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- Atto numero 17E10077 del 02-01-2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario contabile, III Area funzionale, fascia retributiva F1. (17E10077)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 02-01-2018
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario contabile, III Area funzionale, fascia retributiva F1. (17E10077)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
- Data: 02-01-2018
- Scadenza: 01-02-2018
Art. 1 Posti disponibili a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente le norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e modificazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche", ed in specie
l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale non puo' prescindersi dal
possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del
Ministero della giustizia, eccettuati i posti a cui si accede in
applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
nonche' l'art. 2, comma 1 del medesimo provvedimento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa", come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dipendente dei Ministeri - Quadriennio normativo
2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni e modificazioni, recante "Codice in materia di
protezione di dati personali";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante
"Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di
tutti i tipi;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 concernente
l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84 recante "Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche" ed in particolare l'art. 6, comma 2,
lettera a) che individua le funzioni della direzione generale del
personale e delle risorse;
Visto l'art. 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
che ha modificato l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e per effetto del quale le progressioni fra le aree avvengono
tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita' per
l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei
titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di
posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a
concorso;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi
alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione
penitenziaria;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2017, al
n. 2118, ed in particolare l'art. 5 con il quale il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - e'
stato autorizzato ad indire le procedure concorsuali di cui alla
tabella 5 allegata al medesimo decreto;
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trentacinque
posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di
Funzionario contabile, III area funzionale, fascia retributiva F1,
nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
2. Undici dei suddetti posti, pari al 30%, sono riservati al
personale appartenente ai ruoli del Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, appartenenti alla II
area funzionale, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.
3.
3. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.
4. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -,
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2017 - 2019.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami".
Art. 2 Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza
Art. 2
Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza
1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo
prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli
1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli di cui per poter essere
oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo
art. 13.
Art. 3 Requisiti e condizioni per la partecipazione
Art. 3
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di laurea (vecchio ordinamento) in economia e
commercio o equipollenti per legge:
laurea magistrale conseguita presso una universita' o presso
altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente
ad una delle seguenti classi di cui ai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 novembre 2005 e
16 marzo 2007: LM-56 - Scienze dell'economia, LM-77 - Scienze
economico-aziendali;
laurea specialistica conseguita presso una universita' o
presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato,
appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
28 novembre 2000: 64/S - Scienze dell'economia, 84/S - Scienze
economico-aziendali;
lauree triennali L-18 - Scienze dell'economia e della
gestione aziendale; L-33 - Scienze economiche.
d) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti
con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di
Funzionario contabile di cui al vigente ordinamento professionale;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati
destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici
uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.
3. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito della condotta e delle
qualita' morali.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
Per difetto dei requisiti prescritti, o per la mancata osservanza dei
termini stabiliti nel presente bando, l'Amministrazione puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso da emanarsi con
provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 4 Trattamento dei dati personali
Art. 4
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei
confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi - Largo Luigi Daga n. 2, -
00164 - Roma, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della
Direzione generale del personale e delle risorse preposto alla
Direzione dell'Ufficio VI - Concorsi.
Art. 5 Domanda di partecipazione
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami".
Il modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di
compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della
suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema
restituira', oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio,
completa del numero identificativo della domanda, data ed ora di
presentazione, che il candidato dovra' salvare, stampare, conservare
ed esibire il giorno della prova scritta d'esame quale titolo per la
partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda stessa, che
dovra' essere sottoscritta il giorno della prova d'esame o della
eventuale prova preselettiva.
In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra'
presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi
le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private
d'effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a
partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state
redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle sopra
indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come
da fac-simile allegato al presente bando (Allegato 1), a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria -
Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI
Concorsi - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.
Art. 6 Compilazione della domanda
Art. 6
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra'
dichiarare sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il comune di nascita, nonche' il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovra'
indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Universita' che
lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la lingua straniera, scelta tra quelle indicate nel
successivo art. 10, comma 5, per la quale intende effettuare
l'accertamento della conoscenza in sede di colloquio;
i) di essere fisicamente idoneo all'impiego, da intendersi per
i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle
mansioni di Funzionario contabile, di cui al vigente ordinamento
professionale;
l) di possedere le qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale possesso di
titoli riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente
dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi
in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
codice fiscale, della residenza o il domicilio nonche' dell'indirizzo
di posta elettronica dove ciascun candidato intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre,
tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento - al Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi - Largo Luigi Daga, n. 2 -
00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito intervenute
successivamente all'inoltro della domanda di partecipazione presso il
quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso.
4. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame
del concorso ovvero l'eventuale rinvio saranno resi noti, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire
dal 23 febbraio 2018, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it
5. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla
procedura, i quali si intendono altresi' avvertiti delle conseguenze
sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni
false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali
benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Art. 7 Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle prove di esame
Art. 7
Disposizioni in favore di particolari categorie
di cittadini nelle prove di esame
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia
sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale
dell'Amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo di studio
inferiore a quello previsto per l'ammissione al concorso.
2. Detti candidati devono indicare nella domanda l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere
comprovate, con l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla
competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in
maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi
aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di prova preselettiva i soggetti
con handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono
esonerati dallo svolgimento della stessa e sono ammessi direttamente
alle prove scritte, ai sensi dell'art. 20 delle legge 5 febbraio
1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Successivamente all'invio della domanda ed entro venti giorni
dalla data di scadenza del termine per l'invio delle domande di
partecipazione, al fine di consentire all'Amministrazione di
individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire
una regolare partecipazione al concorso, i candidati di cui ai commi
precedenti dovranno far pervenire all'Ufficio VI - Concorsi - della
Direzione generale del personale e delle risorse, copia della
certificazione indicata nella domanda di partecipazione, con una
delle seguenti modalita':
dalla propria posta elettronica ordinaria, mediante invio
all'indirizzo e-mail:
concorsi.compartoministeri.dgpersform.dap.roma@giustizia.it
dalla propria posta elettronica certificata, mediante invio
all'indirizzo di posta certificata: concorsi.compartoministeri.dap
@giustiziacert.it
a mezzo raccomandata AR all'indirizzo Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria -
Direzione generale del personale e delle risorse, Ufficio VI -
Concorsi - Largo Luigi Daga n. 2, 00164 Roma.
