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- Atto numero 14E00668 del 14-02-2014
MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 17° corso biennale di 147 Allievi Marescialli dell'Esercito, 34 Allievi Marescialli della Marina Militare - di cui 28 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 per il Corpo delle Capitanerie di Porto - e 55 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare. (14E00668)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 14-02-2014
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 17° corso biennale di 147 Allievi Marescialli dell'Esercito, 34 Allievi Marescialli della Marina Militare - di cui 28 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 per il Corpo delle Capitanerie di Porto - e 55 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare. (14E00668)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
- Data: 14-02-2014
- Scadenza: 17-03-2014
Art. 1 Generalita'
IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante "norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo" e successive modifiche e integrazioni;
Visti i decreti ministeriali del 5 novembre 1997, concernenti le
modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli
Allievi Marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica Militare e
successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 13 marzo 1998,
concernente le modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il
reclutamento degli Allievi Marescialli della Marina Militare e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante "testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante
"codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' Militare e relativi atti applicativi,
riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di inidoneita' al servizio militare e successive modifiche
e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' Militare e relativi atti applicativi per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia";
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze
della Direzione Generale per il Personale Militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0072226 dell'8 agosto 2013 con il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle
assunzioni per l'anno 2014 dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio
2014-2016;
Visti i fogli n. 4497 Cod.id. RESTAV4 Ind.cl. 2.5.1/2 del 29
ottobre 2013, n. 2547 Cod.id. RESTAV4 Ind.cl. 5.2.3 del 31 ottobre
2013 e n. 5924 Cod.id. RESTAV2 Ind.cl. 05.02.11/03 dello Stato
Maggiore dell'Esercito concernenti gli elementi di programmazione per
il reclutamento del personale militare dell'Esercito per l'anno 2014;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0004207 del 12 novembre 2013 dello
Stato Maggiore della Marina Militare concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli della
Marina Militare per il 2014;
Visto il foglio SMA 123/P.13.02. M_D ARM001 0101652 dello Stato
Maggiore dell'Aeronautica Militare concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli
dell'Aeronautica Militare per il 2014;
Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014);
Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 148, recante il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2013,
concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Felicio
Angrisano a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare;
Decreta:
Art. 1
Generalita'
1. Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento del
personale da avviare ai corsi per Allievi Marescialli delle Forze
Armate:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al
17° corso biennale (2014 - 2016) per Allievi Marescialli
dell'Esercito;
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al
17° corso biennale (2014 - 2016) per Allievi Marescialli della Marina
Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il
Corpo delle Capitanerie di Porto;
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al
17° corso biennale (2014 - 2016) per Allievi Marescialli
dell'Aeronautica Militare.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche' dei diplomati
delle Scuole militari e degli assistiti dall'Opera Nazionale di
Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell'Esercito,
dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli
orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale per
i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli
Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri di cui agli articoli
645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in
possesso dei prescritti requisiti.
3. I posti rimasti scoperti nell'ambito di ciascun concorso
possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del concorso
interno della rispettiva Forza Armata (ai sensi dell'art. 2197, comma
2 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66), nei termini di cui
al successivo art. 10, comma 4.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara'
immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni
caso la stessa Amministrazione provvedera' a darne comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie
speciale e sul portale dei concorsi secondo le modalita' riportate
nel successivo art. 5.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2 Requisiti generali di partecipazione
Art. 2
Requisiti generali di partecipazione
1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2013 - 2014 un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal
corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari
dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei candidati
che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di
studio prescritto e' subordinata alla documentazione
dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli
sopraindicati;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver superato il
giorno di compimento del 26° anno di eta'. Coloro che hanno gia'
prestato servizio militare obbligatorio o volontario possono
partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento
del 28° anno di eta', qualunque grado rivestono;
e) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego negli
incarichi relativi al grado nonche' nelle categorie e specialita' di
assegnazione previste nel ruolo Marescialli delle Forze Armate. Tale
idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi
articoli;
f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nelle Forze Armate;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
l) aver tenuto condotta incensurabile;
m) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
n) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti sanitari;
o) avere la statura:
1) se candidati di sesso maschile, non inferiore a m. 1,65 e,
per il solo concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), non
superiore a m. 1,95;
2) se candidati di sesso femminile, non inferiore a m. 1,61
e, per i soli candidati al concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), non superiore a m. 1,95.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei Sergenti e dei Volontari in
Servizio Permanente e i Volontari in ferma in servizio per
partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al
comma 1, lettere b) ed o), devono:
a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di
eta';
b) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni;
c) essere in possesso della qualifica non inferiore a "nella
media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione al
corso di formazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza
del corso con provvedimento del Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorita' da lui delegata.
L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza
di uno dei predetti requisiti, anche per condotta incolpevole
dell'interessato, comportera' la decadenza di diritto
dall'arruolamento volontario.
4. I candidati in servizio, nominati vincitori dei concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa, la procedura dei concorsi di cui all'art.
1 del presente bando sara' gestita tramite il portale dei concorsi
on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi "portale"),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 - che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento
del personale militare, anche di futura pubblicazione - potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate
dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
registrazione, con una delle seguenti modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero
utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita';
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non
consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la procedura di cui al precedente comma 3, i
concorrenti, per poter accedere al proprio profilo, dovranno
utilizzare le credenziali (username e password) dagli stessi inserite
nella fase di registrazione. In caso di smarrimento di tali
credenziali, i concorrenti potranno seguire l'apposita procedura di
recupero attivabile dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4 Domande di partecipazione
Art. 4
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione va compilata necessariamente
on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi modalita' diversa da
quella indicata nei successivi commi, entro il termine perentorio di
30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda.
3. Durante la compilazione della domanda, i concorrenti possono
salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della
stessa, che potra' essere completata e inviata in un secondo momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1.
Non sara' possibile effettuare lo scaricamento (download) della
domanda parzialmente compilata. I concorrenti che alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande sono minorenni
devono compilare on-line, contestualmente alla domanda, l'atto di
assenso conforme all'allegato A che costituisce parte integrante del
presente bando, che deve essere stampato, sottoscritto da entrambi i
genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva
potesta' (o, in mancanza di essi, dal tutore) e consegnato il giorno
della prova unitamente alla copia di un documento d'identita' dei
sottoscrittori in corso di validita'. L'Amministrazione procedera' al
controllo dei dati dichiarati.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti devono
inviarla al sistema informatico centrale senza uscire dal proprio
profilo, per poi visualizzare sul monitor una comunicazione di
conferma di trasmissione e ricevere, subito dopo, un messaggio nella
propria area privata del portale, nella sezione "le mie notifiche".
Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della
domanda, deve essere conservato dai concorrenti, stampato e, se
richiesto, esibito all'atto della presentazione alla prima prova
concorsuale.
Con l'invio della domanda secondo le modalita' descritte si
conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono
acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei
titoli di merito e/o preferenziali. Integrazioni o modifiche di
quanto dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai
concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art. 5, comma 3.
5. Le domande di partecipazione inoltrate anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati
e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di
registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel
portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, nonche' il recapito presso il quale
intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione, fatto
salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del
successivo art. 5.
9. Con l'invio telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, si assume la responsabilita'
penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre,
stampare la domanda inviata on-line e presentare la copia cartacea al
Comando del Reparto/Ente di appartenenza.
11. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo'
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione e'
suddivisa in un'area pubblica, relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (eventuali avvisi di modifica del bando e di
pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti oggetto delle
prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste
dall'iter concorsuale ed eventuali variazioni), e in un'area privata,
relativa alle comunicazioni di carattere personale indirizzate al
medesimo concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i
concorrenti riceveranno avviso mediante messaggio di posta
elettronica oppure con sms inviati ai recapiti forniti in fase di
registrazione. Le comunicazioni inserite nel portale hanno valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale, saranno anche
pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it e in quello della Forza
Armata.
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata
(se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con
lettera raccomandata o telegramma.
3. Variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al
concorso possono essere formulate utilizzando esclusivamente
l'allegato B che costituisce parte integrante del presente bando,
secondo le modalita' nello stesso indicate.
4. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono
incorporati presso un Reparto/Ente militare devono informare il
competente ufficio del medesimo Reparto/Ente circa la partecipazione
al concorso. Detto ufficio provvedera' agli adempimenti previsti al
successivo art. 6.
5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica
ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei
candidati.
Art. 6 Adempimenti degli Enti/Reparti militari
Art. 6
Adempimenti degli Enti/Reparti militari
1. Il sistema provvedera', per i concorrenti militari in
servizio, a informare i Comandi/Reparti/Enti d'appartenenza nonche',
per i concorrenti militari in congedo, i competenti Centri
Documentali (CEDOC), o i Dipartimenti Militari Marittimi/Capitanerie
di Porto o il Reparto Territoriale del Comando Scuole / 3^ Regione
Aerea ovvero il Reparto Personale del Comando della 1^ Regione Aerea
dell'Aeronautica, tramite messaggio all'indirizzo di posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede
di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della
stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze.
2. I suddetti Enti, in base alle rispettive competenze, devono:
a) per il personale in servizio:
1) verificare se il candidato, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente art.
2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere a), b) e c). Se il
candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi
comandi devono inviare agli indirizzi di posta elettronica
r1d1s4@persomil.difesa.it e persomil@persomil.difesa.it (o, in
alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello
in allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando,
debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione Generale per
il Personale Militare, entro il 3° giorno successivo a quello di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
2) predisporre per ogni militare partecipante al/ai
concorso/i un unico file, in formato PDF, contenente:
la documentazione matricolare aggiornata alla data di
scadenza del bando;
la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico
riferita a tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (per
i militari candidati al concorso per l'Aeronautica Militare, solo gli
ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due
anni), corredata dall'attestazione e dalla dichiarazione di
completezza; inoltre, per i soli militari in servizio nell'Esercito
candidati al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), deve essere redatto, a cura delle competenti autorita'
gerarchiche, il previsto documento valutativo chiuso alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande indicando quale
motivo della compilazione: "partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'ammissione al 17° corso biennale (2014 - 2016)
per Allievi Marescialli dell'Esercito";
la lettera di trasmissione compilata secondo il fac-simile
di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
bando.
