MINISTERO DELLA DIFESA Concorso, per titoli ed esami, ad un posto per la nomina a maggiore del ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica, maestro direttore della banda musicale dell'Aeronautica militare. (22E02984)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 11-03-2022

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Avviso
  • Allegati

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il "Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali"  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla "Protezione delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE"  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
"Codice  dell'amministrazione  digitale"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice per le pari opportunita' fra uomo e donna, a norma  dell'art.
6 della legge n. 246 del 28 novembre 2005" e successive modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare nonche' il titolo X del Libro IV concernente  norme  per  il
reclutamento e la formazione, ruolo e organici e  stato  giuridico  e
avanzamento del personale delle bande musicali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il "Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e in  particolare  i  titoli  II,  III  del  libro  IV,
concernenti norme  per  il  reclutamento  e  per  la  formazione  del
personale militare, nonche' il titolo  X  del  Libro  IV  concernente
norme per il reclutamento, per le commissioni dei concorsi e  per  la
nomina e la formazione del personale delle bande musicali; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia"; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con  il
quale  e'  stata   approvata   la   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica  riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il "Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco", emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'Ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  "Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni con legge  17  luglio  2020,  n.  77,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19"  e  in  particolare  l'art.  259  recante  "Misure  per  la
funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di  procedure  concorsuali"
la cui efficacia e' stata prorogata al 31  marzo  2022  dall'art.  1,
comma 8, lettera a, numero 2, del decreto-legge 31 dicembre 2021,  n.
228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6   luglio   2020   concernente
"Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19"; 
    Vista la lettera n. M_D ARM001 REG2020 0056638 del 26 giugno 2020
con la quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha chiesto di  indire
per l'anno 2021 un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
del Maestro direttore della Banda Musicale dell'Aeronautica militare; 
    Vista la lettera n. M_D ARM001 REG2021 0069828 del 14 luglio 2021
con la quale lo  Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  ha  comunicato  i
titoli e gli autori delle composizioni oggetto delle prove pratiche e
di concertazione previste dal bando di concorso; 
    Viste le lettere n. M_D ARM001 REG2021 0111915  del  16  novembre
2021 e n. M_D ARM001 REG2021 0122706 del  15  dicembre  2021  con  le
quali e' stato coordinato il presente bando  con  lo  Stato  Maggiore
dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226
- concernente la sua nomina a direttore  generale  per  il  personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a un posto per la
nomina  a  Maggiore  del  ruolo   speciale   delle   Armi   dell'Arma
aeronautica, Maestro direttore della banda musicale  dell'Aeronautica
militare. 
    2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi  i
sessi. 
    3. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di concorso, modificare, annullare, sospendere  o  rinviare  lo
svolgimento delle attivita' previste dal concorso o  l'incorporamento
del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario,  l'amministrazione  ne  dara'  immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line  del  Ministero  della
difesa di cui al successivo art. 3, che avra' valore  di  notifica  a
tutti gli  effetti  per  tutti  gli  interessati,  nonche'  nei  siti
www.difesa.it - area "Focus", link Concorsi online. 
    4.  Nel  caso  in  cui  l'amministrazione  medesima  eserciti  la
potesta' di auto-organizzazione prevista dal  comma  precedente,  non
sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati  circa  eventuali
spese dagli stessi sostenute per  la  partecipazione  alle  selezioni
concorsuali. 
    5.  L'Amministrazione  della  difesa  si  riserva   altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al  successivo
art. 3, che avra' valore di notifica a tutti gli  effetti  per  tutti
gli interessati, nonche' nel sito www.difesa.it - area "Focus",  link
Concorsi online.

Art. 2 Requisiti

				Art. 2 
 
                              Requisiti 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
candidati che: 
      a) hanno compiuto il 25° anno di eta' e non hanno  superato  il
giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande di  partecipazione.  Eventuali
aumenti dei limiti di eta' previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di
legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione.
Si prescinde dal limite massimo di eta' esclusivamente per il Maestro
direttore di Banda musicale in servizio  permanente  di  altra  Forza
armata o Corpo di polizia e per il Maestro vice direttore della Banda
musicale dell'Aeronautica militare; 
      b) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      c) godono dei diritti civili e politici; 
      d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) sono in possesso di un diploma di istruzione  secondaria  di
secondo grado di durata quinquennale ovvero  di  durata  quadriennale
integrato dal corso annuale per l'ammissione ai corsi universitari. 
      Sono altresi' ritenuti titoli di studio  validi  i  diplomi  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  conseguiti  all'estero  e
riconosciuti equiparati,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di
legge, a quelli conseguiti in Italia; 
      k) sono in possesso del diploma/laurea  di  strumentazione  per
banda  e  del  diploma/laurea  di   composizione   o   di   direzione
d'orchestra, conseguiti presso un Conservatorio statale  o  in  altro
analogo istituto legalmente riconosciuto. 
      Sono altresi' ritenuti titoli di studio validi i diplomi/lauree
di cui sopra conseguiti  all'estero  e  riconosciuti  equiparati,  ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge,  a  quelli  conseguiti  in
Italia. 
    Per i diplomi/lauree conseguiti all'estero, invece, e'  richiesta
la dichiarazione di equipollenza ovvero  di  equivalenza  secondo  la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione                                                     pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa  richiesta,  ovvero  le
sole  lauree   magistrali   conseguite   in   territorio   nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. 
    2. Ai fini del conferimento della nomina  a  Maggiore  del  ruolo
speciale delle Armi dell'Arma aeronautica,  Maestro  direttore  della
Banda musicale dell'Aeronautica militare e dell'eventuale  ammissione
al corso formativo, i concorrenti  dovranno  essere  riconosciuti  in
possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica  e  attitudinale  al
servizio  militare  incondizionato  quale   ufficiale   in   servizio
permanente del ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica. Detta
idoneita' sara' accertata con le modalita'  indicate  nei  successivi
articoli 11 e 12 del presente decreto. 
    3.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina a Maggiore in servizio permanente  del  ruolo  speciale  delle
Armi dell'Arma aeronautica, Maestro direttore  della  Banda  musicale
dell'Aeronautica militare.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Le procedure relative al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line  del
Ministero della difesa  (da  ora  in  poi  "portale"),  raggiungibile
attraverso il  sito  internet  www.difesa.it  -  area  "Focus",  link
Concorsi   online   ovvero   collegandosi   direttamente   al    sito
"https://concorsi.difesa.it". 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione al concorso di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo art.  5  le
successive comunicazioni inviate  dalla  Direzione  generale  per  il
personale militare. 
    3. Per usufruire  dei  servizi  offerti  dal  portale,  ai  sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n.  76/2020,  i  concorrenti  dovranno
essere in  possesso  di  credenziali  rilasciate  da  un  gestore  di
identita' digitale nell'ambito  del  Sistema  pubblico  di  identita'
digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS). 
    4. La  progressiva  conclusione  degli  adeguamenti  sistemistici
necessari garantira' la  disponibilita'  di  tutte  le  modalita'  di
accesso sopraindicate.