Art. 8 Comunicazione agli aspiranti
Art. 8
Comunicazione agli aspiranti
1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 6, comma 4, e
eventuali modifiche, pubblicate sul sito ufficiale del Ministero
della giustizia, www.giustizia.it, tutte le comunicazioni personali
agli aspiranti avverranno in forma scritta.
2. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.
Art. 9 Commissione esaminatrice
Art. 9
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento del direttore generale del
personale e delle risorse, in conformita' ai principi dettati
dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sara' nominata la Commissione esaminatrice ai sensi
della vigente normativa.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da
permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in
sottocommissioni.
Art. 10 Prove di esame
Art. 10
Prove di esame
1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera' in due
prove scritte ed una prova orale.
2. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
3. Le prove scritte verteranno su:
ordinamento penitenziario con particolare riferimento alla
organizzazione degli Istituti e dei servizi penitenziari;
ragioneria pubblica e contabilita' di stato con particolare
riferimento ai servizi amministrativo contabili dell'Amministrazione
penitenziaria.
4. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove
scritte.
5. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove
scritte ed inoltre su:
elementi di economia politica, di scienze delle finanze e di
statistica.
elementi di diritto costituzionale ed amministrativo con
particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.
Detta prova comprendera' anche:
l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta
dal candidato tra quelle sottoindicate: inglese, francese, tedesco o
spagnolo;
l'accertamento della conoscenza dell'uso di apparecchiature e
applicazioni informatiche.
6. Le prove scritte (o l'eventuale prova preselettiva) si
svolgeranno nei luoghi e nelle date che saranno stabiliti con
successivo provvedimento, che sara' pubblicato sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia, a partire dal 23 febbraio 2018. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
7. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno, senza alcun
preavviso o invito, presentarsi muniti del documento di
identificazione (e fotocopia dello stesso), di copia della domanda di
partecipazione e della ricevuta di invio della domanda completa del
numero identificativo - nei locali e nei giorni individuati ai sensi
del comma precedente.
8. La prova orale si intende superata se il candidato avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30.
9. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla, mediante apposita nota ministeriale, che sara'
inviata presso la mail indicata nella domanda. Con la stessa nota
sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte.
10. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi
dal concorso.
Art. 11 Prove preselettive
Art. 11
Prove preselettive
1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di far precedere le
prove scritte da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione siano superiori a mille (1.000).
2. La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in una serie di
domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale
e sulle materie di cui ai commi 3 e 5 del precedente art. 10.
3. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta
multipla l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati
istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice provvedera'
alla validazione dei quesiti.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
5. Durante le prove preselettive e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della Commissione esaminatrice.
6. Nel corso della prova preselettiva e' vietato ai candidati di
portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri,
opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di
comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene a
tali disposizioni e' escluso dal concorso.
7. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi,
in base al punteggio, tra i primi seicentocinquanta, nonche' i
candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato
classificato all'ultimo posto utile.
8. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi
direttamente alle prove scritte.
9. Il mancato possesso dei titoli per l'esonero dalla prova
preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la revoca da ogni
atto o provvedimento conseguente.
10. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'
e della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema
informatico.
11. L'assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
12. L'esito delle prove sara' pubblicato sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it
13. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto
di legge.
Art. 12 Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli
Art. 12
Titoli di preferenza a parita' di merito
ed a parita' di merito e titoli
1. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa
vigente.
2. I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far
pervenire all'Ufficio VI - Concorsi della Direzione generale del
personale e delle risorse, entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto il colloquio orale, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di riserva di cui al precedente
art. 2, nonche' di preferenza e precedenza di cui al precedente
comma, gia' dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
3. Fermo restando il temine sopra indicato, la documentazione
suddetta potra' essere prodotta con invio a mezzo raccomandata AR
all'indirizzo Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi - Largo Luigi Daga n. 2,
00164 - Roma, ovvero con al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsi.compartoministeri.dap@giustizia.it;
concorsi.compartoministeri.dap@giustiziacert.it
4. Nel caso di invio a mezzo raccomandata, fara' fede il timbro a
data dell'Ufficio postale accettante.
Art. 13 Graduatoria
Art. 13
Graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la Commissione di cui
all'art. 9 redige la graduatoria di merito con l'indicazione della
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma della media
dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita
nella prova orale.
3. Il direttore generale del personale e delle risorse,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso.
4. Tale graduatoria sara' pubblicata nel sito istituzionale del
Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalita' che
assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
Art. 14 Nomina vincitori
Art. 14
Nomina vincitori
1. Acquisita la necessaria autorizzazione alla assunzione ai
sensi della vigente normativa in materia, i candidati dichiarati
vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale a
tempo indeterminato finalizzato all'instaurazione di un rapporto di
lavoro a tempo pieno nella III Area funzionale, fascia retributiva
F1, profilo professionale di Funzionario contabile.
2. Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione decorrera' ad ogni
effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto
individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella
sede di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione e
con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto
salvo il successivo accertamento da parte dell'Amministrazione del
possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego
nell'Amministrazione dello Stato.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine indicato da questa Amministrazione
comportera' il non luogo alla stipula del contratto.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed
operative degli istituti penitenziari.
5. I candidati del concorso dovranno permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 15 Norme di salvaguardia
Art. 15
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
Roma, 30 novembre 2017
Il direttore generale: Buffa