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- Atto numero 18E13151 del 28-12-2018
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali. (18E13151)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28-12-2018
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali. (18E13151)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
- Data: 28-12-2018
- Scadenza: 27-01-2019
Art. 1 Indizione del concorso
IL PREFETTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche e integrazioni, contenente il Testo
Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli
ordinamenti didattici universitari";
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465, concernente il "Regolamento recante disposizioni in materia
di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma
dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127" ed in
particolare l'art. 13;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili";
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, contenente
il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei";
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento
della funzione pubblica avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 20
della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di
handicap candidati ai concorsi pubblici";
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, concernente il "Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
"Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto 9 luglio 2009 adottato dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, recante
"Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi";
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Vista la circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica -
riguardante le modalita' di presentazione delle domande di ammissione
ai pubblici concorsi;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2012)" e, in particolare, il comma 45 dell'art.
4;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo",
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, contenente il "Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole
pubbliche di formazione";
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e relativo decreto legislativo di
adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante
"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "Linee guida
sulle procedure concorsuali";
Visto l'art. 7, comma 31-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, con il quale e' stata prevista la soppressione dell'Agenzia
autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali, e la successione a titolo universale alla soppressa
Agenzia del Ministero dell'interno, con il correlato trasferimento
delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella
legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche'
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012" e, in particolare, l'art 10, che detta disposizioni per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali;
Vista la direttiva del Ministro dell'interno in data 11 gennaio
2018 che definisce il fabbisogno dei segretari comunali e provinciali
e la conseguente indizione di un concorso pubblico per l'ammissione
di duecentonovantuno partecipanti al corso-concorso per l'accesso in
carriera dei segretari comunali e provinciali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
aprile 2018, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, con cui l'Albo nazionale e' autorizzato, ai sensi dell'art.
35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, ad avviare
procedure concorsuali relative al corso-concorso COA 6 e a procedere
alle relative assunzioni per duecentoventiquattro unita' di segretari
comunali e provinciali;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2018
registrato dalla Corte dei conti al n. 1913 in data 28 agosto 2018,
con cui al Prefetto Roberta Preziotti e' stato affidato l'incarico,
nell'ambito del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali,
di assicurare lo svolgimento delle funzioni gia' facenti capo alla
soppressa Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari
comunali e provinciali, nonche' l'ulteriore incarico relativo allo
svolgimento delle attivita' gestionali della soppressa Scuola
Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
dell'amministrazione pubblica locale, in raccordo funzionale ed
organizzativo con il Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali - Scuola
superiore dell'Amministrazione dell'interno;
Decreta:
Art. 1
Indizione del concorso
L'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (di seguito
denominato Albo nazionale) indice un concorso pubblico, per esami,
per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto
corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento
dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di
duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale
dell'albo di cui all'art. 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) idoneita' fisica all'impiego. A tal fine l'Albo nazionale
puo' sottoporre a visita medica i vincitori in base alla normativa
vigente;
c) godimento dei diritti politici;
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari,
per i cittadini soggetti a tale obbligo;
e) diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro
anni conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea
specialistica (LS) di durata quinquennale (ora denominata laurea
magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270) in giurisprudenza o economia e
commercio o scienze politiche. Possono presentare domanda anche i
candidati in possesso di altro titolo di studio equipollente in base
all'ordinamento previgente rispetto al decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509, nonche' equiparato in base al decreto
interministeriale 9 luglio 2009.
I titoli di studio conseguiti presso universita' straniere sono
considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli
universitari italiani e riconosciuti ai sensi della normativa vigente
in materia.
Sara' cura del candidato specificare nella domanda di
partecipazione gli estremi del provvedimento di equipollenza e l'ente
che ne ha effettuato il riconoscimento, ovvero della richiesta di
equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero.
2. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti, ovvero licenziati ai sensi della
vigente normativa di legge e/o contrattuale, oppure siano stati
interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
4. Resta ferma la facolta' dell'Albo nazionale di disporre in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove
d'esame ovvero alla formazione della graduatoria finale di cui
all'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n.
465/1997, l'esclusione dal concorso dei candidati per difetto dei
requisiti richiesti, nonche' per la mancata osservanza dei termini
perentori e delle modalita' stabiliti dal presente bando.
