MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Concorso per trentuno borse di studio per l'anno scolastico/accademico 2014/2015 riservato ai figli ed agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e dei consorzi di comuni. (15E00478)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 06-02-2015

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso per trentuno borse di studio per l'anno scolastico/accademico 2014/2015 riservato ai figli ed agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e dei consorzi di comuni. (15E00478)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
  • Data: 06-02-2015
  • Scadenza: 30-09-2015

Art. 1 Definizioni

			IL CAPO DIPARTIMENTO 
 
    Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604; 
    Visto l'art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che
ha istituito un  apposito  fondo  presso  il  Ministero  dell'interno
costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunita'
montane ed ai consorzi dei comuni per il  rogito  degli  atti  e  dei
contratti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93; 
    Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559; 
    Considerato che nello stato di previsione della spesa  di  questo
Ministero e' istituito il cap. 1207/1  "Spese  e  contributi  per  le
attivita'  sociali,  culturali  ed  assistenziali   delle   comunita'
montane, nonche' per il funzionamento delle relative  commissioni  di
concorso"; 
    Ritenuto pertanto che occorre indire  il  concorso,  per  titoli,
allo  scopo  di  ripartire  il  fondo  di  cui  sopra  attraverso  il
conferimento di borse di  studio,  per  l'anno  scolastico/accademico
2014-2015, a favore dei figli e  degli  orfani  dei  segretari  delle
comunita' montane e dei consorzi di comuni; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
 
    Ai fini del presente decreto si intende: 
      a) per Laurea, il  titolo  universitario  rilasciato  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270; 
      b) per Diploma di Laurea, il titolo universitario rilasciato ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) e dell'art. 3, comma 1,  della
legge 19 novembre 1990, n. 341; 
      c) per Laurea Magistrale, il titolo universitario rilasciato ai
sensi dell'art. 3, comma 1,  lettera  b)  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270; 
      d) per corsi di Laurea, i corsi di studio al termine dei  quali
sono rilasciati i titoli di cui alle precedenti lettere a) e b); 
      e) per corso di  Laurea  Magistrale,  il  corso  di  studio  al
termine del quale e' rilasciato il  titolo  di  cui  alla  precedente
lettera c).

Art. 2 Indizione del concorso e ripartizione delle borse di studio

				Art. 2 
 
 
                       Indizione del concorso 
                e ripartizione delle borse di studio 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di  n.
31 borse di studio, per l'anno  scolastico/accademico  2014-2015,  ai
figli e  agli  orfani  dei  segretari  appartenenti  ai  ruoli  delle
comunita' montane e dei consorzi di comuni che siano,  alla  data  di
scadenza dei termini per  l'invio  della  domanda,  in  attivita'  di
servizio ovvero in posizione di quiescenza. 
    2. Le borse di studio di cui al  comma  1  sono  ripartite  nelle
seguenti Sezioni: 
      A) studenti  scuole  medie  inferiori:  n.  4  da  euro  550,00
ciascuna; 
      B) studenti scuole  medie  superiori:  n.  10  da  euro  700,00
ciascuna; 
      C) studenti universita' (statali o legalmente riconosciute)  ed
istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia
di belle arti, Accademia  di  arte  drammatica,  Accademia  di  danza
etc.): n. 3 da euro 1.000,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno
di corso; 
      D) studenti universita' (statali o legalmente riconosciute)  ed
Istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia
di belle arti, Accademia  di  arte  drammatica,  Accademia  di  danza
etc.): n. 14 cosi' ripartite: 
        d1) - iscritti agli anni successivi al  primo  dei  corsi  di
Laurea e iscritti al  1°  anno  e  successivi  del  corso  di  Laurea
Magistrale: n. 10 da euro 1.300,00 ciascuna; 
        d2) - laureati nell'anno accademico  2014-2015,  in  possesso
del titolo di Laurea: n. 2 da euro 1.800,00; 
        d3) - laureati nell'anno accademico  2014-2015,  in  possesso
del titolo di Laurea Magistrale o Diploma di Laurea:  n.  2  da  euro
2.000,00. 
    3.  L'ammontare  delle  borse  di  studio  non  attribuite  va  a
beneficio della Sezione i cui candidati  risultati  idonei  siano  in
numero superiore rispetto alle borse di studio messe a concorso,  nei
limiti  di  spesa  stabiliti  dal  presente  decreto.  Qualora  nelle
graduatorie non risultino candidati  idonei  in  alcuna  Sezione,  la
Commissione provvede  ad  assegnare  la  somma  rimasta  disponibile,
ripartendola in parti uguali tra i vincitori di tutte le Sezioni  del
concorso. 
    4. Il premio verra' erogato ai vincitori mediante  accredito  sul
c/c bancario o postale.

Art. 3 Cause di inammissibilita'

				Art. 3 
 
 
                      Cause di inammissibilita' 
 
 
    1. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art.  2,
comma 2, lettere A) e B), che abbiano frequentato da ripetenti l'anno
scolastico 2014-2015 e che non abbiano conseguito, nello stesso anno,
la  promozione  senza  debiti  formativi  alla  classe  o  al   corso
successivo, riportando una votazione media non inferiore a 7. 
    2. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art.  2,
comma 2, lettera C), che abbiano  conseguito  il  diploma  di  scuola
media superiore nell'anno scolastico 2013-2014  da  ripetenti  e  che
abbiano riportato nell'esame  di  Stato  una  votazione  inferiore  a
70/100 e di quelli  che  non  abbiano  sostenuto  piu'  di  un  esame
previsto dal proprio piano di studio per l'anno accademico 2014-2015. 
    3. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art.  2,
comma 2, lettere C)  e  D-d1),  che  abbiano  riportato  negli  esami
sostenuti relativi al proprio piano di  studio  dell'anno  accademico
2014-2015 una media inferiore a 24/30. 
    4. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art.  2,
comma 2, lettere D-d2) e D-d3), che, a  conclusione  del  periodo  di
durata legale prevista dall'ordinamento per gli  studi  universitari,
abbiano conseguito una votazione nell'esame  di  laurea  inferiore  a
100/110. 
    5. Non sono ammesse le domande degli studenti universitari  fuori
corso. 
    6. Non sono ammesse le domande dei figli dei segretari comunali e
dei segretari titolari del servizio di segreteria di piu'  comuni  in
convenzione, anche se facenti parte di una comunita' montana o di  un
consorzio di comuni, nonche' i figli  di  appartenenti  ai  ruoli  di
altre pubbliche amministrazioni. Sono, altresi', esclusi gli studenti
di istituti di qualsiasi ordine e grado  la  cui  retta,  per  l'anno
2014/2015, sia interamente a carico della pubblica assistenza.

Art. 4 Modalita' di presentazione delle domande

				Art. 4 
 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al   concorso,   predisposta
utilizzando i modelli  allegati  al  presente  decreto,  puo'  essere
presentata per una sola Sezione  e  deve  essere  trasmessa  mediante
posta         elettronica         certificata,          all'indirizzo
utgautonomie.prot@pec.interno.it, ovvero  mediante  raccomandata  con
avviso di ricevimento,  entro  il  termine  del  30  settembre  2015,
indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento per  gli  Affari
Interni  e  Territoriali  -  Direzione  Centrale   per   gli   Uffici
Territoriali  del  Governo  e  per  le  Autonomie  Locali  -  Ufficio
VII-Affari degli Enti Locali. A tal fine, fa fede il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. 
    2. Non saranno prese  in  considerazione  le  domande  presentate
oltre i termini previsti dal comma precedente. 
    3. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore-segretario di
comunita' montana o di consorzio di comuni in attivita' di servizio o
in posizione di quiescenza o da chi esercita la potesta'  genitoriale
o la tutela, se il candidato e' minorenne o orfano, o  dal  candidato
medesimo, se maggiorenne. 
    4. Nella domanda deve  essere  espressamente  dichiarato  che  il
candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilita'
al concorso previste dall'art.  3  del  presente  decreto  e  che  il
medesimo, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   autorizza   l'Amministrazione   al
trattamento dei dati, ai soli fini dello svolgimento  della  presente
procedura concorsuale. 
    Deve, inoltre, essere specificata la denominazione e  l'indirizzo
dell'istituto frequentato nell'anno 2014/2015 e, per gli iscritti  al
1° anno di  universita'  o  equiparati,  anche  la  denominazione  ed
indirizzo relativo all'istituto presso il quale si e'  conseguito  il
diploma di scuola media superiore. 
    5.   La   domanda   deve   essere   corredata   dalla    seguente
documentazione: 
      a) autocertificazione  del  genitore  da  cui  risulti  che  il
candidato e' figlio di segretario generale di una comunita' montana o
di un consorzio di comuni in servizio o in posizione  di  quiescenza,
con l'indicazione, in tal caso, dell'ultima sede e  dell'ultimo  anno
di servizio. Nel caso di candidato minorenne orfano, la dichiarazione
sara' resa da chi  esercita  la  potesta'  genitoriale  o  la  tutela
(modello 1); 
      b)  autocertificazione  relativa  alle  valutazioni  di  merito
(modello 2): 
        per i candidati di cui alle lettere  A)  e  B)  dell'art.  2,
comma 2: autocertificazione della votazione, conseguita nelle singole
materie dal candidato, nell'anno scolastico 2014-2015; 
        per i candidati di cui alla lettera C) dell'art. 2, comma  2:
autocertificazione della votazione conseguita in  sede  di  esame  di
Stato  nonche'  degli  esami  sostenuti  con  le  relative  votazioni
conseguite nel primo anno di corso universitario; 
        per i candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera D): 
          d1) autocertificazione relativa agli esami sostenuti con le
relative votazioni conseguite nell'anno accademico 2014-2015; 
          d2)  e  d3)  autocertificazione  relativa  alla   votazione
conseguita per l'esame finale; 
      c)  copia  del  piano  di  studio  approvato   dalla   Facolta'
frequentata dai candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D; 
      d) autocertificazione relativa al reddito e  alla  composizione
del nucleo familiare (modello 3); 
      e) indicazione della modalita' di pagamento prescelta  (modello
4); 
      f) fotocopia di un documento di identita'  del  sottoscrittore,
in corso di validita'.

Art. 5 Commissione per la formulazione delle graduatorie

				Art. 5 
 
 
          Commissione per la formulazione delle graduatorie 
 
 
    1. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 1  del
D.M. n. 15700/15B3/1418 del 7 maggio 1997, come sostituito  dall'art.
1 del D.M. in data 13 marzo 2002,  e'  nominata  la  Commissione  che
provvedera' alla formulazione di distinte  graduatorie  per  ciascuna
delle sezioni previste dall'art. 2 del presente decreto. 
    2. La Commissione di cui al comma 1 attribusce  il  punteggio  ai
candidati per la Sezione di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B),
sulla base della  media  aritmetica  delle  votazioni  conseguite  da
ciascuno di  essi,  con  esclusione  delle  votazioni  conseguite  in
religione ed educazione motoria. 
    L'attribuzione del punteggio ai candidati per la Sezione  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettere C) e D-d1) e' effettuata sulla base  del
numero di esami sostenuti in  rapporto  al  piano  di  studio  ed,  a
parita' di esami, della media aritmetica delle votazioni espresse  in
trentesimi, ottenute negli esami medesimi. Sono esclusi  dal  calcolo
gli esami che danno luogo ad un giudizio o ad una idoneita'. 
    L'attribuzione del punteggio ai candidati per la Sezione  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettere D-d2) e D-d3) e' effettuata  sulla  base
della votazione conseguita da ciascuno di essi per la prova finale. 
    Per le Sezioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D-d1), d2)
e d3), e' attribuito specifico punteggio alla Lode. 
    Per tutte le Sezioni, a parita' di merito,  si  tiene  conto  del
numero dei componenti del nucleo familiare e, in caso di parita', del
reddito del nucleo familiare. 
    Per i candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera C), nel  caso
di parita' di tutti i predetti parametri, si  tiene  conto  del  voto
riportato nell'esame di Stato conclusivo del  corso  di  studi  delle
scuole medie superiori. 
    3.  La  Commissione  di  cui  al  comma  1  fissa  i  criteri  di
equiparazione e di  conversione  numerica  dei  voti  conseguiti  dai
candidati e, oltre a quelli gia' stabiliti  dal  bando  di  concorso,
ulteriori criteri per la formulazione  delle  graduatorie  -  Sezione
universita'.

Art. 6 Disposizioni finali

				Art. 6 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    1. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
art.  71  (modalita'  dei  controlli)  verifica,   a   campione,   la
veridicita' delle autocertificazioni prodotte. 
    2. La spesa occorrente per l'esecuzione del presente  decreto  e'
imputata al capitolo n. 1207/1 nello stato di previsione della  spesa
del Ministero dell'interno. 
    3. Il Direttore Centrale per gli Uffici Territoriali del  Governo
e per le Autonomie Locali e' incaricato dell'esecuzione del  presente
decreto,  che  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta    Ufficiale   della
Repubblica - 4ª serie speciale. 
    4. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il bando e gli
allegati modelli saranno resi  disponibili,  in  formato  elettronico
scaricabile, sul portale del  Ministero  dell'Interno  all'indirizzo:
http://autonomie.interno.it. 
    5. L'Amministrazione si riserva di rettificare il presente  bando
in  presenza  di   eventuali,   sopravvenute   diverse   disposizioni
normative. 
      Roma, 23 dicembre 2014  
 
                                      Il Capo Dipartimento: Belgiorno

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