COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 297 allievi marescialli all'85° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2013/2014. (13E00713)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19-02-2013

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 297 allievi marescialli all'85° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2013/2014. (13E00713)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
  • Data: 19-02-2013
  • Scadenza: 21-03-2013

Art. 1 Posti a concorso

IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  "Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige", ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e  l'articolo  19
della  legge  18  febbraio  1999,  n.  28,   concernente   "Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari"; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante  "Attuazione  dell'articolo  3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  nuovo  inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia
di finanza"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  "Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo"; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica"; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia  di
finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127"; 
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
"Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)"; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione  del
servizio civile nazionale"; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli  ufficiali  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  a   norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", ed in  particolare
l'articolo  68  concernente  la  riduzione  e   rimodulazione   degli
organici; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  3
maggio 2006, come modificato dal decreto  ministeriale  15  settembre
2006, concernente l'incremento di 152 unita' dell'organico del  ruolo
ispettori della Guardia di finanza; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'articolo 66, comma 9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,
n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria"; 
    Visti gli articoli 636, 794, 861, 864,  867,  1033,  1494,  1495,
1798, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139,  2141,  2147,  2151  e  2157  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,   n.   66,   recante   "Codice
dell'ordinamento militare"; 
    Vista la convenzione tra l'Universita' degli studi di L'Aquila  e
il Comando Generale della Guardia di finanza, datata 24 maggio 2010; 
    Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari: 
      -  a  30  unita',  a   favore   dei   candidati   in   possesso
dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
      - a 15 unita', a favore dei candidati appartenenti a una  delle
categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera b),  del  citato
decreto  legislativo  n.  66/2010,  sempreche'  in   possesso   degli
ulteriori requisiti previsti dal presente bando; 
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire  un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto,  per  l'anno  accademico  2013/2014,  un  pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'85° corso  presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di: 
      a) n. 267 allievi marescialli del contingente ordinario; 
      b) n. 30 allievi marescialli del  contingente  di  mare,  cosi'
suddivisi: 
        1) n. 8  per  la  specializzazione  "nocchiere  abilitato  al
comando"; 
        2) n. 18 per la specializzazione "tecnico di macchine"; 
        3)  n.  4  per  la  specializzazione  "tecnico  dei   sistemi
elettronici di comunicazione e di scoperta". 
    2. Dei 267 posti per il contingente ordinario: 
      a) 30 sono riservati, subordinatamente al possesso degli  altri
requisiti  prescritti  dall'articolo  2,  ai  candidati  in  possesso
dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 
      b) 15 sono riservati, subordinatamente al possesso degli  altri
requisiti  prescritti  dall'articolo  2,  al  coniuge  e   ai   figli
superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    3. Sei dei 18 posti  disponibili  per  il  contingente  di  mare,
specializzazione "tecnico di macchine", sono  riservati  ai  militari
del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole,  il  corso
per "motorista navale" presso la  Scuola  Nautica  della  Guardia  di
finanza, se giudicati meritevoli, dalle Autorita' di cui all'articolo
2, comma 3, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3,
del decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  199.  I  militari  in
possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al
corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dal concorso. A  tal
fine, i  posti  disponibili  sono  assegnati  ai  militari  giudicati
meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione  di  "motorista
navale" con maggior punteggio di merito, maggiorato  degli  eventuali
titoli ovvero, a  parita'  di  punteggio,  a  quelli  di  grado  piu'
elevato. A parita' di grado, e' prevalente l'anzianita'  di  servizio
e, a parita' della stessa, la maggiore eta'. 
    4. La specializzazione "motorista navale" deve  essere  posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma  1,  e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione. 
    5. La partecipazione al concorso per i posti di cui  al  comma  3
non e' ammessa per piu' di due volte. 
    6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa
essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il  contingente
ordinario o per una o piu' specialita' del contingente  di  mare,  le
unita'   disponibili   sono   compensate,   secondo    le    esigenze
dell'Amministrazione, tra gli altri posti a concorso. 
    7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui  al
comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per  il  concorso
di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, secondo le percentuali e l'ordine
in esso stabilito. 
    8. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla; 
      b) una prova scritta di composizione italiana; 
      c) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) una prova orale di cultura generale; 
      f)  un  esame  facoltativo  in  una  o  piu'   lingue   estere,
consistente in una prova scritta ed  una  prova  orale  per  ciascuna
lingua prescelta; 
      g) una prova facoltativa di informatica. 
    9. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito, il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei  vincitori,  in  ragione  del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate  dall'Autorita'  di
Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente   non   valutabili   ne'
prevedibili.

Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

				Art. 2 
 
                       Requisiti e condizioni 
                    per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a)  gli  appartenenti  al  ruolo  sovrintendenti  ed  al  ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli  ufficiali
di complemento del Corpo della Guardia di finanza che: 
        1) non abbiano, alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1,  superato
il 35° anno di eta'; 
        2) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, di  un
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale  16
marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro  che,
pur non essendo in  possesso  del  previsto  diploma,  lo  conseguano
nell'anno scolastico 2012/2013; 
        3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 
        4) non  siano  stati  giudicati,  nell'ultimo  biennio,  "non
idonei" all'avanzamento; 
        5) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
      b)  i  cittadini  italiani,  anche  se  non   appartenenti   al
territorio della Repubblica o se gia' alle armi, che: 
        1)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, eta'  non
inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; 
        2) godano dei diritti civili e politici; 
        3) non  siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica amministrazione; 
        4) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status,  ai  sensi  dell'articolo  636,  comma  3,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        5)  non  siano,  alla  data  dell'effettivo   incorporamento,
imputati o condannati per  delitti  non  colposi,  ne'  sottoposti  a
misura di prevenzione; 
        6) non si trovino, alla data  dell'effettivo  incorporamento,
in  situazioni  comunque  incompatibili  con  l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 
        7) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza; 
        8) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
        9) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, di  un
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale  16
marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro  che,
pur non essendo in  possesso  del  previsto  diploma,  lo  conseguano
nell'anno scolastico 2012/2013. 
    2. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle  domande  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  e
conservati fino alla data di effettivo incorporamento. 
    3. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1,  lettera  a),
punto 3), e' espresso, sulla base dei requisiti di  cui  all'articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  199,  dalle
seguenti Autorita': 
      a)  Capo  di  Stato  Maggiore  del  Comando  Interregionale  (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; 
      b)  Comandante  Regionale  (o  equiparato),  relativamente   al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 
      c) Sottocapo di Stato  Maggiore  e  Capi  Reparto  del  Comando
Generale  relativamente  al  personale  in  forza   alle   rispettive
Articolazioni. Per il  personale  in  forza  alle  Articolazioni  del
Comando Generale direttamente dipendenti dalle Autorita' di  Vertice,
il giudizio e' espresso dai rispettivi Capi Ufficio; 
      d) Comandante del Quartier  Generale,  Comandante  del  Reparto
Tecnico  Logistico  Amministrativo  degli  Istituti  di   Istruzione,
Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo  dei  Reparti
Speciali, Comandante del  Reparto  Tecnico  Logistico  Amministrativo
Navale e Comandante  del  Reparto  Tecnico  Logistico  Amministrativo
Aereo, relativamente al personale dipendente. 
    4. Per la valutazione del requisito di cui al  comma  1,  lettera
a), punto 4), si fa riferimento alla data del  provvedimento  con  il
quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al  grado
superiore. 
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area "concorsi Online", seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 
    Le  istanze  compilate  secondo  la  predetta  procedura  saranno
stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte  dai  candidati   all'atto   della   presentazione   per
l'effettuazione della prova preliminare di cui all'articolo 10. 
    I militari del Corpo, che partecipano per i  posti  riservati  di
cui all'articolo 1, comma  3,  dopo  aver  compilato  la  domanda  di
partecipazione, provvederanno a stamparla, a firmarla per esteso e  a
spedirla al Centro di Reclutamento secondo le modalita' ed  entro  il
termine indicati al comma 2. 
    2.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it,  e  spedita,  a  mezzo  di
raccomandata, con avviso di ricevimento, al  Centro  di  Reclutamento
della Guardia di finanza, via delle  Fiamme  Gialle  n.  18  -  00122
Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A  tal  fine,
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le  domande
spedite non a  mezzo  di  raccomandata  sono  accettate  soltanto  se
pervenute al competente reparto entro il suindicato termine. 
    L'Amministrazione non si assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    3. Tutti i militari del Corpo devono consegnare, altresi',  copia
della domanda  di  partecipazione  al  reparto  dal  quale  dipendono
direttamente  per  l'impiego,  che  curera'  le  incombenze  di   cui
all'articolo 5, commi 1 e 2. 
    Per i militari in forza al Comando Generale copia  della  domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale. 
    4. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    5. Le domande di partecipazione al concorso  redatte  secondo  le
modalita' di cui al comma 2 ovvero presentate dai militari del  Corpo
che partecipano per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3: 
      a) sono restituite agli interessati  per  essere  regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur  prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari  ovvero  incomplete  di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 4; 
      b) sono archiviate nel caso in cui: 
        (1) siano spedite oltre il termine di cui al  medesimo  comma
2; 
        (2) pur se spedite entro tale termine, non  pervengano  entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente
bando; 
        (3) non siano sottoscritte; 
        (4)  non  siano  regolarizzate  entro  cinque  giorni   dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a). 
    6. I provvedimenti di archiviazione di cui al  comma  5,  lettera
b), sono adottati dal Comandante del  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia  di  finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono
impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, secondo il termine di cui all'articolo 2, primo  comma,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29 e  seguenti  dell'allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010 , n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    7. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per  un  solo
contingente.  Per  il  contingente  di   mare,   e'   consentita   la
partecipazione per una sola specializzazione. 
    8. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, in  quanto  complete  dei  dati  richiesti,  sono
ammessi al concorso, con riserva,  in  attesa  dell'accertamento,  da
parte della sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera
a), dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    9. L'ammissione con riserva deve  intendersi  fino  all'avvio  al
corso di formazione.

