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- Atto numero 22E01626 del 22-02-2022
MINISTERO DELLA DIFESA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque orchestrali presso la banda musicale dell'Aeronautica militare. (22E01626)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 22-02-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque orchestrali presso la banda musicale dell'Aeronautica militare. (22E01626)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
- Data: 22-02-2022
- Scadenza: 24-03-2022
Art. 1 Posti a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla
legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE" e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
-registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226-
concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390-
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 e in particolare l'art.
8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e
prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2";
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante "Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.";
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e in particolare l'art. 259 recante "Misure per la
funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali"
la cui efficacia e' stata prorogata al 31 marzo 2022 dall'art. 1,
comma 8, lettera a, numero 2, del decreto-legge 31 dicembre 2021, n.
228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020, recante
"Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19"
e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 settembre 2021, n. 126, recante "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed
economiche" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024";
Visto il foglio n. 20463 del 3 febbraio 2021 con il quale lo
Stato Maggiore della difesa ha definito il piano delle assunzioni per
l'anno 2021;
Vista la lettera dello Stato Maggiore dell'aeronautica del 19
novembre 2021 concernente gli elementi di programmazione per
l'emanazione del bando di concorso per il reclutamento di cinque
orchestrali della banda musicale;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di cinque orchestrali presso la banda musicale
dell'Aeronautica militare cosi' suddivisi:
a) un posto di maresciallo 2^ classe per il seguente strumento:
2° sassofono tenore in Sib - 3^ parte A;
b) un posto di maresciallo 1^ classe per il seguente strumento:
1° trombone tenore - 1^ parte B;
c) un posto di maresciallo 1^ classe per il seguente strumento:
2^ tromba in Sib - 2^ parte A;
d) un posto di maresciallo 1^ classe per il seguente strumento:
2° flicorno soprano in Sib - 2^ parte A;
e) un posto di primo maresciallo per il seguente strumento:
1° corno in Fa-Sib - 1^ parte A.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la
stessa Amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale e sul portale dei concorsi secondo le modalita'
riportate nel successivo art. 5.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La Direzione generale per il Personale militare si riserva,
altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito
www.difesa.it/concorsi nonche' nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa di cui all'art. 3, definendone le modalita'.
Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso
Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito o essere in grado di conseguire, al termine
dell'anno scolastico 2021-2022, il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal
corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari
dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modificazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del
Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la
relativa richiesta;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il
giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di
eta' e' elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate e
dei corpi di polizia in attivita' di servizio. Per gli orchestrali
della banda musicale dell'Aeronautica militare che concorrono per una
parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite
massimo di eta';
e) aver conseguito in un conservatorio statale o in altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine
di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
bando;
f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica
ed attitudinale al servizio incondizionato quale sottufficiale in
servizio permanente. Tale idoneita' sara' accertata con le modalita'
previste ai successivi articoli 11 e 12;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
Polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) aver tenuto condotta incensurabile;
k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale di
sostante stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti sanitari;
m) se candidati di sesso maschile non aver prestato servizio
sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15, comma 7 della legge 8
luglio 1998, n. 230 a meno che non abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati
collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei marescialli e sergenti, al ruolo
dei volontari in servizio permanente e i volontari in ferma in
servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti
indicati al precedente comma 1, dovranno:
a) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni;
b) essere in possesso della qualifica non inferiore a "nella
media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino alla nomina a
orchestrale della banda musicale dell'Aeronautica militare, pena
l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con
provvedimento del direttore generale per il personale militare o di
autorita' da lui delegata. L'accertamento, anche successivo al
reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti
comportera' la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario.
4. I candidati in servizio nominati vincitori del concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi al rispettivo corso
militare e di istruzione tecnico - professionale previo rilascio, nei
casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza
armata/Corpo armato d'appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura relativa ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1
del presente bando viene gestita tramite il portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa (da ora in poi "portale"),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, sezione
Focus "Concorsi on-line" ovvero collegandosi direttamente al sito
"https://concorsi.difesa.it".
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere con le modalita' di cui al
successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di
identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di
accesso sopraindicate.
5. Sempre tramite il portale dei concorsi i comandi degli
enti/reparti di appartenenza dovranno produrre l'attestazione dei
requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 6, lettere c) e
d). A tal fine riceveranno all'indirizzo di posta elettronica
istituzionale inserito dai candidati nella domanda di partecipazione
un'email riportante le informazioni per l'accesso alla specifica area
dedicata nella quale troveranno l'elenco della documentazione da
produrre per il personale loro dipendente.
Art. 4 Domanda di partecipazione
Art. 4
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1.
3. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare i
loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o
preferenza a parita' di punteggio, nonche' il recapito presso il
quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione,
fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del
successivo art. 5.
4. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il
sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati
inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra'
automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di
integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale
del profilo utente nella sezione "i miei concorsi", sara' sempre
disponibile per le esigenze del candidato e dovra' essere esibita e,
ove richiesto, consegnata alla presentazione agli accertamenti
sanitari.
5. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa entro il
termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa.
6. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei
requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.
Con l'invio della domanda, secondo le modalita' descritte, si
conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono
acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso nonche' dei
titoli preferenziali.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro
mezzo diverso da quello sopraindicato, non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
10. Per i militari in servizio il sistema provvedera' a informare
i comandi degli enti/reparti d'appartenenza, tramite messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicata
dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive
dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di
partecipazione. I candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione
del predetto messaggio e l'avvenuta acquisizione della copia della
domanda di partecipazione da parte dei comandi degli enti/reparti di
appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti dal
successivo art. 6.
11. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni
integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda
stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le
modalita' indicate nel successivo art. 5.
12. I titoli di merito non dovranno essere indicati e allegati
nella domanda di partecipazione ma dovranno essere consegnati
esclusivamente secondo le modalita' previste nell'art. 14 del bando.
Art. 5 Comunicazioni con i candidati
Art. 5
Comunicazioni con i candidati
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, calendari di svolgimento delle prove previste
dall'iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un'area
privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I
candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni
mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche
pubblicate nel sito www.difesa.it
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai candidati anche con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Successivamente alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, eventuali variazioni e/o integrazioni
della domanda di partecipazione al concorso relative alla residenza,
al recapito, all'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica
certificata, al numero di utenza di telefonia fissa e/o mobile
nonche' variazioni relative alla propria posizione giudiziaria,
possono essere inviate a mezzo e-mail all'indirizzo di posta
elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it o all'indirizzo
di posta certificata persomil@postacert.difesa.it e all'indirizzo
r1d1s5@persomil.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano.
Non saranno prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o
l'incompleta indicazione dei titoli di preferenza ancorche' posseduti
entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1,
eccezion fatta per i soli candidati che conseguiranno il titolo di
studio di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b) nell'anno
scolastico 2021-2022.
A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovra' comunque
essere allegata copia per immagine (file formato PDF e JPEG con
dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento d'identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
3. I candidati che successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso sono incorporati presso un
reparto/ente militare devono informare il competente ufficio del
medesimo reparto/ente circa la partecipazione al concorso. Detto
ufficio provvedera' agli adempimenti previsti al successivo art. 6.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo, di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da
parte dei candidati.
Art. 6 Adempimenti degli enti/reparti militari
Art. 6
Adempimenti degli enti/reparti militari
1. Il sistema provvedera' a informare i comandi/reparti/enti
d'appartenenza per i candidati militari in servizio tramite messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC), indicato
dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive
dipendenze.
2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, per il
personale in servizio dovranno:
a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente art.
2, comma 1, lettere b), d), e) e comma 2, lettere a) e b). Se il
candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi
Comandi dovranno inviare agli indirizzi di posta elettronica
r1d1s5@persomil.difesa.it e persomil@persomil.difesa.it (o, in
alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello
in allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando,
debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per
il personale militare, entro il 3° giorno successivo a quello di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
b) predisporre per ogni militare partecipante al concorso un
unico file, in formato PDF, contenente:
la documentazione matricolare aggiornata alla data di
scadenza del bando;
la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico
riferita a tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
(solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni);
c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso.
L'Ente di nuova destinazione assumera' la competenza per tutte le
successive incombenze relative alla procedura concorsuale;
d) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il
personale militare ogni variazione riguardante la posizione del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.).
3. La Direzione generale per il personale militare, per i soli
candidati risultati idonei alle prove di cui all'art. 13, chiedera'
ai rispettivi enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che
dovra' essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli
indirizzi di cui al precedente comma 2, lettere a) nei termini che
saranno indicati.
Art. 7 Commissioni
Art. 7
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione esaminatrice;
b) commissione per l'accertamento sanitario;
c) commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un generale dell'Aeronautica in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
b) il maestro direttore della banda musicale dell'Aeronautica
militare o della banda musicale di altra Forza armata o corpo di
Polizia, membro;
c) un professore di strumentazione per banda di un
conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per
banda, membro;
d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto).
3. La commissione per l'accertamento sanitario di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale superiore medico dell'Aeronautica militare,
presidente;
b) due ufficiali medici dell'Aeronautica militare di grado non
inferiore a capitano, o grado corrispondente, membri;
c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare appartenente al
ruolo marescialli senza diritto di voto, segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare,
presidente;
b) due ufficiali con qualifica di perito in materia di
selezione attitudinale o specialisti in selezione attitudinale o
psicologi, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla
terza area funzionale del Ministero della difesa, membri;
c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare appartenente al
ruolo marescialli senza diritto di voto, segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali specialisti
in selezione attitudinale.
Art. 8 Svolgimento del concorso
Art. 8
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione (eventuale);
b) accertamento sanitario;
c) accertamento attitudinale;
d) prove pratiche di esecuzione e teoriche;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter
concorsuale il candidato dovra' esibire, all'atto della presentazione
presso le sedi di svolgimento delle citate prove e accertamenti, un
documento di identita' in corso di validita', rilasciato da
un'amministrazione dello Stato.
3. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali
nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della difesa
non puo' essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle
predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori
comunicazioni.
Art. 9 Prova di preselezione
Art. 9
Prova di preselezione
1. L'Amministrazione della difesa, in presenza di un rilevante
numero di domande di partecipazione al concorso, potra' far svolgere
la prova di preselezione.
Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate le
disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 riportate nell'allegato C.
2. Sara' cura della Direzione generale per il personale militare
comunicare a ciascun candidato la data dell'eventuale effettuazione
della prova, mediante le modalita' previste nell'art. 5 del bando.
Art. 10 Documentazione da produrre per l'ammissione agli accertamenti sanitario e attitudinale
Art. 10
Documentazione da produrre per l'ammissione
agli accertamenti sanitario e attitudinale
1. I candidati ammessi agli accertamenti sanitario e attitudinale
dovranno presentarsi presso l'Istituto di medicina aerospaziale
dell'Aeronautica militare "Aldo di Loreto" sito in via Piero Gobetti
n. 2 - Roma, per gli accertamenti psicofisici e successivamente
presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare in via
Tenente Colonello Di Trani, Guidonia (RM) per essere sottoposti
all'accertamento attitudinale.
2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di
svolgimento dei suddetti accertamenti saranno resi noti mediante
avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti, consultabile
nell'area pubblica del portale, nonche' nei siti www.difesa.it e
www.aeronautica.difesa.it
3. Gli assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto
esclusi dal concorso, salvo quanto previsto al successivo art. 17,
comma 3.
4. Per essere sottoposti all'accertamento sanitario, i candidati
dovranno sottoscrivere, all'atto della presentazione presso
l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare di
Roma, la dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del
protocollo diagnostico e di informazione sui protocolli vaccinali,
secondo quanto indicato nell'allegato D, che costituisce parte
integrante del presente bando, e consegnare la seguente
documentazione:
a) certificato rilasciato dal medico di medicina generale (ai
sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833) secondo il
modello rinvenibile all'allegato E del bando. Tale certificato dovra'
avere una data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di
presentazione;
b) referto attestante l'esito negativo del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere rilasciato in data
non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione
dell'accertamento sanitario;
c) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati
in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per
l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici e sanitari:
markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HVC;
emocromo con formula, VES, glicemia, creatininemia, ALT, AST,
GGT, bilirubina totale e frazionata, colesterolemia totale,
trigliceridemia;
d) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto
concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato
deidrogenasi (G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in termini di
percentuale di attivita' enzimatica. I candidati riconosciuti affetti
da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno
rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e
responsabilizzazione di cui all'allegato F.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini
della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al
coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD
non definito".
I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovranno consegnare anche:
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non
anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione
dell'accertamento sanitario;
I certificati/referti di cui alle precedenti lettere b) e c) e
d), nonche' dell'ecografia pelvica dovranno essere rilasciati da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale (SSN). In quest'ultimo caso
dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che
trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il Servizio
sanitario nazionale.
5. I certificati/referti devono essere consegnati in originale
ovvero in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli originali
sono gia' in possesso dell'amministrazione e ancora in corso di
validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al precedente
comma 4, il candidato dovra' indicare l'ente che detiene la
documentazione in originale, utilizzando la dichiarazione di cui
all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando.
6. La mancata presentazione anche di uno soltanto dei suddetti
certificati/referti, ovvero la non conformita' degli stessi,
determinera' la non ammissione all'accertamento sanitario e la
conseguente esclusione dal concorso.
Art. 11 Accertamento sanitario
Art. 11
Accertamento sanitario
1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di
informazione sui protocolli vaccinali secondo il modello di cui
all'allegato D, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui
al precedente art. 7, comma 1, lettera b), all'accertamento sanitario
al fine di constatare il possesso dell'idoneita' al servizio
permanente quale maresciallo del ruolo musicisti dell'Aeronautica
militare.
2. L'idoneita' psicofisica dei candidati sara' definita tenendo
conto sia del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle direttive
tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare e criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare, approvate con il decreto Ministeriale 4 giugno
2014 citato nelle premesse.
3. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite dei
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' riportate nella
direttiva tecnica emanata dall'Ispettorato generale della sanita'
militare citata in premessa. La verifica dei parametri correlati alla
massa corporea non sara' effettuata per i candidati in servizio nelle
Forze armate.
4. La citata commissione medica, presa visione della
documentazione sanitaria di cui al precedente art. 10 prodotta
dall'interessato, sottoporra' i candidati a:
per i soli candidati di sesso femminile: test di gravidanza. In
caso di accertato stato di gravidanza non si potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti di cui al successivo alinea e si
applichera' quanto previsto dal comma 8 del presente articolo;
per tutti i candidati, tranne quelli per cui ricorre il caso di
cui al precedente alinea, l'effettuazione del seguente protocollo
diagnostico:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psichiatrica;
e) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita',
disporra' sul medesimo campione di test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
f) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
g) accertamenti volti alla verifica per l'abuso di alcool;
h) visita medica generale: in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre
permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti
a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui
al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche;
i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
5. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa
vigente, sulla base delle risultanze della visita medica generale e
degli accertamenti eseguiti. Saranno giudicati idonei i candidati ai
quali sia stato attribuito il seguente profilo minimo:
a) psiche (PS) 2;
b) costituzione (CO) 2;
c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
d) apparato respiratorio (AR) 2;
e) apparati vari (AV) 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
h) vista (VS) 2;
i) udito (AU) 2.
Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la durata
del corso.
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando.
6. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera' per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma
sul foglio di notifica, l'esito dell'accertamento sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo quale maresciallo del ruolo musicisti dell'Aeronautica
militare", con l'indicazione del profilo sanitario;
"inidoneo quale maresciallo del ruolo musicisti
dell'Aeronautica militare", con l'indicazione della causa di
inidoneita'.
Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di
punteggio.
7. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile
un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo
svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere
ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 12. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica, saranno giudicati
"inidonei" e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente
disposto sara' considerato nullo. Il giudizio di inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.
8. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti previsti sono ammesse
d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a
svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile
successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte,
se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate rinviate, risultate idonee e nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il
quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla
frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate.
Art. 12 Accertamento attitudinale
Art. 12
Accertamento attitudinale
1. I candidati giudicati idonei all'accertamento sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente art. 11,
comma 7, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale
inteso a verificare il possesso del requisito attitudinale necessario
per l'espletamento delle funzioni quale maresciallo del ruolo
musicisti dell'Aeronautica militare. L'accertamento sara' condotto
con i criteri stabiliti nell'allegato F della direttiva CSAM 201
edizione 2020, recante: "Protocollo accertamenti psicoattitudinali
dei candidati quali componenti la banda musicale".
2. L'accertamento consistera' nella valutazione:
dell'efficienza intellettiva, mediante la somministrazione
individuale (o collettiva) di uno o piu' test intellettivi e/o
attitudinali;
psicoattitudinale, mediante un colloquio individuale, integrato
dalle risultanze di eventuali questionari di personalita'; la
commissione potra' predisporre l'effettuazione di un secondo
colloquio di approfondimento.
3. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'.
