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- Atto numero 18E08403 del 28-08-2018
BANCA D'ITALIA Borse di studio «Bonaldo Stringher», «Giorgio Mortara», «Donato Menichella» (18E08403)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 28-08-2018
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Borse di studio «Bonaldo Stringher», «Giorgio Mortara», «Donato Menichella» (18E08403)
- Categoria: Altri enti
- Ente: BANCA D'ITALIA
- Data: 28-08-2018
- Scadenza: 12-10-2018
Art. 1 Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio
A) Tre borse di studio "Bonaldo Stringher" destinate al
perfezionamento degli studi all'estero nel campo dell'economia
politica e della politica economica.
B) Due borse di studio "Giorgio Mortara" destinate al
perfezionamento degli studi all'estero sulle metodologie matematiche,
statistiche ed econometriche, principalmente finalizzate all'analisi
delle istituzioni, dei mercati e degli strumenti finanziari e della
loro regolamentazione.
C) Due borse di studio "Donato Menichella" destinate al
perfezionamento degli studi in Italia o all'estero sulle
interrelazioni tra crescita economica ed ordinamento giuridico
nonche' sugli impatti della regolamentazione sulle attivita'
economiche.
Art. 1
Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio
La Banca d'Italia mette a concorso le borse di studio "Bonaldo
Stringher", "Giorgio Mortara" e "Donato Menichella" (contrassegnate
dalle lettere A, B e C del presente bando di concorso) per consentire
a giovani laureati il perfezionamento degli studi negli specifici
campi tematici di interesse dell'Istituto sopra specificati per
ciascuna tipologia di borsa.
Le borse comportano l'obbligo della frequenza per l'anno
accademico 2019/2020 di un corso universitario di perfezionamento, di
durata prevista non inferiore a nove mesi, a scelta del candidato. Il
corso prescelto dovra' essere in linea con gli studi svolti e
coerente con il campo tematico della tipologia di borsa per la quale
si concorre.
E' consentito concorrere all'assegnazione di una sola tipologia
di borsa. Se un candidato avanza domanda di partecipazione a piu' di
un concorso, viene invitato a precisare per quale concorso intende
optare.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
Art. 2
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare ai concorsi per l'assegnazione delle borse
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall'art.
38 del decreto legislativo n. 165/2001;
2) laurea magistrale/specialistica ovvero laurea quadriennale o
di durata superiore conseguita posteriormente al 31 luglio 2016 - con
un punteggio non inferiore a 110/110 - presso un'universita' o un
istituto superiore italiani;
3) ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei
corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti
alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.
Art. 3 Importi delle borse di studio
Art. 3
Importi delle borse di studio
Per l'anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento
verra' erogato (al lordo dell'imposizione fiscale) l'importo di €
27.000 suddiviso in quattro rate.
Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i singoli pagamenti, non faccia parte dell'area dell'euro, verra'
erogato l'equivalente dell'importo dovuto nella valuta del Paese
stesso, calcolato in base al tasso di cambio medio del mese
precedente all'effettuazione del pagamento.
Il citato importo e' comprensivo delle spese di viaggio e di
assicurazione contro le malattie.
Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno,
opportunamente documentate, restano a carico della Banca d'Italia.
I vincitori delle borse di studio "Bonaldo Stringher" (lettera
A), al termine del primo anno di corso sovvenzionato dalla Banca
d'Italia, possono chiedere il rinnovo del finanziamento per il
successivo anno di studi. La Banca d'Italia puo' accordare tale
rinnovo valutando, a suo insindacabile giudizio, il profitto
conseguito.
Art. 4 Commissioni esaminatrici
Art. 4
Commissioni esaminatrici
Le borse di studio vengono conferite ai candidati dichiarati
vincitori dalle commissioni nominate, una per ciascuno dei concorsi
di cui alle lett. A, B, C, dalla Banca d'Italia e composte ognuna da
sette membri scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti
universitari.
