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- Atto numero 18E12707 del 14-12-2018
MINISTERO DELLA DIFESA Seconda modifica al bando di reclutamento, per il 2019, di duemiladuecentoventicinque volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare. (18E12707)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 14-12-2018
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Avviso
- Allegati
Art. 1 L'art. 4, comma 3, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 e' cosi' sostituito: "3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
di concerto con
IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018
emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di
concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n.
61 del 3 agosto 2018 , con il quale e' stato indetto, per il 2019, un
bando di reclutamento di 2.225 volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) nella Marina militare e successiva modifica;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il f. n. M_D SSMD REG2018 0157223 del 10 ottobre 2018 dello
Stato maggiore della difesa, contenente la Scheda tecnica di sintesi
per l'attuazione del Protocollo sanitario unico e della
Certificazione sanitaria unica;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante
"Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare",
recepito con il f. n. M_D SSMD REG2018 0153427 del 4 ottobre 2018
dello Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della
sanita';
Tenuto conto che l'art. 1, comma 6 del citato decreto
interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 prevede la possibilita' di
apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 -
registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1,
foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e
competenze della DGPM;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1259/2018 dell'8
novembre 2018 emanato dal Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, con cui all'Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio
Basile, quale Vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di
porto, e' stata conferita la delega all'adozione, di concerto con
autorita' di pari rango della DGPM e nei casi previsti dalla
normativa vigente, di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle
capitanerie di porto;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2018 0392962
del 16 luglio 2018 emanato dalla DGPM, con cui gli e' stata conferita
la delega all'adozione, anche di concerto con autorita' di pari rango
del Corpo delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze
armate e dell'Arma dei carabinieri;
Decreta:
Art. 1
L'art. 4, comma 3, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25
luglio 2018 e' cosi' sostituito:
"3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione
conseguiti al termine di detto ciclo di studi, unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove e' stato conseguito il
diploma stesso;
d) l'eventuale possesso di titoli di merito di cui all'art. 9
(dettagliati nell'Allegato A), rilasciati dalla pubblica
amministrazione, nonche' di titoli di preferenza o riserva;
e) l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualita' di
VFP 1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle Forze di polizia a
ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
f) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 4;
g) di non essere stati condannati per delitti non colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'ordinamento
militare;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
l) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti
da non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in
una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l'accesso a una
delle carriere iniziali della Marina militare;
m) l'eventuale possesso della Certificazione sanitaria unica
(CSU) di cui all'art. 10, comma 7, in corso di validita', quale
documento attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in precedenti
iter di reclutamento nelle Forze armate quale VFP1;
n) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze
armate;
o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
p) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla
pubblica amministrazione;
q) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre
Forze armate, segnalate in ordine di preferenza;
r) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
s) il gradimento per l'assegnazione a uno dei seguenti settori
d'impiego:
"CEMM navale e CP" (indicando anche la preferenza per CEMM o
CP);
"CEMM anfibi";
"CEMM incursori" (solo se di sesso maschile);
"CEMM palombari";
"CEMM sommergibilisti" (se in possesso di un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione
all'Universita');
"Componente aeromobili" (CEMM o CP) (se in possesso di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per
l'iscrizione all'Universita');
t) il gradimento per l'assegnazione al CEMM o alle CP nel caso
di idoneita' quale VFP 1 nella Marina militare ma di inidoneita' nel
richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti
specialistiche per mancato superamento degli appositi accertamenti
psico-fisici per l'idoneita' speciale o di quelli attitudinali o
delle prove di efficienza fisica;
u) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento,
qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico,
assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della
Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il
territorio nazionale e all'estero;
v) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito.".
Art. 2 L'art. 10, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 e' cosi' sostituito: "1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore d'impiego "CEMM navale e CP" sono convocati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
Art. 2
L'art. 10, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018
e' cosi' sostituito:
"1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore
d'impiego "CEMM navale e CP" sono convocati per l'accertamento dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, attingendo
dalla graduatoria generale di cui al precedente art. 6, lettera b),
primo alinea, entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco:
3.600; per il 2° blocco: 3.600.
