Art. 1 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 3, comma 1, lettera a) del citato decreto interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: "Art. 3 (Requisiti). - 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che:
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare", e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto il decreto interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019, con
il quale sono stati indetti, i concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione di 10 (dieci) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento
(AUPC) della Marina Militare al 19° corso AUPC e per l'ammissione di
complessivi 132 (centotrentadue) Allievi Ufficiali in Ferma
Prefissata della Marina Militare, ausiliari del ruolo normale e del
ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare, al 19° corso AUFP;
Ravvisata l'esigenza di dover procedere alla correzione di alcuni
refusi contenuti nell'art. 3, comma 1, lettera a), nell'art. 9, comma
7 e nell'art. 16, comma 3, lettera b), punti 3) e 4) e lettera c)
punto 3) del medesimo bando di concorso indetto con il precitato
decreto interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale del 19 dicembre 2018, con
il quale gli e' stata attribuita la delega all'adozione di taluni
atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui i
provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi dei bandi di
concorso;
Decreta:
Art. 1
Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 3, comma 1, lettera
a) del citato decreto interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019
citato nelle premesse, e' cosi' modificato:
"Art. 3 (Requisiti). - 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1
possono partecipare i giovani che:
a) hanno compiuto il:
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di
compimento del ventitreesimo alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di
compimento del trentottesimo anno di eta' alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi ai
concorsi per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma
Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e
c), numeri 1) e 3);
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di
compimento del trentesimo anno di eta' alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al
concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma
Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
numero 2).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;".
Art. 2 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 9, comma 7 del citato Decreto Interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: "Art. 9 (Prova scritta). - ...omissis... 7. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
Art. 2
Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 9, comma 7 del citato
Decreto Interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle
premesse, e' cosi' modificato:
"Art. 9 (Prova scritta). - ...omissis...
7. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione delle
risposte fornite, formera' le graduatorie relative alla sola prova
scritta distinte per concorso, ruolo, Corpo e specialita', al solo
scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi alla prova di
lingua inglese, di cui al successivo art. 10, se partecipanti al
concorso per l'ammissione al 19° corso allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
ovvero agli accertamenti psico-fisici, di cui al successivo art. 11,
se partecipanti al concorso per l'ammissione al 19° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere b) e c), nei limiti numerici appresso indicati:
...omissis...".
Art. 3 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 16, comma 3, lettera b) punti 3) e 4) e lettera c), punto 3) del citato Decreto Interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: "Art. 16 (Titoli di merito). - ...omissis...
Art. 3
Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 16, comma 3, lettera
b) punti 3) e 4) e lettera c), punto 3) del citato Decreto
Interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle premesse, e'
cosi' modificato:
"Art. 16 (Titoli di merito). - ...omissis...
b) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera c): ulteriori titoli di studio rispetto a quelli prescritti
per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo speciale:
fino a un massimo di sei punti cosi' ripartiti (punteggi tra loro non
cumulabili):
...omissis...
3) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti 2
(due);
4) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 1 (uno);
...omissis...
c) titoli di servizio: fino a un massimo di punti sei, cosi'
ripartiti:
...omissis...".
3) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni
frazione di semestre di servizio prestato in altra Forza armata o
Corpo Armato dello Stato: punti 0,125 con attribuzione di un
punteggio massimo di punti 0,5;
...omissis...".
Art. 4 Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate le originarie disposizioni del bando di concorso. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 4
Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate
le originarie disposizioni del bando di concorso.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 15 maggio 2019
Il vice direttore generale: Santella