MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso, per esami, a trecentocinquanta posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 2024. (24E08903)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17-12-2024

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per esami, a trecentocinquanta posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 2024. (24E08903)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 17-12-2024
  • Scadenza: 16-01-2025

Art. 1 Posti messi a concorso

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto il regolamento per il concorso in  magistratura,  approvato
con  regio  decreto  15  ottobre  1925,   n.   1860,   e   successive
modificazioni; 
    Visto il regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  ordinamento
giudiziario, e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante le norme  per  la  presentazione  dei  documenti  nei
concorsi per le carriere statali e successive modificazioni; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686,  concernente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Vista la legge 24 marzo 1958, n.  195,  e  successive  modifiche,
concernente  norme  sulla  costituzione  e  sul   funzionamento   del
Consiglio superiore della magistratura; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
1958, n. 916, e successive modificazioni, concernente disposizioni di
attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195; 
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958,  concernente  norme  sul
servizio militare di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata,  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande  di  concorso   presso   le
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; 
    Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470,  concernente  anagrafe  e
censimento degli italiani all'estero; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
portatrici di disabilita'; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  e  successive  modificazioni,  concernente  il  regolamento
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi; 
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme  in
materia di obiezione di coscienza; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n.  64,  recante  l'istituzione  del
servizio civile nazionale; 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,  concernente
disposizioni per disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art.  3,  comma  1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di  leva  e  la  disciplina  dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'  recante  delega  al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
Codice dell'amministrazione digitale; 
    Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  concernente
la  nuova  disciplina  dell'accesso  in  magistratura  e   successive
modificazioni; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n.  111,  recante  modifiche  alle
norme sull'ordinamento giudiziario; 
    Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti  per
il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,  occupazione  e  impresa  e   per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
maggio 2009 recante disposizioni in materia  di  rilascio  e  di  uso
della  casella  di  posta  elettronica   certificata   assegnata   ai
cittadini; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
Codice dell'ordinamento militare; 
    Visto il decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito  con
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti  in  materia  di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica; 
    Visto il decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria; 
    Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo; 
    Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito  con
legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti  per
la crescita del Paese; 
    Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 settembre 2014; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2016,  n.  168,  convertito  con
legge 25 ottobre 2016, n. 197; 
    Visto  il  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144   recante
Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
    Visto la legge 9 agosto  2024,  n.  114,  recante  "Modifiche  al
codice  penale,  al  codice  di  procedura  penale,   all'ordinamento
giudiziario e al Codice dell'ordinamento militare"; 
    Vista la delibera del Consiglio superiore della  magistratura  in
data 4 dicembre 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    E' indetto un concorso, per esami, a trecentocinquanta  posti  di
magistrato ordinario.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso

				Art. 2 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante: 
      1. sia cittadino italiano; 
      2. abbia l'esercizio dei diritti civili; 
      3. sia di condotta incensurabile; 
      4. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira; 
      5. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale sia stato eventualmente chiamato; 
      6. non sia stato dichiarato per quattro volte  non  idoneo  nel
concorso  per  esami  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda; 
      7. rientri, senza possibilita' di  cumulare  le  anzianita'  di
servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle
seguenti categorie: 
        a) magistrati amministrativi e contabili; 
        b) procuratori dello Stato che non sono incorsi  in  sanzioni
disciplinari; 
        c) dipendenti  dello  Stato,  con  qualifica  dirigenziale  o
appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all'area  C,  gia'
prevista dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  comparto
ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica,  che
abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il
quale  era  richiesto  il  possesso  del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un  corso  universitario  di  durata  non  inferiore  a
quattro anni e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; 
        d) appartenenti al personale universitario di  ruolo  docente
di  materie  giuridiche  in  possesso  del  diploma  di   laurea   in
giurisprudenza che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; 
        e) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla
ex  area  direttiva,  della  pubblica  amministrazione,  degli   enti
pubblici a carattere nazionale  e  degli  enti  locali,  che  abbiano
costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per  il  quale
era richiesto il possesso del diploma  di  laurea  in  giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine  di
un corso universitario di durata non inferiore a  quattro  anni,  con
almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o,  comunque,  nelle
predette carriere e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; 
        f) abilitati all'esercizio della professione forense anche se
non iscritti all'albo degli avvocati e, se  iscritti  all'albo  degli
avvocati che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; 
        g) coloro i quali hanno  svolto  le  funzioni  di  magistrato
onorario per almeno sei  anni  senza  demerito,  senza  essere  stati
revocati e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; 
        h)  laureati  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un  corso  universitario  di  durata  non  inferiore  a
quattro anni. 
    Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso dei 
      laureati in possesso del diploma di  laurea  in  giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine  di
un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni  e  del
diploma conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione  per  le
professioni legali previste dall'art. 16 del decreto  legislativo  17
novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni; 
      laureati che hanno conseguito la  laurea  in  giurisprudenza  a
seguito di un corso universitario di durata non inferiore  a  quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno  conseguito
il diploma  di  specializzazione  in  una  disciplina  giuridica,  al
termine di un corso di studi della durata non inferiore  a  due  anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; 
      laureati che hanno conseguito la  laurea  in  giurisprudenza  a
seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che
hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari  o
hanno svolto il tirocinio  professionale  per  diciotto  mesi  presso
l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, nel  testo  vigente  a  seguito  dell'entrata  in
vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con  legge
11 agosto 2014, n. 114; 
      8. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria;  a
tal fine il candidato deve procedere, tramite il servizio PagoPA, nei
termini di vigenza del bando,  al  versamento  della  somma  di  euro
50,00, quale contributo per la copertura delle spese della  procedura
concorsuale anno 2024, ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il contributo non e' rimborsabile.
L'amministrazione si riserva di  effettuare  le  opportune  verifiche
escludendo chi non ottemperi a quanto sopra; 
      9. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle  leggi
vigenti. 
    Tutti i  requisiti  devono  essere  posseduti  entro  il  termine
di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami".

