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- Atto numero 19E16329 del 27-12-2019
MINISTERO DELLA DIFESA Concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate per l'anno accademico 2020-2021. (19E16329)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 27-12-2019
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate per l'anno accademico 2020-2021. (19E16329)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
- Data: 27-12-2019
- Scadenza: 31-01-2020
Art. 1 Generalita'
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e
integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 20 dicembre 1996, concernenti
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica - ruolo
naviganti e ruolo servizi - e del Corpo del genio aeronautico - ruolo
ingegneri - svolti presso l'Accademia aeronautica;
Visti i decreti ministeriali 6 maggio 1997, concernenti
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali dell'Arma
aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi - e del Corpo del genio
aeronautico - ruolo ingegneri - presso l'Accademia aeronautica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive
modifiche e integrazioni, concernente elenco delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai
fini dell'idoneita';
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, tra
gli altri, il personale dei Corpi di polizia, la procedura prevista
dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e
della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della predetta legge 12
gennaio 2015, n. 2";
Vista la direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, emanata ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante
"Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri
fisici";
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2017, recante
disposizioni in materia di reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto interministeriale del 16 maggio 2018, con il
quale e' stata approvata la "Direttiva tecnica in materia di
protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali
al personale militare";
Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018,
recante "Titoli di studio e ulteriori requisiti, nonche' modalita' di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare";
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno 2019,
con la quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato il piano
dei reclutamenti autorizzati di personale delle Forze armate per
l'anno 2020;
Vista la lettera n. M_INF CGCCP Registro Ufficiale U 0083260 del
26 giugno 2019, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha comunicato il piano dei reclutamenti di personale del
Corpo delle capitanerie di porto autorizzati per l'anno 2020;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0202108 del 25 novembre
2019, con la quale lo Stato maggiore della Difesa ha garantito la
copertura finanziaria per il reclutamento programmato di allievi
ufficiali dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2020;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a Direttore generale per il
personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018,
concernente la nomina dell'Amm. Isp. Capo (CP) Giovanni Pettorino a
comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Decreta:
Art. 1
Generalita'
1. Per l'anno accademico 2020-2021 sono indetti i seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima
classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale e
aeronautica, per la formazione di base degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri:
a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi
al primo anno di corso dell'Accademia militare;
b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale;
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di
allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia
aeronautica;
d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di
allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare per la
formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. Taluni dei posti a concorso saranno riservati, nella misura
indicata nelle appendici al bando:
a) agli allievi frequentatori dell'ultimo anno delle Scuole
militari;
b) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il parere del
Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,
titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti, deve
essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso;
c) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera
a), ai sensi dell'art. 649, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, al personale in servizio nell'Esercito esclusivamente in
qualita' di sergente in servizio permanente, volontario in servizio
permanente, volontario in ferma prefissata quadriennale e volontario
in ferma prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi
di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione;
d) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera
d), ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine
di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e
integrazioni.
La riserva di posti e' soddisfatta conteggiando tra i concorrenti
eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono
collocati in posizione utile nella graduatoria di merito.
I posti riservati agli allievi delle Scuole militari
eventualmente non ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali
(del 20% e del 10%), cosi' come indicate nelle appendici al bando,
saranno devoluti all'altra.
I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza
di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della
graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.
3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno
ammessi quali allievi alla frequenza dei corsi con riserva di
accertamento, anche successiva all'ammissione, dei requisiti
prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a effettuare
assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. I predetti
vincitori non potranno far valere gli esami universitari sostenuti
prima dell'ammissione ai corsi d'Accademia ai fini del conseguimento
della laurea/laurea magistrale prevista al termine del ciclo
formativo.
4. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica a tutti
gli effetti per gli interessati, nel sito www.difesa.it nonche' nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al
successivo art. 3 e di cui sara' dato avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami".
5. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il
numero dei posti a concorso potra' subire modificazioni o devoluzioni
tra le Armi o i Corpi al fine di soddisfare eventuali sopravvenute
esigenze della Forza armata interessata connesse alla consistenza del
ruolo normale delle rispettive Armi o Corpi, fino alla data di
approvazione delle graduatorie di merito di ciascun concorso.
Inoltre, potranno essere modificate, sempre entro il predetto
termine, le modalita' di effettuazione dei singoli corsi. Qualora il
numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni
del presente comma e del precedente comma 4, sara' altresi'
modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente
comma 2.
7. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito
www.difesa.it/concorsi nonche' nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le
modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti generali di partecipazione
Art. 2
Requisiti generali di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, possono
partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi. Per
la partecipazione a tutti i predetti concorsi, fermo restando quanto
specificato al presente comma, i concorrenti devono possedere i
seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non
superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di eta' alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli
appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei
carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di
eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano
o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate. L'eventuale
periodo trascorso in qualita' di allievo delle Scuole militari non e'
considerato valido ai fini dell'elevazione del limite di eta'.
Tale elevazione del limite di eta' non si applica:
ai concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale
dell'Arma aeronautica di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c);
al personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri, partecipante al concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera d);
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2019-2020 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, previsto per l'ammissione ai corsi universitari
dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla
domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall'art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica e'
disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il
concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente. Tale requisito sara' verificato nell'ambito degli
accertamenti psicofisici e attitudinali;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per
inidoneita' psico-fisica e mancato superamento dei corsi di
formazione di base di cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del
Codice dell'ordinamento militare;
g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile e non aver posto in
essere, nei confronti delle Istituzioni democratiche, comportamenti
che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri;
j) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito sara' verificato nell'ambito
degli accertamenti psicofisici.
2. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1,
i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dovranno non
essere stati dimessi d'autorita' ovvero espulsi per insufficiente
attitudine al pilotaggio da precedenti analoghi corsi per il
conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano.
3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1,
i concorrenti dovranno non essere stati dichiarati inidonei
all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di
servizio, se personale militare in servizio permanente, e non
dovranno trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di ufficiale.
4. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
l'ammissione ai corsi sara' subordinata al possesso dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore,
nonche' dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita' di volo in
qualita' di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti
normale per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).
5. Salvo quello previsto dal precedente comma 1, lettera c),
tutti i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione e mantenuti, salvo quello previsto dal precedente
comma 1, lettera b), sino all'ammissione presso i singoli istituti di
formazione e fino alla nomina a ufficiale.
