MINISTERO DELLA DIFESA Prima variante al bando di reclutamento, per il 2018, di millenovecentoventi volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Militare. (18E02291)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 16-03-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Avviso
  • Allegati

Art. 1 L'art. 2, comma 1, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 e' cosi' sostituito: "Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici;

			IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL VICE COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto  interdirigenziale  n.  10  del  3  agosto  2017
emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM)  di
concerto con il Comando  generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto, pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  -  4ª  serie  speciale
"Concorsi ed esami" - n. 63 del 22 agosto 2017 , con il quale e' stato
indetto, per il 2017, un bando di reclutamento di 1.920 volontari  in
ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare; 
    Tenuto conto di quanto adottato per le procedure concorsuali  del
bando di reclutamento di 1.980 volontari in ferma  prefissata  di  un
anno (VFP 1) nella Marina militare per l'anno 2017, in esito a quanto
chiesto dallo Stato maggiore della Marina con il foglio n. M_D  MSTAT
0068384 del 5 ottobre 2017; 
    Visti i fogli n. M_D MSTAT 0072944 del 19 ottobre  2017,  n.  M_D
MSTAT 0078782 dell'8 novembre 2017 e M_D MSTAT 0003148 del 16 gennaio
2018,  con  cui  lo  Stato  maggiore  della  Marina  ha  chiesto   di
modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento; 
    Ritenute condivisibili le proposte  di  modifica  avanzate  dallo
Stato maggiore della Marina, integrate  dalle  proposte  di  modifica
presentate dal I reparto della Direzione generale  per  il  personale
militare; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  6   del   citato   decreto
interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2017 prevede la possibilita'  di
apportare modifiche al bando di reclutamento; 
    Visto il decreto del  Ministro  della  difesa  16  gennaio  2013,
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390,  concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM; 
    Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1117 del  22  dicembre
2017 emanato dal Comando generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto, con cui all'Ammiraglio ispettore (CP)  Antonio  Basile,  quale
vice Comandante generale del Corpo delle  capitanerie  di  porto,  e'
stata conferita la delega all'adozione, di concerto con autorita'  di
pari rango della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale militare del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n.  281  del  9  febbraio
2017 emanato dalla DGPM, con cui gli e'  stata  conferita  la  delega
all'adozione, anche di concerto con autorita' di pari rango del Corpo
delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa
in materia  di  reclutamento  del  personale  delle  Forze  armate  e
dell'Arma dei carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    L'art. 2, comma 1, del decreto  interdirigenziale  n.  10  del  3
agosto 2016 e' cosi' sostituito: "Possono partecipare al reclutamento
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il  diciottesimo  anno  di  eta'  e  non  aver
superato il giorno del compimento del venticinquesimo anno di eta'; 
      d) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis) del Codice dell'ordinamento
militare; 
      f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore).  L'ammissione  dei  candidati  che
hanno conseguito  un  titolo  di  studio  all'estero  e'  subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico  regionale  o  provinciale,  con  riportato  il   giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione; 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) aver tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) idoneita' psico-fisica e attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  servizio  permanente,
conformemente alla normativa vigente alla data di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
      k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
      l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.".

Art. 2 L'art. 4, comma 9, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 e' cosi' sostituito: "Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte

				Art. 2 
 
 
    L'art. 4, comma 9, del decreto  interdirigenziale  n.  10  del  3
agosto 2016 e' cosi' sostituito: "Nella domanda di  partecipazione  i
concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli
relativi alla residenza e  al  recapito  presso  il  quale  intendono
ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonche'  tutte
le   informazioni   attestanti   il   possesso   dei   requisiti   di
partecipazione al concorso  stesso.  In  particolare,  essi  dovranno
dichiarare nella domanda, sotto forma di  autocertificazione,  quanto
segue: 
      a) il possesso della cittadinanza italiana; 
      b) il godimento dei diritti civili e politici; 
      c) il possesso del diploma di istruzione  secondaria  di  primo
grado (ex scuola media  inferiore)  e  il  giudizio  o  la  votazione
conseguiti  al  termine  di  detto   ciclo   di   studi,   unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove  e'  stato  conseguito  il
diploma stesso; 
      d) l'eventuale possesso di titoli di  merito  rilasciati  dalla
Pubblica amministrazione, nonche' di titoli, preferenza o  precedenza
di cui al successivo art. 9; 
      e) l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualita' di
VFP 1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle  Forze  di  Polizia  a
ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco; 
      f) l'eventuale  possesso  di  titoli  che  danno  diritto  alla
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 4; 
      g) di non essere stati  condannati  per  delitti  non  colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      h) di non essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice  dell'ordinamento
militare; 
      i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) di aver tenuto condotta incensurabile; 
      k)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita'  gia'  ottenuti
da non piu' di un anno dalla data di presentazione della  domanda  in
una selezione psico-fisica e attitudinale,  prevista  dal  precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per  l'accesso  a  una
delle carriere iniziali della Marina militare; 
      m) di non essere  in  servizio  quale  volontario  nelle  Forze
armate; 
      n) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative. 
    Inoltre, dovranno indicare nella domanda: 
      o) il possesso di titoli di  preferenza  non  rilasciati  dalla
Pubblica amministrazione; 
      p) l'eventuale gradimento per svolgere  il  servizio  in  altre
Forze armate, segnalate in ordine di preferenza; 
      q) l'eventuale gradimento per l'espletamento  del  servizio  in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza; 
      r) il gradimento per l'assegnazione a uno dei seguenti  settori
d'impiego: 
        "CEMM navale e CP" (indicando anche la preferenza per CEMM  o
CP); 
        "CEMM anfibi"; 
        "CEMM incursori" (solo se di sesso maschile); 
        "CEMM palombari"; 
        "CEMM sommergibilisti" (se  in  possesso  di  un  diploma  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  valido  per  l'iscrizione
all'universita'); 
        "Componente aeromobili" (CEMM o CP) (se  in  possesso  di  un
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  valido   per
l'iscrizione all'universita'); 
      s) il gradimento per l'assegnazione al CEMM o alle CP nel  caso
di idoneita' quale VFP 1 nella Marina militare ma di inidoneita'  nel
richiesto  settore  d'impiego  delle  forze  speciali  e   componenti
specialistiche, per mancato superamento degli  appositi  accertamenti
psico-fisici per l'idoneita' speciale  o  di  quelli  attitudinali  o
delle prove di efficienza fisica; 
      t)  di  accettare,  in  caso  di  ammissione  all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnati in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza armata e di essere disposti a  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero; 
      u)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del  bando  di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito.".

