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- Atto numero 20E01703 del 04-02-2020
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nel profilo di funzionario giudiziario nell'area funzionale terza, fascia economica F1, presso gli uffici giudiziari aventi sede nella Regione autonoma della Valle d'Aosta. (20E01703)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 04-02-2020
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nel profilo di funzionario giudiziario nell'area funzionale terza, fascia economica F1, presso gli uffici giudiziari aventi sede nella Regione autonoma della Valle d'Aosta. (20E01703)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Data: 04-02-2020
- Scadenza: 05-03-2020
Art. 1 Posti messi a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui
sopra e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare gli articoli 3 e
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie
protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
Tenuto conto, altresi', che sussiste la copertura delle quote
d'obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero che comunque sono state avviate e pendenti le
procedure finalizzate alla suddetta copertura, fermo restando che
all'atto dell'assunzione l'amministrazione dovra' applicare la
riserva dei posti calcolata in senso piu' favorevole alle categorie
protette;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l'art. 25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'art. 50, comma 1;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare", e in particolare gli articoli 678
e 1014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
"Codice in materia di protezione di dati personali";
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
"Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli
ordinamenti didattici universitari";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni
dei titoli di studio accademici per l'ammissione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021" e in particolare l'art. 1,
commi 300, 301, 307 e 361;
Visto l'art. 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies del decreto-legge
30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 2016, n. 161, cosi' come richiamato nella predetta legge 30
dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, comma 307;
Visto il decreto interministeriale 18 aprile 2019, recante
"Modalita' di assunzione del personale amministrativo non
dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione
giudiziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 307, lettera a), della legge
30 dicembre 2018, n. 145";
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 20 giugno 2019, che autorizza il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria a indire
procedure di reclutamento per gli anni 2019-2020-2021 per
quattrocento posti di funzionario giudiziario - area III - F1;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modifiche, dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante
"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni" e, in particolare, l'art. 14, commi 10-bis, 10-ter e
10-sexies;
Visto l'art. 3, commi 4 e 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56,
recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo";
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria";
Visto l'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
Visto il bando di concorso unico in data 17 luglio 2019 per il
reclutamento di 2.329 unita' di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
sevizi - della Commissione interministeriale RIPAM, con il quale
espressamente si esclude che - all'esito della richiesta e della
successiva delega da parte del Ministero della giustizia di
attivazione tramite la Commissione interministeriale RIPAM di una
procedura concorsuale per n. 2.329 unita' di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'area III,
fascia economica F1 - oggetto del suddetto concorso possano essere
anche posti presso uffici giudiziari della Regione Valle D'Aosta;
Considerate complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche
del personale nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria e, nella
specie, quelle relative al profilo professionale di funzionario
giudiziario per quanto attiene agli Uffici giudiziari di Aosta;
Ritenuto che, in ragione di esigenze di economicita' e
tempestivita' dell'azione amministrativa, oltreche' per assicurare il
sollecito espletamento della procedura, si rende necessario procedere
almeno in parte secondo le modalita' semplificate previste in deroga
dalle normative citate in premessa;
Ritenuto che occorre valorizzare quali specifici titoli di
preferenza nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione
della giustizia, i tirocini svolti ai sensi art. 37, comma 11 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;
Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017 in
tema di rimodulazione dei profili professionali del personale non
dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, nonche' individuazione
di nuovi profili, ai sensi dell'art. 1, comma 2-octies del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 2016, n. 161;
Vista la nota prot. n. 47408 del 17 luglio 2019 con cui il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri comunica che nell'elenco del personale in
disponibilita', non sono iscritte, negli ambiti territoriali di
riferimento, unita' che rispondono al fabbisogno di professionalita'
ricercato, fermo restando che la verifica delle possibilita' di
assegnazione del personale collocato in disponibilita' e l'adozione
degli atti conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spirare del
termine di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, recante lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, secondo
cui "le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle
possibilmente funzionari originari della regione o che conoscano la
lingua francese";
Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante
"Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta",
secondo cui "per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli
periferici delle varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi
della Valle d'Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono
apposito concorso per la copertura dei posti in detta regione, che
deve aver luogo in Aosta e prevedere una prova per l'accertamento
della conoscenza della lingua francese";
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 maggio 1998, n. 287, recante "Norma per la corresponsione
dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico
impiego in servizio presso ufficio o enti ubicati nella Regione
autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta", secondo cui "con
decorrenza dalla data in vigore del presente decreto, l'accertamento
della conoscenza della lingua francese avviene tramite prove di esame
distinte per profili professionali e qualifiche funzionali. Per le
qualifiche funzionali corrispondenti alla ex carriera direttiva, di
concetto ed esecutiva l'accertamento della conoscenza della lingua
consiste in una prova scritta ed una orale";
Vista la legge regionale della Valle d'Aosta 1° settembre 1997,
n. 32, a mente della quale il personale amministrativo degli Uffici
del giudice di pace e' inserito nel ruolo unico del personale della
regione e nell'organico della giunta regionale;
Preso atto della sussistenza di idonea copertura finanziaria;
Delibera:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive sette unita' di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale di
funzionario giudiziario, da inquadrare nell'area funzionale terza,
fascia economica F1, nei ruoli del Ministero della giustizia -
Amministrazione giudiziaria, per l'impiego presso gli uffici
giudiziari aventi sede nella Regione autonoma della Valle d'Aosta
(Tribunale di Aosta e Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Aosta).
2. E' garantita la pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro, secondo i principi definiti dal decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Le riserve di legge di cui al successivo art. 10 e i titoli di
preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12.
4. L'amministrazione si riserva la facolta' di modificare, fino
alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti messi a
concorso, in aumento o in decremento, nonche' di sospendere le
connesse successive attivita' di assunzione, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero,
in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2019-2021.
Di eventuali provvedimenti in tal senso sara' data comunicazione con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia (www.giustizia.it).
Art. 2 Requisiti per l'ammissione
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei
termini di presentazione della domanda di partecipazione nonche' al
momento dell'assunzione in servizio:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di
cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
fermo restando il possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
b) eta' non inferiore a diciotto anni;
c) possesso della laurea triennale (L), del diploma di laurea
(DL), della laurea specialistica (LS), della laurea magistrale (LM),
o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente, di
seguito indicati:
L-14 laurea in scienze dei servizi giuridici; L-36 laurea in
scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-33 laurea in
scienze economiche;
ovvero
diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza; scienze politiche;
economia e commercio;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 22/S - Giurisprudenza; 102/S -
Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;
64/S - Scienze dell'economia; 84/S - Scienze economico-aziendali;
57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi
sociali; 60/S - Relazioni internazionali; 70/S - Scienze della
politica; 71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S -
Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S - Sociologia; 99/S -
Studi europei;
ovvero
laurea magistrale in: LMG/01 - Giurisprudenza; LM-56 -
Scienze dell'economia; LM-77 - Scienze economico-aziendali; LM-87 -
Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 - Relazioni
internazionali; LM-56 - Scienze dell'economia; LM-62 - Scienze della
politica; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 -
Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 - Sociologia e
ricerca sociale; LM-90 - Studi europei;
o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa
vigente.
Tutti i titoli sopra citati si intendono conseguiti presso
universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati
in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione
europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia
stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura
di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di
concorso, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri
concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza puo'
essere attivata dopo lo svolgimento della prova selettiva, ove
superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata,
a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove
orali;
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce (da intendersi per i soggetti con disabilita'
come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di cui al vigente
ordinamento professionale);
e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti;
i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
j) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo
la vigente normativa italiana.
2. Per i candidati diversi da i cittadini italiani e dai
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti
f), g) e j) si applicano solo in quanto compatibili.
3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del presente
bando.
4. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le
eventuali cause di risoluzione di precedenti contratti di pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito della buona condotta e
delle qualita' morali.
Art. 3 Procedura concorsuale
Art. 3
Procedura concorsuale
1. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a) una prova scritta, articolata cosi' come delineato nell'art.
6;
b) una prova orale consistente in un colloquio
interdisciplinare da effettuarsi sulle materie e con le modalita' di
cui al successivo art. 7.
2. La valutazione dei titoli verra' effettuata solo a seguito
dell'espletamento della prova orale, in esclusivo riferimento ai
candidati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle
dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e
della documentazione prodotta. La commissione esaminatrice redigera'
la graduatoria definitiva finale di merito sommando i punteggi
conseguiti nelle prove scritte, nella prova orale e nella valutazione
dei titoli. I primi classificati nella graduatoria di merito, in
numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei
posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori.
Art. 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda
Art. 4
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda
1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Sara' altresi' consultabile sul sito del Ministero della giustizia.
2. Il candidato dovra' inviare la domanda di ammissione al
concorso, compilando il modulo che sara' tempestivamente pubblicato
sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, esclusivamente
a mezzo di raccomandata a.r. all'indirizzo Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei
servizi - Direzione generale del personale e della formazione -
Ufficio III concorsi e inquadramenti - via Arenula n. 70 - 00186
Roma.
3. La domanda di partecipazione dovra' essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data della
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
4. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.) e un
recapito telefonico (telefono fisso, telefono cellulare);
e) un recapito di posta elettronica ordinaria ovvero, se in
possesso, un recapito di posta elettronica certificata;
f) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli
altri status indicati all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente
bando;
g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del presente bando, indicando l'istituto presso il quale
e' stato conseguito, nonche' la data ed il luogo;
h) di procedere, ove necessario, all'attivazione della
procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati
nell'art. 2 del bando;
i) il godimento dei diritti civili e politici;
j) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego, da intendersi
per i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle
funzioni cui il concorso si riferisce;
k) di possedere le qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165;
l) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
m) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione,
di cui al successivo art. 8;
n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di
precedenza alla nomina previsti dagli articoli 9 e 10 del presente
bando;
o) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di
cui all'art. 1 del presente bando;
p) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro
il 31 dicembre 1985;
q) l'eventuale diritto all'esenzione dalla prova di
accertamento della conoscenza della lingua francese, per aver
superato la quarta prova di francese, prevista dall'art. 21, comma
20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, agli esami di Stato in un
istituto della Regione autonoma Valle d'Aosta, integrato da un
percorso formativo riconosciuto valido sulla base delle disposizioni
vigenti nella regione per l'accesso alle qualifiche funzionali del
comparto unico del pubblico impiego regionale per le quali sono
richiesti i medesimi titoli di studio, di cui agli articoli 3, 4, 5 e
6 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 settembre 1989, n. 25.
5. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno inoltre
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui
all'art. 2 del presente bando.
6. I candidati diversamente abili dovranno specificare la
richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria
disabilita', che andra' opportunamente documentata ed esplicitata con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL
di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Tale
dichiarazione dovra' contenere esplicito riferimento alle limitazioni
che la disabilita' determina in funzione delle procedure selettive.
La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara'
determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,
sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di
ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno
il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di
supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap, dovra' essere
allegata alla domanda di partecipazione, autorizzando il Ministero
della giustizia al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro
di tale documentazione non consentira' al Ministero della giustizia
di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
7. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente alla data di presentazione della domanda di
partecipazione, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o
tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione
medica, che sara' valutata dalla competente commissione esaminatrice,
la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
8. L'amministrazione, si riserva di effettuare controlli a
campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dal candidato.
Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione. La mancata
esclusione dalla prova scritta non sana in ogni caso l'eventuale
irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
9. L'amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento o
di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato
quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete
rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto
a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
10. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito del Ministero
della giustizia. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti.
11. Il diario recante l'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora in cui sara' tenuta la prova scritta, nonche' le indicazioni
in merito al suo contenuto e alle modalita' di svolgimento, saranno
pubblicati sul sito del Ministero della giustizia, almeno quindici
giorni prima. Tale pubblicazione avra' valore di notifica e di essa
sara' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Art. 5 Commissione esaminatrice
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. L'amministrazione nomina una commissione esaminatrice, sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice sara' competente
per la valutazione dei titoli ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 e per
l'espletamento di tutte le fasi del concorso. Alla commissione
esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la
valutazione della conoscenza delle lingue straniere e delle
competenze informatiche.
Art. 6 Prova scritta e ammissione alla prova orale
Art. 6
Prova scritta e ammissione alla prova orale
1. La prova scritta consiste nella risoluzione di quindici
domande a risposta aperta in materia di:
a) diritto amministrativo;
b) diritto processuale civile;
c) diritto processuale penale;
d) servizi di cancelleria;
e) conoscenza della lingua inglese.
2. La prova scritta avra' luogo in Aosta.
3. I candidati dovranno presentarsi all'ora stabilita con un
valido documento di riconoscimento.
4. I candidati dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione
nella quale attestano, sotto la propria responsabilita', la
veridicita' di quanto indicato nella domanda di partecipazione al
concorso.
