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- Atto numero 25E00411 del 31-01-2025
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Iscrizione nel registro dei revisori legali - sezione separata Sezione revisori ed enti di revisione contabile di Paesi terzi, Parte A - di un ente di revisione. (25E00411)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 31-01-2025
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Avviso
L'ISPETTORE GENERALE
CAPO DI FINANZA
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva
2006/43/CE;
Visti gli articoli 45 e 46 della direttiva 2006/43/CE, cosi' come
modificati dalla direttiva 2014/56/UE, recanti disposizioni in
materia di "Iscrizione all'albo e controllo dei revisori e degli enti
di revisione contabile di Paesi terzi" e di "Deroga in caso di
equivalenza";
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente
l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati;
Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
in materia di "Competenze e poteri del Ministero dell'economia e
delle finanze";
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera
e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno
2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle
finanze dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di
revisione legale dei conti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'8 novembre 2021 , n. 266, di individuazione e
attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei
Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, e in
particolare l'art. 3, comma 2, che definisce gli uffici e le funzioni
dell'Ispettorato generale di finanza;
Visti, in particolare, l'art. 34, comma 1 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'"Iscrizione di revisori di
Paesi terzi nel registro" che stabilisce che il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel
registro, a determinate condizioni, i revisori e gli enti di
revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di
revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati o, ove
applicabile, una relazione di attestazione della conformita' della
rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilita' di una
entita' avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, e il
comma 7 del medesimo articolo "Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni
attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le
condizioni per l'iscrizione nel registro dei revisori legali, avuto
riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il
contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione
dal registro dei revisori legali", nonche' i successivi articoli 35 e
36 concernenti, rispettivamente, la "Vigilanza sui revisori e sugli
enti di revisione contabile di Paesi terzi" e le "Deroghe in caso di
equivalenza";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Consob, del 1° settembre 2022, n. 174, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 novembre 2022 ,
n. 264, recante il "Regolamento concernente le condizioni per
l'iscrizione nel registro dei revisori legali dei revisori di Paesi
terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina
comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di
cancellazione dal registro dei revisori legali, emanato ai sensi
dell'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39";
Visto l'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob, del 1° settembre 2022, n. 174, con il
quale e' istituita nel registro dei revisori legali presso il
Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione separata
denominata "sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi
terzi", relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di
Paesi terzi, di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, distinta in due parti "Parte A, nella quale sono
iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi
di cui all'art. 34, comma 1 del decreto, in conformita' all'art. 45,
della direttiva" e "Parte B, nella quale sono iscritti i revisori e
gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34,
comma 1 del decreto, in conformita' all'art. 36, del decreto, aventi
sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita'
all'art. 46 della direttiva";
Vista la domanda di registrazione nella Sezione revisori ed enti
di revisione contabile di Paesi terzi - Parte A - di cui all'art. 34,
comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
conformita' all'art. 45 della direttiva 2006/43/CE, presentata
dall'ente di revisione contabile Ernst & Young AG, Swiss Enterprise
Identification Number (UID) CHE-105.932.265, sede legale
Aeschengraben 27, 4051 Basel, Switzerland in data 11 luglio 2024, e
contestualmente acquisita al registro del protocollo, nonche' la
documentazione integrativa trasmessa dall'istante nel corso
dell'istruttoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto
ministeriale 1° settembre 2022, n. 174;
Rilevata la completezza documentale della citata domanda di
registrazione;
Vista la nota MEF-RGS_RL prot. 241680 del 20 novembre 2024, con
la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha richiesto ai
sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale 1° settembre
2022, n. 174, il parere motivato della Consob in ordine alla
sussistenza o meno delle condizioni per l'iscrizione dell'ente di
revisione contabile istante previste dall'art. 5 del medesimo
decreto;
Vista la nota Consob - rif. prot. 112778 del 12 dicembre 2024,
con la quale la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha
espresso parere favorevole in merito all'iscrizione di Ernst & Young
AG nella sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi
terzi - Parte A del registro dei revisori legali;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all'accoglimento della domanda
di registrazione dell'ente di revisione contabile istante nella
sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi - Parte
A del registro dei revisori legali;
Decreta:
Per le motivazioni di cui in premessa, nel registro dei revisori
legali, nell'apposita sezione separata denominata "Sezione revisori e
enti di revisione contabile di Paesi terzi", istituita dall'art. 2
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Consob, del 1° settembre 2022, n. 174, nella "Parte A" - nella quale
sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi
terzi di cui all'art. 34, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, in conformita' all'art. 45 della direttiva 2006/43/CE,
e' iscritto il seguente ente di revisione contabile:
Ernst & Young AG, Swiss Enterprise Identification Number (UID)
CHE-105.932.265, sede legale Aeschengraben 27, 4051 Basel,
Switzerland, numero di registrazione A0009.
Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto ministeriale 1°
settembre 2022, n. 174, l'iscrizione non abilita il suddetto ente di
revisione contabile all'esercizio della revisione legale in Italia.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e
notificato all'ente di revisione contabile istante.
Roma, 13 gennaio 2025
L'ispettore generale capo: Tanzi