MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO Avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata al reclutamento di cinquecento unita' di personale non dirigenziale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno ed indeterminato. (20E02313)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 21-02-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata al reclutamento di cinquecento unita' di personale non dirigenziale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno ed indeterminato. (20E02313)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
  • Data: 21-02-2020
  • Scadenza: 22-03-2020

Art. 1 Posti disponibili e destinatari della procedura

IL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive  modificazioni,  recante  il  "Testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  Statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato"; 
    Vista  la  legge  28  febbraio  1987,   n.   56,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Norme sull'organizzazione del
mercato  del  lavoro"  ed,  in  particolare,  l'art.   16   rubricato
"Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  18
settembre 1987, n. 392, recante "Modalita' e criteri per l'avviamento
e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16  della  legge  28
febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione  del  mercato
del lavoro"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni,   recante   la   "Legge-quadro    per    l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto legislativo 20 ottobre  1998,  n.  368,  recante
"Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive  modificazioni,
recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni,  recante  il  "Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare,  l'art.  35,  comma  1,
lettera b) e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice in materia di  protezione  di  dati  personali",  cosi'  come
novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"; 
    Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna"; 
    Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,   e
successive modificazioni, recante "Attuazione  della  legge  4  marzo
2009, n. 15, in materia di  ottimizzazione  della  produttivita'  del
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego"; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
"Codice dell'ordinamento militare", ed, in particolare,  l'art.  1014
rubricato "Riserve di  posti  nel  pubblico  impiego"  e  l'art.  678
rubricato "Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari"; 
    Visto  l'Accordo   concernente   l'individuazione   dei   profili
professionali del Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,
sottoscritto in data 20 dicembre 2010,  tra  l'Amministrazione  e  le
OO.SS., e successive integrazioni; 
    Vista la legge 4 aprile 2012,  n.  35,  che  ha  convertito,  con
modificazioni, il  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" e,
in particolare, l'art. 8 concernente l'invio per via telematica delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista  la  legge  6  novembre  2012,   n.   190,   e   successive
modificazioni,  recante  "Disposizioni  per  la  prevenzione   e   la
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'  nella   pubblica
amministrazione"; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  e  successive
modificazioni, recante  "Riordino  della  disciplina  riguardante  il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',  trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni"; 
    Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125, che  ha  convertito,  con
modificazioni, il decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni"; 
    Vista la legge 29 luglio 2014, n. 106,  che  ha  convertito,  con
modificazioni, il  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  recante
"Disposizioni urgenti per la  tutela  del  patrimonio  culturale,  lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" e, in  particolare,
l'art. 15, comma 2-ter, rubricato "Misure urgenti  per  il  personale
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo"; 
    Vista la legge 11 agosto 2014, n. 114,  che  ha  convertito,  con
modificazioni, il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  recante
"Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto ministeriale  27  novembre  2014,  e  successive
modificazioni, recante "Articolazione degli  uffici  dirigenziali  di
livello non  generale  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo"; 
    Visto il decreto ministeriale  23  dicembre  2014,  e  successive
modificazioni, recante  "Organizzazione  e  funzionamento  dei  musei
statali"; 
    Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e successive modificazioni,
recante "Deleghe al Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   9   aprile   2016,   recante
"Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e  istituti  e
luoghi della  cultura  di  rilevante  interesse  nazionale  ai  sensi
dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  19  settembre   2016,   recante
"Ripartizione delle dotazioni organiche  del  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo"; 
    Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2016,  n.  483,  recante
"Riorganizzazione temporanea degli uffici  periferici  del  Ministero
nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016,  ai  sensi
dell'art. 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni e integrazioni"; 
    Visto il decreto  ministeriale  7  febbraio  2018,  e  successive
modificazioni, concernente  "Modifiche  al  decreto  ministeriale  23
dicembre 2014, recante  "Organizzazione  e  funzionamento  dei  Musei
Statali"; 
    Visto  l'Atto  di  programmazione  del  fabbisogno  di  personale
2018-2020 del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
    Vista la direttiva del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
Pubblica amministrazione n. 3 del  24  aprile  2018,  recante  "Linee
guida sulle procedure concorsuali"; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in  particolare  l'art.  1,
comma 338, che autorizza il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,  a  decorrere  dall'anno  2020,  ad   esperire   procedure
concorsuali per l'assunzione di 250 unita' di personale di  qualifica
non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1  e,
a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 250 unita' di  personale  di
qualifica  non  dirigenziale  appartenenti  all'Area  II,   posizione
economica F1; 
    Vista la legge 28 marzo 2019,  n.  26,  che  ha  convertito,  con
modificazioni, il  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  recante
"Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni"; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo" e, in particolare, l'art.  3  rubricato
"Misure  per  accelerare  le  assunzioni   mirate   e   il   ricambio
generazionale nella pubblica amministrazione"; 
    Vista la legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha  convertito,  con
modificazioni, il decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  104,  recante
"Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita'  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni"   e,   in
particolare, l'art. 1, comma 16, ai sensi del quale la  denominazione
"Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il  turismo"
sostituisce, ad ogni effetto  e  ovunque  presente  in  provvedimenti
legislativi e regolamentari, la denominazione: "Ministero per i  beni
e le attivita' culturali"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169, recante  "Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance"; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022"; 
    Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica"; 
    Visto il decreto ministeriale 28 gennaio  2020,  n.  21,  recante
"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il  turismo",  in
corso di registrazione; 
    Visto il decreto ministeriale 28 gennaio  2020,  n.  22,  recante
"Modifiche  al  decreto  ministeriale  23  dicembre   2014,   recante
"Organizzazione  e  funzionamento  dei   musei   statali"   e   altre
disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale", in
corso di registrazione; 
    Visto il decreto ministeriale 29 gennaio  2020,  n.  35,  recante
"Modifiche al decreto ministeriale 27  novembre  2014,  e  successive
modificazioni,  recante  "Decreto  di  graduazione   delle   funzioni
dirigenziali di livello generale", in corso di registrazione; 
    Visto il decreto ministeriale 29 gennaio  2020,  n.  36,  recante
"Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale", in
corso di registrazione; 
    Visto il Contratto collettivo  nazionale  per  il  personale  non
dirigenziale  del  comparto  Funzioni  Centrali   per   il   triennio
2016-2018; 
    Vista la nota del Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo - prot. n. 40813 del 20 dicembre 2019, come  integrata
con successiva nota prot. n. 2351 del 24 gennaio 2020  -  inviata  al
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, mediante la quale sono stati ottemperati  gli  obblighi
di comunicazione  di  cui  all'art.  34-bis  del  richiamato  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Preso atto della  sussistenza  di  idonea  copertura  finanziaria
complessiva; 
    Considerata la  corrispondenza  di  posti  vacanti  in  dotazione
organica per il profilo professionale di  "Operatore  alla  custodia,
vigilanza e accoglienza"; 
    Ritenuto, pertanto, di procedere all'indizione di  una  procedura
selettiva, mediante avviamento degli  iscritti  nelle  liste  di  cui
all'art. 16, legge n. 56/1987, per il reclutamento di complessive  n.
500 unita' di personale non dirigenziale, a tempo  indeterminato,  da
inquadrare nella II Area funzionale, posizione economica F1,  profilo
professionale di "Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza"; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
           Posti disponibili e destinatari della procedura 
 
 
    1. E' indetta una procedura di  selezione  per  il  reclutamento,
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di  cui  all'art.  16,
legge n. 56/1987, di  complessive  n.  500  unita'  di  personale  di
qualifica non dirigenziale da inquadrare, con rapporto  di  lavoro  a
tempo pieno ed indeterminato, nella Seconda area  funzionale,  fascia
retributiva F1, profilo professionale di  "operatore  alla  custodia,
vigilanza e accoglienza". 
    2. I posti da ricoprire con la selezione di cui al  comma  1  del
presente articolo sono cosi' ripartiti: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2 Requisiti per l'avviamento a selezione

				Art. 2 
 
 
               Requisiti per l'avviamento a selezione 
 
 
    1. Per partecipare alla presente  procedura  di  avviamento,  gli
iscritti nelle liste di cui all'art. 16,  legge  n.  56/1987,  devono
possedere,  alla  data  di  scadenza  del  termine   utile   per   la
presentazione della domanda di  partecipazione  al  concorso  nonche'
alla data di assunzione in servizio, i seguenti requisiti: 
    a. Cittadinanza  italiana  ovvero  cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea. Sono ammessi, altresi',  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea che
non abbiano la  cittadinanza  di  uno  Stato  membro,  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38, decreto legislativo n. 165/2001.  I  soggetti  di
cui al citato art. 38, decreto legislativo n. 165/2001, devono essere
in possesso dei  requisiti,  ove  compatibili,  di  cui  all'art.  3,
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994; 
    b. Eta' non inferiore ai 18 anni; 
    c. Possesso del diploma di istruzione secondaria di  primo  grado
(scuola media inferiore); 
    d. Idoneita'  fisica  allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  la
procedura  si  riferisce  (da  intendersi,   per   i   soggetti   con
disabilita', come idoneita' allo svolgimento delle mansioni); 
    e. Godimento dei diritti civili e politici; 
    f. Non essere stati esclusi dall'elettorato attivo; 
    g.  Non  essere  stati  licenziati,   destituiti   o   dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento ovvero essere stati dichiarati  decaduti  da
un  impiego  statale  per  aver  conseguito  l'impiego  mediante   la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
    h. Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,  per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
    i. Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31  dicembre
1985, essere in posizione regolare nei  riguardi  degli  obblighi  di
leva secondo la vigente normativa italiana. 
    2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o  cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea, i precedenti punti  e),  f),
h) ed i) si applicano solo in quanto compatibili. 
    3.  Per  gli  iscritti  che  non  siano  cittadini  italiani   e'
richiesta, altresi', una adeguata conoscenza della lingua italiana da
accertarsi in sede di prova  di  idoneita'  di  cui  all'art.  4  del
presente avviso. 
    4. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di  disporre,  in
qualsiasi  momento,  anche  successivamente  all'espletamento   della
selezione - alla quale, pertanto, i  candidati  vengono  ammessi  con
riserva - l'esclusione dalla medesima con motivato provvedimento, per
difetto di uno dei prescritti requisiti.

Art. 3 Avvio a selezione e formazione della graduatoria

				Art. 3 
 
 
          Avvio a selezione e formazione della graduatoria 
 
 
    1. L'avviamento alla  selezione  avviene  a  cura  esclusiva  dei
Centri per l'impiego territorialmente competenti, nella  sede  presso
la quale il lavoratore dovra'  prestare  servizio,  secondo  l'ordine
della graduatoria ivi esistente. Pertanto i soggetti interessati  non
dovranno inoltrare alcuna domanda di partecipazione al Ministero  per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
    2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami",  i  Segretariati  regionali  di  questo
Ministero, interessati dalla selezione, provvedono  ad  inoltrare  ai
Centri per l'impiego territorialmente competenti, ovvero  anche  agli
uffici provinciali o regionali del lavoro, richiesta di avviamento  a
selezione di un numero di lavoratori pari  al  doppio  dei  posti  da
ricoprire, secondo le modalita'  di  cui  all'art.  25,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487/1994. 
    3. I Centri  per  l'impiego,  ovvero  gli  uffici  provinciali  o
regionali del  lavoro,  entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta, salvo  eccezionale  e  motivato  impedimento,  avviano  le
procedure per la formazione delle graduatorie nel  numero  richiesto,
secondo l'ordine di graduatoria degli  iscritti  aventi  i  requisiti
indicati nella richiesta stessa. 
    4. All'esito della richiesta di avviamento, ricevute  le  domande
presentate  dai  candidati  iscritti  nelle  liste  dei  Centri   per
l'impiego ed interessati alla presente procedura, gli  stessi  Centri
per l'impiego, ovvero gli uffici provinciali o regionali del  lavoro,
entro  quarantacinque  giorni  dall'avvio  delle  procedure  per   la
formazione delle graduatorie,  provvedono  alla  pubblicazione  delle
stesse  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  26,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487/1994. 
    5.  E'  fatto  onere  agli  interessati  di   autocertificare   e
specificare ai Centri per l'impiego l'eventuale possesso  dei  titoli
di preferenza  di  cui  all'art.  5,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994. 
    6. I Centri  per  l'impiego,  ovvero  gli  uffici  provinciali  o
regionali del  lavoro,  trasmettono  ai  Segretariati  regionali  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo  gli
elenchi dei nominativi dei candidati avviati alla selezione,  secondo
l'ordine di graduatoria e con  espressa  indicazione  del  punteggio,
completi dei dati identificativi, del codice fiscale,  dell'indirizzo
di residenza, nonche',  ove  possibile,  di  un  indirizzo  e-mail  o
recapito telefonico. I  candidati  avviati  alla  selezione  potranno
comunicare formalmente un indirizzo diverso da quello  di  residenza,
presso il  quale  intendano  ricevere  eventuali  comunicazioni  loro
dirette.

Art. 4 Selezione e prova di idoneita'

				Art. 4 
 
 
                   Selezione e prova di idoneita' 
 
 
    1. I Segretariati  regionali  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e  per  il  turismo,  entro  dieci  giorni  dalla
pubblicazione delle graduatorie, convocano i candidati per sottoporli
alle  prove  di  idoneita',  rispettivamente  secondo   l'ordine   di
graduatoria, indicando il giorno ed il  luogo  di  svolgimento  delle
stesse. 
    2. La selezione  e'  finalizzata  ad  accertare  l'idoneita'  del
candidato a svolgere le mansioni previste dal  profilo  professionale
di "Operatore alla custodia, vigilanza e  accoglienza"  di  cui  all'
Accordo concernente l'individuazione dei  profili  professionali  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali - sottoscritto in  data
20  dicembre  2010  tra  l'Amministrazione  e  le  OO.SS.  -   meglio
evidenziato in premessa, e non comporta valutazione comparativa. 
    3. La prova selettiva, che  dovra'  svolgersi  con  le  modalita'
previste dall'art. 27, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
487/1994, consistera' in un  colloquio  finalizzato,  tra  le  altre,
all'accertamento del possesso di buone conoscenze  di  base,  nonche'
della capacita'  di  affrontare  problematiche  lavorative  di  media
complessita'  e  in  autonomia   nell'ambito   di   modelli   esterni
predefiniti  con  pluralita'  di  soluzioni,   con   verifica   della
conoscenza di base della lingua inglese,  quindi  dell'attitudine  ad
acquisire la professionalita' di "Operatore alla custodia,  vigilanza
e accoglienza".

Art. 5 Commissioni esaminatrici

				Art. 5 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
 
    1. Ai fini  dell'espletamento  della  presente  selezione,  sara'
istituita,  con  decreto  del  Direttore  generale  della   Direzione
Generale  Organizzazione,  una  commissione  esaminatrice   centrale,
operante presso la sede centrale  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo. 
    2. Saranno, altresi', istituite le sottocommissioni  esaminatrici
operanti presso i Segretariati regionali del Ministero. 
    3. La  commissione  centrale  e  le  sottocommissioni  suindicate
saranno composte, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c),  decreto
del Presidente della Repubblica n.  487/1994,  da  un  dirigente  con
funzioni di presidente e da due esperti nelle materie  oggetto  della
selezione, aventi la qualifica di  Area  III,  e  da  un  dipendente,
appartenente all'Area II, per le funzioni di segretario.

Art. 6 Riserva di posti

				Art. 6 
 
 
                          Riserva di posti 
 
 
    1. In favore dei volontari in  ferma  breve  e  ferma  prefissata
delle Forze  armate,  congedati  senza  demerito  ovvero  durante  il
periodo di rafferma, nonche' dei volontari  in  servizio  permanente,
nonche' degli ufficiali di complemento  in  ferma  biennale  e  degli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito  la
ferma contratta, e' riservato il 30  per  cento  dei  posti  messi  a
concorso, ai sensi e per gli effetti  dell'art.  24,  commi  4  e  5,
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e degli  articoli
678 e 1014, decreto legislativo n. 66/2010. 
    2. Nelle richieste di avviamento, i  Segretariati  regionali  del
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo
indicano i posti riservati ai lavoratori ai sensi delle  norme  sopra
richiamate. 
    3. I candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma  1
devono produrre  ai  Centri  per  l'impiego  apposita  certificazione
rilasciata dagli organi militari competenti. 
    4. I Centri per l'impiego territorialmente competenti annotano il
titolo a fianco dei nomi dei candidati interessati nella  graduatoria
degli iscritti nelle liste di collocamento. 
    5. Alla copertura dei posti oggetto di riserva, eventualmente non
ricoperti, si provvede con candidati da  assumere  con  le  procedure
previste dal presente avviso.

