MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Iscrizione nel registro dei revisori legali - sezione separata Sezione revisori ed enti di revisione contabile di Paesi terzi, Parte A - di un ente di revisione. (25E00411)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 31-01-2025

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Avviso
L'ISPETTORE GENERALE 
                           CAPO DI FINANZA 
 
    Vista la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alle  revisioni  legali  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE del Consiglio; 
    Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  concernente
l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alle  revisioni  legali  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE del Consiglio; 
    Vista la  direttiva  2014/56/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle revisioni legali dei conti
annuali  e  dei  conti  consolidati,  che   modifica   la   direttiva
2006/43/CE; 
    Visti gli articoli 45 e 46 della direttiva 2006/43/CE, cosi' come
modificati  dalla  direttiva  2014/56/UE,  recanti  disposizioni   in
materia di "Iscrizione all'albo e controllo dei revisori e degli enti
di revisione contabile di Paesi  terzi"  e  di  "Deroga  in  caso  di
equivalenza"; 
    Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135,  concernente
l'attuazione della direttiva 2014/56/UE  che  modifica  la  direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei  conti  annuali  e  dei
conti consolidati; 
    Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,
in materia di "Competenze e  poteri  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze"; 
    Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,  lettera
e) del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  26  giugno
2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato -  Ispettorato  generale  di  finanza,  la  competenza  a
svolgere i compiti attribuiti  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di
revisione legale dei conti; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  30
settembre 2021, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana  dell'8  novembre  2021 ,  n.  266,   di   individuazione   e
attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale  non  generale  dei
Dipartimenti del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e  in
particolare l'art. 3, comma 2, che definisce gli uffici e le funzioni
dell'Ispettorato generale di finanza; 
    Visti, in particolare, l'art. 34, comma 1 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39,  concernente  l'"Iscrizione  di  revisori  di
Paesi  terzi  nel  registro"  che   stabilisce   che   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Consob,  iscrive  nel
registro,  a  determinate  condizioni,  i  revisori  e  gli  enti  di
revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano  una  relazione  di
revisione riguardante i conti annuali o i conti  consolidati  o,  ove
applicabile, una relazione di attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione individuale o consolidata di  sostenibilita'  di  una
entita' avente sede in un Paese terzo i  cui  valori  mobiliari  sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, e  il
comma 7 del medesimo articolo  "Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sentita  la  Consob,  detta  con  regolamento  disposizioni
attuative  del  presente  articolo,  stabilendo  in  particolare   le
condizioni per l'iscrizione nel registro dei revisori  legali,  avuto
riguardo  ai  criteri  indicati  dalla  disciplina  comunitaria,   il
contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi  di  cancellazione
dal registro dei revisori legali", nonche' i successivi articoli 35 e
36 concernenti, rispettivamente, la "Vigilanza sui revisori  e  sugli
enti di revisione contabile di Paesi terzi" e le "Deroghe in caso  di
equivalenza"; 
    Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Consob, del 1° settembre 2022, n.  174,  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana dell'11  novembre  2022 ,
n.  264,  recante  il  "Regolamento  concernente  le  condizioni  per
l'iscrizione nel registro dei revisori legali dei revisori  di  Paesi
terzi,  avuto  riguardo  ai   criteri   indicati   dalla   disciplina
comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di
cancellazione dal registro dei  revisori  legali,  emanato  ai  sensi
dell'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.
39"; 
    Visto l'art. 2 del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Consob, del 1° settembre 2022,  n.  174,  con  il
quale e'  istituita  nel  registro  dei  revisori  legali  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione  separata
denominata "sezione revisori e enti di revisione contabile  di  Paesi
terzi", relativa ai revisori e agli enti di  revisione  contabile  di
Paesi terzi, di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo  27
gennaio 2010, n. 39, distinta in due parti "Parte A, nella quale sono
iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi  terzi
di cui all'art. 34, comma 1 del decreto, in conformita' all'art.  45,
della direttiva" e "Parte B, nella quale sono iscritti i  revisori  e
gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di  cui  all'art.  34,
comma 1 del decreto, in conformita' all'art. 36, del decreto,  aventi
sede in Paesi terzi che  sono  valutati  equivalenti  in  conformita'
all'art. 46 della direttiva"; 
    Vista la domanda di registrazione nella Sezione revisori ed  enti
di revisione contabile di Paesi terzi - Parte A - di cui all'art. 34,
comma  1  del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,   in
conformita'  all'art.  45  della  direttiva  2006/43/CE,   presentata
dall'ente di revisione contabile Ernst & Young AG,  Swiss  Enterprise
Identification   Number   (UID)    CHE-105.932.265,    sede    legale
Aeschengraben 27, 4051 Basel, Switzerland in data 11 luglio  2024,  e
contestualmente acquisita al  registro  del  protocollo,  nonche'  la
documentazione   integrativa   trasmessa   dall'istante   nel   corso
dell'istruttoria  ai  sensi  dell'art.  8,  comma   2   del   decreto
ministeriale 1° settembre 2022, n. 174; 
    Rilevata la  completezza  documentale  della  citata  domanda  di
registrazione; 
    Vista la nota MEF-RGS_RL prot. 241680 del 20 novembre  2024,  con
la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha  richiesto  ai
sensi dell'art. 8, comma 4  del  decreto  ministeriale  1°  settembre
2022, n.  174,  il  parere  motivato  della  Consob  in  ordine  alla
sussistenza o meno delle condizioni  per  l'iscrizione  dell'ente  di
revisione  contabile  istante  previste  dall'art.  5  del   medesimo
decreto; 
    Vista la nota Consob - rif. prot. 112778 del  12  dicembre  2024,
con la quale la Commissione nazionale per le societa' e la  borsa  ha
espresso parere favorevole in merito all'iscrizione di Ernst &  Young
AG nella sezione revisori e enti  di  revisione  contabile  di  Paesi
terzi - Parte A del registro dei revisori legali; 
    Ritenuto, pertanto, di provvedere all'accoglimento della  domanda
di registrazione  dell'ente  di  revisione  contabile  istante  nella
sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi - Parte
A del registro dei revisori legali; 
 
                              Decreta: 
 
    Per le motivazioni di cui in premessa, nel registro dei  revisori
legali, nell'apposita sezione separata denominata "Sezione revisori e
enti di revisione contabile di Paesi terzi",  istituita  dall'art.  2
del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Consob, del 1° settembre 2022, n. 174, nella "Parte A" - nella  quale
sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile  di  Paesi
terzi di cui all'art. 34, comma 1 del decreto legislativo 27  gennaio
2010, n. 39, in conformita' all'art. 45 della  direttiva  2006/43/CE,
e' iscritto il seguente ente di revisione contabile: 
      Ernst & Young AG, Swiss Enterprise Identification Number  (UID)
CHE-105.932.265,  sede   legale   Aeschengraben   27,   4051   Basel,
Switzerland, numero di registrazione A0009. 
    Ai sensi  dell'art.  2,  comma  5  del  decreto  ministeriale  1°
settembre 2022, n. 174, l'iscrizione non abilita il suddetto ente  di
revisione contabile all'esercizio della revisione legale in Italia. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie  speciale  "Concorsi  ed  esami"  -  e
notificato all'ente di revisione contabile istante. 
      Roma, 13 gennaio 2025  
 
                                     L'ispettore generale capo: Tanzi

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