Art. 1 Modalita' di svolgimento degli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente del lavoro
IL DIRETTORE GENERALE
dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
del Ministero della salute
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro";
Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali n. 1 del 30 gennaio 2020, con cui e' stata indetta,
per l'anno 2020, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 31 gennaio 2020 ;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera p);
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
adottati in data 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, recanti ulteriori
disposizioni attuative del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuita' della gestione accademica", convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare,
l'art. 6, comma 2-bis, ai sensi del quale "[...] con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione
dell'anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalita',
ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di
abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti
qualificati e dei medici autorizzati, nonche', anche in deroga alle
disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,
l'organizzazione e le modalita', ivi comprese quelle a distanza, per
lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di consulente del lavoro.";
Ritenuto di dare attuazione, mediante il presente decreto, a
quanto previsto dal richiamato art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, al fine di stabilire termini e modalita' di
svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di consulente del lavoro per l'anno 2020, in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Sentito il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del
lavoro;
Decreta:
Art. 1
Modalita' di svolgimento degli esami di abilitazione per l'esercizio
della professione di consulente del lavoro
1. In deroga alle disposizioni normative vigenti e in
considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esame di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
consulente del lavoro di cui al decreto direttoriale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 30 gennaio 2020 e'
costituito, per la sessione dell'anno 2020, esclusivamente dalla
prova orale.
2. Le commissioni di esame garantiscono che la suddetta prova
orale verta su tutte le materie indicate all'art. 2, comma 3, del
decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, al fine di accertare
l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilita' richieste per
l'esercizio della professione di consulente del lavoro, avuto
particolare riguardo alle materie per le quali non potranno essere
sostenute le prove scritte.
Art. 2 Differimento delle date di inizio delle prove orali e modalita' di svolgimento
Art. 2
Differimento delle date di inizio delle prove orali e modalita' di
svolgimento
1. A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le prove
orali avranno inizio il 26 ottobre 2020 e proseguiranno secondo i
calendari d'esame adottati dalle singole commissioni, in base al
numero dei candidati.
2. I dirigenti degli uffici di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020 assicurano che le prove
orali si svolgano in presenza, nel pieno rispetto di tutte le misure
di prevenzione e di contenimento del contagio da SARS-CoV-2.
3. Con successivo decreto direttoriale potranno, eventualmente,
essere stabilite modalita' di svolgimento a distanza delle prove
orali, qualora si renda necessario per l'evolversi della situazione
epidemiologica.
Art. 3 Differimento termine di presentazione della domanda di ammissione
Art. 3
Differimento termine di presentazione della domanda di ammissione
1. Fermo restando quanto gia' previsto all'art. 4 del decreto
direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, il termine per la
presentazione della domanda di ammissione e' differito al 16
settembre 2020.
Art. 4 Valutazione dei candidati
Art. 4
Valutazione dei candidati
1. La valutazione dei candidati avverra' unicamente in base alla
prova orale, secondo il punteggio attribuito dai componenti della
commissione ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale n. 1 del 30
gennaio 2020.
2. Ai fini dell'abilitazione dei candidati, rimane fermo quanto
stabilito dal predetto art. 6, comma 4, del decreto direttoriale n. 1
del 30 gennaio 2020.
Art. 5 Disposizioni finali
Art. 5
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano
a trovare applicazione le disposizioni contenute nel decreto
direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, purche' compatibili.
Roma, 17 luglio 2020
Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali
de Camillis
Il direttore generale
della prevenzione sanitaria
Rezza