Art. 7 Modalita' per la copertura dei posti fino alla scadenza della graduatoria

				Art. 7 
 
 
Modalita' per  la  copertura  dei  posti  fino  alla  scadenza  della
                             graduatoria 
 
 
    1. Alla sostituzione dei candidati che non  hanno  risposto  alla
convocazione o non hanno superato la prova di idoneita' o  non  hanno
sottoscritto il  contratto  individuale  di  lavoro  o  non  si  sono
presentati per l'immissione in servizio  senza  giustificato  motivo,
ovvero non siano in possesso dei requisiti  richiesti,  si  provvede,
fino  alla  scadenza  della  graduatoria,  con  ulteriori  avviamenti
effettuati secondo l'ordine di graduatoria vigente al  momento  della
richiesta di avviamento.

Art. 8 Assunzione

				Art. 8 
 
 
                             Assunzione 
 
 
    1. I candidati utilmente selezionati  sono  assunti,  secondo  la
disciplina prevista dal vigente  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  relativo  al  personale  del   comparto   Funzioni   Centrali
richiamato in premessa, e nel rispetto delle disposizioni  di  legge,
nel profilo professionale di "Operatore alla  custodia,  vigilanza  e
accoglienza", della Seconda area funzionale,  fascia  retributiva  F1
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
    2.  Il  rapporto  di  lavoro  decorre,  ad  ogni   effetto,   con
l'accettazione da parte degli interessati del  contratto  individuale
di lavoro, che si perfeziona  con  la  presentazione  nella  sede  di
assegnazione nella data indicata  dall'Amministrazione  competente  e
con l'attestazione dell'avvenuta presa di servizio dei medesimi. 
    3. La  mancata  presentazione  in  servizio,  senza  giustificato
motivo, nel  termine  indicato  comporta  la  decadenza  dal  diritto
all'assunzione e il non perfezionarsi del  contratto  individuale  di
lavoro. 
    4. La nomina in prova e l'immissione in servizio  dei  lavoratori
avviati all'impiego sono disposte con  riserva  di  accertamento  dei
requisiti per l'ammissione. 
    5. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente  ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni. 
    6. Il personale  e'  tenuto  a  permanere  nella  sede  di  prima
destinazione per un periodo  non  inferiore  a  tre  anni,  ai  sensi
dell'art. 15, comma 2-ter del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Art. 9 Accesso agli atti

				Art. 9 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge n.  241/1990,  l'accesso
alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' consentito, in
relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai  cui
fini gli atti stessi sono preordinati. 
    2. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    3. L'Amministrazione puo' disporre il differimento dell'esercizio
del diritto di accesso fino alla  conclusione  della  procedura,  per
esigenze  organizzative,  di  ordine  e  speditezza  della  procedura
stessa.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

				Art. 10 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura  di  selezione  saranno  trattati  esclusivamente  per   le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e  per  le
successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione,
nel rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo  necessario  connesso
alla gestione della  procedura  selettiva  e  delle  graduatorie,  in
archivi  informatici/cartacei  per  i   necessari   adempimenti   che
competono al Ministero e alla commissione esaminatrice in ordine alle
procedure selettive,  nonche'  per  adempiere  a  specifici  obblighi
imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati e'  obbligatorio  ed  il  rifiuto  di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in questione saranno trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5. Il titolare del trattamento dei dati e'  il  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo. Il Responsabile della
Protezione dei Dati e' il Prof. Alessandro  Benzia,  contattabile  al
seguente recapito e-mail: rpd@beniculturali.it 
    6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento. 
    7. I dati personali potranno essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' Garante per la protezione  dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti  in
esito alla selezione  verra'  diffusa  mediante  pubblicazione  nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza  e  non  eccedenza,  minimizzazione   e   anonimizzazione,
attraverso il sito istituzionale  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo. 
    8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli  articoli
15 e ss., quali l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la
cancellazione  dei  dati,  la   limitazione   del   trattamento,   la
portabilita' dei dati, l'opposizione  al  trattamento.  L'interessato
potra',  altresi',  esercitare  il  diritto   di   proporre   reclamo
all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11 Norme di salvaguardia

				Art. 11 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando,  valgono  le
disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti   in   materia   di
reclutamento di personale. 
    2.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    3. Il presente avviso sara' pubblicato sul sito web del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
 
      Roma, 10 febbraio 2020  
 
                                    Il direttore generale: Giuseppone

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