MINISTERO DELLA DIFESA Modifica al bando di reclutamento, per il 2019, di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica militare. (18E12706)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 14-12-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

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Art. 1 L'art. 10 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0583793 del 3 ottobre 2018 e' cosi' sostituito: "1. La SVAM e' delegata dalla DGPM a pianificare le convocazioni -per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e di efficienza fisica- dei candidati che partecipano per il settore

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"Codice  dell'Ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0583793  del  3
ottobre 2018  emanato  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare (DGPM), pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  -  4ª  Serie
speciale - n. 83 del 19 ottobre 2018 , con il quale e' stato  indetto,
per il 2019, un bando di  reclutamento  di  800  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto interministeriale 16 maggio  2018  del  Ministro
della difesa di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  recante
"Direttiva  tecnica  in  materia  di  protocolli  sanitari   per   la
somministrazione di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare",
recepito con il f. n. M_D SSMD REG2018 0153427  del  4  ottobre  2018
dello Stato  maggiore  della  difesa  -  Ispettorato  generale  della
sanita'; 
    Visto il f. n. M_D SSMD REG2018 0157223 del 10 ottobre 2018 dello
Stato maggiore della difesa, contenente la Scheda tecnica di  sintesi
per   l'attuazione   del   Protocollo   sanitario   unico   e   della
Certificazione sanitaria unica; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  6   del   citato   decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0583793 del 3 ottobre  2018  prevede
la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro  n.  1,  foglio  n.  390 -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
DGPM; 
    Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2018  0392962
del 16 luglio 2018 emanato dalla DGPM, con cui le e' stata  conferita
la delega all'adozione di taluni atti di gestione  amministrativa  in
materia di reclutamento del personale delle Forze armate e  dell'Arma
dei carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    L'art. 10 del decreto dirigenziale n. M_D  GMIL  REG2018  0583793
del 3 ottobre 2018 e' cosi' sostituito: 
    "1. La SVAM e' delegata dalla DGPM a pianificare le  convocazioni
-per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e  attitudinali  e  di
efficienza fisica- dei  candidati  che  partecipano  per  il  settore
d'impiego "VFP 1  ordinari",  tratti  dalla  graduatoria  di  cui  al
precedente art. 6, lettera b), punto 1,  entro  il  limite  di  3.700
unita' e dei candidati  che  partecipano  per  il  settore  d'impiego
"incursori", tratti dalla graduatoria di cui al  precedente  art.  6,
lettera b), punto 2, entro il limite di 1.200 unita'. 
    La convocazione degli interessati  e'  effettuata  a  cura  della
DGPM, con le modalita' indicate nell'art. 5  e  contiene  la  data  e
l'ora di presentazione presso la SVAM. 
    I candidati che non si presenteranno nei  tempi  stabiliti  dalla
comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche  nei  giorni   successivi   al   primo,   saranno   considerati
rinunciatari, tranne che in caso di: 
      a) eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 
      b) concomitante  svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 
      c) eventi  luttuosi  per  la  perdita  del  coniuge,  genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi  in  data  non  anteriore  a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; 
      d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato. 
    In tali ipotesi gli interessati dovranno  inviare  un'istanza  di
nuova convocazione entro le ore  13,00  del  giorno  feriale  (sabato
escluso)  antecedente  quello  di  prevista  presentazione,  mediante
messaggio   di   posta   elettronica   certificata   -    utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica   certificata   -
all'indirizzo   aerovolontari@postacert.difesa.it   ovvero   mediante
messaggio  di  posta  elettronica  -  utilizzando  esclusivamente  un
account      di      posta      elettronica      -      all'indirizzo
aerovolontari.per@aeronautica.difesa.it compilando  obbligatoriamente
il campo relativo  all'oggetto  e  indicando  il  concorso  al  quale
partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere  allegata  copia
per immagine  (file  in  formato  PDF)  di  un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' della
relativa documentazione probatoria. 
    La nuova convocazione, che potra' avvenire  solo  compatibilmente
con il periodo  di  svolgimento  degli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio  di
posta  elettronica  inviato  all'indirizzo   fornito   in   fase   di
accreditamento. 
    Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti  nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). 
    Inoltre, le istanze trasmesse con  modalita'  diverse  da  quella
sopraindicata o  carenti  della  documentazione  probatoria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui al precedente comma 1, la SVAM e' autorizzata a convocare, con le
modalita' indicate nell'art. 5, un  ulteriore  numero  di  candidati,
compresi nelle graduatorie di  cui  all'art.  6,  per  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e dell'efficienza  fisica,
fino al raggiungimento  dei  posti  disponibili.  Di  tale  procedura
dovra' essere data tempestiva comunicazione alla DGPM. 
