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- Atto numero 18E01303 del 02-02-2018
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 50 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato. (18E01303)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 02-02-2018
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 50 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato. (18E01303)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
- Data: 02-02-2018
- Scadenza: 04-03-2018
Art. 1 Posti a concorso
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335 recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, contenente "Approvazione del regolamento per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia";
Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l'altro, previsto la costituzione
dei gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro";
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante "Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato" e, in particolare,
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 di approvazione del "Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo";
Visto l'art. 636, rubricato "Obiettori di coscienza", del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento
militare";
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, contenente
"Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli
appartenenti ai predetti ruoli";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2003, n. 393, recante "Regolamento concernente modalita' per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme
Oro";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
"Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, contenente "Regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2006, n. 246";
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego";
Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che recita
"Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso,
i limiti, minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti
dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e
trentacinque anni";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012 n. 35) e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto l'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 dicembre 2015, n. 207 che ha previsto che "le
disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione
alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale
militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento
militare o civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da
destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori ".
Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che
hanno cessato l'attivita' agonistica nel corso dell'anno 2017;
Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli,
per l'assunzione di n. 50 atleti da assegnare ai gruppi sportivi
"Polizia di Stato - Fiamme Oro", da inquadrare nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione
di 50 atleti da assegnare ai gruppi sportivi "Polizia di Stato -
Fiamme Oro", che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato.
2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti, riconosciuti di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano
(C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali, che siano in
possesso dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli
sportivi elencati all'art. 9 del presente bando.
3. I 50 posti messi a concorso, per l'accesso alla qualifica
iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di
Stato, sono ripartiti come segue:
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina apnea outdoor,
specialita' apnea outdoor in assetto costante con monopinna; cod.
AP01 (Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquee);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina arrampicata
sportiva; cod. AR01 (Federazione arrampicata sportiva italiana);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera,
specialita' salto in alto; cod. AL01 (Federazione italiana di
atletica leggera);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera,
specialita' maratona; cod. AL02 (Federazione italiana di atletica
leggera);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera,
specialita' 3000 siepi; cod. AL03 (Federazione italiana di atletica
leggera);
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera,
specialita' 400 ostacoli; cod. AL04 (Federazione italiana di atletica
leggera);
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina badminton; cod.
BA01 (Federazione italiana badminton);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina biathlon; cod. BT01
(Federazione italiana sport invernali);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina bob, ruolo
"frenatore"; cod. BB01 (Federazione italiana sport invernali);
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina canottaggio,
categoria senior, specialita' "doppio"; cod. CA01 (Federazione
italiana canottaggio);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio,
categoria senior, specialita' "otto"; cod. CA02 (Federazione italiana
canottaggio);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio,
categoria senior, ruolo "timoniere", specialita' "otto"; cod. CA03
(Federazione italiana canottaggio);
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su strada,
specialita' cronometro individuale su strada; cod. CS01 (Federazione
ciclistica italiana);
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina judo, categoria kg
48; cod. JU01 (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali);
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina judo, categoria kg
57; cod. JU02 (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali);
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina karate, categoria
-55 kg, kumite; cod. KA01 (Federazione italiana judo lotta karate
arti marziali);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina karate, categoria
-68 kg, kumite; cod. KA02 (Federazione italiana judo lotta karate
arti marziali);
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina lotta, specialita'
lotta femminile, categoria 72 kg; cod. LO01 (Federazione italiana
judo lotta karate arti marziali);
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina lotta, specialita'
lotta femminile, categoria 59 kg; cod. LO02 (Federazione italiana
judo lotta karate arti marziali);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina motociclismo,
specialita' trial; cod. MT01 (Federazione motociclistica italiana);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita'
100 mt dorso e 200 mt misti; cod. NU01 (Federazione italiana nuoto);
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto in acque
