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- Atto numero 24E09204 del 03-01-2025
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulenti in proprieta' industriale, in materia di marchi, di disegni e modelli, altri segni distintivi e indicazioni geografiche, per l'anno 2025. (24E09204)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 03-01-2025
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulenti in proprieta' industriale, in materia di marchi, di disegni e modelli, altri segni distintivi e indicazioni geografiche, per l'anno 2025. (24E09204)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
- Data: 03-01-2025
- Scadenza: 02-02-2025
Art. 1 E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione marchi, ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005. n. 30. [...]
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE
Ufficio italiano brevetti e marchi
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il
Codice della proprieta' industriale, e, in particolare, gli articoli
201 e seguenti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13
gennaio 2010, n. 33, contenente il regolamento di attuazione del
Codice della proprieta' industriale, e, in particolare, l'art. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'", convertito nella legge 24 marzo
2012, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto
2012, n. 137, recante "Regolamento della riforma degli ordinamenti
professionali";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante:
"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 174, recante "Regolamento di organizzazione del
Ministero delle imprese e del made in Italy";
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, recante
l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
del Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2023 con il quale e' stato affidato al dott. Antonio Lirosi
l'incarico di direzione della Direzione generale per la proprieta'
industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del Ministero
delle imprese e del made in Italy;
Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione
all'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale, in materia di marchi, disegni e modelli, altri segni
distintivi e indicazioni geografiche (di seguito marchi) per l'anno
2025;
Preso atto dell'interlocuzione avvenuta tra la Direzione generale
per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi -
e il consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale
in relazione al suddetto esame di abilitazione e, in particolare,
acquisita l'indicazione in merito al contributo da richiedere ai
candidati a ristoro delle spese sostenute per le esigenze
organizzative e per il compenso previsto per i commissari d'esame;
Decreta:
Art. 1
1. E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione marchi, ai
sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005. n. 30.
Art. 2 2. L'esame di abilitazione consiste in: a) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilita' dei marchi, alla classificazione dei prodotti e dei servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, alle norme sul trasferimento, all'interpretazione delle norme di
Art. 2
2. L'esame di abilitazione consiste in:
a) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti
e criteri di registrabilita' dei marchi, alla classificazione dei
prodotti e dei servizi, al deposito e prosecuzione delle domande,
alle norme sul trasferimento, all'interpretazione delle norme di
legge in materia di marchi;
b) una prova orale sulle seguenti materie:
I) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura
civile e della concorrenza;
II) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle
denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza, dei disegni e
modelli, e delle relative procedure di deposito, registrazione,
ricorso e della normativa sulla deontologia professionale;
III) diritto dell'Unione europea ed internazionale in materia
di proprieta' industriale;
IV) elementi di diritto comparato in materia di proprieta'
industriale;
V) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua
scelta a cura del candidato fra l'inglese e il francese.
Art. 3 La prova scritta si terra' il 10 giugno 2025 a Milano, presso la sede che sara' comunicata dal consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale a ciascun candidato, con un preavviso di [...]
Art. 3
1. La prova scritta si terra' il 10 giugno 2025 a Milano, presso
la sede che sara' comunicata dal consiglio dell'Ordine dei consulenti
in proprieta' industriale a ciascun candidato, con un preavviso di
almeno quindici giorni.
Art. 4 Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' [...]
Art. 4
1. Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del
presente decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere
presentate al consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta'
industriale, piazza Bottini n. 1 - 20133 Milano, entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al precedente comma; a tal fine fanno fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante. Le domande possono essere spedite
anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC
dell'ordine: ordine-brevetti@pec.it
3. La firma in calce alla domanda non necessita di
autenticazione; non verranno, tuttavia, prese in considerazione le
domande prive di sottoscrizione.
Art. 5 I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria particolare situazione, nonche' l'eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per [...]
Art. 5
1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria particolare
situazione, nonche' l'eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove d'esame.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legga 5 febbraio 1192, n. 104.
Art. 6 Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere corredate dalla documentazione comprovante che il candidato possieda i requisiti previsti dall'art. 207 del decreto legislativo n. [...]
