MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Avviso di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego, finalizzata all'assunzione di centonove conducenti di automezzi, area II, a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. (20E00568)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 14-01-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

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Art. 1 Posti disponibili

IL DIRETTORE GENERALE 
                  del personale e della formazione 
 
    Visto lo statuto degli impiegati statali dello  Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e
successive modificazioni; 
    Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.  686  e  successive
modificazioni; 
    Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Norme sull'organizzazione del  mercato  del
lavoro" ed in particolare l'art. 16 recante disposizioni  concernenti
lo Stato e gli enti pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  18
settembre  1987,  n.  392,  in  tema  di  modalita'  e  criteri   per
l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del  citato  art.
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"  e  in  particolare  l'art.  35  comma  1,
lettera b), e successive modificazioni; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  recante  il
nuovo codice della strada e in particolare gli articoli  numeri  115,
116, 119, 126 e 126-bis  in  tema  di  requisiti  per  la  guida  dei
veicoli, patente di guida  e  requisiti  fisici  e  psichici  per  il
conseguimento  della  patente  di  guida,  durata  e  conferma  della
validita' della patente di guida, patente a punti; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  16  dicembre
1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e  attuazione  del
nuovo codice della strada; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari" e, in  particolare,  l'art.  50
commi 1-quater e 1-quinquies; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"
nonche'  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi; 
    Vista la direttiva del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante linee guida
sulle procedure concorsuali; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  "Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice in materia di protezione di dati personali"; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
"Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro n. 2008/977/GAI del Consiglio"; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice  dell'ordinamento  militare,  e  in  particolare  l'art.  1014
(Riserve di posti nel pubblico impiego); 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva  n.  2006/54/CE  relativa  al  principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e
donne in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  legge-quadro  per   l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il contratto collettivo  nazionale  per  il  personale  non
dirigente del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018; 
    Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non  dirigenziale  del  Ministero   della   giustizia -   quadriennio
2006/2009, sottoscritto  il  29  luglio  2010  e  in  particolare  la
allegata  tabella  A,  relativa  all'ordinamento  professionale   del
personale dell'amministrazione giudiziaria;; 
    Visto  il  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  cosi'  come
modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n.  26,  recante
"Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni" e in particolare dell'art. 14, commi 10-quater e  10-sexies
che  cosi'   rispettivamente   stabiliscono:   "Quando   si   procede
all'assunzione    di    profili    professionali    del     personale
dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento  degli  iscritti
nelle liste di collocamento a norma dell'art. 35,  comma  1,  lettera
b), del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  stessa
amministrazione puo' indicare, anche con riferimento  alle  procedure
assunzionali  gia'  autorizzate,  l'attribuzione  di   un   punteggio
aggiuntivo  a  valere  sulle  graduatorie  delle  predette  liste  di
collocamento in favore di soggetti che hanno  maturato  i  titoli  di
preferenza di cui  all'art.  50  commi  1-quater  e  1-quinquies  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114" e "Per le medesime  finalita'  di
cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'art.  1,  comma
399, primo  periodo,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  il
Ministero della giustizia e' autorizzato,  dal  15  luglio  2019,  ad
effettuare  assunzioni  di  personale  non   dirigenziale   a   tempo
indeterminato, nel limite di milletrecento unita' di seconda e  terza
area, avvalendosi delle facolta' assunzionali  ordinarie  per  l'anno
2019"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
giugno 2019, e in particolare l'art. 7 e la allegata tabella 7,  che,
nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto-legge  28  gennaio
2019,  n.  4,  autorizzano  conseguentemente   il   Ministero   della
giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ad  assumere
a tempo indeterminato, tra l'altro, quattrocento unita' di  personale
non  dirigenziale,  da  inquadrare  nell'area   funzionale   seconda,
posizione retributiva F1  (trecento  delle  quali  gia'  oggetto  del
precedente avviso di selezione per operatori giudiziari del 4 ottobre
2019); 
    Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130,   recante
"Disposizioni urgenti per la Citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il  lavoro  e  le  altre  emergenze"  e,  in
particolare, l'art. 15-bis, secondo il quale  "Per  far  fronte  alla
necessita' di coprire le  gravi  scoperture  organiche  degli  uffici
giudiziari del distretto della Corte di appello di Genova nonche' per
garantire il regolare andamento dell'attivita' giudiziaria in ragione
dell'incremento dei procedimenti civili e penali  presso  i  medesimi
uffici, il Ministero della giustizia e' autorizzato  ad  assumere  in
via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione  organica,  nel
biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo  indeterminato  un
contingente massimo di cinquanta unita' di  personale  amministrativo
non  dirigenziale  da  inquadrare  nei   ruoli   dell'amministrazione
giudiziaria", di modo che, considerate le assunzioni gia' disposte ai
sensi della normativa speciale e avuto riguardo alle  esigenze  degli
uffici del Distretto ligure-toscano e alle scoperture di organico nei
singoli profili, appare ragionevole prevedere  l'assunzione  a  tempo
indeterminato presso gli uffici del Distretto della Corte di  appello
di Genova di ulteriori nove  unita'  di  personale  non  dirigenziale
nella qualifica di conducente di automezzi; 
    Considerato altresi' che  sussiste  la  corrispondenza  di  posti
vacanti  in  dotazione  organica  per  la  figura  di  conducente  di
automezzi; 
    Preso atto della  sussistenza  di  idonea  copertura  finanziaria
complessiva;  
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Posti disponibili  
 