libere, specialita' nuoto gran fondo 25 km e maratona; cod. NU02
(Federazione italiana nuoto);
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto per
salvamento; specialita' 200 mt super lifesaver e 200 mt nuoto con
ostacoli; cod. NU03 (Federazione italiana nuoto);
n. 2 atleti, di sesso femminile, disciplina nuoto
sincronizzato, specialita' solo e duo; cod. NU04 (Federazione
italiana nuoto);
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pallanuoto, ruolo
centrovasca; cod. PN01 (Federazione italiana nuoto);
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pallanuoto, ruolo
difensore; cod. PN02 (Federazione italiana nuoto);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pattinaggio di
figura, specialita' pattinaggio artistico di coppia; cod. PA01
(Federazione italiana sport del ghiaccio);
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pattinaggio di
figura, specialita' pattinaggio artistico di coppia; cod. PA02
(Federazione italiana sport del ghiaccio);
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pentathlon moderno,
specialita' pentathlon moderno con prove olimpiche; cod. PT01
(Federazione italiana pentathlon moderno);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pentathlon moderno,
specialita' pentathlon moderno con prove olimpiche; cod. PT02
(Federazione italiana pentathlon moderno);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria
+ 91 kg; cod. PU01 (Federazione pugilistica italiana);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
pilone destro n. 3; cod. RU01 (Federazione italiana rugby);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
tallonatore n. 2; cod. RU02 (Federazione italiana rugby);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo II
linea n. 4 - 5; cod. RU03 (Federazione italiana rugby);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
terza linea n. 6 - 7; cod. RU04 (Federazione italiana rugby);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
mediano di mischia n. 9; cod. RU05 (Federazione italiana rugby);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
trequarti ala n. 11 o 14; cod. RU06 (Federazione italiana rugby);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
trequarti estremo n. 15; cod. RU07 (Federazione italiana rugby);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialita'
fioretto; cod. SC01 (Federazione italiana scherma);
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina scherma,
specialita' spada; cod. SC02 (Federazione italiana scherma);
n. 2 atleti, di sesso femminile, disciplina sci alpino,
specialita' slalom e slalom gigante; cod. SA01 (Federazione italiana
sport invernali);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina sci alpino,
specialita' slalom e slalom gigante; cod. SA02 (Federazione italiana
sport invernali);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina taekwondo, categoria
- 54 kg; cod. TK01 (Federazione italiana taekwondo);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a volo,
specialita' fossa olimpica; cod. TV01 (Federazione italiana tiro al
volo);
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina tiro a volo,
specialita' fossa olimpica; cod. TV02 (Federazione italiana tiro al
volo);
n. 2 atleti, di sesso femminile, disciplina tiro con l'arco,
specialita' individuale; cod. TA01 (Federazione Italiana tiro con
l'arco);
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina tuffi, specialita'
tuffi grandi altezze; cod. TU01 (Federazione italiana nuoto).
4. Nel caso in cui i posti previsti per una o piu' delle
discipline/specialita' sopra indicate non risultassero coperti,
l'Amministrazione potra' assegnarli ad altra disciplina/specialita'
tra quelle indicate al precedente comma 3.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35°
anno di eta';
d) possedere le qualita' morali e di condotta previste
dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 1° grado
o equipollente;
f) essere stati riconosciuti da parte del C.O.N.I. o dalle
Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale ed,
inoltre, essere in possesso di almeno uno dei titoli sportivi
elencati all'art. 9 del presente bando;
g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e successive modifiche, in quanto
compatibili ai sensi dell'art. 6, decreto del Presidente della
Repubblica n. 393/2003.
h) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza, ai sensi della normativa vigente.
2. I suddetti requisiti devono essere mantenuti fino alla data
dell'immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di
Stato, escluso quello dell'eta'.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti o
licenziati da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per
persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro
che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non
colposo o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di
prevenzione.
4. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il
requisito della condotta e delle qualita' morali dei candidati e
quelli dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
5. L'Amministrazione provvedera', altresi', ad accertare il
possesso dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lett. f),
al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione
al concorso.
6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alle procedure concorsuali "con riserva".
7. L'esclusione dal concorso, per difetto di uno o piu' dei
requisiti prescritti, sara' disposta in qualunque momento con
decreto.
Art. 3 Domanda di partecipazione
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami". A tal fine dovra' essere utilizzata, a
pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente sul
sito http://www.poliziadistato.it Sezione concorsi - Area gruppi
sportivi e banda musicale della Polizia di Stato - Concorsi - in
atto.
2. Tramite la predetta procedura, inoltre, dovra' essere
allegata, in formato pdf, l'attestazione (all.1) prevista al
successivo comma 7. I candidati minori di anni diciotto dovranno
altresi' allegare, unitamente alla domanda di partecipazione al
concorso, l'autorizzazione all'arruolamento nella Polizia di Stato
(all. 4), compilata e sottoscritta da entrambi i genitori o dal
genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o, in mancanza di
essi, dal tutore. I minorenni che non invieranno quest'ultima
autorizzazione saranno esclusi dalla procedura concorsuale.
3. Si precisa che la citata procedura informatica consente al
candidato di apportare modifiche alla domanda di partecipazione gia'
inviata e che la modifica annulla la domanda precedentemente
presentata. In ogni caso, alla scadenza del termine perentorio per la
presentazione della domanda, il sistema informatico non ricevera'
piu' dati.
4. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) la residenza o il domicilio;
f) il Comune di iscrizione delle liste elettorali, ovvero il
motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di non aver riportato condanne penali anche ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o
per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o
comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002 , n. 313. In caso contrario il candidato dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che
lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
h) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
i) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualita'
di obiettori di coscienza, ovvero di non aver assolto gli obblighi di
leva quali obiettori di coscienza o l'aver espresso formale e
irrevocabile rinuncia allo status di obiettore di coscienza ai sensi
della normativa vigente;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, specificando se siano stati espulsi dalle Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti o licenziati
da pubblici uffici, o dispensati dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento, oppure decaduti dall'impiego, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
m) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati
all'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
n) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva per
la quale si concorre;
o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
p) un indirizzo di posta elettronica personale.
5. Il candidati dovranno comunicare tempestivamente ogni
eventuale variazione del proprio recapito ed il nuovo indirizzo
presso il quale intendano ricevere le comunicazioni relative al
concorso. A tal fine, gli interessati dovranno inviare detta
comunicazione tramite raccomandata a/r indirizzata al Dipartimento
della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane -
Ufficio attivita' concorsuali - via del Castro Pretorio n. 5 - 00185
- Roma oppure all'indirizzo di posta elettronica
dipps.uffconcorsi@poliziadistato.it, allegando, in entrambi i casi,
copia di un proprio documento d'identita' valido.
6. La domanda di partecipazione e' limitata ad una sola
disciplina/specialita' scelta tra quelle elencate all'art. 1 del
presente bando, che dovra' essere indicata dai candidati attraverso
gli appositi codici di riferimento.
7. I candidati, unitamente alla domanda di partecipazione,
dovranno inoltrare, tramite il citato portale, l'attestazione
debitamente compilata dalla Federazione Sportiva Nazionale
interessata (all. 1), controfirmata per presa visione e conferma
dagli interessati, sulla quale saranno indicati i titoli sportivi tra
quelli elencati al successivo art. 9, che intendano far valere ai
fini della determinazione del punteggio di merito. Nella citata
attestazione la Federazione dovra', altresi', indicare se i candidati
siano attualmente riconosciuti "atleta di interesse nazionale". Il
mancato invio della suddetta attestazione comportera' l'esclusione
dalla procedura concorsuale.
8. I titoli di studio e le abilitazioni professionali, indicati
nell' art. 9 comma 2, lettere a) e b), dovranno essere prodotti
mediante idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 2).
9. L'attestato di tecnico specialista sportivo, indicato nel
successivo art. 9 comma 2, lettera c), dovra' essere prodotto
mediante idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 3).
10. Si avvisa che i titoli di preferenza, non dichiarati
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso, non
saranno presi in considerazione.
11. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora i candidati
non ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da loro fornito,
oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo o recapito.
Art. 4 Produzione dei titoli di preferenza
Art. 4
Produzione dei titoli di preferenza
1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito, i
candidati interessati dovranno far pervenire a questa
Amministrazione, entro il termine perentorio di venti giorni dalla
data di scadenza del bando di concorso, la certificazione comprovante
il possesso dei titoli di preferenza gia' indicati nella domanda di
partecipazione al concorso, pena il loro mancato riconoscimento.
2. Tali certificazioni dovranno essere trasmesse tramite
raccomandata a/r indirizzata al Dipartimento della Pubblica sicurezza
- Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita'
concorsuali - via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 - Roma, oppure
all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it allegando, in entrambi i
casi, copia di un proprio documento d'identita' valido.
Art. 5 Trattamento dei dati personali
Art. 5
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente alle
amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento del concorso o
alla posizione giuridico- economica del concorrente, nonche', in caso
di esito positivo del concorso, agli Enti previdenziali competenti.
3. I diritti di cui al titolo II del citato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, sono esercitabili nei confronti del Ministero
dell'interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione
centrale per le risorse umane, titolare del trattamento dei dati
personali.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e', per
quanto di competenza, il Direttore dell'Ufficio attivita' concorsuali
- Direzione centrale per le risorse umane - viale del Castro Pretorio
n. 5 - 00185 Roma.
Art. 6 Fasi di svolgimento del concorso
Art. 6
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) accertamenti psicofisici;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione titoli sportivi e di cultura.
2. La Commissione esaminatrice procedera' alla valutazione dei
titoli posseduti dai soli candidati risultati idonei agli
accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma 1.
Art. 7 Commissione esaminatrice
Art. 7
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso e' presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a
Dirigente superiore e composta dal Direttore dell'Ufficio per il
coordinamento delle attivita' dei gruppi sportivi "Polizia di Stato -
Fiamme Oro" del Dipartimento della Pubblica sicurezza, da un
funzionario della Direzione centrale per le risorse umane e da un
funzionario del C.O.N.I.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai
ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.
