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- Atto numero 18E02289 del 16-03-2018
MINISTERO DELLA DIFESA Seconda variante al bando di reclutamento, per il 2018, di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito. (18E02289)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 16-03-2018
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Avviso
- Allegati
Art. 1 L'art. 7, commi 3 e 4 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 sono cosi' sostituiti: "3. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera b) e d) provvederanno ad escludere i candidati giudicati inidonei alle prove di efficienza fisica.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento Militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21
dicembre 2017 emanato dalla Direzione Generale per il Personale
Militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale - n. 2 del 5 gennaio 2018 e successiva modifica, con il
quale e' stato indetto, per il 2018, il bando per il reclutamento di
ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell'Esercito;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2018 0033381 del 19 febbraio
2018, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di
modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento in
questione;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo
Stato Maggiore dell'Esercito;
Tenuto conto che l'art. 1, comma 6 del citato decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 prevede
la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
DGPM;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio
2017 emanato dalla DGPM, con cui le e' stata conferita la delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri,
Decreta:
Art. 1
L'art. 7, commi 3 e 4 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 sono cosi' sostituiti:
"3. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
b) e d) provvederanno ad escludere i candidati giudicati inidonei
alle prove di efficienza fisica.
4. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
c) e d) provvederanno ad escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.".
Art. 2 L'art. 8 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: "1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
Art. 2
L'art. 8 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del
21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito:
"1. Con decreti del direttore generale per il personale militare
o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per le prove di efficienza fisica per il 1°
blocco di incorporamento;
c) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali
per il 1° blocco di incorporamento;
d) commissioni per le prove di efficienza fisica e per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali per il 2°, 3° e 4° blocco di
incorporamento;
e) commissione medica concorsuale unica di appello.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero
un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla
seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b)
saranno insediate presso i centri di selezione o enti o centri
sportivi indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) due Ufficiali di grado compreso tra Tenente e Tenente
Colonnello ovvero Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo,
membri;
c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c)
saranno insediate presso i centri di selezione indicati dalla Forza
armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano,
membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di
grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato
alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o
convenzionato, membro;
d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera d)
saranno insediate presso i centri di selezione o enti o centri
sportivi indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano,
membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di
grado non inferiore a tenente ovvero uno psicologo civile abilitato
alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o
convenzionato, membro;
d) un Ufficiale di grado compreso tra Tenente e Tenente
Colonnello ovvero Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo,
membro;
e) un Sottufficiale, segretario con diritto di voto.
6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e) sara'
insediata presso il Policlinico Militare di Roma o altra struttura
indicata dalla Forza Armata. Essa sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) due Ufficiali medici con grado di Tenente Colonnello o
Maggiore, membri;
c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.".
Art. 3 L'art. 10, comma 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: "6. Ultimate le prove di efficienza fisica, le commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere c) e d), presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, disporranno
Art. 3
L'art. 10, comma 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito:
"6. Ultimate le prove di efficienza fisica, le commissioni di cui
al precedente art. 8, comma 1, lettere c) e d), presa visione della
documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, disporranno
l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita medica generale;
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) valutazione della personalita' previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica;
f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di
alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e
conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a
data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e
consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale
dei concorrenti. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i
concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato.
Le commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere c) e
d), giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi
quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme - e
quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, le cui
caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell'Esercito
(www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) - ovvero,
se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto,
di discredito alle istituzioni.".
Art. 4 L'art. 19, comma 2 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: "2. Durante le operazioni di selezione presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati potranno fruire, se disponibili, di vitto e alloggio a
Art. 4
L'art. 19, comma 2 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito:
"2. Durante le operazioni di selezione presso i centri di
selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i
candidati potranno fruire, se disponibili, di vitto e alloggio a
carico dell'Amministrazione della Difesa.".
