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- Atto numero 22E17064 del 27-12-2022
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio. (22E17064)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 27-12-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio. (22E17064)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Data: 27-12-2022
- Scadenza: 26-01-2023
Art. 1 Posti disponibili
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza" e, in
particolare, l'art. 6;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni, recante "Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e, in particolare,
l'art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle
Forze di polizia rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza";
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali" e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche";
Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante
"Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di
finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica";
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del
servizio civile nazionale";
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile", e, in particolare, l'art. 32
concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei
documenti in forma cartacea;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente "Disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia";
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro" e, in particolare, l'art. 19;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente "Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE";
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto
2008, n. 133 e successive modificazioni, recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria" e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia", e in particolare, l'art. 73,
comma 14;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19" e, in particolare, l'art. 9-bis,
introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.
126;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante
"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza", convertito con modificazioni
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e in particolare, l'art. 10, comma
4, recante "proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19";
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)";
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2";
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 2 maggio 1986, e
successive modificazioni, concernente "Regolamento sulle uniformi
della Guardia di finanza - ed. 1986";
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 23 aprile 1999,
n. 142, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione
dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal
Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della
legge 15 maggio 1997, n. 127";
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 maggio 2000,
n. 155, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante
norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di
finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380";
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
del 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi di laurea
magistrale";
Visto il decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2020,
recante "Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da Covid-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014, recante "Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese";
Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del
Comandante generale della Guardia di finanza e successive
modificazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Vista la determinazione n. 152279, del Comandante generale della
Guardia di finanza datata 1° giugno 2021, registrata all'Ufficio
centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente
l'attribuzione di specifiche competenze alle varie autorita'
gerarchiche del Corpo;
Visto il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del
Comandante generale della Guardia di finanza riguardante le direttive
tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni;
Determina:
Art. 1
Posti disponibili
1. E' indetta una procedura di selezione per il reclutamento di
tre allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di
finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli o alle sorelle del personale delle Forze di polizia,
deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa in
conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alle leggi ivi richiamate ovvero
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di
servizi di polizia o di soccorso pubblico.
2. Lo svolgimento della procedura comprende:
a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
b) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
c) valutazione dei titoli.
3. La durata del corso di formazione e' stabilita con
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili la facolta' di
revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le
prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione
della graduatoria finale di merito, il numero dei posti, di
sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori anche
sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate
dall'Autorita' di Governo.
Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura reclutativa
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione
alla procedura reclutativa
1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il
diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento del
ventiquattresimo anno di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi'
fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare
prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che alla
data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare
volontario, di leva o di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
della laurea;
d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
e) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati,
non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della
pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di
prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo
agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;
h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita
di bordo o al volo;
i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di
formazione delle Forze armate o di polizia;
l) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della relativa domanda di partecipazione e alla data di
effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.
4. Nelle more della verifica del possesso dei prescritti
requisiti i concorrenti le cui istanze di partecipazione siano
considerate validamente presentate sono ammessi, con riserva, sia
alla procedura concorsuale sia, se giudicati idonei e vincitori, al
corso di formazione. Tale riserva e' sciolta con provvedimento della
sottocommissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 7,
comma 1, lettera a).
5. Qualora, anche successivamente allo scioglimento della
predetta riserva, dovesse essere rilevata l'assenza di taluno dei
previsti requisiti alle date di cui ai commi precedenti, il candidato
e' escluso dal concorso, con conseguente cessazione della frequenza
del corso di formazione, perdita del grado se gia' acquisito e
proscioglimento.
Art. 3 Domanda di partecipazione
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione alla procedura reclutativa deve
essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica
disponibile sul portale attivo all'indirizzo
"https://concorsi.gdf.gov.it", seguendo le istruzioni del sistema
automatizzato, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami".
2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti
di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Le istruzioni
per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito
ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) all'indirizzo:
www.spid.gov.it
b) sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con
l'impiego della carta di identita' elettronica (CIE) rilasciata dal
comune di residenza. Le modalita' con le quali i candidati in
possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi on-line abilitati
sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it
Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono
compilare il form della domanda di partecipazione, raggiungibile
tramite la propria area riservata, e concluderne la presentazione
seguendo la relativa procedura automatizzata.