5. L'assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e
nell'ora stabilita comportera' l'esclusione dal concorso.
6. Eventuali indicazioni specifiche in ordine agli ambiti
disciplinari delle materie, alle modalita' e al tempo di svolgimento
delle prove concesso ai candidati, secondo quanto disposto dalla
commissione esaminatrice, saranno comunicate sul sito del Ministero
della giustizia.
7. Durante le prove di esame e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della commissione esaminatrice.
8. Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare
nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di
qualsiasi genere, telefoni cellulari e ogni dispositivo che consenta
di comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene
a tali disposizioni e' escluso dal concorso.
9. Gli elaborati saranno corretti in forma anonima.
10. Alla prova scritta sara' assegnato un punteggio complessivo
massimo di 30 punti.
11. La prova scritta si intende superata se e' raggiunto il
punteggio minimo di 21/30.
12. L'elenco alfabetico dei candidati ammessi alle prove orali
sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia.
13. L'avviso di convocazione per la prova orale sara' pubblicato
sul sito del Ministero della giustizia almeno quindici giorni prima
del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica.
14. La commissione esaminatrice, d'intesa con l'amministrazione,
si riserva di pubblicare sul sito del Ministero della giustizia,
contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la
prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo
svolgimento.
15. Il candidato ammesso alla prova orale dovra' presentare,
entro e non oltre la data prevista per la prova stessa,
all'amministrazione la documentazione e/o le dichiarazioni
sostitutive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso dei titoli o il
diritto alla riserva dei posti di cui agli articoli 8, 9 e 10,
seguendo le apposite indicazioni che saranno pubblicate sul sito del
Ministero della giustizia, unitamente al suindicato diario delle
prove.
Art. 7 Prova orale e stesura della graduatoria di merito
Art. 7
Prova orale e stesura della graduatoria di merito
1. La prova orale consistera' in un colloquio interdisciplinare
volto ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei
candidati sulle materie oggetto della prima parte della prova scritta
di cui all'art. 6, nonche' elementi di diritto civile, elementi di
diritto penale, elementi di ordinamento giudiziario.
2. In applicazione dell'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n.
196, i candidati ammessi alla prova orale dovranno sostenere una
prova di accertamento della lingua francese consistente in una prova
scritta e in una prova orale aventi ad oggetto la sfera pubblica e la
sfera professionale.
3. Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza
della lingua francese di cui al precedente comma 2, coloro che hanno
superato la quarta prova di francese, prevista dall'art. 21, comma
20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, agli esami di Stato in un
istituto della Regione autonoma Valle d'Aosta, integrato da un
percorso formativo riconosciuto valido sulla base delle disposizioni
vigenti nella regione per l'accesso alle qualifiche funzionali del
comparto unico del pubblico impiego regionale per le quali sono
richiesti i medesimi titoli di studio, di cui agli articoli 3, 4, 5 e
6 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 settembre 1989, n. 25.
4. In sede di prova orale, sara' altresi' accertata la conoscenza
dell'uso dei dispositivi e delle applicazioni informatiche piu'
diffusi mediante una verifica attitudinale di tipo pratico.
5. La prova orale avra' luogo in Aosta.
6. I candidati sono obbligatoriamente tenuti a presentarsi al
colloquio orale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in
corso di validita'.
7. Alla prova orale sara' assegnato un punteggio massimo di 30
punti, e la stessa si intendera' superata se e' raggiunto il
punteggio minimo di 21/30.
8. Ultimata la prova orale, la commissione esaminatrice stilera'
la relativa graduatoria di merito, sulla base del punteggio
complessivo conseguito nelle prove scritte, nella prova orale e del
punteggio attribuito in base ai titoli, con esclusione
dell'accertamento della conoscenza della lingua francese.
9. Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda, nonche' alla data dell'assunzione.
10. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
11. Le graduatorie di merito saranno trasmesse dalla commissione
esaminatrice alla Direzione generale del personale e della formazione
del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi del Ministero della giustizia.
Art. 8 Punteggio aggiuntivo
Art. 8
Punteggio aggiuntivo
12. La commissione assegnera' un punteggio aggiuntivo sulla base
del possesso dei seguenti titoli e criteri:
a) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo
stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del
suddetto articolo;
b) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo,
l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo
ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-bis e comma 1-quater del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
c) punti 1,00 a coloro che hanno completato, con esito
positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai
sensi dell'art. 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo, cosi' come
indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
13. I punteggi di cui al comma 1 non possono essere cumulati.
Art. 9 Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza
Art. 9
Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza
1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni, ove non derogate dalla normativa
richiamata in premessa, all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei
limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma
1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice
dell'ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli di cui al successivo art.
