    2. Il punteggio ottenuto nel  test  di  preselezione,  come  gia'
specificato all'art.  6,  comma  5,  non  ha  valore  ai  fini  della
votazione complessiva. 
    3. La graduatoria finale di merito del concorso e' formata  dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante  dalla  votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato, a cui  si  aggiungono  i
centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti.

Art. 13 Modalita' e calendario delle prove d'esame

				Art. 13 
 
             Modalita' e calendario delle prove d'esame 
 
    1. I candidati si presentano alla prova preselettiva e alle prove
d'esame muniti di documento di riconoscimento valido  e  di  penna  a
inchiostro nero o blu. I candidati non possono introdurre nella  sede
degli esami, pena  l'esclusione  dalle  prove  concorsuali,  telefoni
cellulari,  palmari,  tablet,   supporti   informatici,   dispositivi
elettronici  di  qualunque  genere,  carta  da   scrivere,   appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ne'  borse  o
simili. 
    2. Il FORMEZ PA adotta le misure necessarie a impedire  l'uso  di
materiale non autorizzato da parte dei candidati. 
    3. La sede, il giorno e l'orario in cui avra' luogo  il  test  di
preselezione sono resi noti con avviso pubblicato sul  sito  internet
http://ripam.formez.it almeno venti giorni  prima  dello  svolgimento
della prova. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti  gli
effetti.  Pertanto  coloro  che   non   hanno   avuto   comunicazione
dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi
nella sede, nel  giorno  e  nell'ora  resi  noti  sul  sito  internet
sopraindicato. Di tale pubblicazione e' data notizia  nella  Gazzetta
Ufficiale della - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed  esami"  -  del  18
settembre 2018. 
    4. Sul sito  internet  http://ripam.formez.it  e'  pubblicato  il
calendario di svolgimento delle prove scritte ed e' resa nota la data
di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a  sostenerle  con
almeno quindici giorni di preavviso. Tali pubblicazioni hanno  valore
di notifica a tutti  gli  effetti.  Nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - del  9  novembre
2018 e' data notizia della summenzionata pubblicazione. 
    5. L'assenza dalle prove,  ancorche'  dovuta  a  cause  di  forza
maggiore, comporta l'esclusione dal concorso  quale  che  ne  sia  la
causa. 
    6. Qualora per motivi organizzativi alla data di cui ai punti 3 e
4 non sia possibile stabilire il calendario  degli  esami,  sul  sito
internet http://ripam.formez.it e nella Gazzetta Ufficiale della - 4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami" - di cui ai medesimi punti 3  e  4
e' comunicato l'eventuale rinvio ad altra  pubblicazione  della  data
delle prove. 
    7. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale,  di
cui al precedente art. 10, l'avviso per la presentazione al colloquio
stesso e' dato individualmente almeno venti giorni prima  della  data
in cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene  altresi'
l'indicazione del punteggio riportato  dall'interessato  in  ciascuna
delle  prove  scritte  e  l'eventuale  punteggio  ottenuto   per   la
valutazione dei titoli di cui all'art. 7. Le sedute delle prove orali
si svolgono in un'aula aperta al pubblico.

Art. 14 Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

				Art. 14 
 
      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
    1. Il Direttore generale  per  le  risorse  e  l'innovazione  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
vista la graduatoria finale elaborata dalla commissione  esaminatrice
secondo l'ordine derivante dal punteggio  complessivo  conseguito  da
ciascun candidato ai sensi dell'art. 12, e validata e trasmessa dalla
Commissione interministeriale RIPAM, riconosciuta la regolarita'  del
procedimento  del  concorso,  approva  con  proprio  decreto,   sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti per l'immissione nell'area
funzionale  Terza,  fascia  retributiva  1,   profilo   professionale
"funzionario amministrativo, contabile e consolare",  la  graduatoria
finale di merito dei candidati risultati idonei nelle prove  d'esame.
Con il medesimo provvedimento il Direttore generale per le risorse  e
l'innovazione dichiara vincitori del concorso i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito tenuto conto delle  riserve  di
posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni (allegato 4). 
    2. La graduatoria di merito, nonche'  quella  dei  vincitori  del
concorso, sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni  del  Ministero
degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale.  Di  tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami" - e sul sito http://ripam.formez.it