Art. 8 Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale
Art. 8
Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale
1. I candidati saranno convocati per i previsti accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami" del 20 marzo 2018. Tale comunicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
2. I candidati dovranno presentarsi ai suddetti accertamenti
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita',
dell'attestazione compilata dalla Federazione Nazionale (all. 1),
della dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di
studio e dell'abilitazione professionale (all. 2), dell'eventuale
dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'attestato di tecnico
specialista sportivo (all. 3) e, se minori di anni diciotto,
dell'autorizzazione all'arruolamento nella Polizia di Stato (all. 4).
3. Gli stessi candidati dovranno altresi' presentare la seguente
documentazione sanitaria, pena l'esclusione dal concorso, recante
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per gli
accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al
presente bando (all. 5), sottoscritto dal medico di fiducia di cui
all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato,
con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali
indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal
senso il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali
inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili ai fini della
valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico ed E.C.G. da effettuarsi presso una
struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale
con l'indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con
l'indicazione del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test.
4. I concorrenti saranno sottoposti agli accertamenti fisici e
psichici a cura di una Commissione composta da un Primo dirigente
medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia
di Stato. A tal fine, sono previsti un esame clinico generale del
candidato e varie prove strumentali e di laboratorio.
5. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di
una Commissione di selettori composta da un funzionario del ruolo dei
Dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, e da quattro
appartenenti al ruolo dei Direttori tecnici psicologi o al ruolo dei
Commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione
professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di
segretario delle predette Commissioni sono svolte da un appartenente
al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato o qualifica
equiparata, o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
6. I giudizi delle Commissioni per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale sono definitivi e comportano
l'esclusione dal concorso in caso di inidoneita' del candidato.
7. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno
e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal
concorso con decreto motivato.
Art. 9 Titoli valutabili
Art. 9
Titoli valutabili
1. La Commissione esaminatrice, di cui all'art. 7, valutera'
esclusivamente i titoli sportivi certificati dal C.O.N.I. o dalle
Federazioni sportive nazionali, acquisiti nei dodici mesi precedenti
la data di pubblicazione del presente bando, tra quelli di seguito
elencati:
a) campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30;
b) campione mondiale; secondo classificato al campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato
mondiale: fino a punti 25;
c) vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla
coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista
alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a
punti 20;
d) campione europeo; secondo classificato al campionato
europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo;
finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato
europeo: fino a punti 15;
e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti
12;
f) campione italiano assoluto; secondo classificato al
campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato
italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano
assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal
decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a
punti 12;
g) campione italiano di categoria; secondo classificato al
campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato
italiano di categoria; record italiano di categoria; campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo
posto: fino a punti 10;
h) componente la squadra nazionale assoluta - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da
venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una
convocazione: fino a punti 10;
i) componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da
venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una
convocazione: fino a punti 8;
j) graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10;
k) graduatoria federale nazionale di categoria: classificato
dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8;
l) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie
"Eccellenza": oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a
scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10;
m) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino
ad un minimo di una presenza: fino a punti 6.
2. La suddetta Commissione esaminatrice valutera', altresi', i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:
a) 1. diploma di laurea: punti 2;
2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1;
c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
I punteggi previsti alla lett. a) punto 1 ed alla lett. b) non
sono cumulabili tra loro.
3. La valutazione dei titoli di cui ai commi precedenti e'
limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. I titoli valutati, di cui ai precedenti commi, ed i relativi
punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte
dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, e
costituiscono parte integrante degli atti del concorso.
Art. 10 Ulteriori criteri di valutazione
Art. 10
Ulteriori criteri di valutazione
1. La Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui all' art. 9 e per
l'attribuzione dei relativi punteggi.
Art. 11 Graduatorie
Art. 11
Graduatorie
1. La Commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito
relative alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base del
punteggio finale attribuito a ciascun candidato.
2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modifiche.
Art. 12 Pubblicazione graduatorie
Art. 12
Pubblicazione graduatorie
1. Le graduatorie di merito relative alle singole
discipline/specialita' sportive saranno approvate, con decreto, sulla
base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di
valutazione dei titoli. Con lo stesso decreto sara' approvata la
graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso saranno
pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero
dell'interno e di tale pubblicazione verra' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 13 Nomina vincitori
Art. 13
Nomina vincitori
1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di
formazione.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del
prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla
nomina.
Art. 14 Avvertenze finali
Art. 14
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami",
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it.
2. Il presente decreto e i suoi allegati saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami".
3. Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica
sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - "Concorsi ed esami".
4. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al TAR entro
sessanta giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta
pubblicazione.
Roma, 29 gennaio 2018
Il Capo della Polizia
Direttore generale della Pubblica sicurezza
Gabrielli