 
    1. E' indetta una procedura di assunzione  per  il  reclutamento,
mediante avviamento degli iscritti nelle liste  di  cui  all'art.  16
legge 28 febbraio 1987, n. 56, di  complessive  centonove  unita'  di
personale non dirigenziale a  tempo  indeterminato,  per  il  profilo
professionale di conducente di  automezzi,  da  inquadrare  nell'area
funzionale seconda, posizione retributiva F1. 
    2. Tali  posti  sono  ripartiti  secondo  quanto  previsto  nella
tabella A, allegata al presente provvedimento.

Art. 2 Requisiti per l'avviamento a selezione

				Art. 2 
 
 
               Requisiti per l'avviamento a selezione 
 
 
    1. Per partecipare alla presente  procedura  di  avviamento,  gli
iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, devono possedere, alla  data  di  pubblicazione  del  presente
avviso nella  Gazzetta   ufficiale  della  Repubblica  italiana nonche'
alla data di assunzione in servizio, i seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana ovvero  cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea. Sono  ammessi  altresi'  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno  Stato  membro  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n.  165.  I
soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di  cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
      b) eta' non inferiore ai 18 anni; 
      c) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(scuola media inferiore); 
      d) possesso di patente di  guida  di  categoria  D,  valida  da
almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti; 
      e) idoneita' fisica e psichica alla guida, tale  da  permettere
di condurre con sicurezza  veicoli  a  motore,  attestata,  ai  sensi
dell'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e  degli
articoli 319-331 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, da certificazione medica di data  anteriore  a
non piu' di tre mesi dalla pubblicazione  del  presente  bando  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana.  L'amministrazione  si
riserva la facolta' di sottoporre a  visita  medica  di  controllo  i
lavoratori  avviati,  in   base   alla   normativa   vigente,   prima
dell'assunzione; 
      f) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35,  comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165; 
      g) godimento dei diritti civili e politici; 
      h) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo; 
      i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero essere stati dichiarati  decaduti  da  un  impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma  lettera  d)  del  testo
unico, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti  disposizioni  di
legge e dei contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al
personale dei vari comparti; 
      j) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      k) per gli  iscritti  di  sesso  maschile,  nati  entro  il  31
dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
secondo la vigente normativa italiana. 
    2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o  cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti g), h), j)
ed k) si applicano solo in quanto compatibili. 
    3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani e' richiesta
altresi' una adeguata conoscenza della lingua italiana da  accertarsi
in sede di prova di idoneita' di cui all'art. 6.

Art. 3 Accertamento dei requisiti ed esclusione

				Art. 3 
 
 
              Accertamento dei requisiti ed esclusione 
 
 
     1. L'amministrazione giudiziaria provvede  all'accertamento  dei
titoli e dei requisiti nei modi di legge e secondo  quanto  stabilito
dall'art.  13  del  C.C.N.L.  comparto  funzioni  centrali,  triennio
2016-18  e,  in  particolare,  provvede  d'ufficio  ad  accertare  le
eventuali cause di risoluzione di precedenti  contratti  di  pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito  della  buona  condotta  e
delle qualita' morali, fermo restando quanto previsto  dall'art.  10,
comma 5. 
    2. Per difetto dei  requisiti  di  cui  all'art.  2  e  al  comma
precedente,  l'amministrazione  giudiziaria  puo'  disporre  in  ogni
momento l'esclusione dalla procedura di assunzione  e  la  revoca  di
ogni atto o provvedimento conseguente. 
    3. Nel caso di mancata produzione  nei  termini  stabiliti  della
documentazione    eventualmente    richiesta     dell'amministrazione
giudiziaria a riprova del possesso dei  suddetti  requisiti,  non  si
procede alla stipula del contratto individuale di lavoro.

Art. 4 Avvio a selezione e formazione della graduatoria

				Art. 4 
 
 
          Avvio a selezione e formazione della graduatoria  
 
 
    1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
provvedimento nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale "Concorsi  ed  esami"  -  la  Direzione  generale  del
personale  e  della  formazione  del  Ministero  della  giustizia   -
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei
servizi  inoltra  alle  competenti   amministrazioni   regionali   la
richiesta di avviamento a selezione di un numero di  lavoratori  pari
al doppio dei posti  da  ricoprire,  secondo  quanto  indicato  nella
tabella A. 
    2. Le specifiche professionali  per  il  profilo  di  ausiliario,
secondo il vigente C.C.N.I., sono: "Conoscenze tecniche di  base  per
lo svolgimento dei  compiti  assegnati,  acquisibili  con  la  scuola
dell'obbligo; capacita' manuali e/o tecnico-operative, riferite  alla
propria qualificazione e/o specializzazione; relazioni con  capacita'
organizzative di tipo semplice". I relativi  contenuti  professionali
sono: "Lavoratori incaricati della conduzione degli automezzi e delle
correlate operazioni di semplice manutenzione. Lavoratori che,  senza
pregiudizio per  il  recupero  delle  energie  psicofisiche,  possono
svolgere anche mansioni attribuite all'operatore  giudiziario  quando
non  impegnati  nelle  mansioni  proprie  del  profilo.  In  caso  di
temporanea o definitiva perdita dell'idoneita' alla guida le mansioni
individuate  come  esigibili  dall'operatore  giudiziario   diventano
esclusive ai sensi dell'art. 3 del C.C.N.L.I. 16 maggio 2001 ". 
    3. Le competenti amministrazioni regionali (ovvero degli enti  di
area  vasta,  laddove  previsto  dalla  normativa  regionale),  entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo eccezionale  e
motivato impedimento, procedono ad avviare a selezione  i  lavoratori
nel numero richiesto. Nel caso  in  cui,  all'esito  della  prova  di
idoneita' di cui all'art. 6 e delle  procedure  assunzionali  di  cui
all'art. 10, non vengano coperti tutti i posti, la Direzione generale
del personale e della formazione procedera'  a  richiedere  ulteriori
nominativi. 
    4.  All'esito  della  richiesta  di  avviamento,   per   ciascuna
circoscrizione provinciale (ovvero comunque su base territoriale,  in
coerenza con i rispettivi ordinamenti regionali), sara'  formata  una
singola graduatoria, comprensiva di un numero di  candidati  pari  al
doppio dei posti da  ricoprire,  nel  pieno  rispetto  delle  singole
normative regionali, coordinate con le disposizioni applicabili  alla
presente procedura contenute in leggi dello Stato, e tenuto  comunque
conto dei punteggi aggiuntivi attribuiti ai sensi dell'art. 5. 
    5. Gli uffici competenti, laddove ritenuto utile e  nel  rispetto
dei regolamenti e della normativa vigente, provvedono a dare  massima
diffusione del presente avviso. 
    6. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta,
laddove previsto dalla normativa regionale) trasmettono alle Corti di
appello competenti per territorio  gli  elenchi  dei  nominativi  dei
lavoratori avviati alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria  e
con  espressa  indicazione   del   punteggio,   completi   dei   dati
identificativi, del  codice  fiscale,  dell'indirizzo  di  residenza,
nonche', ove possibile di un indirizzo e-mail o recapito  telefonico.
I lavoratori avviati alla selezione potranno  comunicare  formalmente
un  indirizzo  diverso  da  quello  di  residenza,  presso  il  quale
intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette, nonche', per
comunicazioni  con  carattere  di  urgenza,  un  indirizzo  di  posta
elettronica o un recapito cellulare. 
    7.  Nelle  graduatorie  sono  riportati,  con  adeguata  evidenza
grafica: 
      a. le generalita' di ogni singolo lavoratore e ogni  suo  utile
dato identificativo, come indicato nel precedente comma 6; 
      b. il  punteggio  ottenuto  sulla  sola  base  della  normativa
regionale applicabile; 
      c. l'eventuale punteggio aggiuntivo  ai  sensi  del  successivo
art. 5; 
      d.  l'eventuale  qualita'  di  riservatario,   ai   sensi   del
successivo art. 8.