Art. 3 Domanda telematica di partecipazione e modalita' per l'invio

				Art. 3 
 
    Domanda telematica di partecipazione e modalita' per l'invio 
 
    La domanda di partecipazione  al  concorso  deve  essere  inviata
esclusivamente per  via  telematica,  con  le  modalita'  di  seguito
indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data  di
pubblicazione del presente decreto  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it,  alla  voce  Strumenti/Concorsi,  esami,
selezioni ed assunzioni, ed  autenticarsi  tramite  SPID  di  secondo
livello,  ovvero  carta  di  identita'  elettronica,   ovvero   Carta
nazionale dei servizi. 
    La domanda  di  partecipazione  deve  essere  redatta  compilando
l'apposito FORM, disponibile dal giorno di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla  data  di  scadenza  dello
stesso. 
    Il  candidato,  dopo   aver   completato   l'inserimento   e   la
registrazione dei dati ed effettuato il  versamento  del  diritto  di
segreteria tramite PagoPA, deve inviare la domanda di  partecipazione
attraverso  la  funzionalita'  di  invio  predisposta   nell'apposita
sezione  dell'applicativo,  seguendo  le  indicazioni   fornite   dal
sistema. La domanda non necessita di firma autografa. 
    Dopo  l'invio,  il  sistema  notifichera'  all'indirizzo   e-mail
indicato dal candidato la domanda  di  partecipazione  ed  il  codice
identificativo, comprensivo del codice a barre;  quest'ultimo  dovra'
essere stampato e conservato a cura del  candidato,  nonche'  esibito
per la partecipazione alle prove scritte. 
    L'indirizzo e-mail indicato dal candidato  nel  FORM  di  domanda
sara' utilizzato per le notifiche e le successive comunicazioni. 
    La domanda di partecipazione inviata ed il codice  identificativo
sono  sempre  disponibili  nella  pagina  del   concorso,   nell'area
riservata del candidato; se il sistema  non  ha  generato  il  codice
identificativo, la domanda non e' stata inviata;  di  conseguenza  e'
necessario ripetere la procedura di invio. 
    La procedura di invio della domanda  nella  modalita'  suindicata
deve essere completata entro il termine di  scadenza  del  bando.  In
assenza di invio, la domanda e' inesistente. L'elenco  delle  domande
non inviate sara' pubblicato sul sito del ministero. 
    In caso di piu' invii, l'ufficio prendera' in  considerazione  la
domanda inviata per ultima. 
    Allo scadere dei termini, il sistema informatico non  permettera'
piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda. 
    Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico  della
domanda sono allegate al presente decreto e  ne  costituiscono  parte
integrante. 
    Non sono ammessi a partecipare al concorso  i  candidati  le  cui
domande sono state redatte, presentate o spedite in modalita' diverse
da quelle suindicate. 
    Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 
      1. il proprio cognome e nome; 
      2. la data e il luogo di nascita; 
      3. il codice fiscale; 
      4. di essere cittadini italiani; 
      5. di avere l'esercizio dei diritti civili; 
      6. di essere di condotta incensurabile; 
      7. di non avere riportato condanne penali e  di  non  avere  in
corso procedimenti penali ovvero procedimenti per  l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione; 
      8. di non avere precedenti giudiziari  tra  quelli  iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002 , n. 313; 
      9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad  indagini
preliminari; 
      10.  di  non  essere  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero di non essere  stati  dichiarati  decaduti  da  un
impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego  stesso  e'
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o  viziati
da invalidita' non sanabile; 
      11. di essere in posizione regolare nei confronti del  servizio
di leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 
      12. di essere fisicamente idonei ad  esercitare  l'impiego  cui
aspirano; 
      13. se, nel  caso  in  cui  siano  persone  con  disabilita'  o
disturbi   specifici   di    apprendimento,    abbiano    l'esigenza,
rispettivamente, ai sensi  degli  articoli  4  e  20  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, e degli articoli 5 della legge 8 ottobre 2010,
n. 170, e 3 del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  in
legge 6 agosto 2021, n. 113, di essere  assistiti  durante  le  prove
scritte, indicando, in  caso  affermativo,  l'ausilio  necessario  in
relazione alla propria disabilita' o  lo  strumento  compensativo  in
relazione al proprio  disturbo,  nonche'  l'eventuale  necessita'  di
tempi aggiuntivi. Tali richieste sono  da  comprovare  indicando  gli
estremi  dell'apposita  certificazione  rilasciata  dalla  competente
struttura  pubblica  in  relazione  alla   disabilita'/disturbo.   Il
candidato, nei quindici giorni successivi alla  scadenza  del  bando,
dovra'    inviare    la    documentazione    all'indirizzo     e-mail
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustizia.it 
      14.  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune,  provincia,
C.A.P.);  ogni  cambiamento  di  indirizzo  deve  essere   comunicato
all'Ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 
      15. i numeri telefonici di reperibilita'; ogni cambiamento deve
essere comunicato all'Ufficio con  una  delle  modalita'  di  cui  al
successivo art. 15; 
      16. il luogo ove desiderano  ricevere  eventuali  comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di  residenza.  In
assenza di tale dichiarazione le  comunicazioni  saranno  inviate  al
luogo  di  residenza;  ogni  cambiamento   deve   essere   comunicato
all'Ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 
      17. l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento; 
      18. l'eventuale precedente prima laurea, l'Universita' dove  e'
stata conseguita e la data del conseguimento; 
      19. la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, n. 7; 
      20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal  candidato  fra  le  seguenti:  inglese,  francese,
spagnolo e tedesco; 
      21. il versamento del diritto di segreteria,  come  specificato
nel precedente art. 2. 
    L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero  nel  caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute  dal  candidato  a
causa dell'inesatta  indicazione  del  recapito  o  della  mancata  o
tardiva segnalazione del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella
domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4 Cause di esclusione dal concorso

				Art. 4 
 
                  Cause di esclusione dal concorso 
 
    Non sono ammessi al concorso: 
      a) coloro che  non  sono  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 del presente decreto; 
      b) coloro le cui  domande  di  partecipazione  non  sono  state
inviate nei termini e/o con le  modalita'  indicate  all'art.  3  del
presente decreto; 
      c) coloro che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda, siano stati  dichiarati  non  idonei  in
quattro concorsi per l'ammissione in magistratura.  L'espulsione  del
candidato dopo la dettatura  del  tema,  durante  le  prove  scritte,
equivale  ad  inidoneita'.  Produce,  inoltre,  gli  stessi   effetti
dell'inidoneita'  l'annullamento  di  una  prova   da   parte   della
commissione quando essa abbia accertato che la stessa  sia  stata  in
tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da  qualsiasi
testo ovvero che l'elaborato sia stato reso riconoscibile. 
    La domanda di partecipazione inviata ai sensi del presente bando,
dal candidato identificatosi con SPID di secondo livello, si  intende
sottoscritta. 
    Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato,
puo' escludere da uno o piu'  concorsi  successivi  chi,  durante  lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
comportamenti fraudolenti,  diretti  ad  acquisire  o  ad  utilizzare
informazioni  non  consentite,  o  per  comportamenti  violenti   che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso. 
    L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata  dal
Consiglio   superiore   della    magistratura,    sotto    condizione
dell'accertamento  dei  requisiti  prescritti  per  l'assunzione   in
magistratura  e  delle  altre  condizioni  richieste  dal  bando   di
concorso.

Art. 5 Prove concorsuali

				Art. 5 
 
                          Prove concorsuali 
 
    L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. 
    La prova scritta consiste  nello  svolgimento  di  tre  elaborati
teorici vertenti su: 
      a. diritto civile; 
      b. diritto penale; 
      c. diritto amministrativo. 
    Gli elaborati devono essere presentati nel termine  di  otto  ore
dalla dettatura della traccia. 
    Ai sensi dell'art. 7, regio decreto 15 ottobre 1925 n. 1860, come
modificato dall'art. 26-bis del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,
convertito con legge 21 ottobre 2021, n. 147,  i  candidati  potranno
consultare i semplici testi dei codici, delle  leggi  e  dei  decreti
dello Stato,  secondo  le  modalita'  che  verranno  determinate  nel
decreto ministeriale di adozione del diario della prova scritta. 
    La prova orale verte su: 
      a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; 
      b. procedura civile; 
      c. diritto penale; 
      d. procedura penale; 
      e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario; 
      f. diritto commerciale e fallimentare; 
      g. diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
      h. diritto comunitario; 
      i. diritto internazionale pubblico e privato; 
      l.  elementi  di  informatica  giuridica   e   di   ordinamento
giudiziario; 
      m. colloquio su una lingua straniera scelta  fra  le  seguenti:
inglese, francese, spagnolo e tedesco. 
    Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall'art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ovvero con
modalita' telematiche, ai sensi dell'art.  1,  comma  2  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Art. 6 Commissione esaminatrice

				Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La  commissione  del  concorso  per  esami  e'  nominata,  almeno
quindici giorni prima dell'inizio della prova  scritta,  con  decreto
del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera
del Consiglio superiore della magistratura, ed e' composta, ai  sensi
dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.
160, da un magistrato il  quale  abbia  conseguito  almeno  la  sesta
valutazione di professionalita', che la presiede, da venti magistrati
che   abbiano   conseguito   almeno   la   terza    valutazione    di
professionalita', da cinque professori universitari di ruolo titolari
di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su  proposta
del Consiglio universitario nazionale, e  da  tre  avvocati  iscritti
all'albo  speciale  dei  patrocinanti   dinanzi   alle   magistrature
superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. 
    Non possono  essere  nominati  componenti  della  commissione  di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari  che
nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo  e  in
qualsiasi modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione  al
concorso per magistrato ordinario. 
    Con il medesimo decreto sono nominati anche componenti  supplenti
in misura pari a dieci magistrati che abbiano  conseguito  almeno  la
terza valutazione di professionalita', a tre professori  universitari
di ruolo titolari di insegnamenti nelle  materie  oggetto  di  esame,
nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e  a  due
avvocati iscritti all'albo speciale  dei  patrocinanti  dinanzi  alle
magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio  nazionale
forense. 
    Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta  sono
piu' di duemila, la commissione e' integrata nella  sua  composizione
con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitre'
magistrati, di sei professori universitari  e  di  quattro  avvocati,
oltre il presidente. 
    Nel caso in cui non  sia  possibile  raggiungere  il  numero  dei
componenti della commissione o di supplenti, il  Consiglio  superiore
della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato
il loro consenso  all'esonero  dalle  funzioni.  Non  possono  essere
nominati coloro che abbiano fatto  parte  della  commissione  in  uno
degli ultimi tre concorsi. 
    Il presidente della commissione e gli altri componenti, effettivi
o supplenti, possono essere nominati anche tra i magistrati a  riposo
da non piu' di due anni ed i professori universitari a riposo da  non
piu' di cinque anni che,  all'atto  della  cessazione  dal  servizio,
erano in possesso dei requisiti per la nomina. 
    Con decreto del Ministro della  giustizia,  previa  delibera  del
Consiglio superiore  della  magistratura,  terminata  la  valutazione
degli elaborati scritti, sono nominati componenti  della  commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi alla prova orale. 
    Le  attivita'   di   segreteria   della   commissione   e   delle
sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di  area
terza, in  servizio  presso  il  Ministero  della  giustizia  e  sono
coordinate dal titolare dell'ufficio competente per il concorso.

Art. 7 Diario della prova scritta

				Art. 7 
 
                     Diario della prova scritta 
 
    Le prove di esame si svolgeranno nelle date, nella sede  o  nelle
sedi di cui al diario contenente la disciplina  della  prova  scritta
che  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  -  n.  20 dell'11
marzo  2025,  nonche'  sul  sito  del  Ministero   della   giustizia,
www.giustizia.it 
    Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito  del  Ministero  della
giustizia  verra'  data  notizia  di   eventuali   differimenti   e/o
prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame. 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    I concorrenti ammessi alla prova  scritta  dovranno  presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei  giorni  e  nelle  ore
stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari  e  per  lo
svolgimento delle prove  medesime,  muniti  di  valido  documento  di
riconoscimento e del codice identificativo.

Art. 8 Candidati ammessi alla prova orale e candidati dichiarati idonei

				Art. 8 
 
  Candidati ammessi alla prova orale e candidati dichiarati idonei 
 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non  meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. 
    Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
e' data  comunicazione,  con  l'indicazione  del  voto  riportato  in
ciascuno degli elaborati scritti, almeno venti giorni prima di quello
in cui devono sostenere detta prova. 
    Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna delle  materie  della  prova  orale,  e  un  giudizio  di
sufficienza  nel  colloquio  sulla  lingua  straniera  prescelta,   e
comunque una votazione complessiva nelle due prove  non  inferiore  a
108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 9 Termini per la produzione dei titoli di preferenza

				Art. 9 
 
         Termini per la produzione dei titoli di preferenza 
 
    I titoli di preferenza, elencati al successivo  art.  10,  devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando. 
    I documenti comprovanti il possesso o le  relative  dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  accompagnate  dalla
fotocopia di un documento di identita', devono pervenire, a  pena  di
decadenza, all'ufficio concorsi, entro il giorno in cui il  candidato
sostiene la prova orale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
5  aprile  2006,  n.  160.  Il  candidato  puo'  scegliere,  per   la
trasmissione  o  il  deposito  dei  documenti,  una  delle  modalita'
indicate nel successivo art.  15,  fermo  restando  il  rispetto  del
termine di decadenza suindicato.

Art. 10 Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli

				Art. 10 
 
              Titoli di preferenza a parita' di merito 
                   ed a parita' di merito e titoli 
 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni,  a
parita' di merito, sono preferiti: 
      a) gli insigniti di medaglia  al  valor  militare  e  al  valor
civile, qualora cessati dal servizio; 
      b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore  pubblico
e privato; 
      c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi
e degli inabili permanenti al lavoro  per  ragioni  di  servizio  nel
settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli  degli  esercenti  le
professioni sanitarie, degli esercenti la professione  di  assistente
sociale  e  degli  operatori  socio-sanitari  deceduti   in   seguito
all'infezione da SarsCov-2  contratta  nell'esercizio  della  propria
attivita'; 
      d) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di  preferenza  in
ragione del servizio prestato; 
      e) maggior numero di figli a carico; 
      f) gli invalidi e i mutilati civili  che  non  rientrano  nella
fattispecie di cui alla lettera b); 
      g)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma; 
      h)  gli  atleti  che  hanno  intrattenuto  rapporti  di  lavoro
sportivo con i gruppi sportivi militari  e  dei  corpi  civili  dello
Stato; 
      i) avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
50,  comma  1-quater,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio  per  il  processo,  ai  sensi   dell'art.   50,   comma
1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73,  comma  14,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98; 
      n) essere titolare o avere svolto incarichi  di  collaborazione
conferiti da ANPAL Servizi S.p.a., in attuazione di  quanto  disposto
dall'art. 12, comma 3, del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
      o)    appartenenza     al     genere     meno     rappresentato
nell'amministrazione che bandisce  la  procedura  in  relazione  alla
qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto
dall'art. 6; 
      p) minore eta' anagrafica.

Art. 11 Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

				Art. 11 
 
            Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei 
 
    I concorrenti dichiarati  idonei  sono  classificati  secondo  il
numero totale dei punti  riportati,  con  l'osservanza,  in  caso  di
parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10. 
    La  commissione  esaminatrice   del   concorso   per   magistrato
ordinario,  terminati  i  lavori,  forma  la   graduatoria   che   e'
immediatamente trasmessa per l'approvazione  al  Consiglio  superiore
della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro  della
giustizia. 
    Il Consiglio superiore della magistratura approva la  graduatoria
e  delibera  la  nomina  dei  vincitori  entro  venti  giorni   dalla
ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e  di
nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia  entro
dieci giorni  dalla  ricezione  della  delibera.  La  graduatoria  e'
pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di  trenta  giorni
entro  il  quale  gli  interessati  possono  proporre  reclamo.   Gli
eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono  adottati
entro il termine di trenta  giorni,  previa  delibera  del  Consiglio
superiore della magistratura.

Art. 12 Nomina a magistrato ordinario

				Art. 12 
 
                    Nomina a magistrato ordinario 
 
    I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per  esami
sono classificati secondo il numero totale  dei  punti  riportati  e,
nello  stesso  ordine,  sono  nominati,  con  decreto   ministeriale,
magistrati ordinari, nei limiti dei  posti  messi  a  concorso  e  di
quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis  dell'art.  8  del  decreto
legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  nei  tempi,  anche  diversi,
consentiti dall'art. 9, commi 5 e  7,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito con legge 30  luglio  2010,  n.  122  nonche'
dagli articoli 16 e 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111. 
    I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la
sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita' da
parte dell'organo di controllo.

Art. 13 Termini per la presentazione dei documenti di rito

				Art. 13 
 
         Termini per la presentazione dei documenti di rito 
 
    I    vincitori,    nominati    sotto    condizione     risolutiva
dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti  di  legge,   devono
comprovare  tale  possesso   con   le   modalita'   e   nei   termini
successivamente   indicati   nell'invito   ad    assumere    servizio
dall'ufficio competente.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

				Art. 14 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti   dal
Ministero della giustizia per le finalita' di gestione del  concorso,
sono trattati presso una banca dati automatizzata e conservati  anche
successivamente  all'instaurazione  del  rapporto   di   lavoro.   Il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini  della  valutazione
dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l'esclusione  dalla
procedura. I predetti dati possono essere comunicati unicamente  alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate  allo  svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico -  economica  del  candidato.
L'interessato gode dei diritti del Capo III  del  regolamento  UE  n.
2016/679 e puo' esercitarli con le modalita' previste dal regolamento
stesso. Tali diritti possono essere fatti valere  nei  confronti  del
Ministero  della   giustizia   -   Dipartimento   dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi  -  Direzione  generale  dei
magistrati - ufficio concorsi, responsabile del  trattamento  per  il
concorso. 
    Il form per l'invio della domanda di  partecipazione  e'  gestito
dalla Direzione generale dei sistemi  informativi  automatizzati  che
provvede alla protezione dei dati per i profili di competenza. 
    I  risultati  delle  prove  scritte   ed   i   riferimenti   alla
pubblicazione della graduatoria finale vengono resi  disponibili  sul
sito del Ministero della  giustizia,  alla  voce  Strumenti/Concorsi,
esami, selezioni e assunzioni, per  la  durata  massima  di  sessanta
giorni.