Art. 15 Costituzione del rapporto di lavoro

				Art. 15 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato  ad
assumere servizio in via provvisoria sotto  riserva  di  accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la conferma in servizio  ai
sensi dell'art. 17 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487,  nell'area  terza,  fascia   retributiva   1,
funzionario amministrativo, contabile e consolare del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
    2.  Ai  fini  dell'accertamento  del   possesso   dei   requisiti
prescritti, il vincitore presenta al Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale, al momento dell'assunzione in  via
provvisoria,  una  dichiarazione,  sottoscritta  sotto   la   propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante  che
gli stati, fatti e  qualita'  personali,  suscettibili  di  modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al  concorso,  non  hanno
subito variazioni. A norma dell'art.  71  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'Amministrazione procede  a
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni  rese.  Il  vincitore
presenta,  inoltre,  una  dichiarazione  circa   l'insussistenza   di
situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art.  53  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modifiche   e
integrazioni. 
    3. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica  i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego. 
    4. Il  vincitore  che,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.  In  caso
di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione
di decadenza dei  medesimi,  subentreranno  i  candidati  idonei  non
vincitori in ordine di graduatoria.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

				Art. 16 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura  di  selezione  saranno  trattati  esclusivamente  per   le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e  per  le
successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione,
nel rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente, in archivi informatici/cartacei per
i necessari adempimenti che competono al FORMEZ PA, alla  Commissione
RIPAM e  alla  commissione  esaminatrice  in  ordine  alle  procedure
selettive, nonche' per adempiere  a  specifici  obblighi  imposti  da
leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati e'  obbligatorio  ed  il  rifiuto  di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in questione saranno trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5. Il titolare del trattamento dei dati e' FORMEZ  PA,  con  sede
legale  e  amministrativa  in  viale  Marx,  15  -  00137  Roma;   il
responsabile del trattamento e'  il  dirigente  dell'"Area  Obiettivo
RIPAM". Incaricati del trattamento  sono  le  persone  preposte  alla
procedura di selezione individuate da  FORMEZ  PA  nell'ambito  della
procedura medesima. 
    6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento. 
    7. I dati personali potranno essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. La graduatoria approvata dagli organi competenti in  esito
alla selezione verra'  diffusa  mediante  pubblicazione  nelle  forme
previste dalle norme in materia  e,  nel  rispetto  dei  principi  di
pertinenza   e   non   eccedenza,   attraverso   il   sito   internet
http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali
delle amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo. 
    8. L'interessato potra' esercitare i diritti previsti dall'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003 ed  in  particolare  ottenere  la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che  lo  riguardano,
dell'origine dei dati personali,  delle  modalita'  del  trattamento,
della  logica  applicata  in  caso  di  trattamento  effettuato   con
l'ausilio  di  strumenti  elettronici,  nonche'  l'aggiornamento,  la
rettificazione ovvero, quando vi  ha  interesse,  l'integrazione  dei
dati. L'interessato ha inoltre diritto di ottenere la  cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati  trattati  in
violazione di legge, di opporsi, in tutto  o  in  parte,  per  motivi
legittimi al  trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta.