10, per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto
della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al
successivo art. 11.
4. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengono
inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di
riserva previsti dalla normativa vigente, purche' risultino iscritti
negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 8 della medesima
legge e risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
Art. 10 Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli
Art. 10
Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e
titoli
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dell'art. 73, comma
14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dell'art.
16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, a parita' di merito, sono preferiti:
i) gli insigniti di medaglia al valor militare;
ii) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
iii) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
iv) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
v) gli orfani di guerra;
vi) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
vii) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
viii) i feriti in combattimento;
ix) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
x) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
xi) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
xii) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
xiii) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
xiv) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
xv) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
xvi) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
xvii) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;
xviii) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero
dei figli a carico;
xix) gli invalidi e i mutilati civili;
xx) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
i) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art.
16-octies, commi 1 bis e 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114;
ii) l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98;
iii) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, commi 1 bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
3. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
i) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
ii) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;
iii) dall'essere residenti in Valle d'Aosta dalla nascita,
dall'essere emigrati valdostani o figli degli emigrati valdostani;
iv) dall'essere residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci
anni;
v) dall'eta' minore rispetto agli altri candidati.
Art. 11 Validazione e pubblicita' della graduatoria di merito e comunicazione dell'esito del concorso
Art. 11
Validazione e pubblicita' della graduatoria di merito
e comunicazione dell'esito del concorso
1. La graduatoria di merito sara' validata dalla Direzione
generale del personale e della formazione del Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del
Ministero della giustizia.
2. L'avviso relativo alla avvenuta validazione delle predette
graduatorie sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e sul
sito del Ministero della giustizia.
3. Ogni altra comunicazione sara' data mediante avviso sul sito
del Ministero della giustizia.
Art. 12 Accesso agli atti
Art. 12
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato
dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso
agli atti da parte dei partecipanti saranno evase
dall'amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti
oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del
candidato.
3. Il responsabile unico del procedimento e' l'Ufficio III
concorsi della Direzione generale del personale e della formazione
del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi del Ministero della giustizia.
Art. 13 Trattamento dei dati personali
Art. 13
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le
successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione,
nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso
alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in
archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che
competono all'Ufficio III concorsi della Direzione generale del
personale e della formazione del Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei
servizi e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure
selettive, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da
leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio e il rifiuto di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati
si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' l'Ufficio III concorsi
della Direzione generale del personale e della formazione del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria del personale e dei servizi; il responsabile del
trattamento e' il dirigente del suddetto Ufficio III concorsi.
Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di
selezione individuate dal suddetto Ufficio III concorsi nell'ambito
della procedura medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in
esito alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito del Ministero della
giustizia.
8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento.
L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Art. 14 Assunzione in servizio
Art. 14
Assunzione in servizio
1. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e
regime delle assunzioni.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del
presente bando saranno assunti, con riserva di controllare il
possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina
prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al
momento dell'immissione in servizio, nei profili indicati all'art. 1
nel personale del Ministero della giustizia - Amministrazione
giudiziaria, area funzionale terza, fascia economica F1.
3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verra' instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di
tempo pieno o di tempo parziale, ai sensi dell'art. 1 del presente
bando, sulla base della preferenza espressa dai vincitori secondo
l'ordine della graduatoria di merito.
4. Il personale assunto sara' tenuto a rimanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai
sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
5. Il rapporto di lavoro con l'amministrazione decorrera' ad ogni
effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto
individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella
sede di assegnazione nella data indicata da questa amministrazione e
con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio.
6. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine indicato da questa amministrazione,
comportera' la decadenza dal diritto all'assunzione e il non luogo
alla stipula del contratto.
7. La nomina in prova e l'immissione in servizio dei vincitori
saranno disposte con riserva di accertamento dei requisiti per
l'ammissione all'impiego.
8. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di
dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i successivi
candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria.
Art. 15 Norme di salvaguardia
Art. 15
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
3. Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale.
4. L'amministrazione si riserva analoga facolta', disponendo di
non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di
accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso.
Roma, 29 gennaio 2020
Il direttore generale: Leopizzi