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- Atto numero 18E01627 del 23-02-2018
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Concorso, per esame teorico-pratico, per la copertura di un posto di procuratore dello Stato per gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, riservato ai possessori dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validita' o di titolo equipollente. (18E01627)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 23-02-2018
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso, per esame teorico-pratico, per la copertura di un posto di procuratore dello Stato per gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, riservato ai possessori dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validita' o di titolo equipollente. (18E01627)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- Data: 23-02-2018
- Scadenza: 24-04-2018
Art. 1 E' indetto un concorso, per esame teorico pratico, ad un posto di procuratore dello Stato per gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento riservato ai possessori dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validita' o di titolo equipollente, ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4,
L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 e relativo regolamento approvato con regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1612 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155,
recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, recante modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e
successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modificazioni
alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego, come modificato dal decreto legislativo
14 maggio 2010, n. 86, recante norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli
attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto l'art. 1, lettera c, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento
dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'art. 16, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 aprile 2000, n. 141, recante disposizioni
in materia di limite di eta' per la partecipazione al concorso per
procuratore dello Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011,
n. 161, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso
a procuratore dello Stato;
Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
il quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento di personale dirigenziale delle amministrazioni
pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo
per la copertura delle spese della procedura stessa;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione";
Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, con il quale la disposizione di cui all'art. 4, comma 45, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il
reclutamento del personale di magistratura;
Visto l'art. 1, comma 485 della legge 27 dicembre 2017 n. 205;
Considerato che al fine di garantire il buon andamento delle
funzioni istituzionali dell'Avvocatura di Trento e' necessario
assicurare la presenza di una unita' di procuratore dello Stato che
sia a conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Ritenuto di dover indire, a tal fine, specifica procedura
concorsuale atteso che le precedenti procedure concorsuali ordinarie,
con previsione di riserva di posto, di cui da ultimo al D.A.G. 15
luglio 2016, non hanno soddisfatto tale fabbisogno;
Decreta:
Art. 1
E' indetto un concorso, per esame teorico pratico, ad un posto di
procuratore dello Stato per gli uffici dell'Avvocatura distrettuale
dello Stato di Trento riservato ai possessori dell'attestato di
conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validita' o di
titolo equipollente, ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86.
Art. 2 Per essere ammessi al concorso e' necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: - attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validita' o di titolo equipollente, ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
Art. 2
Per essere ammessi al concorso e' necessario che i candidati
siano in possesso dei seguenti requisiti:
- attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in
corso di validita' o di titolo equipollente, ai sensi degli articoli
3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14
maggio 2010, n. 86;
- cittadinanza italiana;
- esercizio dei diritti civili e politici;
- condotta incensurabile;
- laurea specialistica in giurisprudenza o laurea magistrale in
giurisprudenza oppure laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il
previgente ordinamento degli studi, a seguito di corso universitario
di durata legale non inferiore a quattro anni;
- non aver superato il trentacinquesimo anno di eta';
- idoneita' fisica all'impiego;
- posizione regolare nei confronti del servizio di leva al
quale sia stato eventualmente chiamato.
I suddetti requisiti di ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per
la presentazione delle domande.
Art. 3 Non sono ammessi al concorso: - coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneita' in precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato; - coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;
Art. 3
Non sono ammessi al concorso:
- coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneita'
in precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato;
- coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art.
2 del presente decreto;
- coloro le cui domande non sono state inviate nei termini e/o
con le modalita' indicate all'art. 4 del presente decreto;
- coloro che non hanno sottoscritto la domanda di
partecipazione.
L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.
Art. 4 La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Art. 4
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito
indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Ai fini della partecipazione al concorso e' necessario
registrarsi al portale concorsi dell'Avvocatura dello Stato accedendo
al sito www.avvocaturastato.it sezione "CONCORSI".
Per effettuare la registrazione, oltre ai dati anagrafici,
occorrera' in particolare inserire:
1. codice fiscale;
2. indirizzo di posta elettronica;
3. codice di sicurezza (password).
Completata la registrazione, il candidato deve redigere la
domanda di partecipazione al concorso compilando i campi previsti
nella scheda dati (FORM) che sara' resa disponibile dal giorno di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla
data di scadenza dello stesso (sessanta giorni dalla pubblicazione).
Dopo aver completato la compilazione della domanda, il candidato
deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema,
firmarla in calce e, unitamente a fotocopia fronte/retro di un
documento di identita', provvedere alla scansione generando un file
formato pdf.
Per completare la procedura occorre inviare la domanda,
scansionata come sopra indicato, procedendo al caricamento del file
dal link predisposto sul portale.
La procedura di invio della domanda deve essere completata entro
il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. In assenza di invio entro il suddetto
termine, la domanda e' irricevibile.
Nel caso di piu' invii verra' presa in considerazione
esclusivamente la domanda inviata per ultima.
Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle
domande, il sistema non permettera' piu' l'accesso al FORM ne'
l'invio della domanda.
Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilita' della
procedura informatica descritta, l'Avvocatura dello Stato si riserva
di comunicare, attraverso il proprio sito internet, modalita'
alternative per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare:
- cognome e nome, codice fiscale;
- la data ed il luogo di nascita;
- il possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana
e tedesca in corso di validita' o di titolo equipollente ai sensi
degli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto
legislativo 14 maggio 2010 , n. 86;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
- i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- gli eventuali procedimenti in corso per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione;
- gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- le eventuali indagini preliminari alle quali si e' a
conoscenza di essere sottoposti;
- il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, o
laurea magistrale in giurisprudenza, ovvero della laurea in
giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli
studi, al termine di un corso universitario di durata legale non
inferiore a quattro anni, specificando luogo e data del
conseguimento;
- di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
- se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi;
- la propria residenza e l'indicazione dell'indirizzo al quale
si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al
concorso, con indicazione del recapito telefonico e dell'indirizzo di
posta elettronica. Ogni variazione delle predette indicazioni dovra'
essere tempestivamente comunicata;
- gli estremi identificativi del versamento in conto entrata
del bilancio dello Stato della somma di euro 15,00 a titolo di
diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese
della procedura concorsuale. Il versamento potra' essere effettuato
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente bancario IBAN
IT 12R 01000 03245 348 0 10 2412 00, intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale "concorso
Procuratore dello Stato - capo X, capitolo 2412, art. 00", oppure
mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 871012
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, indicando
la causale "concorso Procuratore dello Stato - capo X, capitolo 2412,
art. 00".
In calce alle dichiarazioni gli aspiranti devono apporre la
propria firma per esteso e in modo leggibile, consapevoli delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5 I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina.
Art. 5
I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far
pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento
di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza
nella nomina.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono preferiti, a parita' di merito - previa presentazione di
idonea documentazione - i candidati che abbiano compiuto il
prescritto periodo di pratica forense presso l'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1955, n. 519. Si
applicano, in mancanza, le disposizioni di cui all'art. 73, comma 14,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e le disposizioni generali sui
titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
Art. 6 La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella
Art. 6
La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione
all'impiego ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale
degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La graduatoria e' pubblicata altresi' sul portale di cui all'art.
4, comma 2, del presente decreto.
Art. 7 Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sara' nominato procuratore dello Stato alla I classe di stipendio ed assegnato all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento dove sara' immesso in servizio entro il termine che sara' stabilito. Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva
Art. 7
Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sara'
nominato procuratore dello Stato alla I classe di stipendio ed
assegnato all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento dove
sara' immesso in servizio entro il termine che sara' stabilito.
Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da
parte di competenti organi di controllo.
La prestazione di servizio resa fino alla comunicazione della
ricusazione del visto sara' comunque compensata.
Entro il primo mese di servizio il nuovo assunto, nominato sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge, dovra' dichiarare tale possesso mediante apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione, con le modalita' che
saranno successivamente indicate nell'invito ad assumere servizio.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 8 L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte, che devono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, consistono: a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
Art. 8
L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato
consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte,
che devono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura,
consistono:
a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
privato e/o di diritto processuale civile;
b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
penale e/o di procedura penale;
c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
amministrativo sostanziale e/o processuale.
La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove
scritte, il diritto costituzionale, il diritto internazionale
privato, il diritto comunitario, il diritto tributario, il diritto
del lavoro, ed elementi di informatica giuridica.
Le prove scritte avranno luogo nella Provincia di Roma e la prova
orale avra' luogo a Roma.
Nei giorni 19, 20 e 21 giugno 2018 si svolgeranno le prove
scritte; la consegna dei testi di legge che si intendono consultare
durante lo svolgimento delle stesse, ai fini della preventiva
verifica da parte della commissione esaminatrice e' prevista per il
giorno 18 giugno 2018. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 29 maggio 2018 - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" -
saranno indicati l'orario e la sede di svolgimento delle prove
scritte nonche' eventuali altre variazioni e/o comunicazioni
organizzative che si dovessero rendere necessarie.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove d'esame non sara' data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede
d'esame per sostenere le prove scritte; resta in ogni caso fermo il
potere dell'Avvocato generale di disporre l'esclusione dei candidati,
in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, ove venga
accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di cui agli
articoli 2 e 4 del presente bando.
Durante gli scritti sara' consentita ai candidati soltanto la
consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris
e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi
latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni.
I candidati che intendano avvalersi di tale facolta' devono
consegnare i testi da consultare presso la sede in cui si svolgeranno
gli scritti il giorno precedente a quello d'inizio degli stessi,
secondo le modalita' che saranno indicate nell'avviso di cui al
quinto comma del presente articolo.
I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a
stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina
interna, le generalita' del candidato.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 9 La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.
Art. 9
La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.
Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei
commissari, costituisce il punto definitivo assegnato all'elaborato
svolto dal candidato. La commissione procede all'esame dei successivi
elaborati svolti dal candidato solo se ai precedenti sia stato
attribuito almeno il punteggio di sei decimi.
Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno
conseguito non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove
scritte. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente mediante
punteggio numerico.
L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali sara' pubblicato
sul portale di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto.
Il diario delle prove orali sara' fissato dalla commissione
giudicatrice.
La prova orale non si intendera' superata se il candidato non
avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi.
La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della
media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato
nella prova orale.
La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel
modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 120.
A parita' di punti si applicano i criteri preferenziali di cui
all'art. 5 del presente decreto.
Art. 10 Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti al momento della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 9,
Art. 10
Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I
classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo
risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti al
momento della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 21, del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 9,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11
agosto 2014, n. 114, e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
Art. 11 Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Avvocatura generale dello Stato, Ufficio I - Affari generali e personale, per le finalita' del concorso medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
Art. 11
Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Avvocatura generale dello Stato, Ufficio I - Affari generali e
personale, per le finalita' del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del
candidato.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo ed in particolare del diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge e del diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e
personale, via dei Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento.
Art. 12 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Roma, 8 febbraio 2018
Art. 12
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana nonche' nel Bollettino Ufficiale del
personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Roma, 8 febbraio 2018
L'Avvocato generale dello Stato: Massella Ducci Teri