IL VICE DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
"Codice dell'Ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare", e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0360815 del 16
giugno 2017, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami
per l'ammissione di dieci Allievi Ufficiali Piloti di Complemento
(AUPC) dell'Aeronautica militare al 124° corso di pilotaggio aereo
con obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e, per titoli ed esami, per
l'ammissione di complessivi ventisette Allievi Ufficiali in Ferma
Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale
dell'Aeronautica militare, al 9° corso AUFP pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale n. 48 del 27
giugno 2017;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0411264 del 13
luglio 2017 con il quale sono stati incrementati i posti a concorso
per il 9° corso AUFP;
Vista la lettera n. M_D ARM001 0112758 del 20 ottobre 2017 con la
quale il I Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ha chiesto
di modificare gli articoli 10, 14, 15 e 16 del predetto decreto
dirigenziale M_D GMIL REG2017 0360815 del 16 giugno 2017;
Ravvisata pertanto l'esigenza di dover procedere alla modifica
del medesimo bando di concorso indetto con il precitato decreto
dirigenziale M_D GMIL REG2017 0360815 del 16 giugno 2017;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale del 9 febbraio 2017, con
il quale al dirig. dott.ssa Montemagno Gabriella, quale Vice
direttore generale per il personale militare, e' attribuita la delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e
integrativi dei bandi di concorso;
Decreta:
Art. 1
1. per i motivi indicati nelle premesse, i seguenti articoli del
decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017 0360815 del 16 giugno 2017,
sono cosi' modificati:
a. all'art. 10, comma 12, lettera a) sono apportate, in
corsivo, le seguenti modifiche:
12. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) i partecipanti al concorso per l'ammissione al 124° corso
Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a):
... omissis ... Il giudizio di idoneita' verra' espresso con
riserva di effettuazione di ulteriori indagini strumentali, cui
verranno sottoposti i primi 25 candidati collocati nella graduatoria
di merito di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera a),
finalizzate ...omissis...
b. all'art. 14, comma 1 sono apportate in corsivo le seguenti
modifiche:
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera a), provvedera' alla formulazione di distinte
graduatorie di merito secondo le seguenti tempistiche:
a) per l'ammissione al 124° corso Allievi Ufficiali Piloti di
Complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); al termine del
tirocinio psicoattitudinale e comportamentale;
b) per l'ammissione al 9° corso Allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale, del Corpo sanitario
aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1): al
termine della valutazione dei titoli di merito;
c) per l'ammissione al 9° corso Allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, dell'Arma aeronautica, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2): al termine della
valutazione dei titoli di merito;
d) per l'ammissione al 9° corso Allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di commissariato,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3): al termine della
valutazione dei titoli di merito;
e) per l'ammissione al 9° corso Allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4): al
termine della valutazione dei titoli di merito;
c. all'art. 15 e' inserito in corsivo il seguente comma:
5. Nel perseguimento dell'economicita' dell'azione
amministrativa, l'Accademia aeronautica potra' convocare, oltre ai
dieci vincitori del concorso, ulteriori concorrenti idonei secondo
l'ordine della relativa graduatoria di merito fino a un massimo di
cinque unita'. All'atto della presentazione in Accademia i precitati
ulteriori concorrenti convocati contrarranno una ferma volontaria di
durata non superiore a quella dell'attivita' connessa
all'accertamento dell'idoneita' al volo. Resta salva la possibilita'
di convocare per l'accertamento dell'attitudine al volo un numero di
concorrenti pari a quello dei candidati che non si sono presentati
alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso.
Parimenti, l'Accademia potra' convocare ulteriori concorrenti
idonei in sostituzione di quelli che, entro trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di presentazione in Accademia, saranno
dimessi o rinunceranno all'ammissione ovvero saranno giudicati
inidonei all'ammissione all'Accademia aeronautica per il ruolo
naviganti speciale e non incorporati ai sensi del precedente comma.
La convocazione avverra' secondo l'ordine di graduatoria, fermo
restando quanto stabilito in merito alle riserve di posti dall'art.
2, comma 1 del bando. Gli ulteriori concorrenti idonei convocati in
aggiunta ai vincitori che, pur avendo conseguito il brevetto di
pilota di aeroplano presso le Scuole di volo dell'Aeronautica
militare, non rientreranno nei posti disponibili, saranno prosciolti
dalla ferma volontaria contratta";
d. all'art. 16 e' inserito in corsivo il seguente comma:
15. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia,
decadenza o dimissioni degli ammessi, l'Accademia aeronautica avra'
facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso
secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al
settimo giorno dalla data di inizio del corso stesso.