3) informare, in caso di trasferimento del candidato, il
nuovo Ente di destinazione della partecipazione del militare al
concorso. L'Ente di nuova destinazione assumera' la competenza per
tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale.
4) comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il
Personale Militare ogni variazione riguardante la posizione del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.).
b) per il personale in congedo:
devono predisporre il citato file in formato PDF, contenente
la documentazione di cui alla precedente lettera a), punto 2).
3. La Direzione Generale per il Personale Militare, per i soli
candidati che risulteranno idonei alle prove/accertamenti di cui ai
successivi articoli, chiedera' ai rispettivi Enti il suddetto file
che dovra' essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica
agli indirizzi di cui alla precedente lettera a) nei termini che
saranno indicati.
Art. 7 Commissioni
Art. 7
Commissioni
1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare
o di autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti
commissioni, i cui componenti sono designati a cura delle rispettive
Forze Armate:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera
a):
1) commissione esaminatrice;
2) sottocommissione tecnica per la prova di efficienza
fisica;
3) sottocommissione medica per gli accertamenti psicofisici;
4) sottocommissione tecnica per la verifica attitudinale;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
1) commissione esaminatrice;
2) commissione per l'accertamento sanitario;
3) commissione per l'accertamento attitudinale;
4) commissione per le prove di efficienza fisica;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c):
1) commissione esaminatrice;
2) commissione per l'accertamento sanitario;
3) commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), numero 1) sara' composta da:
a) un dirigente ovvero un Ufficiale dell'Esercito di grado
equiparato, presidente;
b) quattro Ufficiali superiori in servizio permanente
dell'Esercito, di cui uno medico, membri;
c) un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa,
appartenente alla terza area funzionale, membro;
d) un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa,
appartenente alla terza area funzionale, ovvero un Ufficiale
inferiore in servizio permanente di grado equiparato, segretario.
3. Le sottocommissioni di cui al precedente comma 1, lettera a),
numeri 2), 3) e 4), presiedute ognuna da un Ufficiale superiore
scelto tra i quattro membri della commissione esaminatrice di cui al
precedente comma 2, lettera b), saranno composte come di seguito
indicato:
a) sottocommissione tecnica per la prova di efficienza fisica:
1) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a
Capitano, membro;
2) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a
Capitano qualificato istruttore militare di educazione fisica,
membro;
3) un Ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario;
b) sottocommissione medica per gli accertamenti psicofisici:
due Ufficiali dell'Esercito medici di grado non inferiore a Capitano,
membri;
c) sottocommissione tecnica per la verifica attitudinale:
1) un Ufficiale dell'Esercito perito selettore attitudinale
ovvero un Ufficiale dell'Esercito psicologo di grado non inferiore a
Capitano e non superiore a Tenente Colonnello, membro;
2) un Ufficiale dell'Esercito psicologo appartenente al Corpo
Sanitario, membro;
3) un Ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario.
4. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera b), numero 1) sara' composta da:
a) un Ufficiale con il grado di Contrammiraglio o di Capitano
di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali superiori della Marina Militare, di cui uno
del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
c) un Ufficiale inferiore segretario.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b),
numeri 2), 3) e 4) saranno composte come di seguito indicato:
a) commissione per l'accertamento sanitario:
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo Sanitario, presidente;
2) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello
del Corpo Sanitario, membri;
3) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo
Marescialli, segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici della
Marina Militare o di medici specialisti esterni.
b) commissione per l'accertamento attitudinale:
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di
Vascello, presidente;
2) due Ufficiali della Marina Militare specialisti in
selezione attitudinale, membri;
3) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo
Marescialli, segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale.
c) commissione per le prove di efficienza fisica:
1) un Ufficiale superiore della Marina Militare, presidente;
2) un Ufficiale della Marina Militare, membro;
3) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo
Marescialli, segretario.
La commissione si potra' avvalere del supporto di Ufficiali e/o
Sottufficiali della Marina Militare esperti di settore.
6. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera c), numero 1) sara' composta da:
a) un Ufficiale dell'Aeronautica Militare di grado pari o
superiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare, membri;
c) un Ufficiale inferiore, segretario.
7. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c),
numeri 2) e 3) saranno composte come di seguito indicato:
a) commissione per l'accertamento sanitario:
1) un Ufficiale medico dell'Aeronautica Militare di grado
pari o superiore a Colonnello in servizio permanente, presidente;
2) due Ufficiali superiori medici dell'Aeronautica Militare
in servizio permanente, membri;
3) un Sottufficiale dell'Aeronautica Militare senza diritto
di voto, segretario.
b) commissione per l'accertamento attitudinale:
1) un Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare in
servizio permanente, Ufficiale Selettore abilitato alle selezioni
speciali, presidente;
2) due Ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare di cui
almeno uno specialista in selezione attitudinale, di grado non
superiore a quello del presidente, membri;
3) un Ufficiale inferiore dell'Aeronautica Militare senza
diritto di voto, segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale.
Art. 8 Documentazione da produrre per l'ammissione alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psicofisici/sanitari e attitudinale
Art. 8
Documentazione da produrre per l'ammissione alle prove di efficienza
fisica e agli accertamenti psicofisici/sanitari e attitudinale
1. I candidati ammessi alle prove di efficienza fisica e agli
accertamenti psicofisici, sanitario e attitudinale, dovranno
presentarsi nel giorno e nell'ora stabilita in conformita' a quanto
indicato ai successivi articoli, presso i Centri di Selezione
dell'Esercito e della Marina Militare ovvero presso la Scuola
Marescialli dell'Aeronautica Militare per essere sottoposti agli
accertamenti previsti dal presente bando. Gli assenti saranno
considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, salvo
quanto previsto al successivo art. 11. All'atto della presentazione
presso i predetti Enti, i candidati dovranno sottoscrivere la
dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo
diagnostico secondo quanto indicato nell'allegato E, che costituisce
parte integrante del presente bando, e consegnare la seguente
documentazione:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera (e il nuoto per i concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b) e c)), rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da
specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o
private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il
documento dovra' avere validita' non inferiore a dodici mesi e la
data di rilascio dello stesso non dovra' essere anteriore a un anno
dal giorno stabilito per l'effettuazione delle prove di efficienza
fisica nel concorso a cui si partecipa. La mancata presentazione di
tale certificato non consentira' l'ammissione dei concorrenti a
sostenere le prove di efficienza fisica e determinera' l'esclusione
dal concorso;
b) certificato conforme all'allegato F, che costituisce parte
integrante del presente bando di concorso, rilasciato dal proprio
medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti; tale certificato per essere ritenuto valido deve
essere stato rilasciato in data non anteriore a sei mesi dal giorno
stabilito per l'effettuazione degli accertamenti sanitari. I soli
candidati al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) devono presentare il certificato conforme all'allegato G, anziche'
al citato allegato F, che costituisce parte integrante del presente
bando di concorso, rilasciato dal proprio medico di fiducia; tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato
in data non anteriore a sei mesi dal giorno stabilito per
l'effettuazione degli accertamenti psicofisici;
c) referto attestante l'esito negativo del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato
in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per
l'effettuazione degli accertamenti psicofisici e sanitari;
d) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; tale certificato per
essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato in data non
anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione degli
accertamenti psicofisici e sanitari;
e) referto relativo al risultato dell'intradermoreazione di
Mantoux, e, per i positivi, esame radiografico del torace in due
proiezioni. I soli candidati al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a) devono presentare il referto relativo al test
intradermico Mantoux o altra metodica, per l'accertamento
dell'eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in
caso di positivita', e' necessario presentare anche il referto
dell'esame radiografico del torace nelle due proiezioni standard
anteriore/posteriore e latero/laterale- o il certificato di
eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG).
I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovranno consegnare anche:
a) ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data
non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione
degli accertamenti psicofisici e sanitari;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza, mediante
analisi su sangue o urine, rilasciato in data non anteriore a cinque
giorni lavorativi dal giorno stabilito per l'effettuazione delle
prove di efficienza fisica.
La mancata presentazione di detti documenti nonche' il
certificato di cui al comma 1, lettera a) non consentira'
l'ammissione delle concorrenti a sostenere le prove di efficienza
fisica e determinera' l'esclusione dal concorso. Al riguardo, per le
sole candidate al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a) valgono le disposizioni del successivo art. 18.
Oltre alla predetta documentazione, i candidati al concorso di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a) devono consegnare il referto
delle analisi eseguito sulle urine, effettuato in data non anteriore
a tre mesi precedenti gli accertamenti psicofisici, per la ricerca
dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi (THC).
2. I candidati al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)
devono inoltre consegnare il referto degli esami di seguito elencati,
effettuati in data non anteriore a tre mesi precedenti l'accertamento
sanitario:
a) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
b) referto delle analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT.
3. I candidati di minore eta' dovranno consegnare anche il
modello di dichiarazione di consenso informato al trattamento
sanitario -firmato dal minore e da entrambi i genitori o dal genitore
che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di
essi, dal tutore, unitamente alla copia di un documento di identita'
dei sottoscrittori- di cui al citato allegato A, compilato in
occasione dell'invio della domanda di partecipazione al concorso in
conformita' alla procedura prevista dal precedente art. 4.
4. I certificati/referti di cui alle lettere c), d) ed e) del
precedente comma 1, nonche' dell'ecografia pelvica e del test di
gravidanza dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN.
5. I certificati/referti devono essere consegnati in originale
ovvero in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli originali
sono gia' in possesso dell'Amministrazione e ancora in corso di
validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al precedente
comma 1, il candidato dovra' indicare per iscritto la data, il luogo
e l'Amministrazione che detiene la documentazione in originale,
utilizzando la dichiarazione di cui all'allegato H che costituisce
parte integrante del presente bando.