La commissione valuta nell'ordine:
la coerenza tra il campo tematico della borsa di studio
prescelta dai candidati e l'argomento della tesi di laurea e degli
eventuali altri lavori presentati escludendo dalle valutazioni di
merito i candidati per i quali non si ravvisi la citata coerenza. Gli
interessati sono, pertanto, invitati a porre la massima attenzione
nell'individuazione della borsa di studio per la quale intendono
candidarsi (cfr. art. 1, comma 2);
il merito della tesi, l'attitudine all'attivita' di studio e
ricerca che la stessa esprime e, quando del caso, i profili
comparatistici ivi contenuti;
gli eventuali altri lavori, il curriculum degli studi e le
eventuali attivita' professionali;
il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si
prefigge di compiere e il rilievo delle universita' presso le quali
intende fruire della borsa di studio;
l'eventuale risultato ottenuto nel Graduate Record Examination
(GRE), nel Graduate Management Admission Test (GMAT) ovvero in test
omologhi ove richiesti dalle Universita' prescelte dal candidato per
l'ammissione ai relativi corsi di studio.
La commissione, oltre ai vincitori, individua fino a un massimo
di 8 candidati per il concorso per l'assegnazione delle borse
"Stringher" (lettera A) e fino a un massimo di sei candidati per
ciascuno dei concorsi per l'assegnazione delle borse "Mortara" e
"Menichella" (lettere B e C), ritenuti particolarmente meritevoli da
convocare alla prova d'esame di cui all'art. 12.
Agli assegnatari delle borse viene data comunicazione per
iscritto; per tutti i candidati l'esito della selezione viene
pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it
Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di
legge.
Art. 5 Borse di avviamento alla ricerca ("Internship")
Art. 5
Borse di avviamento alla ricerca ("Internship")
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di convocare i vincitori
e i particolarmente meritevoli per l'anno accademico 2019/2020 a
selezioni per il conferimento di borse di avviamento alla ricerca
della durata di tre mesi prorogabili fino a sei e da fruire
all'interno dell'Istituto.
Ove la Banca d'Italia si avvalga della facolta' di cui al comma
precedente, i vincitori delle borse per il perfezionamento degli
studi verranno convocati solo alle selezioni per l'assegnazione di
borse di avviamento alla ricerca indette per periodi non coincidenti
con quelli di fruizione delle prime.
La procedura e i criteri di selezione per il conferimento delle
borse di avviamento alla ricerca saranno resi noti agli interessati
successivamente.
Art. 6 Incompatibilita'
Art. 6
Incompatibilita'
Le borse per il perfezionamento degli studi non sono cumulabili
con altre forme di finanziamento assimilabili quali assegni di
ricerca, borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio.
I candidati vincitori delle borse, pertanto, saranno invitati a
rinunciare agli altri finanziamenti per il periodo coperto dalle
stesse, a pena di decadenza dal diritto di fruire delle medesime.
Art. 7 Domanda di partecipazione
Art. 7
Domanda di partecipazione
La domanda deve essere presentata - completa della documentazione
di cui al successivo art. 8 - entro il termine perentorio delle ore
16,00 del 12 ottobre 2018 (ora italiana), utilizzando esclusivamente
l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate.