Art. 4 Domande di partecipazione

				Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del  presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    2. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. I candidati,  al  momento  della  compilazione
della domanda di partecipazione,  predispongono  copia  per  immagini
(unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) dei
documenti/autocertificazioni che intendono  o  devono  allegare  alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 10, ovvero quelle attestanti  l'equiparazione  del
titolo di studio posseduto, qualora  conseguito  all'estero,  nonche'
quelle  attestanti  eventuali  titoli  di  preferenza.  E'  cura  del
candidato  assegnare  a  tale  file   il   nome   corrispondente   al
certificato/attestazione   nello   stesso    contenute    (ad    es.:
titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). 
    3. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro  la
scadenza del termine previsto  per  la  presentazione  della  stessa.
Terminata  la  compilazione  i  candidati  procedono  all'inoltro  al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o  modifiche  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione "i miei concorsi", sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,  consegnata
in occasione della prima prova concorsuale. 
    4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, l'Universita'/Istituto presso cui  hanno
conseguito   il   titolo   di   studio   costituente   requisito   di
partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e  i  titoli
che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio. 
    5. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte  conclude
la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei  dati
sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso  dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito
e/o preferenziali. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto
a  quelli  di  mancata  operativita'   del   sistema.   Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto  dal  successivo
art. 5. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
indicata al precedente art. 2. 
    7. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato nel portale  dei  concorsi  nonche'
nel sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445. 
    9.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
chiedere  la  regolarizzazione  delle  domande  che,  presentate  nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
e' suddivisa in  un'area  pubblica  relativa  alle  comunicazioni  di
carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,  variazione  del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari  di  svolgimento
degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali,  ecc.),  e  un'area
privata nella quale saranno  rese  disponibili  le  comunicazioni  di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della  presenza  di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta  elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, compresi i calendari
di svolgimento delle prove concorsuali, saranno pubblicate anche  nel
sito www.difesa.it - hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti  i  candidati.  Resta  pertanto  a  carico  di
ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali
variazioni o  di  ulteriori  indicazioni  circa  lo  svolgimento  del
concorso. Le eventuali comunicazioni di carattere personale  potranno
essere  inviate  ai  concorrenti  anche  con   messaggio   di   posta
elettronica,  posta  elettronica  certificata  (se   dichiarata   dai
concorrenti   nella   domanda   di   partecipazione),   con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  4,  i  candidati
possono inviare,  successivamente  al  termine  di  scadenza  per  la
presentazione  delle   domande,   eventuali   comunicazioni   tramite
messaggio di posta elettronica (PE) - utilizzando  esclusivamente  un
account di PE - all'indirizzo:  persomil@persomil.difesa.it  o  posta
elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account
di PEC - all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it, e  all'indirizzo
r1d1s3@persomil.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano
e  allegando  copia  per  immagine  (file  formato  PDF  o  JPEG  con
dimensione massima di 5 Mb) di un documento di  identita'  rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per  il
personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni  inviate  dai
candidati dovra' essere preceduto dal Codice "MA_DI_BA_AM_2021".

Art. 6 Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio

				Art. 6 
 
        Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 
 
    1. Il sistema provvedera' ad informare i comandi/reparti/enti  di
appartenenza, tramite messaggio  al  rispettivo  indirizzo  di  posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in  sede
di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta  presentazione  della
stessa da parte del personale alle loro dipendenze. 
    2. Tali comandi/reparti/enti dovranno provvedere: 
      a) per il personale in servizio a: 
        redigere,  per  ciascun  concorrente  in  servizio,  apposito
documento caratteristico, redatto fino  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
con la seguente  motivazione:  "partecipazione  al  concorso  per  la
nomina  a  Maggiore  del  ruolo   speciale   delle   Armi   dell'Arma
aeronautica, Maestro direttore della Banda musicale  dell'Aeronautica
militare; 
        predisporre la copia  per  immagine  (file  in  formato  PDF)
salvata su idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD), uno
per  ogni  concorrente  alla  proprie   dipendenze   della   seguente
documentazione: 
          1) stato di servizio o foglio matricolare; 
          2) attestazione e dichiarazione di completezza; 
          3) libretto personale o della cartella personale. 
        La stessa, unitamente ad  apposita  lettera  di  trasmissione
sulla quale dovra' essere  rilasciata  dichiarazione  di  conformita'
all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile  in  allegato  "A",  che  costituisce
parte integrante al presente decreto) sara' consegnata al concorrente
che provvedera' a consegnarla alla Commissione esaminatrice  all'atto
della presentazione  per  lo  svolgimento  delle  prove  pratiche  di
concertazione e direzione di cui al successivo art. 9. 
      Ove particolari esigenze di carattere organizzativo  rendessero
impossibile la produzione di  tale  copia  per  immagine,  i  Comandi
dovranno far pervenire  alla  Direzione  generale  per  il  personale
militare, con le medesime modalita', copia  conforme  della  suddetta
documentazione; 
      b) per il personale in congedo dell'Esercito,  dell'Aeronautica
militare e  dell'Arma  dei  Carabinieri,  predisporre  la  copia  per
immagine (file in formato PDF) salvata su idoneo supporto informatico
(CD/DVD)  della  documentazione  di  cui  al  secondo  alinea   della
precedente lettera a) da trasmettere alla Direzione generale  per  il
personale militare non  oltre  il  trentesimo  giorno  successivo  al
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso. Ove  particolari  esigenze  di  carattere
organizzativo rendessero impossibile la produzione di tale copia  per
immagine, i Comandi dovranno far pervenire  alla  suddetta  Direzione
generale per  il  personale  militare,  entro  il  trentesimo  giorno
successivo alla scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, copia conforme della suddetta documentazione. 
    3. Per i concorrenti  in  servizio  o  in  congedo  della  Marina
militare, fatto salvo l'obbligo per  i  Comandi  dei  concorrenti  in
servizio di redigere e  trasmettere  nei  termini  sopraindicati,  il
documento  caratteristico,  l'attestazione  e  la  dichiarazione   di
completezza, redatti con la motivazione "partecipazione  al  concorso
per la nomina a Maggiore del  ruolo  speciale  delle  Armi  dell'Arma
aeronautica, Maestro direttore della Banda musicale  dell'Aeronautica
militare", compete all'11ª Divisione della Direzione generale per  il
personale militare. Gli stessi documenti  verranno  resi  disponibili
alle commissioni esaminatrici direttamente dalla  Direzione  generale
per il personale militare. 
    4. Per il  personale  in  congedo,  ai  soli  fini  di  agevolare
l'individuazione  della  struttura  organizzativa  che  conserva   la
documentazione matricolare e  caratteristica  relativa  al  candidato
interessato, si rappresenta che: 
      per  coloro  che  hanno  prestato  servizio  nell'Esercito   e'
l'Ufficio documentale dei Comandi militari dell'Esercito; 
      per coloro che hanno prestato servizio nella Marina militare e'
il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto; 
      per  coloro  che  hanno  prestato   servizio   nell'Aeronautica
militare e' il Reparto personale della 1ª Regione Aerea o il  Reparto
Personale del Comando  Scuole  dell'Aeronautica  Militare/3ª  Regione
Aerea o il Comando Aeronautica militare di Roma; 
      per  coloro  che  hanno   prestato   servizio   nell'Arma   dei
Carabinieri e' il Centro nazionale amministrativo di Chieti. 
    Si rappresenta, inoltre,  che  per  la  specifica  individuazione
delle predette  strutture  organizzative,  si  deve  far  riferimento
all'Ufficio      documentale/Dipartimento/Capitaneria/Reparto/Comando
ubicato nella provincia del  luogo  di  residenza  del  candidato  al
momento  del  compimento  della  maggiore  eta'.  A  tale  scopo   si
comunicano, per la  consultazione  e  l'approfondimento,  i  seguenti
link: 
      www.esercito.difesa.it/organizzazione/I-Centri-Documentali, per
l'Esercito; 
      www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/Pagine/default
.aspx, per la Marina militare; 
      www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx; 
      www.carabinieri.it/contatti