6. In considerazione del fatto che l'ordinamento universitario
non riconosce la possibilita' di conseguire piu' volte lo stesso
titolo accademico, non potranno essere ammessi a partecipare ai
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, quanti producano
domande per un'Arma/Corpo per i quali sia prevista l'iscrizione a un
corso di laurea/laurea magistrale comportante il conseguimento di un
titolo accademico gia' posseduto.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi
"portale"), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it
area "siti di interesse e approfondimenti", pagina "Concorsi e Scuole
Militari", link "concorsi on-line", ovvero collegandosi direttamente
al sito https://concorsi.difesa.it
La procedura relativa al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera d) viene, invece, gestita con le modalita' di cui al
successivo art. 4, comma 9.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere, con le modalita' di cui al
successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla
Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa
delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i concorrenti
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno
fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento
necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale
medesimo.
4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce
"istruzioni" del portale, viene attivata con una delle seguenti
modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero
utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve essere intestata o
utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la
potesta' genitoriale -) e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione
pubblica;
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'amministrazione pubblica (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti alle modalita' di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, gli interessati
acquisiscono le credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. In caso di smarrimento e' attivabile la
procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale
del portale.
Art. 4 Domande di partecipazione
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a), b) e c), previo accesso al proprio profilo sul portale, i
concorrenti compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al
concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro
il termine perentorio del 31 gennaio 2020.
2. I concorrenti che sono minorenni alla data di presentazione
della domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione,
allegare alla stessa copia in formato PDF o JPEG, dell'atto di
assenso per l'arruolamento volontario rinvenibile tra gli allegati al
bando.
Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in
mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a
pena di esclusione, copia in formato PDF o JPEG, di un documento di
riconoscimento provvisto di fotografia (fronte retro in un unico file
leggibile) dei/l sottoscrittori/e, rilasciato da un'amministrazione
pubblica e in corso di validita'. La sottoscrizione del predetto
documento comportera', da parte dei soggetti sopraindicati,
l'esplicita autorizzazione a sottoporre il giovane agli accertamenti
e alle prove previsti dal successivo art. 6, comma 1.
3. I concorrenti dovranno accedere al proprio profilo sul
portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e
compilare on-line la relativa domanda. Il sistema informatico salva
automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della
candidatura all'atto del passaggio a una successiva pagina della
domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il
termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli
allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riportera' le
indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento
degli stessi.
4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima,
entro il termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai concorrenti con le modalita'
indicate al successivo art. 5.
5. Terminata la compilazione, i concorrenti procedono all'inoltro
al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire
dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il
sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati
inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra'
automaticamente salvata - ed eventualmente aggiornata a seguito di
integrazioni e/o modifica da parte dell'utente - nell'area personale
del profilo utente nella sezione "I miei concorsi", sara' sempre
disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita
e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova
concorsuale.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
7. Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a
informare i Comandi degli enti/reparti di appartenenza, tramite
messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC)
indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda,
dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle
rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della
domanda di partecipazione. Detti concorrenti dovranno verificare
l'avvenuta ricezione del messaggio di cui al presente comma e
l'avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione
da parte dei Comandi degli enti/reparti di appartenenza.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5.
In tal caso resta comunque invariata all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
di cui al precedente art. 2.
Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
9. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d) la domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata e inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura
indicata nel sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il
medesimo termine perentorio del 31 gennaio 2020.
Per poter presentare la domanda di partecipazione e' necessario
munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:
a) credenziali SPID (Sistema pubblico di identita' digitale)
con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi
on-line della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di nome
utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time
password).
Le istruzioni per il rilascio di SPID sono disponibili sul sito
ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) all'indirizzo
www.spid.gov.it
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per
l'utilizzo con CNS (carta nazionale dei servizi) precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN.
Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere intestato
esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I concorrenti
minorenni dovranno utilizzare uno strumento di identificazione
intestato a un genitore esercente la responsabilita' genitoriale o,
in mancanza, al tutore.
Non saranno ammesse le domande di partecipazione presentate con
modalita' diverse da quanto previsto nel presente comma (comprese
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione
intestati a persone diverse da quelle sopra indicate.
Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovra' compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
I concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione. Essi dovranno, altresi', consegnare, alla prima prova
concorsuale, l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un
minore, secondo il modello rinvenibile tra gli allegati al bando,
sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la
potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia
di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato
da un'amministrazione pubblica, provvisto di fotografia e in corso di
validita'.
La procedura chiedera' al concorrente di:
indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della
domanda di partecipazione, che dovra' essere esibita dal concorrente
all'atto della presentazione alla prima prova del concorso;
posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
caricare una fototessera in formato digitale.
I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo che hanno
diritto alla riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2,
lettera d), che desiderano sostenere la prova scritta di composizione
in lingua tedesca in luogo della lingua italiana, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dell'art. 33, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dovranno
indicarlo nella domanda di partecipazione.
10. Nei concorsi di cui al presente bando, e' consentito l'invio
delle domande di partecipazione per tutti i concorsi di interesse di
cui al precedente art. 1.
11. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, in
ogni domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito
presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche'
tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione, gli eventuali titoli di preferenza e di riserva di
posti.
12. Con l'inoltro telematico delle domande, il concorrente, oltre
a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al
trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
per l'espletamento della procedura concorsuale, compresa la verifica
dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi
competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa
eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui
quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di
preferenza o di riserva dei posti dichiarati.
Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di
dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio
comportera':
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito
dell'avvenuta incorporazione dell'interessato.
13. L'Amministrazione difesa ha facolta' di far regolarizzare le
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a), b) e c), tramite il proprio profilo nel portale, il
concorrente accede alla sezione relativa alle comunicazioni,
suddivisa in un'aera pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, di eventuale
pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti oggetto delle
prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste per
l'iter concorsuale ed eventuali variazioni successive, ecc.), e in
un'area privata relativa alle comunicazioni di carattere personale. I
concorrenti ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni
mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel
sito www.difesa.it
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d) tutte le comunicazioni saranno inserite nei siti
www.carabinieri.it e www.difesa.it con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
3. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a), b) e c), successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della
domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o
del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione
giudiziaria) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di
posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE
- o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente
un account di PEC -, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi
al primo anno di corso dell'Accademia militare:
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it per la PE ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it per la PEC;
b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it solo PE;
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di
allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia
aeronautica: aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it solo PE.
Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute ad
altri indirizzi di posta elettronica. Non saranno, altresi', prese in
considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta
indicazione di titoli di preferenza o di riserva di posti previsti
dal presente decreto ancorche' posseduti entro i termini di scadenza
di cui al precedente art. 4, comma 1, nonche' le richieste di
modifica della categoria di posti per i quali si e' scelto di
concorrere.
Anche per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), i concorrenti, oltre a poter sostituire l'intera domanda
entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della
stessa, una volta scaduto detto termine, potranno inviare eventuali
ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di
posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia
fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione
giudiziaria) al seguente indirizzo di posta elettronica:
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it (solo PEC).
A tutti i messaggi di cui al presente comma, fatta eccezione per
quelli inviati con PEC, dovra' comunque essere allegata copia in
formato PDF o JPEG (con dimensione massima 3 Mb) di un valido
documento di identita' rilasciato da un'amministrazione pubblica,
leggibile e provvisto di fotografia, del concorrente o di uno degli
esercenti la potesta' genitoriale qualora il concorrente sia ancora
minorenne.
4. Resta a carico del concorrente la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fissa e
mobile.
Art. 6 Svolgimento dei concorsi
Art. 6
Svolgimento dei concorsi
1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di
elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psicofisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova scritta di composizione italiana;
f) prova di conoscenza della lingua inglese;
g) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo
sanitario);
h) prova orale di matematica;
i) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera;
l) tirocinio.
2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di
elencazione:
a) prova scritta di selezione culturale e prova di conoscenza
della lingua inglese;
b) accertamenti psicofisici;
c) accertamenti attitudinali;
d) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo
sanitario militare marittimo);
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale di matematica (per i concorrenti aspiranti ai
posti per i Corpi vari);
g) prova orale di biologia (per i concorrenti aspiranti ai
posti per il Corpo sanitario militare marittimo);
h) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera;
i) tirocinio.
3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di
elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) accertamenti psicofisici;
c) prova scritta di composizione italiana;
d) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo
sanitario);
e) prove di efficienza fisica;
f) accertamenti attitudinali e comportamentali;
g) prova di informatica;
h) prova di conoscenza della lingua inglese;
i) prova orale di matematica;
l) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.
4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d)
prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di
elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) prova scritta di composizione italiana;
d) accertamenti psicofisici;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova di conoscenza della lingua inglese;
g) prova facoltativa di ulteriore lingua straniera;
h) prova orale su materie indicate nell'appendice al bando;
i) tirocinio.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle
indicate nelle appendici al bando.
6. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti
successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti
giudicati idonei alla prova precedente, eccezion fatta per gli
eventuali limiti numerici, gli specifici casi di ammissione con
riserva nonche' gli altri casi disciplinati nelle appendici al bando.
Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i candidati che
rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso.
7. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si
presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento
delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7.
Saranno altresi' considerati rinunciatari e quindi esclusi dal
concorso di interesse, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero nel
corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilita'
di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale.
Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante
svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il
presente bando o del concorso per l'ammissione all'Accademia della
guardia di finanza ai quali i concorrenti hanno chiesto di
partecipare e per la contestuale convocazione alle prove dell'esame
di Stato, alle simulazioni delle prove scritte dell'esame di Stato
stesso e alle prove invalsi (entrambe annualmente calendarizzate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca). In tali
ipotesi gli interessati dovranno far pervenire un'istanza di nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso)
antecedente a quello di prevista presentazione con in allegato copie
in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identita' rilasciato
da un'amministrazione pubblica e della documentazione probatoria. In
particolare, in caso di contestuale svolgimento delle prove
dell'esame di Stato, delle simulazioni dello stesso e delle prove
invalsi, dovranno allegare apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione scolastica dalla quale risulti la convocazione
per una prova del predetto esame di Stato. La riconvocazione, che
potra' essere disposta solo compatibilmente con il periodo di
svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche
disposizioni di cui agli articoli successivi, avverra' mediante
avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del
portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta
elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma. Per il solo concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera d) la riconvocazione avverra' esclusivamente
a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione. Non si procedera' a riconvocazione alla prova scritta
di composizione italiana e alla prova di conoscenza della lingua
inglese - ove previsti - e, per i soli concorrenti per i posti per i
Corpi sanitari, alla prova scritta di selezione culturale in
biologia, chimica e fisica. Le istanze dovranno essere inviate, per
quanto di interesse, agli indirizzi di posta elettronica di cui al
precedente art. 5, comma 3.
8. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali, ove non
indicati nel bando o nelle relative appendici, nonche' eventuali
modifiche delle date e delle sedi di svolgimento delle prove stesse
saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale avviso
sara' reso disponibile anche nel sito www.difesa.it Mediante avviso
inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale
ovvero con le altre modalita' sopra indicate, saranno altresi' resi
noti gli esiti delle prove scritte e orali. Sara' anche possibile
chiedere informazioni al riguardo al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con
il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel.
06/517051012 (e-mail urp@persomil.difesa.it).
9. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d) tali pubblicazioni avverranno esclusivamente nei siti
www.carabinieri.it e www.difesa.it con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti. Con le medesime modalita' saranno,
altresi', resi noti gli esiti delle prove scritte e orali. Per tale
concorso sara' anche possibile chiedere informazioni al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni
con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
10. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - dovranno essere sottoposti agli
accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella
della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve
ulteriori specifiche disposizioni di cui alle appendici al bando.
11. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento, in corso di validita', provvisto
di fotografia, rilasciato da un'amministrazione pubblica.
12. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno a
carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento
dell'Amministrazione della difesa per i candidati che risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi.
13. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove e
accertamenti indossando l'uniforme e potranno fruire della licenza
straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta giorni,
nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti nel presente articolo, nonche'
quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno
dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede di servizio.
In particolare, i rimanenti giorni della licenza potranno essere
concessi nell'intera misura per la preparazione della prova orale
oppure frazionati in due periodi, di cui uno per la preparazione alle
prove scritte e uno per la preparazione alla prova orale.
14. L'amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente
articolo.