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Al fine di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in
prossimita' della scadenza del termine previsto dal bando, si
raccomanda vivamente di formalizzare per tempo la propria
candidatura, tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l'iter di registrazione propedeutico alla presentazione della stessa.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
Art. 8 Documentazione da allegare alla domanda
Art. 8
Documentazione da allegare alla domanda
La domanda - presentata secondo le modalita' di cui al comma 1
dell'art. 7 - sara' corredata dalla seguente documentazione in
formato PDF:
a) una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
contenente l'indicazione della data e del voto di laurea nonche'
l'elenco di tutti gli esami sostenuti con l'indicazione della data di
effettuazione e della votazione (devono essere indicati anche gli
esami sostenuti per il conseguimento della laurea triennale);
b) la tesi di laurea;
c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non piu'
di mille parole, che enuclei i contributi originali del candidato
sull'argomento discusso nella tesi;
d) la documentazione attestante l'ottima conoscenza della
lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la
fruizione della borsa. La conoscenza potra' anche essere documentata
dichiarando di aver conseguito idonea attestazione ovvero di aver
soggiornato all'estero per almeno un anno per motivi di studio e/o
professionali (in tal caso andranno specificati: la durata del
soggiorno, gli studi svolti e/o le esperienze professionali
effettuate);
e) una o piu' lettere di referenza rilasciate da docenti
universitari debitamente firmate dagli stessi (preferibilmente, una
delle lettere di referenza dovra' essere rilasciata dal docente
relatore della tesi di laurea). A tal fine i referenti dovranno
inviare le lettere, a loro esclusiva cura, entro il termine fissato
per la presentazione delle domande dei candidati, alla casella di
posta elettronica personale.borsesmm@bancaditalia.it
f) il "curriculum vitae" dal quale emerga esaurientemente il
quadro degli studi e delle attivita' professionali svolte;
g) la documentazione attestante i risultati ottenuti,
complessivi e di dettaglio (aree di valutazione e percentuali), nel
caso si sia sostenuto il Graduate Record Examination (GRE), il
Graduate Management Admission Test (GMAT) ovvero test omologhi
richiesti dalle Universita' prescelte per il perfezionamento degli
studi; eventuali variazioni successive alla data di scadenza della
domanda potranno essere comunicate alla casella di posta elettronica
personale.borsesmm@bancaditalia.it
h) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni,
titoli professionali e culturali, attestati accademici nonche' ogni
altra documentazione riguardante attivita' scientifiche, didattiche e
di ricerca attinenti ai campi tematici di cui alle lettere A, B e C
del bando);
i) un documento di riconoscimento in corso di validita' ovvero
recante la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
Andranno inoltre indicati, negli appositi riquadri
dell'applicazione, il programma degli studi e delle ricerche che il
candidato si prefigge di compiere con la frequenza del corso di
perfezionamento nonche' le universita' prescelte. La descrizione
dettagliata dovra' illustrare compiutamente le finalita' che il
candidato si ripromette di conseguire.
La Banca d'Italia puo' verificare in ogni momento l'effettivo
possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonche' la
conformita' all'originale di tutti i documenti allegati alla domanda.
Art. 9 Cause di esclusione
Art. 9
Cause di esclusione
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi
l'esclusione dai concorsi - le domande:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' dei
requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dall'art. 2;
b) per le quali sia stata accertata la non conformita'
all'originale della documentazione allegata alla domanda;
c) prive del documento di riconoscimento;
d) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c) e
d) e del programma degli studi e delle ricerche nonche'
dell'indicazione, nel modulo di domanda, delle universita' prescelte
di cui al precedente art. 8.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione.
Art. 10 Documentazione da presentare dopo l'assegnazione delle borse di studio
Art. 10
Documentazione da presentare dopo l'assegnazione delle borse di
studio
La Banca d'Italia comunichera' agli assegnatari delle borse di
studio la documentazione da presentare, indicandone modalita' e
termini di invio.
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita sono
comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze
di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure
di sicurezza nonche' di carichi pendenti;
di conformita' all'originale ovvero di veridicita' della
documentazione di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), d), g) e
h) allegata alla domanda.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di procedere alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente
bando, cosi' come dichiarati e documentati dagli interessati. Le
eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o
documentato dagli interessati vengono segnalate all'Autorita'
giudiziaria.
L'accertamento del mancato possesso di uno o piu' dei requisiti
di partecipazione e/o le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto dichiarato comportano la revoca dell'assegnazione della borsa
di studio e precludono anche la possibilita' di essere chiamati a
sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 12.
Art. 11 Fruizione della borsa di studio
Art. 11
Fruizione della borsa di studio
Gli assegnatari sono tenuti a seguire, nell'anno accademico
2019/2020, il corso di studi esclusivamente in una delle universita'
indicate nella domanda di partecipazione al concorso. Eventuali
cambiamenti di universita' sono eccezionalmente autorizzati dalla
Banca d'Italia in presenza di validi e documentati motivi. Non
costituisce valido motivo il rigetto della domanda d'iscrizione da
parte delle universita' indicate nella domanda di partecipazione per
carenza di uno o piu' dei requisiti di ammissione.
Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare l'universita'
prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento
nonche' il nome del tutor loro assegnato dall'universita'.
La Banca d'Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore tutor,
scelto tra i propri dipendenti.
Il borsista e' tenuto a riferire sull'andamento degli studi e a
inviare non meno di due relazioni - una a meta' del corso e una al
suo termine - per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e
le tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della
borsa.
I tutor - a meta' e alla fine del corso - redigono una relazione
con la quale illustrano gli studi svolti, gli esami sostenuti, le
valutazioni riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.
L'importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima
alla conferma da parte dell'interessato dell'avvenuta iscrizione
presso l'universita' prescelta; la seconda alla comunicazione da
parte dell'universita' circa l'inizio della frequenza del corso; le
ultime due rate - a meta' del corso e al suo termine -
successivamente alla ricezione delle relazioni dei tutor e del
borsista.
La Banca d'Italia chiedera' la restituzione della prima rata nel
caso in cui l'assegnatario della borsa non inizi la frequenza del
corso di studi.
La Banca d'Italia si riserva di non corrispondere le rate non
ancora maturate: a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea,
della frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso invio alla
Banca d'Italia della prescritta documentazione relativa all'andamento
degli studi; c) qualora da tale documentazione risulti che
l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
La revoca della borsa di studio preclude la convocazione alla
prova d'esame di cui al successivo art. 12.
Art. 12 Prova d'esame per l'assunzione
Art. 12
Prova d'esame per l'assunzione
La Banca d'Italia si riserva di convocare gli assegnatari delle
borse di studio e i particolarmente meritevoli dei concorsi di cui
alle lettere A, B e C a sostenere una specifica prova d'esame per
l'assunzione in prova nell'Area manageriale/Alte professionalita' -
segmento professionale di Esperto; la prova d'esame potra' essere
sostenuta per una volta sola, al termine dell'anno accademico
2019/2020 oppure al termine del successivo anno accademico 2020/2021.
In tale occasione la Banca d'Italia si riserva altresi' di
verificare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui
all'art. 2 del bando.
La Banca d'Italia nomina una commissione con l'incarico di
sovrintendere alla prova d'esame.
La prova d'esame consiste in una prova scritta e in una orale
alla quale partecipano i candidati che hanno superato la prova
scritta.
Le modalita' di svolgimento della prova e il programma d'esame
saranno comunicati in tempo utile a tutti i candidati.
La nomina alle dipendenze della Banca d'Italia resta comunque
subordinata al possesso da parte degli interessati dei prescritti
requisiti regolamentari.
Art. 13 Trattamento dei dati personali
Art. 13
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di
privacy, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti
presso la Banca d'Italia - Servizio Risorse umane - Divisione
Assunzioni e selezioni esterne, per le finalita' di gestione della
selezione e sono trattati anche in forma automatizzata. Per gli
assegnatari delle borse, il trattamento di tali dati prosegue per le
finalita' di gestione delle stesse; per i vincitori della prova
d'esame, esso prosegue anche successivamente all'instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. In caso di rifiuto a
fornire i dati richiesti, la Banca d'Italia procede all'esclusione
dalla selezione ovvero non da' avvio alla borsa.
I dati di cui all'art. 10, comma 2, del presente bando sono
trattati allo scopo di accertare, per i vincitori della prova
d'esame, il possesso del requisito di assunzione della compatibilita'
dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da
svolgere nell'Istituto.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati
personali, nonche' gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i
quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o
l'integrazione dei dati, nonche' la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di
legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento.
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Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma,
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Art. 14
Responsabile del procedimento
L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il
Servizio risorse umane. Il responsabile del procedimento e' il Capo
di tale Servizio.
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