Art. 5 Attribuzione di punteggi aggiuntivi

				Art. 5 
 
 
                Attribuzione di punteggi aggiuntivi  
 
 
    1. Nella formazione degli elenchi di cui al precedente art. 4, le
competenti amministrazioni, una volta formate le graduatorie su  base
provinciale (o comunque territoriale  secondo  la  vigente  normativa
regionale),  provvedono  a  calcolare  i   punteggi   aggiuntivi   da
attribuire  a  tutti  coloro  che  ne  abbiano  diritto   nell'ambito
dell'intera graduatoria, in conformita' con l'art. 14 comma 10-quater
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  coordinato  con  modifiche
dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26. 
    2.   Il   punteggio   aggiuntivo   e'   quantificato   calcolando
preliminarmente, per ogni graduatoria, la media ottenuta  sommando  i
punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto. 
    3. Sulla media viene calcolato il 15%  al  fine  di  ottenere  il
punteggio aggiuntivo  da  attribuire,  in  ciascuna  graduatoria,  in
favore  di  tutti  i  soggetti  che  abbiano  maturato  i  titoli  di
preferenza di cui all'art. 50, comma 1-quater  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
    4. Sulla medesima media viene calcolato il 3% al fine di ottenere
il punteggio aggiuntivo da attribuire, in  ciascuna  graduatoria,  in
favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli  di  preferenza  di
cui all'art. 50, comma 1-quinquies del citato decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90. 
    5.  Ciascuna  graduatoria  sara'  accompagnata  da  una  nota  di
precisazione delle modalita' di calcolo dei  punteggi  aggiuntivi  di
cui ai precedenti commi 3 e 4, con espressa indicazione: 
      a. del punteggio del soggetto al primo posto in graduatoria; 
      b. del punteggio  del  soggetto  all'ultimo  posto  dell'intera
graduatoria; 
      c. della media aritmetica tra tali punteggi; 
      d. del valore delle percentuali del  15%  e  del  3%  computate
sulla media cosi' ottenuta.

Art. 6 Selezione e prova di idoneita'

				Art. 6 
 
 
                   Selezione e prova di idoneita'  
 
 
    1. La selezione consiste in un colloquio e in una  prova  pratica
di idoneita'. 
    2. La selezione accerta esclusivamente l'idoneita' del lavoratore
a  svolgere  le  mansioni  proprie  del  profilo   professionale   di
conducente di automezzi e non comporta valutazione comparativa. 
    3. La prova pratica di idoneita'  ha  ad  oggetto  l'accertamento
della  conoscenza  delle  norme  sulla  circolazione  stradale  e  la
verifica del possesso di capacita' di guida  adeguata  rispetto  alla
natura del servizio  e  alle  caratteristiche  degli  autoveicoli  in
dotazione al Ministero. 
    4. Le Corti di appello competenti per  territorio  provvedono  ad
avvisare i lavoratori presenti negli elenchi forniti dalle competenti
amministrazioni  regionali,  della  data  e  della   sede   dove   si
svolgeranno  il  colloquio  e  la  prova   di   idoneita',   mediante
raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di  residenza  o
al diverso indirizzo fisico dichiarato ai sensi  dell'art.  4,  comma
6.

Art. 7 Commissioni esaminatrici

				Art. 7 
 
 
                      Commissioni esaminatrici  
 
 
    1. Alle operazioni di selezione provvede, per  ciascun  Distretto
di Corte di appello, una apposita commissione  nominata  con  decreto
del direttore generale del personale e della formazione. 
    2. Le commissioni sono composte da un dirigente e da due  esperti
aventi la qualifica di area terza; le  funzioni  di  segretario  sono
svolte da un dipendente di area terza - F1 o superiore. 
    3. Il presidente e uno dei  componenti  della  commissione  e  il
segretario sono scelti -  giusta  indicazione  del  Presidente  della
Corte di appello e  del  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di
appello, sentiti gli uffici di appartenenza -  tra  il  personale  in
servizio  presso  gli  uffici  giudicanti  o  requirenti  di  ciascun
Distretto. 
    4. Il terzo  componente  della  commissione  e'  scelto -  giusta
indicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  tra
il personale in servizio presso quest'ultimo Ministero,  appartenente
ai ruoli della Direzione generale della Motorizzazione civile.

Art. 8 Riserva di posti

				Art. 8 
 
 
                          Riserva di posti  
 
 
    1. In favore dei volontari in  ferma  breve  e  ferma  prefissata
delle Forze  armate,  congedati  senza  demerito  ovvero  durante  il
periodo di rafferma, nonche' dei volontari in servizio permanente, e'
riservato il 30 per cento dei posti messi a concorso. 
    2. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui  al  comma
precedente devono produrre apposita certificazione  rilasciata  dagli
organi militari competenti. 
    3. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta,
laddove previsto dalla normativa regionale) annotano il titolo  nella
graduatoria a fianco dei nomi dei lavoratori interessati. 
    4. Alla copertura dei posti oggetto di riserva eventualmente  non
ricoperti si provvede con lavoratori da assumere con le procedure  di
cui al presente decreto.

Art. 9 Modalita' per copertura dei posti fino alla scadenza della graduatoria

				Art. 9 
 
 
Modalita'  per  copertura  dei  posti  fino   alla   scadenza   della
                            graduatoria  
 
 
    1. Alla sostituzione dei lavoratori che non hanno  risposto  alla
convocazione o non hanno superato la prova di idoneita' o  non  hanno
sottoscritto il  contratto  individuale  di  lavoro  o  non  si  sono
presentati per l'immissione in servizio  senza  giustificato  motivo,
ovvero non siano in possesso dei requisiti  richiesti,  si  provvede,
fino  alla  scadenza  della  graduatoria,  con  ulteriori  avviamenti
effettuati secondo l'ordine di graduatoria vigente al  momento  della
richiesta di avviamento. 
    2. La graduatoria perde efficacia con la integrale copertura  dei
posti a disposizione.

Art. 10 Assunzione

				Art. 10 
 
 
                             Assunzione  
 
 
    1. I lavoratori utilmente selezionati sono  assunti,  secondo  la
disciplina prevista dal vigente  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro relativo al personale  del  comparto  funzioni  centrali,  nel
profilo di operatore giudiziario,  area  funzionale  seconda,  fascia
economica   F1   del   Ministero   della   giustizia -   Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. 
    2. Il personale assunto e'  tenuto  a  permanere  nella  sede  di
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi del
comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. 
    3.  Il  rapporto  di  lavoro  decorre   ad   ogni   effetto   con
l'accettazione da parte degli interessati del  contratto  individuale
di lavoro che si  perfeziona  con  la  presentazione  nella  sede  di
assegnazione nella data indicata dalla Direzione generale  e  con  il
verbale di immissione in servizio. 
    4. La  mancata  presentazione  in  servizio,  senza  giustificato
motivo, nel termine  indicato,  comporta  la  decadenza  dal  diritto
all'assunzione e il non perfezionarsi del  contratto  individuale  di
lavoro. 
    5. La nomina in prova e l'immissione in servizio  dei  lavoratori
avviati all'impiego sono disposte con  riserva  di  accertamento  dei
requisiti per l'ammissione.

Art. 11 Accesso agli atti

				Art. 11 
 
 
                         Accesso agli atti  
 
 
    1. E' consentito il diritto di accesso agli atti della  procedura
di avviamento e  selezione,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in
materia, fermo restando che l'esercizio del diritto di  accesso  puo'
essere differito fino alla conclusione della procedura, per  esigenze
organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

				Art. 12 
 
 
                   Trattamento dei dati personali  
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n.  196,  i  dati  personali  forniti  dai  lavoratori  avviati  alla
selezione saranno  raccolti  presso  il  Ministero  della  giustizia,
ufficio III - concorsi e inquadramenti della Direzione  generale  del
personale e della formazione, per  le  finalita'  di  gestione  della
procedura di avviamento ed  assunzione  e  potranno  essere  trattati
all'interno di una banca  dati  automatizzata  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per  le  finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione.  I  lavoratori  avviati
alla selezione, presentandosi alle prove di cui al precedente art. 6,
esprimono,  pena  l'esclusione  dalla  procedura  di  assunzione,  il
proprio consenso al trattamento dei dati medesimi, esclusivamente per
le  finalita'  sottese  all'espletamento  della  presente   procedura
assunzionale e  nei  limiti  previsti  dalla  normativa  di  settore,
nonche' il consenso anticipato all'eventuale, rituale accesso  altrui
agli atti concorsuali che li riguardano. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   alla
procedura prevista dal presente avviso. 
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto  legislativo,  tra  i  quali  il  diritto   di   rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    5. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Ministero  della   giustizia   -   Dipartimento   dell'organizzazione
giudiziaria del personale e dei concorsi  -  Direzione  generale  del
personale e della formazione, ufficio III - concorsi e inquadramenti,
via Arenula n. 70 - Roma. 
    6. Il responsabile del trattamento e' il  direttore  dell'ufficio
III - concorsi e inquadramenti.

Art. 13 Norme di salvaguardia

				Art. 13 
 
 
                       Norme di salvaguardia  
 
 
    1. Per quanto non espressamente menzionato  nel  presente  avviso
sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, nonche' quelle contenute  nei  vigenti  contratti
collettivi. 
    2. Il presente decreto  e'  trasmesso  all'ufficio  centrale  del
bilancio  presso  il  Ministero  della  giustizia  per  conoscenza  e
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami" - nonche' sul sito  del  Ministero
della giustizia.  
      Roma, 27 dicembre 2019   
 
                                      Il direttore generale: Leopizzi

Allegato 1

  1. 	Allegato 


    Tabella A
    Amministrazioni centrali


    =======================
    | Sede | N. posti |
    +=========+===========+
    | Roma | 19 |
    +---------+-----------+

    Distretto di Bari


    =======================
    | Sede | N. posti |
    +=========+===========+
    | Bari | 5 |
    +---------+-----------+

    Distretto di Caltanissetta


    =========================================
    | Sede | N. posti |
    +===========================+===========+
    | Caltanissetta | 5 |
    +---------------------------+-----------+

    Distretto di Catania


    =============================
    | Sede | N. posti |
    +===============+===========+
    | Catania | 6 |
    +---------------+-----------+

    Distretto di Catanzaro


    =================================
    | Sede | N. posti |
    +===================+===========+
    | Catanzaro | 4 |
    +-------------------+-----------+

    Distretto di Firenze


    =============================
    | Sede | N. posti |
    +===============+===========+
    | Firenze | 3 |
    +---------------+-----------+

    Distretto di Genova


    ===========================
    | Sede | N. posti |
    +=============+===========+
    | Genova | 9 |
    +-------------+-----------+

    Distretto di Lecce


    =========================
    | Sede | N. posti |
    +===========+===========+
    | Lecce | 2 |
    +-----------+-----------+

    Distretto di Messina


    =============================
    | Sede | N. posti |
    +===============+===========+
    | Messina | 2 |
    +---------------+-----------+

    Distretto di Milano


    ===========================
    | Sede | N. posti |
    +=============+===========+
    | Milano | 2 |
    +-------------+-----------+

    Distretto di Napoli


    ===========================
    | Sede | N. posti |
    +=============+===========+
    | Napoli | 10 |
    +-------------+-----------+

    Distretto di Palermo


    =============================
    | Sede | N. posti |
    +===============+===========+
    | Palermo | 14 |
    +---------------+-----------+

    Distretto di Potenza


    =============================
    | Sede | N. posti |
    +===============+===========+
    | Potenza | 3 |
    +---------------+-----------+

    Distretto di Reggio Calabria


    ===============================
    | Sede | N. posti |
    +=================+===========+
    | Reggio Calabria | 4 |
    +-----------------+-----------+

    Distretto di Roma


    =======================
    | Sede | N. posti |
    +=========+===========+
    | Roma | 18 |
    +---------+-----------+

    Distretto di Salerno


    =============================
    | Sede | N. posti |
    +===============+===========+
    | Salerno | 3 |
    +---------------+-----------+

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