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- Atto numero 24E08903 del 17-12-2024
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso, per esami, a trecentocinquanta posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 2024. (24E08903)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17-12-2024
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso, per esami, a trecentocinquanta posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 2024. (24E08903)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Data: 17-12-2024
- Scadenza: 16-01-2025
Art. 1 Posti messi a concorso
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento
giudiziario, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei
concorsi per le carriere statali e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche,
concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958, n. 916, e successive modificazioni, concernente disposizioni di
attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e
successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e
censimento degli italiani all'estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
portatrici di disabilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante l'istituzione del
servizio civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' recante delega al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente
la nuova disciplina dell'accesso in magistratura e successive
modificazioni;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle
norme sull'ordinamento giudiziario;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso
della casella di posta elettronica certificata assegnata ai
cittadini;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
Codice dell'ordinamento militare;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
legge 9 agosto 2013, n. 98;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 settembre 2014;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
legge 25 ottobre 2016, n. 197;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante
Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Visto la legge 9 agosto 2024, n. 114, recante "Modifiche al
codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento
giudiziario e al Codice dell'ordinamento militare";
Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura in
data 4 dicembre 2024;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
E' indetto un concorso, per esami, a trecentocinquanta posti di
magistrato ordinario.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso
Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante:
1. sia cittadino italiano;
2. abbia l'esercizio dei diritti civili;
3. sia di condotta incensurabile;
4. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
5. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale sia stato eventualmente chiamato;
6. non sia stato dichiarato per quattro volte non idoneo nel
concorso per esami alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda;
7. rientri, senza possibilita' di cumulare le anzianita' di
servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle
seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi e contabili;
b) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
c) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o
appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all'area C, gia'
prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto
ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, che
abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il
quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
d) appartenenti al personale universitario di ruolo docente
di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
e) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla
ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti
pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano
costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con
almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle
predette carriere e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
f) abilitati all'esercizio della professione forense anche se
non iscritti all'albo degli avvocati e, se iscritti all'albo degli
avvocati che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato
onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati
revocati e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
h) laureati in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni.
Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso dei
laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del
diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali previste dall'art. 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito
il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al
termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che
hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o
hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso
l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell'entrata in
vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge
11 agosto 2014, n. 114;
8. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a
tal fine il candidato deve procedere, tramite il servizio PagoPA, nei
termini di vigenza del bando, al versamento della somma di euro
50,00, quale contributo per la copertura delle spese della procedura
concorsuale anno 2024, ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il contributo non e' rimborsabile.
L'amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche
escludendo chi non ottemperi a quanto sopra;
9. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi
vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine
di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami".
Art. 3 Domanda telematica di partecipazione e modalita' per l'invio
Art. 3
Domanda telematica di partecipazione e modalita' per l'invio
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito
indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami,
selezioni ed assunzioni, ed autenticarsi tramite SPID di secondo
livello, ovvero carta di identita' elettronica, ovvero Carta
nazionale dei servizi.
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l'apposito FORM, disponibile dal giorno di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello
stesso.
Il candidato, dopo aver completato l'inserimento e la
registrazione dei dati ed effettuato il versamento del diritto di
segreteria tramite PagoPA, deve inviare la domanda di partecipazione
attraverso la funzionalita' di invio predisposta nell'apposita
sezione dell'applicativo, seguendo le indicazioni fornite dal
sistema. La domanda non necessita di firma autografa.
Dopo l'invio, il sistema notifichera' all'indirizzo e-mail
indicato dal candidato la domanda di partecipazione ed il codice
identificativo, comprensivo del codice a barre; quest'ultimo dovra'
essere stampato e conservato a cura del candidato, nonche' esibito
per la partecipazione alle prove scritte.
L'indirizzo e-mail indicato dal candidato nel FORM di domanda
sara' utilizzato per le notifiche e le successive comunicazioni.
La domanda di partecipazione inviata ed il codice identificativo
sono sempre disponibili nella pagina del concorso, nell'area
riservata del candidato; se il sistema non ha generato il codice
identificativo, la domanda non e' stata inviata; di conseguenza e'
necessario ripetere la procedura di invio.