Art. 4 Elementi da indicare nella domanda

				Art. 4 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
    1. Il  candidato  in  servizio  nella  Guardia  di  finanza  deve
indicare nella domanda: 
      a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e  luogo  di  nascita,  nonche'  il  contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere; 
      b) il reparto cui e' in forza; 
      c) di non essere gia' stato rinviato,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza; 
      d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che  presume  di
conseguire nell'anno scolastico 2012/2013; 
      e) di non essere stato  giudicato,  nell'ultimo  biennio,  "non
idoneo" all'avanzamento; 
      f)  l'eventuale   possesso   dei   titoli   preferenziali   e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'articolo  20.  Le
certificazioni  attestanti  il  possesso  di  tali  titoli  -  ovvero
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge  -  devono
essere  presentate  con  le  modalita'  e  la   tempistica   indicate
all'articolo 5, comma 4; 
      g) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a  cura  e  spese
dell'Amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita'; 
      h) di essere disposto, in  caso  di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati  di
cui all'articolo 1, comma 3, devono farne richiesta nella domanda  di
partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della
specializzazione "motorista navale". 
    3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di  finanza
deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b)   il   contingente   (ordinario   o   mare   con    relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) lo stato civile  e  il  numero  dei  figli  eventualmente  a
carico; 
      e) di essere iscritto nelle  liste  elettorali  del  Comune  di
residenza e di godere dei diritti civili; 
      f) di non essere imputato e di non  aver  subito  condanne  per
delitti non colposi, ne' sottoposto a misura di prevenzione; 
      g) di non essere gia' stato rinviato,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza; 
      h)  se  alle  armi,  il  grado  rivestito  ed  il  reparto   di
appartenenza; 
      i) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status,  ai  sensi  dell'articolo  636,  comma  3,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che  presume  di
conseguire nell'anno scolastico 2012/2013; 
      m) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  decaduto
dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 
      n)  l'indirizzo  proprio  completo  del  numero  di  codice  di
avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e  di
un indirizzo di posta elettronica; 
      o) il recapito presso il quale si desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni; 
      p)  l'eventuale   possesso   dei   titoli   preferenziali   e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'articolo  20.  Le
certificazioni  attestanti  il  possesso  di  tali  titoli  -  ovvero
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge  -  devono
essere  presentate  con  le  modalita'  e  la   tempistica   indicate
all'articolo 5, comma 4; 
      q) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a  cura  e  spese
dell'Amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita'; 
      r) di essere disposto, in  caso  di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    4. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo' richiedere  di  essere  sottoposto  anche  alle  seguenti  prove
facoltative: 
      a) esame di conoscenza di una o piu' lingue estere, scelte  tra
le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco; 
      b) prova di informatica. 
    5. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), devono compilare la  domanda  di
partecipazione  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,   gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per  tali
posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere le previste prove scritta e orale. 
    6. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), devono compilare la  domanda  di
partecipazione,  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,  gli
estremi e l'autorita' che ha  attestato  il  possesso  del  requisito
richiesto. 
    7. I candidati, inoltre, devono  dichiarare,  nella  domanda,  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli articoli 10, 11 e 13, concernenti, tra l'altro, il
calendario di svolgimento  della  prova  preliminare  e  della  prova
scritta nonche' le modalita' di notifica  dei  relativi  esiti  e  di
convocazione per le prove successive. 
    8. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra'  da  ogni  beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
    9. I candidati devono  segnalare  ogni  variazione  di  indirizzo
direttamente, e nel modo piu' celere, al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 -  00122  Roma/Lido
di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilita' circa  possibili
disguidi derivanti da  errate,  mancate  o  tardive  segnalazioni  di
variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.  Deve,  infine,
essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di  Reclutamento
ogni  variazione  che  dovesse  intervenire,  concorso  durante,   in
relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.

Art. 5 Documentazione

				Art. 5 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di   finanza   provvede   a
richiedere: 
      a) copia autenticata degli atti  matricolari  (aggiornati  alla
data di scadenza del termine di cui  all'articolo  3,  comma  1),  ai
reparti detentori della documentazione matricolare. 
    Per  i  militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  "Documento  Unico
Matricolare" (D.U.M.), la  competente  sottocommissione  rilevera'  i
dati direttamente da tale documento; 
      b) il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli  1,  comma
3, e 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza
del termine di cui all'articolo 3, comma 1. 
    2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'articolo  11,
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede,  tramite
i reparti del  Corpo  territorialmente  competenti,  a  richiedere  i
seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) dichiarazione del casellario giudiziale. 
    4. I candidati ammessi a sostenere l'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale di cui all'articolo 16 devono presentare in tale sede  i
certificati rilasciati dalle competenti autorita' su  carta  semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge,
comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i
titoli  preferenziali  e/o  maggiorativi  di  punteggio,  tra  quelli
elencati nell'articolo 20. 
    I  candidati  che  concorrono  per  i  posti  riservati  di   cui
all'articolo 1, comma 3, devono inviare la citata  documentazione  al
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre
2013. 
    La documentazione presentata oltre i termini  sopra  indicati  e'
archiviata. 
    5. I  candidati  che  non  prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza,  utilmente  collocati  nelle  graduatorie  finali   di   cui
all'articolo 20, devono  inviare  al  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 -  00122  Roma/Lido
di Ostia, a pena di decadenza, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta  al  Ministero
della difesa,  con  cui  il  candidato,  che  riveste  lo  status  di
ufficiale di complemento, ufficiale in  ferma  prefissata,  ufficiale
delle forze di  completamento,  maresciallo  o  sergente,  chiede  di
rinunciarvi per  conseguire  l'ammissione  alla  Scuola  Ispettori  e
Sovrintendenti della Guardia  di  finanza,  in  qualita'  di  allievo
maresciallo. 
    6. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro dieci giorni dalla data di restituzione.

Art. 6 Commissione giudicatrice

				Art. 6 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da  un  ufficiale
generale  della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle   seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali  presieduta  da  un  ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: 
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali
medici, membri; 
      c) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia  di  finanza  e
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  finali  di
merito, composta da: 
        1) due ufficiali della Guardia di finanza; 
        2)  due  professori  in  possesso   del   prescritto   titolo
accademico nelle materie oggetto di esame. 
    La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e  per  le
ulteriori  fasi  concorsuali,  da  un'altra  sottocommissione   unico
restante il presidente.  All'ulteriore  sottocommissione,  avente  la
medesima  composizione  di  quella  originaria,   non   puo'   essere
attribuito un numero di candidati inferiori a 500; 
      e)  sottocommissione  per  gli  accertamenti  attitudinali  dei
candidati  al  servizio  incondizionato  nella  Guardia  di  finanza,
composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni esaminatrici per  l'esame  facoltativo  di
una o piu'  lingue  estere  e  la  prova  facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica  sono  quelle  indicate  al  comma  1,  lettera  d),
integrate, rispettivamente, da: 
      a)  docenti  abilitati  all'insegnamento  delle  lingue  estere
oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore  in
servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore
della lingua stessa; 
      b) un ufficiale o un ispettore  in  servizio  permanente  della
Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica. 
    4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta  e  orale  dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  le  competenti
sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso  dell'attestato
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica  26
luglio 1976, n. 752,  riferito  al  diploma  d'istituto  d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore. 
    5. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e  tecnico.
La sottocommissione di cui al comma 1, lettera  e),  puo'  avvalersi,
altresi', durante  gli  accertamenti  attitudinali,  dell'ausilio  di
psicologi. 
    6. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e),  possono,  durante  lo  svolgimento  dei  lavori,  avvalersi   di
personale  di  sorveglianza,  all'uopo  individuato  dal  Centro   di
Reclutamento.

Art. 7 Adempimenti delle sottocommissioni

				Art. 7 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
    1. Le sottocommissioni previste all'articolo 6, comma 1,  lettere
b), c) ed e), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da
tutti i componenti.

Art. 8 Esclusione dal concorso

				Art. 8 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in  possesso
dei requisiti di cui al presente bando. 
    2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente  della
commissione giudicatrice, sulla  base  del  giudizio  espresso  dalla
sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera a). 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, secondo il termine di  cui  all'articolo  2,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29 e  seguenti  dell'allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 9 Documento di identificazione

				Art. 9 
 
                    Documento di identificazione 
 
    1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire  la
carta di identita' in corso  di  validita'  oppure  un  documento  di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato,  purche'
munito di fotografia recente.

Art. 10 Modalita' e date di svolgimento della prova preliminare

				Art. 10 
 
                   Modalita' e date di svolgimento 
                       della prova preliminare 
 
    1. I candidati, che abbiano presentato domanda di  partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione
dallo stesso, sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le  abilita'
linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della  lingua  italiana,
presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale  Europa  n.
97, di Bari (Palese), che si svolgera' a partire dal 9 aprile 2013. 
    2. Il calendario e le modalita'  di  svolgimento  della  suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal 29 marzo 2013, mediante avviso
pubblicato  sul  sito  internet  www.gdf.gov.it  e  presso  l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di  Finanza,  viale
XXI Aprile n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). 
    Con il medesimo avviso saranno,  altresi',  rese  note  eventuali
variazioni del periodo  e  della  sede  di  svolgimento  della  prova
preliminare. 
    3. I candidati, che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. I candidati concorrenti per i posti  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera a), che abbiano fatto richiesta,  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta  e
orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto,  l'assistenza
di  personale  qualificato  conoscitore  della  lingua  stessa,   per
ottenere  chiarimenti  sulle  modalita'  di  esecuzione  della  prova
preliminare. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni.
Eventuali apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti  devono  essere
obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione. 
    8. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi. 
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare, da parte dei candidati, sara': 
      a) disponibile, sul sito  internet  www.gdf.gov.it,  una  mappa
dell'itinerario; 
      b) allestito un servizio di trasporto, con bus  navetta,  dalla
fermata "Tesoro" della metropolitana "Bari Centrale  -  Ospedale  San
Paolo" alla sede di esame e ritorno. 
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d). 
    11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di  cui
al comma 10 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi  per  la
valutazione delle prove dei candidati. 
    12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta, di cui all'articolo 11, i candidati classificatisi nei
primi: 
      a) 1.680 posti della graduatoria del contingente ordinario; 
      b) 120 posti della graduatoria del contingente di  mare,  cosi'
distinti: 
        1)  40  posti  della  graduatoria  per  la   specializzazione
"nocchiere abilitato al comando"; 
        2)  60  posti  della  graduatoria  per  la   specializzazione
"tecnico di macchine"; 
        3)  20  posti  della  graduatoria  per  la   specializzazione
"tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta". 
    13. Sono, inoltre, ammessi alla prova scritta i  concorrenti  che
abbiano   conseguito   lo   stesso    punteggio    del    concorrente
classificatosi, nell'ambito delle  predette  graduatorie,  all'ultimo
posto utile. I restanti candidati debbono  considerarsi  esclusi  dal
concorso. 
    14. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a
quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta  prova,  con
avviso  disponibile  sul  sito  internet  www.gdf.gov.it   o   presso
l'Ufficio  Centrale  Relazioni  con  il  pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI Aprile n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29 e  seguenti  dell'allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui
all'articolo  9,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 11 Modalita' e data di svolgimento della prova scritta

				Art. 11 
 
                   Modalita' e data di svolgimento 
                         della prova scritta 
 
    1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08,00 del giorno  23
maggio 2013, presso la Legione  Allievi  della  Guardia  di  finanza,
viale Europa n. 97, di Bari (Palese). 
    2. La prova scritta, della durata  di  sei  ore,  consiste  nello
svolgimento di una prova di composizione italiana unica per  tutti  i
candidati. 
    3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento
della prova saranno rese note, con l'avviso di cui  all'articolo  10,
comma 14. 
    Detto avviso ha valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti dei candidati.

Art. 12 Prescrizioni da osservare per la prova scritta

				Art. 12 
 
                      Prescrizioni da osservare 
                        per la prova scritta 
 
    1. Alle sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera
d), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le  prescrizioni  di
cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e  15  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Art. 13 Revisione della prova scritta

				Art. 13 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalle
sottocommissioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettera d). 
    2. Le sottocommissioni medesime assegnano ad  ogni  elaborato  un
punto di merito da zero a venti ventesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di 10 ventesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal  26
giugno 2013, con avviso disponibile sul sito internet  www.gdf.gov.it
o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico  della  Guardia
di  finanza,  viale  XXI  Aprile  n.  55,  di  Roma  (numero   verde:
800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'articolo 10. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo  il
calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al
comma 5: 
      a) per l'effettuazione dell'accertamento  attitudinale  di  cui
all'articolo 16, se appartenenti al Corpo; 
      b)   per   l'effettuazione   dell'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica di cui all'articolo 14, se non appartenenti al Corpo. 
    Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
10.

Art. 14 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

				Art. 14 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera  b),
mediante visita medica di primo accertamento, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' e'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    3. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento  e',  immediatamente,  comunicato  all'interessato,   il
quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente,  chiedere  di
essere ammesso a visita medica di revisione, fatta  eccezione  per  i
requisiti di cui all'articolo 15, commi 6, 11 e 12. La  richiesta  di
ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata  al
presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della
comunicazione  di  non  idoneita'.   Eventuali   istanze   presentate
successivamente sono ritenute nulle. 
    4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del  15°
giorno successivo alla comunicazione di  non  idoneita'  alla  visita
medica di primo accertamento. 
    5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause
che   hanno   dato   luogo   al   giudizio   di   inidoneita'   della
sottocommissione per la visita medica di primo accertamento. 
    6. Il candidato risultato assente alla  visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e'  escluso
dal concorso. 
    7.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti   sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici  sono  convocati   per   l'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale. 
    9. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10. 
    10. I candidati che, alla  data  del  22  giugno  2013,  prestano
servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti  alla
visita medica. 
    11. I candidati che, nel corso del corrente anno, sono gia' stati
sottoposti,  con  esito  positivo,  all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi  per  l'accesso  al  Corpo
della Guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente  ai  seguenti
accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,  al
contingente ed eventualmente alla specialita' per i quali si concorre
ovvero ai fini di cui all'articolo 15, comma 15. 
    In tali casi, per l'attribuzione  del  profilo  sanitario  e  del
giudizio definitivo,  sono  presi  in  considerazione  gli  ulteriori
accertamenti svolti nel corso dell'ultima visita medica effettuata.

Art. 15 Requisiti psico-fisici

				Art. 15 
 
                       Requisiti psico-fisici 
 
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici: 
      a) hanno il compito di verificare che i candidati rientrino nei
profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17  maggio  2000,  n.
155, e al decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n.
416631,  datato  15  dicembre  2003,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
      b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per  sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a sessanta giorni: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali; 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV. 
    I predetti certificati devono essere rilasciati da una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
      c) certificato  (fac-simile  in  allegato  2),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'articolo  25  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, attestante: 
        (1) lo stato di buona salute; 
        (2)   la   presenza/assenza   di   pregresse   manifestazioni
emolitiche; 
        (3)  la  presenza/assenza  di  gravi  manifestazioni   immuno
allergiche; 
        (4)   la   presenza/assenza   di   gravi   intolleranze    ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  2,  lettera  c),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    4. La mancata presentazione dei certificati di  cui  al  comma  2
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive  fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    5. I candidati sono sottoposti a visita: 
      a) neurologica; 
      b) psichiatrica; 
      c) otorinolaringoiatrica; 
      d) oculistica; 
      e) odontostomatologica; 
      f) ginecologica. 
    6.  I  candidati,  all'atto  della   visita   medica   di   primo
accertamento, devono, comunque, avere: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini; 
      b) statura non inferiore a m. 1,61 per le donne; 
      c) acutezza visiva: 
        1)  per  i  candidati  che  concorrono  per  il   contingente
ordinario: 
          - uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore  a
7/10 nell'occhio che vede  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore a 4 diottrie per la miopia, 4 diottrie per  l'ipermetropia,
2 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse, 4  diottrie
per l'astigmatismo ipermetropico composto con  lente  cilindrica  non
superiore  a  1,5  diottrie,  3  diottrie  per  l'astigmatismo  misto
(calcolato come somma del valore assoluto delle  due  correzioni),  3
diottrie per l'anisometropia  sferica  e  astigmatica  purche'  siano
presenti la fusione e la visione binoculare; 
          - campo visivo e motilita' oculare normali; 
          - visione binoculare; 
          - senso cromatico normale alle matassine colorate; 
        2) per i candidati che concorrono per il contingente di  mare
per la specializzazione: 
          - "nocchiere abilitato al comando": acutezza visiva  uguale
o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore  a  7/10  nell'occhio
che vede meno senza correzione;  campo  visivo  e  motilita'  oculare
normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; 
          - "tecnico di macchine": visus corretto  10/10  in  ciascun
occhio; la correzione della refrazione non dovra' superare 3 diottrie
per  la  miopia,  3  diottrie  per  l'ipermetropia,  1  diottria  per
l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse; la correzione  totale  non
dovra'  comunque  superare  3  diottrie  per  l'astigmatismo  miopico
composto, 3 diottrie per l'astigmatismo  ipermetropico  composto  con
lente  cilindrica  non  superiore  a  1  diottria,  3  diottrie   per
l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria,
2 diottrie per l'anisometropia sferica e  astigmatica  purche'  siano
presenti la fusione e la visione binoculare; 
          - "tecnico dei sistemi elettronici di  comunicazione  e  di
scoperta": visus naturale 10/10 in ciascun  occhio.  Senso  cromatico
normale alle tavole pseudoisocromatiche. 
    7. I candidati con vizi visivi  devono  presentarsi  alla  visita
medica muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali". 
    8. La rilevazione dell'entita'  visiva  per  detti  candidati  e'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto". 
    9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e  dei  suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 
    10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai   seguenti
parametri: 
      a) per il contingente ordinario e per il  contingente  di  mare
per le specializzazioni "nocchiere abilitato al comando"  e  "tecnico
di macchine": 
        1) monolaterale: 35 dB; 
        2) bilaterale: P.P.T. 20%; 
      b) per il contingente di mare per la specializzazione  "tecnico
dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta": 
        1) monolaterale: 24 dB; 
        2) bilaterale: P.P.T. 10%. 
    11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi  della  parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze  psico-attive  e/o   la   positivita'   ai   relativi   test
tossicologici. 
    12. La dentatura deve essere in buone condizioni.  Devono  essere
presenti  almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella   funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare  piu'
di due coppie masticatorie  contrapposte.  La  protesi  efficiente  e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 
    13. Ai fini del computo del numero  minimo  di  elementi  dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 
    14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: 
      a) dell'urina ed ematochimici; 
      b) elettrocardiografico e visita cardiologica; 
      c) test psico-clinici. 
    15. I candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere  apposita
dichiarazione di consenso. 
    16. I candidati che non raggiungono i  requisiti  fisici  minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e  12,  sono  immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 
    17. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10. 
    18. I candidati di sesso femminile devono produrre,  in  sede  di
visite mediche, un test di gravidanza, di data non anteriore a cinque
giorni dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato. In assenza del referto,  la  candidata  e',  allo  scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    19. Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Tali candidate sono, pertanto: 
      a)  ammesse,  con  riserva,  a  sostenere  le  successive  fasi
concorsuali; 
      b) comunque escluse dal concorso,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 3, del predetto  decreto  ministeriale,  laddove  lo  stato  di
temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 8 ottobre 2013.

