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- Atto numero 23E11007 del 27-10-2023
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Iscrizione nel registro dei revisori legali - sezione separata Sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi, di un ente di revisione. (23E11007)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 27-10-2023
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Avviso
L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, e che abroga la direttiva
84/253/CEE;
Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva
2006/43/CE;
Visti gli articoli 45 e 46 della direttiva 2006/43/CE, cosi come
modificati dalla direttiva 2014/56/UE, recanti disposizioni in
materia di "Iscrizione all'albo e controllo dei revisori e degli enti
di revisione contabile di paesi terzi" e di "Deroga in caso di
equivalenza";
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente
l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati;
Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera
e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno
2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle
finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di
revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei
Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ed, in
particolare, l'articolo 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le
funzioni dell'Ispettorato generale di finanza;
Visti, in particolare, l'articolo 34, comma 1, del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'"Iscrizione dei
revisori dei Paesi terzi nel Registro" che prescrive che il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel
registro, a determinate condizioni, i revisori e gli enti di
revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione i
revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una
entita' avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano ed il
comma 7 del medesimo articolo "Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni
attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le
condizioni per l'iscrizione nel registro dei revisori legali dei
revisori di Paesi Terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla
disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le
ipotesi di cancellazione dal registro", nonche' i successivi articoli
35 e 36 concernenti, rispettivamente, la "Vigilanza sui revisori e
sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi" e le "Deroghe in
caso di equivalenza";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Consob, del 1º settembre 2022, n. 174, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'11 novembre 2022 ,
n. 264, emanato in attuazione del menzionato articolo 34, comma 7,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l'articolo 2 del suddetto decreto ministeriale n. 174/2022,
con il quale e' istituita nel registro dei revisori legali presso il
Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione separata
denominata "sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi
terzi", relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di
Paesi terzi, di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, distinta
in due parti "Parte A, nella quale sono iscritti i revisori e gli
enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34,
comma 1 del decreto, in conformita' all'articolo 45, della direttiva"
e "Parte B, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di
revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1
del decreto, in conformita' all'articolo 36, del decreto, aventi sede
in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita'
all'articolo 46 della direttiva";
Visto, altresi', le disposizioni transitorie di cui all'articolo
15, commi 1 e 2, del medesimo decreto ministeriale n. 174/2022,
secondo le quali "i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione
contabile di Paesi terzi, gia' iscritti dalla Consob, ai sensi
dell'articolo 43 del decreto, nell'apposita sezione dell'albo
speciale delle societa' di revisione previsto dall'articolo 161 del
TUF, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, apposita domanda di iscrizione nella sezione
parte A o parte B a seconda del ricorrere delle fattispecie previste,
rispettivamente, dal capo II o III del presente regolamento" e "fino
alla notificazione della decisione sull'istanza di iscrizione nella
Sezione del Registro dei revisori legali, i revisori di Paesi terzi e
gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, gia' iscritti dalla
Consob nella sezione dell'albo speciale di cui al comma 1, possono
continuare ad effettuare la revisione legale dei conti delle entita'
di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto. Continuano ad avere
effetti giuridici in Italia le relazioni di revisione emesse fino
alla data di iscrizione nella Sezione del registro dei revisori
legali o di eventuale rigetto, dai revisori di Paesi terzi e dagli
enti di revisione contabile di Paesi terzi, gia' iscritti nella
sezione dell'albo speciale della Consob che hanno presentato apposita
domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 1";
Vista l'istanza presentata in data 22 febbraio 2023 dall'ente di
revisione KPMG LLP, codice LEI 5493003PVCIGA21K0K42, sede legale 345
Park Avenue, New York, New York 10154 (USA), tendente ad ottenere
l'iscrizione al registro dei revisori legali nella Sezione enti di
revisione contabile di Paesi terzi - PARTE A - di cui all'articolo
34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
conformita' all'articolo 45 della direttiva 2006/43/CE nel registro
dei revisori legali, nonche' la documentazione integrativa fornita
dall'ente di revisione istante a seguito delle richieste di
integrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto
ministeriale n. 174/2022;
Considerato che la suddetta istanza e' presentata ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale n. 174/2022,
atteso che l'ente di revisione KPMG LLP risulta gia' iscritta dalla
Consob nell'apposita Sezione A dell'albo speciale delle societa' di
revisione prevista dall'art. 43, comma 9, del decreto legislativo n.
39/2010, per effetto della delibera Consob n. 17646 del 8 febbraio
2011 e che, pertanto, beneficia del regime transitorio applicabile
precedentemente all'emanazione del decreto medesimo;
Verificata la completezza documentale della citata istanza di
iscrizione e richiesto a Consob, con nota MEF - RGS_RL prot. 228948
del 19 settembre 2023, il parere motivato di propria competenza ai
sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto ministeriale n. 174/2023,
in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per l'iscrizione
dell'ente di revisione contabile di Paesi terzi KPMG LLP (USA) nel
registro dei revisori legali;
Acquisita la nota prot. 88949 del 10 ottobre 2023, con la quale
Consob esprime parere favorevole in merito all'iscrizione di KPMG LLP
al registro dei revisori legali nella Sezione enti di revisione
contabile di Paesi terzi - Parte A;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza delle condizioni previste per
l'iscrizione dell'ente di revisione KPMG LLP al registro dei revisori
legali nell'apposita Sezione enti di revisione contabile di Paesi
terzi - Parte A;
Decreta:
Per le motivazioni di cui in premessa, nel registro dei revisori
legali, nell'apposita sezione separata "Sezione revisori e enti di
revisione contabile di Paesi terzi", istituita dall'articolo 2 del
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Consob, del 1 settembre 2022, n. 174, nella Parte A - nella quale
sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi
terzi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, in conformita' all'articolo 45 della direttiva
2006/43/CE -, e' iscritto il seguente ente di revisione: KPMG LLP,
codice LEI 5493003PVCIGA21K0K42, sede legale 345 Park Avenue, New
York, New York 10154 (USA), numero di registrazione A0006.
Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'articolo 15,
comma 2, del decreto ministeriale n. 174/2022, continuano ad avere
effetti giuridici in Italia le relazioni di revisione emesse
dall'ente di revisione KPMG LLP sulle entita' di cui all'articolo 34,
comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 fino alla
data della notificazione del presente decreto.
L'iscrizione non abilita il suddetto ente di revisione
all'esercizio della revisione legale in Italia.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificato all'interessato.
Roma, 12 ottobre 2023
L'ispettore generale capo: Tanzi