Art. 7 Svolgimento del concorso e spese di viaggio

				Art. 7 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) tre prove pratiche scritte; 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) tre prove pratiche di concertazione e direzione; 
      f) tre prove teoriche orali. 
    2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   e   in   corso   di   validita',   rilasciato    da
un'Amministrazione dello Stato. 
    3.  L'Amministrazione  militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo. 
    4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a), c), d), e) ed f), nonche' quelle di vitto e alloggio  per
la  permanenza  nelle  sedi  di  svolgimento,  sono  a   carico   dei
concorrenti. 
    5. I concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento  delle  prove  previste  dal
precedente comma 1 del presente articolo,  nonche'  quelli  necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per
il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile  con  la
licenza  ordinaria,  potra'  essere   concessa   nell'intera   misura
prevista, di norma per la preparazione  alla  prova  teorica,  oppure
frazionata in periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni,  per
le prove scritte.  Qualora  il  concorrente  non  sostenga  le  prove
d'esame  per  motivi  dipendenti  dalla  sua  volonta',  la   licenza
straordinaria sara'  computata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso.

Art. 8 Commissioni

				Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a)  la  Commissione  esaminatrice  per  le  prove  pratiche  di
concertazione e direzione, per la  valutazione  dei  titoli,  per  le
prove teoriche  orali,  per  le  prove  pratiche  scritte  e  per  la
formazione della graduatoria finale di merito; 
      b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la Commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 
    2. La Commissione esaminatrice per le prove scritte, per le prove
pratiche di concertazione e direzione, per le prove  teoriche  orali,
per la valutazione dei titoli di merito, e per  la  formazione  della
graduatoria finale di merito, di cui al precedente comma  1,  lettera
a), sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  dell'Aeronautica  militare  di   grado   non
inferiore a Generale di Brigata Aerea ovvero Brigadiere  Generale  in
servizio  permanente  o  in  ausiliaria  da  non  oltre   tre   anni,
presidente; 
      b) due insegnanti di Conservatorio statale, membri; 
      c)   due   Maestri   diplomati/laureati   in   composizione   o
strumentazione per Banda, membri; 
      d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  medico  in  servizio  del  Corpo   sanitario
dell'Aeronautica  militare  di  grado   non   inferiore   a   tenente
colonnello, presidente; 
      b)  due  ufficiali  medici  in  servizio  del  Corpo  sanitario
dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a Capitano, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale  appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni. 
    4. La Commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un ufficiale in servizio dell'Aeronautica militare di  grado
non inferiore a tenente colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali specialisti in selezione  attitudinale  o  con
qualifica di "perito in materia di selezione attitudinale", di  grado
inferiore  a  quello  del  presidente,  ovvero  funzionari   sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale  appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta    commissione    potra'    avvalersi    del     contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo  sanitario  in  servizio
permanente  dell'Aeronautica  militare  laureati  in  psicologia  che
potranno essere coadiuvati da psicologi civili  convenzionati  presso
il Centro di selezione dell'Aeronautica militare. 
    5. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  medico  in  servizio  del  Corpo   sanitario
dell'Aeronautica  militare  di  grado   non   inferiore   a   tenente
colonnello, presidente; 
      b)  due  ufficiali  medici  in  servizio  del  Corpo  sanitario
dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a Capitano, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale  appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno  fatto
parte della Commissione per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
precedente comma 3.

Art. 9 Prove pratiche scritte

				Art. 9 
 
                       Prove pratiche scritte 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - a  cura  della  Commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1,  lettera  a),  con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per  la
partecipazione al  concorso  dal  presente  decreto  -  a  tre  prove
pratiche scritte di seguito specificate: 
      a) composizione di una marcia eroica o funebre  o  trionfale  o
militare per pianoforte, da svolgere nel tempo  massimo  di  diciotto
ore con punteggio massimo conseguibile pari a 10/10; 
      b) analisi di una composizione originale per orchestra di fiati
tratta  dal  repertorio  internazionale  del  XXI  secolo,  scelta  e
assegnata dalla commissione ai candidati che avranno  a  disposizione
il tempo massimo di otto ore  per  produrre  un'analisi  scritta  che
metta in evidenza  gli  aspetti  formali,  stilistico-estetici  e  di
orchestrazione contenuti nel brano con punteggio massimo conseguibile
pari a 10/10. 
      c) orchestrazione, nel tempo massimo  di  dodici  ore,  di  due
brani o di porzioni di essi, il primo per organico di Symphonic  Band
e il secondo per Brass Band, scelti  dalla  commissione,  tratti  dal
repertorio  pianistico  del   XX   secolo   con   punteggio   massimo
conseguibile pari a 10/10. 
    2. Indicazioni circa la data, l'orario e la sede  di  svolgimento
della suddetta prova saranno comunicate, con  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con le modalita' di  cui
al precedente art. 5 del presente decreto. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi nel  giorno  e  nella  sede
resi noti con l'avviso di cui al precedente comma  2,  almeno  un'ora
prima dell'inizio della prova  e  dovranno  avere  al  seguito  carta
d'identita'  o  altro  documento  di  riconoscimento  in   corso   di
validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 5. 
    5. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a causa degli  eventi  di
cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020, il candidato,
che dovra' produrre istanza documentata di rinvio  dello  svolgimento
della prova, indirizzata alla Direzione  generale  per  il  personale
militare, sara' convocato per lo  svolgimento  della  stessa  in  una
sessione  straordinaria  di  recupero  compatibile  con  i  tempi  di
svolgimento del concorso. 
    6. Gli elaborati potranno  essere  prodotti  a  matita,  purche',
all'atto della consegna  degli  stessi,  il  concorrente  provveda  a
fissare sul foglio la scrittura con apposito prodotto di  cui  dovra'
provvedersi prima dell'inizio delle prove. 
    7. Le prove scritte di cui al precedente  comma  1  del  presente
articolo si svolgeranno secondo le disposizioni di cui agli  articoli
13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. Prima dell'inizio  della  prova  la  Commissione
esaminatrice di cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,  lettera  a)
chiarira' ai concorrenti durata, modalita' di svolgimento  e  criteri
di valutazione della prova medesima. 
    8. All'atto della presentazione per sostenere  la  seconda  prova
pratica scritta, i concorrenti dovranno consegnare  alla  Commissione
esaminatrice, in formato cartaceo o su supporto informatico, i titoli
di  merito  posseduti  alla  data  di   scadenza   del   termine   di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  con  le  modalita'
stabilite nel successivo art. 10. 
    9.  Le  prove  medesime  si  intenderanno  superate  qualora   il
concorrente riporti, in ciascuna di  esse,  il  punteggio  minimo  di
6/10. Pertanto i concorrenti che non riportino  almeno  il  punteggio
minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso. 
    10. L'esito delle prove pratiche scritte, l'elenco degli  ammessi
agli accertamenti psico-fisici  e  il  calendario  con  i  giorni  di
convocazione,  saranno  resi  noti  con  avviso  inserito   nell'area
pubblica della sezione comunicazione del portale dei  concorsi.  Tale
avviso, compilato con le modalita' di cui al precedente  art.  5  del
presente decreto, sara' inoltre consultabile nel sito www.difesa.it 
    11. Sara' possibile chiedere  informazioni  relative  alle  prove
pratiche  scritte,  a  partire  dal  quinto  giorno   a   quello   di
pubblicazione dell'esito  delle  prove  stesse,  al  Ministero  della
difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  Sezione
relazioni con il pubblico  (tel.:  06/517051012;  posta  elettronica:
urp@persomil.difesa.it).