Art. 15 Comunicazioni con i candidati

				Art. 15 
 
                    Comunicazioni con i candidati 
 
    Scaduti i termini di  vigenza  del  bando,  i  candidati  possono
comunicare  con  l'amministrazione,   nel   corso   della   procedura
concorsuale, con una delle seguenti modalita': 
      dal  proprio   indirizzo   di   posta   elettronica   ordinaria
all'indirizzo: 
        ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustizia.it 
      dal  proprio  indirizzo  di   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo: 
        ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it 
      per posta raccomandata A/R, all'indirizzo: 
        Ministero della giustizia - Dipartimento  dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi  -  Direzione  generale  dei
magistrati - ufficio concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma. 
    Per  problemi  tecnici,  inerenti  alla  procedura   informatica,
scrivere    a    supportotecnicoutenti.siticoncorsiesami@giustizia.it
specificando la procedura concorsuale, il proprio codice fiscale ed i
recapiti telefonici. 
    I candidati gia' in possesso di  documenti  comprovanti  stati  o
qualita' personali rilevanti  per  la  procedura  possono,  altresi',
procedere al deposito diretto, o tramite delegato,  presso  l'ufficio
concorsi. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso
di mancata ricezione delle comunicazioni  del  candidato  ovvero  nel
caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato
a causa dell'inesatta indicazione del  recapito  o  della  mancata  o
tardiva segnalazione del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella
domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
 
      Roma, 10 dicembre 2024 
 
                                                  Il Ministro: Nordio

Allegato 1

  1. 	Allegato 

    MODALITA' OPERATIVE DI COMPILAZIONE ED INVIO
    DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

    Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla
    compilazione del form.
    Per la navigazione nella applicazione utilizzare i pulsanti ed i
    link presenti nella stessa (e non i tasti/frecce avanti-dietro del
    browser).
    Si consiglia di abilitare Javascript per beneficare di una
    migliore esperienza ed usabilita'. Utilizzare uno dei seguenti web
    browser: Microsoft Edge o Google Chrome.
    Si raccomanda la massima accuratezza nell'inserimento dei dati.
    I campi contrassegnati con *(obbligatorio) devono essere
    compilati.
    Se un campo non interessa, non inserire alcun segno; se il campo
    interessa, inserire la sola informazione richiesta.
    Per la selezione multipla dei requisiti di ammissione tenere
    premuto il tasto Ctrl per Windows o il tasto Cmd per Mac e
    selezionare i requisiti di interesse.
    Nella sezione "Residenza" specificare l'indirizzo di posta
    elettronica ove ricevera' la domanda inviata e la ricevuta di
    acquisizione della domanda (codice identificativo) nonche' le
    comunicazioni da parte dell'Ufficio concorsi magistrati.
    Nella sezione "Diritti di segreteria", eseguito il pagamento
    on-line del diritto di segreteria il sistema visualizza la ricevuta
    di pagamento, qualora non sia presente, attendere qualche ora ed
    accedere alla procedura, trascorse ventiquattro ore contattare il
    supporto tecnico applicativo (vedi FAQ) allegando la mail pervenuta
    dal sistema di pagamento PagoPA. Solo se viene visualizzata la
    ricevuta di pagamento sara' possibile proseguire con l'invio della
    domanda.
    Controllare attentamente i dati visualizzati nel riepilogo della
    domanda prima di procedere all'invio, la domanda non necessita di
    firma autografa.
    Dopo aver compilato tutti i dati richiesti ed evaso il diritto di
    segreteria, il sistema all'invio della domanda, notifichera' la
    domanda e la ricevuta di acquisizione della domanda (codice
    identificativo) comprensivo di codice a barre, che dovra' essere
    salvata, stampata e conservata a cura del candidato, nonche' esibita
    per la partecipazione alle prove scritte.
    N.B. La procedura si intende completata con l'invio della domanda
    e la presenza del codice identificativo, in caso di mancato invio o
    codice identificativo, la domanda e' irricevibile, pertanto procedere
    con un nuovo invio.
    Dopo l'invio verificare che lo stato della domanda sia inviata e
    sia presente il codice identificativo.
    Per problemi tecnici applicativi presentare una richiesta di
    supporto tramite il seguente servizio:
    https://assistenzait.giustizia.it specificando la procedura
    concorsuale, il proprio codice fiscale, i recapiti telefonici nonche'
    una breve ma chiara descrizione del problema; per tutte le altre
    informazioni relative alla procedura fare riferimento alla scheda di
    sintesi della procedura nel sito www.giustizia.it, navigando nella
    sezione relativa a Strumenti/Concorsi/Tipo di selezione:
    magistratura.

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