Art. 16 Accertamento attitudinale

				Art. 16 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1. I candidati risultati idonei alle  precedenti  fasi  selettive
sono tenuti a presentarsi,  per  essere  sottoposti  all'accertamento
dell'idoneita'  attitudinale  al  servizio  quale  maresciallo  della
Guardia di finanza, secondo il calendario e presso la sede comunicati
con l'avviso di cui all'articolo 13,  comma  5,  se  appartenenti  al
Corpo, ovvero con la convocazione di cui all'articolo 14, comma 8, se
non appartenenti alla Guardia di finanza. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei concorrenti  e'
effettuato dalla sottocommissione indicata all'articolo 6,  comma  1,
lettera e), secondo le modalita' tecniche definite con  provvedimento
del  Comandante  Generale  della  Guardia  di  finanza,  e  tende   a
verificare il possesso delle attitudini necessarie per  ricoprire  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a)  test   intellettivi,   per   valutare   le   capacita'   di
ragionamento; 
      b)  test  di  personalita'  e  questionario   biografico,   per
acquisire  elementi  circa  il  carattere,  le  inclinazioni   e   le
esperienze di vita passata e presente; 
      c) colloquio, per un esame diretto  dei  candidati,  alla  luce
delle risultanze dei predetti test. 
    4.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati,  la  citata  sottocommissione  fissa,  in
apposito atto, i criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  degli
stessi. 
    5. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali di
cui al presente articolo sono ammessi a  sostenere  la  prova  orale,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7.  Avverso  la  suddetta  esclusione  gli  interessati   possono
produrre  ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui  all'ultimo  comma
dell'articolo 10.

Art. 17 Prova orale

				Art. 17 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all'articolo 6, comma 1, lettera d), e consiste in: 
      a) un esame di storia ed educazione civica (durata  massima  15
minuti); 
      b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti); 
      c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti), 
nei limiti del programma riportato in allegato 3. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. 
    3. Le sottocommissioni di cui al  comma  1  assegnano  a  ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero  a  venti
ventesimi. 
    4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti  dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un  punto  di
merito non inferiore a 10 ventesimi. 
    6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a  10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
10. 
    8. Al termine di  ogni  seduta,  le  competenti  sottocommissioni
compilano l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del
punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto  dal
presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo
della  sede  di  esame.  L'esito  della  prova  orale  e',  comunque,
notificato ad ogni candidato. 
    9.   Prima   dell'effettuazione    della    prova    orale,    le
sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d),  fissano
in apposito atto i criteri cui attenersi  per  la  valutazione  della
stessa.

Art. 18 Prove facoltative

				Art. 18 
 
                          Prove facoltative 
 
    1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'articolo 17, e' sottoposto all'esame facoltativo di  una  o  piu'
lingue estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 4. 
    2.  L'aspirante  che  concorre  per  i  posti  riservati  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a),  puo'  richiedere  di  sostenere
l'esame facoltativo  di  lingua  straniera  in  inglese,  francese  o
spagnolo. A tal proposito,  lo  stesso  puo'  essere  assistito,  sul
posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per
ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione  della
prova. 
    3.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera   d),
integrate a norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo. 
    4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la  prova  scritta  che
per quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente,  che
nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso  tra  i
10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di
merito la maggiorazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a). 
    5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'articolo 17, e' sottoposto alla prova facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 4. 
    6. Analogamente a quanto previsto al  comma  2,  l'aspirante  che
concorre per i posti  riservati  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera a), puo' essere assistito, nel corso della prova  facoltativa
di conoscenza dell'informatica, da personale qualificato  conoscitore
della lingua tedesca, per  ottenere  i  chiarimenti  necessari  sulle
modalita' di esecuzione della stessa. 
    7.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera   d),
integrate a norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo. 
    8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5,
un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che  riporta  un  voto
compreso tra i 10  e  20  ventesimi,  consegue  nel  punteggio  della
graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui all'articolo 20,
comma 3, lettera b). 
    9. Prima dell'effettuazione delle prove  facoltative  di  cui  al
presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito
atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

Art. 19 Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali

				Art. 19 
 
                 Mancata presentazione del candidato 
                       alle prove concorsuali 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per: 
      a)   sostenere    la    prova    preliminare,    l'accertamento
dell'idoneita'    psico-fisica,     l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale e  la  prova  orale,  previste,  rispettivamente,  dagli
articoli 10, 14, 16 e 17, e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,
escluso  dal  concorso.  Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici   di
espletamento delle  succitate  fasi  selettive  nonche'  delle  prove
facoltative   di   cui   all'articolo   18,   i   presidenti    delle
sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b),  c),  d)
ed e), hanno facolta' - su istanza  dell'interessato,  esclusivamente
per documentate cause di  forza  maggiore,  ovvero,  se  militare  in
servizio della Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del  reparto  di
appartenenza,  solo  per  improvvise  e  improrogabili  esigenze   di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. 
    L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via  delle
Fiamme  Gialle  n.  18  -  00122  Roma/Lido  di  Ostia,  deve  essere
anticipata, via fax, al numero 06564912362 (linea esterna) oppure  al
numero 8302362 (linea  interpolizie).  Eventuali  variazioni  a  tali
recapiti saranno rese note con avviso pubblicato  sul  sito  internet
www.gdf.gov.it; 
      b) sostenere la prova scritta, prevista  dall'articolo  11,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alla
lettera a) sono comunicate agli interessati  a  cura  del  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
della prova ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    3. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.