Art. 10 Valutazione titoli

				Art. 10 
 
                         Valutazione titoli 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
8, comma 1, lettera a) valutera', previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei  soli  concorrenti  che  risulteranno
idonei alle tre prove pratiche scritte. A tal  fine  la  commissione,
dopo aver corretto in  forma  anonima  gli  elaborati,  procedera'  a
identificare  esclusivamente   gli   autori   di   quelli   giudicati
insufficienti, in modo da definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei
concorrenti  idonei.  Il  riconoscimento  di  questi  ultimi   dovra'
comunque avvenire dopo aver valutato  i  titoli  di  merito.  L'esito
della  valutazione   sara'   reso   noto   agli   interessati   prima
dell'effettuazione delle prove teoriche orali di  cui  al  successivo
art. 14. 
    2. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
da attribuire a ciascuna categoria,  cosi'  come  previsto  dall'art.
943, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, sono le seguenti: 
      a) titoli accademici: 
        diplomi accademici di secondo livello, previsti dall'art.  2,
comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  fino  a  10  (dieci)
punti; 
        diplomi accademici di primo livello,  previsti  dall'art.  2,
comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, fino a 8 (otto) punti; 
      b) titoli didattici: 
        incarichi  di  insegnamento  musicale  presso  gli   istituti
superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola,  fino
a 5 (cinque) punti; 
      c) titoli professionali: 
        attivita' e  incarichi  svolti,  connessi  con  la  specifica
professionalita', fino a 15 (quindici) punti. 
    3. Tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di cui al precedente  art.
4, comma 1, dovranno essere consegnati alla Commissione  esaminatrice
all'atto della presentazione per sostenere la seconda  prova  pratica
scritta. 
    4. Gli stessi titoli dovranno essere accompagnati  da  un  elenco
cartaceo suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali in
duplice copia,  una  delle  quali  sara'  restituita  al  concorrente
debitamente sottoscritta dalla Commissione  esaminatrice  e  dovranno
essere presentati in una delle seguenti modalita': 
      in  originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge; 
      con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto  di
notorieta' ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445,  secondo  il  modello  fac-simile  riportato
nell'Allegato  B  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto;  in  tal  caso  il  concorrente,  per  ciascuno  dei  titoli
posseduti,  dovra'  fornire  dettagliatamente  tutti   gli   elementi
necessari  alla  corretta  valutazione  da  parte  della  Commissione
esaminatrice e del conseguente accertamento degli  stessi,  ai  sensi
del successivo art. 17 del  presente  decreto,  pertanto  l'omissione
anche di uno solo di suddetti elementi comportera' la non valutazione
del titolo autocertificato. Rimane inteso che per  le  pubblicazioni,
incisioni e composizioni il concorrente dovra' fornire una copia resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. 
    La conformita' agli originali dei titoli consegnati  su  supporto
informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione
in calce al citato elenco cartaceo. 
    Per  quanto  attiene  all'attivita'  pubblicistica   svolta   dai
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle
societa' editrici o delle riviste  on-line  nelle  quali  sono  stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella  domanda  i  percorsi
(URL  -  Uniform  Resource  Locator)  necessari  per  raggiungere  la
pubblicazione di interesse. Per  le  pubblicazioni  edite  a  stampa,
valgono le disposizioni di cui al precedente comma 3 e  del  presente
comma 4. 
    5. Eventuali titoli consegnati con modalita' e tempi  diversi  da
quanto  stabilito  dal  presente  articolo,  non  saranno  presi   in
considerazione e quindi non valutati. Il punteggio  conseguito  nella
valutazione dei titoli sara' utile ai  fini  della  formazione  della
graduatoria di cui al successivo art. 15. 
    6. Sara' cura dell'amministrazione  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a  norma  dell'art.
71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, riservandosi la  facolta'  di  chiedere  al  candidato,  per  le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta',  l'esibizione  dei
titoli di merito in  originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. 
    7. I verbali relativi alla valutazione dei titoli  e  alle  prove
scritte dovranno essere trasmessi  alla  Direzione  generale  per  il
personale  militare -  I  Reparto  reclutamento  e  disciplina -   1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione,  entro
il  terzo  giorno  dalla  data  di   completamento   delle   medesime
operazioni.

