MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 17° corso biennale di 147 Allievi Marescialli dell'Esercito, 34 Allievi Marescialli della Marina Militare - di cui 28 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 per il Corpo delle Capitanerie di Porto - e 55 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare. (14E00668)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 14-02-2014

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 17° corso biennale di 147 Allievi Marescialli dell'Esercito, 34 Allievi Marescialli della Marina Militare - di cui 28 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 per il Corpo delle Capitanerie di Porto - e 55 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare. (14E00668)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
  • Data: 14-02-2014
  • Scadenza: 17-03-2014

Art. 1 Generalita'

			IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "nuove  norme  in
materia di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante "norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visti i decreti ministeriali del 5 novembre 1997, concernenti  le
modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il  reclutamento  degli
Allievi  Marescialli  dell'Esercito  e  dell'Aeronautica  Militare  e
successive modifiche; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  Difesa  13  marzo  1998,
concernente le modalita' per  lo  svolgimento  dei  concorsi  per  il
reclutamento  degli  Allievi  Marescialli  della  Marina  Militare  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo del 7 marzo  2005,  n.  82,  recante
"codice  dell'amministrazione  digitale"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
Generale  della  Sanita'  Militare  e  relativi   atti   applicativi,
riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di inidoneita' al servizio militare e successive modifiche
e integrazioni; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
Generale della Sanita'  Militare  e  relativi  atti  applicativi  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia"; 
    Visto il decreto legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e  in  particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, la struttura  ordinativa  e  le  competenze
della Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0072226 dell'8  agosto  2013  con  il
quale lo Stato Maggiore della  Difesa  ha  definito  il  piano  delle
assunzioni  per   l'anno   2014   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica  e  le  consistenze  previsionali  per  il  triennio
2014-2016; 
    Visti i fogli n. 4497 Cod.id.  RESTAV4  Ind.cl.  2.5.1/2  del  29
ottobre 2013, n. 2547 Cod.id. RESTAV4 Ind.cl. 5.2.3  del  31  ottobre
2013 e n.  5924  Cod.id.  RESTAV2  Ind.cl.  05.02.11/03  dello  Stato
Maggiore dell'Esercito concernenti gli elementi di programmazione per
il reclutamento del personale militare dell'Esercito per l'anno 2014; 
    Visto il foglio n. M_D MSTAT 0004207 del 12 novembre  2013  dello
Stato Maggiore della Marina  Militare  concernente  gli  elementi  di
programmazione per il reclutamento degli  Allievi  Marescialli  della
Marina Militare per il 2014; 
    Visto il foglio SMA 123/P.13.02. M_D ARM001 0101652  dello  Stato
Maggiore  dell'Aeronautica  Militare  concernente  gli  elementi   di
programmazione  per  il  reclutamento   degli   Allievi   Marescialli
dell'Aeronautica Militare per il 2014; 
    Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2014); 
    Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 148, recante il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio  2013,
concernente la nomina dell'Ammiraglio  Ispettore  Capo  (CP)  Felicio
Angrisano a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Generalita' 
 
 
    1. Sono indetti i  seguenti  concorsi  per  il  reclutamento  del
personale da avviare ai corsi per  Allievi  Marescialli  delle  Forze
Armate: 
      a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione  al
17°  corso  biennale  (2014   -   2016)   per   Allievi   Marescialli
dell'Esercito; 
      b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione  al
17° corso biennale (2014 - 2016) per Allievi Marescialli della Marina
Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi  Militari  Marittimi  e  il
Corpo delle Capitanerie di Porto; 
      c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione  al
17°  corso  biennale  (2014   -   2016)   per   Allievi   Marescialli
dell'Aeronautica Militare. 
    2. Nei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1  sono  previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti,  ovvero
dei  parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   se   unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche'  dei  diplomati
delle Scuole militari  e  degli  assistiti  dall'Opera  Nazionale  di
Assistenza per gli Orfani dei  Militari  di  Carriera  dell'Esercito,
dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza  dei  familiari  e  degli
orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale  per
i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza  per  gli
Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri di  cui  agli  articoli
645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  in
possesso dei prescritti requisiti. 
    3. I posti  rimasti  scoperti  nell'ambito  di  ciascun  concorso
possono essere devoluti in aumento al numero dei posti  del  concorso
interno della rispettiva Forza Armata (ai sensi dell'art. 2197, comma
2 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66), nei termini  di  cui
al successivo art. 10, comma 4. 
    4. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o  l'incorporamento  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito  www.persomil.difesa.it,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  In  ogni
caso la stessa  Amministrazione  provvedera'  a  darne  comunicazione
mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4^  serie
speciale e sul portale dei concorsi secondo  le  modalita'  riportate
nel successivo art. 5. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2 Requisiti generali di partecipazione

				Art. 2 
 
 
                Requisiti generali di partecipazione 
 
 
    1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) aver conseguito o essere in grado di conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2013 - 2014 un diploma di istruzione  secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato  dal
corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi   universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei candidati
che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo  di
studio    prescritto    e'    subordinata     alla     documentazione
dell'equipollenza del titolo conseguito  o  da  conseguire  a  quelli
sopraindicati; 
      c) godere dei diritti civili e politici; 
      d) aver compiuto il 17° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno di compimento del 26° anno di  eta'.  Coloro  che  hanno  gia'
prestato  servizio  militare  obbligatorio   o   volontario   possono
partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento
del 28° anno di eta', qualunque grado rivestono; 
      e) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego  negli
incarichi relativi al grado nonche' nelle categorie e specialita'  di
assegnazione previste nel ruolo Marescialli delle Forze Armate.  Tale
idoneita' sara' accertata con le modalita'  indicate  nei  successivi
articoli; 
      f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente  la  potesta'  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nelle Forze Armate; 
      g)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      h) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      l) aver tenuto condotta incensurabile; 
      m)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      n) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti sanitari; 
      o) avere la statura: 
        1) se candidati di sesso maschile, non inferiore a m. 1,65 e,
per il solo concorso di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  b),  non
superiore a m. 1,95; 
        2) se candidati di sesso femminile, non inferiore a  m.  1,61
e, per i soli candidati al concorso  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera b), non superiore a m. 1,95. 
    2. Gli appartenenti ai ruoli dei  Sergenti  e  dei  Volontari  in
Servizio  Permanente  e  i  Volontari  in  ferma  in   servizio   per
partecipare al concorso, oltre a possedere i  requisiti  indicati  al
comma 1, lettere b) ed o), devono: 
      a) non aver superato il giorno di compimento del  28°  anno  di
eta'; 
      b) non aver riportato sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      c) essere in possesso della qualifica non  inferiore  a  "nella
media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni. 
    3. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione  al
corso di formazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza
del corso con provvedimento del Direttore Generale per  il  Personale
Militare o di autorita' da lui delegata. 
    L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della  mancanza
di  uno  dei  predetti  requisiti,  anche  per  condotta  incolpevole
dell'interessato,    comportera'    la    decadenza    di     diritto
dall'arruolamento volontario. 
    4. I candidati in servizio, nominati vincitori  dei  concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  saranno  ammessi  ai  rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza. 
    5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

				Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, la procedura dei concorsi di cui all'art.
1 del presente bando sara' gestita tramite il  portale  dei  concorsi
on-line del  Ministero  della  Difesa  (da  ora  in  poi  "portale"),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero  attraverso  il  sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Accedendo a tale portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 -  che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale militare, anche  di  futura  pubblicazione  -  potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni  inviate
dalla Direzione Generale per il Personale Militare. 
    3. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione, con una delle seguenti modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita'; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti al software e  alla  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    4. Conclusa  la  procedura  di  cui  al  precedente  comma  3,  i
concorrenti,  per  poter  accedere  al  proprio   profilo,   dovranno
utilizzare le credenziali (username e password) dagli stessi inserite
nella  fase  di  registrazione.  In  caso  di  smarrimento  di   tali
credenziali, i concorrenti potranno seguire l'apposita  procedura  di
recupero attivabile dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4 Domande di partecipazione

				Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. La domanda  di  partecipazione  va  compilata  necessariamente
on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi modalita'  diversa  da
quella indicata nei successivi commi, entro il termine perentorio  di
30 (trenta) giorni a decorrere dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  presente  bando  di   concorso   nella   Gazzetta
Ufficiale. 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. 
    3. Durante la compilazione della domanda, i  concorrenti  possono
salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza  della
stessa, che potra' essere completata e inviata in un secondo momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. 
    Non sara' possibile effettuare lo scaricamento  (download)  della
domanda parzialmente  compilata.  I  concorrenti  che  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle  domande  sono  minorenni
devono compilare on-line, contestualmente  alla  domanda,  l'atto  di
assenso conforme all'allegato A che costituisce parte integrante  del
presente bando, che deve essere stampato, sottoscritto da entrambi  i
genitori o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva
potesta' (o, in mancanza di essi, dal tutore) e consegnato il  giorno
della prova unitamente alla copia di  un  documento  d'identita'  dei
sottoscrittori in corso di validita'. L'Amministrazione procedera' al
controllo dei dati dichiarati. 
    4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti  devono
inviarla al sistema informatico centrale  senza  uscire  dal  proprio
profilo, per  poi  visualizzare  sul  monitor  una  comunicazione  di
conferma di trasmissione e ricevere, subito dopo, un messaggio  nella
propria area privata del portale, nella sezione "le mie notifiche". 
    Tale messaggio,  valido  come  ricevuta  di  presentazione  della
domanda, deve essere  conservato  dai  concorrenti,  stampato  e,  se
richiesto, esibito all'atto  della  presentazione  alla  prima  prova
concorsuale. 
    Con l'invio della  domanda  secondo  le  modalita'  descritte  si
conclude la procedura di presentazione della stessa  e  si  intendono
acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la  verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei
titoli di merito  e/o  preferenziali.  Integrazioni  o  modifiche  di
quanto  dichiarato  nelle  stesse   potranno   essere   inviate   dai
concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art. 5, comma 3. 
    5.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate   anche   in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati
e  senza  che  il  candidato  abbia  effettuato   la   procedura   di
registrazione  al  portale  dei  concorsi  non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'Amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino  e  della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it  e  nel
portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta  comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1. 
    7. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, nonche'  il  recapito  presso  il  quale
intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di  esclusione,  fatto
salvo per  le  altre  comunicazioni  quanto  disposto  ai  sensi  del
successivo art. 5. 
    9. Con l'invio telematico della domanda, il  candidato,  oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, si assume la  responsabilita'
penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi  dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. I concorrenti, se militari in  servizio,  dovranno,  inoltre,
stampare la domanda inviata on-line e presentare la copia cartacea al
Comando del Reparto/Ente di appartenenza. 
    11. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le  domande  che,  inoltrate  nei  termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni.  Tale  sezione  e'
suddivisa  in  un'area  pubblica,  relativa  alle  comunicazioni   di
carattere collettivo (eventuali avvisi di modifica  del  bando  e  di
pubblicazione delle banche dati contenenti i  quesiti  oggetto  delle
prove  scritte,  calendari  di  svolgimento  delle   prove   previste
dall'iter concorsuale ed eventuali variazioni), e in un'area privata,
relativa alle comunicazioni di  carattere  personale  indirizzate  al
medesimo  concorrente.  Della  presenza  di  tali   comunicazioni   i
concorrenti  riceveranno   avviso   mediante   messaggio   di   posta
elettronica oppure con sms inviati ai recapiti  forniti  in  fase  di
registrazione. Le comunicazioni inserite nel portale hanno valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della  sezione  comunicazioni  del  portale,  saranno  anche
pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it e in  quello  della  Forza
Armata. 
    Le comunicazioni di carattere personale potranno  essere  inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta  elettronica  certificata
(se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),  con
lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al
concorso  possono   essere   formulate   utilizzando   esclusivamente
l'allegato B che costituisce parte  integrante  del  presente  bando,
secondo le modalita' nello stesso indicate. 
    4. I concorrenti che, successivamente  alla  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono
incorporati presso  un  Reparto/Ente  militare  devono  informare  il
competente ufficio del medesimo Reparto/Ente circa la  partecipazione
al concorso. Detto ufficio provvedera' agli adempimenti  previsti  al
successivo art. 6. 
    5. L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni  di  variazione  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
ovvero del  numero  di  utenza  di  telefonia  mobile  da  parte  dei
candidati.

Art. 6 Adempimenti degli Enti/Reparti militari

				Art. 6 
 
 
               Adempimenti degli Enti/Reparti militari 
 
 
    1.  Il  sistema  provvedera',  per  i  concorrenti  militari   in
servizio, a informare i Comandi/Reparti/Enti d'appartenenza  nonche',
per  i  concorrenti  militari  in  congedo,   i   competenti   Centri
Documentali (CEDOC), o i Dipartimenti Militari  Marittimi/Capitanerie
di Porto o il Reparto Territoriale del Comando Scuole  /  3^  Regione
Aerea ovvero il Reparto Personale del Comando della 1^ Regione  Aerea
dell'Aeronautica,   tramite   messaggio   all'indirizzo   di    posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in  sede
di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta  presentazione  della
stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze. 
    2. I suddetti Enti, in base alle rispettive competenze, devono: 
      a) per il personale in servizio: 
        1) verificare se il candidato,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente  art.
2, comma 1, lettera b) e  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c).  Se  il
candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli  stessi
comandi  devono  inviare  agli   indirizzi   di   posta   elettronica
r1d1s4@persomil.difesa.it  e   persomil@persomil.difesa.it   (o,   in
alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello
in allegato C, che costituisce parte integrante del  presente  bando,
debitamente  compilato  e  corredato  dal  documento  comprovante  la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione  Generale  per
il Personale Militare, entro il 3°  giorno  successivo  a  quello  di
scadenza del termine di presentazione delle domande; 
        2)  predisporre  per   ogni   militare   partecipante   al/ai
concorso/i un unico file, in formato PDF, contenente: 
          la  documentazione  matricolare  aggiornata  alla  data  di
scadenza del bando; 
          la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico
riferita a tutto il periodo  di  servizio  prestato  antecedentemente
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (per
i militari candidati al concorso per l'Aeronautica Militare, solo gli
ultimi due anni o periodo di servizio prestato  se  inferiore  a  due
anni),  corredata  dall'attestazione   e   dalla   dichiarazione   di
completezza; inoltre, per i soli militari in  servizio  nell'Esercito
candidati al concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
a),  deve  essere  redatto,  a  cura   delle   competenti   autorita'
gerarchiche, il previsto documento valutativo  chiuso  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande  indicando  quale
motivo della compilazione: "partecipazione al concorso pubblico,  per
titoli ed esami, per l'ammissione al 17° corso biennale (2014 - 2016)
per Allievi Marescialli dell'Esercito"; 
          la lettera di trasmissione compilata secondo il  fac-simile
di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del  presente
bando. 
        3) informare, in caso  di  trasferimento  del  candidato,  il
nuovo Ente di  destinazione  della  partecipazione  del  militare  al
concorso. L'Ente di nuova destinazione assumera'  la  competenza  per
tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale. 
        4) comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per  il
Personale Militare  ogni  variazione  riguardante  la  posizione  del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti  disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.). 
      b) per il personale in congedo: 
        devono predisporre il citato file in formato PDF,  contenente
la documentazione di cui alla precedente lettera a), punto 2). 
    3. La Direzione Generale per il Personale Militare,  per  i  soli
candidati che risulteranno idonei alle prove/accertamenti di  cui  ai
successivi articoli, chiedera' ai rispettivi Enti  il  suddetto  file
che dovra' essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta  elettronica
agli indirizzi di cui alla precedente  lettera  a)  nei  termini  che
saranno indicati.

Art. 7 Commissioni

				Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1, con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare
o  di  autorita'  da  lui  delegata,  saranno  nominate  le  seguenti
commissioni, i cui componenti sono designati a cura delle  rispettive
Forze Armate: 
      a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera
a): 
        1) commissione esaminatrice; 
        2)  sottocommissione  tecnica  per  la  prova  di  efficienza
fisica; 
        3) sottocommissione medica per gli accertamenti psicofisici; 
        4) sottocommissione tecnica per la verifica attitudinale; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1) commissione esaminatrice; 
        2) commissione per l'accertamento sanitario; 
        3) commissione per l'accertamento attitudinale; 
        4) commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): 
        1) commissione esaminatrice; 
        2) commissione per l'accertamento sanitario; 
        3) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), numero 1) sara' composta da: 
      a) un dirigente ovvero  un  Ufficiale  dell'Esercito  di  grado
equiparato, presidente; 
      b)  quattro  Ufficiali   superiori   in   servizio   permanente
dell'Esercito, di cui uno medico, membri; 
      c) un  dipendente  civile  dell'Amministrazione  della  Difesa,
appartenente alla terza area funzionale, membro; 
      d) un  dipendente  civile  dell'Amministrazione  della  Difesa,
appartenente  alla  terza  area  funzionale,  ovvero   un   Ufficiale
inferiore in servizio permanente di grado equiparato, segretario. 
    3. Le sottocommissioni di cui al precedente comma 1, lettera  a),
numeri 2), 3) e 4),  presiedute  ognuna  da  un  Ufficiale  superiore
scelto tra i quattro membri della commissione esaminatrice di cui  al
precedente comma 2, lettera b),  saranno  composte  come  di  seguito
indicato: 
      a) sottocommissione tecnica per la prova di efficienza fisica: 
        1) un  Ufficiale  dell'Esercito  di  grado  non  inferiore  a
Capitano, membro; 
        2) un  Ufficiale  dell'Esercito  di  grado  non  inferiore  a
Capitano  qualificato  istruttore  militare  di  educazione   fisica,
membro; 
        3) un Ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario; 
      b) sottocommissione medica per  gli  accertamenti  psicofisici:
due Ufficiali dell'Esercito medici di grado non inferiore a Capitano,
membri; 
      c) sottocommissione tecnica per la verifica attitudinale: 
        1) un Ufficiale dell'Esercito perito  selettore  attitudinale
ovvero un Ufficiale dell'Esercito psicologo di grado non inferiore  a
Capitano e non superiore a Tenente Colonnello, membro; 
        2) un Ufficiale dell'Esercito psicologo appartenente al Corpo
Sanitario, membro; 
        3) un Ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario. 
    4. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera b), numero 1) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale con il grado di Contrammiraglio o  di  Capitano
di Vascello, presidente; 
      b) due Ufficiali superiori della Marina Militare,  di  cui  uno
del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri; 
      c) un Ufficiale inferiore segretario. 
    5. Le commissioni di cui  al  precedente  comma  1,  lettera  b),
numeri 2), 3) e 4) saranno composte come di seguito indicato: 
      a) commissione per l'accertamento sanitario: 
        1) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo Sanitario, presidente; 
        2) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello
del Corpo Sanitario, membri; 
        3)  un  Sottufficiale  della  Marina   Militare   del   ruolo
Marescialli, segretario. 
    La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici della
Marina Militare o di medici specialisti esterni. 
      b) commissione per l'accertamento attitudinale: 
        1)  un  Ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Capitano  di
Vascello, presidente; 
        2)  due  Ufficiali  della  Marina  Militare  specialisti   in
selezione attitudinale, membri; 
        3)  un  Sottufficiale  della  Marina   Militare   del   ruolo
Marescialli, segretario. 
    La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali  specialisti
in selezione attitudinale. 
      c) commissione per le prove di efficienza fisica: 
        1) un Ufficiale superiore della Marina Militare, presidente; 
        2) un Ufficiale della Marina Militare, membro; 
        3)  un  Sottufficiale  della  Marina   Militare   del   ruolo
Marescialli, segretario. 
    La commissione si potra' avvalere del supporto di  Ufficiali  e/o
Sottufficiali della Marina Militare esperti di settore. 
    6. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera c), numero 1) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale  dell'Aeronautica  Militare  di  grado  pari  o
superiore a Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare, membri; 
      c) un Ufficiale inferiore, segretario. 
    7. Le commissioni di cui  al  precedente  comma  1,  lettera  c),
numeri 2) e 3) saranno composte come di seguito indicato: 
      a) commissione per l'accertamento sanitario: 
        1) un Ufficiale medico  dell'Aeronautica  Militare  di  grado
pari o superiore a Colonnello in servizio permanente, presidente; 
        2) due Ufficiali superiori medici  dell'Aeronautica  Militare
in servizio permanente, membri; 
        3) un Sottufficiale dell'Aeronautica Militare  senza  diritto
di voto, segretario. 
      b) commissione per l'accertamento attitudinale: 
        1)  un  Tenente  Colonnello  dell'Aeronautica   Militare   in
servizio permanente, Ufficiale  Selettore  abilitato  alle  selezioni
speciali, presidente; 
        2) due Ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare  di  cui
almeno uno  specialista  in  selezione  attitudinale,  di  grado  non
superiore a quello del presidente, membri; 
        3) un Ufficiale  inferiore  dell'Aeronautica  Militare  senza
diritto di voto, segretario. 
    La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali  specialisti
in selezione attitudinale.

Art. 8 Documentazione da produrre per l'ammissione alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psicofisici/sanitari e attitudinale

				Art. 8 
 
Documentazione da produrre per l'ammissione alle prove di  efficienza
  fisica e agli accertamenti psicofisici/sanitari e attitudinale 
 
    1. I candidati ammessi alle prove di  efficienza  fisica  e  agli
accertamenti  psicofisici,   sanitario   e   attitudinale,   dovranno
presentarsi nel giorno e nell'ora stabilita in conformita'  a  quanto
indicato  ai  successivi  articoli,  presso  i  Centri  di  Selezione
dell'Esercito  e  della  Marina  Militare  ovvero  presso  la  Scuola
Marescialli dell'Aeronautica  Militare  per  essere  sottoposti  agli
accertamenti  previsti  dal  presente  bando.  Gli  assenti   saranno
considerati rinunciatari  e  pertanto  esclusi  dal  concorso,  salvo
quanto previsto al successivo art. 11. All'atto  della  presentazione
presso  i  predetti  Enti,  i  candidati  dovranno  sottoscrivere  la
dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del  protocollo
diagnostico secondo quanto indicato nell'allegato E, che  costituisce
parte  integrante  del  presente  bando,  e  consegnare  la  seguente
documentazione: 
      a) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica  leggera  (e  il  nuoto  per  i  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b) e c)),  rilasciato  da  medici
appartenenti alla  Federazione  medico-sportiva  italiana  ovvero  da
specialisti  che  operano  presso  strutture  sanitarie  pubbliche  o
private accreditate con il  Servizio  Sanitario  Nazionale  (SSN)  in
qualita'  di  medici  specializzati  in  medicina  dello  sport.   Il
documento dovra' avere validita' non inferiore a  dodici  mesi  e  la
data di rilascio dello stesso non dovra' essere anteriore a  un  anno
dal giorno stabilito per l'effettuazione delle  prove  di  efficienza
fisica nel concorso a cui si partecipa. La mancata  presentazione  di
tale certificato  non  consentira'  l'ammissione  dei  concorrenti  a
sostenere le prove di efficienza fisica e  determinera'  l'esclusione
dal concorso; 
      b) certificato conforme all'allegato F, che  costituisce  parte
integrante del presente bando di  concorso,  rilasciato  dal  proprio
medico  di  fiducia,  che  attesti  lo  stato  di  buona  salute,  la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti; tale certificato per essere ritenuto valido  deve
essere stato rilasciato in data non anteriore a sei mesi  dal  giorno
stabilito per l'effettuazione degli  accertamenti  sanitari.  I  soli
candidati al concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
a) devono presentare il certificato conforme all'allegato G, anziche'
al citato allegato F, che costituisce parte integrante  del  presente
bando di concorso, rilasciato dal proprio  medico  di  fiducia;  tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere  stato  rilasciato
in  data  non  anteriore  a  sei  mesi  dal  giorno   stabilito   per
l'effettuazione degli accertamenti psicofisici; 
      c)  referto  attestante   l'esito   negativo   del   test   per
l'accertamento  della  positivita'  per  anticorpi  per   HIV;   tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere  stato  rilasciato
in  data  non  anteriore  a  tre  mesi  dal  giorno   stabilito   per
l'effettuazione degli accertamenti psicofisici e sanitari; 
      d) referto attestante l'effettuazione dei markers  virali  anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc  e  anti  HCV;  tale  certificato  per
essere ritenuto valido deve  essere  stato  rilasciato  in  data  non
anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per  l'effettuazione  degli
accertamenti psicofisici e sanitari; 
      e) referto relativo  al  risultato  dell'intradermoreazione  di
Mantoux, e, per i positivi, esame  radiografico  del  torace  in  due
proiezioni. I soli candidati al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a) devono presentare il  referto  relativo  al  test
intradermico   Mantoux   o   altra   metodica,   per   l'accertamento
dell'eventuale contatto con il  micobatterio  della  tubercolosi  (in
caso di  positivita',  e'  necessario  presentare  anche  il  referto
dell'esame radiografico del  torace  nelle  due  proiezioni  standard
anteriore/posteriore  e  latero/laterale-   o   il   certificato   di
eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG). 
    I candidati di sesso  femminile,  in  aggiunta  a  quanto  sopra,
dovranno consegnare anche: 
      a) ecografia pelvica, con relativo referto,  eseguita  in  data
non anteriore a tre mesi dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione
degli accertamenti psicofisici e sanitari; 
      b) referto attestante l'esito del test di gravidanza,  mediante
analisi su sangue o urine, rilasciato in data non anteriore a  cinque
giorni lavorativi dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione  delle
prove di efficienza fisica. 
    La  mancata  presentazione  di   detti   documenti   nonche'   il
certificato  di  cui  al  comma  1,  lettera   a)   non   consentira'
l'ammissione delle concorrenti a sostenere  le  prove  di  efficienza
fisica e determinera' l'esclusione dal concorso. Al riguardo, per  le
sole candidate al concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a) valgono le disposizioni del successivo art. 18. 
    Oltre alla predetta documentazione, i candidati  al  concorso  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera  a)  devono  consegnare  il  referto
delle analisi eseguito sulle urine, effettuato in data non  anteriore
a tre mesi precedenti gli accertamenti psicofisici,  per  la  ricerca
dei  seguenti  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi (THC). 
    2. I candidati al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)
devono inoltre consegnare il referto degli esami di seguito elencati,
effettuati in data non anteriore a tre mesi precedenti l'accertamento
sanitario: 
      a) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      b) referto delle analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT. 
    3. I candidati  di  minore  eta'  dovranno  consegnare  anche  il
modello  di  dichiarazione  di  consenso  informato  al   trattamento
sanitario -firmato dal minore e da entrambi i genitori o dal genitore
che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o,  in  mancanza  di
essi, dal tutore, unitamente alla copia di un documento di  identita'
dei sottoscrittori-  di  cui  al  citato  allegato  A,  compilato  in
occasione dell'invio della domanda di partecipazione al  concorso  in
conformita' alla procedura prevista dal precedente art. 4. 
    4. I certificati/referti di cui alle lettere c),  d)  ed  e)  del
precedente comma 1, nonche' dell'ecografia  pelvica  e  del  test  di
gravidanza dovranno essere  rilasciati  da  una  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN. 
    5. I certificati/referti devono essere  consegnati  in  originale
ovvero in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli  originali
sono gia' in possesso  dell'Amministrazione  e  ancora  in  corso  di
validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al  precedente
comma 1, il candidato dovra' indicare per iscritto la data, il  luogo
e l'Amministrazione  che  detiene  la  documentazione  in  originale,
utilizzando la dichiarazione di cui all'allegato  H  che  costituisce
parte integrante del presente bando. 
    6. I candidati in possesso di titoli di merito di cui ai seguenti
allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando: 
      I, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); 
      L, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b); 
      M, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), 
o di titoli di preferenza di  cui  all'allegato  N,  che  costituisce
parte integrante del presente bando, dovranno consegnare copia  della
relativa  documentazione  probante  unitamente   alla   dichiarazione
sostitutiva di cui al citato  allegato  H  e  alla  fotocopia  di  un
documento di identita' in corso di validita'. 
    I predetti titoli, a eccezione del titolo di studio  per  i  soli
candidati diplomandi, saranno ritenuti validi solo se posseduti  alla
data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle   domande,
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e  documentati
all'atto della presentazione presso le sedi stabilite  per  sostenere
le prove e gli accertamenti di cui ai successivi articoli  16,  25  e
35. 
    7. I candidati  dovranno,  altresi',  consegnare  una  copia  non
autenticata del diploma di istruzione secondaria di secondo grado  di
durata quinquennale. I diplomi di durata quadriennale dovranno essere
corredati da apposita documentazione o  dichiarazione  attestante  il
superamento dell'anno integrativo. I  candidati  che,  alla  data  di
convocazione  per  sostenere   la   prova   di   efficienza   fisica,
l'accertamento sanitario e  l'accertamento  attitudinale,  non  hanno
ancora  sostenuto  gli  esami  di   maturita'   o   concluso   l'anno
integrativo, dovranno  sottoscrivere  un'apposita  dichiarazione,  da
consegnare  al  personale  incaricato,  riguardante   la   temporanea
mancanza del titolo di studio. 
    I medesimi candidati, se giudicati idonei ai citati accertamenti,
dopo aver sostenuto l'esame di maturita' dovranno produrre, entro  il
settimo giorno  successivo,  una  copia  del  diploma  o  certificato
sostitutivo   o   dichiarazione   sostitutiva   del   medesimo    con
l'indicazione del voto conseguito e  inviarla  secondo  le  modalita'
stabilite al precedente art. 4.

Art. 9 Documentazione amministrativa

				Art. 9 
 
 
                    Documentazione amministrativa 
 
 
    1. I candidati utilmente collocati nelle  graduatorie  finali  di
merito relative ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1
riceveranno da  parte  della  Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare  apposita  comunicazione  inserita  nell'area  pubblica  del
portale secondo quanto stabilito al precedente art.  5,  consultabile
anche nel sito www.persomil.difesa.it, e dovranno produrre,  all'atto
della presentazione presso le  Scuole  per  la  frequenza  del  corso
biennale, la seguente documentazione: 
      a)  certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni   effettuate,
rilasciato - entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso  -
da strutture sanitarie pubbliche  (scheda  o  libretto  sanitario  se
militari); 
      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nella quale risulti: 
        1) il godimento dei diritti civili e politici; 
        2) di non essere in atto imputati in procedimenti penali  per
delitti non colposi e di non essere  stati  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
      c) certificato attestante il gruppo sanguigno e il  fattore  Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica; 
      d) referto di analisi di laboratorio  concernente  il  dosaggio
enzimatico del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH)  eseguito  con
metodo quantitativo,  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,
entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso.

Art. 10 Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione

				Art. 10 
 
 
        Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione 
 
 
    1.   La   Direzione   Generale   per   il   Personale   Militare,
subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni  in  base
alla normativa vigente, convochera'  i  vincitori  presso  le  Scuole
Sottufficiali dell'Esercito e  della  Marina  Militare  e  la  Scuola
Marescialli dell'Aeronautica Militare, per la frequenza del corso  di
formazione e specializzazione, con apposita comunicazione scritta. 
    2. I vincitori del concorso  si  dovranno  presentare  presso  le
citate  Scuole  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  dalla  Direzione
Generale per il Personale Militare  nella  lettera  di  convocazione.
Coloro che non si  presenteranno  saranno  considerati  rinunciatari,
salvo motivate e documentate cause di impedimento che dovranno essere
comunicate dagli interessati alla predetta Direzione Generale secondo
le modalita' stabilite ai precedenti articoli 4 e 5, entro le 24  ore
successive la citata data di convocazione ovvero a mezzo  fax  al  n.
06517052766. La Direzione Generale si riserva la facolta', a  seguito
di  valutazione  insindacabile  dei   motivi   dell'impedimento,   di
differire  la  data  di  convocazione  compatibilmente   con   quanto
stabilito al successivo comma 4. 
    3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del  concorso  saranno
sottoposti a visita medica di incorporamento da parte  del  Dirigente
del Servizio Sanitario delle citate Scuole. I  candidati  riscontrati
"inidonei" alla predetta visita medica per la perdita di uno  o  piu'
requisiti  previsti  dal   presente   bando   di   concorso   saranno
immediatamente inviati alla competente commissione medico-legale  per
l'accertamento dell'idoneita' fisica quali Allievi  Marescialli.  Sia
nel caso di giudizio  di  inidoneita'  sia  nel  caso  di  temporanea
inidoneita'  superiore  a   trenta   giorni   i   candidati   saranno
immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso
con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare  o
di autorita' da lui delegata. I vincitori di sesso femminile  saranno
sottoposti preliminarmente al test  di  gravidanza  mediante  analisi
delle urine;  in  caso  di  positivita'  del  predetto  test  non  si
procedera' alla visita medica di incorporamento e l'interessata sara'
sospesa per temporaneo  impedimento  all'accertamento  ai  sensi  del
citato art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo
2010, n. 90. 
    Al termine  dell'impedimento  l'interessata  sara'  convocata  al
primo corso utile e, previa idoneita' alla suddetta visita medica  di
incorporamento, sara' ammessa alla frequenza del corso stesso. 
    4. L'Amministrazione della Difesa, entro i 30  giorni  successivi
dalla data di inizio del corso di formazione, compatibilmente con  le
esigenze della  Forza  Armata  e  dopo  opportuna  valutazione  delle
esigenze  legate  alle  attivita'   didattiche   previste   dall'iter
formativo, si riserva  la  facolta'  di  ricoprire  i  posti  che  si
rendessero disponibili in seguito alla  mancata  presentazione,  alla
rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita' alla visita medica
di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i  candidati
idonei che seguono nella graduatoria finale di merito. 
    5.  Agli  Allievi  Marescialli,  una  volta  incorporati,  e   ai
concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il
consenso a essere presi in considerazione ai  fini  di  un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    6. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio  o  in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai
Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del  corso
e assumere la qualifica di Allievo  Maresciallo  previa  rinuncia  al
grado e alla qualifica rivestiti all'atto  dell'ammissione  al  corso
stesso con la  conseguente  cancellazione  dai  rispettivi  ruoli  di
provenienza. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi
dal corso per Allievi  Marescialli,  possono  essere  reintegrati,  a
domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale  dei  ruoli  Sergenti  e
Volontari di Truppa in servizio permanente, se cessa dalla  qualifica
di Allievo Maresciallo, sara' reintegrato nel grado,  ferme  restando
le dotazioni organiche stabilite dalla legge, e  il  tempo  trascorso
presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado. 
    Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma se  dimesso
dal corso puo' essere reimpiegato, previa sottoscrizione di  assenso,
nei  Reparti/Enti  di  provenienza,  nei  limiti  delle   consistenze
organiche, sempre che non siano  scaduti  i  limiti  temporali  della
ferma  prefissata  originariamente   contratta.   Gli   stessi   sono
reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi
in qualita' di Allievo sono computati nella ferma o rafferma. 
    Durante la frequenza del corso agli Allievi  competono,  se  piu'
favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto  dell'ammissione
ai corsi.

Art. 11 Disposizioni amministrative e varie

				Art. 11 
 
 
                 Disposizioni amministrative e varie 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  di  svolgimento  delle
prove e degli accertamenti concorsuali sono a carico  dei  candidati.
Ai candidati militari in servizio deve  essere  concessa  la  licenza
straordinaria della durata limitata al/ai giorno/i  di  effettuazione
delle prove e degli accertamenti piu'  il  tempo  necessario  per  il
raggiungimento della sede delle prove e per il rientro nella sede  di
servizio. Non puo' essere rilasciato il certificato  di  viaggio.  Se
tali candidati non si presentano a  sostenere  le  prove  per  motivi
dipendenti dalla propria volonta', la  licenza  straordinaria  dovra'
essere commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 
    2.   I   candidati   incorporati   in   qualita'   di   volontari
successivamente  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per  iscritto
il Reparto/Ente d'incorporamento circa  l'inoltro  della  domanda  di
partecipazione.  Detti  Reparti/Enti  comunicheranno  alla  Direzione
Generale per il Personale Militare l'avvenuta assunzione in forza dei
predetti candidati. 
    3. I candidati  assenti  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, la Direzione Generale
per il Personale Militare, compatibilmente con i  relativi  tempi  di
svolgimento, potra' fissare una nuova e ultima data di  presentazione
non suscettibile di ulteriore proroga,  in  presenza  di  impedimento
dovuto a: 
      a) motivi di salute, debitamente documentati da  certificazione
sanitaria rilasciata dal medico  curante  o  da  struttura  sanitaria
pubblica ovvero struttura sanitaria militare; 
      b) concomitanza della data di convocazione  con  il  giorno  di
svolgimento degli esami di maturita'; 
      c)   inderogabili   esigenze   di   servizio   debitamente    e
tempestivamente  documentate  dal  Comando  di  appartenenza  per   i
militari in servizio. 
    Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari
in servizio il Comando di appartenenza - dovra' trasmettere, entro le
24 ore successive  la  data  in  cui  e'  prevista  la  convocazione,
l'istanza   di   differimento,    la    documentazione    comprovante
l'impedimento e la copia di un documento di  identita'  in  corso  di
validita' a mezzo fax al numero 06517052766.  Le  istanze  incomplete
non verranno prese in considerazione. La Direzione  Generale  per  il
Personale Militare comunichera' le proprie  determinazioni  nell'area
privata  del  portale  e,  con  messaggio   di   posta   elettronica,
all'indirizzo e-mail indicato dall'interessato, che avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    La predetta Direzione Generale si riserva altresi'  la  facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso inserito nell'area pubblica  del  portale
secondo quanto stabilito al precedente art. 5, consultabile anche nel
sito www.persomil.difesa.it e nel sito della Forza Armata interessata
(www.esercito.difesa.it,                        www.marina.difesa.it,
www.aeronautica.difesa.it),  definendone  le  modalita'.  Il   citato
avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti,  per  tutti  gli
interessati. 
    Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 della legge 8 marzo
1989, n. 101 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, ai concorrenti  che  inoltreranno  espressa  richiesta,
l'Amministrazione potra' differire il  giorno  di  presentazione  per
sostenere le prove, compatibilmente con il calendario di  svolgimento
delle stesse, nel caso in cui queste coincidano con uno dei giorni di
festivita' religiose ebraiche rese note annualmente con  decreto  del
Ministro dell'Interno. 
    4.  Il  Ministero  della  Difesa  provvedera'  ad  assicurare   i
candidati per eventuali infortuni che dovessero  verificarsi  durante
il periodo di permanenza presso le sedi di  svolgimento  delle  prove
d'esame. 
    5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando di  concorso  potra'  essere  consultata  l'area  pubblica  del
portale  secondo  quanto  stabilito  al  precedente  art.  5   ovvero
contattata la Sezione  Relazioni  con  il  Pubblico  della  Direzione
Generale per il Personale Militare al numero 06517051012.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

				Art. 12 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche  e  integrazioni,  i  dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la  Direzione
Generale per il  Personale  Militare  -  I  Reparto  -  1^  Divisione
reclutamento Sottufficiali per le finalita' di gestione del  concorso
e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata,  anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di  impiego,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento  dei  requisiti  di   partecipazione   e   per   la
valutazione dei titoli.  Le  medesime  informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  Amministrazioni  Pubbliche  direttamente
interessate  allo  svolgimento  del   concorso   o   alla   posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in  caso  di
esito positivo del concorso, agli Enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra  i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o  cancellare  i  dati  errati,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabile dei dati personali: 
      a) i responsabili degli Enti di cui al precedente art. 6; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7; 
      c) il direttore della 1 ^ Divisione  della  Direzione  Generale
per il Personale Militare.

Art. 13 Accertamento dei requisiti

				Art. 13 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla  veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere  alle  Amministrazioni
Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 
    2.  Ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi  per  Allievi
Marescialli sara'  inoltre  subordinata  all'accertamento  d'ufficio,
anche successivo all'ammissione presso gli  Istituti  di  formazione,
del possesso dei requisiti di  moralita'  e  condotta  stabiliti  per
l'ammissione ai concorsi nella Magistratura,  da  accertarsi  con  le
modalita' previste dalla vigente normativa. 
    3. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione   resa,   il   dichiarante   decadra'   dai    benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
    4. Ai sensi  dell'art.  580  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio  militare.  Pertanto,  nei  confronti  dei
candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con  le
modalita' previste dal presente bando, la Direzione Generale  per  il
Personale Militare  procedera'  a  una  nuova  convocazione  in  data
compatibile con la definizione delle graduatorie finali di merito. 
    Se  in  occasione  della  seconda  convocazione   il   temporaneo
impedimento perdura, la  preposta  sottocommissione  medica  per  gli
accertamenti  psicofisici  e  le  commissioni  per  gli  accertamenti
sanitari di cui al precedente art. 7 ne daranno notizia  alla  citata
Direzione Generale che  escludera'  il  candidato  dal  concorso  per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando.

Art. 14 Esclusioni

				Art. 14 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  puo',  con
provvedimento motivato del Direttore  Generale  o  autorita'  da  lui
delegata, escludere  in  ogni  momento  dal  concorso  i  concorrenti
ritenuti  non  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  cui   ai
precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il  difetto
dei  requisiti  sara'  accertato  dopo  l'incorporazione  presso   il
relativo Istituto di formazione.

Art. 15 Posti a concorso

				Art. 15 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. I posti disponibili per il concorso pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'ammissione al 17° corso biennale per Allievi Marescialli
dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), sono
147. 
    2. Dei 147 posti a  concorso,  28  sono  riservati  al  personale
indicato al precedente art. 1, comma 2. 
    3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per
insufficienza di candidati riservatari idonei saranno  devoluti  agli
altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria  finale  di
merito.

Art. 16 Svolgimento del concorso

				Art. 16 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali; 
      b) accertamento dei requisiti di idoneita' per l'ammissione  al
corso per Allievi Marescialli dell'Esercito mediante: 
        1) prova di efficienza fisica; 
        2) accertamenti psicofisici; 
        3) verifica attitudinale; 
      c) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Per sostenere le prove e gli accertamenti  previsti  dall'iter
concorsuale il candidato  dovra'  presentarsi  presso  il  Centro  di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (CSRNE) sito in  via
Mezzetti, 2 - Foligno (PG) ed esibire un documento  di  identita'  in
corso di validita'. I candidati che non si presenteranno  alle  prove
concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui  l'Amministrazione
della Difesa  non  puo'  essere  ritenuta  responsabile  non  saranno
ammessi alle predette prove e quindi verranno  esclusi  dal  concorso
senza ulteriori comunicazioni.

Art. 17 Accertamento delle qualita' culturali

				Art. 17 
 
 
                Accertamento delle qualita' culturali 
 
 
    1. Il candidato dovra' sostenere  la  prova  scritta  di  cui  al
precedente  art.  16,  comma  1,  lettera   a),   consistente   nella
somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta
multipla volti ad accertare  il  grado  di  conoscenza  della  lingua
italiana  (50%  dei  quesiti)  anche  sul  piano  ortogrammaticale  e
sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita',  di  educazione
civica, di storia, di geografia e di logica  matematica  (aritmetica,
algebra e geometria). 
    La prova avra' luogo presso il citato CSRNE. 
    2. L'ordine  di  convocazione,  la  sede,  la  data  e  l'ora  di
svolgimento della prova saranno resi noti indicativamente nella prima
meta' del mese di marzo 2014, mediante avviso consultabile  nell'area
pubblica  del  portale,  nonche'  nei  siti   www.persomil.difesa.it,
www.esercito.difesa.it. Lo stesso avviso potra' riguardare il  rinvio
ad altra data della pubblicazione suddetta.  La  pubblicazione  avra'
valore di notifica a tutti gli  effetti  nei  confronti  di  tutti  i
candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva
la facolta' di pubblicare con le stesse modalita' e, indicativamente,
nello stesso periodo, un archivio dal  quale  saranno  estratti,  con
criteri di casualita', i  quesiti  che  costituiranno  oggetto  della
prova. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data  e
nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta  a
cause di forza maggiore, comportera'  l'irrevocabile  esclusione  dal
concorso, salvo quanto previsto al precedente art. 11. 
    3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.   487   riportate
nell'allegato O, che costituisce parte integrante del presente  bando
di  concorso.  Non  e'  ammessa  la  consultazione   di   vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer  e
di  qualsiasi  apparecchiatura/supporto  informatico,  di  apparecchi
telefonici o ricetrasmittenti. L'inosservanza  di  tali  prescrizioni
nonche' delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice  di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera  a),  numero  1)  comporta
l'esclusione dalla prova. 
    4. Il punteggio massimo che la  commissione  potra'  assegnare  a
ogni candidato e' di  70  punti;  il  candidato  che  conseguira'  un
punteggio inferiore a 30 punti sara' giudicato inidoneo.  Al  termine
di  tutte  le  sessioni  di  prova,  a  cura  del  presidente   della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a),  numero
1) sara' formata la graduatoria generale di merito con l'ausilio  dei
sistemi informatici di correzione a lettura ottica  degli  elaborati.
Detta  graduatoria  sara'  consegnata  dal  presidente  della  citata
commissione alla Direzione Generale  per  il  Personale  Militare  su
supporto cartaceo e informatico non riscrivibile  (CD-rom/DVD)  e  il
file dovra' essere protetto da password. 
    5.  I  primi  735  candidati  idonei   secondo   l'ordine   della
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e  coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del 735° candidato  saranno
convocati per l'accertamento dei requisiti  previsti  dal  precedente
art. 16, comma 1, lettera b). 
    6. L'esito della  prova  di  cui  al  precedente  comma  4  e  il
calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi  alla  fase
successiva saranno resi noti, nei dieci giorni successivi  all'ultima
sessione di prove, con valore di notifica a  tutti  gli  effetti  per
tutti i candidati, con le modalita' stabilite al precedente  art.  5,
nei  siti  internet  www.difesa.it/concorsi,  www.esercito.difesa.it,
ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. Informazioni  in
merito potranno, inoltre, essere chieste alla Direzione Generale  per
il Personale Militare - Sezione  Relazioni  con  il  Pubblico,  viale
dell'Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012).

Art. 18 Prove di efficienza fisica

				Art. 18 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I concorrenti saranno  sottoposti  alle  prove  di  efficienza
fisica previste secondo i parametri riportati  nell'allegato  P,  che
costituisce parte integrante del presente bando di  concorso,  presso
il CSRNE di Foligno (PG), a cura della  sottocommissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera a), numero 2). 
    2. I concorrenti di  sesso  femminile,  prima  dell'effettuazione
dell'accertamento dell'efficienza fisica,  dovranno  presentare  alla
sottocommissione l'originale o copia resa  conforme  nei  termini  di
legge del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a  7  giorni  precedenti
l'accertamento.  Le  concorrenti  che  non  esibiranno  tale  referto
saranno sottoposte al test di gravidanza, per  escludere  l'esistenza
di  tale  stato,  al  solo  fine  della  effettuazione  in  sicurezza
dell'accertamento dell'efficienza fisica. L'eventuale positivita' del
test sara' comunicata alle interessate in via riservata.  L'accertato
stato di gravidanza impedira' alle concorrenti di  essere  sottoposte
all'accertamento dell'efficienza fisica e comportera' quanto previsto
al precedente art. 13, comma 4. 
    3. Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti  di  tuta
da ginnastica e scarpe ginniche. Le  modalita'  di  esecuzione  delle
prove  saranno  illustrate   ai   concorrenti,   prima   della   loro
effettuazione, dalla citata sottocommissione. Le prove  consisteranno
nell'esecuzione obbligatoria  degli  esercizi  secondo  le  modalita'
indicate nel citato allegato P. 
    4. Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove  coloro  che,
durante l'effettuazione delle stesse, le interrompano  per  qualsiasi
causa.

Art. 19 Accertamenti psicofisici

				Art. 19 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti a cura della sottocommissione
di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera  a),  numero  3),  ad
accertamenti   sanitari   volti   alla   valutazione   dell'idoneita'
psico-fisica al servizio militare quale Allievo Maresciallo. 
    2. La predetta sottocommissione verifichera' la completezza e  la
regolarita' dei documenti  sanitari  di  cui  al  precedente  art.  8
presentati,  in  sede  di  visita   medica   generale,   da   ciascun
concorrente.  L'accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica   verra'
eseguito, in ragione delle condizioni del soggetto al  momento  della
visita,  secondo  le  modalita'  previste  dalla  normativa  e  dalle
direttive  vigenti.  Gli  accertamenti  sanitari  saranno   volti   a
verificare,  inoltre,  il  possesso  da  parte  dei  concorrenti  dei
seguenti specifici requisiti fisici: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65 e m.  1,61,  rispettivamente
per i candidati di sesso maschile e femminile; 
      b)   senso   cromatico   normale,   accertato    alle    tavole
pseudoisocromiche o, in difetto, alle matassine colorate. 
    Sono ammessi interventi di  laser-terapia  correttiva,  con  sola
tecnica PRK, senza reliquati funzionali e con  integrita'  del  fondo
oculare. 
    La sottocommissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici
e di laboratorio: 
      a) cardiologico con ECG; 
      b) oculistico; 
      c) otorinolaringoiatrico comprensivo di esame audiometrico; 
      d) psicologico ed, eventualmente, psichiatrico; 
      e) analisi completa delle urine con esame del sedimento. 
    Il  CSRNE  di   Foligno   effettuera',   comunque,   a   campione
randomizzato l'accertamento drug test di cui all' art. 8, comma 1 del
presente bando; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatininemia; 
        4) transaminasemia (ALT-AST); 
        5) bilirubinemia totale e frazionata; 
        6) trigliceridemia; 
        7) colesterolemia; 
        8) gamma GT. 
    La sottocommissione procedera', inoltre, alla verifica dell'abuso
abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e
alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV).
In caso di sospetto il  concorrente  sara'  rinviato  ad  altra  data
compatibile con il calendario di svolgimento degli  accertamenti  per
consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT  (ricerca
ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di
conferma mediante HPLC in caso di  positivita',  che  il  concorrente
medesimo avra' cura di effettuare in proprio,  presso  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il SSN. 
    La sottocommissione potra',  comunque,  disporre  ogni  ulteriore
indagine  ritenuta  utile  per  consentire  un'adeguata   valutazione
clinica  e   medico-legale   e/o   richiedere   che   venga   esibita
documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati  di  pregressi
accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio,  ecc.).  In
caso di necessita'  di  esami  radiografici,  il  concorrente  dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione  di  consenso  all'effettuazione
dell'esame stesso. 
    La  sottocommissione  provvedera'   a   definire,   per   ciascun
concorrente e secondo i criteri stabiliti  dalla  normativa  e  dalle
direttive vigenti, il profilo sanitario posseduto. 
    3.  La   sottocommissione,   seduta   stante,   comunichera'   al
concorrente l'esito degli accertamenti  sanitari  sottoponendogli  il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a)  "idoneo  quale  Allievo  Maresciallo  dell'Esercito",   con
l'indicazione del profilo sanitario conseguito; 
      b) "inidoneo  quale  Allievo  Maresciallo  dell'Esercito",  con
l'indicazione  del  profilo  sanitario  conseguito   e   del   motivo
dell'inidoneita'. 
    Ai  candidati  minorenni,  risultati  inidonei   all'accertamento
sanitario,  sara'  comunicato  il  solo  giudizio   di   inidoneita'.
Successivamente si provvedera' a  precisare,  mediante  comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata. 
    4. Saranno giudicati "idonei" i  concorrenti  in  possesso  degli
specifici requisiti di cui al precedente comma 2 e ai quali sia stato
attribuito il coefficiente 1 o 2 in  ciascuna  delle  caratteristiche
somatofunzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO);
apparato  cardio-circolatorio  (AC);  apparato   respiratorio   (AR);
apparati vari (AV); apparato  osteo-artro-muscolare  superiore  (LS);
apparato osteo-artro-muscolare  inferiore  (LI);  vista  (VS);  udito
(AU). 
    5. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti  risultati  non  in
possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente  comma
2 e/o affetti da: 
      a) imperfezioni e infermita' previste dalla  vigente  normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b) imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti  direttive
per delineare il profilo  sanitario  stabiliscono  l'attribuzione  di
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somatofunzionali; 
      c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso,  anche
saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      d) disturbi della parola  anche  in  forma  lieve  (dislalia  e
disartria); 
      e) imperfezioni o  infermita'  che,  seppur  non  indicate  nei
precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza  del
corso e il successivo impiego quale Maresciallo; 
      f) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso. 
    La   sottocommissione   giudichera',   altresi',   inidoneo,   il
concorrente che presenti tatuaggi quando, per  la  loro  sede,  siano
contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con  l'uniforme  di
servizio estiva, con gonna e scarpe decollete' per le donne,  le  cui
caratteristiche       sono       visualizzabili       nel        sito
www.FA.difesa.it/equipaggiamenti/militari/uniformi) ovvero, se  posti
nelle  zone  coperte  dall'uniforme,  risultino,  per  contenuto,  di
discredito alle Istituzioni. 
    6. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita  all'atto
degli   accertamenti   psicofisici,   saranno   riconosciuti    dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera  a),
numero 3) affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
presumibile breve  durata,  per  le  quali  risulta  scientificamente
probabile un'evoluzione migliorativa tale  da  lasciar  prevedere  la
possibile guarigione entro i  successivi  30  giorni  e  senza  esiti
rientranti nelle cause di preclusione di cui ai precedenti commi,  la
sottocommissione rinviera' il giudizio, fissando il termine entro  il
quale  sottoporli  all'accertamento  definitivo  per  verificare   il
possesso dell'idoneita' psicofisica. 
    Detti concorrenti saranno ammessi con  riserva  a  sostenere  gli
accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 20. 
    7.  In  caso  di  positivita'  del   test   di   gravidanza,   la
sottocommissione  non  potra'   in   nessun   caso   procedere   agli
accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio
a mente dell'art. 580, comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  secondo  il  quale  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare.  Pertanto  nei  confronti  delle
concorrenti il cui  stato  di  gravidanza  sia  stato  accertato,  la
Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare   procedera'   alla
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  la
definizione delle graduatorie. 
    Se  in  occasione  della  seconda  convocazione   il   temporaneo
impedimento perdura, la preposta sottocommissione  ne  dara'  notizia
alla citata  Direzione  Generale  che,  con  provvedimento  motivato,
escludera'  la  concorrente  dal  concorso  per   impossibilita'   di
procedere all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal
presente bando.

Art. 20 Verifica attitudinale

				Art. 20 
 
 
                        Verifica attitudinale 
 
 
    1.  I  concorrenti  saranno  altresi'  sottoposti  a  cura  della
competente sottocommissione a  verifica  dell'idoneita'  attitudinale
tenendo conto degli esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e
dei relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare  le
qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento
in qualita' di  Allievo  Maresciallo  dell'Esercito,  vertera'  sulle
seguenti aree di indagine: 
      area di adattabilita' al contesto militare; 
      area emozionale (dimensione intrapersonale); 
      area relazionale (dimensione interpersonale); 
      area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale), 
secondo le modalita' indicate nella "direttiva tecnica relativa  alla
procedura di selezione integrata psicoattitudinale dei  concorsi  per
il reclutamento del personale volontario dell'Esercito e l'ammissione
alle Scuole militari dell'Esercito" - anno 2013 e 2014 - dello  Stato
Maggiore dell'Esercito. 
    2. Al  termine  della  verifica  dell'idoneita'  attitudinale  la
preposta sottocommissione esprimera' un giudizio di  idoneita'  o  di
inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di
punteggio. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante  agli
interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.

Art. 21 Titoli di merito

				Art. 21 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera a), numero 1) ai  fini  della  formazione  della  graduatoria
finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso  dei
requisiti previsti dal precedente art. 16,  comma  1,  lettera  b)  i
titoli di merito di cui  al  citato  allegato  I  con  l'assegnazione
massima di 8 punti, in conformita' a quanto  stabilito  nello  stesso
allegato.

Art. 22 Graduatoria finale di merito

				Art. 22 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
 
    1. La citata commissione  esaminatrice  formera'  la  graduatoria
finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla
somma aritmetica dei  punteggi  conseguiti  nella  prova  scritta  di
accertamento delle qualita' culturali, nella prova  ginnica  e  nella
valutazione dei titoli di merito. Nella redazione  della  graduatoria
finale di merito la citata commissione terra' conto delle riserve  di
posti di cui al precedente art. 15, comma 2.  Fermo  restando  quanto
precede, a parita' di punteggio sara' data la precedenza al candidato
in possesso di titoli di preferenza di cui al citato allegato N. 
    I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti  alla
data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle   domande,
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e  documentati
all'atto della presentazione  presso  il  CSRNE  in  occasione  della
convocazione per la prova ginnica secondo le modalita' stabilite  dal
precedente art. 8.  In  caso  di  ulteriore  parita'  sara'  data  la
precedenza al candidato piu' giovane di  eta'.  Il  presidente  della
commissione esaminatrice consegnera' alla Direzione Generale  per  il
Personale Militare la graduatoria definitiva su supporto  cartaceo  e
informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e  il  file  dovra'  essere
protetto da password. 
    2. La graduatoria finale di merito  e  la  nomina  dei  vincitori
saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorita' da lui delegata.  La  graduatoria  finale  di
merito del concorso sara' pubblicata  nel  giornale  Ufficiale  della
Difesa. Di tale pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie  speciale.  I  candidati
potranno, inoltre, verificare l'esito finale del concorso consultando
il portale secondo le modalita' indicate al precedente  art.  5,  nei
siti internet www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it, ovvero
nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.

Art. 23 Corso di formazione e specializzazione

				Art. 23 
 
 
               Corso di formazione e specializzazione 
 
 
    1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione  al  corso,
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi  ai
regolamenti militari vigenti.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  la
relativa dichiarazione saranno considerati  rinunciatari  ed  espulsi
dal corso ai sensi dell'art. 599 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. All'atto  dell'arruolamento  presso  la  Scuola  Sottufficiali
dell'Esercito gli Allievi Marescialli saranno assegnati a  una  delle
specializzazioni previste, "comando" ovvero "sanita'",  in  relazione
alle prioritarie esigenze della Forza Armata,  secondo  le  modalita'
stabilite dallo Stato  Maggiore  dell'Esercito,  tenuto  conto  anche
della  preferenza  espressa  dal   candidato,   ferma   restando   la
possibilita'    per     l'Amministrazione     della     Difesa     di
confermare/modificare tale assegnazione in funzione delle  attitudini
manifestate nel corso del primo anno di formazione.  Successivamente,
all'atto della nomina al grado di  Maresciallo,  gli  stessi  Allievi
dovranno sottoscrivere una dichiarazione con la quale si vincolano  a
una ulteriore ferma di  cinque  anni,  ai  sensi  dell'art.  972  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorrente dal  termine  di
quella iniziale di due anni. Gli  Allievi  che  non  sottoscriveranno
tale dichiarazione saranno espulsi dal corso ai sensi del citato art.
599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    3. Gli Allievi  saranno  iscritti,  a  cura  dell'Amministrazione
della Difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea  di
1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Universita'
degli Studi della Tuscia di Viterbo ovvero in Infermieristica e  agli
altri indirizzi dell'area sanitaria, presso l'Universita' degli Studi
di Tor Vergata di Roma.  In  particolare,  gli  Allievi  che  saranno
assegnati  alla  specializzazione   sanita',   tenuto   conto   della
necessita' di un  periodo  di  formazione  comune  presso  la  Scuola
Sottufficiali dell'Esercito, potranno essere iscritti, nel primo anno
di corso, al corso di studi in  Scienze  organizzative  e  gestionali
presso l'Universita' degli Studi della  Tuscia  di  Viterbo  per  poi
transitare, nel secondo anno, agli indirizzi di  studio  universitari
dell'area sanitaria, presso l'Universita' degli studi di Tor  Vergata
di Roma, ovvero  direttamente  a  quest'ultimo  corso  di  laurea  in
funzione  delle  vigenti  convenzioni  tra  i   citati   Istituti   e
l'Amministrazione della Difesa. 
    4. Gli ammessi alla Scuola Sottufficiali dell'Esercito che  hanno
gia' sostenuto esami universitari del corso di studi  da  frequentare
non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all'atto
dell'iscrizione  all'Universita',  apposita  rinuncia.  Il  corso  di
formazione e specializzazione prevede  lo  svolgimento  di  attivita'
didattiche   a   livello   universitario   e   istruzioni    militari
teorico-pratiche,  in  particolare,  come  previsto  dalla  normativa
vigente, con studi e attivita' pratiche (corso  di  formazione  e  di
specializzazione, comprensivo  dei  tirocini  complementari  e  degli
esami intermedi e finali) e con l'acquisizione  della  conoscenza  di
una lingua straniera. 
    5. Il predetto corso di formazione e  specializzazione  avra'  la
durata di due anni e sara' articolato in  tre  fasi  finalizzate:  la
prima,   alla   formazione   etico-militare   e    alla    istruzione
tecnico-professionale  di  base  degli  Allievi;   la   seconda,   al
completamento della preparazione tecnico-professionale  in  relazione
alla specializzazione di assegnazione;  la  terza,  allo  svolgimento
delle attivita'  connesse  all'effettuazione  dell'esame  finale.  Al
termine di ciascuna fase  per  essere  ammessi  alla  successiva  gli
Allievi dovranno superare gli  esami  intermedi  e  le  esercitazioni
pratiche previste dal Regolamento Unico degli Istituti di  Formazione
degli Ufficiali e Sottufficiali dell'Esercito. 
    6. Gli esami finali consisteranno in  prove  volte  ad  accertare
negli Allievi il  possesso  delle  capacita'  di  base  per  compiere
interventi di natura tecnico-operativa, delle  necessarie  conoscenze
per assolvere compiti di formazione  e  di  indirizzo  del  personale
subordinato,  della  piena  corrispondenza   dei   doveri   e   delle
responsabilita' connessi all'esercizio delle funzioni  attribuite  al
personale appartenente al  ruolo  Marescialli.  Dopo  il  superamento
degli esami finali, gli Allievi saranno nominati,  sulla  base  della
graduatoria  di  merito  di  fine  corso,  Marescialli  in   servizio
permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo  alla  data
in cui hanno avuto termine gli esami finali e  saranno  ammessi  alla
frequenza del corso di perfezionamento.

Art. 24 Posti a concorso

				Art. 24 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. I posti disponibili per il concorso pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'ammissione al 17° corso biennale per Allievi Marescialli
della Marina Militare, di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b), sono 34, di cui 28 del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 del
Corpo delle Capitanerie di Porto. 
    2. Dei 34  posti  a  concorso,  4  sono  riservati  al  personale
indicato al precedente art. 1, comma 2. 
    3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per
insufficienza di candidati riservatari idonei saranno  devoluti  agli
altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria  finale  di
merito.

Art. 25 Svolgimento del concorso

				Art. 25 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali  e
intellettive; 
      b) accertamento dei requisiti di idoneita' per l'ammissione  al
corso per Allievi Marescialli della Marina Militare mediante: 
        1) accertamento sanitario; 
        2) accertamento attitudinale; 
        3) prove di efficienza fisica; 
      c) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Per sostenere la prova indicata al precedente comma 1, lettera
a) il candidato dovra' presentarsi presso le sede che verra' indicata
nella pubblicazione di cui  al  successivo  art.  26,  comma  2.  Per
sostenere gli accertamenti/prove  indicati  al  precedente  comma  1,
lettera b) il candidato dovra' presentarsi presso la sede indicata al
successivo art. 27. All'atto della presentazione  tutti  i  candidati
dovranno esibire un documento di identita' in corso di  validita'.  I
candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini
stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della  Difesa  non  puo'
essere ritenuta responsabile non saranno ammessi alle predette  prove
e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Art. 26 Accertamento delle qualita' culturali e intellettive

				Art. 26 
 
 
        Accertamento delle qualita' culturali e intellettive 
 
 
    1. Il candidato dovra' sostenere  la  prova  scritta  di  cui  al
precedente  art.  25,  comma  1,   lettera   a)   consistente   nella
somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta
multipla di cui 50 volti ad accertare il livello di conoscenza  della
lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, 25 di
matematica (aritmetica,  algebra  e  geometria)  -  per  entrambe  le
materie si fara' riferimento ai programmi ministeriali  previsti  per
gli istituti di istruzione secondaria di secondo  grado  -  e  25  di
tipo:  percettivo-spaziale;  analitico-verbale   e   critico-verbale;
logico-meccanico,  analitico-numerico  e  critico-numerico;   fattore
logico. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta'  di  pubblicare  con  le  modalita'  di  seguito  riportate,
indicativamente nella prima meta' del mese di marzo 2014,  l'archivio
dal quale saranno estratti, con criteri di casualita', i soli quesiti
di lingua italiana e di matematica. 
    2. L'ordine  di  convocazione,  la  sede,  la  data  e  l'ora  di
svolgimento della  prova  saranno  resi  noti  indicativamente  nello
stesso periodo suindicato,  mediante  avviso  consultabile  nell'area
pubblica del  portale,  nonche'  nei  siti  www.persomil.difesa.it  e
www.marina.difesa.it. Lo stesso avviso potra' riguardare il rinvio ad
altra data  della  pubblicazione  suddetta.  La  pubblicazione  avra'
valore di notifica a tutti gli  effetti  nei  confronti  di  tutti  i
candidati. La mancata presentazione presso la  sede  di  esame  nella
data e nell'ora stabilita o la presentazione  in  ritardo,  ancorche'
dovuta  a  cause  di  forza  maggiore,   comportera'   l'irrevocabile
esclusione dal concorso, salvo quanto previsto al precedente art. 11. 
    3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487  riportate  nel
citato allegato O. Non e' ammessa  la  consultazione  di  vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer  e
di  qualsiasi  apparecchiatura/supporto  informatico,  di  apparecchi
telefonici  o   ricetrasmittenti   e   di   apparecchi   elettronici.
L'inosservanza  di  tali  prescrizioni,  nonche'  delle  disposizioni
emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente  art.  7,
comma 1, lettera b), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova. 
    4. Il punteggio  che  la  commissione  potra'  assegnare  a  ogni
candidato e' di 30 punti; il candidato che conseguira'  un  punteggio
inferiore a 21 punti sara' giudicato inidoneo. Al termine di tutte le
sessioni di prova, a cura del presidente della commissione di cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 1)  sara'  formata  la
graduatoria generale di merito con l'ausilio dei sistemi  informatici
di correzione a lettura ottica  degli  elaborati.  Detta  graduatoria
sara'  consegnata  dal  presidente  della  citata  commissione   alla
Direzione Generale per il Personale Militare su supporto  cartaceo  e
informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e  il  file  dovra'  essere
protetto da password. 
    5.  I  primi  135  candidati  idonei   secondo   l'ordine   della
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e  coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del 135° candidato  saranno
convocati per l'accertamento dei requisiti  previsti  dal  precedente
art. 25, comma 1, lettera b). 
    6. L'esito della  prova  di  cui  al  precedente  comma  4  e  il
calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi  alla  fase
successiva  saranno  resi  noti,  presumibilmente  nei  dieci  giorni
successivi all'ultima sessione di prove, con  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti per tutti i candidati, con le  modalita'  stabilite
al precedente art. 5,  nei  siti  internet  www.difesa.it/concorsi  e
www.marina.difesa.it,      ovvero       nel       sito       intranet
www.persomil.sgd.difesa.it. 
    Informazioni in merito potranno,  inoltre,  essere  chieste  alla
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni  con
il Pubblico, viale dell'Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012).