5. L'esclusione dal concorso e' disposta con provvedimento
motivato del Prefetto responsabile della gestione dell'Albo dei
segretari comunali e provinciali.
6. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
Art. 3 Domanda di partecipazione
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicazione
accessibile all'indirizzo internet https://concorsiciv.interno.gov.it
mediante registrazione all'applicazione stessa o utilizzo di
credenziali SPID.
2. Al fine della compilazione dei campi indicati, l'accesso
all'applicazione avviene secondo una delle seguenti modalita':
a) mediante credenziali SPID: gli utenti che accedono
all'applicazione utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema
pubblico di identita' digitale) concluderanno la presentazione della
domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura
automatizzata di cui al comma 3 e seguenti del presente articolo;
b) in alternativa, mediante un sistema di autenticazione custom
che prevede l'uso di codice utente, password ed un codice OTP. In
particolare, l'utente deve effettuare la fase di registrazione
indicando i seguenti campi obbligatori:
nome;
cognome;
codice fiscale;
indirizzo e-mail;
cellulare;
data di nascita.
Al termine della fase di registrazione, l'utente conferma di non
essere un robot utilizzando il codice captcha presente nella pagina
di registrazione. Il sistema di autenticazione custom provvedera' a
generare in modo automatico le credenziali (codice utente e password
iniziale) che verranno inviate alla casella di posta elettronica
ordinaria indicata dal candidato in fase di registrazione. La
password iniziale dovra' essere modificata al primo accesso.
Il candidato potra' infine accedere al portale utilizzando le
credenziali in suo possesso. Se l'operazione di accesso e' stata
svolta correttamente, il portale visualizzera', in un'apposita
schermata, il numero di un'utenza telefonica gratuita ed un codice
numerico casuale (OTP). Il candidato contatta il numero dell'utenza
visualizzata esclusivamente tramite il cellulare indicato in fase di
registrazione e digita il codice numerico (OTP). Tale procedura
dovra' essere ripetuta ogni qual volta si accedera' al portale. Il
sistema non riconosce numeri di cellulari diversi da quelli indicati
in fase di registrazione.
Se l'operazione viene eseguita con successo, il candidato potra'
accedere alla procedura di compilazione della domanda on-line.
3. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio, a pena di
esclusione, di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Qualora il termine di invio on-line della domanda cada in un giorno
festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Saranno accettate esclusivamente le domande inviate entro le
ore 23:59:59 di detto termine.
Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
personalmente intestato al candidato.
4. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini
della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra'
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.
5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico di
acquisizione delle domande, l'Albo nazionale si riserva di
posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il
possesso dei requisiti. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale
proroga verra' data notizia sul sito
https://concorsiciv.interno.gov.it nonche' sul sito dell'Albo
nazionale https://albosegretari.interno.gov.it
6. Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati
richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda che
sara' sottoscritta e consegnata, a pena di esclusione, il giorno
stabilito per la prova preselettiva.
7. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome (per le donne coniugate, quello da nubile) e il
nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia,
indulto, condono, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione
della pena e devono essere specificati i carichi pendenti (tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
i) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
j) il possesso, a pena di decadenza, di eventuali titoli di
preferenza o di precedenza di cui al successivo art. 9 del presente
bando;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere decaduto,
ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o
contrattuale, dall'impiego stesso;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato;
m) il titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera e),
del presente bando, precisando il corso di laurea, l'ateneo, il luogo
e la data del conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio sia
stato conseguito presso universita' straniere il candidato deve
indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza e l'ente che
ha effettuato il riconoscimento, ovvero della richiesta di
equipollenza del titolo di studio conseguito;
n) di aver eseguito il bonifico relativo al pagamento dei
diritti di segreteria di cui al successivo comma 15 del presente
articolo;
o) di autorizzare il Ministero dell'interno, Dipartimento per
gli affari interni e territoriali, Albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali, al trattamento dei dati personali per le
finalita' di cui al presente bando, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 , n. 196, del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e
del relativo decreto legislativo di adeguamento n. 101 del 10 agosto
2018.
8. Al fine di consentire all'Albo nazionale di predisporre per
tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare
partecipazione al concorso, il candidato diversamente abile,
nell'apposito spazio della domanda on-line, dovra' fare esplicita
richiesta dell'ausilio necessario e/o di tempi aggiuntivi necessari
per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio
handicap. Quest'ultimo andra' opportunamente esplicitato e
documentato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico
legale dell'ASL di riferimento o da struttura equivalente. Tale
dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che l'handicap
determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. E'
fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente bando. L'assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi e' concessa ad insindacabile giudizio
della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione
esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la
documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio
handicap dovra' essere inoltrata a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'interno,
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Albo nazionale
dei segretari comunali e provinciali - Piazza Cavour n. 25 - 00193
Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo.albosegretari@pec.interno.it, entro e non oltre i venti
giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della
domanda, unitamente alla specifica autorizzazione all'Albo nazionale
al trattamento dei dati sensibili.
9. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
10. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che
sara' valutata dalla competente Commissione esaminatrice.
11. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto
a sostenere la prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte,
previa presentazione con le medesime suddette modalita' e nei
medesimi termini di cui al precedente comma 8, della documentazione
comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di
invalidita'. A tal fine il candidato, nella domanda compilata
on-line, dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente
beneficio.
12. Nella domanda occorre, altresi', inserire il domicilio (se
diverso dalla residenza) unitamente a un recapito telefonico e agli
estremi di un valido documento di riconoscimento in corso di
validita' tra quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Andranno indicati, inoltre:
un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
personalmente intestato al candidato, che dovra' essere sempre
utilizzato per eventuali comunicazioni attinenti la procedura
concorsuale;
un indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale il sistema
trasmettera', al termine della procedura di compilazione, la ricevuta
della domanda.
13. Eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito devono
essere comunicate dal candidato a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) all'indirizzo protocollo.albosegretari@pec.interno.it avendo
cura di riportare nella comunicazione anche il numero identificativo
certificato dal sistema che appare sulla domanda stampata.
14. L'Albo nazionale non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nella domanda ne' per eventuali
disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa
dell'Albo nazionale stesso o cause di forza maggiore.
15. Per la partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 4,
comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' dovuto un diritto
di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della
procedura. L'importo e' fissato in 10,00 (dieci) euro da versare
mediante bonifico sul conto corrente bancario IBAN
IT23F0100003245348014244201 intestato alla Tesoreria dello Stato -
Roma succursale, con la causale "Nome Cognome - Partecipazione
concorso COA 6" e indicando il proprio codice fiscale.
16. Non saranno considerate valide le domande inviate con
modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo
difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando
di concorso.
Art. 4 Commissione esaminatrice
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice di cui all'art. 13, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, e' nominata
successivamente con decreto del Prefetto responsabile della gestione
dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 5 Procedura concorsuale
Art. 5
Procedura concorsuale
1. Gli esami di ammissione al corso-concorso consistono in tre
prove scritte ed una orale.
2. Gli esami sono preceduti da una preselezione.
3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte quei candidati che,
superata la prova preselettiva, si siano utilmente collocati nei
primi seicentosettantadue posti, corrispondenti a tre volte il numero
delle iscrizioni all'albo da effettuare, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 6, comma 11, del presente bando.
4. Al termine delle prove di cui al comma 1, i primi 291
(duecentonovantuno) classificati - pari ai soggetti da iscrivere
all'albo incrementato di una percentuale del 30% - sono ammessi a
partecipare ad un corso-concorso della durata di nove mesi, seguito
da un tirocinio pratico di tre mesi presso una o piu' amministrazioni
locali.
5. Durante il corso e' prevista una verifica volta ad accertare
l'apprendimento.
Al termine del corso e del tirocinio i partecipanti sono
sottoposti ad una verifica finale dell'apprendimento, consistente
nella discussione di una tesi e in una prova orale, sulla base della
quale si da' luogo alla predisposizione della graduatoria finale del
corso-concorso.
6. In base alla graduatoria di cui al comma 5, si procede sia al
rilascio dell'abilitazione nei limiti del numero delle iscrizioni da
effettuarsi all'albo, secondo quanto previsto dal presente bando, sia
alle assegnazioni negli albi regionali con le modalita' previste
dall'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n.
465/1997.
7. Coloro che conseguiranno l'iscrizione all'albo dovranno
permanere almeno due anni, a decorrere dall'assunzione in servizio
quale segretario titolare, nell'albo regionale di prima assegnazione,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 465/1997. In tale ultimo caso
l'obbligo di permanenza biennale si intende riferito all'albo
regionale in cui viene conseguita la prima nomina.
Art. 6 Prova preselettiva
Art. 6
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva consiste nella soluzione in un tempo
predeterminato di 70 quesiti a risposta multipla, da risolvere nel
tempo massimo di 45 minuti, attinenti alle materie oggetto delle
prove scritte ed orali del concorso, ivi compresa la conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse e della lingua inglese, nonche' al ragionamento logico,
deduttivo e numerico.
2. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata
attribuendo i seguenti punteggi:
1 punto per ogni risposta esatta;
0,75 punti per ogni risposta errata o multipla;
0,25 punti per ogni mancata risposta.
3. Della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento della prova
di preselezione sara' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" -
del 28 maggio 2019 nonche' sul sito internet dell'Albo nazionale
https://albosegretari.interno.gov.it
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.
La prova potra' svolgersi anche in piu' sessioni e/o localita'
qualora il numero dei candidati non renda possibile lo svolgimento
contestuale della prova per tutti.
4. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione
dell'esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva e
sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova preselettiva,
presso la sede nel giorno ed ora indicati.
5. L'assenza per qualsiasi motivo dalla prova preselettiva
comporta l'automatica esclusione dei candidati dal concorso.
6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e impreviste,
si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove
preselettive o di quelle scritte, rinviarne lo svolgimento, le
notizie relative al rinvio e al nuovo calendario saranno ugualmente
diffuse mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - nonche' sul sito
internet dell'Albo nazionale all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it nella sezione dedicata.
7. Eventuali reclami in ordine all'esclusione dalla prova
preselettiva possono essere inviati all'Albo nazionale entro e non
oltre sette giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta
esclusione soltanto tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo protocollo.albosegretari@pec.interno.it indicando il
cognome, il nome, il codice fiscale del candidato e le motivazioni
del reclamo.
8. I candidati devono presentarsi alla prova preselettiva muniti
di un valido documento di riconoscimento in corso di validita' tra
quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 nonche' della domanda stampata di cui all'art.
3, comma 6, del presente bando e della ricevuta del bonifico, di cui
all'art. 3, comma 15, del medesimo bando, munita di CRO (Codice di
riferimento operazione), attestante l'avvenuto pagamento dei diritti
di segreteria.
9. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti
di qualsiasi natura e di telefoni cellulari e altri dispositivi
mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne'
possono comunicare tra di loro.
10. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante
procedimenti automatizzati.
11. Sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso i
candidati che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati entro
i primi seicentosettantadue posti, corrispondenti a tre volte il
numero delle iscrizioni all'albo da effettuare. Sono comunque ammessi
i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso
risultato utile ai fini dell'ammissione alle prove scritte.
12. La valutazione della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto complessivo.
13. I nominativi degli ammessi alle prove scritte, con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge, sono pubblicati sul sito
internet dell'Albo nazionale all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it
14. La banca dati dei quesiti che saranno utilizzati per
elaborare i questionari per la prova preselettiva, sara' pubblicata
almeno quindici giorni prima dell'inizio della medesima prova sul
sito dell'Albo nazionale all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it
Art. 7 Prove scritte per l'ammissione al corso-concorso
Art. 7
Prove scritte per l'ammissione al corso-concorso
1. Le informazioni circa la pubblicazione del diario delle prove
scritte sono fornite nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - di cui all'art. 6,
comma 3, del presente bando nonche' sul sito internet dell'Albo
nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it
2. Il diario relativo allo svolgimento delle prove scritte, con
precisazione della sede, delle date e dell'ora di convocazione e'
reso noto attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - di cui
al comma precedente nonche' sul sito internet dell'Albo nazionale
all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it I candidati devono
presentarsi alle prove muniti, a pena di esclusione, di un valido
documento di riconoscimento tra quelli previsti dall'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La pubblicazione
ha valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge.
3. Le tre prove scritte avranno la seguente articolazione:
la prima prova avra' ad oggetto argomenti di carattere
giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o
diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto
privato;
la seconda prova avra' ad oggetto argomenti di carattere
economico e finanziario - contabile, con specifico riferimento ad
economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
la terza prova avra' ad oggetto argomenti concernenti le
tecniche di direzione e/o organizzazione e gestione dei servizi e
delle risorse umane.
4. A ciascuno degli elaborati delle prove scritte la Commissione
assegna un punteggio espresso in decimi, con un massimo di dieci
punti per ogni prova. Alla prova orale sono ammessi i candidati che
abbiano conseguito nelle tre prove scritte il punteggio complessivo
di 21/30, con un minimo di sei punti per ogni prova.
5. Durante le prove scritte i candidati non possono introdurre
nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri,
pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei
alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono
comunicare tra di loro. Possono essere consultati i testi di legge
non commentati e il vocabolario della lingua italiana. In caso di
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il
comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso.
Art. 8 Prova orale per l'ammissione al corso-concorso
Art. 8
Prova orale per l'ammissione al corso-concorso
1. Sul sito internet dell'Albo nazionale
https://albosegretari.interno.gov.it sara' pubblicato l'elenco
alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale.
2. Il luogo, la data e l'ora di svolgimento della prova orale
sono comunicati ai candidati ammessi mediante posta elettronica
certificata, inviata all'indirizzo indicato nella domanda, almeno
venti giorni prima della data in cui dovra' essere sostenuta la
prova.
Il calendario sara', altresi', pubblicato con valore di notifica
a tutti gli effetti di legge, sul sito internet dell'Albo nazionale
all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it
3. La prova orale vertera', oltre che sulle materie oggetto delle
prove scritte, su argomenti attinenti alle seguenti materie:
legislazione amministrativa statale e regionale, diritto del lavoro
(con specifico riferimento al pubblico impiego), diritto tributario,
ragioneria applicata agli enti locali, economia pubblica, politica di
bilancio, tecnica normativa, scienza dell'amministrazione, diritto
penale (parte generale e delitti contro la pubblica amministrazione).
Formera' oggetto di tale prova anche la conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e
della lingua inglese.
4. La Commissione predeterminera' i quesiti da porre ai candidati
nelle diverse materie d'esame. Immediatamente prima dell'inizio della
prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre al candidato
medesimo saranno estratti per sorteggio tra quelli predeterminati
dalla Commissione, in modo da garantire l'imparzialita' delle prove.
5. La valutazione della prova orale viene espressa in ventesimi.
L'esame si intende superato se il candidato ottiene un punteggio non
inferiore ai 14/20.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso nella
sede degli esami.
Art. 9 Preferenze e precedenze
Art. 9
Preferenze e precedenze
1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
5. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o
far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo.albosegretari@pec.interno.it o a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero
dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali,
Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali - Piazza Cavour
n. 25 - 00193 Roma, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non
autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di
validita' tra quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il
candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma
1, punto 18) e comma 3, lettera a) del presente articolo,
l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del
titolo di preferenza e la data di emissione. Dalle dichiarazioni
sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso.
Art. 10 Ammissione al corso-concorso
Art. 10
Ammissione al corso-concorso
1. L'elenco degli ammessi al corso-concorso di formazione e'
compilato dalla Commissione esaminatrice ed e' approvato con decreto
del Prefetto responsabile della gestione dell'Albo dei segretari
comunali e provinciali. Tale elenco e' redatto in ordine decrescente
in base al punteggio finale conseguito dai candidati, espresso in
cinquantesimi, che risulta dalla somma dei voti delle tre prove
scritte e del voto dell'esame orale. A parita' di punteggio si tiene
conto dei titoli di preferenza di cui all'art. 9 del presente bando
dichiarati nella domanda di partecipazione e di quanto previsto
dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
2. Sono ammessi a partecipare al corso-concorso di formazione i
candidati che, al termine delle prove, risultino collocati nei primi
duecentonovantuno posti del suddetto elenco.
3. L'elenco degli ammessi al corso-concorso, con i relativi
punteggi, e' pubblicato sul sito internet dell'Albo nazionale
https://albosegretari.interno.gov.it Della pubblicazione viene dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami". Ai candidati ammessi viene data
comunicazione anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata
all'indirizzo indicato nella domanda.