Art. 11 Accertamenti psico-fisici

				Art. 11 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. Tutti i concorrenti idonei alle prove pratiche scritte di  cui
al precedente art. 9 verranno sottoposti agli accertamenti  sanitari,
volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita'  psico-fisica  al
servizio militare quali ufficiali in servizio  permanente  del  ruolo
speciale delle  Armi  dell'Arma  aeronautica.  Gli  accertamenti  cui
saranno sottoposti tutti i  concorrenti  verranno  effettuati  presso
l'Istituto di medicina aerospaziale di Roma, via dei Frentani  n.  5,
secondo il calendario che sara' comunicato con le modalita' di cui al
precedente art. 5 del presente decreto.  I  concorrenti  che  non  si
presenteranno nel giorno  e  nell'ora  indicati  saranno  considerati
rinunciatari ed esclusi dal  concorso  quali  che  siano  le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto previsto dal precedente art. 1, comma 5. 
    2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a causa degli  eventi  di
cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020, il candidato,
che dovra' produrre istanza documentata di rinvio  dello  svolgimento
della prova, indirizzata alla Direzione  generale  per  il  personale
militare, sara' convocato per lo  svolgimento  della  stessa  in  una
sessione  straordinaria  di  recupero  compatibile  con  i  tempi  di
svolgimento del concorso. 
    3. I concorrenti all'atto della presentazione presso il  medesimo
Istituto di medicina aerospaziale di  Roma,  dovranno  consegnare  la
seguente documentazione  sanitaria  in  originale  o  in  copia  resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge: 
      a) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale  (in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento) in data non anteriore ai  due  mesi
da  quella  di  presentazione  per  gli  accertamenti   psico-fisici,
relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV (IgG,
IgM), HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      b) certificato conforme all'Allegato C, che  costituisce  parte
integrante del presente decreto, in data non anteriore ai tre mesi da
quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, rilasciato dal
proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23  dicembre
1978,  n.  833,   attestante   lo   stato   di   buona   salute,   la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento); 
      c) referto, rilasciato da struttura sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con  il  SSN  (in  quest'ultimo  caso
dovra'  essere  prodotta  anche  l'attestazione  in  originale  della
struttura sanitaria medesima comprovante  detto  accreditamento),  in
data non anteriore ai due mesi da quella  di  presentazione  per  gli
accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      d) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o privata accreditata con  il  SSN  (in  quest'ultimo
caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in  originale  della
struttura sanitaria medesima comprovante  detto  accreditamento),  in
data non anteriore ai due mesi da quella  di  presentazione  per  gli
accertamenti sanitari, relativo al risultato  dell'intradermoreazione
di  Mantoux  o  in  alternativa,  relativo  al  risultato  del   Test
Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due  proiezioni,  si
precisa,   infine,   che   coloro   che   risultino   positivi   alla
intradermoreazione di Mantoux, dovranno obbligatoriamente effettuare,
oltre Rx torace in due proiezioni, anche il Test Quantiferon; 
      e) ai soli fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato  da  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il SSN (in quest'ultimo  caso  dovra'  essere
prodotta anche l'attestazione in originale della struttura  sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento), in data non anteriore  ai
due mesi da quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, di
analisi  di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  enzimatico   del
glucosio  6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  eseguito  sulle  emazie  ed
espresso in percentuale di attivita' enzimatica; 
      f) referto, rilasciato da struttura sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con  il  SSN  (in  quest'ultimo  caso
dovra'  essere  prodotta  anche  l'attestazione  in  originale  della
struttura sanitaria medesima comprovante  detto  accreditamento),  in
data non anteriore ai tre mesi da quella  di  presentazione  per  gli
accertamenti sanitari, attestante i seguenti esami: 
        1) analisi completa delle urine con esami del sedimento; 
        2) analisi del sangue concernente: 
          emocromo completo; 
          glicemia; 
          creatinemia; 
          transaminasemia (GOT - GPT); 
          bilirubinemia totale e frazionata; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia; 
          gamma GT; 
      g) solo i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare il
referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche  militare,
o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra'  essere
prodotta anche l'attestazione in originale della struttura  sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento), in data non anteriore  ai
due mesi da quella di presentazione per  gli  accertamenti  sanitari,
attestante l'esito di ecografia pelvica; 
      h) il solo concorrente che risultera'  vincitore  del  concorso
sara'  sottoposto  alle  vaccinazioni  obbligatorie  previste   dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio  in  Patria  e
all'estero.    A    tal    fine,    dovra'    presentare,    all'atto
dell'incorporamento: 
        certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo   alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
        in caso di assenza della relativa vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  al  vincitore  incorporato  dal
personale sanitario di cui di cui  al  decreto  interministeriale  16
maggio 2018 del Ministro della difesa di  concerto  con  il  Ministro
della salute, recante "Direttiva tecnica  in  materia  di  protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare"; 
    4. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati  di
cui  ai  precedenti  commi  2  e  3  comportera'   l'esclusione   del
concorrente dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, ad
eccezione del referto di analisi di laboratorio, di cui al precedente
comma 3, lettera e), concernente il dosaggio enzimatico del  glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD).  Quest'ultimo  dovra'  comunque  essere
presentato   dal    concorrente,    qualora    vincitore,    all'atto
dell'incorporamento. Si  precisa,  inoltre,  che  i  concorrenti  che
abbiano  subito  interventi  chirurgici  o  ricoveri   in   strutture
sanitarie dovranno presentare copia delle relative cartelle cliniche.
Detti documenti saranno acquisiti agli atti  quale  parte  integrante
della  cartella  degli  accertamenti  sanitari  del  concorrente   e,
pertanto, non saranno restituiti. Qualora gli accertamenti di cui  ai
precedenti commi 2, 3,  4  e  5  siano  effettuati  presso  strutture
sanitarie accreditate con il SSN sara' cura del concorrente  produrre
anche attestazione, in originale, della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. 
    5. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati inidonei e quindi esclusi dal concorso. 
    6. La commissione di cui al precedente art. 8, comma  1,  lettera
b), acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2, 3, 4 e  5
del  presente   articolo,   necessari   per   l'effettuazione   degli
accertamenti  sanitari,  verificandone  la  validita'.  In  caso   di
accertato stato di gravidanza non potra'  in  nessun  caso  procedere
agli accertamenti di cui al successivo comma 7 del presente  articolo
e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio,  a  mente  dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di  gravidanza
e' stato accertato anche  con  le  modalita'  previste  dal  presente
articolo, l'Istituto di medicina aerospaziale di Roma procedera' alla
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  la
definizione delle graduatorie di cui al successivo  art.  15.  Se  in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  8,  comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale per  il
personale militare che, con  provvedimento  motivato,  escludera'  il
candidato   dal   concorso   per   l'impossibilita'   di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    7. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare di cui all'art.  582  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e  del  decreto
del Ministero della difesa 4  giugno  2014,  citati  nelle  premesse,
detta commissione dovra', altresi', accertare il  possesso  da  parte
dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti  dall'art.  587  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207  nonche'  dalla
direttiva  tecnica  edizione  2016  dell'Ispettorato  generale  della
sanita' militare, citati nelle premesse. Tali parametri  non  saranno
accertati per i concorrenti in servizio nelle Forze armate; 
      b) per i soli concorrenti non in servizio ovvero in servizio in
altra Forza armata o Corpo armato dello Stato,  sara'  verificata  la
funzionalita'  visiva:  visus  corretto   non   inferiore   a   16/10
complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al  seguito)
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede  di  meno,  raggiungibile
con correzione non superiore alle 4  diottrie  per  la  sola  miopia,
anche in un solo occhio, e non superiore alle 3 diottrie,  anche  per
un solo occhio, per gli altri vizi di  refrazione,  senso  cromatico,
campo visivo e motilita' oculare normali  accertati  mediante  visita
oculistica. Senso cromatico  normale  accertato  alle  tavole  pseudo
isocromatiche o, in difetto, alle matassine  colorate.  Sono  ammessi
gli esiti di trattamento LASIK e gli  esiti  di  fotocheratoablazione
senza disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare. 
    8. La suddetta commissione dopo aver acquisito i documenti di cui
al precedente punto 3, disporra': 
      per i soli concorrenti di sesso femminile: test di  gravidanza.
In caso di accertato stato di gravidanza non potra'  in  nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  di  cui  al  successivo  alinea  e  si
applichera' quanto previsto al punto 6 del presente articolo; 
      per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il  caso
di cui al precedente alinea, l'effettuazione del seguente  protocollo
diagnostico: 
        a) visita cardiologica con E.C.G.; 
        b) visita oculistica; 
        c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        d) visita psicologica e psichiatrica; 
        e) visita  medica  generale;  in  tale  sede  la  commissione
giudichera' altresi' inidoneo il candidato che  presenti  tatuaggi  e
altre  permanenti  alterazioni  volontarie  dell'aspetto  fisico  non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi  del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione  del  militare
di cui al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche; 
        f) esame delle urine,  con  ricerca  dei  catoboliti  urinari
delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope a  scopo  non
terapeutico:   amfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi    e
barbiturici  (in  caso  di  positivita',  la  commissione   disporra'
l'effettuazione sul medesimo campione del  test  di  conferma  ovvero
gascromatografia con spettrometria di  massa,  da  effettuare  presso
altre strutture sanitarie); 
        g) accertamenti volti alla verifica per l'abuso di alcool; 
        h)  ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,   di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica  e  medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo  stesso  dovra'  sottoscrivere,
dopo  essere  stato  edotto  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato  conforme  al  modello  riportato   nell'Allegato   D   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    9. Per i concorrenti non in servizio ovvero in servizio in  altra
Forza armata o Corpo armato dello Stato, gia' giudicati  idonei  agli
accertamenti sanitari nell'ambito di un concorso della  Forza  armata
nei trecentosessantacinque giorni precedenti la data di presentazione
presso l'Istituto di medicina aerospaziale di  Roma,  la  commissione
per gli accertamenti sanitari, verificata la suddetta documentazione,
potra' comunque sottoporre gli stessi ad esami  diagnostici  ritenuti
necessari per l'espressione del giudizio medico-legale. 
    10. La  commissione,  al  termine  degli  accertamenti  sanitari,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra' conto delle  caratteristiche  somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. 
    11. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 9, saranno
giudicati idonei i concorrenti a cui sia stato attribuito il seguente
profilo sanitario minimo: 
 