Art. 3 L'art. 7 del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 e' cosi' sostituito: "1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande: a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di

				Art. 3 
 
 
    L'art. 7 del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 e'
cosi' sostituito: 
    "1.  Non  saranno  prese  in  considerazione   e   comporteranno,
pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande: 
      a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti  di
partecipazione; 
      b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da   quella   indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento  la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    2. Mariscuola Taranto e' delegata  dalla  DGPM  allo  svolgimento
delle operazioni inerenti  all'accertamento  dei  requisiti  previsti
dall'art. 2 nei limiti  specificati  dall'art.  6,  lettera  b)  e  a
effettuare le  dovute  esclusioni  dal  reclutamento,  tranne  quelle
relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.  2,
comma 1, lettere g), h)  e  i)  e  dell'assenza  di  sentenze/decreti
penali  di  condanna  per  delitti  non   colposi,   nonche'   quelle
concernenti il comma 1 del presente articolo; 
    La  stessa  Mariscuola  Taranto  provvedera'  alla  notifica   ai
candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione. 
    3. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) provvederanno a escludere i candidati giudicati: 
      inidonei agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10; 
      positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    4. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) provvederanno a escludere i candidati giudicati inidonei quali VFP
1 nella Marina militare agli accertamenti attitudinali. 
    5. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) insediata presso il Centro di selezione della Marina  militare  di
Ancona - per la  seconda  fase  della  procedura  di  reclutamento  -
provvedera'  inoltre  a  escludere   dalla   prosecuzione   dell'iter
concorsuale nel settore d'impiego  richiesto  i  candidati  giudicati
inidonei agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 6,  comma  1,
lettera k). I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel
settore d'impiego "CEMM navale e CP". 
    6. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
d) provvedera' altresi'  a  escludere  dalla  prosecuzione  dell'iter
concorsuale nel settore d'impiego  richiesto  i  candidati  giudicati
inidonei alle  prove  di  efficienza  fisica.  I  predetti  candidati
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego "CEMM navale e
CP". 
    7. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) insediata presso la caserma Castrogiovanni di Taranto  provvedera'
a escludere dalla prosecuzione dell'iter  concorsuale  nel  richiesto
settore d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche: 
      per i settori d'impiego "CEMM sommergibilisti" e CEMM "anfibi",
i  candidati  giudicati  inidonei   all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica presso l'infermeria presidiaria  della  Marina
militare di Taranto; 
      per i settori d'impiego "CEMM incursori" e "CEMM palombari",  i
candidati   giudicati   inidonei   all'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica specifica presso COMSUBIN; 
      per il settore d'impiego "Componente aeromobili",  i  candidati
giudicati inidonei  all'accertamento  dell'idoneita'  ai  servizi  di
navigazione  aerea  presso  l'Istituto   di   medicina   aerospaziale
dell'Aeronautica militare. 
    I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore
d'impiego "CEMM navale e CP". 
    8. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    9.   Qualora   in   sede   di   accertamento   dei   titoli    di
merito/riserva/preferenza   si   riscontrino   difformita'   tra   le
dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e  i
titoli   effettivamente   posseduti,   la   commissione   valutatrice
decurtera'    il    relativo    punteggio/condizione    di    riserva
posti/preferenza   per   definirne   l'effettiva   collocazione    in
graduatoria. 
    10. Mariscuola Taranto provvedera' alla  verifica  del  contenuto
dichiarazioni rese  dai  candidati  nelle  domande  relativamente  ai
titoli di merito rilasciati dalla  Pubblica  amministrazione  nonche'
alla verifica dei titoli di merito,  non  rilasciati  dalla  Pubblica
amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell'art. 9 del
presente bando e per i quali  la  commissione  valutatrice  ne  abbia
assegnato il corrispondente punteggio di merito. 
    Mariscuola Taranto segnalera' alla DGPM i candidati che a seguito
della predetta verifica presentino difformita' tra quanto  dichiarato
nella domanda  di  partecipazione  e  le  risultanze  della  verifica
stessa. La DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione
dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, potra' determinarsi facendo decadere il dichiarante dai
benefici eventualmente conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla
base della dichiarazione non veritiera. 
    La DGPM provvedera'  alle  previste  comunicazioni  all'autorita'
giudiziaria  competente  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e  in  base
all'art. 331 del codice di procedura penale. 
    11. I candidati esclusi da precedenti bandi  di  reclutamento  di
VFP 1, se in possesso dei  requisiti  richiesti,  possono  presentare
domanda per il presente bando. 
    12. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato  di  euro  650,00),  rispettivamente  entro
sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento
di esclusione.".

Art. 4 L'art. 10, comma 4, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 e' cosi' sostituito: "La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, rinviera' i candidati a data successiva ove rilevi cause di incompletezza della stessa.

				Art. 4 
 
 
    L'art. 10, comma 4, del decreto interdirigenziale  n.  10  del  3
agosto 2016 e' cosi' sostituito: "La commissione per gli accertamenti
psico-fisici, presa visione della documentazione  sanitaria  elencata
nel precedente comma 3, rinviera' i candidati a data  successiva  ove
rilevi cause di incompletezza della stessa. 
    I candidati rinviati a data successiva,  qualora  all'atto  della
nuova convocazione risultino nuovamente: 
      sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 3,
lettere b), c), d), e), f), g), i) saranno esclusi dal concorso; 
      sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 3,
lettera h), numeri 1) e 3), saranno esclusi dall'iter  selettivo  per
il richiesto settore d'impiego  nelle  forze  speciali  e  componenti
specialistiche  e  proseguiranno  l'iter  concorsuale   nel   settore
d'impiego "CEMM navale e CP".".