6. I candidati in possesso di titoli di merito di cui ai seguenti
allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando:
I, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
L, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
M, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
o di titoli di preferenza di cui all'allegato N, che costituisce
parte integrante del presente bando, dovranno consegnare copia della
relativa documentazione probante unitamente alla dichiarazione
sostitutiva di cui al citato allegato H e alla fotocopia di un
documento di identita' in corso di validita'.
I predetti titoli, a eccezione del titolo di studio per i soli
candidati diplomandi, saranno ritenuti validi solo se posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande,
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati
all'atto della presentazione presso le sedi stabilite per sostenere
le prove e gli accertamenti di cui ai successivi articoli 16, 25 e
35.
7. I candidati dovranno, altresi', consegnare una copia non
autenticata del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale. I diplomi di durata quadriennale dovranno essere
corredati da apposita documentazione o dichiarazione attestante il
superamento dell'anno integrativo. I candidati che, alla data di
convocazione per sostenere la prova di efficienza fisica,
l'accertamento sanitario e l'accertamento attitudinale, non hanno
ancora sostenuto gli esami di maturita' o concluso l'anno
integrativo, dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione, da
consegnare al personale incaricato, riguardante la temporanea
mancanza del titolo di studio.
I medesimi candidati, se giudicati idonei ai citati accertamenti,
dopo aver sostenuto l'esame di maturita' dovranno produrre, entro il
settimo giorno successivo, una copia del diploma o certificato
sostitutivo o dichiarazione sostitutiva del medesimo con
l'indicazione del voto conseguito e inviarla secondo le modalita'
stabilite al precedente art. 4.
Art. 9 Documentazione amministrativa
Art. 9
Documentazione amministrativa
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di
merito relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
riceveranno da parte della Direzione Generale per il Personale
Militare apposita comunicazione inserita nell'area pubblica del
portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5, consultabile
anche nel sito www.persomil.difesa.it, e dovranno produrre, all'atto
della presentazione presso le Scuole per la frequenza del corso
biennale, la seguente documentazione:
a) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato - entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso -
da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario se
militari);
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nella quale risulti:
1) il godimento dei diritti civili e politici;
2) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
c) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica;
d) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
enzimatico del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH) eseguito con
metodo quantitativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso.
Art. 10 Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione
Art. 10
Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione
1. La Direzione Generale per il Personale Militare,
subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni in base
alla normativa vigente, convochera' i vincitori presso le Scuole
Sottufficiali dell'Esercito e della Marina Militare e la Scuola
Marescialli dell'Aeronautica Militare, per la frequenza del corso di
formazione e specializzazione, con apposita comunicazione scritta.
2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso le
citate Scuole nel giorno e nell'ora stabiliti dalla Direzione
Generale per il Personale Militare nella lettera di convocazione.
Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari,
salvo motivate e documentate cause di impedimento che dovranno essere
comunicate dagli interessati alla predetta Direzione Generale secondo
le modalita' stabilite ai precedenti articoli 4 e 5, entro le 24 ore
successive la citata data di convocazione ovvero a mezzo fax al n.
06517052766. La Direzione Generale si riserva la facolta', a seguito
di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, di
differire la data di convocazione compatibilmente con quanto
stabilito al successivo comma 4.
3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del concorso saranno
sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del Dirigente
del Servizio Sanitario delle citate Scuole. I candidati riscontrati
"inidonei" alla predetta visita medica per la perdita di uno o piu'
requisiti previsti dal presente bando di concorso saranno
immediatamente inviati alla competente commissione medico-legale per
l'accertamento dell'idoneita' fisica quali Allievi Marescialli. Sia
nel caso di giudizio di inidoneita' sia nel caso di temporanea
inidoneita' superiore a trenta giorni i candidati saranno
immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso
con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorita' da lui delegata. I vincitori di sesso femminile saranno
sottoposti preliminarmente al test di gravidanza mediante analisi
delle urine; in caso di positivita' del predetto test non si
procedera' alla visita medica di incorporamento e l'interessata sara'
sospesa per temporaneo impedimento all'accertamento ai sensi del
citato art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Al termine dell'impedimento l'interessata sara' convocata al
primo corso utile e, previa idoneita' alla suddetta visita medica di
incorporamento, sara' ammessa alla frequenza del corso stesso.
4. L'Amministrazione della Difesa, entro i 30 giorni successivi
dalla data di inizio del corso di formazione, compatibilmente con le
esigenze della Forza Armata e dopo opportuna valutazione delle
esigenze legate alle attivita' didattiche previste dall'iter
formativo, si riserva la facolta' di ricoprire i posti che si
rendessero disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla
rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita' alla visita medica
di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati
idonei che seguono nella graduatoria finale di merito.
5. Agli Allievi Marescialli, una volta incorporati, e ai
concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il
consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.
6. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio o in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai
Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso
e assumere la qualifica di Allievo Maresciallo previa rinuncia al
grado e alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso
stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di
provenienza. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi
dal corso per Allievi Marescialli, possono essere reintegrati, a
domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli Sergenti e
Volontari di Truppa in servizio permanente, se cessa dalla qualifica
di Allievo Maresciallo, sara' reintegrato nel grado, ferme restando
le dotazioni organiche stabilite dalla legge, e il tempo trascorso
presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado.
Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma se dimesso
dal corso puo' essere reimpiegato, previa sottoscrizione di assenso,
nei Reparti/Enti di provenienza, nei limiti delle consistenze
organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della
ferma prefissata originariamente contratta. Gli stessi sono
reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi
in qualita' di Allievo sono computati nella ferma o rafferma.
Durante la frequenza del corso agli Allievi competono, se piu'
favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione
ai corsi.
Art. 11 Disposizioni amministrative e varie
Art. 11
Disposizioni amministrative e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento delle
prove e degli accertamenti concorsuali sono a carico dei candidati.
Ai candidati militari in servizio deve essere concessa la licenza
straordinaria della durata limitata al/ai giorno/i di effettuazione
delle prove e degli accertamenti piu' il tempo necessario per il
raggiungimento della sede delle prove e per il rientro nella sede di
servizio. Non puo' essere rilasciato il certificato di viaggio. Se
tali candidati non si presentano a sostenere le prove per motivi
dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria dovra'
essere commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
2. I candidati incorporati in qualita' di volontari
successivamente alla data di presentazione della domanda di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per iscritto
il Reparto/Ente d'incorporamento circa l'inoltro della domanda di
partecipazione. Detti Reparti/Enti comunicheranno alla Direzione
Generale per il Personale Militare l'avvenuta assunzione in forza dei
predetti candidati.
3. I candidati assenti nel giorno e nell'ora stabiliti per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, la Direzione Generale
per il Personale Militare, compatibilmente con i relativi tempi di
svolgimento, potra' fissare una nuova e ultima data di presentazione
non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento
dovuto a:
a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione
sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria
pubblica ovvero struttura sanitaria militare;
b) concomitanza della data di convocazione con il giorno di
svolgimento degli esami di maturita';
c) inderogabili esigenze di servizio debitamente e
tempestivamente documentate dal Comando di appartenenza per i
militari in servizio.
Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari
in servizio il Comando di appartenenza - dovra' trasmettere, entro le
24 ore successive la data in cui e' prevista la convocazione,
l'istanza di differimento, la documentazione comprovante
l'impedimento e la copia di un documento di identita' in corso di
validita' a mezzo fax al numero 06517052766. Le istanze incomplete
non verranno prese in considerazione. La Direzione Generale per il
Personale Militare comunichera' le proprie determinazioni nell'area
privata del portale e, con messaggio di posta elettronica,
all'indirizzo e-mail indicato dall'interessato, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti.
La predetta Direzione Generale si riserva altresi' la facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso inserito nell'area pubblica del portale
secondo quanto stabilito al precedente art. 5, consultabile anche nel
sito www.persomil.difesa.it e nel sito della Forza Armata interessata
(www.esercito.difesa.it, www.marina.difesa.it,
www.aeronautica.difesa.it), definendone le modalita'. Il citato
avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 della legge 8 marzo
1989, n. 101 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, ai concorrenti che inoltreranno espressa richiesta,
l'Amministrazione potra' differire il giorno di presentazione per
sostenere le prove, compatibilmente con il calendario di svolgimento
delle stesse, nel caso in cui queste coincidano con uno dei giorni di
festivita' religiose ebraiche rese note annualmente con decreto del
Ministro dell'Interno.
4. Il Ministero della Difesa provvedera' ad assicurare i
candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove
d'esame.
5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando di concorso potra' essere consultata l'area pubblica del
portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5 ovvero
contattata la Sezione Relazioni con il Pubblico della Direzione
Generale per il Personale Militare al numero 06517051012.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione
Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^ Divisione
reclutamento Sottufficiali per le finalita' di gestione del concorso
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la
valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, agli Enti previdenziali.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto
d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabile dei dati personali:
a) i responsabili degli Enti di cui al precedente art. 6;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7;
c) il direttore della 1 ^ Divisione della Direzione Generale
per il Personale Militare.
Art. 13 Accertamento dei requisiti
Art. 13
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione Generale per il Personale
Militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere alle Amministrazioni
Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi per Allievi
Marescialli sara' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio,
anche successivo all'ammissione presso gli Istituti di formazione,
del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella Magistratura, da accertarsi con le
modalita' previste dalla vigente normativa.
3. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione resa, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
4. Ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei
candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le
modalita' previste dal presente bando, la Direzione Generale per il
Personale Militare procedera' a una nuova convocazione in data
compatibile con la definizione delle graduatorie finali di merito.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta sottocommissione medica per gli
accertamenti psicofisici e le commissioni per gli accertamenti
sanitari di cui al precedente art. 7 ne daranno notizia alla citata
Direzione Generale che escludera' il candidato dal concorso per
l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando.
