MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Nuova modalita' di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - l'anno 2020. (20E08164)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 04-08-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Avviso

Art. 1 Modalita' di svolgimento degli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente del lavoro

IL DIRETTORE GENERALE 
                       dei rapporti di lavoro 
                    e delle relazioni industriali 
                      del Ministero del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
                     del Ministero della salute 
 
    Vista la legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  recante  "Norme  per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"; 
    Visto il decreto direttoriale del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali n. 1 del 30 gennaio 2020, con cui e' stata indetta,
per l'anno 2020, la sessione degli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 9 del 31 gennaio 2020 ; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  "Misure
urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19",
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35  e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera p); 
    Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottati in data 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020,  recanti  ulteriori
disposizioni attuative del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
    Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  "Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico e sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in
materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per   la
continuita'   della    gestione    accademica",    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41  e,  in  particolare,
l'art. 6, comma 2-bis, ai sensi del  quale  "[...]  con  decreto  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministero della salute, possono  essere  definite,  per  la  sessione
dell'anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui  al  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e  le  modalita',
ivi comprese quelle a distanza, per lo  svolgimento  degli  esami  di
abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli  esperti
qualificati e dei medici autorizzati, nonche', anche in  deroga  alle
disposizioni  di  cui  alla   legge   11   gennaio   1979,   n.   12,
l'organizzazione e le modalita', ivi comprese quelle a distanza,  per
lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione  all'esercizio
della professione di consulente del lavoro."; 
    Ritenuto di dare attuazione,  mediante  il  presente  decreto,  a
quanto previsto dal richiamato art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, al fine di stabilire  termini  e  modalita'  di
svolgimento dell'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio
della professione di  consulente  del  lavoro  per  l'anno  2020,  in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
    Sentito il Consiglio nazionale  dell'ordine  dei  consulenti  del
lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' di svolgimento degli esami di abilitazione per  l'esercizio
             della professione di consulente del lavoro 
 
    1.  In  deroga  alle  disposizioni   normative   vigenti   e   in
considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esame  di
Stato  per  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione   di
consulente del lavoro di cui al decreto  direttoriale  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali n. 1  del  30  gennaio  2020  e'
costituito, per la  sessione  dell'anno  2020,  esclusivamente  dalla
prova orale. 
    2. Le commissioni di esame garantiscono  che  la  suddetta  prova
orale verta su tutte le materie indicate all'art.  2,  comma  3,  del
decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, al fine  di  accertare
l'acquisizione delle competenze, nozioni  e  abilita'  richieste  per
l'esercizio  della  professione  di  consulente  del  lavoro,   avuto
particolare riguardo alle materie per le quali  non  potranno  essere
sostenute le prove scritte.

Art. 2 Differimento delle date di inizio delle prove orali e modalita' di svolgimento

				Art. 2 
 
Differimento delle date di inizio delle prove orali  e  modalita'  di
                             svolgimento 
 
    1. A causa dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  le  prove
orali avranno inizio il 26 ottobre 2020  e  proseguiranno  secondo  i
calendari d'esame adottati dalle  singole  commissioni,  in  base  al
numero dei candidati. 
    2. I dirigenti degli uffici di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020 assicurano che le prove
orali si svolgano in presenza, nel pieno rispetto di tutte le  misure
di prevenzione e di contenimento del contagio da SARS-CoV-2. 
    3. Con successivo decreto direttoriale  potranno,  eventualmente,
essere stabilite modalita' di  svolgimento  a  distanza  delle  prove
orali, qualora si renda necessario per l'evolversi  della  situazione
epidemiologica.

Art. 3 Differimento termine di presentazione della domanda di ammissione

				Art. 3 
 
  Differimento termine di presentazione della domanda di ammissione 
 
    1. Fermo restando quanto gia' previsto  all'art.  4  del  decreto
direttoriale  n.  1  del  30  gennaio  2020,  il   termine   per   la
presentazione  della  domanda  di  ammissione  e'  differito  al   16
settembre 2020.

Art. 4 Valutazione dei candidati

				Art. 4 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
    1. La valutazione dei candidati avverra' unicamente in base  alla
prova orale, secondo il punteggio  attribuito  dai  componenti  della
commissione ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale n. 1 del 30
gennaio 2020. 
    2. Ai fini dell'abilitazione dei candidati, rimane  fermo  quanto
stabilito dal predetto art. 6, comma 4, del decreto direttoriale n. 1
del 30 gennaio 2020.

Art. 5 Disposizioni finali

				Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano
a  trovare  applicazione  le  disposizioni  contenute   nel   decreto
direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, purche' compatibili. 
      Roma, 17 luglio 2020 
 
                                           Il direttore generale      
                                          dei rapporti di lavoro      
                                      e delle relazioni industriali   
                                              de Camillis             
 
      Il direttore generale                                          
  della prevenzione sanitaria                                        
            Rezza

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