    3.  Tutti  i  candidati  devono  presentarsi  agli   accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, con: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b) certificato medico, in corso di  validita'  (il  certificato
deve avere validita' annuale), attestante  l'idoneita'  all'attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera ovvero una delle  sportive
riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del
18  febbraio  1982,  (i  partecipanti  per   il   settore   d'impiego
"incursori" anche quanto indicato nell'art. 11, comma 1,  lettera  a)
del presente  bando),  rilasciato  da  un  medico  appartenente  alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  struttura  sanitaria
pubblica o privata accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale
(SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o  privata)
autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita
in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina  dello
sport; 
      c)  se  concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90)  -
eseguito presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque  giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      d) solo se partecipanti per il settore d'impiego "incursori": 
        elettroencefalogramma; 
        referto rilasciato da  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio
concernente     il     dosaggio     quantitativo     del     glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed  espresso  in
termini di percentuale di attivita' enzimatica. 
      e) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario
unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo  delle  certificazioni
di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell'ambito dell'iter di  reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare: 
        originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed
esami strumentali, corredati  di  referto,  rilasciati  da  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a  sei  mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
          emocromo; 
          VES; 
          glicemia; 
          creatininemia; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia; 
          bilirubinemia diretta e indiretta; 
          gamma GT; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          analisi delle urine con esame del sedimento; 
          markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs  Ag,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV; 
          ricerca anticorpi per HIV; 
          referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN;  in  caso  di
positivita' e' necessario  presentare  anche  il  referto  dell'esame
radiografico del torace in due proiezioni standard  antero-posteriore
e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa,  avvenuta
vaccinazione con BCG; 
          referto drug test urine, rilasciato da struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,  relativo
ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore
a un mese  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici; 
          certificato  di  stato  di  buona  salute  che  attesti  la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di  patologie
rilevanti ai fini del reclutamento,  rilasciato  dal  proprio  medico
curante in data non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto  conformemente
all'allegato F al presente bando; 
          se  concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto di ecografia pelvica eseguita  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella  di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici. 
    Qualora  il  candidato  sia  in  possesso  della   Certificazione
sanitaria unica (CSU) di cui al  successivo  comma  4,  in  corso  di
validita' (1 anno),  attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter di reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare,  potra'  presentarla  in
sostituzione della documentazione prevista dal  Protocollo  sanitario
unico (PSU) di cui alla lettera e) del presente comma. 
    I candidati, se ne sono  in  possesso,  potranno  produrre  anche
eventuali esami radiografici del torace. 
    4. I candidati che ne sono in  possesso,  potranno  produrre,  in
sostituzione della documentazione  di  cui  al  precedente  comma  3,
lettera e), la Certificazione  sanitaria  unica  (CSU)  in  corso  di
validita' (un anno), attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter  di  reclutamento  quale  VFP1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare. 
    La CSU e' rilasciata dal presidente della  commissione  medica  a
ciascun candidato risultato "idoneo" al termine delle visite e  degli
accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente  assegnazione  del
profilo  sanitario.  Tale  certificazione,  conforme  al  format   in
Allegato I al presente bando,  sara'  valida  e  presentabile  presso
qualsiasi Centro di selezione e reclutamento delle  Forze  Armate,  a
livello interforze, per i reclutamenti  quale  VFP  1,  entro  l'arco
temporale di un anno dal rilascio e non potra' essere prorogata. 
    La CSU non costituisce certificato medico  di  idoneita'  di  cui
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una commissione
medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e  di  salute
dell'interessato in un dato momento e, come tale,  puo'  indicare  il
periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute,  anche  di
un anno, analogamente alla durata dei certificati  medici  rilasciati
per l'attivita' sportiva. La  validita'  annuale  della  CSU  non  e'
relativa ai singoli referti  presentati  dall'interessato,  rimanendo
gli  stessi  vincolati  alla  rispettiva  validita'   temporale,   ma
all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla Commissione,  che