Sara' giudicato non idoneo ed escluso contestualmente dal
concorso il candidato che si trovi almeno in una delle seguenti
condizioni:
nella prova di efficienza intellettiva, abbia conseguito un
punteggio totale inferiore a 3/10;
nel giudizio psicoattitudinale, abbia riportato una valutazione
inferiore a 3/10;
nella valutazione complessiva (somma dei punteggi della prova
di efficienza intellettiva e del giudizio psicoattitudinale), abbia
conseguito un punteggio totale inferiore a 9/20.
Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di
punteggio.
Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli
interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.
Art. 13 Prove pratiche di esecuzione e teoriche
Art. 13
Prove pratiche di esecuzione e teoriche
1. I candidati risultati idonei all'accertamento sanitario e a
quello attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore di
notifica a tutti gli effetti, consultabile nell'area pubblica del
portale, nonche' nei siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it
per sostenere le prove pratiche e teoriche da effettuare
distintamente per ogni posto per il quale si concorre, di seguito
indicate:
a) per tutti i candidati:
1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, di
uno dei due brani estratto a sorte dal candidato e dei due studi
obbligatori rispettivamente indicati nell'elenco in allegato H;
2) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre;
3) nozioni inerenti alla storia, all'organologia e al
repertorio dello strumento per il quale si concorre e/o strumenti
considerati affini secondo l'allegato A del bando;
b) per i soli candidati delle prime e delle seconde parti:
1) nozioni inerenti alla formazione e all'organizzazione
degli organici d'insieme, dalla piccola banda fino alla grande banda
da concerto e agli ensemble per strumenti a fiato e percussione.
c) per i soli candidati delle prime parti:
1) esecuzione, nell'insieme della banda musicale, con lo
strumento per il quale si concorre, di uno o piu' brani a prima vista
scelti dalla commissione esaminatrice.
I candidati orchestrali della banda musicale dell'Aeronautica
militare eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra
Forza armata.
2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al quale hanno
chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito.
3. La commissione esaminatrice attribuira' un punteggio da 1 a 70
per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sara' ottenuto sommando
quello delle singole prove diviso per il numero delle prove
sostenute.
Sara' giudicato idoneo il candidato che raggiungera' un punteggio
medio non inferiore a 56 se concorre per le prime e le seconde parti
e non inferiore a 49 se concorre per le terze parti.
Sara', comunque, giudicato inidoneo il candidato che non
raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 49.
4. Il candidato che non si presentera' nel giorno e nell'ora
stabiliti per le prove, sara' considerato rinunciatario ed escluso
dal concorso.
Art. 14 Titoli di merito
Art. 14
Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali,
valutera', per i soli candidati giudicati idonei alle prove pratiche
e teoriche di cui all'art. 13, i soli titoli di merito sottoelencati:
a) titoli accademici:
2° livello (punteggio massimo 10):
diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento);
diploma accademico di 2° livello (che assorbe quello di
primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine;
diploma accademico di 2° livello per altri strumenti e/o
discipline.
1° livello (punteggio massimo 8):
diploma accademico di 1° livello per lo strumento per il
quale si concorre o affine;
diploma accademico di 1° livello per altri strumenti e/o
discipline.
b) Titoli didattici (punteggio massimo 5):
ogni anno accademico (frazioni di anno non verranno
computate) di insegnamento presso un Conservatorio statale o
parificato dello strumento per il quale si concorre o affine;
ogni anno scolastico (frazioni di anno non verranno
computate) di insegnamento presso una scuola media inferiore e
superiore statale o parificata ad indirizzo musicale dello strumento
per il quale si concorre o affine;
ogni anno accademico e/o scolastico (frazioni di anno non
verranno computate) di insegnamento degli strumenti diversi da quello
per il quale si concorre e da quelli ad esso affini.
c) titoli professionali (punteggio massimo 15 punti):
contratti con importanti istituzioni sinfoniche, liriche,
concertistiche italiane e/o estere della durata di almeno sei giorni
ciascuno (contratti di durata inferiore a sei giorni non verranno
presi in considerazione) per lo strumento per il quale si concorre o
affine;
concerti per importanti associazioni concertistiche musicali
da solista o in formazione da camera fino a 13 strumenti (da
accertarsi obbligatoriamente tramite attestazione di partecipazione
rilasciata dal Presidente o direttore artistico dell'associazione)
con lo strumento per il quale si concorre o affine;
vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da
solista o in formazione da camera per lo strumento per il quale si
concorre o affine;
far parte delle bande musicali di Forza armata e dei corpi di
Polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine;
far parte delle fanfare della Forza armata per lo strumento
per il quale si concorre o affine;
aver conseguito l'idoneita', negli ultimi ventiquattro mesi
dalla data di pubblicazione del bando, per lo strumento per il quale
si concorre o affine al concorso presso le bande musicali di Forza
armata e dei corpi di Polizia;
pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di
organologia relativi allo strumento per il quale si concorre o
affine;
incisioni su cd e/o dvd in formazione da camera, da solista
fino a 13 strumenti relative allo strumento per il quale si concorre
o affine;
incisioni su cd e/o dvd da solista con accompagnamento
orchestrale o pianistico relative allo strumento per il quale si
concorre o affine;
composizioni originali pubblicate dall'evidente contenuto
tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si concorre
o affine.
2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I soli candidati risultati idonei alle prove di cui all'art.
13, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno consegnare i
titoli di merito in formato cartaceo o su supporto informatico alla
commissione esaminatrice. I titoli di merito consegnati
successivamente rispetto al giorno dell'ultima prova sostenuta
dall'interessato non saranno valutati.
4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco numerico
cartaceo in duplice copia (suddiviso in titoli accademici, didattici
e professionali), dovranno essere presentati in una delle seguenti
modalita':
a) in originale o copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge;
b) con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto
di notorieta' ex articoli 46 e 47, decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato dovra'
fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla
valutazione del titolo che si intende produrre, conformemente
all'allegato I del bando. L'omissione anche di uno solo dei suddetti
elementi comportera' la non valutazione del titolo autocertificato.
Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il
candidato dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge.
La conformita' agli originali dei titoli consegnati su supporto
informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione
in calce al citato elenco cartaceo.
5. Sara' cura dell'amministrazione effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'art.
71, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi
la facolta' di chiedere al candidato, per le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorieta', l'esibizione dei titoli di
merito in originale o copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge.
Art. 15 Graduatorie finali
Art. 15
Graduatorie finali
1. La citata commissione esaminatrice formera', sulla base della
media del punteggio riportato da ciascun candidato nelle prove
pratiche di cui al precedente art. 13 e di quello riportato per il
possesso dei titoli di merito di cui al precedente art. 14, le
graduatorie finali distinte per i singoli strumenti a concorso.
2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda e
dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione.
3. Costituisce titolo di preferenza, a parita' di punteggio
complessivo, l'appartenenza del candidato alla Aeronautica militare.
A parita' di punteggio complessivo fra i candidati appartenenti
all'Aeronautica militare sara' preferito il candidato che riveste il
grado piu' elevato e, in caso di parita' di grado, il candidato con
maggiore anzianita' di servizio.
4. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non
appartenenti all'Aeronautica militare, sara' data precedenza al
candidato in possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato L.
In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di
eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Il presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla
Direzione generale per il personale militare le graduatorie
definitive su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile
protetto da password (CD-rom/DVD, in formato pdf).
5. Le graduatorie finali di merito dei vincitori saranno
approvate con decreto del direttore generale per il Personale
militare o di autorita' da lui delegata e pubblicate nel Giornale
ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale. Dal giorno di pubblicazione del citato
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 16 Nomina a orchestrale
Art. 16
Nomina a orchestrale
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati
primo maresciallo, maresciallo 1^ classe e maresciallo 2^ classe del
ruolo dei musicisti dell'Aeronautica militare e inseriti
rispettivamente nell'organizzazione strumentale delle prime, seconde
e terze parti della banda come indicato nell'art. 1515 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Capo di Stato maggiore
dell'Aeronautica militare.
3. I vincitori del concorso che, alla data di scadenza del
termine della presentazione della domanda, non siano marescialli
dell'Aeronautica militare, verranno ammessi ad un corso di
formazione.
4. I frequentatori del corso, all'atto di presentazione presso il
reparto d'istruzione designato, saranno sottoposti ad una visita
medica di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e dovranno produrre una
dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui si attesta il possesso/mantenimento dei requisiti previsti dal
precedente art. 2.
5. I vincitori di concorso saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare
per il servizio in Patria e all'estero. Informazioni in ordine agli
eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sara' resa ai
vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione 7,
paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008
dalla Direzione generale della Sanita' militare, recante "Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle
altre misure di profilassi".
