MINISTERO DELLA DIFESA Prima variante al bando di reclutamento, per il 2018, di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito. (18E02292)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 16-03-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Avviso

Art. 1 L'art. 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: "Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata nell'art. 4;

			IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"Codice  dell'Ordinamento  Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del  21
dicembre 2017 emanato  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare (DGPM), pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" - n. 2 del 5 gennaio 2018 , con il  quale
e'  stato  indetto,  per  il  2018,  il  bando  per  il  reclutamento
di ottomila  volontari  in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP  1)
nell'Esercito; 
    Vista la proposte di modifica al bando presentate dal  I  Reparto
della Direzione generale per il personale militare; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  6   del   citato   decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 prevede
la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
DGPM; 
    Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n.  281  del  9  febbraio
2017 emanato dalla DGPM, con cui le  e'  stata  conferita  la  delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia  di
reclutamento  del  personale  delle  Forze  armate  e  dell'Arma  dei
carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    L'art. 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del
21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: 
    "Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: 
      a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia'  specificata
nell'art. 4; 
    b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica,  da  parte
del CSRNE, dei requisiti di  cui  all'art.  2,  comma  1  e  2  fatta
eccezione per quelli relativi: 
        all'idoneita' psico-fisica e  attitudinale  e  all'efficienza
fisica; 
        agli accertamenti diagnostici  per  abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
    c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati
carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei  requisiti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a  proprio
carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti  non  colposi,
di competenza della DGPM; 
      d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'art. 71  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati  nelle  domande
nonche' l'effettivo possesso dei  titoli  rilasciati  dalla  pubblica
amministrazione; 
      e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte  della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
      f)   valutazione,   da   parte   della   predetta   commissione
valutatrice, dei titoli di merito di  cui  al  successivo  art.  9  e
formazione: 
        per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie  di  posti  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte graduatorie; 
        per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettere b), c) e d), delle rispettive graduatorie; 
      g) accertamento, da parte del CSRNE, dei titoli di  merito  non
rilasciati dalla pubblica amministrazione, valutati dalla commissione
valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
      h) convocazione dei candidati compresi nella/e graduatoria/e di
cui alla precedente lettera f) presso i Centri di Selezione o Enti  o
Centri sportivi indicati dalla Forza armata per: 
        lo svolgimento delle prove di efficienza fisica,  secondo  le
modalita' riportate nell'allegato A al presente bando; 
        l'accertamento dei  requisiti  di  idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale. 
    Per particolari esigenze di Forza armata, la convocazione  presso
i suddetti  Centri  di  Selezione  o  Enti  o  Centri  sportivi  puo'
avvenire: 
      in un primo tempo, per lo svolgimento delle prove di efficienza
fisica; 
      successivamente, in caso di idoneita' alle prove di  efficienza
fisica, per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica  e
attitudinale; 
      i) formazione, da parte della commissione valutatrice: 
        per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie  di  posti  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte  graduatorie  di
merito, dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli
accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali,  in  base   alla   somma
aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione  dei  titoli  e
dell'eventuale  punteggio  incrementale  ottenuto  nelle   prove   di
efficienza fisica; 
        per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettere b), c) e d), di rispettive graduatorie di merito dei
candidati  risultati  idonei   e/o   in   attesa   dell'esito   degli
accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali,  in  base   alla   somma
aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione  dei  titoli  e
dell'eventuale  punteggio  incrementale  ottenuto  nelle   prove   di
efficienza fisica; 
      j) approvazione della/e graduatoria/e da parte della DGPM; 
      k) assegnazione ai vari  Reggimenti  addestrativi  della  Forza
armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito  e  incorporazione
dei candidati utilmente collocati nella/e graduatoria/e di  cui  alla
precedente lettera i); 
      l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito.