Art. 14 Esclusioni
Art. 14
Esclusioni
La Direzione Generale per il Personale Militare puo', con
provvedimento motivato del Direttore Generale o autorita' da lui
delegata, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti
ritenuti non in possesso dei prescritti requisiti di cui ai
precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto
dei requisiti sara' accertato dopo l'incorporazione presso il
relativo Istituto di formazione.
Art. 15 Posti a concorso
Art. 15
Posti a concorso
1. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'ammissione al 17° corso biennale per Allievi Marescialli
dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), sono
147.
2. Dei 147 posti a concorso, 28 sono riservati al personale
indicato al precedente art. 1, comma 2.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per
insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli
altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria finale di
merito.
Art. 16 Svolgimento del concorso
Art. 16
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali;
b) accertamento dei requisiti di idoneita' per l'ammissione al
corso per Allievi Marescialli dell'Esercito mediante:
1) prova di efficienza fisica;
2) accertamenti psicofisici;
3) verifica attitudinale;
c) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter
concorsuale il candidato dovra' presentarsi presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (CSRNE) sito in via
Mezzetti, 2 - Foligno (PG) ed esibire un documento di identita' in
corso di validita'. I candidati che non si presenteranno alle prove
concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione
della Difesa non puo' essere ritenuta responsabile non saranno
ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni.
Art. 17 Accertamento delle qualita' culturali
Art. 17
Accertamento delle qualita' culturali
1. Il candidato dovra' sostenere la prova scritta di cui al
precedente art. 16, comma 1, lettera a), consistente nella
somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta
multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua
italiana (50% dei quesiti) anche sul piano ortogrammaticale e
sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione
civica, di storia, di geografia e di logica matematica (aritmetica,
algebra e geometria).
La prova avra' luogo presso il citato CSRNE.
2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di
svolgimento della prova saranno resi noti indicativamente nella prima
meta' del mese di marzo 2014, mediante avviso consultabile nell'area
pubblica del portale, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it,
www.esercito.difesa.it. Lo stesso avviso potra' riguardare il rinvio
ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva
la facolta' di pubblicare con le stesse modalita' e, indicativamente,
nello stesso periodo, un archivio dal quale saranno estratti, con
criteri di casualita', i quesiti che costituiranno oggetto della
prova. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e
nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta a
cause di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal
concorso, salvo quanto previsto al precedente art. 11.
3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate
nell'allegato O, che costituisce parte integrante del presente bando
di concorso. Non e' ammessa la consultazione di vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer e
di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi
telefonici o ricetrasmittenti. L'inosservanza di tali prescrizioni
nonche' delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), numero 1) comporta
l'esclusione dalla prova.
4. Il punteggio massimo che la commissione potra' assegnare a
ogni candidato e' di 70 punti; il candidato che conseguira' un
punteggio inferiore a 30 punti sara' giudicato inidoneo. Al termine
di tutte le sessioni di prova, a cura del presidente della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), numero
1) sara' formata la graduatoria generale di merito con l'ausilio dei
sistemi informatici di correzione a lettura ottica degli elaborati.
Detta graduatoria sara' consegnata dal presidente della citata
commissione alla Direzione Generale per il Personale Militare su
supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il
file dovra' essere protetto da password.
5. I primi 735 candidati idonei secondo l'ordine della
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del 735° candidato saranno
convocati per l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente
art. 16, comma 1, lettera b).
6. L'esito della prova di cui al precedente comma 4 e il
calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi alla fase
successiva saranno resi noti, nei dieci giorni successivi all'ultima
sessione di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti per
tutti i candidati, con le modalita' stabilite al precedente art. 5,
nei siti internet www.difesa.it/concorsi, www.esercito.difesa.it,
ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. Informazioni in
merito potranno, inoltre, essere chieste alla Direzione Generale per
il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico, viale
dell'Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012).
Art. 18 Prove di efficienza fisica
Art. 18
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti saranno sottoposti alle prove di efficienza
fisica previste secondo i parametri riportati nell'allegato P, che
costituisce parte integrante del presente bando di concorso, presso
il CSRNE di Foligno (PG), a cura della sottocommissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera a), numero 2).
2. I concorrenti di sesso femminile, prima dell'effettuazione
dell'accertamento dell'efficienza fisica, dovranno presentare alla
sottocommissione l'originale o copia resa conforme nei termini di
legge del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a 7 giorni precedenti
l'accertamento. Le concorrenti che non esibiranno tale referto
saranno sottoposte al test di gravidanza, per escludere l'esistenza
di tale stato, al solo fine della effettuazione in sicurezza
dell'accertamento dell'efficienza fisica. L'eventuale positivita' del
test sara' comunicata alle interessate in via riservata. L'accertato
stato di gravidanza impedira' alle concorrenti di essere sottoposte
all'accertamento dell'efficienza fisica e comportera' quanto previsto
al precedente art. 13, comma 4.
3. Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta
da ginnastica e scarpe ginniche. Le modalita' di esecuzione delle
prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro
effettuazione, dalla citata sottocommissione. Le prove consisteranno
nell'esecuzione obbligatoria degli esercizi secondo le modalita'
indicate nel citato allegato P.
4. Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che,
durante l'effettuazione delle stesse, le interrompano per qualsiasi
causa.
Art. 19 Accertamenti psicofisici
Art. 19
Accertamenti psicofisici
1. I concorrenti saranno sottoposti a cura della sottocommissione
di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), numero 3), ad
accertamenti sanitari volti alla valutazione dell'idoneita'
psico-fisica al servizio militare quale Allievo Maresciallo.
2. La predetta sottocommissione verifichera' la completezza e la
regolarita' dei documenti sanitari di cui al precedente art. 8
presentati, in sede di visita medica generale, da ciascun
concorrente. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica verra'
eseguito, in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita, secondo le modalita' previste dalla normativa e dalle
direttive vigenti. Gli accertamenti sanitari saranno volti a
verificare, inoltre, il possesso da parte dei concorrenti dei
seguenti specifici requisiti fisici:
a) statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61, rispettivamente
per i candidati di sesso maschile e femminile;
b) senso cromatico normale, accertato alle tavole
pseudoisocromiche o, in difetto, alle matassine colorate.
Sono ammessi interventi di laser-terapia correttiva, con sola
tecnica PRK, senza reliquati funzionali e con integrita' del fondo
oculare.
La sottocommissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici
e di laboratorio:
a) cardiologico con ECG;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico comprensivo di esame audiometrico;
d) psicologico ed, eventualmente, psichiatrico;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento.
Il CSRNE di Foligno effettuera', comunque, a campione
randomizzato l'accertamento drug test di cui all' art. 8, comma 1 del
presente bando;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) transaminasemia (ALT-AST);
5) bilirubinemia totale e frazionata;
6) trigliceridemia;
7) colesterolemia;
8) gamma GT.
La sottocommissione procedera', inoltre, alla verifica dell'abuso
abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e
alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV).
In caso di sospetto il concorrente sara' rinviato ad altra data
compatibile con il calendario di svolgimento degli accertamenti per
consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca
ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di
conferma mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente
medesimo avra' cura di effettuare in proprio, presso una struttura
sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il SSN.
La sottocommissione potra', comunque, disporre ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione
clinica e medico-legale e/o richiedere che venga esibita
documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati di pregressi
accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio, ecc.). In
caso di necessita' di esami radiografici, il concorrente dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione
dell'esame stesso.
La sottocommissione provvedera' a definire, per ciascun
concorrente e secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle
direttive vigenti, il profilo sanitario posseduto.
3. La sottocommissione, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) "idoneo quale Allievo Maresciallo dell'Esercito", con
l'indicazione del profilo sanitario conseguito;
b) "inidoneo quale Allievo Maresciallo dell'Esercito", con
l'indicazione del profilo sanitario conseguito e del motivo
dell'inidoneita'.
Ai candidati minorenni, risultati inidonei all'accertamento
sanitario, sara' comunicato il solo giudizio di inidoneita'.
Successivamente si provvedera' a precisare, mediante comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
4. Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso degli
specifici requisiti di cui al precedente comma 2 e ai quali sia stato
attribuito il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche
somatofunzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO);
apparato cardio-circolatorio (AC); apparato respiratorio (AR);
apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS);
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); vista (VS); udito
(AU).
5. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti risultati non in
possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente comma
2 e/o affetti da:
a) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
b) imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive
per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somatofunzionali;
c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia e
disartria);
e) imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nei
precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del
corso e il successivo impiego quale Maresciallo;
f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso.
La sottocommissione giudichera', altresi', inidoneo, il
concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano
contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di
servizio estiva, con gonna e scarpe decollete' per le donne, le cui
caratteristiche sono visualizzabili nel sito
www.FA.difesa.it/equipaggiamenti/militari/uniformi) ovvero, se posti
nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di
discredito alle Istituzioni.
6. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita all'atto
degli accertamenti psicofisici, saranno riconosciuti dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a),
numero 3) affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente
probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la
possibile guarigione entro i successivi 30 giorni e senza esiti
rientranti nelle cause di preclusione di cui ai precedenti commi, la
sottocommissione rinviera' il giudizio, fissando il termine entro il
quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il
possesso dell'idoneita' psicofisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere gli
accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 20.
7. In caso di positivita' del test di gravidanza, la
sottocommissione non potra' in nessun caso procedere agli
accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio
a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto nei confronti delle
concorrenti il cui stato di gravidanza sia stato accertato, la
Direzione Generale per il Personale Militare procedera' alla
convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta sottocommissione ne dara' notizia
alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato,
escludera' la concorrente dal concorso per impossibilita' di
procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando.
Art. 20 Verifica attitudinale
Art. 20
Verifica attitudinale
1. I concorrenti saranno altresi' sottoposti a cura della
competente sottocommissione a verifica dell'idoneita' attitudinale
tenendo conto degli esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e
dei relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le
qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento
in qualita' di Allievo Maresciallo dell'Esercito, vertera' sulle
seguenti aree di indagine:
area di adattabilita' al contesto militare;
area emozionale (dimensione intrapersonale);
area relazionale (dimensione interpersonale);
area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale),
secondo le modalita' indicate nella "direttiva tecnica relativa alla
procedura di selezione integrata psicoattitudinale dei concorsi per
il reclutamento del personale volontario dell'Esercito e l'ammissione
alle Scuole militari dell'Esercito" - anno 2013 e 2014 - dello Stato
Maggiore dell'Esercito.
2. Al termine della verifica dell'idoneita' attitudinale la
preposta sottocommissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di
inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di
punteggio. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli
interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.
Art. 21 Titoli di merito
Art. 21
Titoli di merito
La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera a), numero 1) ai fini della formazione della graduatoria
finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso dei
requisiti previsti dal precedente art. 16, comma 1, lettera b) i
titoli di merito di cui al citato allegato I con l'assegnazione
massima di 8 punti, in conformita' a quanto stabilito nello stesso
allegato.
Art. 22 Graduatoria finale di merito
Art. 22
Graduatoria finale di merito
1. La citata commissione esaminatrice formera' la graduatoria
finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla
somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta di
accertamento delle qualita' culturali, nella prova ginnica e nella
valutazione dei titoli di merito. Nella redazione della graduatoria
finale di merito la citata commissione terra' conto delle riserve di
posti di cui al precedente art. 15, comma 2. Fermo restando quanto
precede, a parita' di punteggio sara' data la precedenza al candidato
in possesso di titoli di preferenza di cui al citato allegato N.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande,
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati
all'atto della presentazione presso il CSRNE in occasione della
convocazione per la prova ginnica secondo le modalita' stabilite dal
precedente art. 8. In caso di ulteriore parita' sara' data la
precedenza al candidato piu' giovane di eta'. Il presidente della
commissione esaminatrice consegnera' alla Direzione Generale per il
Personale Militare la graduatoria definitiva su supporto cartaceo e
informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovra' essere
protetto da password.
2. La graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori
saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorita' da lui delegata. La graduatoria finale di
merito del concorso sara' pubblicata nel giornale Ufficiale della
Difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale. I candidati
potranno, inoltre, verificare l'esito finale del concorso consultando
il portale secondo le modalita' indicate al precedente art. 5, nei
siti internet www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it, ovvero
nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
Art. 23 Corso di formazione e specializzazione
Art. 23
Corso di formazione e specializzazione
1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso,
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai
regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno la
relativa dichiarazione saranno considerati rinunciatari ed espulsi
dal corso ai sensi dell'art. 599 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. All'atto dell'arruolamento presso la Scuola Sottufficiali
dell'Esercito gli Allievi Marescialli saranno assegnati a una delle
specializzazioni previste, "comando" ovvero "sanita'", in relazione
alle prioritarie esigenze della Forza Armata, secondo le modalita'
stabilite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, tenuto conto anche
della preferenza espressa dal candidato, ferma restando la
possibilita' per l'Amministrazione della Difesa di
confermare/modificare tale assegnazione in funzione delle attitudini
manifestate nel corso del primo anno di formazione. Successivamente,
all'atto della nomina al grado di Maresciallo, gli stessi Allievi
dovranno sottoscrivere una dichiarazione con la quale si vincolano a
una ulteriore ferma di cinque anni, ai sensi dell'art. 972 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorrente dal termine di
quella iniziale di due anni. Gli Allievi che non sottoscriveranno
tale dichiarazione saranno espulsi dal corso ai sensi del citato art.
599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
3. Gli Allievi saranno iscritti, a cura dell'Amministrazione
della Difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea di
1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Universita'
degli Studi della Tuscia di Viterbo ovvero in Infermieristica e agli
altri indirizzi dell'area sanitaria, presso l'Universita' degli Studi
di Tor Vergata di Roma. In particolare, gli Allievi che saranno
assegnati alla specializzazione sanita', tenuto conto della
necessita' di un periodo di formazione comune presso la Scuola
Sottufficiali dell'Esercito, potranno essere iscritti, nel primo anno
di corso, al corso di studi in Scienze organizzative e gestionali
presso l'Universita' degli Studi della Tuscia di Viterbo per poi
transitare, nel secondo anno, agli indirizzi di studio universitari
dell'area sanitaria, presso l'Universita' degli studi di Tor Vergata
di Roma, ovvero direttamente a quest'ultimo corso di laurea in
funzione delle vigenti convenzioni tra i citati Istituti e
l'Amministrazione della Difesa.
4. Gli ammessi alla Scuola Sottufficiali dell'Esercito che hanno
gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare
non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all'atto
dell'iscrizione all'Universita', apposita rinuncia. Il corso di
formazione e specializzazione prevede lo svolgimento di attivita'
didattiche a livello universitario e istruzioni militari
teorico-pratiche, in particolare, come previsto dalla normativa
vigente, con studi e attivita' pratiche (corso di formazione e di
specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli
esami intermedi e finali) e con l'acquisizione della conoscenza di
una lingua straniera.
5. Il predetto corso di formazione e specializzazione avra' la
durata di due anni e sara' articolato in tre fasi finalizzate: la
prima, alla formazione etico-militare e alla istruzione
tecnico-professionale di base degli Allievi; la seconda, al
completamento della preparazione tecnico-professionale in relazione
alla specializzazione di assegnazione; la terza, allo svolgimento
delle attivita' connesse all'effettuazione dell'esame finale. Al
termine di ciascuna fase per essere ammessi alla successiva gli
Allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni
pratiche previste dal Regolamento Unico degli Istituti di Formazione
degli Ufficiali e Sottufficiali dell'Esercito.
6. Gli esami finali consisteranno in prove volte ad accertare
negli Allievi il possesso delle capacita' di base per compiere
interventi di natura tecnico-operativa, delle necessarie conoscenze
per assolvere compiti di formazione e di indirizzo del personale
subordinato, della piena corrispondenza dei doveri e delle
responsabilita' connessi all'esercizio delle funzioni attribuite al
personale appartenente al ruolo Marescialli. Dopo il superamento
degli esami finali, gli Allievi saranno nominati, sulla base della
graduatoria di merito di fine corso, Marescialli in servizio
permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data
in cui hanno avuto termine gli esami finali e saranno ammessi alla
frequenza del corso di perfezionamento.
Art. 24 Posti a concorso
Art. 24
Posti a concorso
1. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'ammissione al 17° corso biennale per Allievi Marescialli
della Marina Militare, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), sono 34, di cui 28 del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 del
Corpo delle Capitanerie di Porto.
2. Dei 34 posti a concorso, 4 sono riservati al personale
indicato al precedente art. 1, comma 2.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per
insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli
altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria finale di
merito.
Art. 25 Svolgimento del concorso
Art. 25
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali e
intellettive;
b) accertamento dei requisiti di idoneita' per l'ammissione al
corso per Allievi Marescialli della Marina Militare mediante:
1) accertamento sanitario;
2) accertamento attitudinale;
3) prove di efficienza fisica;
c) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere la prova indicata al precedente comma 1, lettera
a) il candidato dovra' presentarsi presso le sede che verra' indicata
nella pubblicazione di cui al successivo art. 26, comma 2. Per
sostenere gli accertamenti/prove indicati al precedente comma 1,
lettera b) il candidato dovra' presentarsi presso la sede indicata al
successivo art. 27. All'atto della presentazione tutti i candidati
dovranno esibire un documento di identita' in corso di validita'. I
candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini
stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della Difesa non puo'
essere ritenuta responsabile non saranno ammessi alle predette prove
e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 26 Accertamento delle qualita' culturali e intellettive
Art. 26
Accertamento delle qualita' culturali e intellettive
1. Il candidato dovra' sostenere la prova scritta di cui al
precedente art. 25, comma 1, lettera a) consistente nella
somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta
multipla di cui 50 volti ad accertare il livello di conoscenza della
lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, 25 di
matematica (aritmetica, algebra e geometria) - per entrambe le
materie si fara' riferimento ai programmi ministeriali previsti per
gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - e 25 di
tipo: percettivo-spaziale; analitico-verbale e critico-verbale;
logico-meccanico, analitico-numerico e critico-numerico; fattore
logico. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta' di pubblicare con le modalita' di seguito riportate,
indicativamente nella prima meta' del mese di marzo 2014, l'archivio
dal quale saranno estratti, con criteri di casualita', i soli quesiti
di lingua italiana e di matematica.
2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di
svolgimento della prova saranno resi noti indicativamente nello
stesso periodo suindicato, mediante avviso consultabile nell'area
pubblica del portale, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e
www.marina.difesa.it. Lo stesso avviso potra' riguardare il rinvio ad
altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati. La mancata presentazione presso la sede di esame nella
data e nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche'
dovuta a cause di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile
esclusione dal concorso, salvo quanto previsto al precedente art. 11.
3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate nel
citato allegato O. Non e' ammessa la consultazione di vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer e
di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi
telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi elettronici.
L'inosservanza di tali prescrizioni, nonche' delle disposizioni
emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera b), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova.
4. Il punteggio che la commissione potra' assegnare a ogni
candidato e' di 30 punti; il candidato che conseguira' un punteggio
inferiore a 21 punti sara' giudicato inidoneo. Al termine di tutte le
sessioni di prova, a cura del presidente della commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 1) sara' formata la
graduatoria generale di merito con l'ausilio dei sistemi informatici
di correzione a lettura ottica degli elaborati. Detta graduatoria
sara' consegnata dal presidente della citata commissione alla
Direzione Generale per il Personale Militare su supporto cartaceo e
informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovra' essere
protetto da password.
5. I primi 135 candidati idonei secondo l'ordine della
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del 135° candidato saranno
convocati per l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente
art. 25, comma 1, lettera b).
6. L'esito della prova di cui al precedente comma 4 e il
calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi alla fase
successiva saranno resi noti, presumibilmente nei dieci giorni
successivi all'ultima sessione di prove, con valore di notifica a
tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalita' stabilite
al precedente art. 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e
www.marina.difesa.it, ovvero nel sito intranet
www.persomil.sgd.difesa.it.
Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste alla
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con
il Pubblico, viale dell'Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012).
Art. 27 Accertamento sanitario
Art. 27
Accertamento sanitario
1. I candidati di cui al precedente art. 26, comma 5, convocati
presso il Centro di Selezione della Marina Militare sito in via della
Marina, 1 - Ancona, non potranno usufruire di vitto e alloggio a
carico dell'Amministrazione presso il Centro stesso.
2. Le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove
concorsuali sono a carico dei partecipanti e non saranno rimborsate
dall'Amministrazione. Gli stessi candidati, previa sottoscrizione
della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del
protocollo diagnostico secondo il modello di cui al citato allegato
E, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), all'accertamento
sanitario al fine di constatare il possesso dell'idoneita'
psicofisica all'espletamento del corso e al servizio permanente quale
Maresciallo della Marina Militare.
3. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono:
a) statura non inferiore a m. 1,65 e a m. 1,61, rispettivamente
per i candidati di sesso maschile e femminile, e non superiore, per
entrambi i sessi, a m. 1,95;
b) dentatura in buone condizioni. Sara' consentita la mancanza,
purche' non associata a paradontopatia giovanile, di un massimo di
otto denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei
denti mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli
elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi
fissa, che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i
denti cariati dovranno essere opportunamente curati.
4. La citata commissione medica, presa visione della
documentazione sanitaria di cui al precedente art. 8 prodotta
dall'interessato, sottoporra' i candidati a:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) visita ortopedica;
g) analisi complete delle urine con esame del sedimento,
nonche' per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei,
cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul
medesimo campione un test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa);
h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale: in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi che, per la
loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme ovvero sono possibile indice di personalita' abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati
test psicodiagnostici);
l) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
5. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative
vigenti e in base alla documentazione prodotta e alle risultanze
degli accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei i candidati
in possesso dei requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il
seguente profilo minimo:
a) psiche (PS) 2;
b) costituzione (CO) 2;
c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
d) apparato respiratorio (AR) 2;
e) apparati vari (AV) 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
h) vista (VS) 2 (fermo restando quanto stabilito al successivo
comma 8);
i) udito (AU) 2.
Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la durata
del corso.
6. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera' per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma
sul foglio di notifica, l'esito dell'accertamento sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare", con
l'indicazione del profilo sanitario;
"inidoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare", con
l'indicazione della causa di inidoneita'.
Il giudizio e' definitivo e non comporta l'attribuzione di
punteggio.
7. Ai candidati minorenni, risultati inidonei all'accertamento
sanitario, sara' comunicato il solo giudizio di inidoneita'.
Successivamente si provvedera' a precisare, mediante comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
8. Per l'attribuzione della categoria/specialita', che avverra'
secondo quanto specificato ai successivi articoli, occorre tener
presente che:
a) per la categoria nocchieri, nella parte del profilo
somato-funzionale riguardante l'apparato visivo, si chiede visus
naturale non inferiore a quello previsto per il VS 1;
b) per la categoria nocchieri di porto, nella parte del profilo
somato-funzionale riguardante l'apparato visivo, si chiede il
coefficiente VS 1;
c) per la categoria specialisti del sistema di
combattimento/telecomunicatori, nella parte del profilo
somato-funzionale riguardante l'apparato visivo, si chiede visus
corretto 10/10 in ciascun occhio con correzione non superiore a
quella prevista per il VS 2, nonche' senso cromatico normale
accertato alle lane.
9. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile
un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo
svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta
giorni, saranno sottoposti a ulteriori accertamenti sanitari a cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 28. Se i candidati non hanno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica saranno giudicati
"inidonei" e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente
disposto sara' considerato nullo. Il giudizio di inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.
Art. 28 Accertamento attitudinale
Art. 28
Accertamento attitudinale
1. I candidati giudicati idonei all'accertamento sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente art. 27,
comma 9, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 3), a una serie di
prove (test, questionari, prove di performance, intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza
Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sara' svolta
con le modalita' indicate nelle apposite norme emanate dal Comando
Scuole della Marina Militare e vigenti all'atto dell'effettuazione
degli accertamenti, si articolera' nelle seguenti aree di indagine a
loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
a) area stile di pensiero: analisi, predisposizione al
cambiamento, struttura;
b) area emozioni e relazioni: autonomia e adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area produttivita' e competenze gestionali: livelli di
energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di
gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area motivazionale: bisogni e aspettative connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto
della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso;
b) punteggio 2: livello scarso;
c) punteggio 3: livello medio;
d) punteggio 4: livello discreto;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo.
La commissione assegnera' un punteggio finale sulla scorta dei
punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi
assegnati in sede di intervista attitudinale individuale. Tale
punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi.
Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione
esprimera' un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio e'
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.
Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il
candidato riporti un punteggio di livello attitudinale globale
inferiore o uguale a 38/90. Tale giudizio, comunicato seduta stante
agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso
senza ulteriori comunicazioni.
Art. 29 Prove di efficienza fisica
Art. 29
Prove di efficienza fisica
1. Al termine dell'accertamento attitudinale i candidati
giudicati idonei saranno sottoposti, da parte della commissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 4), alle prove
di efficienza fisica previste dall'allegato Q, che costituisce parte
integrante del presente bando, le quali si svolgeranno presso il
Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o presso idonee
strutture sportive nella sede di Ancona. Per l'esecuzione delle
singole prove la commissione si potra' avvalere del supporto di
Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Marina Militare
o esterni alla Forza Armata.
2. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici e
quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante
l'effettuazione degli stessi dovessero interromperli per qualsiasi
causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla ripetizione degli
esercizi i candidati che li avranno portati comunque a compimento
anche se con esito negativo.
3. Il candidato che nel periodo di permanenza presso le strutture
precedentemente indicate, o comunque prima dell'inizio delle prove di
efficienza fisica, incorrera' in infortunio/indisposizione, dovra'
farlo immediatamente presente alla competente commissione che
provvedera' agli adempimenti indicati al successivo comma.
4. A cura della predetta commissione per le prove di efficienza
fisica, sentito il parere del Dirigente del Servizio Sanitario del
citato Centro di Selezione o suo sostituto, i candidati di cui al
precedente comma 3, nonche' quelli che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti -per i quali dovranno portare al seguito ed
esibire, prima dell'inizio della prova ginnica, idonea certificazione
medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o, se militari,
dal dirigente del servizio sanitario dell'Ente d'appartenenza-
saranno inviati presso la commissione medica di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera b), numero 2) che adottera' i provvedimenti
del caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere
la prova, la predetta commissione medica proporra' alla Direzione
Generale per il Personale Militare di convocare i candidati in altra
data solo nel caso in cui il recupero fisico imposto dalla patologia
riscontrata sia compatibile con le date di svolgimento della prova.
In caso contrario la commissione per le prove di efficienza fisica
attribuira' il giudizio di inidoneita'.
Tale giudizio, che e' definitivo, comporta l'esclusione dal
concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che risulteranno
assenti il giorno della nuova convocazione.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
candidato dovra' risultare idoneo in entrambe le prove obbligatorie e
alla prova a scelta fra le due indicate nel citato allegato Q. Il
candidato che non superera' le prove previste sara' giudicato
inidoneo.
La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun candidato
l'esito delle prove di efficienza fisica sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare";
"inidoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare", con
indicazione del motivo.
Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di
punteggio.
Art. 30 Titoli di merito
Art. 30
Titoli di merito
La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b), numero 1) ai fini della formazione della graduatoria
finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso dei
requisiti previsti dal precedente art. 25, comma 1, lettera b), i
titoli di merito di cui al citato allegato L con l'assegnazione
massima di 5 punti, in conformita' a quanto stabilito nel suddetto
allegato.
Art. 31 Graduatoria finale di merito
Art. 31
Graduatoria finale di merito
1. La citata commissione esaminatrice formera' la graduatoria
finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla
somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta di
accertamento delle qualita' culturali e intellettive di cui al
precedente art. 26 e nella valutazione dei titoli di merito. Nella
redazione della graduatoria finale di merito la citata commissione
terra' conto delle riserve di posti di cui all'art. 24, comma 2.
Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara' data la
precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui al
citato allegato N. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e
documentati all'atto della presentazione presso il citato Centro di
Selezione in occasione della convocazione agli accertamenti secondo
le modalita' stabilite dal precedente art. 8. In caso di ulteriore
parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'.
Il presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla
Direzione Generale per il Personale Militare la graduatoria
definitiva su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile
(CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password.
2. La graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori
saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorita' da lui delegata. La graduatoria finale di
merito del concorso sara' pubblicata nel Giornale Ufficiale della
Difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale. Dal giorno di
pubblicazione del citato avviso decorre il termine per eventuali
impugnative. I candidati potranno, inoltre, verificare l'esito finale
del concorso consultando il portale secondo le modalita' indicate al
precedente art. 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e
www.marina.difesa.it, ovvero nel sito intranet
www.persomil.sgd.difesa.it.
Art. 32 Corso di formazione e specializzazione
Art. 32
Corso di formazione e specializzazione
1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso,
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai
regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno la
relativa dichiarazione saranno considerati rinunciatari ed espulsi
dal corso ai sensi dell'art. 599 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Il corso di formazione e specializzazione e' articolato in
moduli di insegnamento teorici e pratici, comprensivi dei tirocini
complementari e degli imbarchi, degli scrutini e degli esami
intermedi e finali.
Il corso e' finalizzato alla formazione etica, militare e
marinaresca degli Allievi e alla istruzione tecnico-professionale di
base, in relazione alle categorie/specialita' previste nel ruolo
Marescialli. Gli Allievi saranno iscritti al corso di laurea in
Scienze e gestione delle attivita' marittime o in Infermieristica
presso un'Universita' ubicata sul territorio nazionale o ad altro
corso di laurea che potra' essere attivato dall'Amministrazione della
Difesa. Ai fini dell'iscrizione ai corsi universitari che sono tenuti
a frequentare, i candidati vincitori, ai sensi della normativa
vigente, dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione dall'arruolamento,
una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
che non sussistono situazioni di incompatibilita' con l'iscrizione ai
predetti corsi di laurea.
3. Gli Allievi saranno assegnati alle categorie/specialita' della
Marina Militare a cura di un'apposita commissione nominata con
provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di
autorita' da lui delegata, su proposta dello Stato Maggiore della
Marina - Comando Scuole della Marina Militare. La commissione
operera' secondo i criteri e le modalita' stabilite dal predetto
Comando.
Gli Allievi interessati all'assegnazione alla
categoria/specialita' Servizio sanitario/infermieri (SS/I) saranno
sottoposti, a cura dell'Amministrazione, a un nuovo test per
l'accertamento:
a) dei markers virali, anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e
anti HCV;
b) della positivita' per gli anticorpi HIV.
4. Gli Allievi che hanno gia' sostenuto esami universitari del
corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere e
dovranno sottoscrivere, all'atto dell'iscrizione all'universita',
apposita rinuncia. I vincitori gia' in possesso di una delle lauree
indicate al precedente comma 2 potranno comunque essere assegnati
alle categorie/specialita' per le quali e' previsto il conseguimento
del medesimo titolo di studio; in tal caso non verranno iscritti alla
relativa facolta' universitaria, ma frequenteranno un corso di
formazione definito dallo Stato Maggiore della Marina.
Ai sensi dell'art. 972 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, all'atto dell'assegnazione alla categoria/specialita' SS/I, gli
Allievi Marescialli dovranno sottoscrivere - a pena del
proscioglimento dal corso - un'ulteriore ferma quinquennale
decorrente dal termine di quella iniziale di due anni.
5. Durante la frequenza del corso gli Allievi dovranno superare
le prove intermedie di valutazione del profitto e dell'attitudine
professionale prevista nel piano degli studi, predisposte e approvate
annualmente dai competenti organi di Forza Armata. Al termine del
corso gli Allievi dovranno sostenere gli esami finali consistenti in
prove volte ad accertare il possesso delle qualita' di base per
compiere interventi di natura tecnico-operativa, della capacita' di
assolvere gli incarichi, della piena consapevolezza dei doveri e
delle responsabilita' connessi all'esercizio delle funzioni
attribuite al personale appartenente al ruolo dei Marescialli e delle
necessarie conoscenze per assolvere compiti di formazione e di
indirizzo del personale subordinato.
6. Dopo il superamento degli esami finali gli Allievi, sulla base
della graduatoria di merito di fine corso, saranno immessi nel ruolo
dei Marescialli in servizio permanente del Corpo Equipaggi Militari
Marittimi e in quello del Corpo delle Capitanerie di Porto, nominati
Capo di 3^ classe del rispettivo ruolo, con decorrenza giuridica dal
giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami
finali, e proseguiranno il ciclo formativo del terzo anno, al termine
del quale conseguiranno il previsto titolo di laurea di primo
livello, con la frequenza di un corso applicativo e dei tirocini
stabiliti dalla Forza Armata per il completamento della preparazione
professionale specialistica.
Art. 33 Posti a concorso
Art. 33
Posti a concorso
1. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'ammissione al 17° corso biennale per Allievi Marescialli
dell'Aeronautica Militare, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), sono 55.
2. Dei 55 posti a concorso, 11 sono riservati al personale
indicato al precedente art. 1, comma 2.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per
insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli
altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria finale di
merito.
Art. 34 Svolgimento del concorso
Art. 34
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione;
b) accertamento dei requisiti di idoneita' per l'ammissione al
corso per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare mediante:
1) accertamento sanitario;
2) accertamento attitudinale;
c) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali e
intellettive;
d) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter
concorsuale il candidato dovra' presentarsi presso gli Enti indicati
ai successivi articoli 35, 36 e 37 ed esibire, all'atto della
presentazione, un documento di identita' in corso di validita'. I
candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini
stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della Difesa non puo'
essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove
e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 35 Prova di preselezione
Art. 35
Prova di preselezione
1. Il candidato dovra' sostenere la prova di preselezione di cui
al precedente art. 34, comma 1, lettera a) consistente nella
somministrazione di un questionario contenente 60 quesiti a risposta
multipla volti ad accertare il livello di cultura generale. Il test,
basato sui programmi comuni della scuola secondaria di secondo grado,
comprendera' domande di geografia, storia (dall'anno 1000 d. C. ai
giorni nostri), educazione civica, lingua italiana (sintassi,
sinonimi e contrari, significato delle parole) e inglese. La prova
avra' luogo presso il Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare -
Aeroporto Militare di Guidonia (RM) - via Tenente Colonnello Di Trani
(gia' via Sauro Rinaldi 3).
2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di
svolgimento della prova saranno resi noti indicativamente nella prima
meta' del mese di marzo 2014 mediante avviso consultabile nell'area
pubblica del portale, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e
www.aeronautica.difesa.it. Lo stesso avviso potra' riguardare il
rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva
la facolta' di pubblicare con le stesse modalita' e, indicativamente,
nello stesso periodo un archivio dal quale saranno estratti, con
criteri di casualita', i quesiti che costituiranno la prova.
La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e
nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta a
cause di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal
concorso, salvo quanto previsto al precedente art. 11.
3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate nel
citato allegato O. Non e' ammessa la consultazione di vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer e
di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi
telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi. L'inosservanza di tali
prescrizioni, nonche' delle disposizioni emanate dalla commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), numero
1), comporta l'esclusione dalla prova.
4. Il punteggio massimo che la commissione potra' assegnare a
ogni candidato e' di 60 punti; il candidato che conseguira' un
punteggio inferiore a 36 punti sara' giudicato inidoneo. Al termine
di tutte le sessioni di prova, a cura del presidente della
commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera c), numero 1), sara' formata la graduatoria generale di
merito con l'ausilio di sistemi informatici. Detta graduatoria sara'
consegnata dal presidente della citata commissione alla Direzione
Generale per il Personale Militare su supporto cartaceo e informatico
non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da
password.
5. I primi 280 candidati idonei secondo l'ordine della
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del 280° candidato saranno
convocati per l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente
art. 34, comma 1, lettera b).
6. L'esito della prova di cui al precedente comma 4 e il
calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi alla fase
successiva saranno resi noti, presumibilmente nei dieci giorni
successivi all'ultima sessione di prove, con valore di notifica a
tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalita' stabilite
al precedente art. 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e
www.aeronautica.difesa.it, ovvero nel sito intranet
www.persomil.sgd.difesa.it. Informazioni in merito potranno, inoltre,
essere chieste alla Direzione Generale per il Personale Militare -
Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito, 186, 00143
Roma (tel. 06517051012).
Art. 36 Accertamento sanitario
Art. 36
Accertamento sanitario
1. I candidati di cui al precedente art. 35, comma 5, convocati
presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare
"Aldo di Loreto" sito in via Piero Gobetti, 2 - Roma, previa
sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo il modello di
cui al citato allegato E, saranno sottoposti, da parte della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), numero
2), all'accertamento sanitario al fine di constatare il possesso
dell'idoneita' psicofisica all'espletamento del corso e al servizio
permanente quale Maresciallo dell'Aeronautica Militare.
2. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti psicofisici
del concorso per l'ammissione alla prima classe dell'Accademia
Aeronautica per l'anno 2014, all'atto della presentazione presso il
citato Istituto di Medicina Aerospaziale, hanno l'obbligo di produrre
la certificazione d'idoneita'. Gli stessi potranno comunque essere
sottoposti agli accertamenti che la preposta commissione medica
riterra' utili per la conferma dell'idoneita'.
3. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono:
statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61, rispettivamente per
i candidati di sesso maschile e femminile;
visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
a tre diottrie anche in un solo occhio con lenti frontali ben
tollerate (da portare al seguito); senso cromatico normale.
4. La citata commissione medica sottoporra' i candidati a:
a) visita cardiologia con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psichiatrica;
e) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita',
disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
f) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
g) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT-GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool
mediante ricerca della CDT;
i) visita medica generale: in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi:
visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale
femminile anche nella versione con gonna e scarpe a decolte'),
compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta);
posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
l) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
4. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun candidato secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti
ed in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli
accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei i candidati ai
quali sia stato attribuito il seguente profilo minimo:
a) psiche (PS) 2;
b) costituzione (CO) 2;
c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
d) apparato respiratorio (AR) 2;
e) apparati vari (AV) 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
h) vista (VS) 2 (con riferimento a quando stabilito nel
precedente comma 2, lettera b);
i) udito (AU) 2.
Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la durata
del corso.
5. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera' per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma
sul foglio di notifica, l'esito dell'accertamento sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo quale Allievo Maresciallo dell'Aeronautica Militare",
con l'indicazione del profilo sanitario;
"inidoneo quale Allievo Maresciallo dell'Aeronautica Militare",
con l'indicazione della causa di inidoneita'.
Il giudizio e' definitivo e non comporta l'attribuzione di
punteggio.
6. Ai candidati minorenni, risultati inidonei all'accertamento
sanitario, sara' comunicato il solo giudizio di inidoneita'.
Successivamente si provvedera' a precisare, mediante comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
7. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile
un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo
svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta
giorni, saranno sottoposti a ulteriori accertamenti sanitari a cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 37. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica, saranno giudicati
"inidonei" e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente
disposto sara' considerato nullo. Il giudizio di inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.