Art. 5 L'art. 10, comma 9, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 e' cosi' sostituito: "Inoltre, i candidati per i settori d'impiego di cui all'art. l, comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1 agli accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di

				Art. 5 
 
 
    L'art. 10, comma 9, del decreto interdirigenziale  n.  10  del  3
agosto 2016 e' cosi' sostituito: "Inoltre, i candidati per i  settori
d'impiego di cui all'art. l, comma 3, lettere b), c), d),  e)  e  f),
risultati idonei quali VFP 1 agli accertamenti psico-fisici,  qualora
risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di
efficienza  fisica,  dovranno   essere   sottoposti   al   successivo
accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica  di  cui  all'art.
14. 
    La commissione per  gli  accertamenti  psico-fisici,  qualora  lo
ritenga necessario, potra' disporre  l'effettuazione  di  ogni  altro
esame  o  accertamento  utile  alla  definizione  del   giudizio   di
idoneita'. Detta commissione, delegata dalla  DGPM  alle  sopracitate
incombenze,  comunichera'  a  ciascun  candidato  esaminato   -   con
determinazione  del   presidente   -   l'esito   degli   accertamenti
psico-fisici mediante apposito foglio di notifica contenente uno  dei
seguenti giudizi: 
      a) se concorrenti per i settori d'impiego "CEMM navale e CP": 
        "idoneo quale VFP 1 nella Marina militare"; 
        "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare"; 
      b) se concorrenti per i settori d'impiego delle forze  speciali
e componenti specialistiche della Marina militare: 
        "idoneo  a  proseguire  l'iter  selettivo  per   il   settore
d'impiego xxx"; 
        "idoneo quale VFP  1  nella  Marina  militare  e  inidoneo  a
proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx"; 
        "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
    I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto  settore  d'impiego  delle  forze  speciali  e
componenti  specialistiche  proseguiranno  l'iter   concorsuale   nel
settore d'impiego "CEMM navale e CP."".

Art. 6 L'art. 13, comma 3, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 e' cosi' sostituito: "I candidati dovranno esibire, in originale o copia conforme, il certificato medico, con validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline sportive

				Art. 6 
 
 
    L'art. 13, comma 3, del decreto interdirigenziale  n.  10  del  3
agosto 2016 e' cosi' sostituito: "I candidati  dovranno  esibire,  in
originale o copia conforme,  il  certificato  medico,  con  validita'
annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera e per il nuoto ovvero per le  discipline  sportive
riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del
18 febbraio 1982 ovvero per le prove di  efficienza  fisica  previste
dal Ministero della difesa per l'arruolamento nelle Forze armate,  in
data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione  alle
prove,  rilasciato  da  un  medico  appartenente   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero  a  struttura  sanitaria  pubblica  o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale ovvero da  un
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo
le normative nazionali e regionali e che esercita in tali  ambiti  in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La  mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dall'  iter  selettivo  per  il  settore  d'impiego  richiesto  e  la
prosecuzione dell' iter concorsuale per il  settore  d'impiego  "CEMM
navale e CP". 
    Inoltre, i  concorrenti  di  sesso  femminile,  dovranno  esibire
nuovamente l'originale o la copia conforme del referto  del  test  di
gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare  (ai
sensi dell'art.  580,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90)  -  eseguito  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale in data non anteriore  a  cinque  giorni
rispetto a quella di presentazione alle prove di  efficienza  fisica.
Il concorrente che si trovi in stato  di  gravidanza  non  potra'  in
nessun caso procedere all'effettuazione  delle  prove  di  efficienza
fisica, pertanto, la preposta commissione di cui al  precedente  art.
8, comma 1,  lettera  d)  ne  dara'  notizia  alla  citata  Direzione
generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal
prosieguo dell'iter concorsuale nel richiesto settore  d'impiego  per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando.".

Art. 7 L'art. 14, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 e' cosi' sostituito: "1. I candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f), giudicati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti

				Art. 7 
 
 
    L'art. 14, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto  2016
e' cosi' sostituito: 
    "1. I candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1,  comma
3, lettere b), c), d), e) e f), giudicati  idonei  al  termine  degli
accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali  di  cui  ai   precedenti
articoli 10, 11 e 12 e anche alle prove di efficienza fisica  di  cui
al  precedente  art.  13,  saranno   sottoposti   agli   accertamenti
psico-fisici per la verifica del possesso degli  specifici  requisiti
di idoneita' psico-fisica occorrenti per l'assegnazione  ai  relativi
settori d'impiego delle forze speciali e  componenti  specialistiche,
previsti dalla vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato  maggiore
della Marina e dal decreto del Ministro  della  difesa  16  settembre
2003, citati nelle premesse. 
    2.  I  predetti  candidati  saranno  convocati  presso  gli  enti
appresso specificati, secondo le  modalita'  indicate  da  Mariscuola
Taranto: 
      i primi 180 candidati per il settore d'impiego  "CEMM  anfibi",
presso l'infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto, per
la verifica del possesso dell'idoneita' di anfibio; 
      i  primi  50  candidati  per   il   settore   d'impiego   "CEMM
sommergibilisti",  presso  l'infermeria  presidiaria   della   Marina
militare di Taranto, per la verifica del possesso  dell'idoneita'  di
sommergibilista; 
      i primi 65 candidati per il settore d'impiego "CEMM  incursori"
e i primi 50 candidati per il  settore  d'impiego  "CEMM  palombari",
presso  COMSUBIN,  per  la  verifica  del  possesso   dell'idoneita',
rispettivamente, di incursore e di palombaro; 
      i primi 65  candidati  per  il  settore  d'impiego  "Componente
aeromobili",   presso    l'Istituto    di    medicina    aerospaziale
dell'Aeronautica   militare,   per   la   verifica    del    possesso
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea. 
    I suddetti enti di cui ai primi tre alinea si  potranno  avvalere
delle strutture sanitarie della Marina  militare  giurisdizionalmente
competenti   per   l'effettuazione   dei   prescritti    accertamenti
specialistici. 
    3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui al precedente comma 2, su richiesta dello  Stato  maggiore  della
Marina, la DGPM potra' autorizzare Mariscuola Taranto a convocare  un
ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie,
per  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  specifica  per  il
settore d'impiego richiesto, fino al  raggiungimento  di  un  congruo
numero di idonei per ciascun settore d'impiego. 
    4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti  psico-fisici
di cui al presente articolo, pena l'esclusione dal  reclutamento  per
il richiesto settore d'impiego  delle  forze  speciali  e  componenti
specialistiche, muniti di: 
      a) documento di riconoscimento  in  corso  di  validita',  come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a); 
      b) esami e referti di cui  al  precedente  art.  10,  comma  3,
lettera h), numero 2), validi alla data di prima  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici; 
      c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneita' agli
accertamenti psico-fisici quale VFP 1 della Marina militare,  di  cui
all'art. 10, comma 6; 
      d) originale o copia  conforme  del  referto  e  del  tracciato
elettroencefalografico, eseguito presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale in data non anteriore a  tre  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
        velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo; 
        costante di tempo 0,3 microvolts/secondo; 
        filtro 70 hertz piu' filtro di rete; 
        prove di attivazione complete (SLI - iperpnea); 
        tracciato  da  effettuare  sulle  longitudinali  (esterne   -
interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori). 
    Il referto dovra' documentare l'assenza dei seguenti elementi: 
      qualunque forma di parossismo; 
      ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio; 
      onde lente di ampio voltaggio  che  si  accentuano  durante  le
prove di attivazione; 
      grafoelementi puntuti di ampio voltaggio. 
    Sara' altresi' ritenuta valida, in  alternativa,  copia  conforme
del referto relativo  agli  esami  effettuati,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare; 
      e) se concorrente  di  sesso  femminile,  nuova  documentazione
sanitaria di cui al precedente art. 10, comma 3, lettera i),  secondo
alinea. 
    5. I requisiti psico-fisici di idoneita'  per  l'assegnazione  ai
settori d'impiego delle forze speciali  e  componenti  specialistiche
sono riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/  150
dello Stato maggiore della Marina. 
    I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti: 
      per     il     possesso     dell'idoneita'     di      anfibio:
2PS-2CO-1AC-1AR-2AV-2LS-2LI-2VS-2AU; 
      per   il   possesso    dell'idoneita'    di    sommergibilista:
2PS-2CO-2AC-1AR-1AV/NR-1AV/OR-2LS-2LI-2VS-2AU; 
      per    il     possesso     dell'idoneita'     di     incursore:
2PS-2CO-1AC-1AR-1AV-1LS-1LI-VS  naturale  10/10  in  ciascun  occhio;
campo visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi
oculari,  mezzi  diottrici  e  fondo  oculare  esenti  da   qualsiasi
malattia; senso cromatico normale alle tavole-1AU; 
      per    il     possesso     dell'idoneita'     di     palombaro:
2PS-2CO-1AC-1AR-1AV-2LS-2LI-VS uguale o superiore a complessivi 16/10
senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che  vede  meno;
campo visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi
oculari,  mezzi  diottrici  e  fondo  oculare  esenti  da   qualsiasi
malattia; senso cromatico normale alle tavole-1AU. 
    Per l'assegnazione al settore d'impiego "Componente  aeromobili",
i candidati dovranno essere in possesso dell'idoneita' ai servizi  di
navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del  decreto  del  Ministro
della difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse. 
    6. I predetti enti della Marina militare e l'Istituto di medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare inoltreranno immediatamente la
pertinente  documentazione  alla  commissione  per  gli  accertamenti
psico-fisici insediata presso la caserma Castrogiovanni  di  Taranto,
che  provvedera'  a  notificare  al   piu'   presto   l'esito   degli
accertamenti psico-fisici, tramite  messaggio  di  posta  elettronica
(nei soli casi di idoneita') o di posta elettronica certificata -  se
resa disponibile dal candidato - ovvero, nei casi di  inidoneita',  a
mano o con raccomandata con avviso di ricevimento, riportando uno dei
seguenti giudizi: 
      "idoneo quale VFP 1 nella Marina militare" e "idoneo/inidoneo a
proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx"; 
      "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
    7. Il giudizio riportato negli accertamenti di  cui  al  presente
articolo e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "inidonei a
proseguire l'iter selettivo per il  settore  d'impiego  xxx"  saranno
automaticamente esclusi dall'iter selettivo per il richiesto  settore
d'impiego  delle  forze  speciali  e  componenti   specialistiche   e
proseguiranno l'iter concorsuale  per  il,  settore  d'impiego  "CEMM
navale e CP". I concorrenti giudicati "inidonei  quali  VFP  1  nella
Marina militare" saranno automaticamente esclusi dal concorso. 
    8. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso  giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  o,  in  alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il  contributo  unificato
di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e  centoventi  giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 
    9. In alternativa a quanto previsto  al  precedente  comma  8,  i
candidati esclusi potranno avvalersi della procedura di cui  all'art.
10, commi 11 e 12.".

Art. 8 L'art. 16 del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 e' cosi' sostituito: "In caso di mancata copertura dei posti previsti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite a ciascuno degli incorporamenti di cui all'art. 1, comma 2, su richiesta dello Stato maggiore della Marina, la DGPM potra'

				Art. 8 
 
 
    L'art. 16 del decreto interdirigenziale n. 10 del 3  agosto  2016
e' cosi' sostituito: "In caso di mancata copertura dei posti previsti
per l'arruolamento, al termine  delle  operazioni  di  incorporazione
riferite a ciascuno degli incorporamenti di cui all'art. 1, comma  2,
su richiesta dello  Stato  maggiore  della  Marina,  la  DGPM  potra'
autorizzare - per l'incorporamento successivo e per il  solo  settore
d'impiego "CEMM navale e CP  2"  -  il  ripianamento  dei  posti  non
coperti. 
    A seguito della mancata copertura di posti nel 3°  incorporamento
per  il  settore  d'impiego  "CEMM  navale  e  CP",  la  DGPM  potra'
autorizzare - per l'incorporamento successivo - la riconvocazione dei
concorrenti  idonei  che,  sebbene  convocati   per   i   primi   tre
incorporamenti, non sono stati  incorporati  a  causa  della  mancata
presentazione al corso di formazione di base. 
    A seguito della mancata copertura di posti nel 3°  incorporamento
per le rinunce che si dovessero verificare per  i  settori  d'impiego
delle forze speciali e componenti  specialistiche  entro  il  settimo
giorno dalla data di inizio  dell'incorporamento  stesso,  Mariscuola
Taranto e'  autorizzata  a  convocare  altrettanti  candidati  idonei
secondo  l'ordine  delle  rispettive  graduatorie   di   merito.   In
particolare, i  concorrenti  per  il  settore  d'impiego  "Componente
aeromobili"  saranno  assegnati,  seguendo  l'ordine  della  relativa
graduatoria di merito, al Corpo (CEMM o CP) nel quale si verifichera'
la mancata copertura. 
    Inoltre, a seguito  della  mancata  copertura  di  posti  per  il
settore d'impiego "CEMM anfibi" del 3° incorporamento,  su  richiesta
dello Stato maggiore della Marina,  la  DGPM  potra'  autorizzare  la
convocazione di altrettanti candidati idonei secondo  l'ordine  della
relativa  graduatoria  di  merito.  Non  e'  invece   consentito   il
ripianamento di eventuali vacanze che si verifichino per un qualsiasi
settore d'impiego delle forze speciali  e  componenti  specialistiche
con i candidati idonei non vincitori per un altro settore  d'impiego.
A seguito della mancata copertura di posti nel 4° incorporamento  per
le rinunce che si dovessero verificare entro il  quindicesimo  giorno
dalla data di inizio dell'incorporamento stesso,  Mariscuola  Taranto
e' autorizzata  a  convocare  altrettanti  candidati  idonei  secondo
l'ordine della graduatoria di merito generale.".

