MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nel profilo di funzionario giudiziario nell'area funzionale terza, fascia economica F1, presso gli uffici giudiziari aventi sede nella Regione autonoma della Valle d'Aosta. (20E01703)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 04-02-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nel profilo di funzionario giudiziario nell'area funzionale terza, fascia economica F1, presso gli uffici giudiziari aventi sede nella Regione autonoma della Valle d'Aosta. (20E01703)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 04-02-2020
  • Scadenza: 05-03-2020

Art. 1 Posti messi a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                  del personale e della formazione 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione  del  testo  unico  di  cui
sopra e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  "Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare gli  articoli  3  e
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle  categorie
protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Tenuto conto, altresi', che sussiste  la  copertura  delle  quote
d'obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge  12  marzo
1999, n. 68, ovvero che comunque sono state  avviate  e  pendenti  le
procedure finalizzate alla suddetta  copertura,  fermo  restando  che
all'atto  dell'assunzione  l'amministrazione  dovra'   applicare   la
riserva dei posti calcolata in senso piu' favorevole  alle  categorie
protette; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in  particolare,  l'art.  25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis  dell'art.  20  della  predetta
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'art. 50, comma 1; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare", e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  "Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice in materia di protezione di dati personali"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  "Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509,  concernente  il  "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  "Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca
scientifica e tecnologica"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazioni
dei  titoli  di  studio  accademici  per  l'ammissione  ai   concorsi
pubblici; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021" e  in  particolare  l'art.  1,
commi 300, 301, 307 e 361; 
    Visto l'art. 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies del  decreto-legge
30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 2016, n. 161, cosi' come richiamato nella  predetta  legge  30
dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, comma 307; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  18  aprile  2019,  recante
"Modalita'   di   assunzione   del   personale   amministrativo   non
dirigenziale   da   inquadrare   nei    ruoli    dell'amministrazione
giudiziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 307, lettera a), della legge
30 dicembre 2018, n. 145"; 
    Visto l'art. 7 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del  20  giugno  2019,  che  autorizza  il  Ministero  della
giustizia - Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria  a  indire
procedure  di  reclutamento   per   gli   anni   2019-2020-2021   per
quattrocento posti di funzionario giudiziario - area III - F1; 
    Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,  con
modifiche, dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n.  26,  recante
"Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni" e, in  particolare,  l'art.  14,  commi  10-bis,  10-ter  e
10-sexies; 
    Visto l'art. 3, commi 4 e 6, della legge 19 giugno 2019,  n.  56,
recante "Interventi per la concretezza delle azioni  delle  pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente   "Disposizioni   urgenti    per    la    stabilizzazione
finanziaria"; 
    Visto l'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"; 
    Visto il bando di concorso unico in data 17 luglio  2019  per  il
reclutamento di 2.329 unita' di personale non  dirigenziale  a  tempo
indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della  giustizia
- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale  e  dei
sevizi - della Commissione  interministeriale  RIPAM,  con  il  quale