4. Eventuali reclami contro l'elenco degli ammessi al
corso-concorso possono essere proposti entro e non oltre il termine
di sette giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'avviso di cui al comma 3. Detti reclami devono essere avanzati
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo.albosegretari@pec.interno.it indicando il cognome, il
nome, il codice fiscale del candidato e le motivazioni del reclamo
stesso.
5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della posta
elettronica certificata di comunicazione dell'avvenuta ammissione, i
candidati ammessi devono, a pena di decadenza:
confermare, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo.albosegretari@pec.interno.it l'impegno a partecipare al
corso-concorso;
trasmettere una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria
responsabilita' e ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000 , n. 445, attestante che
gli stati, fatti e qualita' personali suscettibili di modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno
subito variazioni.
A norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'Albo nazionale ha facolta'
di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita'
delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di
dichiarazioni mendaci.
6. Ai candidati ammessi che prima dell'avvio del corso rinuncino
esplicitamente allo stesso o che siano dichiarati decaduti ai sensi
del precedente comma 5, subentrano i primi non ammessi risultanti
dall'elenco di cui al comma 1. Sono, inoltre, esclusi dal corso
coloro i quali non si presentino all'avvio delle attivita' formative
senza giustificato motivo.
Art. 11 Svolgimento del corso-concorso
Art. 11
Svolgimento del corso-concorso
1. Il corso-concorso di formazione e' organizzato e gestito
dall'Albo nazionale, che provvedera' a definirne lo svolgimento, le
articolazioni e i contenuti didattici nonche' le modalita' di
espletamento dell'esame finale e il conseguente rilascio
dell'abilitazione.
2. Il corso si svolgera' in sedi da stabilire secondo le esigenze
organizzative dell'Albo nazionale, che provvedera' a disporre la
destinazione dei partecipanti, dandone tempestiva comunicazione agli
stessi.
3. Gli enti locali presso i quali, al termine del corso, i
partecipanti svolgeranno il tirocinio pratico sono individuati
dall'Albo nazionale in accordo con gli organismi associativi dei
comuni e delle province.
4. L'approvazione della graduatoria finale del corso-concorso e
le conseguenti iscrizioni all'albo sono di competenza del Prefetto
responsabile della gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali.
Art. 12 Borse di studio
Art. 12
Borse di studio
1. Ai partecipanti al corso-concorso e' corrisposta una borsa di
studio, il cui importo e' determinato dal Prefetto responsabile della
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali nei limiti e
secondo i criteri previsti nell'art. 13, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
2. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede di
segreteria o la mancata assunzione del servizio, ovvero il mancato
completamento del corso-concorso per qualunque motivo, comporta
automaticamente la restituzione di una percentuale della borsa di
studio percepita, fissata dal Prefetto responsabile della gestione
dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, secondo le modalita'
dallo stesso stabilite. La mancata accettazione della prima nomina
presso una sede di segreteria o la mancata assunzione del servizio
comportano anche la cancellazione dall'albo.
Art. 13 Trattamento dei dati personali
Art. 13
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi
del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e utilizzati esclusivamente per le finalita' del
concorso e del successivo corso-concorso. I dati personali forniti
dai candidati sono, altresi', raccolti presso il Ministero
dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali,
Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, e possono essere
comunicati dallo stesso Albo nazionale esclusivamente alle
amministrazioni direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato.
2. La comunicazione dei dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Il trattamento dei dati e' effettuato anche con modalita'
informatiche e puo' essere affidato dall'Albo nazionale a una
societa' specializzata.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679. Tali
diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Albo nazionale
dei segretari comunali e provinciali, Piazza Cavour n. 25, 00193
Roma, titolare del trattamento.
5. Sul sito internet dell'Albo nazionale
https://albosegretari.interno.gov.it sono rese note le informazioni
previste dagli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) n.
2016/679.
Art. 14 Norme di salvaguardia
Art. 14
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - nonche'
sul sito internet dell'Albo nazionale
https://albosegretari.interno.gov.it
Roma, 18 dicembre 2018
Il Prefetto: Preziotti