Art. 9 L'allegato B al decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 e' sostituito con quello accluso al presente decreto.

				Art. 9 
 
 
    L'allegato B al decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016
e' sostituito con quello accluso al presente decreto.

Art. 10 L'allegato C al decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 e' sostituito con quello accluso al presente decreto. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

				Art. 10 
 
 
    L'allegato C al decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016
e' sostituito con quello accluso al presente decreto. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 7 febbraio 2018  
 
                               Il vice direttore generale: Montemagno 
Il vice comandante generale: Basile

Allegato 1

  1. 	Allegato B 

    PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL SETTORE D'IMPIEGO ANFIBI

    1. Descrizione delle prove.
    Per i candidati per il settore d'impiego anfibi le prove di
    efficienza fisica (le cui modalita' di esecuzione vengono definite di
    seguito) sono suddivise in due gruppi:
    a) gruppo 1 - test ginnico:
    trazioni alla sbarra;
    addominali;
    corsa piana di m 5000.
    Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali
    premianti la performance dei candidati secondo la seguente tabella:


    Parte di provvedimento in formato grafico


    b) gruppo 2 - test di nuoto:
    prova di nuoto m 25: nuoto con stile a libera scelta, tra
    quelli riconosciuti dalla F.I.N. (Federazione italiana nuoto) che
    prevedono la partenza con tuffo da blocco di partenza, mantenendo
    sempre lo stesso stile;
    prova di galleggiamento: galleggiamento stazionario in
    posizione verticale;
    prova di apnea: nuoto in apnea.
    Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali
    premianti la performance dei candidati secondo la seguente tabella:


    Parte di provvedimento in formato grafico


    2. Modalita' di svolgimento delle prove.
    a. Trazioni alla sbarra: il candidato dovra' eseguire le trazioni
    alla sbarra nel rispetto delle modalita' di seguito riportate.
    Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente sospeso
    a una sbarra orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle
    mani in avanti) e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, braccia
    completamente tese, egli dovra' sollevarsi fino a superare, con il
    mento, il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella
    posizione iniziale. Il candidato potra' scegliere il ritmo a lui piu'
    consono e dovra' completare la serie senza mai toccare il suolo o
    eventuale altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe.
    Non e' consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra
    durante l'esecuzione dell'esercizio. Un membro della commissione,
    osservatore dell'esercizio, provvedera' al conteggio a voce alta
    degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando
    quelli eseguiti in maniera scorretta.
    A ciascun candidato la commissione assegnera' un punteggio
    secondo i criteri stabiliti nella tabella precedente.
    b. Flessioni addominali: il candidato dovra' eseguire le
    flessioni del tronco con le seguenti modalita':
    partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe
    piegate a 90° e piedi bloccati da altro candidato o alla spalliera;
    sollevamento del tronco fino a portarlo oltre la verticale
    (gomiti che toccano le ginocchia);
    da tale posizione, riabbassare prontamente il tronco in
    posizione supina, fino a sfiorare con le spalle il pavimento e
    rialzarlo nuovamente, senza riposare. Un membro della commissione,
    osservatore dell'esercizio, conteggera' a voce alta i soli esercizi
    eseguiti correttamente dal candidato, non conteggiando invece quelli
    eseguiti in maniera scorretta.
    A ciascun candidato la commissione assegnera' un punteggio
    secondo i criteri stabiliti nella tabella precedente.
    c. Corsa piana di metri 5.000: il candidato dovra' eseguire la
    corsa piana di metri 5.000.
    Un membro o collaboratore della commissione, osservatore
    dell'esercizio, cronometrera' il tempo impiegato dai candidati. A
    ciascun candidato la commissione assegnera' un punteggio secondo i
    criteri stabiliti nella tabella precedente.
    d. Prova di nuoto di metri 25: il candidato, che avra' cura di
    mangiare in tempi e quantita' tali da non ingenerare il rischio di
    congestione, dovra' essere dotato di ciabatte, costume da bagno
    consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi).
    Alla ricezione dell'apposito segnale (che coincidera' con lo start
    del cronometro), dovra' iniziare la prova dal blocco di partenza e,
    con stile a propria scelta, nuotare senza fermarsi e senza ricorrere
    ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente
    presenti (pena il giudizio di inidoneita' alla prova), percorrendo la
    distanza di 25 metri. Un membro o collaboratore della commissione,
    osservatore dell'esercizio, cronometrera' il tempo impiegato dai
    candidati. A ciascun candidato la commissione assegnera' un punteggio
    secondo i criteri stabiliti nella tabella precedente.
    e. Prova di galleggiamento: il candidato dovra' eseguire la prova
    secondo le modalita' di seguito riportate. Egli dovra' stazionare in
    posizione verticale con la testa (bocca) e le braccia (gomiti) fuori
    dall'acqua; queste ultime non dovranno essere abbassate o toccare i
    galleggianti. Per la buona riuscita dell'esercizio e' consigliato il
    movimento delle gambe propriamente detto a "rana alternata" (o
    dell'andare in bicicletta); gli arti inferiori si alzano e si
    abbassano con moto alternato asimmetrico, premendo l'acqua con il
    piede piatto nella fase discendente, consentendo di mantenere la
    posizione verticale in acqua, con la testa fuori senza l'ausilio
    degli arti superiori. La "pedalata" e' accompagnata da un movimento
    rotatorio che le gambe (dal ginocchio in giu') eseguono, con gioco
    sull'articolazione del ginocchio, dall'interno all'esterno. Un membro
    o collaboratore della commissione, osservatore dell'esercizio,
    cronometrera' il tempo impiegato dai candidati e comunichera' ogni 10
    secondi il tempo trascorso. A ciascun candidato la commissione
    assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella
    precedente.
    f. Prova di apnea: il candidato dovra' nuotare in apnea con il
    corpo totalmente immerso, partendo da fermo senza l'ausilio della
    spinta da bordo piscina e senza mai uscire dall'acqua.
    Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio,
    provvedera' alla misurazione del percorso effettuato. A ciascun
    candidato la commissione assegnera' un punteggio secondo i criteri
    stabiliti nella tabella precedente.
    3. Modalita' di valutazione dell'idoneita' alle prove.
    Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il
    candidato dovra' ottenere un punteggio superiore o uguale a 18/30,
    calcolato secondo i seguenti criteri:
    il mancato superamento di una prova non comporta l'inidoneita'
    alle prove di efficienza fisica, ma l'assegnazione del punteggio di
    0/30 che fa media con i risultati delle altre prove;
    il punteggio finale delle prove di efficienza fisica viene
    calcolato facendo la media dei punteggi ottenuti in tutte le prove.
    Qualora il candidato non consegua il punteggio finale di 18/30
    sara' giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica.
    Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comportera'
    l'esclusione dall'iter selettivo per il settore d'impiego anfibi.
    4. Comportamento da tenere in caso di infortunio.
    I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente
    subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio
    delle prove, idonea certificazione medica, che sara' valutata dalla
    commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito
    l'Ufficiale medico, adottera' le conseguenti determinazioni,
    autorizzando eventualmente il differimento ad altra data
    dell'effettuazione di tutte le prove di ciascun gruppo (test ginnico
    e/o test di nuoto).
    Allo stesso modo, i candidati che prima dell'inizio delle prove
    accusano una indisposizione o che si infortunano durante l'esecuzione
    di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla
    commissione che, sentito l'Ufficiale medico presente, adottera' le
    conseguenti determinazioni.
    Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o
    di ripetizione delle prove che pervengano da parte di candidati che
    hanno portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le
    prove di efficienza fisica.
    I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla
    commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione delle
    prove di uno solo e/o di entrambi i gruppi (test ginnico e/o test di
    nuoto), saranno convocati per sostenere le prove in altra data. Tale
    data non potra', in alcun caso, essere successiva al ventesimo giorno
    decorrente da quello originariamente previsto per l'esecuzione delle
    prove di efficienza fisica.
    Ai candidati che risulteranno impossibilitati a
    effettuare/completare le prove anche nel giorno stabilito per la
    nuova convocazione, o che non si presenteranno a sostenerle in tale
    data, la commissione attribuira' giudizio di inidoneita' alle prove
    di efficienza fisica.
    Tale giudizio, che e' definitivo, comportera' l'esclusione
    dall'iter selettivo per il settore d'impiego anfibi.

Allegato 2

  1. 	Allegato C 

    PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER I SETTORI D'IMPIEGO INCURSORI E
    PALOMBARI

    1. Descrizione delle prove per il settore di impiego incursori.
    Le prove di efficienza fisica (le cui modalita' di esecuzione
    vengono definite di seguito) sono suddivise in tre gruppi - apnea,
    nuoto e atletica - e sono le seguenti:
    a) gruppo 1 - apnea: prova di apnea statica cui sono associati
    punteggi incrementali premianti la performance dei candidati secondo
    la seguente tabella:


    Parte di provvedimento in formato grafico


    b) gruppo 2 - nuoto: nuoto stile libero metri 50: tuffo da
    blocco di partenza e prosecuzione senza interruzione per 50 metri
    nuotando a stile libero; alla performance del candidato sono
    associati punteggi incrementali in funzione del tempo di esecuzione
    secondo la seguente tabella:


    Parte di provvedimento in formato grafico


    c) gruppo 3 - atletica:
    corsa veloce metri 300: esecuzione di una corsa piana di 300
    metri in velocita';
    piegamenti sulle braccia: esecuzione di piegamenti sulle
    braccia nel tempo massimo di 2';
    trazioni alla sbarra: esecuzione di trazioni complete alla
    sbarra, nel tempo massimo di 2', con le mani con apertura in avanti e
    ampiezza pari alla larghezza delle spalle, partendo dall'estensione
    massima delle braccia fino ad arrivare con il mento sopra la sbarra;
    corsa di fondo di metri 5.000: esecuzione di una corsa piana
    sulla distanza di 5.000 metri;
    salita alla fune metri 4: esecuzione con tecnica a scelta del
    candidato (con o senza ausilio delle gambe), nel tempo massimo di 2';
    salto in alto: esecuzione di un salto in alto di almeno 110
    centimetri in qualunque stile, nel rispetto del regolamento previsto
    per la disciplina del salto in alto.
    Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali
    premianti la performance dei candidati, secondo la seguente tabella:


    Parte di provvedimento in formato grafico


    2. Modalita' di svolgimento delle prove per il settore di impiego
    incursori.
    a. Prova di apnea statica: il candidato, che avra' cura di
    mangiare in tempi e quantita' tali da non ingenerare il rischio di
    congestione, dovra' essere dotato di ciabatte, costume da bagno
    consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi).
    Egli dovra' scendere in acqua dall'apposita scaletta di ingresso
    nella piscina e alla ricezione dell'apposito segnale (che coincidera'
    con lo start del cronometro) immergere completamente la testa
    sott'acqua, rimanendo attaccato alla scaletta stessa. Un membro o
    collaboratore della commissione, osservatore dell'esercizio,
    provvedera' al conteggio del tempo. A ciascun candidato la
    commissione assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella
    relativa tabella. Inoltre, sara' assegnato un punteggio pari a 0/30,
    qualora il candidato rifiuti di immergere completamente la testa
    sott'acqua.
    b. Prova di nuoto di metri 50: il candidato, che avra' cura di
    mangiare in tempi e quantita' tali da non ingenerare il rischio di
    congestione, dovra' essere dotato di ciabatte, costume da bagno
    consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi).
    Per superare la prova, alla ricezione dell'apposito segnale (che
    coincidera' con lo start del cronometro), egli dovra' tuffarsi dal
    blocco di partenza e nuotare in superficie a stile libero, senza
    fermarsi e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti
    divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di
    inidoneita' alla prova), percorrendo la distanza di 50 metri. Alla
    virata al candidato non e' permesso fermarsi ed appoggiare i piedi
    sul fondo (pena il giudizio di inidoneita' alla prova) ed e'
    obbligato a toccare il bordo vasca di fine corsia. Al candidato e'
    permesso darsi una spinta con i piedi dal bordo (e quindi possibile
    effettuare la capriola) ed effettuare una fase di nuoto subacqueo per
    la vasca di ritorno. A ciascun candidato la commissione assegnera' un
    punteggio in base alla relativa tabella, in funzione del tempo di
    esecuzione. Inoltre, sara' assegnato un punteggio pari a 0/30, per il
    mancato completamento della distanza di 50 metri in un tempo
    inferiore a 90 secondi.
    c. Corsa veloce di metri 300: esecuzione della corsa piana veloce
    percorrendo la distanza di 300 metri. Un membro o collaboratore della
    commissione, osservatore dell'esercizio, cronometrera' il tempo
    impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione
    assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa
    tabella. Inoltre, sara' assegnato un punteggio pari a 0/30, per il
    mancato completamento della distanza di 300 metri.
    d. Piegamenti sulle braccia: il candidato dovra' iniziare la
    prova in posizione prona, completamente disteso con il palmo delle
    mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle
    spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra,
    indossando la tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e
    idonee scarpe da ginnastica. Per poter superare la prova egli, alla
    ricezione dell'apposito segnale (che coincidera' con lo start del
    cronometro), dovra' eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e
    senza interruzione, i piegamenti sulle braccia con le seguenti
    modalita':
    sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in
    posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
    una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle
    braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in
    posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento
    con il petto;
    ripetere i piegamenti senza interruzioni.
    Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio,
    provvedera' al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente
    eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera
    scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la
    prova, eventualmente cronometrato da un collaboratore della
    commissione. A ciascun candidato la commissione assegnera' un
    punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella.
    e. Trazioni alla sbarra: il candidato, alla ricezione
    dell'apposito segnale (che coincidera' con lo start del cronometro),
    dovra' eseguire l'esercizio, entro il tempo limite di 2 minuti e
    senza soluzione di continuita'. Partendo dalla posizione verticale
    con il corpo completamente sospeso a una sbarra orizzontale, con le
    mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari
    alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli dovra'
    sollevarsi fino a superare, con il mento, il livello superiore della
    sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
    Il candidato potra' scegliere il ritmo a lui piu' consono e
    dovra' completare la serie senza mai toccare il suolo o eventuale
    altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe. Non e'
    consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra durante
    l'esecuzione dell'esercizio. Un membro della commissione, osservatore
    dell'esercizio, provvedera' al conteggio a voce alta degli esercizi
    correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli
    eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo
    disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un
    collaboratore della commissione. A ciascun candidato la commissione
    assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa
    tabella.
    f. Corsa di fondo di metri 5.000: esecuzione di una corsa piana
    sulla distanza di 5.000 metri. Un membro o collaboratore della
    commissione, osservatore dell'esercizio, cronometrera' il tempo
    impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione
    assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa
    tabella. Inoltre, sara' assegnato un punteggio pari a 0/30, per il
    mancato completamento della distanza di 5.000 metri in un tempo
    inferiore o pari a 41'00".
    g. Salita alla fune di metri 4: esecuzione di una salita alla
    fune con tecnica a scelta del candidato (con o senza ausilio delle
    gambe). Per superare la prova il candidato, alla ricezione
    dell'apposito segnale (che coincidera' con lo start del cronometro),
    dovra' effettuare, entro il limite massimo di 2 minuti, la salita
    alla fune, fino a raggiungere, con almeno una mano, l'apposito
    contrassegno posto sulla fune in corrispondenza dei 4 metri. Un
    membro o collaboratore della commissione, osservatore dell'esercizio,
    cronometrera' il tempo impiegato dal candidato per il completamento
    dell'esercizio. A ciascun candidato la commissione assegnera' un
    punteggio secondo la relativa tabella. Inoltre, sara' assegnato un
    punteggio pari a 0/30, qualora il candidato non riesca a raggiungere
    la quota minima di 4 metri.
    h. Salto in alto: il candidato potra' saltare con qualunque stile
    nel rispetto del regolamento previsto per la disciplina del salto in
    alto (e' quindi vietato il salto a tuffo con due piedi di appoggio).
    La prova verra' condotta ad altezze incrementali, partendo
    dall'altezza di metri 1,10, che costituisce la soglia minima per il
    superamento della prova, fino all'altezza di metri 1,20, cui e'
    associato il punteggio massimo.
    La prova si intende superata se il candidato riuscira' a superare
    l'asticella posta all'altezza prefissata, entro un massimo di tre
    tentativi. Il singolo tentativo sara' considerato fallito qualora:
    lo stacco da terra avviene con due piedi;
    l'asticella cade;
    qualsiasi parte del corpo passa sotto l'asticella o
    lateralmente ai ritti.
    E' data facolta' di provare il salto prima dell'inizio della
    prova. La commissione provvedera' al conteggio dei tentativi
    effettuati nonche' alla registrazione dell'esito delle singole prove.
    A ciascun candidato la commissione assegnera' un punteggio secondo la
    relativa tabella.
    3. Modalita' di valutazione dell'idoneita' alle prove per il settore
    di impiego incursori.
    Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il
    candidato dovra' ottenere un punteggio superiore o uguale a 18/30,
    calcolato secondo i seguenti criteri:
    il mancato superamento di una prova non comporta l'inidoneita'
    alle prove di efficienza fisica ma al candidato sara' assegnato il
    punteggio di 0/30 che fa media con quelli ottenuti nelle altre prove;
    il punteggio del gruppo 3 (atletica) viene calcolato
    moltiplicando per 2 la media dei punteggi ottenuti nelle singole
    prove;
    il punteggio finale delle prove di efficienza fisica viene
    calcolato sommando i punteggi dei tre gruppi di prove (apnea, nuoto e
    atletica) e dividendo il totale per 4, in quanto l'atletica ha un
    peso doppio.
    Qualora il candidato non consegua almeno il punteggio finale di
    18/30, sara' giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica.
    Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comportera'
    l'esclusione dall'iter selettivo per i settori d'impiego incursori.
    4. Descrizione delle prove per il settore di impiego palombari.
    Le prove di efficienza fisica (le cui modalita' di esecuzione
    vengono definite di seguito) sono suddivise in tre gruppi - apnea,
    nuoto e atletica - e sono le seguenti:
    a) gruppo 1 - apnea: prova di apnea statica cui sono associati
    punteggi incrementali premianti la performance dei candidati secondo
    la seguente tabella:


    Parte di provvedimento in formato grafico


    b) gruppo 2 - nuoto: nuoto di superficie - stile libero metri
    100: tuffo da blocco di partenza e prosecuzione senza interruzione
    per 100 metri nuotando a stile libero; alla performance del candidato
    sono associati punteggi incrementali in funzione del tempo di
    esecuzione secondo la seguente tabella:


    Parte di provvedimento in formato grafico


    c) gruppo 3 - atletica:
    piegamenti sulle braccia: esecuzione di piegamenti sulle
    braccia, nel tempo massimo di 2';
    trazioni alla sbarra: esecuzione di trazioni complete alla
    sbarra, nel tempo massimo di 2', con le mani con apertura in avanti e
    ampiezza pari alla larghezza delle spalle, partendo dall'estensione
    massima delle braccia fino ad arrivare con il mento sopra la sbarra;
    corsa di fondo di 5.000 metri: esecuzione di una corsa piana
    sulla distanza di 5.000 metri.
    Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali
    premianti la performance dei candidati, secondo la seguente tabella:


    Parte di provvedimento in formato grafico


    5. Modalita' di svolgimento delle prove per il settore di impiego
    palombari.
    a. Prova di apnea statica: il candidato, che avra' cura di
    mangiare in tempi e quantita' tali da non ingenerare il rischio di
    congestione, dovra' essere dotato di ciabatte, costume da bagno
    consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi).
    Egli dovra' scendere in acqua dall'apposita scaletta di ingresso
    nella piscina e alla ricezione dell'apposito segnale (che coincidera'
    con lo start del cronometro) immergere completamente la testa
    sott'acqua, rimanendo attaccato alla scaletta stessa. Un membro o
    collaboratore della commissione, osservatore dell'esercizio,
    provvedera' al conteggio del tempo. A ciascun candidato la
    commissione assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella
    relativa tabella. Inoltre, sara' assegnato un punteggio pari a 0/30,
    qualora il candidato rifiuti di immergere completamente la testa
    sott'acqua.
    b. Prova di nuoto metri 100: il candidato, che avra' cura di
    mangiare in tempi e quantita' tali da non ingenerare il rischio di
    congestione, dovra' essere dotato di ciabatte, costume da bagno
    consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi).
    Per superare la prova, alla ricezione dell'apposito segnale (che
    coincidera' con lo start del cronometro), egli dovra' tuffarsi dal
    blocco di partenza, nuotare in superficie a stile libero, senza
    fermarsi e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti
    divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di
    inidoneita' alla prova) percorrendo la distanza di 100 metri. Alla
    virata al candidato non e' permesso fermarsi ed appoggiare i piedi
    sul fondo (pena il giudizio di inidoneita' alla prova) ed e'
    obbligato a toccare il bordo vasca di fine corsia. Al candidato e'
    permesso darsi una spinta con i piedi dal bordo (e quindi possibile
    effettuare la capriola) ed effettuare una fase di nuoto subacqueo per
    la vasca di ritorno. A ciascun candidato la commissione assegnera' un
    punteggio in base alla relativa tabella, in funzione del tempo di
    esecuzione. Inoltre, sara' assegnato un punteggio pari a 0/30, per il
    mancato completamento della distanza di 100 metri in un tempo
    inferiore o pari a 4 minuti e 20 secondi.
    c. Piegamenti sulle braccia: il candidato dovra' iniziare la
    prova in posizione prona, completamente disteso con il palmo delle
    mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle
    spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra,
    indossando la tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e
    idonee scarpe da ginnastica. Per poter superare la prova egli, alla
    ricezione dell'apposito segnale (che coincidera' con lo start del
    cronometro), dovra' eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e
    senza interruzione, i piegamenti sulle braccia con le seguenti
    modalita':
    sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in
    posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
    una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle
    braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in
    posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento
    con il petto;
    ripetere i piegamenti senza interruzioni.
    Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio,
    provvedera' al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente
    eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera
    scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la
    prova, eventualmente cronometrato da un collaboratore della
    commissione. A ciascun candidato la commissione assegnera' un
    punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella.
    d. Trazioni alla sbarra: il candidato, alla ricezione
    dell'apposito segnale (che coincidera' con lo start del cronometro),
    dovra' eseguire l'esercizio, entro il tempo limite di 2 minuti e
    senza soluzione di continuita'. Partendo dalla posizione verticale
    con il corpo completamente sospeso a una sbarra orizzontale, con le
    mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari
    alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli dovra'
    sollevarsi fino a superare, con il mento, il livello superiore della
    sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
    Il candidato potra' scegliere il ritmo a lui piu' consono e
    dovra' completare la serie senza mai toccare il suolo o eventuale
    altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe. Non e'
    consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra durante
    l'esecuzione dell'esercizio. Un membro della commissione, osservatore
    dell'esercizio, provvedera' al conteggio a voce alta degli esercizi
    correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli
    eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo
    disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un
    collaboratore della commissione. A ciascun candidato la commissione
    assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa
    tabella.
    e. Corsa di fondo di metri 5.000: esecuzione di una corsa piana
    sulla distanza di 5.000 metri. Un membro o collaboratore della
    commissione, osservatore dell'esercizio, cronometrera' il tempo
    impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione
    assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa
    tabella. Inoltre, sara' assegnato un punteggio pari a 0/30, per il
    mancato completamento della distanza di 5.000 metri in un tempo
    inferiore o pari a 36 minuti.
    6. Modalita' di valutazione dell'idoneita' alle prove per il settore
    di impiego palombari.
    Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il
    candidato dovra' ottenere un punteggio superiore o uguale a 18/30,
    calcolato secondo i seguenti criteri:
    il mancato superamento di una prova non comporta l'inidoneita'
    alle prove di efficienza fisica ma al candidato sara' assegnato il
    punteggio di 0/30 che fa media con quelli ottenuti nelle altre prove;
    il punteggio finale delle prove di efficienza fisica viene
    calcolato sommando i punteggi ottenuti nelle cinque prove e dividendo
    il totale per 5.
    Qualora il candidato non consegua almeno il punteggio finale di
    18/30, sara' giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica.
    Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comportera'
    l'esclusione dall'iter selettivo per i settori d'impiego palombari.
    7. Comportamento da tenere in caso di infortunio.
    I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente
    subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio
    delle prove, idonea certificazione medica, che sara' valutata dalla
    commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito
    l'Ufficiale medico, adottera' le conseguenti determinazioni,
    autorizzando eventualmente il differimento ad altra data
    dell'effettuazione di tutte le prove di ciascun gruppo (apnea e/o
    nuoto e/o atletica).
    Allo stesso modo, i candidati che prima dell'inizio delle prove
    accusano una indisposizione o che si infortunano durante l'esecuzione
    di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla
    commissione che, sentito l'Ufficiale medico presente, adottera' le
    conseguenti determinazioni.
    Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o
    di ripetizione delle prove che pervengano da parte di candidati che
    hanno portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le
    prove di efficienza fisica.
    I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla
    commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione delle
    prove di uno solo e/o di tutti e tre i gruppi (apnea e/o nuoto e/o
    atletica), saranno convocati per sostenere le prove in altra data.
    Tale data non potra', in alcun caso, essere successiva al ventesimo
    giorno decorrente da quello originariamente previsto per l'esecuzione
    delle prove di efficienza fisica.
    Ai candidati che risulteranno impossibilitati a
    effettuare/completare le prove anche nel giorno stabilito per la
    nuova convocazione, o che non si presenteranno a sostenerle in tale
    data, la commissione attribuira' giudizio di inidoneita' alle prove
    di efficienza fisica.
    Tale giudizio, che e' definitivo, comportera' l'esclusione
    dall'iter selettivo per i settori d'impiego incursori o palombari.

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