Art. 20 Graduatorie finali di merito

				Art. 20 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
    1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettera
d), predispongono  distinte  graduatorie  finali  di  merito  per  il
contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente  di
mare. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'articolo  1,  comma  8,  ad  esclusione  delle
lettere f) e g). 
    I  candidati,  concorrenti  per  i   posti   riservati   di   cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b),  non  beneficiano  di  tale
riserva laddove risultino, rispettivamente, privi  dell'attestato  di
cui all'articolo 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore, ovvero  non  appartenenti  a
una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma  1,  lettera  b),
del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66.  In  tali  casi,  gli
stessi sono iscritti  nella  graduatoria  finale  di  merito  per  il
contingente ordinario, nell'ordine del punteggio conseguito. 
    3. Per la formazione delle graduatorie  e'  presa  come  base  la
somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale di cui agli articoli 11 e 17, cosi' maggiorata: 
      a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di  esame  di
cui all'articolo 18, per ogni lingua estera conosciuta: 
        1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso  tra  i  10  e  i  12
ventesimi; 
        2) 1 ventesimo, per un voto compreso  tra  i  12,01  e  i  15
ventesimi; 
        3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi; 
      b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di  prova  di
cui all'articolo 18: 
        1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso  tra  i  10  e  i  12
ventesimi; 
        2) 1 ventesimo, per un voto compreso  tra  i  12,01  e  i  15
ventesimi; 
        3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi; 
      c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili  e  di
servizio posseduti dall'aspirante: 
        1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor  militare  o
al valor civile; 
        2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor militare
o al valor civile  o  per  promozione  straordinaria  per  merito  di
guerra; 
        3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare
o al valor civile, per ogni croce  di  guerra  al  valor  militare  o
promozione straordinaria per benemerenze di servizio; 
        4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore
a sei mesi di campagna  di  guerra  e  per  ogni  encomio  solenne  o
attestato di benemerenza; 
        5) 1 ventesimo, per  gli  appartenenti  al  Corpo  che  siano
risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali
per l'accesso al ruolo ispettori di cui  all'articolo  35,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; 
        6)  2  ventesimi,  per  gli  ufficiali  ed  i   sottufficiali
provenienti dalle altre Forze armate, in servizio o in congedo, e per
i sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza; 
        7)  1  ventesimo,  al  concorrente  appartenente   al   ruolo
"sovrintendenti"; 
        8) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato; 
        9)  0,50  ventesimi,  ai  concorrenti  aventi  i   gradi   di
finanziere scelto o finanziere nonche' per i  militari  in  ferma  di
leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle  Forze  armate
(esclusa l'Arma  dei  carabinieri)  quali  elettricisti,  magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di
automezzi,  radiomontatori,  operatori  meccanografici,   piloti   di
elicottero,  nocchieri,  meccanici  e   motoristi   navali,   tecnici
elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio,  che
abbiano completato la predetta ferma senza demerito; 
        10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi di effettivo servizio nella  Guardia  di  finanza,  fino  al
massimo di  4  ventesimi.  Nel  computo  del  servizio  prestato,  e'
considerato anche il  tempo  trascorso  per  infermita'  riconosciuta
dipendente da causa di servizio, in luoghi di  cura,  in  licenza  di
convalescenza o in aspettativa; 
      d) 2  ventesimi,  per  il  diploma  di  laurea,  ovvero  laurea
specialistica, o titolo equipollente (con esclusione,  quindi,  delle
lauree c.d. "triennali" o di "I livello"); 
      e) 0,25 ventesimi, per i  candidati  del  contingente  di  mare
iscritti nelle matricole della gente di mare di 1^ categoria; 
      f) 1 ventesimo, per i candidati  del  contingente  di  mare  in
possesso del diploma di istituto tecnico ad indirizzo nautico. 
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al valor aeronautico  o  al  valor  civile,  ai  militari  in
servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla  data  di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    5. In caso di ulteriore parita', si osservano  le  norme  di  cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191. 
    6. La graduatoria per i posti riservati ai militari  in  possesso
della specializzazione di motorista  navale  e'  formata  secondo  le
disposizioni dell'articolo 1, comma 3, ed e' maggiorata dai  punteggi
di cui al presente articolo. 
    7. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti  validi  se
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda e se la certificazione che ne attesta  il  possesso  e'
stata  presentata  con  le  modalita'  e   la   tempistica   indicate
all'articolo 5, comma 4. 
    8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione, qualora risultante  dalla  documentazione  personale,
sara' acquisita d'ufficio. 
    9. Con determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza o dall'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate  le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine delle  stesse,  risultino  compresi  nel
numero dei posti messi a concorso,  tenuto  conto  delle  riserve  di
posti di cui all'articolo 1, comma 2. 
    10. Le citate graduatorie sono rese note con  avviso  disponibile
sul  sito  internet  www.gdf.gov.it  e  presso   l'Ufficio   Centrale
Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  Aprile
n. 55 - Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'articolo 10.

