MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Iscrizione nel registro dei revisori legali - sezione separata Sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi, di un ente di revisione. (23E11007)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 27-10-2023

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Avviso
L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 
 
    Vista la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alle  revisioni  legali  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE del Consiglio; 
    Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  concernente
l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alle  revisioni  legali  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio,  e  che  abroga  la  direttiva
84/253/CEE; 
    Vista la  direttiva  2014/56/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle revisioni legali dei conti
annuali  e  dei  conti  consolidati,  che   modifica   la   direttiva
2006/43/CE; 
    Visti gli articoli 45 e 46 della direttiva 2006/43/CE, cosi  come
modificati  dalla  direttiva  2014/56/UE,  recanti  disposizioni   in
materia di "Iscrizione all'albo e controllo dei revisori e degli enti
di revisione contabile di paesi  terzi"  e  di  "Deroga  in  caso  di
equivalenza"; 
    Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135,  concernente
l'attuazione della direttiva 2014/56/UE  che  modifica  la  direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei  conti  annuali  e  dei
conti consolidati; 
    Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,
in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
    Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,  lettera
e) del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  26  giugno
2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato -  Ispettorato  generale  di  finanza,  la  competenza  a
svolgere i compiti attribuiti  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze dal  decreto  legislativo  n.  39  del  2010  in  materia  di
revisione legale dei conti; 
    Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 8  novembre  2021,  n.  266,  di  individuazione  e  di
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale  non  generale  dei
Dipartimenti del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  ed,  in
particolare, l'articolo 3, comma 2 che  definisce  gli  Uffici  e  le
funzioni dell'Ispettorato generale di finanza; 
    Visti, in particolare, l'articolo 34, comma 1, del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  concernente  l'"Iscrizione  dei
revisori dei Paesi terzi nel Registro" che prescrive che il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Consob,  iscrive  nel
registro,  a  determinate  condizioni,  i  revisori  e  gli  enti  di
revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano  una  relazione   i
revisione riguardante i conti annuali o i conti  consolidati  di  una
entita' avente sede in un Paese terzo i  cui  valori  mobiliari  sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano ed  il
comma 7 del medesimo articolo  "Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sentita  la  Consob,  detta  con  regolamento  disposizioni
attuative  del  presente  articolo,  stabilendo  in  particolare   le
condizioni per l'iscrizione nel  registro  dei  revisori  legali  dei
revisori di Paesi Terzi, avuto riguardo  ai  criteri  indicati  dalla
disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le
ipotesi di cancellazione dal registro", nonche' i successivi articoli
35 e 36 concernenti, rispettivamente, la "Vigilanza  sui  revisori  e
sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi" e  le  "Deroghe  in
caso di equivalenza"; 
    Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Consob, del 1º settembre 2022, n.  174,  pubblicato  nella
 Gazzetta  ufficiale della Repubblica italiana dell'11  novembre  2022 ,
n. 264, emanato in attuazione del menzionato articolo  34,  comma  7,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
    Visto l'articolo 2 del suddetto decreto ministeriale n. 174/2022,
con il quale e' istituita nel registro dei revisori legali presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione  separata
denominata "sezione revisori e enti di revisione contabile  di  Paesi
terzi", relativa ai revisori e agli enti di  revisione  contabile  di
Paesi terzi, di cui all'articolo 34, comma 1, del  decreto,  distinta
in due parti "Parte A, nella quale sono iscritti  i  revisori  e  gli
enti di revisione contabile di Paesi terzi di  cui  all'articolo  34,
comma 1 del decreto, in conformita' all'articolo 45, della direttiva"
e "Parte B, nella quale sono  iscritti  i  revisori  e  gli  enti  di
revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo  34,  comma  1
del decreto, in conformita' all'articolo 36, del decreto, aventi sede
in  Paesi  terzi  che  sono  valutati  equivalenti   in   conformita'
all'articolo 46 della direttiva"; 
    Visto, altresi', le disposizioni transitorie di cui  all'articolo
15, commi 1 e  2,  del  medesimo decreto  ministeriale  n.  174/2022,
secondo le quali "i revisori di Paesi terzi e gli enti  di  revisione
contabile di Paesi  terzi,  gia'  iscritti  dalla  Consob,  ai  sensi
dell'articolo  43  del  decreto,  nell'apposita   sezione   dell'albo
speciale delle societa' di revisione previsto dall'articolo  161  del
TUF, presentano, entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento, apposita domanda di  iscrizione  nella  sezione
parte A o parte B a seconda del ricorrere delle fattispecie previste,
rispettivamente, dal capo II o III del presente regolamento" e  "fino
alla notificazione della decisione sull'istanza di  iscrizione  nella
Sezione del Registro dei revisori legali, i revisori di Paesi terzi e
gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, gia'  iscritti  dalla
Consob nella sezione dell'albo speciale di cui al  comma  1,  possono
continuare ad effettuare la revisione legale dei conti delle  entita'
di cui all'articolo 34, comma 1, del  decreto.  Continuano  ad  avere
effetti giuridici in Italia le relazioni  di  revisione  emesse  fino
alla data di iscrizione  nella  Sezione  del  registro  dei  revisori
legali o di eventuale rigetto, dai revisori di Paesi  terzi  e  dagli
enti di revisione contabile  di  Paesi  terzi,  gia'  iscritti  nella
sezione dell'albo speciale della Consob che hanno presentato apposita
domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 1"; 
    Vista l'istanza presentata in data 22 febbraio 2023 dall'ente  di
revisione KPMG LLP, codice LEI 5493003PVCIGA21K0K42, sede legale  345
Park Avenue, New York, New York 10154  (USA),  tendente  ad  ottenere
l'iscrizione al registro dei revisori legali nella  Sezione  enti  di
revisione contabile di Paesi terzi - PARTE A -  di  cui  all'articolo
34, comma 1, del decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  in
conformita' all'articolo 45 della direttiva 2006/43/CE  nel  registro
dei revisori legali, nonche' la  documentazione  integrativa  fornita
dall'ente  di  revisione  istante  a  seguito  delle   richieste   di
integrazione  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  2,   del   decreto
ministeriale n. 174/2022; 
    Considerato che  la  suddetta  istanza  e'  presentata  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 1,  del  decreto  ministeriale  n.  174/2022,
atteso che l'ente di revisione KPMG LLP risulta gia'  iscritta  dalla
Consob nell'apposita Sezione A dell'albo speciale delle  societa'  di
revisione prevista dall'art. 43, comma 9, del decreto  legislativo n.
39/2010, per effetto della delibera Consob n. 17646  del  8  febbraio
2011 e che, pertanto, beneficia del  regime  transitorio  applicabile
precedentemente all'emanazione del decreto medesimo; 
    Verificata la completezza documentale  della  citata  istanza  di
iscrizione e richiesto a Consob, con nota MEF - RGS_RL  prot.  228948
del 19 settembre 2023, il parere motivato di  propria  competenza  ai
sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto ministeriale n.  174/2023,
in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni  per  l'iscrizione
dell'ente di revisione contabile di Paesi terzi KPMG  LLP  (USA)  nel
registro dei revisori legali; 
    Acquisita la nota prot. 88949 del 10 ottobre 2023, con  la  quale
Consob esprime parere favorevole in merito all'iscrizione di KPMG LLP
al registro dei revisori  legali  nella  Sezione  enti  di  revisione
contabile di Paesi terzi - Parte A; 
    Ritenuta, pertanto, la sussistenza delle condizioni previste  per
l'iscrizione dell'ente di revisione KPMG LLP al registro dei revisori
legali nell'apposita Sezione enti di  revisione  contabile  di  Paesi
terzi - Parte A; 
 
