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- Atto numero 20E02836 del 03-03-2020
MINISTERO DELLA SALUTE Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS Fondazione Istituto nazionale dei tumori di Milano. (20E02836)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 03-03-2020
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS Fondazione Istituto nazionale dei tumori di Milano. (20E02836)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA SALUTE
- Data: 03-03-2020
- Scadenza: 02-04-2020
Art. 1 Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande
IL MINISTRO
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e
successive modificazioni, recante il riordino della disciplina degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma
dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali
prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro
della salute sentito il Presidente della Regione interessata, per un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l'art. 3, comma 5, dell'Atto di Intesa 1° luglio 2004
recante "Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in
fondazione" sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la
partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l'emanazione di un
apposito bando, con indicazione delle modalita' e dei tempi di
presentazione delle domande, per la selezione dei direttori
scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(di seguito IRCCS);
Visto l'art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica, che disciplina la composizione della commissione
per la selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori
scientifici degli IRCCS;
Visto l'art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell'incarico del direttore
scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico comporta l'incompatibilita' con qualsiasi altro
rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi
attivita' professionale;
Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall'art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l'altro,
prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche
amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i
soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10
novembre 2015 interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra
l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra
tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento a
soggetti in quiescenza e si invitano le amministrazioni destinatarie
a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla
pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase
successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
"Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190", e, in particolare l'art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 novembre 2017, con
il quale e' stato confermato il riconoscimento del carattere
scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico "Istituto
nazionale dei tumori" di Milano, relativamente alla disciplina di
"oncologia";
Visto il decreto del Ministro della salute 19 giugno 2015, con il
quale il dott. Giovanni Apolone e' stato nominato direttore
scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico "Istituto
nazionale dei tumori" di Milano;
Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del direttore
scientifico della Fondazione IRCCS "Istituto nazionale dei Tumori" di
Milano;
Decreta:
Art. 1
Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande
1. E' indetto un bando per la selezione dei candidati alla
direzione scientifica della Fondazione IRCCS di diritto pubblico
"Istituto nazionale dei tumori" di Milano, riconosciuto per la
disciplina di "oncologia", rivolto a candidati in possesso di
documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo,
esperienza e capacita' manageriali, specifica capacita' di
organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonche'
comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e
compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile
sul sito medesimo, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami".
3. Al termine delle attivita' di compilazione e invio della
domanda per via telematica, il candidato ricevera' un messaggio di
posta elettronica a conferma dell'avvenuta acquisizione della
domanda. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle
domande, indicato nel comma 2, l'applicazione informatica consente di
modificare i dati gia' inseriti. Allo scadere del termine predetto
l'applicazione non permettera' piu' alcun accesso al modulo
elettronico di compilazione/invio delle domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate
a mano.
Art. 2 Requisiti generali di ammissione
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti all'accordo CE 2
maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con
titolarita' di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in
area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero gli
estremi del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati
dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione
alla selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti
o licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche'
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 3 Documentazione da presentare
Art. 3
Documentazione da presentare
1. Il candidato dovra' presentare la seguente documentazione
inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell'attivita'
specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o
presso istituzioni pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell'impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle venti
pubblicazioni degli ultimi dieci anni, selezionate dal candidato con
particolare riferimento all'area di riconoscimento dell'IRCCS;
c) continuita' della produzione scientifica degli ultimi dieci
anni comprensiva dell'impact factor e citation index;
d) capacita' manageriale, con indicazione dei finanziamenti
pubblici e privati ottenuti negli ultimi dieci anni, della posizione
di coordinamento/responsabilita' di strutture di ricerca/assistenza
negli ultimi dieci anni (quali incarichi almeno annuali di direzione
di istituti di ricerca, di unita' complesse di assistenza o ricerca
nazionali o internazionali), della gestione come responsabile di
laboratori e/o banche di materiale biologico (es.: cellule staminali
emopoietiche, osso, cornee, materiale da malattie rare, linee
cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali di tumori e/o
malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di
almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in strutture
estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties
incassate dall'Istituzione diretta, e con la presentazione di un
programma di sviluppo della ricerca dell'IRCCS comprensivo di
obiettivi, modalita' di raggiungimento, investimenti e fonti di
finanziamento;
e) attivita' di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali
ed esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca,
la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori
esteri o nazionali, le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o
estere, l'attivita' di ricerca traslazionale con le ricadute sulla
ricerca clinica.
Art. 4 Nomina della commissione
Art. 4
Nomina della commissione
1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verra' nominata con decreto
del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it).
3. La commissione di valutazione potra' accedere alla
documentazione inviata dai candidati attraverso il sito
http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l'utilizzazione di username
e password.
Art. 5 Criteri e modalita' di valutazione della commissione
Art. 5
Criteri e modalita' di valutazione della commissione
1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo un
motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sara' sottoposta alle valutazioni del Ministro per la
nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente della regione
interessata.
2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei
candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al
presente bando, quale parte integrante dello stesso.
3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potra'
effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.
Art. 6 Conferimento dell'incarico
Art. 6
Conferimento dell'incarico
1. L'incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed
e' conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del
candidato prescelto nell'ambito della terna individuata dalla
commissione di valutazione.
2. Il trattamento economico e' definito nel contratto individuale
che il direttore scientifico stipula con il direttore generale.
Art. 7 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita'
Art. 7
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' e
incompatibilita'
Il candidato prescelto, all'atto del conferimento dell'incarico,
presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di
inconferibilita' e di incompatibilita' di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Art. 8 Oneri
Art. 8
Oneri
1. Ai componenti della commissione di cui all'art. 4, non
residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I
predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai
dirigenti di prima fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28
dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese relative
al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla regione
restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti
della commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000,00,
graveranno sul capitolo 3125 p. g. 3, "Spese per il funzionamento -
compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le
indennita' di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri
estranei all'amministrazione della salute - di consigli, comitati e
commissioni in materia di ricerca medica", nell'ambito della missione
"Ricerca e innovazione" - programma "Ricerca per il settore della
sanita' pubblica" - "Funzionamento" - C.D.R. "Direzione della ricerca
e dell'innovazione in sanita'", allocato nello stato di previsione
della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2020.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Art. 9
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione alla selezione saranno raccolti dalla direzione
generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' - ufficio II - e
trattati per le finalita' di gestione della procedura ai sensi e per
gli effetti del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 del
Parlamento europeo e del Consiglio, attuato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 16 gennaio 2020
Il Ministro: Speranza
Allegato 1
Allegato
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DEI DIRETTORI SCIENTIFICI
DEGLI IRCCS PUBBLICI.
Criteri di valutazione
Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo
e di qualita', indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico -
sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute
sull'organizzazione dei servizi e sulla salute della popolazione, in
coerenza con la missione degli IRCCS, che e' quella di coniugare la
ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l'attivita'
clinica a livello di eccellenza.
E' importante, infatti, che il candidato possa rapidamente
inserirsi nelle attivita' dell'IRCCS e cio' sara' possibile soltanto
se ha competenze ed esperienza nel campo scientifico,
nell'organizzazione e direzione dei gruppi di ricerca, nel saper fare
fundraising, nella ricerca di base, ma soprattutto e necessariamente,
in quella clinica e traslazionale; tutto questo sara' dimostrato,
anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di rilancio
dell'IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realta'
dell'Istituto.
Per tale motivo la commissione dovra' esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L'utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversita' tra gli IRCCS
del tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico
utilizzare criteri numerici aspecifici, universalmente accettati, ma
per questo molto poco sensibili alle peculiarita' dell'IRCCS che
prevedono certamente una forte competenza scientifica ma anche
importanti capacita' manageriali e di relazione al fine di consentire
la piena coincidenza d'intenti tra la parte di ricerca con quella
assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un
mero punteggio ma solo con una descrizione dei punti di forza e
debolezza del candidato.
La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che
ritiene maggiormente idonei alla direzione scientifica dell'ente e
deve evidenziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come
anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la
maturazione del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile
la motivazione che porta alla selezione della terna.
La commissione, pertanto, dovra' dare un giudizio motivato
relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali.
Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle
motivazioni che lo hanno determinato.
La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indichera' in ordine alfabetico i tre candidati
prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato
alla non inclusione dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
Formazione e professionalita' del candidato.
Ai fini della valutazione, la commissione terra' conto della
laurea, della specializzazione e/o dottorato, dell'attivita'
specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o
presso istituzioni pubbliche, con particolare attenzione
all'attinenza alla disciplina di riconoscimento dell'IRCCS.
Produzione scientifica.
Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact
factor, citation analysis e continuita'), la commissione utilizzera'
gli indici bibliometrici accreditati dalla comunita' scientifica
internazionale (web of science e/o scopus) e analizzera'
specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all'area di riconoscimento dell'IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l'avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonche' per i benefici sociali derivati, anche in termini di
congruita', efficacia, tempestivita' e durata delle ricadute;
originalita'/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all'avanzamento di conoscenze, nel settore di
riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo
internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione
scientifica del candidato nello scenario internazionale, in termini
di rilevanza, competitivita', diffusione editoriale e apprezzamento
della comunita' scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con
ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni.
Non saranno considerate piu' di venti pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime venti
dell'elenco predisposto dal candidato.
Capacita' manageriali.
Ai fini della valutazione delle capacita' manageriali, la
commissione analizzera' il volume totale dei finanziamenti ottenuti
dal candidato negli ultimi dieci anni, l'esperienza nella gestione
delle banche di materiale biologico, l'entita' del materiale bancato
e il numero delle forniture a terzi, la posizione di
coordinamento/responsabilita' di strutture di ricerca/assistenza, con
incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, e' il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell'IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalita' per
raggiungerli, gli investimenti e le fonti di finanziamento.
Attivita' di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri.
Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione
analizzera', nell'ambito dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, la
complessita' dei progetti presentati, le iniziative scientifiche,
svolte in ambito nazionale e internazionale, con il relativo impatto,
la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato
in esse svolto e l'attivita' di ricerca traslazionale svolta dal
medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.