espressamente si esclude che -  all'esito  della  richiesta  e  della
successiva  delega  da  parte  del  Ministero  della   giustizia   di
attivazione tramite la Commissione  interministeriale  RIPAM  di  una
procedura  concorsuale  per  n.  2.329  unita'   di   personale   non
dirigenziale a  tempo  indeterminato  da  inquadrare  nell'area  III,
fascia economica F1 - oggetto del suddetto  concorso  possano  essere
anche posti presso uffici giudiziari della Regione Valle D'Aosta; 
    Considerate complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche
del personale nel ruolo  dell'amministrazione  giudiziaria  e,  nella
specie, quelle  relative  al  profilo  professionale  di  funzionario
giudiziario per quanto attiene agli Uffici giudiziari di Aosta; 
    Ritenuto  che,  in  ragione  di  esigenze   di   economicita'   e
tempestivita' dell'azione amministrativa, oltreche' per assicurare il
sollecito espletamento della procedura, si rende necessario procedere
almeno in parte secondo le modalita' semplificate previste in  deroga
dalle normative citate in premessa; 
    Ritenuto  che  occorre  valorizzare  quali  specifici  titoli  di
preferenza nelle procedure concorsuali  indette  dall'amministrazione
della giustizia, i tirocini svolti ai sensi art.  37,  comma  11  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto  il  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali; 
    Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non  dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia   -   Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010; 
    Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017 in
tema di rimodulazione dei profili  professionali  del  personale  non
dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, nonche' individuazione
di  nuovi  profili,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma   2-octies   del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 agosto 2016, n. 161; 
    Vista la nota prot. n. 47408  del  17  luglio  2019  con  cui  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei   ministri   comunica   che   nell'elenco   del   personale    in
disponibilita', non  sono  iscritte,  negli  ambiti  territoriali  di
riferimento, unita' che rispondono al fabbisogno di  professionalita'
ricercato, fermo restando  che  la  verifica  delle  possibilita'  di
assegnazione del personale collocato in disponibilita'  e  l'adozione
degli atti conseguenziali dovranno protrarsi fino  allo  spirare  del
termine di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; 
    Visto l'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26  febbraio
1948, n. 4, recante lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, secondo
cui "le amministrazioni statali  assumono  in  servizio  nella  Valle
possibilmente funzionari originari della regione o che  conoscano  la
lingua francese"; 
    Visto l'art. 51 della legge  16  maggio  1978,  n.  196,  recante
"Norme di attuazione dello statuto  speciale  della  Valle  d'Aosta",
secondo cui "per  far  luogo  all'assegnazione  di  posti  nei  ruoli
periferici delle varie carriere,  che  prevedano  l'impiego  in  sedi
della  Valle  d'Aosta,  le  amministrazioni  dello  Stato  bandiscono
apposito concorso per la copertura dei posti in  detta  regione,  che
deve aver luogo in Aosta e prevedere  una  prova  per  l'accertamento
della conoscenza della lingua francese"; 
    Visto l'art. 2 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 maggio 1998, n. 287, recante "Norma per la corresponsione
dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico
impiego in servizio presso  ufficio  o  enti  ubicati  nella  Regione
autonoma  a  statuto  speciale  Valle  d'Aosta",  secondo  cui   "con
decorrenza dalla data in vigore del presente decreto,  l'accertamento
della conoscenza della lingua francese avviene tramite prove di esame
distinte per profili professionali e qualifiche  funzionali.  Per  le
qualifiche funzionali corrispondenti alla ex carriera  direttiva,  di
concetto ed esecutiva l'accertamento della  conoscenza  della  lingua
consiste in una prova scritta ed una orale"; 
    Vista la legge regionale della Valle d'Aosta 1°  settembre  1997,
n. 32, a mente della quale il personale amministrativo  degli  Uffici
del giudice di pace e' inserito nel ruolo unico del  personale  della
regione e nell'organico della giunta regionale; 
    Preso atto della sussistenza di idonea copertura finanziaria; 
 
                              Delibera: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di  complessive   sette   unita'   di   personale   non
dirigenziale a tempo indeterminato per il  profilo  professionale  di
funzionario giudiziario, da inquadrare  nell'area  funzionale  terza,
fascia economica F1,  nei  ruoli  del  Ministero  della  giustizia  -
Amministrazione  giudiziaria,  per  l'impiego   presso   gli   uffici
giudiziari aventi sede nella Regione  autonoma  della  Valle  d'Aosta
(Tribunale di Aosta e Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Aosta). 
    2. E' garantita la pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  per
l'accesso  al  lavoro,  secondo  i  principi  definiti  dal   decreto
legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,  e  dall'art.  35  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    3. Le riserve di legge di cui al successivo art. 10 e i titoli di
preferenza sono valutati esclusivamente all'atto  della  formulazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12. 
    4. L'amministrazione si riserva la facolta' di  modificare,  fino
alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei  posti  messi  a
concorso, in aumento  o  in  decremento,  nonche'  di  sospendere  le
connesse successive attivita' di assunzione, in ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche'  in  applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero,
in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni  2019-2021.
Di eventuali provvedimenti in tal senso sara' data comunicazione  con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e sul  sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia (www.giustizia.it).

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti, che devono essere posseduti  alla  data  di  scadenza  dei
termini di presentazione della domanda di partecipazione  nonche'  al
momento dell'assunzione in servizio: 
      a) cittadinanza italiana ovvero  cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea. Sono  ammessi  altresi'  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato  membro,  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
fermo restando il possesso dei requisiti,  ove  compatibili,  di  cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
      b) eta' non inferiore a diciotto anni; 
      c) possesso della laurea triennale (L), del diploma  di  laurea
(DL), della laurea specialistica (LS), della laurea magistrale  (LM),
o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente,  di
seguito indicati: 
        L-14 laurea in scienze dei servizi giuridici; L-36 laurea  in
scienze politiche e delle relazioni internazionali;  L-33  laurea  in
scienze economiche; 
ovvero 
        diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza; scienze politiche;
economia e commercio; 
ovvero 
        laurea specialistica (LS) in: 22/S - Giurisprudenza; 102/S  -
Teoria e tecniche della  normazione  e  dell'informazione  giuridica;
64/S - Scienze dell'economia;  84/S  -  Scienze  economico-aziendali;
57/S - Programmazione  e  gestione  delle  politiche  e  dei  servizi
sociali; 60/S  -  Relazioni  internazionali;  70/S  -  Scienze  della
politica; 71/S - Scienze  delle  pubbliche  amministrazioni;  88/S  -
Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S - Sociologia; 99/S  -
Studi europei; 
ovvero 
        laurea  magistrale  in:  LMG/01  -  Giurisprudenza;  LM-56  -
Scienze dell'economia; LM-77 - Scienze economico-aziendali;  LM-87  -
Servizio   sociale   e   politiche   sociali;   LM-52   -   Relazioni
internazionali; LM-56 - Scienze dell'economia; LM-62 - Scienze  della
politica; LM-63 - Scienze delle pubbliche  amministrazioni;  LM-81  -
Scienze per la cooperazione  allo  sviluppo;  LM-88  -  Sociologia  e
ricerca sociale; LM-90 - Studi europei; 
        o titoli equiparati  ed  equipollenti  secondo  la  normativa
vigente. 
    Tutti i  titoli  sopra  citati  si  intendono  conseguiti  presso
universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati
in possesso di titolo accademico rilasciato da un  Paese  dell'Unione
europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche'  il  titolo  sia
stato dichiarato equivalente con provvedimento della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sentito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la  predetta  procedura
di equivalenza. Il candidato e' ammesso con  riserva  alle  prove  di
concorso,  in  attesa  dell'emanazione  di  tale  provvedimento.   La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza puo'
essere attivata  dopo  lo  svolgimento  della  prova  selettiva,  ove
superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere  comunicata,
a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove
orali; 
      d) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso si riferisce (da intendersi per i soggetti  con  disabilita'
come idoneita' allo svolgimento delle  mansioni  di  cui  al  vigente
ordinamento professionale); 
      e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35,  comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      f) godimento dei diritti civili e politici; 
      g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),  del  testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e  ai  sensi  delle  corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di  lavoro
relativi al personale dei vari comparti; 
      i) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      j) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva  secondo
la vigente normativa italiana. 
    2. Per  i  candidati  diversi  da  i  cittadini  italiani  e  dai
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti  punti
f), g) e j) si applicano solo in quanto compatibili. 
    3.  I  candidati  vengono  ammessi  alle  prove  concorsuali  con
riserva, fermo restando quanto previsto  dall'art.  16  del  presente
bando. 
    4.  L'amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   le
eventuali cause di risoluzione di precedenti  contratti  di  pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito  della  buona  condotta  e
delle qualita' morali.

Art. 3 Procedura concorsuale

				Art. 3 
 
 
                        Procedura concorsuale 
 
 
    1. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di  seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: 
      a) una prova scritta, articolata cosi' come delineato nell'art.
6; 
      b)   una   prova   orale   consistente    in    un    colloquio
interdisciplinare da effettuarsi sulle materie e con le modalita'  di
cui al successivo art. 7. 
    2. La valutazione dei titoli verra'  effettuata  solo  a  seguito
dell'espletamento della prova  orale,  in  esclusivo  riferimento  ai
candidati risultati idonei alla predetta prova  e  sulla  base  delle
dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di  partecipazione,  e
della documentazione prodotta. La commissione esaminatrice  redigera'
la graduatoria  definitiva  finale  di  merito  sommando  i  punteggi
conseguiti nelle prove scritte, nella prova orale e nella valutazione
dei titoli. I primi classificati  nella  graduatoria  di  merito,  in
numero pari ai posti disponibili,  tenuto  conto  delle  riserve  dei
posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori.

Art. 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda

				Art. 4 
 
 
        Pubblicazione del bando e presentazione della domanda 
 
 
    1. Il presente bando sara' pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami".
Sara' altresi' consultabile sul sito del Ministero della giustizia. 
    2. Il candidato  dovra'  inviare  la  domanda  di  ammissione  al
concorso, compilando il modulo che sara'  tempestivamente  pubblicato
sul sito istituzionale del Ministero della giustizia,  esclusivamente
a mezzo di raccomandata a.r. all'indirizzo Ministero della  giustizia
- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del  personale  e  dei
servizi - Direzione generale  del  personale  e  della  formazione  -
Ufficio III concorsi e inquadramenti - via  Arenula  n.  70  -  00186
Roma. 
    3. La domanda di partecipazione dovra' essere presentata entro il
termine perentorio di  trenta  giorni  decorrenti  dalla  data  della
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    4. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare: 
      a) il cognome e il nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) la residenza (indirizzo, comune,  provincia,  c.a.p.)  e  un
recapito telefonico (telefono fisso, telefono cellulare); 
      e) un recapito di posta elettronica  ordinaria  ovvero,  se  in
possesso, un recapito di posta elettronica certificata; 
      f) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno  degli
altri status indicati all'art. 2, comma 1, lettera  a)  del  presente
bando; 
      g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del presente bando, indicando l'istituto presso  il  quale
e' stato conseguito, nonche' la data ed il luogo; 
      h)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2 del bando; 
      i) il godimento dei diritti civili e politici; 
      j) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego, da intendersi
per i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento  delle
funzioni cui il concorso si riferisce; 
      k) di possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta  di  cui
all'art. 35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165; 
      l) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      m) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione,
di cui al successivo art. 8; 
      n)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza alla nomina previsti dagli articoli 9 e  10  del  presente
bando; 
      o) l'indicazione dell'eventuale titolarita'  delle  riserve  di
cui all'art. 1 del presente bando; 
      p) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile  nati  entro
il 31 dicembre 1985; 
      q)   l'eventuale   diritto   all'esenzione   dalla   prova   di
accertamento  della  conoscenza  della  lingua  francese,  per   aver
superato la quarta prova di francese, prevista  dall'art.  21,  comma
20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, agli esami di  Stato  in  un
istituto della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  integrato  da  un
percorso formativo riconosciuto valido sulla base delle  disposizioni
vigenti nella regione per l'accesso alle  qualifiche  funzionali  del
comparto unico del pubblico  impiego  regionale  per  le  quali  sono
richiesti i medesimi titoli di studio, di cui agli articoli 3, 4, 5 e
6 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 settembre 1989, n. 25. 
    5. I candidati, salvo quanto indicato per chi non  sia  cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno  inoltre
dichiarare esplicitamente di  possedere  tutti  i  requisiti  di  cui
all'art. 2 del presente bando. 
    6.  I  candidati  diversamente  abili  dovranno  specificare   la
richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in  funzione  della  propria
disabilita', che andra' opportunamente documentata ed esplicitata con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale  dell'ASL
di  riferimento   o   da   equivalente   struttura   pubblica.   Tale
dichiarazione dovra' contenere esplicito riferimento alle limitazioni
che la disabilita' determina in funzione delle  procedure  selettive.
La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi  sara'
determinata a insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice,
sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame  obiettivo  di
ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno
il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la  documentazione  di
supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap, dovra'  essere
allegata alla domanda di partecipazione,  autorizzando  il  Ministero
della giustizia al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro
di tale documentazione non consentira' al Ministero  della  giustizia
di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    7.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di
partecipazione, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o
tempi aggiuntivi,  dovranno  essere  documentate  con  certificazione
medica, che sara' valutata dalla competente commissione esaminatrice,
la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 
    8.  L'amministrazione,  si  riserva  di  effettuare  controlli  a
campione sulla veridicita' delle dichiarazioni  rese  dal  candidato.
Qualora  il  controllo  accerti  la  falsita'  del  contenuto   delle
dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione. La mancata
esclusione dalla prova scritta non  sana  in  ogni  caso  l'eventuale
irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 
    9. L'amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento o
di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al  candidato
quando cio' sia dipendente da  dichiarazioni  inesatte  o  incomplete
rese dal candidato circa il proprio recapito,  oppure  da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito  rispetto
a quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  da  eventuali  disguidi
imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 
    10. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi  sul  sito  del  Ministero
della giustizia. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a  tutti
gli effetti. 
    11. Il diario recante  l'indicazione  del  luogo,  del  giorno  e
dell'ora in cui sara' tenuta la prova scritta, nonche' le indicazioni
in merito al suo contenuto e alle modalita' di  svolgimento,  saranno
pubblicati sul sito del Ministero della  giustizia,  almeno  quindici
giorni prima. Tale pubblicazione avra' valore di notifica e  di  essa
sara' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 5 Commissione esaminatrice

				Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. L'amministrazione nomina una commissione  esaminatrice,  sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice  sara'  competente
per la valutazione dei titoli ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 e per
l'espletamento di  tutte  le  fasi  del  concorso.  Alla  commissione
esaminatrice  possono  essere  aggregati  membri  aggiuntivi  per  la
valutazione  della  conoscenza  delle  lingue   straniere   e   delle
competenze informatiche.

Art. 6 Prova scritta e ammissione alla prova orale

				Art. 6 
 
 
             Prova scritta e ammissione alla prova orale 
 
 
    1. La  prova  scritta  consiste  nella  risoluzione  di  quindici
domande a risposta aperta in materia di: 
      a) diritto amministrativo; 
      b) diritto processuale civile; 
      c) diritto processuale penale; 
      d) servizi di cancelleria; 
      e) conoscenza della lingua inglese. 
    2. La prova scritta avra' luogo in Aosta. 
    3. I candidati dovranno  presentarsi  all'ora  stabilita  con  un
valido documento di riconoscimento. 
    4. I candidati dovranno inoltre sottoscrivere  una  dichiarazione
nella  quale  attestano,  sotto  la   propria   responsabilita',   la
veridicita' di quanto indicato nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    5. L'assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella  data  e
nell'ora stabilita comportera' l'esclusione dal concorso. 
    6.  Eventuali  indicazioni  specifiche  in  ordine  agli   ambiti
disciplinari delle materie, alle modalita' e al tempo di  svolgimento
delle prove concesso ai  candidati,  secondo  quanto  disposto  dalla
commissione esaminatrice, saranno comunicate sul sito  del  Ministero
della giustizia. 
    7. Durante le prove di esame e' fatto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    8. Nel corso della prova  e'  vietato  ai  candidati  di  portare
nell'aula di esame carta da scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli  di
qualsiasi genere, telefoni cellulari e ogni dispositivo che  consenta
di comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene
a tali disposizioni e' escluso dal concorso. 
    9. Gli elaborati saranno corretti in forma anonima. 
    10. Alla prova scritta sara' assegnato un  punteggio  complessivo
massimo di 30 punti. 
    11. La prova scritta si  intende  superata  se  e'  raggiunto  il
punteggio minimo di 21/30. 
    12. L'elenco alfabetico dei candidati ammessi  alle  prove  orali
sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia. 
    13. L'avviso di convocazione per la prova orale sara'  pubblicato
sul sito del Ministero della giustizia almeno quindici  giorni  prima
del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica. 
    14. La commissione esaminatrice, d'intesa con  l'amministrazione,
si riserva di pubblicare sul  sito  del  Ministero  della  giustizia,
contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la
prova orale, eventuali indicazioni di  dettaglio  in  merito  al  suo
svolgimento. 
    15. Il candidato ammesso  alla  prova  orale  dovra'  presentare,
entro  e  non  oltre  la  data  prevista   per   la   prova   stessa,
all'amministrazione   la   documentazione   e/o   le    dichiarazioni
sostitutive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445,  comprovanti  il  possesso  dei  titoli  o  il
diritto alla riserva dei posti di  cui  agli  articoli  8,  9  e  10,
seguendo le apposite indicazioni che saranno pubblicate sul sito  del
Ministero della giustizia,  unitamente  al  suindicato  diario  delle
prove.

Art. 7 Prova orale e stesura della graduatoria di merito

				Art. 7 
 
 
          Prova orale e stesura della graduatoria di merito 
 
 
    1. La prova orale consistera' in un  colloquio  interdisciplinare
volto ad accertare la preparazione e la capacita'  professionale  dei
candidati sulle materie oggetto della prima parte della prova scritta
di cui all'art. 6, nonche' elementi di diritto  civile,  elementi  di
diritto penale, elementi di ordinamento giudiziario. 
    2. In applicazione dell'art. 51 della legge 16  maggio  1978,  n.
196, i candidati ammessi alla  prova  orale  dovranno  sostenere  una
prova di accertamento della lingua francese consistente in una  prova
scritta e in una prova orale aventi ad oggetto la sfera pubblica e la
sfera professionale. 
    3. Sono esonerati dalla prova di  accertamento  della  conoscenza
della lingua francese di cui al precedente comma 2, coloro che  hanno
superato la quarta prova di francese, prevista  dall'art.  21,  comma
20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, agli esami di  Stato  in  un
istituto della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  integrato  da  un
percorso formativo riconosciuto valido sulla base delle  disposizioni
vigenti nella regione per l'accesso alle  qualifiche  funzionali  del
comparto unico del pubblico  impiego  regionale  per  le  quali  sono
richiesti i medesimi titoli di studio, di cui agli articoli 3, 4, 5 e
6 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 settembre 1989, n. 25. 
    4. In sede di prova orale, sara' altresi' accertata la conoscenza
dell'uso dei  dispositivi  e  delle  applicazioni  informatiche  piu'
diffusi mediante una verifica attitudinale di tipo pratico. 
    5. La prova orale avra' luogo in Aosta. 
    6. I candidati sono obbligatoriamente  tenuti  a  presentarsi  al
colloquio orale, muniti di un idoneo documento di  riconoscimento  in
corso di validita'. 
    7. Alla prova orale sara' assegnato un punteggio  massimo  di  30
punti, e  la  stessa  si  intendera'  superata  se  e'  raggiunto  il
punteggio minimo di 21/30. 
    8. Ultimata la prova orale, la commissione esaminatrice  stilera'
la  relativa  graduatoria  di  merito,  sulla  base   del   punteggio
complessivo conseguito nelle prove scritte, nella prova orale  e  del
punteggio   attribuito   in   base   ai   titoli,   con    esclusione
dell'accertamento della conoscenza della lingua francese. 
    9.  Tutti  i  titoli  devono  essere  posseduti  alla   data   di
presentazione della domanda, nonche' alla data dell'assunzione. 
    10. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi  di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 
    11. Le graduatorie di merito saranno trasmesse dalla  commissione
esaminatrice alla Direzione generale del personale e della formazione
del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi del Ministero della giustizia.

Art. 8 Punteggio aggiuntivo

				Art. 8 
 
 
                        Punteggio aggiuntivo 
 
 
    12. La commissione assegnera' un punteggio aggiuntivo sulla  base
del possesso dei seguenti titoli e criteri: 
      a) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo
stage  presso  gli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  73  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del
suddetto articolo; 
      b) punti 6,00 a coloro che hanno svolto,  con  esito  positivo,
l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per  il  processo
ai sensi dell'art.  16-octies,  comma  1-bis  e  comma  1-quater  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      c)  punti  1,00  a  coloro  che  hanno  completato,  con  esito
positivo, il tirocinio formativo  presso  gli  uffici  giudiziari  ai
sensi dell'art. 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come
indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114. 
    13. I punteggi di cui al comma 1 non possono essere cumulati.

Art. 9 Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza

				Art. 9 
 
 
        Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza 
 
 
    1. In materia di riserva dei posti si applicano  le  disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
487 e successive modificazioni,  ove  non  derogate  dalla  normativa
richiamata in premessa, all'art. 7, comma 2,  della  legge  12  marzo
1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei
limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3,  comma
1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma  9
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente  il  codice
dell'ordinamento militare. 
    2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli di cui al  successivo  art.
10, per poter essere oggetto di valutazione devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 
    3. Le riserve di  legge  sono  valutate  esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria  finale  di  merito  di  cui  al
successivo art. 11. 
    4. I candidati appartenenti alle categorie previste  dalla  legge
12 marzo 1999, n.  68,  che  hanno  conseguito  l'idoneita',  vengono
inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di
riserva previsti dalla normativa vigente, purche' risultino  iscritti
negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 8 della  medesima
legge e risultino  disoccupati  al  momento  della  formazione  della
graduatoria stessa.

Art. 10 Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli

				Art. 10 
 
 
Titoli di preferenza a parita' di merito ed a  parita'  di  merito  e
                               titoli 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dell'art.  73,  comma
14  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98  e   dell'art.
16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, a parita' di merito, sono preferiti: 
      i) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      ii) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      iii) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      iv) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico  e
privato; 
      v) gli orfani di guerra; 
      vi) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      vii) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico  e
privato; 
      viii) i feriti in combattimento; 
      ix) gli insigniti di croce di guerra o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      x)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      xi) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      xii) i figli dei mutilati e degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      xiii) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      xiv) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      xv) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      xvi) coloro che abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
      xvii) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia; 
      xviii) i coniugati ed i non coniugati con  riguardo  al  numero
dei figli a carico; 
      xix) gli invalidi e i mutilati civili; 
      xx) i militari volontari delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      i) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento nell'ufficio per  il  processo,  ai  sensi  dell'art.
16-octies, commi 1 bis e 1-quater del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, come modificato dall'art.  50  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114; 
      ii) l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
      iii) l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il  tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, commi 1 bis e 1-quinquies  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
    3. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      i) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      ii) dall'aver prestato lodevole servizio nelle  amministrazioni
pubbliche ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; 
      iii) dall'essere residenti  in  Valle  d'Aosta  dalla  nascita,
dall'essere emigrati valdostani o figli degli emigrati valdostani; 
      iv) dall'essere residenti in  Valle  d'Aosta  da  almeno  dieci
anni; 
      v) dall'eta' minore rispetto agli altri candidati.

Art. 11 Validazione e pubblicita' della graduatoria di merito e comunicazione dell'esito del concorso

				Art. 11 
 
 
        Validazione e pubblicita' della graduatoria di merito 
               e comunicazione dell'esito del concorso 
 
 
    1. La  graduatoria  di  merito  sara'  validata  dalla  Direzione
generale  del  personale  e   della   formazione   del   Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del  personale  e  dei  servizi  del
Ministero della giustizia. 
    2. L'avviso relativo alla  avvenuta  validazione  delle  predette
graduatorie  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" -  e  sul
sito del Ministero della giustizia. 
    3. Ogni altra comunicazione sara' data mediante avviso  sul  sito
del Ministero della giustizia.

Art. 12 Accesso agli atti

				Art. 12 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge. 
    2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il  candidato
dichiara di essere consapevole che  eventuali  richieste  di  accesso
agli   atti    da    parte    dei    partecipanti    saranno    evase
dall'amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti
oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del
candidato. 
    3. Il  responsabile  unico  del  procedimento  e'  l'Ufficio  III
concorsi della Direzione generale del personale  e  della  formazione
del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi del Ministero della giustizia.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

				Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura  di  selezione  saranno  trattati  esclusivamente  per   le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e  per  le
successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione,
nel rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo  necessario  connesso
alla gestione della  procedura  selettiva  e  delle  graduatorie,  in
archivi  informatici/cartacei  per  i   necessari   adempimenti   che
competono all'Ufficio  III  concorsi  della  Direzione  generale  del
personale  e  della  formazione  del  Ministero  della  giustizia   -
Dipartimento dell'organizzazione  giudiziaria  del  personale  e  dei
servizi e alla commissione  esaminatrice  in  ordine  alle  procedure
selettive, nonche' per adempiere  a  specifici  obblighi  imposti  da
leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati  e'  obbligatorio  e  il  rifiuto  di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in questione saranno trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5. Il titolare del trattamento dei dati e' l'Ufficio III concorsi
della  Direzione  generale  del  personale  e  della  formazione  del
Ministero  della   giustizia   -   Dipartimento   dell'organizzazione
giudiziaria  del  personale  e  dei  servizi;  il  responsabile   del
trattamento e'  il  dirigente  del  suddetto  Ufficio  III  concorsi.
Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di
selezione individuate dal suddetto Ufficio III  concorsi  nell'ambito
della procedura medesima. 
    6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento. 
    7. I dati personali potranno essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti  in
esito alla selezione  verra'  diffusa  mediante  pubblicazione  nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito  del  Ministero  della
giustizia. 
    8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli  articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri  dati  personali,  la
rettifica  o  la  cancellazione  dei   dati,   la   limitazione   del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al  trattamento.
L'interessato potra', altresi', esercitare  il  diritto  di  proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.

Art. 14 Assunzione in servizio

				Art. 14 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente  ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni. 
    2. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso  oggetto  del
presente  bando  saranno  assunti,  con  riserva  di  controllare  il
possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo  la  disciplina
prevista dal contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  vigente  al
momento dell'immissione in servizio, nei profili indicati all'art.  1
nel  personale  del  Ministero  della  giustizia  -   Amministrazione
giudiziaria, area funzionale terza, fascia economica F1. 
    3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verra'  instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in  regime  di
tempo pieno o di tempo parziale, ai sensi dell'art.  1  del  presente
bando, sulla base della preferenza  espressa  dai  vincitori  secondo
l'ordine della graduatoria di merito. 
    4. Il personale assunto sara' tenuto a  rimanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore  a  cinque  anni,  ai
sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
    5. Il rapporto di lavoro con l'amministrazione decorrera' ad ogni
effetto con l'accettazione da parte degli interessati  del  contratto
individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella
sede di assegnazione nella data indicata da questa amministrazione  e
con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio. 
    6. La  mancata  presentazione  in  servizio,  senza  giustificato
motivo,  entro  il  termine  indicato  da   questa   amministrazione,
comportera' la decadenza dal diritto all'assunzione e  il  non  luogo
alla stipula del contratto. 
    7. La nomina in prova e l'immissione in  servizio  dei  vincitori
saranno disposte  con  riserva  di  accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego. 
    8. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di
dichiarazione di decadenza dei medesimi  subentreranno  i  successivi
candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria.

Art. 15 Norme di salvaguardia

				Art. 15 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    3. Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di  disporre  con
provvedimento  motivato,  in  qualsiasi   momento   della   procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
    4. L'amministrazione si riserva analoga facolta',  disponendo  di
non procedere all'assunzione o di revocare la medesima,  in  caso  di
accertata  mancanza,  originaria  o   sopravvenuta,   dei   requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso. 
 
      Roma, 29 gennaio 2020 
 
                                      Il direttore generale: Leopizzi

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