6. All'atto dell'incorporamento dovranno presentare:
a) certificato anamnestico/referto rilasciato, entro trenta
giorni dalla data di ammissione al corso, da strutture sanitarie
pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari);
b) certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione,
il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante il gruppo
sanguigno e il fattore Rh.
I militari in servizio nell'Aeronautica militare compileranno una
dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto,
qualora non risultasse dalla documentazione personale. I diplomi e i
certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente
riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi
(art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000).
7. I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre, ai fini
dell'attribuzione del profilo sanitario eventualmente ancora non
definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore
a sessanta giorni rispetto a quello di incorporazione, di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita'
enzimatica.
I predetti candidati che presenteranno un deficit G6PD e ai
quali, per tale deficit, sara' attribuito un coefficiente 3 o 4 nella
caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare una
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione,
redatta conformemente all'allegato F del presente bando.
8. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo marescialli
dell'Aeronautica militare, se di grado:
a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno
concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza;
b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello
rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a
quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta.
Art. 17 Disposizioni amministrative e varie
Art. 17
Disposizioni amministrative e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento
dell'eventuale prova di preselezione, delle prove pratiche di
esecuzione e degli accertamenti dei requisiti di idoneita' al
servizio militare del concorso sono a carico dei candidati. Ai
candidati in servizio militare deve essere concessa la licenza
straordinaria per esami della durata limitata al/ai giorno/i di
effettuazione delle prove e degli accertamenti piu' il tempo
necessario per il raggiungimento delle sedi delle prove e per il
rientro nella sede di servizio, mentre non puo' essere rilasciato il
certificato di viaggio. Se tali candidati non si presentano a
sostenere le prove, salvi motivi indipendenti dalla loro volonta', la
licenza straordinaria dovra' essere commutata in licenza ordinaria
dell'anno in corso.
2. Durante le fasi concorsuali, i candidati non potranno
usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione.
Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove
concorsuali saranno a carico dei partecipanti.
3. I candidati assenti nel giorno e nell'ora stabiliti per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, per le prove e
l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 8, comma 1,
lettere b), c) e d), la Direzione generale per il personale militare,
compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento, potra' fissare
una nuova ed ultima data di presentazione non suscettibile di
ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a:
a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione
sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria
pubblica ovvero struttura sanitaria militare;
b) inderogabili esigenze di servizio debitamente e
tempestivamente documentate dal comando di appartenenza per i
militari in servizio.
Al fine di ottenere il differimento il candidato -per i militari
in servizio, il Comando di appartenenza- dovra' trasmettere, entro 24
ore dalla data in cui e' prevista la convocazione, l'istanza di
differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e copia di
un documento di identita' in corso di validita' via e-mail
all'indirizzo di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it Le
istanze incomplete non verranno prese in considerazione. La Direzione
generale per il personale militare comunichera' le proprie
determinazioni nell'area privata del portale e, con messaggio di
posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato dall'interessato,
che avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
La predetta Direzione generale si riserva altresi' la facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso con comunicazione inserita nell'area
pubblica del portale, secondo quanto stabilito al precedente art. 5,
e nei siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it definendone le
modalita'.
Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti,
per tutti gli interessati.
4. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i
candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento dell'eventuale
prova di preselezione, delle prove pratiche di esecuzione e degli
accertamenti dei requisiti di idoneita' al servizio militare.
5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando di concorso potra' essere consultata l'area pubblica del
portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5 ovvero
contattata la sezione Ufficio relazioni con il pubblico della
Direzione generale per il personale militare al numero 06/517051012.
Art. 18 Trattamento dei dati personali
Art. 18
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di
partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento
delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati
personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Art. 19 Accertamento dei requisiti
Art. 19
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il Personale
militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere alle amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione resa, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 20 Esclusioni
Art. 20
Esclusioni
La Direzione generale per il personale militare, con
provvedimento del direttore generale o autorita' da lui delegata,
procedera' a escludere dal concorso, in ogni momento, i candidati non
in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara'
accertato dopo l'incorporazione presso il relativo Istituto di
formazione.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2022
Il direttore generale: Vittiglio
Allegato 1
Allegato A
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Allegato 2
Allegato B
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Allegato 3
Allegato C
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Allegato 4
Allegato D
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Allegato 5
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
Allegato G
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Allegato 8
Allegato H
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Allegato 9
Allegato I
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Allegato 10
Allegato L
Parte di provvedimento in formato grafico