La procedura di invio della domanda nella modalita' suindicata
deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In
assenza di invio, la domanda e' inesistente. L'elenco delle domande
non inviate sara' pubblicato sul sito del ministero.
In caso di piu' invii, l'ufficio prendera' in considerazione la
domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permettera'
piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda.
Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico della
domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte
integrante.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state redatte, presentate o spedite in modalita' diverse
da quelle suindicate.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1. il proprio cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. il codice fiscale;
4. di essere cittadini italiani;
5. di avere l'esercizio dei diritti civili;
6. di essere di condotta incensurabile;
7. di non avere riportato condanne penali e di non avere in
corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione;
8. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002 , n. 313;
9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
preliminari;
10. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e'
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile;
11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio
di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l'impiego cui
aspirano;
13. se, nel caso in cui siano persone con disabilita' o
disturbi specifici di apprendimento, abbiano l'esigenza,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e degli articoli 5 della legge 8 ottobre 2010,
n. 170, e 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in
legge 6 agosto 2021, n. 113, di essere assistiti durante le prove
scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilita' o lo strumento compensativo in
relazione al proprio disturbo, nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da comprovare indicando gli
estremi dell'apposita certificazione rilasciata dalla competente
struttura pubblica in relazione alla disabilita'/disturbo. Il
candidato, nei quindici giorni successivi alla scadenza del bando,
dovra' inviare la documentazione all'indirizzo e-mail
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustizia.it
14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia,
C.A.P.); ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato
all'Ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15;
15. i numeri telefonici di reperibilita'; ogni cambiamento deve
essere comunicato all'Ufficio con una delle modalita' di cui al
successivo art. 15;
16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In
assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al
luogo di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato
all'Ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15;
17. l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento;
18. l'eventuale precedente prima laurea, l'Universita' dove e'
stata conseguita e la data del conseguimento;
19. la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, n. 7;
20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese,
spagnolo e tedesco;
21. il versamento del diritto di segreteria, come specificato
nel precedente art. 2.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a
causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o
tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4 Cause di esclusione dal concorso
Art. 4
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 del presente decreto;
b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state
inviate nei termini e/o con le modalita' indicate all'art. 3 del
presente decreto;
c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, siano stati dichiarati non idonei in
quattro concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del
candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte,
equivale ad inidoneita'. Produce, inoltre, gli stessi effetti
dell'inidoneita' l'annullamento di una prova da parte della
commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia stata in
tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi
testo ovvero che l'elaborato sia stato reso riconoscibile.
La domanda di partecipazione inviata ai sensi del presente bando,
dal candidato identificatosi con SPID di secondo livello, si intende
sottoscritta.
Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato,
puo' escludere da uno o piu' concorsi successivi chi, durante lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare
informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal
Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in
magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di
concorso.
Art. 5 Prove concorsuali
Art. 5
Prove concorsuali
L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati
teorici vertenti su:
a. diritto civile;
b. diritto penale;
c. diritto amministrativo.
Gli elaborati devono essere presentati nel termine di otto ore
dalla dettatura della traccia.
Ai sensi dell'art. 7, regio decreto 15 ottobre 1925 n. 1860, come
modificato dall'art. 26-bis del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,
convertito con legge 21 ottobre 2021, n. 147, i candidati potranno
consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti
dello Stato, secondo le modalita' che verranno determinate nel
decreto ministeriale di adozione del diario della prova scritta.
La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h. diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento
giudiziario;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti:
inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall'art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ovvero con
modalita' telematiche, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 6 Commissione esaminatrice
Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione del concorso per esami e' nominata, almeno
quindici giorni prima dell'inizio della prova scritta, con decreto
del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera
del Consiglio superiore della magistratura, ed e' composta, ai sensi
dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160, da un magistrato il quale abbia conseguito almeno la sesta
valutazione di professionalita', che la presiede, da venti magistrati
che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di
professionalita', da cinque professori universitari di ruolo titolari
di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta
del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti
all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.
Non possono essere nominati componenti della commissione di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che
nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in
qualsiasi modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al
concorso per magistrato ordinario.