tiene  conto  dell'insieme  delle  certificazioni  prodotte  e  delle
risultanze delle visite mediche. 
    La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico: 
      a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione  ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa); 
      b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario,   sottoponendo   alla   commissione    nuovi    esami    e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a  proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti; 
      c) ne sia provvisto ma sia considerato dal  medico  esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito  di  visita  generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo  del  candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della  visita.  In
tal  caso,  una  eventuale  revisione  del  profilo   sanitario   non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un  aggiornamento
della stessa. 
    Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU  in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP  1
nelle Forze armate. In  caso  di  smarrimento,  il  candidato  dovra'
ripetere ed esibire al  successivo  Centro  di  selezione,  tutta  la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento. 
    I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere  comunque  misurati  in
occasione di ogni singolo concorso,  a  prescindere  dalla  validita'
della CSU. 
    Si ribadisce che il  certificato  medico  attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera  di  cui  al
precedente comma 3,  lettera  b)  e,  per  le  concorrenti  di  sesso
femminile, l'originale o copia conforme del referto del test  di  cui
al precedente comma 3, lettera c), con rilascio in data non anteriore
a 5 giorni rispetto a quella di presentazione  agli  accertamenti  e,
qualora  partecipanti  alle  selezioni  per  il   settore   d'impiego
"incursori",  l'elettroencefalogramma  e  il  referto  rilasciato  da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il  SSN,  di  analisi  di  laboratorio  concernente  il  dosaggio
quantitativo del  glucosio  6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD),  eseguito
sulle emazie ed espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'
enzimatica di cui al precedente comma 3, lettera  d),  devono  essere
comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU in  corso  di
validita'. 
    5.  La  commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,  presa
visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente  comma
3, rinviera' i candidati a data successiva ove rilevi l'incompletezza
della  documentazione  sanitaria  presentata  relativa   agli   esami
ematochimici indicati e al test di accertamento della positivita' per
anticorpi per HIV. 
    I candidati rinviati a data successiva  per  incompletezza  della
documentazione sanitaria presentata,  qualora  all'atto  della  nuova
convocazione  risultino  ancora   sprovvisti   della   documentazione
sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso. 
    6. La  commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici  per  il
settore   d'impiego   "VFP   1   ordinari",   presa   visione   della
documentazione sanitaria elencata nel precedente  comma  3,  oltre  a
sottoporre i candidati a  una  visita  medica  generale  preliminare,
disporra' l'esecuzione  dei  seguenti  accertamenti  specialistici  e
strumentali: 
      a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e
la somministrazione del test di personalita' (MMPI); 
      e) analisi delle urine per la ricerca di  eventuali  cataboliti
di  sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali:   amfetamine,
cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei   e   cocaina.   In   caso   di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
      f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool; 
      g)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso  l'esame  radiologico)
ritenuta  utile  per  consentire  adeguata  valutazione   clinica   e
medico-legale del  concorrente,  da  effettuare  anche  presso  altre
strutture sanitarie. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  la  commissione  per  gli
accertamenti  psico-fisici  giudichera'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al  decoro
dell'uniforme - e quindi visibili con l'uniforme di servizio  estiva,
le  cui  caratteristiche  sono  visualizzabili  nel   sito   internet
dell'Aeronautica                                             militare
(www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi)  -  ovvero,  se  posti
nelle  zone  coperte  dall'uniforme,  risultino,  per  contenuto,  di
discredito alle istituzioni. 
    7. I candidati  saranno  sottoposti,  altresi',  da  parte  della
commissione per gli accertamenti  attitudinali  e  per  le  prove  di
efficienza fisica per il settore d'impiego "VFP 1 ordinari": 
      a)  a  una  serie  di  accertamenti  attitudinali,  tendenti  a
verificare  il  possesso  delle  capacita'  necessarie,  secondo   le
direttive tecniche vigenti, per assicurare lo svolgimento dei compiti
previsti per i VFP 1; 
      b) a tre  prove  ginnico-sportive  per  accertare  l'efficienza
fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato  C  al  presente
bando. Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti e'  definitivo
e sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio
di notifica. 
    8. Al termine dei suddetti accertamenti i candidati,  per  essere
giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti: 
      a)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli  accertamenti  psico-fisici  saranno
volti a verificare, fra l'altro, il  possesso  dei  parametri  fisici
correlati alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
