Art. 1 E' indetto un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui [...]
IL SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza del Consiglio dei ministri
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata", e
successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata";
Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 407 del
1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che amplia l'ambito dei destinatari
della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita'
organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e dall'art.
3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, per
l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro
superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti,
un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere
dall'anno scolastico 1997-1998;
Visto, altresi', l'art. 5 della citata legge n. 407 del 1998,
secondo cui, con uno o piu' regolamenti, sono dettate le norme di
attuazione della medesima legge;
Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006,
n. 243, recante "Regolamento concernente termini e modalita' di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai
soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23
dicembre 2005, n. 266";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009,
n. 58, recante "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per
l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del
dovere, nonche' dei loro superstiti", emanato in attuazione del
citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale sono
individuati il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare
sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge
n. 407 del 1998;
Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede a bandire i concorsi per
l'assegnazione delle borse di studio;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare", e in particolare l'art. 1837,
comma 1, che dispone che nei confronti del personale dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano
applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate
alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche'
agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo cui al
personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime
del terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle
seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20
ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3
agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come modificato
dall'art. 23, comma 12-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente
l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e
benefici assistenziali;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025", ed in particolare l'art. 12,
recante "Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2022 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unita' di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, e in particolare
la tabella 11, in cui e' indicata la consistenza pari ad euro
600.000,00, per l'anno 2023, del capitolo 1498 "Borse di studio
riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata nonche' agli orfani e ai figli";
Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di
bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca per l'anno 2023, pari ad euro 600.000,00, sono
sufficienti alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo
il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58 del 2009;
Dispone:
Art. 1
1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui
all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui
all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1
della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi
di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli
studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con
esclusione di quelle retribuite.
2. Per l'anno accademico 2021/2022 sono da assegnare, nei limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca:
a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
b) cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro
ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione
per le quali non e' prevista alcuna retribuzione.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e' riservata ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
4. Le somme relative alle borse per le singole categorie di
studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 2,
ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere
assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse
di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
Art. 2 Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che: a) risultino iscritti nell'anno accademico 2021/2022; [...]
Art. 2
1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che:
a) risultino iscritti nell'anno accademico 2021/2022;
b) abbiano superato, nell'anno accademico 2021/2022, al momento
della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti
formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero conseguano la
laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a
quello dell'ultimo esame sostenuto;
c) non siano gia' in possesso di una laurea
specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello,
fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi
di livello superiore;
d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1, comma
3.
3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto
concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Art. 3 Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento [...]
Art. 3
1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte
in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per il coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo
Chigi - via dell'Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno o attraverso l'uso di posta elettronica
certificata, con le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettera
c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative
all'anno accademico 2021/2022 devono essere presentate o spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi
ed esami"; a tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto
dall'ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro del
messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta
di avvenuta consegna.
3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio
sottoscritte dal richiedente - o, qualora minore o incapace,
dall'esercente la potesta' genitoriale, o dal tutore - con allegata
fotocopia di un valido documento di identita', dovranno essere
accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:
specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione
del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che ha emanato
il decreto di riconoscimento di vittima;
attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima, di
orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita'
organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;
indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami
sostenuti e superati dell'ammontare dei crediti conseguiti riferiti
all'anno accademico per il quale viene inoltrata domanda, con la
specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo;
indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile,
ai sensi del precedente art. 1, comma 3;
dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la
veridicita' di quanto dichiarato verra' verificata secondo le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della
legge 24 dicembre 2007 , n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera a),
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e da ultimo dall'art. 5 del
decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22
dicembre 2011, n. 214;
dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente).
Art. 4 La Commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i [...]
Art. 4
1. La Commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande
pervenute, redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i
seguenti criteri:
a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti;
b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso;
c) per il merito universitario: da 1 a 3 punti;
d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta'
inferiore.
2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b), e
distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3.
3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal
ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento
amministrativo per l'inoltro al Segretario generale per
l'approvazione.
4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni
dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della
domanda, prevista dal presente bando.
Roma, 30 gennaio 2023
Il Segretario generale: Deodato