Art. 17 Accesso agli atti

				Art. 17 
 
                          Accesso agli atti 
 
    1. I candidati al  procedimento  di  cui  al  presente  bando  di
concorso possono esercitare il diritto di  accesso  agli  atti  della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
    2.  Ai  candidati  che  sosterranno  le   prove   scritte   sara'
consentito, mediante l'apposito  sistema  telematico  "atti  on-line"
disponibile sul sito http://ripam.formez.it e previa attribuzione  di
password personale riservata, l'accesso per via telematica agli  atti
concorsuali relativi ai propri  elaborati.  Il  FORMEZ  PA  a  quanti
faranno richiesta di visione degli atti, una volta accertato il  fine
della richiesta e la sussistenza di un  interesse  oggettivo  per  la
tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti  verificandone
i requisiti di ragionevolezza,  garantira'  l'esercizio  del  diritto
richiesto compatibilmente con la necessita' di garantire il  rispetto
dei tempi previsti dalla procedura concorsuale. 
    3. L'esercizio del diritto di accesso puo'  essere  differito  al
termine della procedura concorsuale. 
    4.  Con  la  sottoscrizione  della  domanda  di  iscrizione,   il
candidato dichiara di essere consapevole che eventuali  richieste  di
accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dal  FORMEZ
PA previa informativa ai titolari di tutti  gli  atti  oggetto  delle
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.

Art. 18 Norma di salvaguardia

				Art. 18 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente  bando  si  osservano  le
disposizioni generali sullo svolgimento dei  concorsi  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro
successive modifiche e  integrazioni,  nonche'  le  disposizioni  sul
reclutamento  del  personale  contenute  nell'art.  35  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Il presente bando sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    Roma, 20g iugno 2018 
 
                         p. Il Dipartimento 
                       della funzione pubblica 
                               Barila' 
 
                    p. Il Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Castaldi 
 
                    p. Il Ministero dell'interno 
                              Perrotta

Allegato 1

  1. 	Allegato 1 

    TITOLO DI STUDIO


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

  1. 	Allegato 2 

    EQUIPARAZIONE TRA CLASSI DELLE LAUREE DM 509 E CLASSI DELLE LAUREE DM
    270


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

  1. 	Allegato 3 

    EQUIPARAZIONE TRA LE LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, LAUREE
    SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

  1. 	Allegato 4 

    Titoli di preferenza da far valere in caso di parita' di punteggio

    Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
    Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini che nei
    concorsi hanno preferenza a parita' di punteggio sono le seguenti:
    1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
    privato;
    5. gli orfani di guerra;
    6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
    privato;
    8. i feriti in combattimento;
    9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
    speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
    combattenti;
    11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
    settore pubblico e privato;
    13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
    le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
    14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
    le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
    guerra;
    15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
    le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
    nel settore pubblico o privato;
    16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
    combattenti;
    17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
    titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
    il concorso;
    18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
    figli a carico;
    19. gli invalidi ed i mutilati civili;
    20. militari volontari delle Forze armate congedati senza
    demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
    che il candidato sia coniugato o meno;
    b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
    pubbliche;
    c) dalla minore eta'.