=====================================================================
|  PS   |  CO   |  AC   |  AR   |  AV   |  LS  |  LI  |  VS  |  AU  |
+=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+
|   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |  2   |  2   |  2   |  2   |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+
 
    Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima  G6PD,  non  puo'  essere  motivo  di   inidoneita'   con
conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge
12  luglio  2010,  n.  109,  citata  nelle  premesse.   Altresi',   i
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit  G6PD  dovranno
rilasciare  la  dichiarazione   di   ricevuta   informazione   e   di
responsabilizzazione, secondo il modello  riportato  nell'allegato  E
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    12. Saranno giudicati inidonei i concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
      a) imperfezioni e infermita' previste dalla  vigente  normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b) imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti  direttive
per delineare il profilo sanitario  stabiliscono  l'attribuzione  del
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche  somatofunzionali,   ad
eccezione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV   qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4  sia  determinata  da  carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD; 
      c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso,  anche
saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      d) disturbi della parola  anche  in  forma  lieve  (dislalia  o
disartria); 
      e) imperfezioni e infermita' che, seppur  non  contemplate  nei
precedenti  sottoparagrafi,  risultino  comunque  incompatibili   con
l'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente; 
      f) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza dell'eventuale corso. 
    13. La commissione per gli accertamenti sanitari, seduta  stante,
comunichera'   al   concorrente   l'esito   della   visita    medica,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale  ufficiale  del  ruolo  speciale  in  servizio
permanente delle Armi dell'Arma aeronautica, Maestro direttore  della
Banda musicale dell'Aeronautica militare"; 
      b) "non idoneo quale ufficiale del ruolo speciale  in  servizio
permanente delle Armi dell'Arma aeronautica, Maestro direttore  della
Banda musicale  dell'Aeronautica  militare",  con  indicazione  della
causa della inidoneita'. 
    I concorrenti che,  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 12. I concorrenti  che  non  avranno  recuperato,  al
momento della nuova visita, la prevista idoneita'  saranno  giudicati
inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato agli
interessati seduta stante. 
    14. I concorrenti che sotto il profilo sanitario  sono  giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere  le  ulteriori  prove.  Essi
potranno tuttavia presentare, seduta stante, alla Commissione per gli
accertamenti  psicofisici,  specifica  istanza  di  riesame  di  tale
giudizio  di  inidoneita',  che  dovra'  essere  poi  supportata   da
specifica documentazione rilasciata da struttura sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il  giudizio  di
inidoneita'. La predetta documentazione dovra' poi  essere  integrata
con copia, in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identita'
del candidato rilasciato da un'Amministrazione pubblica. 
    I suddetti documenti dovranno improrogabilmente  pervenire  entro
il decimo giorno (inclusi i festivi) successivo alla data  di  visita
medica, tramite una delle seguenti modalita': 
      messaggio di posta elettronica certificata  (ove  indicata  dal
candidato)    ad    entrambi    i     due     seguenti     indirizzi:
aeroistmeroma@postacert.difesa.it                                   e
commisanappel@aeronautica.difesa.it      e,      per       conoscenza
persomil@postacert.difesa.it - persomil@persomil.difesa.it 
      posta  raccomandata  urgente  a/r  con  prova  di  consegna   a
Commissione Ulteriori Accertamenti Sanitari c/o Commissione Sanitaria
d'Appello A.M., viale Piero Gobetti, n. 6A, 00185, Roma. 
    Il mancato inoltro della documentazione sanitaria, nei termini  e
con le modalita' previste, comportera' il rigetto  della  sopracitata
istanza di riesame. 
    La medesima documentazione sanitaria inviata  dai  concorrenti  a
supporto dell'istanza di cui sopra sara' valutata  dalla  commissione
di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera  d)  che,  solo  se  lo
riterra'  necessario,  sottoporra'  gli  interessati   ad   ulteriori
accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.  Per
ragioni di carattere organizzativo, al solo fine di contrarre i tempi
delle  procedure  concorsuali   e   contenere   i   costi   derivanti
dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 8, comma  1,
lettere b) e c), i  concorrenti  giudicati  inidonei  che  presentino
istanza di  ulteriori  accertamenti  sanitari  saranno  ammessi,  con
riserva, a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo
art. 12. 
    La  commissione   per   gli   ulteriori   accertamenti   sanitari
trasmettera', entro  tre  giorni  dalla  data  di  svolgimento  degli
ulteriori accertamenti  sanitari,  alla  Direzione  generale  per  il
personale militare, i relativi verbali  con  gli  esiti  che  saranno
comunicati ai concorrenti, sempre a cura della Direzione generale per
il personale militare, con formale comunicazione. 
    15. I concorrenti, dichiarati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  di  cui  al  precedente  comma  14,  o  degli
ulteriori accertamenti  sanitari  disposti  o  che  ad  essi  avranno
rinunciato, saranno esclusi dal concorso.