Art. 2 L'art. 7 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: "1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande: a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di

				Art. 2 
 
 
    L'art. 7 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del
21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: 
    "1.  Non  saranno  prese  in  considerazione   e   comporteranno,
pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande: 
      a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti  di
partecipazione; 
      b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da   quella   indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento  la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: 
      a) allo svolgimento delle operazioni inerenti  all'accertamento
dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,  comma  1  e  2  nei   limiti
specificati  dall'art.  6,  lettera  b)  e  a  effettuare  le  dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g),  h)  e
i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per  delitti
non colposi; 
      b) a non ammettere per il 2°, 3° e 4°  blocco,  le  domande  di
candidati gia'  esclusi  dalla  DGPM  da  un  precedente  blocco  del
presente bando di reclutamento. 
    Lo stesso  CSRNE  provvedera'  alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti di esclusione. 
    3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei alle  prove
di efficienza fisica. 
    4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) provvedera' a escludere i candidati giudicati: 
      inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
      positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    5. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti di partecipazione tra
quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento
motivato della DGPM, anche se gia' incorporati  e  saranno  segnalati
all'Autorita' giudiziaria, ai sensi  dell'art.  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In quest'ultimo
caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    6.   Qualora   in   sede   di   accertamento   dei   titoli    di
merito/riserva/preferenza   si   riscontrino   difformita'   tra   le
dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e  i
titoli   effettivamente   posseduti,   la   commissione   valutatrice
decurtera'    il    relativo    punteggio/condizione    di    riserva
posti/preferenza   per   definirne   l'effettiva   collocazione    in
graduatoria. 
    7. Il CSRNE provvedera' alla verifica del contenuto dichiarazioni
rese dai candidati nelle domande relativamente ai  titoli  di  merito
rilasciati dalla pubblica amministrazione nonche' alla  verifica  dei
titoli di merito,  non  rilasciati  dalla  pubblica  amministrazione,
ritenuti conformi ai titoli indicati nell'art. 9 del presente bando e
per  i  quali  la  commissione  valutatrice  ne  abbia  assegnato  il
corrispondente punteggio di merito. 
    Il CSRNE segnalera' alla DGPM i candidati  che  a  seguito  della
predetta verifica presentino difformita' tra quanto dichiarato  nella
domanda di partecipazione e le risultanze della verifica  stessa.  La
DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione  dell'art.
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, potra' determinarsi facendo decadere il dichiarante dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
    La DGPM provvedera'  alle  previste  comunicazioni  all'Autorita'
giudiziaria  competente  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445  e  in  base
all'art. 331 del codice di procedura penale. 
    8. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    9. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato  di  euro  650,00),  rispettivamente  entro
sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento
di esclusione.

Art. 3 L'art. 10, comma 15 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: "I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di trecentosessantacinque giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata,

				Art. 3 
 
 
    L'art. 10, comma 15 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL  REG2017
0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: 
    "I  candidati,   gia'   giudicati   idonei   da   non   piu'   di
trecentosessantacinque giorni a una selezione  psico-fisica  prevista
nel corso di  una  procedura  di  reclutamento  della  Forza  armata,
nell'ambito  della  quale  sono  stati  sottoposti  ad   accertamenti
specialistici e  strumentali,  alla  data  di  convocazione  per  gli
accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo  di  notifica
di  idoneita'  comprensivo  del  profilo  precedentemente  assegnato,
devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti: 
      verifica dell'abuso abituale di alcool  in  base  all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e  MCV)  e  conferma  dell'eventuale
sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato
a data utile per l'esecuzione  in  proprio  di  tale  accertamento  e
consegna del relativo referto alla commissione per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
      visita medica generale conclusiva. 
    Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali
giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi  le
caratteristiche di cui al precedente comma 6. 
    All'atto della visita  medica  generale  devono  comunque  essere
prodotti i referti  degli  esami  previsti  al  precedente  comma  3,
lettera c) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo  completo
- e lettere d), e), f) e g) secondo  alinea  (solamente  il  test  di
gravidanza, limitatamente per i concorrenti di sesso femminile).". 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 30 gennaio 2018  
 
                               Il vice direttore generale: Montemagno

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