Art. 21 Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei vincitori del concorso

				Art. 21 
 
Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei  vincitori  del
                              concorso 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad  assumere,
di cui all'articolo 1, comma 9, i  concorrenti  dichiarati  vincitori
sono  ammessi  al  corso  di  formazione  in  qualita'   di   allievi
marescialli, previo superamento  (solo  per  i  non  appartenenti  al
Corpo)  della  visita  medica  di  incorporamento,  alla  quale  sono
sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte  del
Dirigente  il   Servizio   Sanitario   della   Scuola   Ispettori   e
Sovrintendenti, al fine di accertare il  mantenimento  dell'idoneita'
psico-fisica. 
    2. Il corso di formazione ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha la durata di due  anni
accademici. 
    3. Entro venti giorni dall'inizio del corso,  con  determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori  del  concorso
altri  concorrenti  idonei   nell'ordine   delle   graduatorie,   per
ricoprire: 
      a) i posti resisi,  comunque,  disponibili  tra  i  concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori; 
      b) altri posti, nel limite di  un  decimo  di  quelli  messi  a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo "ispettori" per l'anno in cui  gli  aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo. 
    4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura e spese del
Corpo, a un corso di laurea individuato dal  Comando  Generale  della
Guardia di Finanza. Pertanto, gli stessi  non  dovranno  trovarsi  in
situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita'. 
    5. Gli ufficiali di complemento e i  militari  in  congedo  della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo  delle  altre
Forze Armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
ad ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al  corso  di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica. 
    6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della  Guardia  di
finanza,  all'atto  dell'ammissione  al  corso  di  formazione,  sono
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in
qualita' di allievo maresciallo. 
    Il  periodo  di  servizio  prestato  come  ufficiale   in   ferma
prefissata e' comunque: 
      a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio; 
      b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento  economico  e
per  la  determinazione  dell'anzianita'  lavorativa  ai   fini   del
trattamento previdenziale. 
    7. Ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad  analoghi  e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. 
    8. Il Comando Generale della Guardia di finanza  puo'  avviare  i
candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in  programmazione,
al successivo corso di formazione. 
    9. Per i soli candidati non appartenenti al  Corpo,  l'ammissione
al  corso  di  formazione  di  cui  al  comma  8  e'  subordinata  al
superamento  della  visita  medica  di   incorporamento,   cui   sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a  cura  del
Dirigente  il   Servizio   Sanitario   della   Scuola   Ispettori   e
Sovrintendenti  della  Guardia  di   finanza.   Quest'ultimo,   nello
svolgimento dei propri  lavori,  si  avvarra'  del  supporto  tecnico
nonche' delle strutture del Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza,  reiterando,  al  fine   di   verificare   il   mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti  gli  accertamenti
previsti dall'articolo 15. 
    10. I concorrenti, convocati dal  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 9, devono presentare i certificati ed  il  test  (se  di  sesso
femminile) previsti all'articolo 15, secondo  le  modalita'  all'uopo
stabilite. 
    11.  I  provvedimenti  con  i  quali  il  Dirigente  il  Servizio
Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta,  ai  sensi
del presente articolo, la non idoneita'  psico-fisica  dei  candidati
devono essere notificati agli interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo  il
termine  di  cui  all'articolo  2,  primo  comma,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29 e  seguenti  dell'allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso ad  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.

Art. 22 Mancata presentazione al corso

				Art. 22 
 
                   Mancata presentazione al corso 
 
    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e' considerato  rinunziatario  al  corso  stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di  forza  maggiore,  devono
essere comunicati, a mezzo fax al numero 0862342215, al massimo entro
3 giorni dall'inizio del corso, al Comandante della Scuola  Ispettori
e Sovrintendenti della Guardia  di  finanza,  che  li  valuta  e,  se
indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire un
ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti.  Le  decisioni  sono  comunicate  al
candidato a cura della Scuola Ispettori e Sovrintendenti. 
    3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per  oltre  90  giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla  frequenza  del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

Art. 23 Spese per la partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami

				Art. 23 
 
Spese per la partecipazione al concorso e concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al  Corpo  della  Guardia   di   finanza,   sono   concesse   licenze
straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari.
La rimanente licenza straordinaria per esami, fino  alla  concorrenza
di giorni 30, puo' essere concessa, per la  preparazione  agli  esami
orali, solo a coloro che hanno conseguito il  giudizio  di  idoneita'
alla prova scritta. Per i militari frequentatori di corso, le assenze
maturate per la fruizione della predetta licenza, sono  computate  ai
fini del  calcolo  dei  periodi  massimi  di  assenza  dall'attivita'
didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal  corso
stesso, secondo le disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo  restando  il
tetto massimo di 45 giorni annui di  licenza  straordinaria  previsto
dalla normativa in vigore. 
    Qualora il concorrente non si  presenti  alla  prova  orale,  per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria  e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso  e,  se
questa  e'  stata  gia'  fruita,  alla  licenza  ordinaria  dell'anno
successivo. 
    4.  La  partecipazione  alle  prove   concorsuali   deve   essere
comprovata  da  apposito  attestato   rilasciato   dalla   competente
sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza. 
    5. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza  per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 24 Nomina a maresciallo, completamento della formazione e assegnazione alle sedi di servizio

				Art. 24 
 
Nomina a maresciallo, completamento della formazione  e  assegnazione
                        alle sedi di servizio 
 
    1. Al termine del corso  di  cui  all'articolo  21,  gli  allievi
giudicati idonei sono nominati marescialli e avviati  alla  frequenza
di un  corso  di  qualificazione  operativa,  a  completamento  della
formazione di base. 
    2. I marescialli del contingente di mare,  durante  il  corso  di
qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per
la quale hanno concorso. 
    3. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli  sono
destinati  nelle  sedi  ove  esigenze  organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno, con obbligo  di  permanenza  secondo  le  disposizioni
interne del Corpo.

Art. 25 Trattamento economico degli allievi marescialli

				Art. 25 
 
                        Trattamento economico 
                      degli allievi marescialli 
 
    1. Durante il corso,  gli  allievi  marescialli  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.

Art. 26 Sito internet ed informazioni utili

				Art. 26 
 
                 Sito internet ed informazioni utili 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo  www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi.

Art. 27 Trattamento dei dati personali

				Art. 27 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' concorsuali e sono trattati presso  una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  possono  essere  utilizzati,  a   prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del  candidato,  nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei  diritti  di  cui  all'articolo  7  del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  tra  i  quali  il
diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il  Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
Guardia di finanza. 
      Roma, 12 febbraio 2013 
 
                                           Gen. C.A. Saverio Capolupo

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