Art. 5 L'allegato A al decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 e' sostituito con quello accluso al presente decreto. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Art. 5
L'allegato A al decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612
del 21 dicembre 2017 e' sostituito con quello accluso al presente
decreto.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2018
Il vice direttore generale: Montemagno
Allegato 1
Allegato A
PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO,
PER IL 2018, DI VFP 1 NELL'ESERCITO
1. L'accertamento dell'efficienza fisica consistera'
nell'esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:
simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm;
simulazione dell'armamento di una mitragliatrice;
simulazione del trascinamento di un ferito;
corsa piana 2.000 metri,
da svolgersi secondo le modalita' e i parametri di seguito
riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di personale
medico/paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovra' presenziare personale qualificato
per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessita' richiedere
l'intervento del 118.
Prima dell'effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di
sesso sia maschile sia femminile) dovranno produrre il certificato
medico, in corso di validita' (il certificato deve avere validita'
annuale), attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per una delle discipline sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato
da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana
ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il
SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata)
autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita
in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello
sport.
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima
dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno
presentare l'originale o copia conforme del referto del test di
gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con
campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni
precedenti la data prevista per le prove di efficienza fisica.
In particolare, in caso di gravidanza la commissione disporra'
l'esclusione del concorrente dal reclutamento per impossibilita' di
procedere alle prove previste dal bando.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalita' di esecuzione delle prove -oltre a essere spiegate
in apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell'Esercito-
saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da
un membro della commissione per le prove di efficienza fisica per i
partecipanti al 1° blocco di incorporamento e da un membro della
commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali per i partecipanti al 2°, 3° e 4° blocco
d'incorporamento.
I candidati che, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno
o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli
esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale
Servizio sanitario, adottera' le conseguenti determinazioni per
l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e.
Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione,
derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve
entita', comportera' l'esclusione dal concorso qualora persista oltre
il trentesimo giorno successivo alla data prevista per
l'effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la
commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento
dovra' confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso
disporra' l'esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore
possibilita' di differimento delle prove di efficienza fisica; in
caso contrario il candidato dovra' essere definitivamente sottoposto
alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di
ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano
portato a compimento la prova stessa o che, una volta iniziata,
abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
Lo svolgimento degli esercizi potra' comportare l'attribuzione di
un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella in
appendice al presente allegato.
Resta inteso che anche il candidato che non completa la singola
prova di efficienza fisica e' giudicato idoneo, senza acquisire alcun
punteggio incrementale.
2. Simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120
mm. Il concorrente dovra' iniziare la prova in posizione accosciata,
impugnando il corpo del simulacro della bomba da mortaio da 120 mm,
del peso di 18,860 kg, che trovera' appoggiato a terra con gli
appositi anelli di sicurezza rivolti verso il basso, in
corrispondenza della corona rigata. Al via, il candidato dovra'
assumere la posizione eretta portando la bomba al petto e quindi
sollevarla fino a distendere completamente le braccia verso l'alto,
tenendola in posizione obliqua per il caricamento. Raggiunta tale
posizione, il candidato dovra' ritornare alla posizione di partenza,
effettuando i movimenti a ritroso e quindi ripetere l'intero
esercizio.
E' previsto un sistema di sicurezza - per evitare che il
concorrente possa farsi male qualora perda la presa della bomba
durante l'esercizio - costituito da un supporto metallico fissato al
soffitto, nel quale passa una corda vincolata agli anelli della
bomba, corda che viene tenuta in tiro da un militare a cio' preposto.
Per acquisire il punteggio incrementale alla prova, il
concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coincidera'
con lo start del cronometro, dovra' eseguire, senza soluzione di
continuita', un numero di sollevamenti:
da 1 fino a un massimo di 14 entro il tempo massimo di 60
secondi, se di sesso maschile;
da 1 fino a un massimo di 14 entro il tempo massimo di 80
secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente
eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli
eseguiti in maniera scorretta.
Per ogni sollevamento correttamente eseguito, ai fini
dell'attribuzione del punteggio incrementale verra' applicato il
previsto coefficiente di calcolo, differenziato tra uomini e donne,
fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato nella tabella
in appendice al presente allegato.