2. I candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma 3, lettere b),
c), d), e) e f)) del 1° blocco sono convocati per l'accertamento dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
il Centro di Selezione della Marina Militare, sito ad Ancona in via
delle Palombare 1, attingendo dalle relative graduatorie di cui al
precedente art. 6, lettera b), secondo alinea, entro i seguenti
limiti:
a) per il settore d'impiego "CEMM sommergibilisti": 250;
b) per il settore d'impiego "Componente aeromobili": 250;
c) per il settore d'impiego "CEMM anfibi": 904;
d) per il settore d'impiego "CEMM palombari": 258;
e) per il settore d'impiego "CEMM incursori": 1.000.
3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti nella
convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni
successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in
caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un'istanza di
nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato
escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante
messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata -
all'indirizzo mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero mediante
messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica - all'indirizzo
mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it compilando obbligatoriamente
il campo relativo all'oggetto e indicando il concorso al quale
partecipano. A tale messaggio dovra' essere allegata copia per
immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al
precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonche' la relativa
documentazione probatoria.
La nuova convocazione, che potra' avvenire solo ove compatibile
con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio di
posta elettronica inviato all'indirizzo fornito in fase di
accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalita' diverse da quella
sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili.
Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i settori
d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)
che, dopo essere risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase della
procedura di reclutamento, non si presentino alle fasi successive
previste per tali settori d'impiego e verranno convocati con il primo
incorporamento utile per il settore d'impiego "CEMM navale e CP",
qualora utilmente collocati nella relativa graduatoria.
4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di
cui al precedente comma 1, Mariscuola Taranto e' autorizzata a
convocare un ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive
graduatorie di cui all'art. 6, lettera b), per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, fino al raggiungimento dei posti
disponibili. Di tale procedura dovra' essere data tempestiva
comunicazione alla DGPM.
5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la
seguente documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validita';
b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) -
eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario
unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo delle certificazioni
di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell'ambito dell'iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare:
originale o copia conforme dei seguenti certificati, esami
ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN; in caso di
positivita' e' necessario presentare anche il referto dell'esame
radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore
e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta
vaccinazione con BCG;
referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, relativo
ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore
a un mese rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
certificato di stato di buona salute che attesti la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie
rilevanti ai fini del reclutamento, rilasciato dal proprio medico
curante in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto conformemente
all'allegato C al presente bando;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia
conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione
sanitaria unica (CSU) di cui al successivo comma 8, in corso di
validita' (un anno), attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in
precedenti iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito, nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare, potra' presentarla in
sostituzione della documentazione prevista dal Protocollo sanitario
unico (PSU) di cui alla lettera c) del presente comma.
6. I candidati, gia' giudicati idonei agli accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina militare
nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali sono
stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, che non
sono ancora in possesso della Certificazione sanitaria unica,
dovranno produrre la seguente documentazione:
verbale di notifica della precedente idoneita', comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
i seguenti esami:
emocromo;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici;
7. I candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma 3, lettere b),
c), d), e) e f)), ad integrazione di quanto indicato al precedente
comma 5 o comma 6, dovranno presentare:
a) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici,
corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici,
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno.
b) se gia' posseduto, l'esame radiografico del torace in due
proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della
colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali
con relativo referto in originale, effettuato presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN
e rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero copia conforme
del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare.
Detto esame dovra' essere presentato nuovamente, qualora
risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di
efficienza fisica, al successivo accertamento dell'idoneita'
psico-fisica specifica di cui all'art. 14;
c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio quantitativo del glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in
termini di percentuale di attivita' enzimatica.
d) i candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche dovranno esibire, per l'effettuazione delle
prove di efficienza fisica, originale o copia conforme del
certificato medico, con validita' annuale, attestante l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il
nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per
le prove di efficienza fisica previste per l'arruolamento nella
Marina militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di
presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria
pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico (o
struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dall'iter selettivo per il settore d'impiego richiesto e la
prosecuzione dell'iter concorsuale per il settore d'impiego "CEMM
navale e CP".
e) inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire
nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l'originale o la
copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90), eseguito presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione alle
prove di efficienza fisica.
8. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in
sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 5,
lettera c), la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di
validita' (un anno), attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in
precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell'Esercito, nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare. La CSU e' rilasciata dal
presidente della commissione medica a ciascun candidato risultato
"idoneo" al termine delle visite e degli accertamenti sanitari
concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale
certificazione, conforme al format in Allegato I al presente bando,
sara' valida e presentabile presso qualsiasi Centro di selezione e
reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, per i
reclutamenti quale VFP 1, entro l'arco temporale di un anno dal
rilascio e non potra' essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneita' di cui
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una commissione
medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di salute
dell'interessato in un dato momento e, come tale, puo' indicare il
periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute, anche di
un anno, analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati
per l'attivita' sportiva. La validita' annuale della CSU non e'
relativa ai singoli referti presentati dall'interessato, rimanendo
gli stessi vincolati alla rispettiva validita' temporale, ma
all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla commissione, che
tiene conto dell'insieme delle certificazioni prodotte e delle
risultanze delle visite mediche.
La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla commissione nuovi esami e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della visita. In
tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un aggiornamento
della stessa.
Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovra'
ripetere ed esibire al successivo Centro di selezione, tutta la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento.
I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validita'
della CSU.
Si ribadisce che il certificato medico attestante l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera di cui al
precedente comma 7, lettera d), nel caso di partecipazione all'iter
selettivo per le Forze speciali e Componenti specialistiche e, per le
concorrenti di sesso femminile, l'originale o copia conforme del
referto del test di cui al precedente comma 5, lettera c) e comma 7,
lettera e), con rilascio in data non anteriore a cinque giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti, devono essere
comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU in corso di
validita'.
9. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa
visione della documentazione sanitaria, rinviera' i candidati a data
successiva ove rilevi cause di incompletezza della stessa.
I candidati rinviati a data successiva, qualora all'atto della
nuova convocazione risultino nuovamente:
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 5,
saranno esclusi dal concorso;
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 6,
saranno esclusi dall'iter selettivo per il richiesto settore
d'impiego nelle Forze speciali e Componenti specialistiche e
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego "CEMM navale e
CP".
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 5,
sottoporra' i candidati a una visita medica generale preliminare,
propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali
elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto
dal successivo comma 10.
La medesima commissione disporra' quindi l'esecuzione dei
sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e
dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
f) visita odontoiatrica;
g) valutazione dell'apparato locomotore;
h) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale del candidato, da effettuare anche presso altre
strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli
accertamenti psico-fisici giudichera' inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o
contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i
candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno
volti a verificare, fra l'altro, il possesso dei parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla
massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui
all'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla direttiva tecnica
dello Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della
sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei
coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto
salvo quanto specificato al successivo comma 8 e all'art. 19, comma
3.
11. Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione
formulera' un giudizio di idoneita' quale VFP 1 nella Marina militare
con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla
direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014,
ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento.
La carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD,
indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica
somato-funzionale AV-EI, non puo' essere motivo di inidoneita', nei
confronti dei candidati per il settore d'impiego "CEMM navale e CP",
a mente dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle
premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini
della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al
coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD
non definito".
12. I candidati, gia' giudicati idonei agli accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina militare
nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali sono
stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, ovvero
i candidati che sono in possesso della CSU, previa esibizione della
stessa, saranno sottoposti ai seguenti accertamenti volti a valutare
eventuali elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto
previsto dal precedente comma 10:
accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e
dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
visita medica generale, nell'ambito della quale saranno
giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le
caratteristiche di cui al precedente comma 9 e verra' definito il
profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa
vigente, sulla base delle risultanze del verbale sanitario esibito
dagli interessati e delle eventuali integrazioni ritenute necessarie
in sede di accertamenti.
La commissione ha, tuttavia, facolta' di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del
giudizio di idoneita', qualora ritenuti necessari per una migliore
valutazione psico-fisica del concorrente.
Inoltre, i candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1,
comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1
agli accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli
accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno
essere sottoposti al successivo accertamento dell'idoneita'
psico-fisica specifica di cui all'art. 14.
Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate
incombenze, comunichera' a ciascun candidato esaminato - con
determinazione del presidente - l'esito degli accertamenti
psico-fisici mediante apposito foglio di notifica contenente uno dei
seguenti giudizi:
a) se concorrenti per i settori d'impiego "CEMM navale e CP":
"idoneo quale VFP 1 nella Marina militare";
"inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare".
b) se concorrenti per i settori d'impiego delle Forze speciali
e Componenti specialistiche della Marina militare:
"idoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore
d'impiego xxx";
"idoneo quale VFP 1 nella Marina militare" e "inidoneo a
proseguire l' iter selettivo per il settore d'impiego xxx";
"inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare".
I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche proseguiranno l'iter concorsuale nel
settore d'impiego "CEMM navale e CP".
13. I candidati dichiarati inidonei potranno avanzare ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
(per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il
contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta
e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di non
idoneita'.
14. Per le inidoneita' relative agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, inoltre, e' data facolta' di avanzare,
entro quindici giorni dalla data di notifica del relativo
provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, il cui
modello e' disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet
del Ministero della difesa - da allegare necessariamente (come file
in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da
inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
certificata, all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un
messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente
un account di posta elettronica, all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo
relativo all'oggetto - corredata di copia per immagine (file in
formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie
riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in
questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneita'.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di esclusione adottati per abuso di alcool e per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate o carenti della
predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identita'
dell'istante saranno considerate irricevibili.
Le istanze di riesame dei provvedimenti di inidoneita' nel
richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti
specialistiche, presentate dai candidati risultati comunque idonei
quali VFP 1 nella Marina militare, comporteranno la sospensione
dell'incorporamento nel settore d'impiego "CEMM navale e CP" fino
alla conclusione del procedimento di riesame.
15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni,
interessa la Commissione medica centrale presso l'Ispettorato di
sanita' della Marina militare, che provvedera' a convocare il
candidato al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti
psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel
caso di confermata inidoneita', il candidato sara' escluso dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalla stessa
Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita a
Taranto in via Cagni 2, per il completamento degli accertamenti dei
requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei e collocati
utilmente nella graduatoria generale di merito saranno incorporati
con il primo incorporamento utile, assumendone la decorrenza
giuridica.".
Art. 3 L'art. 13, comma 4, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 e' cosi' sostituito: "4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate: per il settore d'impiego "CEMM anfibi" nell'allegato D; per i settori d'impiego "CEMM incursori" e "CEMM palombari"
Art. 3
L'art. 13, comma 4, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25
luglio 2018 e' cosi' sostituito:
"4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate:
per il settore d'impiego "CEMM anfibi" nell'allegato D;
per i settori d'impiego "CEMM incursori" e "CEMM palombari"
nell'allegato E;
per i settori d'impiego "CEMM sommergibilisti" e "Componente
aeromobili" nell'allegato F.
In tali allegati sono anche stabilite le condizioni per essere
giudicati idonei, le modalita' di svolgimento degli esercizi, i
punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance
dei candidati e le disposizioni sul comportamento da tenere in caso
di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
Ai candidati idonei sara' attribuito un punteggio complessivo
calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati D, E e F, che
concorrera' alla formazione delle relative graduatorie di merito di
cui all'art. 15. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai
candidati a cura della commissione di cui al comma 1, lettera d)
dell'Allegato B, sono definitivi.
In caso di mancato superamento delle prove di efficienza fisica i
candidati saranno giudicati inidonei per il richiesto settore
d'impiego e saranno esclusi dall'iter selettivo delle Forze speciali
e Componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale per il
settore d'impiego "CEMM navale e CP".".
Art. 4 L'art. 19, comma 6, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 e' cosi' sostituito: "6. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella "Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
Art. 4
L'art. 19, comma 6, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25
luglio 2018 e' cosi' sostituito:
"6. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario,
al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite
nella "Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine,
dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla Sezione 6 della "Direttiva tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi
vaccinali al personale militare".".
Art. 5 L'art. 26, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 e' cosi' sostituito: "1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
Art. 5
L'art. 26, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018
e' cosi' sostituito:
"1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di
partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento
delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati
personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono raccolti
e/o successivamente trattati; cio' anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli Enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.".
Art. 6 L'allegato I - annesso al presente decreto - costituisce parte integrante del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Art. 6
L'allegato I - annesso al presente decreto - costituisce parte
integrante del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 29 novembre 2018
Il vice direttore generale
per il personale militare
Montemagno
Il vice comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Basile
Allegato 1
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico