Art. 1 L'art. 1, comma 2 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0635386 del 27 novembre 2017 e' cosi' sostituito: "Il reclutamento e' effettuato in un unico blocco, con due distinti incorporamenti, cosi' suddivisi: 1° incorporamento, previsto orientativamente nel mese di maggio
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
"Codice dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento Militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0635386 del 27
novembre 2017 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM). pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami" - n. 94 del 12 dicembre 2017 , con il
quale e' stato indetto, per il 2018, un bando di reclutamento di
ottocento volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell'Aeronautica Militare;
Visto il foglio n. M_D ARM001 0004388 del 16 gennaio 2018, con
cui lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha chiesto di modificare, nei
termini ivi indicati il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo
Stato Maggiore dell'Aeronautica, integrate dalle proposte di modifica
presentate dal I Reparto della Direzione generale per il personale
militare;
Tenuto conto che l'art. 1, comma 6 del citato decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0635386 del 27 novembre 2017 prevede
la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernette, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
DGPM:
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio
2017 emanato dalla DGPM, con cui le e' stata conferita la delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri,
Decreta:
Art. 1
L'art. 1, comma 2 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0635386 del 27 novembre 2017 e' cosi' sostituito:
"Il reclutamento e' effettuato in un unico blocco, con due
distinti incorporamenti, cosi' suddivisi:
1° incorporamento, previsto orientativamente nel mese di maggio
2018, per i primi quattrocento candidati idonei utilmente
classificati nella graduatoria di merito per "VFP 1 ordinari";
2° incorporamento, previsto orientativamente nel mese di
settembre 2018, per i secondi quatrocento candidati idonei utilmente
classificati nella graduatoria di merito, di cui
trecentosessantacinque posti per "VFP 1 ordinari" e 35 per il settore
d'impiego "incursori".
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 12
dicembre 2017 al 10 gennaio 2018, per i nati dal 10 gennaio 1993 al
10 gennaio 2000, estremi compresi.".
Art. 2 L'art. 7, comma 2, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0635386 del 27 novembre 2017 e' cosi' sostituito: "Il 4ª Ufficio della DIPMA e' delegato dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, nei limiti specificati dall'art. 6,
Art. 2
L'art. 7, comma 2, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0635386 del 27 novembre 2017 e' cosi' sostituito:
"Il 4ª Ufficio della DIPMA e' delegato dalla DGPM allo
svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti
previsti dall'art. 2, comma 1, nei limiti specificati dall'art. 6,
lettera c) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento,
tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell'assenza di
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi.
Lo stesso 4° Ufficio della DIPMA provvedera' alla notifica ai
candidati dei provvedimenti di esclusione.".
Art. 3 L'art. 7, comma 8 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0635386 del 27 novembre 2017 e' cosi' sostituito: "Il 4° Ufficio della DIPMA provvedera' alla verifica del contenuto dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli di merito rilasciati dalla pubblica
Art. 3
L'art. 7, comma 8 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0635386 del 27 novembre 2017 e' cosi' sostituito:
"Il 4° Ufficio della DIPMA provvedera' alla verifica del
contenuto dichiarazioni rese dai candidati nelle domande
relativamente ai titoli di merito rilasciati dalla pubblica
amministrazione nonche' alla verifica dei titoli di merito, non
rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti conformi ai
titoli indicati nell'art. 9 del presente bando e per i quali la
commissione valutatrice ne abbia assegnato il corrispondente
punteggio di merito.
Il 4° Ufficio della DIPMA segnalera' alla DGPM i candidati che a
seguito della predetta verifica presentino difformita' tra quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione e le risultanze della
verifica stessa. La DGPM, valutate le posizioni dei candidati potra'
determinarsi con l'esclusione dal reclutamento del candidato ovvero
con la rivalutazione - da parte della preposta commissione
valutatrice - del punteggio di merito dello stesso.
I candidati che a seguito di rivalutazione del punteggio di
merito non si collocheranno piu' in posizione utile in una delle
graduatorie previste dal presente bando, saranno esclusi dal
reclutamento, anche se gia' incorporati.
La DGPM provvedera' alle previste comunicazioni all'Autorita'
giudiziaria competente ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base
all'art. 331 del codice di procedura penale.".
Art. 4 L'art. 11, comma 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0635386 del 27 novembre 2017 e' cosi' sostituito: "Per lo specifico settore d'impiego "incursori", saranno giudicati idonei i candidati ai quali al termine dei summenzionati accertamenti e prove sia stato attribuito il seguente profilo
Art. 4
L'art. 11, comma 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0635386 del 27 novembre 2017 e' cosi' sostituito:
"Per lo specifico settore d'impiego "incursori", saranno
giudicati idonei i candidati ai quali al termine dei summenzionati
accertamenti e prove sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: 2PS-2C0-1AC-1AR-2AV-2LS-2LS-2LI-1VS-1AU.
Per la caratteristica somato-funzionale (VS) il visus dovra'
essere uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzione e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, campo visivo e motilita'
oculare normali, senso cromatico normale valutato alle tavole
pseudoisocromatiche (test delle tavole di Hishiara). Tale profilo
minimo dovra' essere conservato per tutta la durata del corso.
Per quanto concerne l'eventuale deficit di glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale A V-EI, al coefficiente attribuito
sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito".".
Art. 5 Lart. 16. comma 3 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0635386 del 27 novembre 2017 e' cosi' sostituito: "Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 17 potra' essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della Difesa e
Art. 5
Lart. 16. comma 3 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0635386 del 27 novembre 2017 e' cosi' sostituito:
"Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di
partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 17 potra'
essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della Difesa e
previa accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo
di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al
completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).".
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2018
Il vice direttore generale: Montemagno