Allegato 5

  1. 	Allegato 5 

    PROGRAMMA D'ESAME

    Diritto amministrativo
    1. La gerarchia delle fonti. La funzione amministrativa e le
    fonti del diritto amministrativo. Le fonti del diritto europeo.
    Rapporti tra diritto europeo e diritto interno. Rapporti tra diritto
    amministrativo e diritto privato.
    2. I soggetti del diritto amministrativo. I diritti soggettivi e
    gli interessi legittimi. Le azioni di classe (class action). I cd.
    interessi superindividuali. Interessi semplici e interessi di fatto.
    3. L'organizzazione della pubblica amministrazione: principi
    costituzionali. I ministeri, gli enti pubblici, gli enti pubblici
    economici, gli enti pubblici autarchici, gli enti pubblici in forma
    societaria, le autorita' indipendenti, gli enti pubblici territoriali
    e non territoriali le regioni e gli enti locali.
    4. L'attivita' amministrativa. Attivita' amministrativa di
    diritto pubblico e di diritto privato. Discrezionalita'
    amministrativa, tecnica e mista. Il procedimento amministrativo e il
    provvedimento amministrativo. L'informatizzazione della P.A. Gli atti
    amministrativi: elementi, categorie, vizi. Il sistema dei controlli.
    Gli accordi. Le garanzie di partecipazione al procedimento
    amministrativo, il diritto di accesso ai documenti amministrativi: la
    legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
    integrazioni.
    5. L'oggetto dell'attivita' amministrativa. I beni e i diritti
    della pubblica amministrazione. La responsabilita' della P.A.
    6. I contratti della P.A. Gli appalti pubblici e il nuovo codice
    dei contratti. La patologia del rapporto contrattuale.
    7. La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica
    amministrazione: giustizia amministrativa e giustizia ordinaria. Il
    processo amministrativo e la tutela cautelare nel processo
    amministrativo. La giurisdizione della Corte dei conti.
    8. Il personale. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle
    pubbliche amministrazioni. Accesso al pubblico impiego,
    organizzazione degli uffici e svolgimento del rapporto di lavoro. Il
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La contrattazione
    collettiva. Diritti, doveri e responsabilita' degli impiegati
    pubblici. La valorizzazione del merito e la misurazione della
    performance. La dirigenza pubblica.
    9. La dimensione nazionale ed europea del diritto amministrativo.
    10. La trasparenza. Differenze tra le diverse forme di accesso.
    11. L'anticorruzione e il ruolo dell'ANAC.
    Diritto civile
    1. Le fonti del diritto, nazionali e dell'Unione europea.
    L'efficacia della legge nel tempo e nello spazio.
    2. Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.
    3. Le cose e i beni.
    4. Le situazioni giuridiche. I fatti e gli atti giuridici:
    efficacia e validita'. Il rapporto giuridico.
    5. Diritti assoluti e diritti relativi.
    6. I diritti della personalita'. La tutela della privacy alla
    luce del diritto dell'Unione europea.
    7. Diritti reali e possesso.
    8. Teoria generale del negozio giuridico. Sostituzione
    nell'attivita' giuridica e vizi della volonta'.
    9. Matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto: vicende
    costitutive, modificative ed estintive. La famiglia, la vita
    coniugale e gli obblighi. Filiazione ed adozione.
    10. Concetto, principi fondamentali e tipologia della successione
    per causa di morte. Accettazione e rinuncia all'eredita'. La
    successione testamentaria. La successione legittima e la successione
    necessaria. Donazione.
    11. Le obbligazioni. Fonti. Specie di obbligazioni. Modificazioni
    soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento,
    inadempimento, estinzione. Obbligazioni nascenti da atti unilaterali
    e dalla legge. Titoli di credito. Obbligazioni nascenti da fatto
    illecito.
    12. Contratti in generale e loro classificazione. Elementi
    essenziali e accidentali. Le parti del contratto, la responsabilita',
    gli effetti. L'invalidita'. Le vicende del rapporto contrattuale e le
    sopravvenienze. I singoli contratti.
    13. Le diverse forme di responsabilita': contrattuale,
    extracontrattuale, precontrattuale e speciali.
    14. Le garanzie.
    15. Il rapporto di lavoro e sue classificazioni. L'imprenditore e
    l'azienda. Tipologie di societa'.
    16. La tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e
    garanzie patrimoniali. Prescrizione e decadenza. La cosa giudicata.
    17. Elementi in materia di tutela giurisdizionale e processo
    civile.
    Diritto internazionale privato
    1. Funzione delle norme di diritto internazionale privato.
    2. Fonti convenzionali e dell'Unione europea.
    3. Il diritto processuale civile internazionale. Criteri di
    giurisdizione e giurisdizione in materia contenziosa. Giurisdizione
    volontaria. Litispendenza e connessione. Provvedimenti provvisori e
    cautelari.
    4. Qualificazione delle espressioni utilizzate dalle norme di
    diritto internazionale privato. Criteri di collegamento. Il problema
    del "rinvio". Diritto internazionale privato e ordinamenti
    plurilegislativi (Stati federali ecc.). Norme di applicazione
    necessaria. Ordine pubblico internazionale.
    5. Le norme italiane di diritto internazionale privato: persone,
    famiglia, successioni, diritti reali, contratti e obbligazioni non
    contrattuali, forma degli atti, processo.
    6. Le norme speciali relative alla navigazione marittima ed
    aerea.
    7. Principali convenzioni di diritto internazionale privato
    stipulate dall'Italia e la normativa europea di riferimento.
    8. Le norme italiane in materia di cittadinanza.
    9. Limiti alla giurisdizione italiana. Riconoscimento ed
    esecuzione in Italia di sentenze straniere.
    10. Cooperazione fra Stati in campo giudiziario. L'arbitrato
    commerciale.
    Diritto consolare
    1. Cenni generali di diritto consolare: il ruolo della
    consuetudine, le convenzioni consolari bilaterali e multilaterali; la
    Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963; la giurisprudenza
    internazionale; gli atti della legislazione italiana in materia
    consolare
    2. Lo stabilimento delle relazioni consolari e le loro possibili
    anomalie. La suddivisione degli uffici consolari.
    3. Il personale dell'Ufficio consolare: categorie, gradimento,
    accettabilita'. Il capo dell'Ufficio consolare e la missione
    consolare: inizio, cessazione, revoca dell'exequatur e decesso. I
    funzionari consolari e gli impiegati consolari. Il console onorario.
    4. Ordinamento e funzioni degli uffici consolari: caratteri
    generali e limiti (decreto legislativo n. 71/2011 e decreto del
    Presidente della Repubblica n. 18/1967). L'attivita' di protezione e
    assistenza ai cittadini all'estero; le funzioni in materia di stato
    civile, con riferimento anche ai registri ed agli atti di matrimonio,
    unioni civili, nascita e morte; le funzioni in materia di decessi e
    di rimpatrio salme; le funzioni in materia di cooperazione
    giudiziaria civile e penale; le funzioni notarili ed in materia di
    successioni ereditarie; la promozione e la protezione del commercio;
    le attribuzioni in materia giurisdizionale.
    5. Gli atti di volontaria giurisdizione, la tutela e la curatela;
    le funzioni in materia di tutela dei minori sottratti.
    6. Principi generali dell'ordinamento italiano in tema di
    adozioni; competenze del Ministero degli affari esteri e della
    cooperazione internazionale e di altri dicasteri.
    7. Le funzioni in materia di cittadinanza.
    8. Le funzioni in materia di passaporti e carte di identita'.
    Documenti di viaggio.
    9. Il sistema Schengen ed il rilascio dei visti.
    10. L'esercizio del diritto di voto da parte degli italiani
    residenti all'estero; le altre funzioni consolari in materia
    elettorale.
    11. Gli organi di rappresentanza elettiva delle collettivita'
    italiane all'estero (CGIE, Comites).
    12. Schedario e anagrafe consolare. L'AIRE.
    13. Le funzioni consolari in materia di navigazione marittima ed
    aerea.
    14. Le funzioni consolari in materia scolastica.
    15. I privilegi e le immunita' consolari: definizione, ratio e
    classificazione. Le immunita' dell'Ufficio consolare e quelle dei
    funzionari consolari. Il trattamento degli impiegati consolari e
    degli impiegati privati del personale consolare. Il trattamento dei
    familiari. Le immunita' dei consoli onorari.
    16. La tutela consolare di cittadini dell'Unione europea da parte
    di consolati di paesi UE diversi da quello di cittadinanza.
    Contabilita' di Stato
    1. Le fonti e i soggetti della contabilita' pubblica.