3. Simulazione dell'armamento di una mitragliatrice. Il
concorrente dovra' iniziare la prova in posizione prona a tre
appoggi:
ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca
esattamente sotto la linea delle anche;
piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in
linea con il ginocchio sinistro (destro, se mancino);
mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in
linea con la testa.
Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da
terra, con busto e spalle in atteggiamento neutro e paralleli al
suolo, il candidato dovra' effettuare una serie di trazioni del
braccio la cui mano impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il
busto. Una trazione sara' considerata completata nel momento in cui
il manubrio verra' sollevato fino a toccare il costato, mantenendo le
spalle parallele al suolo e tornando poi alla posizione di partenza.
Per acquisire il punteggio incrementale alla prova, il
concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coincidera'
con lo start del cronometro, dovra' eseguire, senza soluzione di
continuita', un numero di trazioni:
da 1 fino a un massimo di 24, con un manubrio del peso di 20 kg
entro il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile;
da 1 fino a un massimo di 24, con un manubrio del peso di 10 kg
entro il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente
eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli
eseguiti in maniera scorretta.
Per ogni trazione correttamente eseguita, ai fini
dell'attribuzione del punteggio incrementale, verra' applicato il
previsto coefficiente di calcolo, differenziato tra uomini e donne,
fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato nella tabella
in appendice al presente allegato.
4. Simulazione del trascinamento di un ferito. Il concorrente
dovra' iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il
carico di 70 kg gia' pronto al trasporto. Egli si porra' di fronte al
lato corto del carico con quest'ultimo situato in corrispondenza
dello spazio che intercorre tra le gambe quando sono poste con i
talloni sotto le anche. Il candidato dovra' eseguire un'accosciata e
afferrare con entrambe le mani la maniglia con cui sollevera' la
porzione del carico a lui vicina, mentre l'altra porzione restera'
poggiata a terra. Al via, il candidato dovra' percorrere un
itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di 20
m, percorsi i quali dovra' effettuare un'inversione di 180°
ritornando, sempre lungo il precedente itinerario, verso la linea del
traguardo (che coincide con la linea di partenza), percorrendo un
totale di 40 m.
Per acquisire il punteggio incrementale alla prova, il
concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coincidera'
con lo start del cronometro, dovra' percorrere l'intero itinerario di
andata e ritorno fino al completo superamento della linea del
traguardo con tutto il carico, entro il tempo massimo di:
80 secondi, se di sesso maschile;
120 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore a quello previsto per l'attribuzione
del punteggio incrementale, al numero di secondi risparmiati verra'
applicato il previsto coefficiente di calcolo del punteggio
incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di
5 punti, secondo quanto riportato in appendice al presente allegato.
5. Corsa piana 2.000 metri. Il concorrente dovra' eseguire una
corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra
battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sara' cronometrato il tempo impiegato.
Per acquisire il punteggio incrementale alla prova, il
concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coincidera'
con lo start del cronometro, dovra' percorrere la distanza di 2.000
metri entro il tempo massimo di 13 minuti. In caso di tempo inferiore
a:
10 minuti, e 30 secondi se di sesso maschile;
11 minuti, e 30 secondi se di sesso femminile.
Al numero di secondi risparmiati verra' applicato il previsto
coefficiente di calcolo, differenziato tra uomini e donne, fino a un
massimo di 5 punti, secondo quanto riportato in appendice al presente
allegato.
6. I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati
in successione, nella sequenza stabilita di volta in volta dalla
commissione. Lo svolgimento degli esercizi determinera' l'eventuale
attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra uomini e
donne, secondo quanto stabilito in appendice al presente allegato.
Almeno un membro della commissione sovrintendera' allo
svolgimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di
personale di supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il
conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai
concorrenti.
Per ciascun concorrente verra' redatto un apposito verbale.
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove
coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le interromperanno
per qualsiasi causa.
Appendice
Parte di provvedimento in formato grafico