                              Decreta: 
 
    Per le motivazioni di cui in premessa, nel registro dei  revisori
legali, nell'apposita sezione separata "Sezione revisori  e  enti  di
revisione contabile di Paesi terzi", istituita  dall'articolo  2  del
regolamento del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Consob, del 1 settembre 2022, n. 174, nella Parte  A  -  nella  quale
sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile  di  Paesi
terzi di cui all'articolo 34, comma 1,  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39, in conformita' all'articolo 45  della  direttiva
2006/43/CE -, e' iscritto il seguente ente di  revisione:  KPMG  LLP,
codice LEI 5493003PVCIGA21K0K42, sede legale  345  Park  Avenue,  New
York, New York 10154 (USA), numero di registrazione A0006. 
    Ai sensi della disposizione transitoria di cui  all'articolo  15,
comma 2, del decreto ministeriale n. 174/2022,  continuano  ad  avere
effetti  giuridici  in  Italia  le  relazioni  di  revisione   emesse
dall'ente di revisione KPMG LLP sulle entita' di cui all'articolo 34,
comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39  fino  alla
data della notificazione del presente decreto. 
    L'iscrizione  non  abilita  il   suddetto   ente   di   revisione
all'esercizio della revisione legale in Italia. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e notificato all'interessato. 
      Roma, 12 ottobre 2023  
 
                                     L'ispettore generale capo: Tanzi

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