    La Costituzione e in particolare l'art. 81. La legge 31 dicembre
    2009, n. 196 e successive modificazioni. La legge 24 dicembre 2012,
    n. 243. I soggetti: la pubblica amministrazione, il Ministero
    dell'economia e delle finanze e, in particolare, il Dipartimento
    della Ragioneria generale dello Stato. Cassa Depositi e Prestiti.
    2. Profili generali del Bilancio dello Stato.
    Tipi di bilancio. Il bilancio dello Stato italiano. I principi
    del bilancio. Il ciclo del bilancio, il principio della
    programmazione e il semestre europeo. I rapporti con l'UE in tema di
    finanza pubblica. Il Documento di economia e finanza. La Nota di
    aggiornamento del Documento di economia e finanza. Il bilancio di
    previsione e la "nuova" legge di bilancio ai sensi della legge n.
    163/2016. Programmazione delle risorse finanziarie e Accordi tra
    ministeri. La formazione e l'approvazione del bilancio. I disegni di
    legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Il budget dello
    Stato. La copertura finanziaria delle leggi. L'esercizio provvisorio.
    Assestamento e variazioni di bilancio. I Fondi di riserva.
    3. La struttura del bilancio, la sua esecuzione e
    rendicontazione.
    La classificazione e le fasi delle entrate e delle spese. Le
    leggi di spesa pluriennali e a carattere permanente. Le gestioni
    fuori bilancio. I residui. La gestione di tesoreria. Il rendiconto
    generale dello Stato e i rendiconti speciali: conti amministrativi e
    conti giudiziali. Funzioni del rendiconto. La parificazione.
    4. I beni della P.A.
    Categorie di beni pubblici. I beni demaniali. I beni
    patrimoniali. I beni patrimoniali indisponibili. Gli inventari. La
    gestione patrimoniale del MAECI, con particolare riferimento agli
    uffici all'estero.
    5. I contratti pubblici.
    L'azione amministrativa "privatizzata". Il Codice dei contratti
    pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come aggiornato
    dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56). I contratti sopra
    soglia e sotto soglia. I principi generali per l'affidamento e
    l'esecuzione di appalti e concessioni. Il Responsabile unico del
    procedimento. La fase propedeutica alla gara: pianificazione,
    programmazione e progettazione. La qualificazione e l'aggregazione
    delle stazioni appaltanti. La procedura di evidenza pubblica: profili
    introduttivi e fasi. La scelta del contraente: indizione della
    procedura, modalita' e criteri di aggiudicazione. I soggetti
    partecipanti, i criteri di selezione e il soccorso istruttorio. Le
    cause di esclusione dalla gara e l'avvalimento Dalla presentazione
    dell'offerta all'aggiudicazione della gara. La stipulazione del
    contratto e la sospensione del termine. L'approvazione del contratto.
    L'esecuzione del contratto. Vicende particolari dell'esecuzione del
    contratto. Gli "acquisti" centralizzati. La tutela stragiudiziale in
    materia di contratti pubblici. Il riparto di giurisdizione in materia
    di contratti pubblici.
    6. Il sistema dei controlli.
    Il decreto legislativo n. 286/1999. I controlli del Dipartimento
    della Ragioneria generale dello Stato. Monitoraggio e controllo dei
    conti pubblici. L'analisi e la valutazione della spesa. I controlli
    interni di gestione: La riforma dei controlli di regolarita'
    amministrativa e contabile: il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
    123.
    Il controllo successivo sulla gestione. Il controllo della Corte
    dei Conti.
    7. Responsabilita' e giurisdizione. La responsabilita' nel
    pubblico impiego: diverse tipologie. Le responsabilita' del pubblico
    dipendente. La responsabilita' a contenuto patrimoniale. Il danno
    erariale. In particolare, il danno all'immagine della P.A. La
    responsabilita' contabile. La responsabilita' amministrativa o
    erariale. Differenze tra responsabilita' amministrativa e
    responsabilita' contabile. La responsabilita' civile verso i terzi.
    La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilita'
    pubblica.
    8. Aspetti specifici della gestione finanziaria del Ministero
    degli affari esteri e della cooperazione internazionale con
    particolare riferimento alla gestione delle sedi all'estero alla luce
    del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54.
    La legge n. 15/1985 e i conti correnti valuta tesoro. L'art. 1, comma
    7 del Codice dei contratti.
    Elementi di diritto pubblico
    1. Concetto e partizione del diritto pubblico.
    2. Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di
    Governo.
    3. L'ordinamento costituzionale italiano. I principi
    fondamentali. I diritti di liberta'. Gli organi costituzionali:
    Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, la Corte
    Costituzionale.
    4. Le autonomie territoriali e il nuovo assetto discendente dalla
    riforma del titolo V della Costituzione. Genesi ed evoluzione.
    5. La funzione legislativa: il procedimento legislativo. Il
    sistema delle fonti normative. Le fonti dell'Unione europea.
    6. La funzione giurisdizionale: struttura e funzionamento
    dell'ordinamento giudiziario.
    7. La funzione esecutiva. Il Governo e i suoi atti.
    L'articolazione dei Ministeri.
    8. La pubblica amministrazione: dalle riforme degli anni '90 fino
    ai piu' recenti sviluppi in materia di lotta alla corruzione e
    trasparenza. Il provvedimento amministrativo.
    Elementi di diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea
    1. Stati, organizzazioni internazionali e altri soggetti
    dell'ordinamento internazionale. Il sistema delle Nazioni Unite.
    2. Il sistema delle norme internazionali. Il diritto non scritto
    e la sua codificazione, il diritto convenzionale e il procedimento di
    formazione dei trattati. La Convenzione di Vienna del 1969 sul
    diritto dei trattati (opzionale).
    3. La responsabilita' internazionale. I metodi di risoluzione
    delle controversie. L'uso della forza nel diritto internazionale.
    4. I rapporti diplomatici e le rappresentanze diplomatiche. Gli
    Agenti diplomatici e gli Agenti consolari. Loro immunita' e privilegi
    con particolare riferimento alla disciplina prevista dalla
    Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni e immunita'
    diplomatiche e dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle
    relazioni consolari.
    5. L'Unione europea. Storia ed evoluzione. I Trattati istitutivi
    dell'Unione europea e le altre fonti del suo ordinamento.
    Composizione e competenze delle istituzioni e dei principali organi.
    Le politiche dell'Unione.
    6. L'adattamento dell'ordinamento interno alle norme
    internazionali e dell'Unione europea.
    Informatica
    Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
    informatiche piu' diffuse con una verifica applicativa di:
    1. Internet come strumento di comunicazione. La ricerca e
    l'acquisizione di informazioni.
    2. La posta elettronica. Microsoft Outlook e Outlook Express.
    3. Word processor: composizione, modifica e stampa di un
    documento.
    4. Microsoft Excel come foglio elettronico in cui si possono
    immagazzinare informazioni o formule per l'elaborazione dei dati.
    Predisposizione di moduli, tabelle e grafici.
    5. L'informatica e la pubblica amministrazione: il Codice
    dell'Amministrazione Digitale.
    Geografia politica ed economica
    1. Geografia generale: lo stato del pianeta. Ambiente, risorse,
    popolazione. Nozioni fondamentali sulla distribuzione delle
    religioni, delle lingue e delle culture.
    2. Lineamenti generali fisici, demografici, politici ed
    economici.
    3. I principali paesi del mondo: confini, quadro politico ed
    istituzionale, popolazione, struttura e dinamica dell'economia.
    4. Geografia delle produzioni e degli scambi. I prodotti agricoli
    ed industriali, produzioni minerarie, economia delle fonti di
    energia. Tendenze di base nella divisione internazionale del lavoro:
    settori tradizionali e settori ad alto tasso di innovazione
    tecnologica. Lo sviluppo dell'economia dei servizi.
    5. Geografia dei trasporti e delle comunicazioni. Reti di
    trasporto terrestri, marittime ed aeree. Le telecomunicazioni.
    6. Il commercio estero dell'Italia. Principali mercati di
    importazione ed esportazione. Gli effetti sul commercio italiano
    delle fondamentali tendenze dell'economia mondiale.
    7. L'economia delle fonti di energia e l'uso delle risorse
    idriche.
    8. Dalla Comunita' europea all'Unione europea.
    9. I protagonisti dell'economia mondiale nell'era della
    globalizzazione.

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