Art. 6
1. Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere
corredate dalla documentazione comprovante che il candidato possieda
i requisiti previsti dall'art. 207 del decreto legislativo n.
30/2005, e ad esse, dovranno essere allegati, pertanto, i seguenti
documenti in carta semplice:
a) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in
qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro
dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato abbia
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una
universita' o in istituto d'istruzione superiore o in un altro
istituto dello stesso livello di formazione, a condizione, in tale
ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo
tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in
proprieta' industriale in materia di marchi;
b) il certificato rilasciato dal consiglio sul positivo
completamento del tirocinio ai sensi dell'art. 4, comma 7, del
regolamento dei tirocinanti come pubblicato sul sito dell'Ordine dei
consulenti in proprieta' industriale
(http://www.ordine-brevetti.it/page/regolamento-tirocinanti). Ove
tale certificato non fosse disponibile in quanto il tirocinio sara'
completato nel periodo tra la data di invio della domanda e la data
di svolgimento della prova scritta, ovvero il 10 giugno 2025, il
certificato e' sostituito da una dichiarazione relativa alla data in
cui avverra' il completamento del periodo di tirocinio. In tal caso,
il consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale,
dopo le verifiche del caso, potra' disporre l'ammissione all'esame
con riserva;
c) attestazione di bonifico di euro 150,00 per contributo esame
sul conto corrente bancario intestato al consiglio dell'Ordine dei
consulenti in proprieta' industriale, presso Unicredit, agenzia 1,
Milano, IBAN:IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare come
causale: contributo esame a nome ...).
2. In luogo dei documenti di cui al precedente punto 1) puo'
essere prodotta autocertificazione riferita al diploma o al titolo
conseguito, all'equipollenza con l'equivalente laurea italiana - con
l'indicazione della data e dell'istituto universitario che ha
provveduto al rilascio del certificato di equipollenza. Il controllo
della validita' dei titoli che vengono autocertificati puo' essere
disposto in qualsiasi momento, anche antecedentemente allo
svolgimento delle prove d'esame. In quest'ultimo caso, se dai
controlli effettuati risultasse che il candidato non sia in possesso
dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso automaticamente dalle
prove d'esame, con comunicazione inoltrata da parte dell'Ordine dei
consulenti in proprieta' industriale tramite raccomandata A/R o PEC,
ferme restando le ulteriori responsabilita' penali in cui puo'
incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false.
3. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del decreto
legislativo n. 101/2018 i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Ordine dei consulenti in proprieta'
industriale e presso il Ministero delle imprese e del made in Italy,
per le finalita' di gestione dell'esame e saranno trattati anche
successivamente per le finalita' inerenti alla gestione
dell'eventuale iscrizione nell'albo dei Consulenti in proprieta'
industriale.
Art. 7 Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica. 2. La prova orale non si intende superata se il candidato non [...]
Art. 7
1. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica.
2. La prova orale non si intende superata se il candidato non
avra' ottenuto la votazione di almeno 21/30.
Art. 8 La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per iscritto a ciascun candidato, almeno trenta giorni prima, a cura dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, su indicazione [...]
Art. 8
1. La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per
iscritto a ciascun candidato, almeno trenta giorni prima, a cura
dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, su indicazione
della commissione esaminatrice.
Art. 9 2. Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per l'iscrizione nella sezione marchi dell'albo, dovranno presentare al consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale un'istanza in bollo, accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 203 del decreto
Art. 9
2. Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per
l'iscrizione nella sezione marchi dell'albo, dovranno presentare al
consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale
un'istanza in bollo, accompagnata dai documenti comprovanti il
possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 203 del decreto
legislativo n. 30/2005, nonche' gli altri documenti che saranno
richiesti dal consiglio dell'Ordine in proprieta' industriale.
Art. 10 Con successivo decreto, si procedera' alla nomina della commissione esaminatrice. [...]
Art. 10
1. Con successivo decreto, si procedera' alla nomina della
commissione esaminatrice.
Art. 11 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e sul sito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. [...]
Art. 11
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e
sul sito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Roma, 20d icembre 2024
Il direttore generale: Lirosi