Con il medesimo decreto sono nominati anche componenti supplenti
in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la
terza valutazione di professionalita', a tre professori universitari
di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame,
nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due
avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle
magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale
forense.
Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono
piu' di duemila, la commissione e' integrata nella sua composizione
con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitre'
magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati,
oltre il presidente.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei
componenti della commissione o di supplenti, il Consiglio superiore
della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato
il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere
nominati coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno
degli ultimi tre concorsi.
Il presidente della commissione e gli altri componenti, effettivi
o supplenti, possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo
da non piu' di due anni ed i professori universitari a riposo da non
piu' di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio,
erano in possesso dei requisiti per la nomina.
Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del
Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione
degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi alla prova orale.
Le attivita' di segreteria della commissione e delle
sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area
terza, in servizio presso il Ministero della giustizia e sono
coordinate dal titolare dell'ufficio competente per il concorso.
Art. 7 Diario della prova scritta
Art. 7
Diario della prova scritta
Le prove di esame si svolgeranno nelle date, nella sede o nelle
sedi di cui al diario contenente la disciplina della prova scritta
che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 20 dell'11
marzo 2025, nonche' sul sito del Ministero della giustizia,
www.giustizia.it
Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della
giustizia verra' data notizia di eventuali differimenti e/o
prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore
stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo
svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di
riconoscimento e del codice identificativo.
Art. 8 Candidati ammessi alla prova orale e candidati dichiarati idonei
Art. 8
Candidati ammessi alla prova orale e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
e' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in
ciascuno degli elaborati scritti, almeno venti giorni prima di quello
in cui devono sostenere detta prova.
Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di
sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e
comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a
108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
Art. 9 Termini per la produzione dei titoli di preferenza
Art. 9
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla
fotocopia di un documento di identita', devono pervenire, a pena di
decadenza, all'ufficio concorsi, entro il giorno in cui il candidato
sostiene la prova orale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160. Il candidato puo' scegliere, per la
trasmissione o il deposito dei documenti, una delle modalita'
indicate nel successivo art. 15, fermo restando il rispetto del
termine di decadenza suindicato.
Art. 10 Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli
Art. 10
Titoli di preferenza a parita' di merito
ed a parita' di merito e titoli
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a
parita' di merito, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor
civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico
e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi
e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel
settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le
professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente
sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito
all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria
attivita';
d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in
ragione del servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella
fattispecie di cui alla lettera b);
g) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro
sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello
Stato;
i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte
dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 50, comma
1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98;
n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione
conferiti da ANPAL Servizi S.p.a., in attuazione di quanto disposto
dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
o) appartenenza al genere meno rappresentato
nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla
qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto
dall'art. 6;
p) minore eta' anagrafica.
Art. 11 Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
Art. 11
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il
numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di
parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato
ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che e'
immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio superiore
della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della
giustizia.
Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria
e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla
ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di
nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia entro
dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e'
pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli
eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati
entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio
superiore della magistratura.
Art. 12 Nomina a magistrato ordinario
Art. 12
Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami
sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e,
nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale,
magistrati ordinari, nei limiti dei posti messi a concorso e di
quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis dell'art. 8 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nei tempi, anche diversi,
consentiti dall'art. 9, commi 5 e 7, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 nonche'
dagli articoli 16 e 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.
I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la
sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita' da
parte dell'organo di controllo.
Art. 13 Termini per la presentazione dei documenti di rito
Art. 13
Termini per la presentazione dei documenti di rito
I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva
dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, devono
comprovare tale possesso con le modalita' e nei termini
successivamente indicati nell'invito ad assumere servizio
dall'ufficio competente.
Art. 14 Trattamento dei dati personali
Art. 14
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dal
Ministero della giustizia per le finalita' di gestione del concorso,
sono trattati presso una banca dati automatizzata e conservati anche
successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro. Il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dalla
procedura. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti del Capo III del regolamento UE n.
2016/679 e puo' esercitarli con le modalita' previste dal regolamento
stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei
magistrati - ufficio concorsi, responsabile del trattamento per il
concorso.
Il form per l'invio della domanda di partecipazione e' gestito
dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati che
provvede alla protezione dei dati per i profili di competenza.
I risultati delle prove scritte ed i riferimenti alla
pubblicazione della graduatoria finale vengono resi disponibili sul
sito del Ministero della giustizia, alla voce Strumenti/Concorsi,
esami, selezioni e assunzioni, per la durata massima di sessanta
giorni.
Art. 15 Comunicazioni con i candidati
Art. 15
Comunicazioni con i candidati
Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono
comunicare con l'amministrazione, nel corso della procedura
concorsuale, con una delle seguenti modalita':
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria
all'indirizzo:
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustizia.it
dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata
all'indirizzo:
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it
per posta raccomandata A/R, all'indirizzo:
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei
magistrati - ufficio concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma.
Per problemi tecnici, inerenti alla procedura informatica,
scrivere a supportotecnicoutenti.siticoncorsiesami@giustizia.it
specificando la procedura concorsuale, il proprio codice fiscale ed i
recapiti telefonici.
I candidati gia' in possesso di documenti comprovanti stati o
qualita' personali rilevanti per la procedura possono, altresi',
procedere al deposito diretto, o tramite delegato, presso l'ufficio
concorsi. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso
di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel
caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato
a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o
tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Roma, 10 dicembre 2024
Il Ministro: Nordio
Allegato 1
Allegato
MODALITA' OPERATIVE DI COMPILAZIONE ED INVIO
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla
compilazione del form.
Per la navigazione nella applicazione utilizzare i pulsanti ed i
link presenti nella stessa (e non i tasti/frecce avanti-dietro del
browser).
Si consiglia di abilitare Javascript per beneficare di una
migliore esperienza ed usabilita'. Utilizzare uno dei seguenti web
browser: Microsoft Edge o Google Chrome.
Si raccomanda la massima accuratezza nell'inserimento dei dati.
I campi contrassegnati con *(obbligatorio) devono essere
compilati.
Se un campo non interessa, non inserire alcun segno; se il campo
interessa, inserire la sola informazione richiesta.
Per la selezione multipla dei requisiti di ammissione tenere
premuto il tasto Ctrl per Windows o il tasto Cmd per Mac e
selezionare i requisiti di interesse.
Nella sezione "Residenza" specificare l'indirizzo di posta
elettronica ove ricevera' la domanda inviata e la ricevuta di
acquisizione della domanda (codice identificativo) nonche' le
comunicazioni da parte dell'Ufficio concorsi magistrati.
Nella sezione "Diritti di segreteria", eseguito il pagamento
on-line del diritto di segreteria il sistema visualizza la ricevuta
di pagamento, qualora non sia presente, attendere qualche ora ed
accedere alla procedura, trascorse ventiquattro ore contattare il
supporto tecnico applicativo (vedi FAQ) allegando la mail pervenuta
dal sistema di pagamento PagoPA. Solo se viene visualizzata la
ricevuta di pagamento sara' possibile proseguire con l'invio della
domanda.
Controllare attentamente i dati visualizzati nel riepilogo della
domanda prima di procedere all'invio, la domanda non necessita di
firma autografa.
Dopo aver compilato tutti i dati richiesti ed evaso il diritto di
segreteria, il sistema all'invio della domanda, notifichera' la
domanda e la ricevuta di acquisizione della domanda (codice
identificativo) comprensivo di codice a barre, che dovra' essere
salvata, stampata e conservata a cura del candidato, nonche' esibita
per la partecipazione alle prove scritte.
N.B. La procedura si intende completata con l'invio della domanda
e la presenza del codice identificativo, in caso di mancato invio o
codice identificativo, la domanda e' irricevibile, pertanto procedere
con un nuovo invio.
Dopo l'invio verificare che lo stato della domanda sia inviata e
sia presente il codice identificativo.
Per problemi tecnici applicativi presentare una richiesta di
supporto tramite il seguente servizio:
https://assistenzait.giustizia.it specificando la procedura
concorsuale, il proprio codice fiscale, i recapiti telefonici nonche'
una breve ma chiara descrizione del problema; per tutte le altre
informazioni relative alla procedura fare riferimento alla scheda di
sintesi della procedura nel sito www.giustizia.it, navigando nella
sezione relativa a Strumenti/Concorsi/Tipo di selezione:
magistratura.