Art. 12 Accertamenti attitudinali

				Art. 12 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I concorrenti risultati idonei al termine  degli  accertamenti
di cui all'articolo precedente, nonche' quelli ammessi con riserva ai
sensi del comma 14 del precedente art. 11,  dovranno  presentarsi  il
giorno successivo presso  il  Centro  di  selezione  dell'Aeronautica
militare - Aeroporto militare di Guidonia (Roma) -  piazzale  Tenente
Maurizio Simone (gia' viale Roma snc), per essere sottoposti, a  cura
della commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,  lettera  c),
all'accertamento attitudinale inteso a  verificare  il  possesso  del
requisito attitudinale necessario per l'espletamento  delle  funzioni
quale Maggiore del ruolo speciale delle  Armi  dell'Arma  aeronautica
categoria  musicisti  specialita'  direttore.  L'accertamento   sara'
condotto con i criteri stabiliti nell'allegato F della direttiva CSAM
201 edizione 2020, recante "Protocollo accertamenti psicoattitudinali
dei candidati quali componenti la Banda Musicale". 
    I concorrenti che non si  presenteranno  nel  giorno  e  nell'ora
indicati saranno considerati rinunciatari  ed  esclusi  dal  concorso
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 5. 
    2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a causa degli  eventi  di
cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020, il candidato,
che dovra' produrre istanza documentata di rinvio  dello  svolgimento
della prova, indirizzata alla Direzione  generale  per  il  personale
militare, sara' convocato per lo  svolgimento  della  stessa  in  una
sessione  straordinaria  di  recupero  compatibile  con  i  tempi  di
svolgimento del concorso. 
    3. Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali,  della  durata
presunta di due giorni, la commissione esprimera'  nei  confronti  di
ciascun concorrente un giudizio di idoneita' o di inidoneita'.  Detto
giudizio, che sara' comunicato agli interessati  seduta  stante,  per
iscritto, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti  giudicati  inidonei
saranno esclusi dal concorso. 
    4. Le commissioni di cui al precedente art. 8, comma  1,  lettere
b) e c) dovranno far pervenire i relativi verbali al Ministero  della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I  Reparto  -
1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali -  3ª  Sezione  -
viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, entro il terzo giorno  dalla
data di completamento degli accertamenti.

Art. 13 Prove pratiche di concertazione e direzione

				Art. 13 
 
             Prove pratiche di concertazione e direzione 
 
    1. Tutti i concorrenti risultati idonei agli accertamenti di  cui
al precedente art. 12 saranno sottoposti, a  cura  della  commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera  a),  alle
seguenti prove pratiche di concertazione e direzione: 
      a) esecuzione della composizione DANCE MOVEMENTS I°  (primo)  e
IV° (quarto) Tempo, ed. Studio  Music,  per  orchestra  di  fiati  di
Philip Sparke. 
      I  candidati  potranno  fornire  delle   indicazioni   tecniche
all'orchestra  all'inizio  della  prova.  Successivamente  passeranno
all'esecuzione completa senza interruzioni. 
      I candidati che avranno superato  la  prova  con  il  punteggio
minimo stabilito dalla commissione passeranno a  sostenere  la  prova
successiva; 
      b) esecuzione della composizione SYMPHONY OF WINDS I° (primo) e
III° (terzo) Tempo, ed. Hafabra music,  per  orchestra  di  fiati  di
Derek Bourgeios. 
      I  candidati  potranno  fornire  delle   indicazioni   tecniche
all'orchestra  all'inizio  della  prova.  Successivamente  passeranno
all'esecuzione completa senza interruzioni. 
      I candidati che avranno superato  la  prova  con  il  punteggio
minimo stabilito dalla commissione passeranno a  sostenere  la  prova
successiva; 
      c)  concertazione  e  direzione  di  un  brano  originale   per
orchestra di fiati  tratto  dal  repertorio  internazionale  del  XXI
secolo, assegnato  dalla  commissione,  della  durata  massima  di  7
(sette) minuti. I candidati avranno a disposizione 8 (otto)  ore  per
studiare la partitura al termine delle quali avranno 25 (venticinque)
minuti per la concertazione e concluderanno la prova con l'esecuzione
senza interruzioni del brano. 
      I candidati che avranno superato  la  prova  con  il  punteggio
minimo stabilito dalla commissione passeranno a  sostenere  la  prova
successiva. 
    2. Indicazioni circa la data, l'orario e la sede  di  svolgimento
della suddetta prova saranno comunicate, con  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con le modalita' di  cui
al precedente art. 5 del presente decreto. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi nel  giorno  e  nella  sede
resi noti con l'avviso di cui al precedente comma  2,  almeno  un'ora
prima dell'inizio della prova  e  dovranno  avere  al  seguito  carta
d'identita'  o  altro  documento  di  riconoscimento  in   corso   di
validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4. I concorrenti assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova,
anche per causa di forza maggiore, saranno  considerati  rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso, salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 5. 
    5. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a causa degli  eventi  di
cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020, il candidato,
che dovra' produrre istanza documentata di rinvio  dello  svolgimento
della prova, indirizzata alla Direzione  generale  per  il  personale
militare, sara' convocato per lo  svolgimento  della  stessa  in  una
sessione  straordinaria  di  recupero  compatibile  con  i  tempi  di
svolgimento del concorso. 
    6. Le prove di cui al precedente comma 1 si intenderanno superate
qualora il concorrente avra' riportato,  per  ciascuna  di  esse,  il
punteggio minimo di 18/30 su un  punteggio  massimo  conseguibile  di
30/30. 
    7. L'esito delle prove pratiche  di  concertazione  e  direzione,
l'elenco degli ammessi alle prove teoriche orali e il calendario  con
i  giorni  di  convocazione  sara'  reso  noto  con  avviso  inserito
nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazione  del  portale  dei
concorsi.  Tale  avviso,  compilato  con  le  modalita'  di  cui   al
precedente art. 5 del presente decreto,  sara'  inoltre  consultabile
nel sito www.difesa.it