Art. 7 Commissioni
Art. 7
Commissioni
1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le
seguenti commissioni:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione
italiana, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per le
prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione
ai corsi;
2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione per le prove di efficienza fisica;
4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
5) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
6) la commissione per la valutazione dei frequentatori del
tirocinio;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
1) la commissione valutatrice per la prova scritta di
selezione culturale e per la prova di conoscenza della lingua
inglese;
2) la commissione esaminatrice per le prove orali e per la
formazione delle graduatorie finali;
3) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
4) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
5) la commissione per le prove di efficienza fisica;
6) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
7) la commissione per la valutazione dei frequentatori del
tirocinio;
8) la commissione per l'assegnazione dei vincitori ai Corpi;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c):
1) la commissione per la prova scritta di preselezione;
2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
4) la commissione esaminatrice per la prova scritta di
composizione italiana, per la prova di informatica, per la prova di
conoscenza della lingua inglese, per le prove orali e per la
formazione delle graduatorie generali di merito;
5) la commissione per le prove di efficienza fisica;
6) la commissione per gli accertamenti attitudinali e
comportamentali;
La valutazione delle prove di efficienza fisica potra' essere
effettuata, per motivi organizzativi, dalla commissione per gli
accertamenti attitudinali e comportamentali;
d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d):
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione
italiana (compresi gli eventuali elaborati svolti in lingua tedesca),
per la prova orale, per la prova di conoscenza della lingua inglese,
per la prova facoltativa di ulteriore lingua straniera e per la
formazione della graduatoria;
2) la commissione per le prove di efficienza fisica;
3) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
5) la commissione per la valutazione dei frequentatori del
tirocinio.
2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a), b) e c) sara', altresi', nominata la commissione unica, composta
da personale interforze, per la prova scritta di selezione culturale
in biologia, chimica e fisica.
Art. 8 Prova scritta di preselezione
Art. 8
Prova scritta di preselezione
1. La prova scritta di preselezione sara' prevista per i soli
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), c) e d),
fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4.
Coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, un'ora prima dell'inizio della prova nella sede e nel
giorno indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma 8,
muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e potendo
consegnare o esibire, all'occorrenza, la ricevuta di avvenuta
acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le
modalita' di cui al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero
copia della stessa.
I concorrenti frequentatori delle Scuole militari dovranno
presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate dagli
enti incaricati dalla Direzione generale per il personale militare al
Comando della scuola di appartenenza, che dovra' partecipare ai
rispettivi allievi le comunicazioni di presentazione alla prova
scritta di preselezione. Per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera d) le predette date e modalita' di presentazione
saranno pubblicate come indicato al precedente art. 6, comma 9.
2. La prova si svolgera', a cura della competente commissione,
con le modalita' e sui programmi di cui alle appendici al bando.
3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta di preselezione (determinati con i criteri di cui alle
appendici al bando), le commissioni competenti provvederanno,
nell'ambito di ciascun concorso, a formare le graduatorie, utili al
solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le
prove successive, entro i limiti numerici di cui alle appendici al
bando.
4. Per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione
amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o piu'
degli ordini di studi previsti sara' ritenuto compatibile con le
esigenze di selezione, la prova scritta di preselezione non avra'
luogo.
Art. 9 Prova scritta di selezione culturale
Art. 9
Prova scritta di selezione culturale
1. La prova scritta di selezione culturale sara' prevista per il
solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b).
2. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione,
dovranno presentarsi per sostenere detta prova nella sede, nel giorno
e nell'ora indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma
8, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e potendo
esibire, all'occorrenza, la ricevuta di avvenuta acquisizione della
domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita' di cui
al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa.
I concorrenti frequentatori delle Scuole militari dovranno
presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate dagli
enti incaricati dalla Direzione generale per il personale militare al
Comando della scuola di appartenenza, che dovra' partecipare ai
rispettivi allievi le comunicazioni di presentazione alla prova.
3. Il punteggio riportato sara' utile ai fini della formazione
delle graduatorie finali del concorso.
Art. 10 Accertamenti psicofisici
Art. 10
Accertamenti psicofisici
1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti
commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare incondizionato quale ufficiale in
servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso
all'Arma/Corpo prescelto. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti
sara' definita tenendo conto del vigente "Elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare"
di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, delle direttive tecniche riguardanti
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare e criteri per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare,
approvate con il decreto ministeriale 4 giugno 2014, nonche' tenendo
conto dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla
forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
rilevati secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica ed.
2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, di cui in
premessa, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative
indicate nelle specifiche appendici. Tale requisito non sara'
nuovamente accertato nei confronti dei candidati che siano militari
in servizio all'atto degli accertamenti psicofisici, in possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare. La relativa
attestazione dovra' essere portata al seguito. La facolta' di
proporre istanza di riconvocazione non e' prevista per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) in quanto gli
accertamenti psicofisici avranno luogo contestualmente alle prove di
efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei
casi e con le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 7,
dovranno essere proposte all'atto della convocazione alle prove di
efficienza fisica.
2. Le modalita' di espletamento degli accertamenti psicofisici,
la documentazione da portare al seguito - in originale o in copia
resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - all'atto
della presentazione ai rispettivi enti di selezione e gli
accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente
indicati nelle appendici al bando, nelle quali sono altresi' indicati
i requisiti fisici di cui i candidati devono essere riconosciuti in
possesso ai fini del conseguimento dell'idoneita', nonche' i profili
sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e
di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati, entro
il giorno antecedente a quello di presentazione, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale. Sara' cura del concorrente produrre
anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo
le modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento.
3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da parte
della commissione competente per gli accertamenti psicofisici,
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la
commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti
concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Tale termine non potra' superare:
a) Esercito: i dieci giorni successivi la prova scritta di
composizione italiana;
b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica;
c) Aeronautica: i cinque giorni antecedenti la prova scritta di
composizione italiana;
d) Arma dei carabinieri: la data di formazione della
graduatoria di ammissione al tirocinio.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio degli accertamenti
psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di
cui al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori
riconvocazioni.
4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positivita'
del test di gravidanza, la commissione competente non procedera' agli
accertamenti psicofisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei
candidati il cui stato di gravidanza sia stato accertato, la
Direzione generale per il personale militare o l'ente delegato
procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data
compatibile con il completamento della procedura concorsuale, entro
il termine fissato per la definizione delle graduatorie finali di
ammissione ai corsi e, per i soli concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, lettere a) e d), entro il termine fissato per la
definizione delle graduatorie di ammissione al tirocinio. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione ne dara' notizia alla citata
Direzione generale o all'ente delegato che escludera' il candidato
dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali, fatte salve le ipotesi di
ammissione con riserva di cui alle appendici al bando.
6. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a), b) e c) e salvi i casi in cui non sia diversamente
disposto nelle appendici al bando, i concorrenti giudicati inidonei
potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza
di ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni
potranno esercitare tale facolta' improrogabilmente entro il giorno
successivo a quello della comunicazione del motivo di inidoneita'
facendo pervenire la predetta istanza, firmata dall'interessato e
vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di
posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli
indirizzi di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere a) e b) e,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), al
seguente indirizzo commisanappel@aeronautica.difesa.it Tale istanza
dovra' essere integrata mediante l'invio (tramite messaggio di posta
elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)) ai predetti
indirizzi, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla
data degli accertamenti psicofisici, di copia in formato PDF o JPEG,
di un valido documento di identita' del candidato (qualora minorenne,
di entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva
potesta' o, in mancanza, del tutore) rilasciato da un'amministrazione
pubblica e di copia in formato PDF o JPEG di idonea documentazione
specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata
della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione) o telegramma. In caso di mancato accoglimento
dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con le
medesime modalita', che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato.
8. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti che
hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici - in
caso di accoglimento di tale istanza - sara' espresso dalla
commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici a seguito di
valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza,
ovvero, solo se lo riterra' necessario, a seguito di ulteriori
accertamenti psicofisici disposti.
9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e' definitivo.
Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione
provvedera' a definire il profilo sanitario e, ove previsto, ad
attribuire il relativo punteggio. I concorrenti dichiarati inidonei
anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori
accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che hanno
rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 11 Prove di efficienza fisica
Art. 11
Prove di efficienza fisica
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, lettere a), b) e d) saranno sottoposti, a cura delle competenti
commissioni, alle prove di efficienza fisica.
2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno a cura delle
competenti commissioni e potranno prevedere l'espletamento di
esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli
esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione dal concorso.
3. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi
muniti della seguente documentazione in originale o in copia resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera (e anche per il nuoto per il solo concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)), in corso di
validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina
dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non
antecedente al 1° novembre 2019 e dovra' essere valido fino al 31
ottobre 2020;
b) se concorrente di sesso femminile, referto attestante
l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine
effettuato entro i cinque giorni antecedenti alla data di
presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare nel
computo dei cinque giorni) per lo svolgimento in piena sicurezza
delle prove di efficienza fisica.
La mancata presentazione o validita' dei documenti di cui al
presente comma non consentira' l'ammissione dei concorrenti a
sostenere le prove di efficienza fisica e determinera' l'esclusione
dal concorso.
4. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni o di
indisposizioni precedentemente verificatisi potranno portare al
seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea
certificazione medica che sara' valutata dalla commissione per le
prove di efficienza fisica. Questa, sentito l'ufficiale medico
presente [per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), il dirigente del servizio sanitario del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto],
adottera' le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando
l'effettuazione delle prove in altra data.
5. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle
prove accusano una indisposizione, dovranno immediatamente
comunicarlo alla competente commissione la quale, con le modalita' di
cui al precedente comma 4, adottera' le conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o
di ripetizione delle prove di efficienza fisica che perverranno da
parte di concorrenti che le avranno portate comunque a compimento,
anche se con esito negativo.
6. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5,
otterranno dalla commissione l'autorizzazione al differimento
dell'effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza
fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata
della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, ove
possibile, mediante consegna diretta agli interessati, per sostenere
tali prove in altra data. Per il concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera d) la riconvocazione avverra' esclusivamente a
mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
La data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere compatibile:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), con quella indicata al precedente art. 10, comma 3,
lettera a);
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), con la data di prevista conclusione dello svolgimento
delle prove orali di tutte le sessioni d'esame;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), con il calendario di svolgimento delle prove di
efficienza fisica.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di efficienza
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a
causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano
applicazione per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), per il quale si rimanda al successivo art. 15 e alle
disposizioni specifiche contenute nella relativa appendice.
8. L'esito delle prove di efficienza fisica e' definitivo e sara'
comunicato seduta stante agli interessati.
Art. 12 Accertamenti attitudinali
Art. 12
Accertamenti attitudinali
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali, a cura delle
competenti commissioni. Per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c) si osserveranno le disposizioni di cui al
successivo art. 15.
2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le qualita' attitudinali e a valutare, rispetto alle
distinte caratteristiche di impiego, il possesso delle capacita' e
dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle
Forze armate ovvero nell'Arma dei carabinieri. Tali accertamenti
saranno svolti secondo i criteri e le modalita' indicati nelle
appendici al bando.
3. Poiche' l'espletamento degli accertamenti attitudinali e'
previsto contestualmente ad altre prove concorsuali eventuali istanze
di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente
art. 6, comma 7, dovranno essere proposte, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), all'atto della convocazione
alle prove di efficienza fisica e, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), all'atto della convocazione
agli accertamenti psicofisici.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio sulla
idoneita', senza attribuzione di alcun punteggio, definitivo e
comunicato seduta stante.
5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali.
6. Per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
saranno chiamati a completare gli accertamenti attitudinali, con
riserva, anche i concorrenti di cui all'art. 10, comma 6 del bando i
quali, se giudicati inidonei al termine degli stessi, non saranno
ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti psicofisici.
Art. 13 Prova scritta di composizione italiana
Art. 13
Prova scritta di composizione italiana
1. La prova scritta di composizione italiana, prevista per i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), c) e d),
consistera' nello svolgimento di un tema su argomenti di cultura
generale, corrispondenti alle materie previste nei programmi degli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La prova tendera'
a verificare il grado di padronanza nella lingua italiana da parte
del concorrente, la sua cultura e maturita' di giudizio, l'attitudine
al ragionamento nell'aderenza alla traccia, la capacita' di esprimere
le sue idee in maniera semplice e nel rispetto della grammatica e
della sintassi, l'originalita' di pensiero. La prova si svolgera' con
le modalita' riportate nelle appendici al bando.
2. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione
italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a
presentarsi nella sede e nel giorno indicati nell'avviso di cui al
precedente art. 6, comma 8, almeno un'ora prima di quella di inizio
della prova, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Durante lo svolgimento della prova sara' consentita soltanto la
consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione
dalla commissione esaminatrice.
3. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal
concorso.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. Non
saranno previste riconvocazioni.
Art. 14 Prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica
Art. 14
Prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a), b) e c), i concorrenti che hanno presentato domanda di
partecipazione per i posti per i Corpi sanitari saranno sottoposti
alla prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica finalizzata all'ammissione ai corsi di laurea
specialistica/magistrale per il Corpo sanitario. La prova sara'
presieduta da un'unica commissione interforze e vertera' sulle
materie e sui programmi rinvenibili negli allegati al bando,
elaborati in coerenza con quelli previsti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'accesso ai
corsi di laurea a numero programmato. La prova potra' essere ritenuta
utile solo per l'ammissione ai corsi ad accesso programmato di cui al
presente bando.
2. La prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica avra' luogo il 4 giugno 2020 presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2 - Foligno,
con inizio non prima delle ore 14,00. Eventuali variazioni della
data, dell'ora o della sede di svolgimento della prova saranno rese
note mediante avviso che sara' pubblicato nell'area pubblica della
sezione comunicazioni del portale, nonche' nel sito www.difesa.it
3. La prova, della durata di sessanta minuti, consistera' nella
somministrazione di quarantotto quesiti a risposta multipla e
predeterminata (ciascuno con 4 possibilita' di risposta alternativa
di cui una sola esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza
delle materie citate. I quesiti saranno cosi' ripartiti: biologia 22
quesiti; chimica 13 quesiti; fisica 13 quesiti. I concorrenti assenti
al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 7.
4. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si
terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta;
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni
risposta omessa o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti nella
prova di cui al presente articolo, la commissione indicata al
successivo comma 5 provvedera' a formare distinte graduatorie utili
al solo fine del conseguimento dell'idoneita', ai sensi della vigente
normativa, per l'accesso alle facolta' universitarie per i corsi di
laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia. In
particolare, provvedera' a formare le seguenti graduatorie:
a) una per i posti per il Corpo sanitario dell'esercito;
b) una per i posti per il Corpo sanitario militare marittimo;
c) una per i posti per il Corpo sanitario aeronautico.
5. L'idoneita' dei candidati sara' stabilita sulla base dei
criteri indicati nelle appendici al bando. Saranno comunque
dichiarati idonei coloro che riporteranno lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile in ognuna delle
graduatorie di cui sopra. Tale punteggio non sara' utile ai fini
della formazione delle eventuali graduatorie di ammissione alle
successive prove concorsuali ne' ai fini della formazione delle
graduatorie finali dei concorsi di interesse.
Art. 15 Prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali e comportamentali.
Art. 15
Prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali e
comportamentali.
1. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c) l'idoneita' alle prove di efficienza fisica e l'idoneita'
sotto il profilo psicoattitudinale e comportamentale dei concorrenti,
risultati idonei alle prove precedenti, sara' accertata dalle
competenti commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
c), numeri 5) e 6). Gli accertamenti attitudinali e comportamentali
si svolgeranno ai sensi delle direttive di Forza armata vigenti
all'atto degli accertamenti. A tal fine, i candidati saranno
convocati presso l'Accademia aeronautica, per sostenere dette prove,
per gruppi, in considerazione del ruolo per il quale gli stessi
stanno concorrendo, secondo le modalita' di cui al precedente art. 6,
comma 8. Potranno essere prese in considerazione eventuali istanze di
riconvocazione, presentate ai sensi dell'art. 6, comma 7, per i ruoli
per cui non e' previsto lo svolgimento di tali prove in un unico
gruppo.
2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare, in
originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite
dalla legge, il referto del test di gravidanza (su sangue o urine)
eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, entro i
cinque giorni antecedenti alla data di presentazione in Accademia
aeronautica (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo
dei cinque giorni). La mancata presentazione di detta documentazione
determinera' l'esclusione delle concorrenti dalle prove.
Se all'atto della presentazione in Accademia aeronautica
dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza
della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi
frattanto verificatisi, e' facolta' dell'Accademia aeronautica
inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione per gli
accertamenti psicofisici per un supplemento di indagini e conseguente
espressione di parere medico-legale circa la persistenza
dell'idoneita' medesima.
3. Durante la permanenza presso l'istituto, i concorrenti:
a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell'istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica;
b) saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica e agli
accertamenti attitudinali e comportamentali ed effettueranno un
programma di attivita', di cui all'appendice al bando, inteso a
verificare il possesso delle doti di carattere e delle qualita'
richieste dall'art. 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
per la futura nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo
dell'Aeronautica militare;
c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine delle prove e accertamenti.
4. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che:
a) non otterranno nei vari giudizi e nella valutazione
complessiva i punteggi minimi indicati nella citata appendice;
b) rinunceranno alla prosecuzione delle prove;
c) non supereranno con esito favorevole le prove di efficienza
fisica obbligatorie;
d) non supereranno con esito favorevole gli accertamenti
attitudinali e comportamentali;
e) matureranno assenze, anche non continuative, che superano
complessivamente un terzo del periodo necessario per l'espletamento
delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti attitudinali e
comportamentali. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna,
le giornate in cui il candidato - anche se presente in istituto - non
ha preso parte a tutte le attivita' programmate. Pertanto,
rientreranno nel computo delle assenze anche i giorni di ricovero in
una struttura sanitaria, compresa l'infermeria di Corpo
dell'Accademia aeronautica, a seguito di provvedimenti medici
adottati nei confronti dei concorrenti.
5. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti in ogni singola prova che determinera' il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
6. Solo i concorrenti giudicati idonei sia alle prove di
efficienza fisica che agli accertamenti attitudinali e
comportamentali saranno ammessi alle successive prove concorsuali.
Art. 16 Prova orale
Art. 16
Prova orale
1. La prova orale, prevista in tutti i concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, vertera' sugli argomenti di cui ai
programmi riportati nelle appendici al bando.
2. La facolta' di proporre istanza di riconvocazione - di cui al
precedente art. 6, comma 7 - e' prevista per i soli concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d) in quanto, per i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c) la
prova orale avra' luogo contestualmente ad altre prove concorsuali.
Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione dovranno essere
proposte:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), all'atto della convocazione alle prove di efficienza
fisica;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), all'atto della convocazione alle prove di cui al
precedente art. 15. Potranno essere prese, comunque, in
considerazione eventuali istanze di riconvocazione per i soli ruoli
per cui non e' previsto lo svolgimento di tali prove in un unico
gruppo.
Art. 17 Prova di conoscenza della lingua inglese e prove facoltative di ulteriore lingua straniera
Art. 17
Prova di conoscenza della lingua inglese e prove facoltative di
ulteriore lingua straniera
1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1 con le seguenti modalita':
prova di conoscenza della lingua inglese: tale prova e'
obbligatoria in tutti concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e
verra' effettuata secondo le modalita' specificate nelle appendici al
bando;
per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), prova scritta facoltativa di ulteriore lingua straniera:
tale prova potra' essere sostenuta in una delle lingue straniere a
scelta del candidato tra quelle indicate alla sezione 2, paragrafo 7
dell'appendice Arma dei carabinieri al bando e con le modalita' ivi
indicate. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di
cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d) non potranno scegliere
per la prova facoltativa la lingua tedesca;
prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera: tale
prova e' prevista in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 e potra' essere sostenuta in lingue straniere a scelta del
candidato tra quelle indicate nelle appendici al bando.
2. La prova facoltativa potra' essere sostenuta dai soli
concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso di interesse.
3. La prova orale facoltativa, della durata massima di quindici
minuti, si svolgera' con le seguenti modalita':
breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla
presentazione del candidato;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata, che abbia come spunto il brano,
finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di espressioni
di uso quotidiano e formule comuni.
Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), la prova orale facoltativa di lingua straniera potra'
essere sostenuta dai candidati che avranno superato la prova scritta
facoltativa nella medesima lingua.
4. Al termine della prova di conoscenza della lingua inglese e
della prova facoltativa di ulteriore lingua straniera saranno
assegnati i punteggi indicati nelle appendici al bando. Tali punteggi
saranno utili per la formazione delle graduatorie finali.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova di
conoscenza della lingua inglese, nonche' quelli che rinunceranno a
sostenerla, saranno esclusi dal concorso. Il mancato espletamento
della prova facoltativa di ulteriore lingua straniera non
determinera', invece, l'esclusione dai concorsi. I concorrenti che
non intenderanno sostenere piu' detta prova facoltativa dovranno
rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.
Art. 18 Prova di informatica
Art. 18
Prova di informatica
1. I concorrenti del concorso di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera c) sosterranno la prova di informatica, a cura della
competente commissione. Tale prova consistera' nella somministrazione
collettiva di questionari a risposta multipla, finalizzati ad
accertare il livello di cultura generale nel settore informatico.
2. La prova vertera' sugli argomenti indicati nell'appendice
Aeronautica militare del bando, in cui sono indicate anche le
relative modalita' di svolgimento.
Art. 19 Tirocinio
Art. 19
Tirocinio
1. La convocazione al tirocinio avverra', per i concorsi di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e d), con le modalita' di cui al
precedente art. 6, commi 8 e 9 e, per il concorso di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b) seduta stante al termine delle prove orali.
Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti a prove e
accertamenti nelle aree indicate nelle appendici al bando, in cui
sono anche riportati i relativi punteggi attribuibili.
2. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta giorni, per i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), e di
circa tredici giorni per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), durante i quali tutti i frequentatori saranno
ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle
attivita' militari, scolastiche e attitudinali/comportamentali.
3. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) e d), i concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai
fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle
urine. Se ammessi alla frequenza del corso, saranno nuovamente
sottoposti a detto test. In caso di positivita', saranno rinviati
d'ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla
verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione,
di cui al precedente art. 2.
4. Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il
tirocinio stesso, per taluni concorrenti insorgano dubbi sulla
persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta,
sara' facolta' dell'accademia inviare detti concorrenti
all'osservazione delle competenti commissioni per gli accertamenti
psicofisici, nominate nell'ambito dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b) e d), per un supplemento di indagini
e conseguente espressione di parere medico-legale circa la
persistenza dell'idoneita' medesima.
5. I concorrenti per i concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e d), convocati per la frequenza del
tirocinio, dovranno consegnare:
a) fotografia recente, formato tessera (cm 4 x 5), con scritto
in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data
di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla
fotografia;
b) certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
c) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra'
essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)
per morbillo, rosolia, parotite e varicella.
6. Tutti i concorrenti dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che
confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria.
7. I concorrenti ammessi al tirocinio dovranno contrarre,
all'atto della presentazione in accademia, una ferma volontaria di
durata pari a quella del tirocinio stesso, dalla quale saranno
prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o ne saranno
esclusi - per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza maggiore
- o non saranno comunque ammessi ai corsi. I concorrenti compiranno
il tirocinio:
a) in qualita' di militari di truppa, se provenienti dalla vita
civile;
b) con il grado rivestito, previo richiamo in servizio, se
ufficiali o sottufficiali di complemento congedati;
c) con il grado rivestito, se militari in servizio.
8. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno a
percepire dagli enti di appartenenza gli assegni spettanti. Essi non
dovranno contrarre la ferma di cui al precedente comma. Qualora la
data del congedo venga a cadere nel periodo del tirocinio, saranno
chiamati a contrarre una ferma per la durata residua del tirocinio
stesso.
9. I concorrenti di cui al precedente comma 7, lettera b):
a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) e d), saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a
decorrere dalla data di presentazione in accademia per la frequenza
del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai
corsi in qualita' di allievi;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a
decorrere dalla data di inizio della frequenza del tirocinio e fino
al termine dello stesso.
Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per
rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non
saranno comunque ammessi ai corsi.
10. I concorrenti che, all'atto della presentazione in accademia
per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle armi saranno
collocati, per la durata del tirocinio e sino all'eventuale
ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati presso
l'accademia stessa e saranno rinviati agli enti di provenienza se
interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo
supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi ovvero, per il
solo concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), al termine del
tirocinio.
11. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno:
a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) e d), trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino
all'ammissione in accademia, ovvero sino alla data di rinvio, a
qualunque titolo, dall'istituto;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), trattenuti in servizio, con il grado rivestito, per la
sola durata del tirocinio.
12. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme disciplinari di vita interna dell'istituto previste per gli
allievi dell'accademia, saranno forniti di vitto e alloggio e sara',
inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire in caso di
mancata ammissione ai corsi regolari per i concorsi di cui all'art.
1, comma 1, lettere a) e d) e al termine del tirocinio per il
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). Non sara'
consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri
concorsi.
13. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'accademia i
frequentatori che:
a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative,
complessivamente superiori alla meta' della durata del tirocinio
stesso. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le
giornate in cui il candidato - anche se presente in istituto - non ha
preso parte a tutte le attivita' programmate. Per i concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), i candidati convocati
in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi di quanto
disposto nelle appendici al bando dovranno, comunque, risultare
presenti per la meta' della durata dell'intero tirocinio;
c) non risulteranno piu' in possesso del profilo sanitario
previsto per l'idoneita' psicofisica necessaria per la partecipazione
al concorso;
d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio
finale;
e) risulteranno destinatari della sanzione disciplinare di
corpo della consegna di rigore. Vista la particolare e ridotta durata
del tirocinio, la procedura relativa alla sanzione di corpo dovra'
derogare alle tempistiche vigenti in materia disposte dalla Direzione
generale per il personale militare, affinche' la procedura stessa
possa essere definita in tempi compatibili con il termine del
tirocinio.
14. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il giudizio
di inidoneita', da considerare definitivo, saranno esclusi dal
concorso.
15. Le comunicazioni in merito al rinvio dal tirocinio e
all'esclusione dal concorso, di cui ai precedenti commi 13 e 14,
avverranno a cura dell'accademia.
Art. 20 Graduatorie di merito
Art. 20
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1 saranno formate dalle competenti commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle appendici al bando.
Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),
la preposta commissione provvedera', ove previsto, all'assegnazione
alle Armi o Corpi, in applicazione dei criteri di cui alle appendici
al bando. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreti
dirigenziali.
2. Nei predetti decreti si terra' conto delle riserve di posti
previste nelle appendici al bando e, a parita' di merito, si
applicheranno le disposizioni concernenti i titoli di preferenza, di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e all'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
(convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98), dichiarati nella
domanda di partecipazione.
3. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1,
comma 4, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle
graduatorie di merito.
4. I decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie
saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa
e di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Inoltre, tali decreti dirigenziali saranno pubblicati nel portale e
nel sito www.difesa.it
Art. 21 Accertamento dei requisiti
Art. 21
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2, gli enti incaricati dalla Direzione generale per il personale
militare provvederanno a chiedere alle amministrazioni pubbliche e
agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato, dai
concorrenti risultati vincitori, nelle domande di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai
medesimi. In particolare, tale attivita' sara' svolta:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), dal Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), dall'Accademia navale;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), dall'Accademia aeronautica;
d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), dal Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emergera' la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti per
effetto della dichiarazione non veritiera.
3. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del
competente ente delegato dalla Direzione generale per il personale
militare ovvero dell'istituto di formazione, dovranno sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, come da modello rinvenibile tra gli allegati al bando. I
concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro
firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore;
b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2020-2021 presso
le universita'.
4. I vincitori di sesso femminile dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), ai fini della verifica
dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, all'atto
dell'incorporamento, dovranno essere sottoposti al test di
gravidanza. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere b) e c), all'atto dell'ammissione in accademia,
saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare.
Art. 22 Vincoli di servizio
Art. 22
Vincoli di servizio
1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1 saranno ammessi ai corsi presso le
accademie di Forza armata, acquisiranno la qualifica di allievi e
dovranno contrarre, all'atto della presentazione presso l'istituto di
formazione, una ferma volontaria di anni tre e assoggettarsi alle
leggi e ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro che
non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari
all'ammissione e rinviati dall'istituto.
2. All'atto dell'incorporazione i concorrenti vincitori,
qualunque sia la loro provenienza, sono resi edotti dell'obbligo, da
assumersi all'ammissione al terzo anno di corso, di rimanere in
servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente, in
relazione alla durata del proprio corso di studi.
3. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai
concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il
consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.
4. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite
nella "Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare",
allegata al decreto interministeriale difesa-salute 16 maggio 2018.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese dal personale sanitario di cui alla sezione 6
della predetta "Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari
per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare".
5. Gli ammessi ai corsi d'accademia potranno essere:
a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore
se minorenni);
b) espulsi per motivi disciplinari, di salute, per
insufficiente attitudine professionale (in genere o - per il solo
ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita' pilota -
al volo) e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
6. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
conseguiranno la nomina a ufficiale in servizio permanente ai sensi e
con le modalita' prescritte dalla normativa vigente.
Art. 23 Disposizioni per i militari
Art. 23
Disposizioni per i militari
1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso le
accademie, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal
congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la
conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione
generale per il personale militare ai sensi dell'art. 864, comma 1,
lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. La cancellazione avra' effetto dalla data di
ammissione in qualita' di allievo ai corsi regolari. A tal fine, gli
istituti forniranno, al termine dei ripianamenti, alle competenti
divisioni della Direzione generale per il personale militare gli
elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli
richiamati dal congedo ammessi al corso. Agli allievi provenienti
dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio
permanente espulsi o dimessi dai corsi si applicheranno le
disposizioni di cui agli articoli 599 e 600 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di,
rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi.
2. I Comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i
concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno
trasmettere, entro 15 giorni dalla richiesta da parte degli enti
competenti, la copia resa conforme secondo le modalita' stabilite
dalla legge dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti
i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella
relativa all'ammissione in accademia, senza alcuna soluzione di
continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.
Art. 24 Trattamento economico degli allievi
Art. 24
Trattamento economico degli allievi
1. Le spese relative al mantenimento e all'istruzione degli
allievi delle accademie sono a carico dell'amministrazione nei limiti
e con le modalita' fissate dalle norme vigenti, ai sensi dell'art.
530 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuita', dal
ruolo degli ufficiali in ferma prefissata, dai ruoli dei
sottufficiali, dai ruoli dei graduati e dai ruoli dei militari di
truppa competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione in accademia. Se questi sono superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, sara' attribuito un assegno
personale riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i
futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera
o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
3. Agli allievi non provenienti dalle predette categorie di
personale saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 25 Esclusioni
Art. 25
Esclusioni
1. L'Amministrazione della difesa potra' escludere in ogni
momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in
possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle accademie
di Forza armata, nonche' escludere i medesimi dalla frequenza dei
corsi regolari, se il difetto dei requisiti sara' accertato durante i
corsi stessi.
Art. 26 Trattamento dei dati
Art. 26
Trattamento dei dati
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento
dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari son trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita
dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua
base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento
agli articoli 1053 e 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo si sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato fino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 16 dicembre 2019
Il direttore generale
per il personale militare
Ricca
Il comandante generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Pettorino
Allegato 1
APPENDICE ESERCITO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
APPENDICE MARINA MILITARE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
APPENDICE AERONAUTICA MILITARE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
APPENDICE ARMA DEI CARABINIERI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO
Parte di provvedimento in formato grafico