3. I candidati, ove richiesto in sede di accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, dovranno fornire il numero
identificativo dell'istanza ("ID istanza") rinvenibile attraverso la
funzione "visualizza istanza" presente nella propria area riservata
del portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta
elettronica certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo -
il relativo QR-code disponibile sull'APP Mobile "GdF Concorsi" e
sull'istanza.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema
informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e accertate
dall'Amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato,
unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di
riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it entro le
ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
5. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it" o secondo le
modalita' di cui al comma 4, potranno essere modificate
esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 o 4.
6. Successivamente al termine di cui ai commi 1 o 4, eventuali
variazioni di residenza, recapito telefonico o indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC), dovranno essere apportate dal
candidato accedendo alla propria area riservata - sezione Profilo
Utente del portale attivo all'indirizzo: https://concorsi.gdf.gov.it
Art. 4 Elementi da indicare nella domanda
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione
alla procedura, il candidato:
a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati relativi
al luogo di residenza, account di posta elettronica certificata (PEC)
e recapito telefonico. In caso di difformita', deve provvedere alla
relativa rettifica dalla propria area riservata - sezione Profilo
Utente;
b) deve dichiarare:
(1) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a
carico;
(2) il titolo di studio di cui e' in possesso indicando
l'Istituto presso il quale e' stato conseguito;
(3) di essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 2
del presente bando;
(4) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare
con l'indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella
di congedo, nonche' della denominazione dell'ultimo Comando/Ente
militare di servizio;
(5) di appartenere alle categorie di cui all'art. 6, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni;
(6) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli preferenziali
richiamati all'art. 15 del presente bando e/o maggiorativi del
punteggio di cui all'allegato 2. Al riguardo, si precisa che e' onere
del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 6, comma 2, la documentazione o le
certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli.
2. Una volta presentata la domanda di partecipazione, e' sempre
possibile modificarne - entro i termini di cui all'art. 3, commi 1 o
4 - i relativi dati accedendo alla propria area riservata e seguendo
la prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati
di cui al precedente comma 1, lettera a), prima di iniziare la
procedura di modifica dell'istanza, e' necessario provvedere alla
relativa variazione nella sezione Profilo Utente della propria area
riservata.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 21 del bando di concorso;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni,
accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a
campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da
ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5 Cause di archiviazione della domanda
Art. 5
Cause di archiviazione della domanda
1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 o 4, le istanze
sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1
e debitamente sottoscritte, pervengano:
(1) oltre i termini previsti per la presentazione della
domanda;
(2) con modalita' differenti da quelle previste;
(3) all'indirizzo di posta elettronica
concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it in assenza dei relativi
presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "ricevuta
di avvenuta accettazione" purche' in presenza di "ricevuta di
avvenuta consegna";
b) se previsto, non siano sottoscritte dal candidato e/o
corredate da scansione fronte-retro del relativo documento di
riconoscimento in corso di validita';
c) non siano integrate, entro il termine di cui al successivo
art. 6, comma 2, lettera a), della documentazione attestante il
possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l).
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi
indicati.
Art. 6 Documentazione
Art. 6
Documentazione
1. Il Centro di reclutamento, ai fini della verifica del possesso
dei requisiti di cui all'art. 2, provvede, tramite i reparti del
Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei
carichi pendenti.
2. E' altresi' onere dei candidati:
a) inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it o consegnare o far pervenire al
Centro di reclutamento della Guardia di finanza - via delle Fiamme
Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno
solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, pena l'archiviazione,
idonea documentazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza
del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio,
che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1,
lettera l);
b) qualora ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all'art.
11, consegnare in tale sede, i documenti in carta semplice, ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di cui all'allegato
2 e/o di quelli preferenziali richiamati al successivo art. 15, anche
se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti
alla data di scadenza dei termini di presentazione della stessa. In
alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la
data di effettivo accertamento dell'idoneita' psico-fisica,
all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it
In tal caso, fa fede la data riportata sulla "ricevuta di
avvenuta accettazione" purche' in presenza della "ricevuta di
avvenuta consegna".
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in
relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini
sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,
saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella
domanda di partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro la
data di effettivo accertamento dell'idoneita' psico-fisica,
l'Amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della
preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento degli
accertamenti di cui all'art. 11.
3. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati a cura del Centro di reclutamento per
essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 7 Commissione giudicatrice
Art. 7
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale Generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per la partecipazione alla procedura, composta da tre ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione dei titoli e la
formazione della graduatoria finale di merito, composta da almeno due
ufficiali della Guardia di finanza, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno due
ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da almeno un ufficiale della Guardia di
finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado
superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a
parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo,
composta da un ufficiale (segretario) e almeno due ufficiali della
Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro
di reclutamento;
b) dell'ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), puo'
avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali,
dell'ausilio di psicologi.
Art. 8 Adempimenti delle sottocommissioni
Art. 8
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni
normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.
Art. 9 Esclusione dalla procedura
Art. 9
Esclusione dalla procedura
1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando generale
della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento,
l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al
presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi
indicati.
Art. 10 Documento di identificazione
Art. 10
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' o un documento di riconoscimento rilasciato da
un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
Art. 11 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
Art. 11
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio
incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei confronti dei
candidati in possesso dei prescritti requisiti in ragione delle
condizioni in cui si trovano al momento della visita medica
effettuata presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza
- via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, gli
aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario
compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo,
stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni, e dalle direttive tecniche adottate con
decreto del Comandante generale della Guardia di finanza disponibili
sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it. In tema di:
a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni, che ne
prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo;
b) visus, il candidato deve essere in possesso di un'acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione
diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p)
delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio;
c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso
se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:
(1) visibili con qualsiasi uniforme in uso;
(2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per
dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche,
l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di
consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla
prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti
alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle
visite di cui al comma 3, hanno gia' conseguito l'idoneita'
psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell'ambito di
altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui al comma 4, e'
immediatamente comunicato all'interessato il quale, qualora non
idoneo, puo' contestualmente presentare al Centro di reclutamento la
richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione
dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e di II livello.
7. La sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui al comma 6, lettere a) e b), dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e'
sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se
confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 3) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli
estremi dell'accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnata o
fatta pervenire al Centro di reclutamento - Reparto concorsi -
Ufficio procedure reclutative - Sezione allievi finanzieri - via
delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente
entro il termine comunicato dal predetto Reparto.
Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo'
essere inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
(1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di
documento analogico;
(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla
"ricevuta di avvenuta accettazione" purche' in presenza di "ricevuta
di avvenuta consegna".
In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati;
b) non e' accolta:
(1) qualora sia avanzata in termini diversi da quanto
disciplinato nel comma 6;
(2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione
di documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo
accertamento o da una struttura privata non accreditata con il
Servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal
Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e
notificati agli interessati che possono impugnarli producendo ricorso
secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
9. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma 3,
lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, alla fase selettiva
da ultimo citata, gli aspiranti giudicati non idonei purche' abbiano
presentato la richiesta di cui al comma 6.
10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
11. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui
all'ultimo periodo del comma 9, la sottocommissione per la visita
medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 6 e
valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al
comma 8, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite
specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12 Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica
Art. 12
Documentazione da produrre in sede
di accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare in
originale:
a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) un certificato attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e
4000 Hz;
d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica comprensiva di
immagini e relativo referto.
La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni da quello di convocazione, deve essere rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi
dell'accreditamento;
e) un certificato medico (format in allegato 4), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia
farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti
la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test
tossicologici e' causa di non idoneita'.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere
a) e b);
b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. Le aspiranti devono altresi' produrre un test di gravidanza
effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di
effettivo svolgimento delle prove, che escluda la sussistenza di
detto stato. In assenza del referto, la candidata e' sottoposta al
test di gravidanza presso il Centro di reclutamento.
Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle visite
mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con
provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento, anche in
deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere gli
accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale, nell'ambito
del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di
temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di
parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria della presente procedura reclutativa.