massa metabolicamente attiva rientranti  nei  valori  limite  di  cui
all'art. 587 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma  1,  lettera  c)  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla direttiva  tecnica
dello Stato  maggiore  della  difesa  -  Ispettorato  generale  della
sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 
      b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente; 
      c) da patologie per le quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo art. 15, comma 5 e 6. 
    9. Al termine degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali  e
delle prove di  efficienza  fisica  le  commissioni  formuleranno  un
giudizio di idoneita' con attribuzione del profilo sanitario, secondo
quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro  della
difesa 4 giugno  2014,  ovvero  di  non  idoneita',  che  comportera'
l'esclusione dal reclutamento. 
    Per   quanto   concerne   l'eventuale   deficit    di    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD),  indipendentemente  dal  coefficiente
assegnato  alla  caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  non  puo'
essere motivo di inidoneita', nei  confronti  dei  candidati  per  il
settore d'impiego "VFP 1 Ordinari", a mente dell'art. 1  della  legge
12 luglio 2010, n. 109. 
    In caso di  mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  ai  fini
della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI per il
settore d'impiego "VFP 1 ordinari", al coefficiente attribuito  sara'
aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito". 
    Ai fini della definizione della caratteristica  somato-funzionale
AV-EI per il settore  d'impiego  "incursori",  qualora  il  candidato
venisse riconosciuto affetto dal deficit dell'enzima G6PD,  totale  o
parziale, tale da comportare un coefficiente pari a 3-4  AV-EI  sulla
base del decreto ministeriale 4 giugno 2014, lo stesso proseguira' il
concorso esclusivamente per i posti per il settore d'impiego  "VFP  1
ordinari",  risultando  pertanto  escluso   dal   settore   d'impiego
"incursori". 
    Le  commissioni,  qualora  lo  ritengano   necessario,   potranno
disporre l'effettuazione di ogni altro  esame  o  accertamento  utile
alla definizione del giudizio di idoneita'. 
    Dette  commissioni,  con  determinazione  dei  presidenti   delle
commissioni   delegate   dalla   DGPM   alle   predette   incombenze,
comunicheranno a ciascun candidato esaminato - con determinazione dei
presidenti - l'esito degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali
mediante apposito foglio di  notifica  contenente  uno  dei  seguenti
giudizi: 
      "idoneo quale VFP 1 nell'Aeronautica militare"; 
      "inidoneo quale VFP 1 nell'Aeronautica militare". 
    Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sara' notificato seduta
stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai  concorrenti
risultati idonei l'esito potra' essere notificato con tale  modalita'
o, in alternativa, con  tutte  le  forme  di  notifica  previste  dal
precedente art. 5, comma 1 ovvero con  l'invio  di  un  messaggio  di
posta   elettronica   all'indirizzo   indicato   nella   domanda   di
partecipazione. 
    10. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  o,  in  alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'
dovuto -ai sensi della normativa vigente- il contributo unificato  di
euro 650,00), rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 
    11.  Per  le   sole   esclusioni   relative   agli   accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta'  di  avanzare,  entro  trenta
giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata  e
documentata istanza di riesame, il cui  modello  e'  disponibile  nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero  della  difesa
-da  allegare  necessariamente  (come  file  in  formato  PDF)  a  un
messaggio di posta elettronica certificata  da  inviare,  utilizzando
esclusivamente  un  account   di   posta   elettronica   certificata,
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di  posta
elettronica da inviare,  utilizzando  esclusivamente  un  account  di
posta   elettronica,    all'indirizzo    persomil@persomil.difesa.it-
compilando il campo relativo all'oggetto  indicando  il  concorso  al
quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 A.M. 2019  Cognome  e
Nome) corredata di copia per immagine (file  in  formato  PDF)  della
certificazione  sanitaria  rilasciata  da  una  struttura   sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o  privata  accreditata  con   il   SSN,
attestante  l'assenza  delle  imperfezioni/patologie  riscontrate  in
occasione degli accertamenti dei requisiti in questione,  nonche'  di
copia per immagine (file in formato PDF) di un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale, per  inidoneita'
alle prove di efficienza fisica, per abuso di  alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate  o  carenti  della
predetta certificazione sanitaria  e/o  del  documento  di  identita'
dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    12. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa  la  Commissione  sanitaria  di  appello   dell'Aeronautica
militare, che  provvedera'  a  convocare  il  candidato  al  fine  di
sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso di confermata non idoneita',  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento.  In  caso  di  idoneita',  egli  sara'  sottoposto   al
completamento  degli  accertamenti  dei  requisiti   psico-fisici   e
attitudinali  e  delle  prove  di  efficienza  fisica.  I   candidati
riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito
saranno incorporati con la prima incorporazione utile, assumendone la
decorrenza giuridica.".

Art. 2 L'art. 15, comma 6, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0583793 del 3 ottobre 2018 e' cosi' sostituito: "6. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le modalita' loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall'arruolamento, l'autocertificazione, redatta conformemente

				Art. 2 
 
 
    L'art. 15, comma 6, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL  REG2018
0583793 del 3 ottobre 2018 e' cosi' sostituito: 
    "6. I candidati dovranno presentare, entro il termine  e  secondo
le modalita' loro indicate  nella  convocazione,  pena  la  decadenza
dall'arruolamento,   l'autocertificazione,   redatta    conformemente
all'allegato H al presente  bando,  attestante  il  mantenimento  dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale  documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura della SVAM. 
    I  candidati  vincitori  dovranno,  inoltre,  produrre  -ai  fini
dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non  definito  per  la
caratteristica  somato-funzionale  AV-EI-  l'originale  del  referto,
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN  di  analisi  di  laboratorio  concernente  il
dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso  in
termini di percentuale di attivita' enzimatica. I predetti  candidati
che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali,  per  tale  deficit,
sara'  attribuito  il  coefficiente  3  o  4   nella   caratteristica
somato-funzionale AV-EI,  dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di
ricevuta   informazione   e    di    responsabilizzazione,    redatta
conformemente all'allegato F al presente bando, tenuto conto che  per
la  caratteristica  somato-funzionale   AV,   indipendentemente   dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione per il  settore
d'impiego "VFP 1 ordinari", ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  12
luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.".

Art. 3 L'art. 15, comma 8, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0583793 del 3 ottobre 2018 e' cosi' sostituito: "8. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella "Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la

				Art. 3 
 
 
    L'art. 15, comma 8, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL  REG2018
0583793 del 3 ottobre 2018 e' cosi' sostituito: 
    "8. I vincitori di concorso saranno sottoposti,  ove  necessario,
al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite
nella "Direttiva tecnica in materia di  protocolli  sanitari  per  la
somministrazione  di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio  2018.  A  tal  fine,
dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla Sezione 6 della "Direttiva Tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di  profilassi
vaccinali al personale militare".".

Art. 4 L'allegato I - annesso al presente decreto - costituisce parte integrante del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0583793 del 3 ottobre 2018. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

				Art. 4 
 
 
    L'allegato I - annesso al presente  decreto -  costituisce  parte
integrante del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0583793 del 3
ottobre 2018. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
      Roma, 20n ovembre 2018 
 
                               Il vice direttore generale: Montemagno

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