Art. 14 Prove teoriche orali

				Art. 14 
 
                        Prove teoriche orali 
 
    1. Tutti i concorrenti risultati idonei  alle  prove  di  cui  al
precedente art. 13  saranno  sottoposti,  a  cura  della  commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera  a),  alle
seguenti prove teoriche orali che verteranno sulle seguenti materie: 
      a) nozioni di organologia e acustica di tutti gli strumenti che
compongono la banda e loro utilizzazione musicale; 
      b) nozioni e storia degli organici bandistici dal '700  a  oggi
con riferimento all'evoluzione  degli  stessi  e  al  loro  specifico
repertorio; 
      c) nozioni di cultura militare e stato giuridico  limitatamente
ai Titoli dal I all'XI del IV Libro del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare". 
    2. Indicazioni circa la data, l'orario e la sede  di  svolgimento
delle suddette prova saranno comunicate, con  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con le modalita' di  cui
al precedente art. 5 del presente decreto. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi nel  giorno  e  nella  sede
resi noti con l'avviso di cui al precedente comma  2,  almeno  un'ora
prima dell'inizio della prova  e  dovranno  avere  al  seguito  carta
d'identita'  o  altro  documento  di  riconoscimento  in   corso   di
validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 5. 
    5. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a causa degli  eventi  di
cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020, il candidato,
che dovra' produrre istanza documentata di rinvio  dello  svolgimento
della prova, indirizzata alla Direzione  generale  per  il  personale
militare, sara' convocato per lo  svolgimento  della  stessa  in  una
sessione  straordinaria  di  recupero  compatibile  con  i  tempi  di
svolgimento del concorso. 
    6. La prova si intendera' superata qualora il  concorrente  avra'
riportato il punteggio  minimo  di  12/20  su  un  punteggio  massimo
conseguibile di 20/20.  Pertanto  i  concorrenti  che  non  riportino
almeno  il  punteggio  minimo  sopraindicato  saranno   esclusi   dal
concorso. 
    7. L'esito delle prove teoriche orali sara' reso noto con  avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazione  del  portale
dei concorsi. Tale avviso, compilato  con  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 5 del presente decreto,  sara'  inoltre  consultabile
nel sito www.difesa.it

Art. 15 Graduatorie di merito

				Art. 15 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. La Commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale  di
merito dei concorrenti, risultati idonei a tutti gli  accertamenti  e
alle prove concorsuali sulla base della somma aritmetica: 
      a) dei punteggi conseguiti nelle tre prove pratiche scritte; 
      b) del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli; 
      c)  dei  punteggi  conseguiti  nelle  tre  prove  pratiche   di
concertazione e direzione; 
      d) del punteggio conseguito nelle tre prove teoriche orali. 
    2. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  1,  nel
decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a  parita'
di merito quale titolo di preferenza assoluto, l'essere  in  servizio
nell'Aeronautica militare, nonche' dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande, che  i  concorrenti  avranno  dichiarato
nella  domanda  di  partecipazione  o   in   apposita   dichiarazione
sostitutiva allegata alla medesima. A parita' o in assenza di  titoli
di preferenza,  sempre  a  parita'  di  merito,  sara'  preferito  il
concorrente piu' giovane di eta',  in  applicazione  del  2°  periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art.
2, comma 9 della legge n. 191/1998. 
    3. Il candidato che nella graduatoria finale di merito risultera'
classificato al primo posto sara' dichiarato vincitore. 
    4. La graduatoria finale di merito di cui al precedente  comma  1
sara' approvata con  decreto  dirigenziale  e  sara'  pubblicata  nel
Giornale Ufficiale del Ministero della  difesa.  Della  pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Il medesimo  decreto  sara',
inoltre, pubblicato nel portale dei concorsi on-line.

Art. 16 Nomina e corso applicativo

				Art. 16 
 
                     Nomina e corso applicativo 
 
    1. Il vincitore del concorso sara' nominato Maggiore in  servizio
permanente del  ruolo  speciale  delle  Armi  dell'Arma  aeronautica.
L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto  del  Ministro  della
difesa di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 
    2. Il vincitore del concorso sottoposto - secondo  il  rispettivo
ordinamento - a obblighi di servizio dovra',  all'atto  di  effettivo
incorporamento, presentare  documentazione  attestante  l'assenso  al
proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'amministrazione  di
competenza. 
    3. Il concorrente vincitore, qualora alla scadenza del termine di
presentazione delle domande appartenga alla categoria degli ufficiali
con il grado superiore a quello di Maggiore in servizio permanente  o
qualifica equivalente di Forza  armata  o  Corpo  di  polizia,  sara'
invece nominato con il grado e l'anzianita' posseduti. 
    4. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei  requisiti  prescritti
per la nomina di cui all'art. 2 del presente bando. 
    5. L'ufficiale sara' inviato ad assumere servizio  sotto  riserva
dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la
nomina, e sottoposto a visita di incorporamento. In  tale  sede,  nel
caso non vi abbia provveduto in sede di accertamenti sanitari, dovra'
produrre il referto di cui al precedente art. 11,  comma  3,  lettera
e). Inoltre, sara' sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste
dalla normativa sanitaria in  ambito  militare  per  il  servizio  in
Patria  e  all'estero.  A  tal  fine,  dovra'   presentare   all'atto
dell'incorporamento: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    6. Detto ufficiale dovra' frequentare un corso applicativo le cui
modalita', luogo, durata e relativi programmi di insegnamento saranno
stabiliti  con  circolare   del   Comando   generale   delle   Scuole
dell'Aeronautica  militare.  Sara'  esonerato  dalla  frequenza   del
predetto  corso  chi,  alla  data  di   scadenza   del   termine   di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,   si
trovasse in servizio quale ufficiale dell'Aeronautica militare. 
    7.  L'ufficiale,  all'atto  della  presentazione   per   assumere
servizio dovra' contrarre una ferma di cinque anni ai sensi dell'art.
724, comma 5, del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66.  Il
rifiuto di sottoscrivere detta  ferma  comportera'  la  revoca  della
nomina. 
    8. L'ufficiale,  una  volta  ammesso  alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti idonei  non  vincitori,  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in  considerazione  ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  Organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 17 Accertamento dei requisiti

				Art. 17 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per  il  personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti, la conferma di quanto dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione  al  concorso  e   nelle   dichiarazioni   sostitutive
eventualmente sottoscritte dal vincitore del  concorso  medesimo,  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui  al
precedente comma emerge la mancata veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera.

Art. 18 Esclusioni

				Art. 18 
 
                             Esclusioni 
 
    1.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dall'eventuale  corso  applicativo,  nonche'  potra'   dichiarare   i
medesimi decaduti dalla nomina a Maggiore in servizio permanente  del
ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica, se  il  difetto  dei
prescritti requisiti viene accertato dopo la nomina.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

				Art. 19 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli  13  e  14  del  regolamento  (UE)  n.
679/2016  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati  che  il
trattamento  dei  dati  personali  da  loro  forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso/procedura  di  reclutamento  o,  comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente  all'espletamento
delle relative  attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati
personali  e  particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a   cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli  facenti  parte  delle
Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di  procedure
anche  informatizzate  e  con  l'ausilio  di   apposite   banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per  il  perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in  caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
successivamente   all'eventuale   instaurazione   del   rapporto   di
impiego/servizio,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione   del
rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it;
indirizzo  posta  elettronica  certificata:  rpd@postacert.difesa.it,
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  Enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 19 gennaio 2022  
 
                                     Il direttore generale: Vittiglio

Allegato 1

  1. 	Allegato A 
    (Art. 6, comma 2 del bando)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

  1. 	Allegato B 
    (Art. 10, comma 4 del bando)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

  1. 	Allegato C 
    (Art. 11, comma 3, lettera b del bando)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

  1. 	Allegato D 
    (Art. 11, comma 8, lettera h del bando)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

  1. 	Allegato E 
    (Art. 11, comma 11 del bando)


    Parte di provvedimento in formato grafico

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