Art. 37 Accertamento attitudinale
Art. 37
Accertamento attitudinale
1. I candidati giudicati idonei all'accertamento sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente art. 36,
comma 7, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera c), numero 3), all'accertamento
attitudinale di cui al precedente art. 34, comma 1, lettera b),
numero 2) inteso a verificare il possesso del requisito attitudinale
necessario per l'espletamento delle funzioni e degli incarichi
previsti nelle categorie/specialita' del ruolo Marescialli
dell'Aeronautica Militare. L'accertamento sara' condotto con i
criteri stabiliti dalla direttiva CSAM 101 edizione 2013, impartita
dal Comando Scuole dell'Aeronautica Militare, recante "norme per la
selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi
dell'Aeronautica Militare". Tale accertamento, i cui elementi di
dettaglio sono indicati nell'allegato R, che costituisce parte
integrante del presente bando, si svolgera' presso la citata Scuola
Marescialli dell'Aeronautica Militare di Viterbo e avranno una durata
presumibile di 9 giorni calendariali.
2. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il
giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati,
e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori
comunicazioni.
3. Tutti i candidati potranno usufruire di vitto e di alloggio
presso la predetta Scuola, compatibilmente con le disponibilita'
logistiche del momento.
4. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici e
quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante
l'effettuazione degli stessi dovessero interromperli per qualsiasi
causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla ripetizione degli
esercizi i candidati che li avranno portati comunque a compimento
anche se con esito negativo.
5. Coloro i quali durante la permanenza presso il predetto
Istituto, o comunque prima dell'inizio delle prove di efficienza
fisica, incorreranno in infortunio/indisposizione, dovranno farlo
immediatamente presente alla competente commissione che provvedera'
agli adempimenti indicati al successivo comma.
6. I candidati di cui al precedente comma 5, nonche' coloro che
lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti - per i quali
dovranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della
prova, idonea certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie
pubbliche o, se militari, dal Dirigente del Servizio Sanitario
dell'Ente d'appartenenza - saranno inviati a cura della competente
commissione presso il Dirigente del Servizio Sanitario, o suo
sostituto, della predetta Scuola che adottera' i provvedimenti del
caso.
Se i candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere le
prove, la predetta commissione proporra' alla Direzione Generale per
il Personale Militare di convocare i candidati in altra data solo nel
caso in cui il recupero fisico imposto dalla patologia riscontrata
sia compatibile con le date di svolgimento degli accertamenti. In
caso contrario la predetta commissione attribuira' il giudizio di
inidoneita'. Tale giudizio, che e' definitivo, comporta l'esclusione
dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che
risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione.
7. I concorrenti di sesso femminile dovranno nuovamente
presentare il referto del test di gravidanza (su sangue o urine),
eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o
private accreditate con il SSN, in data non anteriore a cinque giorni
lavorativi precedenti alla data di presentazione presso il predetto
Istituto.
La mancata presentazione di detta documentazione, necessaria per
lo svolgimento in piena sicurezza dell'accertamento attitudinale,
determinera' l'allontanamento del concorrente dalla sede concorsuale
e l'esclusione dal concorso. In caso di accertato stato di
gravidanza, invece, si procedera' secondo quanto stabilito all'art.
13, comma 4 del presente bando.
Art. 38 Prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali e intellettive
Art. 38
Prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali e
intellettive
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitario e
attitudinale di cui ai precedenti articoli 36 e 37 saranno ammessi a
sostenere la prova scritta per l'accertamento delle qualita'
culturali e intellettive. L'ordine di convocazione, la sede, la data
e l'ora di svolgimento della prova saranno resi noti mediante avviso
consultabile nell'area pubblica del portale, nonche' nei siti
www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it. Lo stesso potra'
riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati. La mancata presentazione presso la
sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in
ritardo, ancorche' dovuta a cause di forza maggiore, comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso.
2. La prova consistera' nella somministrazione di un questionario
composto da 100 quesiti a risposta multipla, dei quali 60 di cultura
generale -comprendenti domande di lingua inglese, aritmetica,
algebra, geometria, anatomia (corpo umano), chimica (definizioni
generali, processi e reazioni chimiche) e scienze naturali
(definizioni generali, animali e piante) e 40 di tipo
analitico-deduttivo, percettivo-spaziale, analitico-verbale.
3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate nel
citato allegato O. Non e' ammessa la consultazione di vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer e
di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi
telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi elettronici.
L'inosservanza di tali prescrizioni, nonche' delle disposizioni
emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera c), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova.
4. I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio
inferiore a 36/60 saranno dichiarati inidonei.
Art. 39 Titoli di merito
Art. 39
Titoli di merito
La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera c), numero 1), ai fini della formazione della graduatoria
finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso dei
requisiti previsti dal precedente art. 34, comma 1, lettera b), i
titoli di merito di cui al citato allegato M con l'assegnazione
massima di 16 punti, in conformita' a quanto stabilito nel suddetto
allegato.
Art. 40 Graduatoria finale di merito
Art. 40
Graduatoria finale di merito
1. La citata commissione esaminatrice formera' la graduatoria
finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla
somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta di
accertamento delle qualita' culturali e intellettive di cui al
precedente art. 38 e nella valutazione dei titoli di merito. Nella
redazione della graduatoria finale di merito la citata commissione
terra' conto delle riserve di posti di cui all'art. 33, comma 2.
Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara' data la
precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui al
citato allegato N. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e
documentati all'atto della presentazione presso la citata Scuola
Marescialli dell'Aeronautica Militare in occasione della convocazione
all'accertamento attitudinale secondo le modalita' stabilite dal
precedente art. 8. In caso di ulteriore parita' sara' data la
precedenza al candidato piu' giovane di eta'. Il presidente della
commissione esaminatrice consegnera' alla Direzione Generale per il
Personale Militare la graduatoria definitiva su supporto cartaceo e
informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovra' essere
protetto da password.
2. La graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori
saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorita' da lui delegata. La graduatoria finale di
merito del concorso sara' pubblicata nel giornale Ufficiale della
Difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale. Dal giorno di
pubblicazione del citato avviso decorre il termine per eventuali
impugnative. I candidati potranno, inoltre, verificare l'esito finale
del concorso consultando il portale secondo le modalita' indicate al
precedente art. 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e
www.aeronautica.difesa.it, ovvero nel sito intranet
www.persomil.sgd.difesa.it.
Art. 41 Corso di formazione e specializzazione
Art. 41
Corso di formazione e specializzazione
1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso,
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai
regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno la
relativa dichiarazione saranno considerati rinunciatari ed espulsi
dal corso ai sensi dell'art. 599 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Il corso di formazione e specializzazione, comprensivo dei
tirocini complementari e degli esami intermedi e finali, avra' durata
biennale e sara' articolato in due fasi di cui la prima e'
finalizzata alla formazione etico-militare degli Allievi e alle
istruzioni tecnico-professionali di base, la seconda al completamento
della preparazione tecnico-professionale in relazione alle categorie
e specialita' di assegnazione.
3. Per essere ammessi al secondo anno di corso e agli esami
finali previsti al termine del periodo di formazione e
specializzazione, gli Allievi dovranno superare gli esami intermedi e
le esercitazioni pratiche prescritti per ciascun anno di corso.
4. Gli Allievi saranno iscritti, a cura dell'Amministrazione
della Difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea di
1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Universita'
degli studi della Tuscia di Viterbo ovvero a uno dei corsi di laurea
delle professioni sanitarie presso la sede distaccata di Viterbo
dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma.
5. Gli ammessi alla Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare
che hanno gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere e dovranno
sottoscrivere, all'atto dell'iscrizione all'Universita', apposita
rinuncia. I vincitori gia' in possesso di una delle lauree indicate
al comma precedente potranno comunque essere assegnati alle categorie
per le quali e' previsto il conseguimento del medesimo titolo di
studio; in tal caso non verranno iscritti alla relativa facolta'
universitaria, ma frequenteranno un corso di formazione definito
dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica.
6. In relazione alle specifiche esigenze organiche e di impiego
dell'Aeronautica Militare gli Allievi saranno assegnati a una delle
categorie/specialita' previste per il ruolo dei Marescialli dalle
direttive in vigore a cura di una apposita commissione, nominata con
provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di
autorita' da lui delegata. Gli Allievi che aspirano all'assegnazione
della categoria "controllo spazio aereo", qualora prevista tra quelle
disponibili, saranno sottoposti a ulteriori accertamenti al fine di
determinare il possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90.
7. Dopo il superamento degli esami finali gli Allievi saranno
nominati, sulla base della graduatoria di merito di fine corso,
Maresciallo di 3^ classe in servizio permanente con decorrenza
giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine
gli esami finali e dovranno sottoscrivere un'ulteriore ferma
quinquennale, durante la quale termineranno l'iter scolastico.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2014
Gen. C.A. Francesco Tarricone
Amm. Isp. Capo (CP) Felicio Angrisano
Allegato 1
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Allegato B
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Allegato 3
Allegato C
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Allegato 4
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Allegato E
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Allegato 6
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
Allegato G
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Allegato 8
Allegato H
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 9
Allegato I
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Allegato 10
Allegato L
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Allegato 11
Allegato M
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 12
Allegato N
(articoli 8, 22, 31 e 40 del bando)
TITOLI PREFERENZIALI
(estratto dell'articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni)
Articolo 5
1. ... omissis...
2. ... omissis...
3. ... omissis...
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) insigniti di medaglia al Valor Militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
5. ... omissis...
Allegato 13
Allegato O
(articoli 17, 26, 35 e 38 del bando)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, n. 487
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185)
Articolo 13
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove
scritte
1. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di
nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un
componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento
delle prove in localita' diverse, da un componente del comitato di
vigilanza.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono
consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati
dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi
precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo
svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui
risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in
parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano
l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di adottare
i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi
membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione
all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in
sede di valutazione delle prove medesime.
Allegato 14
Allegato P
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 15
Allegato Q
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 16
Allegato R
Parte di provvedimento in formato grafico