Art. 27 Accertamento sanitario

				Art. 27 
 
 
                       Accertamento sanitario 
 
 
    1. I candidati di cui al precedente art. 26, comma  5,  convocati
presso il Centro di Selezione della Marina Militare sito in via della
Marina, 1 - Ancona, non potranno usufruire  di  vitto  e  alloggio  a
carico dell'Amministrazione presso il Centro stesso. 
    2. Le spese sostenute  per  l'effettuazione  di  tutte  le  prove
concorsuali sono a carico dei partecipanti e non  saranno  rimborsate
dall'Amministrazione. Gli  stessi  candidati,  previa  sottoscrizione
della  dichiarazione  di  consenso  informato  all'effettuazione  del
protocollo diagnostico secondo il modello di cui al  citato  allegato
E,  saranno  sottoposti,  da  parte  della  commissione  di  cui   al
precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero  2),  all'accertamento
sanitario  al  fine  di   constatare   il   possesso   dell'idoneita'
psicofisica all'espletamento del corso e al servizio permanente quale
Maresciallo della Marina Militare. 
    3. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65 e a m. 1,61, rispettivamente
per i candidati di sesso maschile e femminile, e non  superiore,  per
entrambi i sessi, a m. 1,95; 
      b) dentatura in buone condizioni. Sara' consentita la mancanza,
purche' non associata a paradontopatia giovanile, di  un  massimo  di
otto denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di  un  canino;  nel  computo  dei
denti mancanti non dovranno essere conteggiati i  terzi  molari;  gli
elementi mancanti dovranno  essere  sostituiti  con  moderna  protesi
fissa, che assicuri la completa funzionalita' della  masticazione;  i
denti cariati dovranno essere opportunamente curati. 
    4.  La   citata   commissione   medica,   presa   visione   della
documentazione  sanitaria  di  cui  al  precedente  art.  8  prodotta
dall'interessato, sottoporra' i candidati a: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita odontoiatrica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      e) visita psichiatrica; 
      f) visita ortopedica; 
      g) analisi  complete  delle  urine  con  esame  del  sedimento,
nonche' per la ricerca dei seguenti cataboliti  urinari  di  sostanze
stupefacenti   e/o   psicotrope:   amfetamine,   cocaina,   oppiacei,
cannabinoidi, e barbiturici. In caso di  positivita',  disporra'  sul
medesimo  campione  un  test  di   conferma   (gascromatografia   con
spettrometria di massa); 
      h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i)  visita  medica  generale:  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi che,  per  la
loro  sede  o  natura,  sono  deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme ovvero sono possibile indice  di  personalita'  abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e  con  appropriati
test psicodiagnostici); 
      l)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 
    5. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun  candidato,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalle  normative
vigenti e in base alla  documentazione  prodotta  e  alle  risultanze
degli accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei  i  candidati
in possesso dei requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il
seguente profilo minimo: 
      a) psiche (PS) 2; 
      b) costituzione (CO) 2; 
      c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; 
      d) apparato respiratorio (AR) 2; 
      e) apparati vari (AV) 2; 
      f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; 
      g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; 
      h) vista (VS) 2 (fermo restando quanto stabilito al  successivo
comma 8); 
      i) udito (AU) 2. 
    Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la  durata
del corso. 
    6. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera'  per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria  firma
sul  foglio  di   notifica,   l'esito   dell'accertamento   sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      "idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina  Militare",  con
l'indicazione del profilo sanitario; 
      "inidoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare", con
l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    Il giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  l'attribuzione  di
punteggio. 
    7. Ai candidati minorenni,  risultati  inidonei  all'accertamento
sanitario,  sara'  comunicato  il  solo  giudizio   di   inidoneita'.
Successivamente si provvedera' a  precisare,  mediante  comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata. 
    8. Per l'attribuzione della categoria/specialita',  che  avverra'
secondo quanto specificato  ai  successivi  articoli,  occorre  tener
presente che: 
      a)  per  la  categoria  nocchieri,  nella  parte  del   profilo
somato-funzionale riguardante  l'apparato  visivo,  si  chiede  visus
naturale non inferiore a quello previsto per il VS 1; 
      b) per la categoria nocchieri di porto, nella parte del profilo
somato-funzionale  riguardante  l'apparato  visivo,  si   chiede   il
coefficiente VS 1; 
      c)   per   la   categoria   specialisti    del    sistema    di
combattimento/telecomunicatori,    nella    parte     del     profilo
somato-funzionale riguardante  l'apparato  visivo,  si  chiede  visus
corretto 10/10 in ciascun  occhio  con  correzione  non  superiore  a
quella  prevista  per  il  VS  2,  nonche'  senso  cromatico  normale
accertato alle lane. 
    9. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti a ulteriori accertamenti sanitari  a  cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno  essere
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 28. Se i candidati non hanno recuperato,  al  momento
della nuova visita, la prevista idoneita'  fisica  saranno  giudicati
"inidonei" e  l'esito  dell'accertamento  attitudinale  eventualmente
disposto  sara'  considerato  nullo.  Il  giudizio  di   inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo  e  comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I  candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova  convocazione  saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.

Art. 28 Accertamento attitudinale

				Art. 28 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  giudicati  idonei  all'accertamento  sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente  art.  27,
comma 9, saranno sottoposti, a  cura  della  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 3),  a  una  serie  di
prove  (test,   questionari,   prove   di   performance,   intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari  per  un  positivo  inserimento  nella  Forza
Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione,  che  sara'  svolta
con le modalita' indicate nelle apposite norme  emanate  dal  Comando
Scuole della Marina Militare e  vigenti  all'atto  dell'effettuazione
degli accertamenti, si articolera' nelle seguenti aree di indagine  a
loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: 
      a)  area  stile  di  pensiero:  analisi,   predisposizione   al
cambiamento, struttura; 
      b)  area  emozioni  e  relazioni:  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area  produttivita'  e  competenze  gestionali:  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
      d)  area  motivazionale:   bisogni   e   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello molto scarso; 
      b) punteggio 2: livello scarso; 
      c) punteggio 3: livello medio; 
      d) punteggio 4: livello discreto; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo. 
    La commissione assegnera' un punteggio finale  sulla  scorta  dei
punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi
assegnati  in  sede  di  intervista  attitudinale  individuale.  Tale
punteggio sara'  diretta  espressione  degli  elementi  preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi. 
    Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione
esprimera' un giudizio di idoneita' o  inidoneita'.  Il  giudizio  e'
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. 
    Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel  caso  in  cui  il
candidato  riporti  un  punteggio  di  livello  attitudinale  globale
inferiore o uguale a 38/90. Tale giudizio, comunicato  seduta  stante
agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal  concorso
senza ulteriori comunicazioni.

Art. 29 Prove di efficienza fisica

				Art. 29 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   i   candidati
giudicati idonei saranno sottoposti, da parte  della  commissione  di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 4), alle  prove
di efficienza fisica previste dall'allegato Q, che costituisce  parte
integrante del presente bando, le  quali  si  svolgeranno  presso  il
Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o presso idonee
strutture sportive nella  sede  di  Ancona.  Per  l'esecuzione  delle
singole prove la commissione  si  potra'  avvalere  del  supporto  di
Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Marina  Militare
o esterni alla Forza Armata. 
    2. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici  e
quindi  saranno  giudicati   inidonei   i   candidati   che   durante
l'effettuazione degli stessi dovessero  interromperli  per  qualsiasi
causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla  ripetizione  degli
esercizi i candidati che li avranno  portati  comunque  a  compimento
anche se con esito negativo. 
    3. Il candidato che nel periodo di permanenza presso le strutture
precedentemente indicate, o comunque prima dell'inizio delle prove di
efficienza fisica, incorrera'  in  infortunio/indisposizione,  dovra'
farlo  immediatamente  presente  alla  competente   commissione   che
provvedera' agli adempimenti indicati al successivo comma. 
    4. A cura della predetta commissione per le prove  di  efficienza
fisica, sentito il parere del Dirigente del  Servizio  Sanitario  del
citato Centro di Selezione o suo sostituto, i  candidati  di  cui  al
precedente comma 3, nonche' quelli che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti -per i quali dovranno portare  al  seguito  ed
esibire, prima dell'inizio della prova ginnica, idonea certificazione
medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche  o,  se  militari,
dal  dirigente  del  servizio  sanitario  dell'Ente   d'appartenenza-
saranno inviati presso la commissione medica  di  cui  al  precedente
art. 7, comma 1, lettera b), numero 2) che adottera' i  provvedimenti
del caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado di  sostenere
la prova, la predetta commissione  medica  proporra'  alla  Direzione
Generale per il Personale Militare di convocare i candidati in  altra
data solo nel caso in cui il recupero fisico imposto dalla  patologia
riscontrata sia compatibile con le date di svolgimento  della  prova.
In caso contrario la commissione per le prove  di  efficienza  fisica
attribuira' il giudizio di inidoneita'. 
    Tale giudizio,  che  e'  definitivo,  comporta  l'esclusione  dal
concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso  i  candidati  che  risulteranno
assenti il giorno della nuova convocazione. 
    5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
candidato dovra' risultare idoneo in entrambe le prove obbligatorie e
alla prova a scelta fra le due indicate nel  citato  allegato  Q.  Il
candidato  che  non  superera'  le  prove  previste  sara'  giudicato
inidoneo. 
    La commissione, seduta stante, comunichera' a  ciascun  candidato
l'esito delle prove di efficienza fisica sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      "idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare"; 
      "inidoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare", con
indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  attribuzione   di
punteggio.

Art. 30 Titoli di merito

				Art. 30 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b), numero 1) ai  fini  della  formazione  della  graduatoria
finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso  dei
requisiti previsti dal precedente art. 25, comma  1,  lettera  b),  i
titoli di merito di cui  al  citato  allegato  L  con  l'assegnazione
massima di 5 punti, in conformita' a quanto  stabilito  nel  suddetto
allegato.

Art. 31 Graduatoria finale di merito

				Art. 31 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
 
    1. La citata commissione  esaminatrice  formera'  la  graduatoria
finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla
somma aritmetica dei  punteggi  conseguiti  nella  prova  scritta  di
accertamento delle  qualita'  culturali  e  intellettive  di  cui  al
precedente art. 26 e nella valutazione dei titoli  di  merito.  Nella
redazione della graduatoria finale di merito  la  citata  commissione
terra' conto delle riserve di posti di  cui  all'art.  24,  comma  2.
Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara'  data  la
precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui al
citato allegato N. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi  se
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande, dichiarati nella domanda di  partecipazione  al  concorso  e
documentati all'atto della presentazione presso il citato  Centro  di
Selezione in occasione della convocazione agli  accertamenti  secondo
le modalita' stabilite dal precedente art. 8. In  caso  di  ulteriore
parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane  di  eta'.
Il  presidente  della  commissione  esaminatrice   consegnera'   alla
Direzione  Generale  per  il  Personale   Militare   la   graduatoria
definitiva  su  supporto  cartaceo  e  informatico  non  riscrivibile
(CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password. 
    2. La graduatoria finale di merito  e  la  nomina  dei  vincitori
saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorita' da lui delegata.  La  graduatoria  finale  di
merito del concorso sara' pubblicata  nel  Giornale  Ufficiale  della
Difesa. Di tale pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale. Dal giorno  di
pubblicazione del citato avviso  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative. I candidati potranno, inoltre, verificare l'esito finale
del concorso consultando il portale secondo le modalita' indicate  al
precedente  art.  5,  nei  siti  internet  www.difesa.it/concorsi   e
www.marina.difesa.it,      ovvero       nel       sito       intranet
www.persomil.sgd.difesa.it.

Art. 32 Corso di formazione e specializzazione

				Art. 32 
 
 
               Corso di formazione e specializzazione 
 
 
    1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione  al  corso,
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi  ai
regolamenti militari vigenti.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  la
relativa dichiarazione saranno considerati  rinunciatari  ed  espulsi
dal corso ai sensi dell'art. 599 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Il corso di formazione e  specializzazione  e'  articolato  in
moduli di insegnamento teorici e pratici,  comprensivi  dei  tirocini
complementari  e  degli  imbarchi,  degli  scrutini  e  degli   esami
intermedi e finali. 
    Il  corso  e'  finalizzato  alla  formazione  etica,  militare  e
marinaresca degli Allievi e alla istruzione tecnico-professionale  di
base, in relazione  alle  categorie/specialita'  previste  nel  ruolo
Marescialli. Gli Allievi saranno  iscritti  al  corso  di  laurea  in
Scienze e gestione delle attivita'  marittime  o  in  Infermieristica
presso un'Universita' ubicata sul territorio  nazionale  o  ad  altro
corso di laurea che potra' essere attivato dall'Amministrazione della
Difesa. Ai fini dell'iscrizione ai corsi universitari che sono tenuti
a frequentare,  i  candidati  vincitori,  ai  sensi  della  normativa
vigente, dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione dall'arruolamento,
una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante
che non sussistono situazioni di incompatibilita' con l'iscrizione ai
predetti corsi di laurea. 
    3. Gli Allievi saranno assegnati alle categorie/specialita' della
Marina Militare  a  cura  di  un'apposita  commissione  nominata  con
provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare  o  di
autorita' da lui delegata, su proposta  dello  Stato  Maggiore  della
Marina  -  Comando  Scuole  della  Marina  Militare.  La  commissione
operera' secondo i criteri e  le  modalita'  stabilite  dal  predetto
Comando. 
    Gli      Allievi      interessati      all'assegnazione      alla
categoria/specialita' Servizio  sanitario/infermieri  (SS/I)  saranno
sottoposti,  a  cura  dell'Amministrazione,  a  un  nuovo  test   per
l'accertamento: 
      a) dei markers virali, anti HAV, HbsAg, anti HBs,  anti  HBc  e
anti HCV; 
      b) della positivita' per gli anticorpi HIV. 
    4. Gli Allievi che hanno gia' sostenuto  esami  universitari  del
corso di studi da frequentare non potranno comunque  farli  valere  e
dovranno  sottoscrivere,  all'atto  dell'iscrizione  all'universita',
apposita rinuncia. I vincitori gia' in possesso di una  delle  lauree
indicate al precedente comma 2  potranno  comunque  essere  assegnati
alle categorie/specialita' per le quali e' previsto il  conseguimento
del medesimo titolo di studio; in tal caso non verranno iscritti alla
relativa  facolta'  universitaria,  ma  frequenteranno  un  corso  di
formazione definito dallo Stato Maggiore della Marina. 
    Ai sensi dell'art. 972 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66, all'atto dell'assegnazione alla categoria/specialita'  SS/I,  gli
Allievi   Marescialli   dovranno   sottoscrivere   -   a   pena   del
proscioglimento  dal  corso   -   un'ulteriore   ferma   quinquennale
decorrente dal termine di quella iniziale di due anni. 
    5. Durante la frequenza del corso gli Allievi  dovranno  superare
le prove intermedie di valutazione  del  profitto  e  dell'attitudine
professionale prevista nel piano degli studi, predisposte e approvate
annualmente dai competenti organi di Forza  Armata.  Al  termine  del
corso gli Allievi dovranno sostenere gli esami finali consistenti  in
prove volte ad accertare il  possesso  delle  qualita'  di  base  per
compiere interventi di natura tecnico-operativa, della  capacita'  di
assolvere gli incarichi, della  piena  consapevolezza  dei  doveri  e
delle   responsabilita'   connessi   all'esercizio   delle   funzioni
attribuite al personale appartenente al ruolo dei Marescialli e delle
necessarie conoscenze  per  assolvere  compiti  di  formazione  e  di
indirizzo del personale subordinato. 
    6. Dopo il superamento degli esami finali gli Allievi, sulla base
della graduatoria di merito di fine corso, saranno immessi nel  ruolo
dei Marescialli in servizio permanente del Corpo  Equipaggi  Militari
Marittimi e in quello del Corpo delle Capitanerie di Porto,  nominati
Capo di 3^ classe del rispettivo ruolo, con decorrenza giuridica  dal
giorno successivo alla data in cui  hanno  avuto  termine  gli  esami
finali, e proseguiranno il ciclo formativo del terzo anno, al termine
del quale  conseguiranno  il  previsto  titolo  di  laurea  di  primo
livello, con la frequenza di un  corso  applicativo  e  dei  tirocini
stabiliti dalla Forza Armata per il completamento della  preparazione
professionale specialistica.

Art. 33 Posti a concorso

				Art. 33 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. I posti disponibili per il concorso pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'ammissione al 17° corso biennale per Allievi Marescialli
dell'Aeronautica Militare, di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), sono 55. 
    2. Dei 55 posti  a  concorso,  11  sono  riservati  al  personale
indicato al precedente art. 1, comma 2. 
    3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per
insufficienza di candidati riservatari idonei saranno  devoluti  agli
altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria  finale  di
merito.

Art. 34 Svolgimento del concorso

				Art. 34 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova di preselezione; 
      b) accertamento dei requisiti di idoneita' per l'ammissione  al
corso per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare mediante: 
        1) accertamento sanitario; 
        2) accertamento attitudinale; 
      c) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali  e
intellettive; 
      d) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Per sostenere le prove e gli accertamenti  previsti  dall'iter
concorsuale il candidato dovra' presentarsi presso gli Enti  indicati
ai successivi articoli  35,  36  e  37  ed  esibire,  all'atto  della
presentazione, un documento di identita' in  corso  di  validita'.  I
candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini
stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della  Difesa  non  puo'
essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove
e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Art. 35 Prova di preselezione

				Art. 35 
 
 
                        Prova di preselezione 
 
 
    1. Il candidato dovra' sostenere la prova di preselezione di  cui
al  precedente  art.  34,  comma  1,  lettera  a)  consistente  nella
somministrazione di un questionario contenente 60 quesiti a  risposta
multipla volti ad accertare il livello di cultura generale. Il  test,
basato sui programmi comuni della scuola secondaria di secondo grado,
comprendera' domande di geografia, storia (dall'anno 1000  d.  C.  ai
giorni  nostri),  educazione  civica,  lingua   italiana   (sintassi,
sinonimi e contrari, significato delle parole) e  inglese.  La  prova
avra' luogo presso il Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare -
Aeroporto Militare di Guidonia (RM) - via Tenente Colonnello Di Trani
(gia' via Sauro Rinaldi 3). 
    2. L'ordine  di  convocazione,  la  sede,  la  data  e  l'ora  di
svolgimento della prova saranno resi noti indicativamente nella prima
meta' del mese di marzo 2014 mediante avviso  consultabile  nell'area
pubblica del  portale,  nonche'  nei  siti  www.persomil.difesa.it  e
www.aeronautica.difesa.it. Lo  stesso  avviso  potra'  riguardare  il
rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta.  La  pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva
la facolta' di pubblicare con le stesse modalita' e, indicativamente,
nello stesso periodo un archivio  dal  quale  saranno  estratti,  con
criteri di casualita', i quesiti che costituiranno la prova. 
    La mancata presentazione presso la sede di  esame  nella  data  e
nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta  a
cause di forza maggiore, comportera'  l'irrevocabile  esclusione  dal
concorso, salvo quanto previsto al precedente art. 11. 
    3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487  riportate  nel
citato allegato O. Non e' ammessa  la  consultazione  di  vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer  e
di  qualsiasi  apparecchiatura/supporto  informatico,  di  apparecchi
telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi. L'inosservanza di tali
prescrizioni, nonche' delle disposizioni  emanate  dalla  commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), numero
1), comporta l'esclusione dalla prova. 
    4. Il punteggio massimo che la  commissione  potra'  assegnare  a
ogni candidato e' di  60  punti;  il  candidato  che  conseguira'  un
punteggio inferiore a 36 punti sara' giudicato inidoneo.  Al  termine
di  tutte  le  sessioni  di  prova,  a  cura  del  presidente   della
commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  art.  7,  comma  1,
lettera c), numero 1),  sara'  formata  la  graduatoria  generale  di
merito con l'ausilio di sistemi informatici. Detta graduatoria  sara'
consegnata dal presidente della  citata  commissione  alla  Direzione
Generale per il Personale Militare su supporto cartaceo e informatico
non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file  dovra'  essere  protetto  da
password. 
    5.  I  primi  280  candidati  idonei   secondo   l'ordine   della
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e  coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del 280° candidato  saranno
convocati per l'accertamento dei requisiti  previsti  dal  precedente
art. 34, comma 1, lettera b). 
    6. L'esito della  prova  di  cui  al  precedente  comma  4  e  il
calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi  alla  fase
successiva  saranno  resi  noti,  presumibilmente  nei  dieci  giorni
successivi all'ultima sessione di prove, con  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti per tutti i candidati, con le  modalita'  stabilite
al precedente art. 5,  nei  siti  internet  www.difesa.it/concorsi  e
www.aeronautica.difesa.it,     ovvero     nel      sito      intranet
www.persomil.sgd.difesa.it. Informazioni in merito potranno, inoltre,
essere chieste alla Direzione Generale per il  Personale  Militare  -
Sezione Relazioni con il Pubblico, viale  dell'Esercito,  186,  00143
Roma (tel. 06517051012).

Art. 36 Accertamento sanitario

				Art. 36 
 
 
                       Accertamento sanitario 
 
 
    1. I candidati di cui al precedente art. 35, comma  5,  convocati
presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica  Militare
"Aldo di Loreto"  sito  in  via  Piero  Gobetti,  2  -  Roma,  previa
sottoscrizione   della   dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo  il  modello  di
cui  al  citato  allegato  E,  saranno  sottoposti,  da  parte  della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c),  numero
2), all'accertamento sanitario al  fine  di  constatare  il  possesso
dell'idoneita' psicofisica all'espletamento del corso e  al  servizio
permanente quale Maresciallo dell'Aeronautica Militare. 
    2. I concorrenti giudicati idonei agli  accertamenti  psicofisici
del  concorso  per  l'ammissione  alla  prima  classe  dell'Accademia
Aeronautica per l'anno 2014, all'atto della presentazione  presso  il
citato Istituto di Medicina Aerospaziale, hanno l'obbligo di produrre
la certificazione d'idoneita'. Gli stessi  potranno  comunque  essere
sottoposti agli  accertamenti  che  la  preposta  commissione  medica
riterra' utili per la conferma dell'idoneita'. 
    3. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono: 
      statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61, rispettivamente  per
i candidati di sesso maschile e femminile; 
      visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a  7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
a tre diottrie anche  in  un  solo  occhio  con  lenti  frontali  ben
tollerate (da portare al seguito); senso cromatico normale. 
    4. La citata commissione medica sottoporra' i candidati a: 
      a) visita cardiologia con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita psichiatrica; 
      e) analisi delle urine per la ricerca dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi  e  barbiturici.  In  caso  di   positivita',
disporra' sul medesimo campione test  di  conferma  (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
      f) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      g) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT-GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      h) visita per il controllo  dell'abuso  sistematico  di  alcool
mediante ricerca della CDT; 
      i)  visita  medica  generale:  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi: 
        visibili  con  ogni  tipo  di  uniforme  (per  il   personale
femminile anche nella  versione  con  gonna  e  scarpe  a  decolte'),
compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); 
        posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,   per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
      l)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 
    4. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun candidato secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti
ed in base alla  documentazione  prodotta  e  alle  risultanze  degli
accertamenti effettuati. Saranno  giudicati  idonei  i  candidati  ai
quali sia stato attribuito il seguente profilo minimo: 
      a) psiche (PS) 2; 
      b) costituzione (CO) 2; 
      c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; 
      d) apparato respiratorio (AR) 2; 
      e) apparati vari (AV) 2; 
      f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; 
      g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; 
      h) vista  (VS)  2  (con  riferimento  a  quando  stabilito  nel
precedente comma 2, lettera b); 
      i) udito (AU) 2. 
    Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la  durata
del corso. 
    5. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera'  per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria  firma
sul  foglio  di   notifica,   l'esito   dell'accertamento   sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      "idoneo quale Allievo Maresciallo  dell'Aeronautica  Militare",
con l'indicazione del profilo sanitario; 
      "inidoneo quale Allievo Maresciallo dell'Aeronautica Militare",
con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    Il giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  l'attribuzione  di
punteggio. 
    6. Ai candidati minorenni,  risultati  inidonei  all'accertamento
sanitario,  sara'  comunicato  il  solo  giudizio   di   inidoneita'.
Successivamente si provvedera' a  precisare,  mediante  comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata. 
    7. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti a ulteriori accertamenti sanitari  a  cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno  essere
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 37. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica,  saranno  giudicati
"inidonei" e  l'esito  dell'accertamento  attitudinale  eventualmente
disposto  sara'  considerato  nullo.  Il  giudizio  di   inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo  e  comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I  candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova  convocazione  saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.

Art. 37 Accertamento attitudinale

				Art. 37 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  giudicati  idonei  all'accertamento  sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente  art.  36,
comma 7, saranno sottoposti, a  cura  della  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera c), numero  3),  all'accertamento
attitudinale di cui al precedente  art.  34,  comma  1,  lettera  b),
numero 2) inteso a verificare il possesso del requisito  attitudinale
necessario  per  l'espletamento  delle  funzioni  e  degli  incarichi
previsti   nelle   categorie/specialita'   del   ruolo    Marescialli
dell'Aeronautica  Militare.  L'accertamento  sara'  condotto  con   i
criteri stabiliti dalla direttiva CSAM 101 edizione  2013,  impartita
dal Comando Scuole dell'Aeronautica Militare, recante "norme  per  la
selezione psicoattitudinale dei candidati  partecipanti  ai  concorsi
dell'Aeronautica Militare". Tale  accertamento,  i  cui  elementi  di
dettaglio  sono  indicati  nell'allegato  R,  che  costituisce  parte
integrante del presente bando, si svolgera' presso la  citata  Scuola
Marescialli dell'Aeronautica Militare di Viterbo e avranno una durata
presumibile di 9 giorni calendariali. 
    2.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   la   preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'.  Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di  punteggio.  Il
giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante  agli  interessati,
e' definitivo e comporta l'esclusione dal  concorso  senza  ulteriori
comunicazioni. 
    3. Tutti i candidati potranno usufruire di vitto  e  di  alloggio
presso la predetta  Scuola,  compatibilmente  con  le  disponibilita'
logistiche del momento. 
    4. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici  e
quindi  saranno  giudicati   inidonei   i   candidati   che   durante
l'effettuazione degli stessi dovessero  interromperli  per  qualsiasi
causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla  ripetizione  degli
esercizi i candidati che li avranno  portati  comunque  a  compimento
anche se con esito negativo. 
    5. Coloro i  quali  durante  la  permanenza  presso  il  predetto
Istituto, o comunque prima  dell'inizio  delle  prove  di  efficienza
fisica, incorreranno  in  infortunio/indisposizione,  dovranno  farlo
immediatamente presente alla competente commissione  che  provvedera'
agli adempimenti indicati al successivo comma. 
    6. I candidati di cui al precedente comma 5, nonche'  coloro  che
lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti - per  i  quali
dovranno portare al  seguito  ed  esibire,  prima  dell'inizio  della
prova, idonea certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie
pubbliche o,  se  militari,  dal  Dirigente  del  Servizio  Sanitario
dell'Ente d'appartenenza - saranno inviati a  cura  della  competente
commissione  presso  il  Dirigente  del  Servizio  Sanitario,  o  suo
sostituto, della predetta Scuola che adottera'  i  provvedimenti  del
caso. 
    Se i candidati non sono riconosciuti in  grado  di  sostenere  le
prove, la predetta commissione proporra' alla Direzione Generale  per
il Personale Militare di convocare i candidati in altra data solo nel
caso in cui il recupero fisico imposto  dalla  patologia  riscontrata
sia compatibile con le date di  svolgimento  degli  accertamenti.  In
caso contrario la predetta commissione  attribuira'  il  giudizio  di
inidoneita'. Tale giudizio, che e' definitivo, comporta  l'esclusione
dal  concorso  senza  ulteriori  comunicazioni.   Parimenti   saranno
considerati rinunciatari ed esclusi  dal  concorso  i  candidati  che
risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione. 
    7.  I  concorrenti  di  sesso   femminile   dovranno   nuovamente
presentare il referto del test di gravidanza  (su  sangue  o  urine),
eseguito presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari  o
private accreditate con il SSN, in data non anteriore a cinque giorni
lavorativi precedenti alla data di presentazione presso  il  predetto
Istituto. 
    La mancata presentazione di detta documentazione, necessaria  per
lo svolgimento in  piena  sicurezza  dell'accertamento  attitudinale,
determinera' l'allontanamento del concorrente dalla sede  concorsuale
e  l'esclusione  dal  concorso.  In  caso  di  accertato   stato   di
gravidanza, invece, si procedera' secondo quanto  stabilito  all'art.
13, comma 4 del presente bando.

Art. 38 Prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali e intellettive

				Art. 38 
 
 
Prova  scritta  per  l'accertamento  delle   qualita'   culturali   e
                            intellettive 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  sanitario  e
attitudinale di cui ai precedenti articoli 36 e 37 saranno ammessi  a
sostenere  la  prova  scritta  per  l'accertamento   delle   qualita'
culturali e intellettive. L'ordine di convocazione, la sede, la  data
e l'ora di svolgimento della prova saranno resi noti mediante  avviso
consultabile  nell'area  pubblica  del  portale,  nonche'  nei   siti
www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it. Lo stesso  potra'
riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione  suddetta.  La
pubblicazione avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti di tutti i candidati. La mancata  presentazione  presso  la
sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la  presentazione  in
ritardo, ancorche' dovuta a  cause  di  forza  maggiore,  comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso. 
    2. La prova consistera' nella somministrazione di un questionario
composto da 100 quesiti a risposta multipla, dei quali 60 di  cultura
generale  -comprendenti  domande  di  lingua   inglese,   aritmetica,
algebra, geometria,  anatomia  (corpo  umano),  chimica  (definizioni
generali,  processi  e  reazioni   chimiche)   e   scienze   naturali
(definizioni   generali,   animali   e   piante)   e   40   di   tipo
analitico-deduttivo, percettivo-spaziale, analitico-verbale. 
    3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487  riportate  nel
citato allegato O. Non e' ammessa  la  consultazione  di  vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer  e
di  qualsiasi  apparecchiatura/supporto  informatico,  di  apparecchi
telefonici  o   ricetrasmittenti   e   di   apparecchi   elettronici.
L'inosservanza  di  tali  prescrizioni,  nonche'  delle  disposizioni
emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente  art.  7,
comma 1, lettera c), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova. 
    4.  I  candidati  che  nella  prova  conseguiranno  un  punteggio
inferiore a 36/60 saranno dichiarati inidonei.

Art. 39 Titoli di merito

				Art. 39 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera c), numero 1), ai fini  della  formazione  della  graduatoria
finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso  dei
requisiti previsti dal precedente art. 34, comma  1,  lettera  b),  i
titoli di merito di cui  al  citato  allegato  M  con  l'assegnazione
massima di 16 punti, in conformita' a quanto stabilito  nel  suddetto
allegato.

Art. 40 Graduatoria finale di merito

				Art. 40 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
 
    1. La citata commissione  esaminatrice  formera'  la  graduatoria
finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla
somma aritmetica dei  punteggi  conseguiti  nella  prova  scritta  di
accertamento delle  qualita'  culturali  e  intellettive  di  cui  al
precedente art. 38 e nella valutazione dei titoli  di  merito.  Nella
redazione della graduatoria finale di merito  la  citata  commissione
terra' conto delle riserve di posti di  cui  all'art.  33,  comma  2.
Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara'  data  la
precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui al
citato allegato N. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi  se
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande, dichiarati nella domanda di  partecipazione  al  concorso  e
documentati all'atto della  presentazione  presso  la  citata  Scuola
Marescialli dell'Aeronautica Militare in occasione della convocazione
all'accertamento attitudinale  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
precedente art. 8.  In  caso  di  ulteriore  parita'  sara'  data  la
precedenza al candidato piu' giovane di  eta'.  Il  presidente  della
commissione esaminatrice consegnera' alla Direzione Generale  per  il
Personale Militare la graduatoria definitiva su supporto  cartaceo  e
informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e  il  file  dovra'  essere
protetto da password. 
    2. La graduatoria finale di merito  e  la  nomina  dei  vincitori
saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorita' da lui delegata.  La  graduatoria  finale  di
merito del concorso sara' pubblicata  nel  giornale  Ufficiale  della
Difesa. Di tale pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale. Dal giorno  di
pubblicazione del citato avviso  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative. I candidati potranno, inoltre, verificare l'esito finale
del concorso consultando il portale secondo le modalita' indicate  al
precedente  art.  5,  nei  siti  internet  www.difesa.it/concorsi   e
www.aeronautica.difesa.it,     ovvero     nel      sito      intranet
www.persomil.sgd.difesa.it.

Art. 41 Corso di formazione e specializzazione

				Art. 41 
 
 
               Corso di formazione e specializzazione 
 
 
    1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione  al  corso,
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi  ai
regolamenti militari vigenti.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  la
relativa dichiarazione saranno considerati  rinunciatari  ed  espulsi
dal corso ai sensi dell'art. 599 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Il corso di formazione  e  specializzazione,  comprensivo  dei
tirocini complementari e degli esami intermedi e finali, avra' durata
biennale  e  sara'  articolato  in  due  fasi  di  cui  la  prima  e'
finalizzata alla  formazione  etico-militare  degli  Allievi  e  alle
istruzioni tecnico-professionali di base, la seconda al completamento
della preparazione tecnico-professionale in relazione alle  categorie
e specialita' di assegnazione. 
    3. Per essere ammessi al secondo  anno  di  corso  e  agli  esami
finali  previsti   al   termine   del   periodo   di   formazione   e
specializzazione, gli Allievi dovranno superare gli esami intermedi e
le esercitazioni pratiche prescritti per ciascun anno di corso. 
    4. Gli Allievi  saranno  iscritti,  a  cura  dell'Amministrazione
della Difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea  di
1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Universita'
degli studi della Tuscia di Viterbo ovvero a uno dei corsi di  laurea
delle professioni sanitarie presso  la  sede  distaccata  di  Viterbo
dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma. 
    5. Gli ammessi alla Scuola Marescialli dell'Aeronautica  Militare
che hanno gia' sostenuto esami universitari del  corso  di  studi  da
frequentare  non  potranno   comunque   farli   valere   e   dovranno
sottoscrivere,  all'atto  dell'iscrizione  all'Universita',  apposita
rinuncia. I vincitori gia' in possesso di una delle  lauree  indicate
al comma precedente potranno comunque essere assegnati alle categorie
per le quali e' previsto il  conseguimento  del  medesimo  titolo  di
studio; in tal caso non  verranno  iscritti  alla  relativa  facolta'
universitaria, ma frequenteranno  un  corso  di  formazione  definito
dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica. 
    6. In relazione alle specifiche esigenze organiche e  di  impiego
dell'Aeronautica Militare gli Allievi saranno assegnati a  una  delle
categorie/specialita' previste per il  ruolo  dei  Marescialli  dalle
direttive in vigore a cura di una apposita commissione, nominata  con
provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare  o  di
autorita' da lui delegata. Gli Allievi che aspirano  all'assegnazione
della categoria "controllo spazio aereo", qualora prevista tra quelle
disponibili, saranno sottoposti a ulteriori accertamenti al  fine  di
determinare il possesso  dei  requisiti  psicofisici  e  attitudinali
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,
n. 90. 
    7. Dopo il superamento degli esami  finali  gli  Allievi  saranno
nominati, sulla base della  graduatoria  di  merito  di  fine  corso,
Maresciallo di  3^  classe  in  servizio  permanente  con  decorrenza
giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto  termine
gli  esami  finali  e  dovranno  sottoscrivere   un'ulteriore   ferma
quinquennale, durante la quale termineranno l'iter scolastico. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 6 febbraio 2014  
 
                                        Gen. C.A. Francesco Tarricone 
 
 
Amm. Isp. Capo (CP) Felicio Angrisano

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

Allegato 7

Allegato 8

Allegato 9

Allegato 10

Allegato 11

Allegato 12

  1. 	Allegato N 

    (articoli 8, 22, 31 e 40 del bando)

    TITOLI PREFERENZIALI
    (estratto dell'articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 9
    maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni)


    Articolo 5

    1. ... omissis...
    2. ... omissis...
    3. ... omissis...
    4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
    preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso
    elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
    1) insigniti di medaglia al Valor Militare;
    2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
    privato;
    5) orfani di guerra;
    6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
    privato;
    8) feriti in combattimento;
    9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
    speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
    combattenti;
    11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
    settore pubblico e privato;
    13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
    sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
    14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
    sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
    guerra;
    15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
    sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
    nel settore pubblico o privato;
    16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
    combattenti;
    17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
    titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
    il concorso;
    18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
    figli a carico;
    19) invalidi ed i mutilati civili;
    20) militari volontari delle Forze Armate congedati senza
    demerito al termine della ferma o rafferma.
    5. ... omissis...

Allegato 13

  1. 	Allegato O 

    (articoli 17, 26, 35 e 38 del bando)

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, n. 487

    Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
    amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
    concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
    impieghi (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185)

    Articolo 13


    Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove
    scritte

    1. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
    comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
    relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
    con i membri della commissione esaminatrice.
    2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di
    nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un
    componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento
    delle prove in localita' diverse, da un componente del comitato di
    vigilanza.
    3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti
    manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono
    consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati
    dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
    4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi
    precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo
    svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui
    risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in
    parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati
    coinvolti.
    5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano
    l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di adottare
    i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi
    membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione
    all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in
    sede di valutazione delle prove medesime.

Allegato 14

Allegato 15

Allegato 16

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