4. Il referto relativo al test di gravidanza di cui al comma 3
dovra' essere presentato, in originale o copia conforme, il giorno
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, ovvero
alternativamente:
a) consegnato o fatto pervenire in originale o in copia
conforme al Centro di reclutamento - via delle Fiamme Gialle n. 18 -
00122 Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di
convocazione al suddetto accertamento;
b) inviato, qualora redatto in originale come documento
informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestato, a norma
dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico
specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l'ha
rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro
il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it
In tal caso, fa fede la data riportata sulla "ricevuta di
avvenuta accettazione" purche' in presenza della "ricevuta di
avvenuta consegna".
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b), ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera c), potra' concedere - per una
sola volta - il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di
convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato/a.
Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si
presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in
tale data i certificati in argomento, e' escluso/a dalla procedura.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 13 Accertamento dell'idoneita' attitudinale
Art. 13
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale secondo il calendario e le modalita' comunicati dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera e),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti
di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera e).
6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla procedura
di selezione.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 14 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali
Art. 14
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede concorsuale
per inosservanza delle prescrizioni eventualmente impartite in tema
di prevenzione del contagio da "COVID-19" o che, per cause non
riconducibili all'Amministrazione che ha indetto la presente
procedura reclutativa, non si presenti nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale previsti, rispettivamente,
dagli articoli 11 e 13 e' considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dalla procedura.
Qualora il candidato presenti formale istanza di rinuncia -
debitamente sottoscritta e inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it - a una delle predette
fasi concorsuali, la stessa sara' ritenuta irrevocabile dalla data di
notifica del provvedimento di accoglimento dell'istanza da parte del
Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
Avverso tale provvedimento, l'interessato potra' produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5.
2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui
all'art. 7, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato e,
nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate
cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle
stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 2, non si presenti nel giorno e
nell'ora stabiliti e' escluso dalla procedura.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 15 Valutazione dei titoli e graduatoria finale di merito
Art. 15
Valutazione dei titoli
e graduatoria finale di merito
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
predispone la graduatoria finale di merito secondo il punteggio
riportato da ciascun candidato.
2. Sono iscritti nell'anzidetta graduatoria i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali.
3. Il punteggio di merito e' determinato dal voto e dal titolo di
studio conseguito come da tabella in allegato 2.
4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si terra'
conto - per quanto compatibili - dei titoli di preferenza previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto di
cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita' o in assenza di
titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane
d'eta' in applicazione dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
5. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti
secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2.
6. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza viene approvata la graduatoria finale di merito e sono
dichiarati vincitori i candidati che, nell'ordine della stessa,
risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
7. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e
ammesse d'ufficio a sostenere, anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di eta', uno o piu' accertamenti psico-fisici e
attitudinali, nell'ambito della prima procedura reclutativa
successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento
saranno:
a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio di
merito conseguito nella graduatoria finale di merito della presente
procedura di selezione e, se nominate vincitrici, avviate alla
frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori della
procedura selettiva cui sono state rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori della presente procedura di
selezione e l'iscrizione in ruolo avverra' secondo quanto previsto
all'art. 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e
successive modificazioni. Gli effetti economici della nomina saranno
riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i
militari appartenenti al corso di formazione effettivamente
frequentato.
8. La graduatoria e' resa nota con avviso pubblicato sul portale
attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it", sulla rete
intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il
pubblico della Guardia di finanza - viale XXI Aprile n. 51 - Roma
(numero verde 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
Art. 16 Ammissione al corso di formazione
Art. 16
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere
di cui all'art. 1, comma 4, i vincitori sono ammessi a un corso di
formazione in qualita' di allievi finanzieri previo superamento della
visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima
della firma dell'atto di arruolamento da parte del Dirigente il
Servizio sanitario del Reparto di istruzione, il quale si avvale, se
necessario, del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il
mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. I provvedimenti con i quali il Dirigente del Servizio
sanitario del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente
articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri
concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del
corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati
vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a
seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di
avere validita'.
4. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso
di formazione, gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia,
devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive
amministrazioni consegnando all'Istituto di Istruzione presso il
quale sono stati convocati per la frequenza dell'attivita'
addestrativa, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del
corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di
provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche
corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da
detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.
5. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 17 Mancata presentazione al corso di formazione e differimento del candidato
Art. 17
Mancata presentazione al corso di formazione
e differimento del candidato
1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti
per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio al corso
di formazione e' considerato rinunciatario.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore e debitamente documentati, comunicati dal candidato entro il
terzo giorno solare successivo alla data di convocazione al
Comandante della Legione allievi della Guardia di finanza - tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it -
sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato
Comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra
data.
I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della
proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni
vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono
comunicate al candidato dalla Legione allievi della Guardia di
finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta
giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato dal
Comandante della Legione allievi alla frequenza del corso successivo
a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 18 Spese di partecipazione alla procedura
Art. 18
Spese di partecipazione alla procedura
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione,
secondo le disposizioni vigenti.
Art. 19 Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a finanziere e assegnazione alle sedi di servizio
Art. 19
Trattamento economico degli allievi finanzieri,
nomina a finanziere e assegnazione alle sedi di servizio
1. Durante il corso, gli allievi finanzieri percepiscono il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di
arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione
esaminatrice, sono promossi finanzieri con determinazione del
Comandante generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' da esso
delegata.
3. Al termine del corso di formazione, i finanzieri sono
destinati ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con
obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
Art. 20 Sito internet e app mobile "GdF Concorsi", informazioni utili e modalita' di notifica
Art. 20
Sito internet e app mobile "GdF Concorsi",
informazioni utili e modalita' di notifica
1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono
essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo:
https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'APP Mobile "GdF Concorsi",
disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App
Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR
code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando,
tutte le notifiche nei confronti dei partecipanti al concorso saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante
dall'area riservata - sezione "profilo utente" del candidato.
E' onere dei candidati verificare che tale casella di posta
elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione
della graduatoria finale di merito sul richiamato portale.
L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume
alcuna responsabilita' per la mancata notifica di provvedimenti
connessa all'inattivita' di detta casella postale.
3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o
istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate
all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it
Art. 21 Trattamento dei dati personali
Art. 21
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le
informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti
nell'ambito della procedura di cui alla presente determinazione o,
comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma - viale XXI Aprile n. 51,
che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail: urp@gdf.it o di
posta elettronica certificata: urp.reclutamento@pec.gdf.it
Il "punto di contatto" del titolare e' il Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia
- via delle Fiamme Gialle n. 18/22, e-mail: rm0300001@gdf.it - posta
elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it
b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il
Corpo della guardia di finanza puo' essere contattato al numero
06/442236053 o agli indirizzi e-mail: rpd@gdf.it o di posta
elettronica certificata: rpd@pec.gdf.it
c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
d) il trattamento dei dati personali:
(1) e' finalizzato:
(a) all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano
base giuridica nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e
successive modificazioni, e, in particolare, nell'art. 6, comma 2,
del medesimo decreto;
(b) alla tutela degli interessi dell'Amministrazione presso
le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
(2) e' limitato a quanto "necessario per l'esecuzione di un
compito d'interesse pubblico" (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del
RGPD) e, relativamente alle "categorie particolari di dati personali"
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento
degli obblighi "in materia di diritto del lavoro" (art. 9, paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera' anche
i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del
RGPD;
(3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati e
istruiti, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con
l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti
necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati
personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del RGPD e
dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Cio',
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso;
(4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e
delle liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche
e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della finalita',
di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole in
materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
(5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei
casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da
norme di legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e
alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato,
nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti
competenti in materia previdenziale;
(6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un
paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del
RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto
della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle
pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e,
comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le
quali i dati sono trattati;
f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita' di interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
L'esercizio dei predetti diritti potra' avvenire presentando
istanza, anche telematica, al "punto di contatto" del titolare
(Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
Roma, 21 dicembre 2022
Il Comandante generale: Zafarana
Allegato 1
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Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
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Allegato 3
Allegato 3
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Allegato 4
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico