
- Home →
- Amministrazioni centrali →
- Sezione Concorsi →
- Gazzetta Ufficiale n. 18 del 04-03-2025 →
- Atto numero 25E01041 del 04-03-2025
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Selezione dei dirigenti scolastici da inviare a prestare servizio all'estero, ai sensi del decreto legislativo n. 64/2017. (Decreto n. 4815/0279). (25E01041)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 04-03-2025
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Selezione dei dirigenti scolastici da inviare a prestare servizio all'estero, ai sensi del decreto legislativo n. 64/2017. (Decreto n. 4815/0279). (25E01041)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Data: 04-03-2025
- Scadenza: 03-04-2025
Art. 1 Definizioni
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per la diplomazia pubblica e culturale
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti" e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante
"Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e in
particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, contenente
disposizioni legislative speciali riguardanti l'Ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, recante
"Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, Regolamento recante "Norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi" e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante "Ratifica ed
esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee,
con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994";
Visto lo statuto del personale distaccato presso le scuole
europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con
documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo", e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante "Riconoscimento dei
titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2" e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
"Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica";
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna", a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile", ed in particolare l'art. 32 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ed in
particolare l'art. 38 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilita' 2012)", e in particolare l'art. 15;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004,
n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi
2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del
succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, "Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018,
n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale
dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo
della scuola da inviare all'estero;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023" e in particolare l'art. 1
commi 975 e 976;
Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 21 marzo 2016, n. 170 relativa
all'accreditamento degli enti di formazione;
Visti il decreto ministeriale MI n. 62 del 10 marzo 2022,
riguardante i requisiti per il riconoscimento della validita' delle
certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua
straniera del personale scolastico nonche' il decreto dipartimentale
MIM del 21 novembre 2024, n. 2813;
Rilevato che alcune graduatorie relative alle selezioni dei
dirigenti scolastici da destinare all'estero indette con decreto MIUR
2020 del 20 dicembre 2018, decreto MAECI n. 2960 del 17 maggio 2021,
decreto MAECI n. 0233 del 9 marzo 2022 e decreto MAECI 0353 del 18
marzo 2024, risultano esaurite o in via di esaurimento nelle aree
linguistiche spagnola e tedesca;
Attesa pertanto la necessita' di indire la procedura di selezione
per la formazione delle predette graduatorie esaurite o in via di
esaurimento, dalle quali si attingera' prioritariamente per le
nomine, al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di
personale docente previsti dal contingente ex art. 18, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;
Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2023, n. 1988,
registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2023, reg. n. 2126, con
cui al Ministro Plenipotenziario Filippo La Rosa sono state conferite
le funzioni di Vice direttore generale/Direttore centrale per la
promozione della cultura e della lingua italiana nell'ambito della
Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale;
Sentito il Ministero dell'istruzione e del merito;
Esperite le relazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) CFU: crediti formativi universitari;
b) colloquio: prova orale obbligatoria comprensiva
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo;
c) commissione: commissione giudicatrice di cui all'art. 14 del
presente bando;
d) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64;
e) D.I. : decreto interministeriale;
f) DGDP: Direzione generale per la diplomazia pubblica e
culturale;
g) DPR: decreto del Presidente della Repubblica;
h) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
i) MI: Ministero dell'istruzione;
j) MIM: Ministero dell'istruzione e del merito;
k) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
l) QCER: Quadro comune europeo di riferimento;
m) SPID: Sistema pubblico d'identita' digitale;
n) USR: Ufficio scolastico regionale, articolazione
territoriale del Ministero dell'istruzione e del merito;
o) SPSE: Portale elezione personale scolastico estero.
Art. 2 Posti da coprire
Art. 2
Posti da coprire
1. Al fine di poter procedere alle destinazioni all'estero dei
dirigenti scolastici, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, e'
indetta la presente procedura di selezione per le aree linguistiche
spagnola e tedesca.
2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del
MAECI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per esigenze
sopravvenute.
Art. 3 Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione
Art. 3
Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione
1. Alla selezione sono ammessi a partecipare, a domanda, i
dirigenti scolastici, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
che, all'atto della domanda, abbiano maturato, dopo la nomina in
ruolo, un servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova,
di almeno tre anni scolastici in territorio metropolitano nel ruolo
di appartenenza. Non si valuta l'anno scolastico in corso.
2. Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a) nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto piu' di
un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi
gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio;
b) abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o
comunque abbiano o stiano svolgendo un mandato all'estero superiore a
sei anni;
c) non possano assicurare una permanenza all'estero per sei
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026. Di anno
in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la
destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalle
relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza
all'estero per i successivi sei anni.
Art. 4 Requisiti culturali e professionali dei dirigenti scolastici, di cui all'art. 2 del D.I. n. 634/2018
Art. 4
Requisiti culturali e professionali dei dirigenti scolastici, di cui
all'art. 2 del D.I. n. 634/2018
1. I requisiti culturali richiesti ai dirigenti scolastici da
destinare all'estero sono:
a. avere una certificazione della conoscenza della lingua
straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro
comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree
linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 4, del presente bando,
rilasciata da uno degli Enti certificatori di cui al decreto
ministeriale MI n. 62 del 10 marzo 2022 come modificato dal decreto
dipartimentale MIM del 21 novembre 2024, n. 2813;
b. ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale MI del 10
marzo 2022, n. 62 "Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, e' valutato
corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea di
vecchio ordinamento nelle relative lingue straniere quadriennali
oppure laurea specialistica o magistrale con almeno 36 CFU nelle
relative lingue straniere. La corrispondenza al livello C1 di dette
lauree non puo' essere valutabile come certificazione ai fini di
concorsi e graduatorie del personale docente nel caso in cui il
titolo di accesso alle procedure concorsuali sia la medesima laurea";
c. aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della
durata non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati
dal MIUR ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016 n. 170, su
tematiche afferenti all'intercultura o all'internazionalizzazione o
al management.
2. I requisiti professionali richiesti ai dirigenti scolastici da
inviare all'estero sono:
a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo
servizio in Italia nel ruolo di appartenenza;
b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
Art. 5 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione
Art. 5
Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione
1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente
attraverso il portale SPSE Selezioni del MAECI reperibile al seguente
link https://personalescuole.esteri.it/ autenticandosi attraverso le
credenziali SPID.
La domanda deve essere inviata a partire dalle ore 9,00 del
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami" - nonche' contestualmente pubblicato sul sito
istituzionale del MAECI (al seguente link Selezione del personale
della scuola da destinare all'estero - Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale ) e inderogabilmente entro le ore
23,59 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale di cui sopra. Qualora il termine di scadenza per
l'invio online della domanda cada in un giorno festivo, il termine
sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Costituira' codice identificativo univoco della domanda un numero
assegnato dal sistema a ciascun candidato in seguito all'invio della
domanda, e sara' indicato nel file pdf della domanda inviata.
Detto codice costituira' il riferimento per tutte le
comunicazioni riguardanti la procedura di selezione.
2. Ai dirigenti scolastici e' consentito partecipare per una o
piu' lingue straniere relative alle seguenti aree linguistiche:
spagnolo;
tedesco.
E' necessario presentare una domanda per ogni area linguistica a
cui si intenda partecipare.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000 , n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove
risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella
domanda stessa e devono essere inderogabilmente posseduti entro il
termine di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura selettiva, pena l'esclusione. In
qualsiasi momento l'Amministrazione puo' procedere a controlli, anche
a campione, sulla veridicita' della documentazione esibita nonche'
sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
I certificati di lingua e di intercultura rilasciati da enti
accreditati devono essere allegati alla domanda, pena l'esclusione
dalla procedura selettiva; dovra', altresi', essere allegato il
certificato di equivalenza o di equipollenza dei titoli conseguiti
all'estero o copia dell'istanza di riconoscimento. I titoli
autocertificati rilasciati da istituzioni pubbliche italiane saranno
accertati dall'Amministrazione.
I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore
di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui
all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica
che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il
candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'.
4. Il candidato e' tenuto ad indicare il numero telefonico,
nonche' preferibilmente un recapito di pec intestata allo stesso
(requisito necessario per le future comunicazioni) presso cui chiede
di ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Eventuali
variazioni di residenza o di pec intervenute oltre la scadenza dei
termini di presentazione della domanda, dovranno essere comunicate
esclusivamente con pec al seguente indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it . Il candidato deve ripresentare la
domanda ex novo qualora incorrano variazioni entro i termini di
scadenza del bando; tale domanda annullera' e sostituira' la
precedente.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per lo smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa l'indirizzo di
pec oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
5. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali
forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverra'
esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura
delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione all'estero, per
le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il
titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI.
6. Il candidato diversamente abile o con disturbo specifico
dell'apprendimento indica nella domanda (nella sezione "note") la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per
lo svolgimento del Colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi,
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi.
Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidita'
temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta via pec
corredata di certificato medico attestante la necessita' di ausili
e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it .
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
7. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente
articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
8. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI
puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto
dei requisiti richiesti che devono essere posseduti all'atto della
presentazione della domanda e nelle more dello svolgimento della
procedura, nonche' per tutto il tempo della validita' delle
graduatorie. L'esclusione e' disposta con decreto del direttore
generale della DGDP del MAECI, notificato all'interessato per pec.
9. E' attiva la seguente casella di posta elettronica dedicata
esclusivamente a richieste inerente la presente selezione:
dgdp05.selezione@esteri.it
Art. 6 Selezione
Art. 6
Selezione
La procedura si articola in una selezione, per titoli e
colloquio, comprensivo dell'accertamento linguistico che si svolgera'
in presenza.
Art. 7 Colloquio
Art. 7
Colloquio
1. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta per
il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative
nella/e lingua/e indicata/e nella domanda, la conoscenza del
funzionamento del sistema della formazione italiana nel mondo, ivi
incluse le Scuole europee, degli strumenti di promozione culturale,
della normativa sul servizio all'estero del personale della scuola;
il colloquio accertera' anche la conoscenza normativa relativa al
sistema educativo d'istruzione e formazione nazionale. Sulla base dei
titoli culturali presentati dal candidato/a, saranno, inoltre,
accertate anche le competenze possedute sulle tematiche afferenti
all'intercultura, all'internazionalizzazione o al management. Prima
di iniziare i colloqui saranno resi pubblici dalla commissione di cui
all'art. 14 i criteri di valutazione e i relativi punteggi.
2. Al colloquio la commissione attribuisce un punteggio massimo
di 60/60 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal
candidato nella domanda di partecipazione. Superera' il colloquio il
candidato che avra' raggiunto il punteggio minimo di 36/60. Coloro i
quali non raggiungeranno detto punteggio minimo non avranno titolo
all'inserimento nella graduatoria di merito. I candidati che
partecipano per piu' aree linguistiche sosterranno un unico colloquio
e avranno assegnato un punteggio per ogni area linguistica di
partecipazione.
3. La commissione pubblichera' sul sito istituzionale del MAECI,
con valore di notifica a tutti gli effetti, un avviso relativo al
calendario dei colloqui e dell'orario di inizio degli stessi. Il
candidato dovra' esibire valido documento per la procedura di
riconoscimento.
4. I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando.
5. La mancata partecipazione al colloquio, senza giustificato
motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale
assenza al colloquio deve essere comunicata tempestivamente e
comunque al massimo entro la data del colloquio all'indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it - producendo idonea giustificazione
e una richiesta di ri-calendarizzazione, a pena di esclusione, dalla
procedura. Nel caso di accoglimento della richiesta si procedera'
alla ri-calendarizzazione del colloquio non oltre la data dell'ultimo
giorno previsto dal calendario dei colloqui.
Art. 8 Valutazione dei titoli
Art. 8
Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli di cui ai commi seguenti e' svolta
dalla commissione di cui all'art. 14 soltanto per i candidati che
hanno superato il colloquio di cui all'art. 7.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di
servizio previsti dall'allegato n. 1 al presente bando, che ne e'
parte integrante, e devono essere conseguiti o, laddove previsto,
riconosciuti, entro la scadenza del termine fissato per la
presentazione della domanda di partecipazione. Per i titoli
professionali e di servizio non e' valutabile l'anno scolastico in
corso.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, la commissione di cui all'art. 14 valuta
esclusivamente i titoli culturali, professionali e di servizio
dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il
punteggio finale dei candidati si valuta in trentesimi secondo le
modalita' indicate nell'allegato n. 1.
Art. 9 Graduatorie di merito
Art. 9
Graduatorie di merito
1. Il punteggio si valuta in novantesimi e si ottiene dalla somma
del punteggio conseguito e per il colloquio di cui all'art. 7 e per
la valutazione dei titoli ci cui all'art. 8.
A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di
cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Al
termine delle operazioni di valutazione dei titoli di cui all'art. 8
la commissione formulera' le graduatorie di merito sulla base del
punteggio dei titoli e di quello del colloquio.
2. Le graduatorie provvisorie, formate dalla commissione, sono
approvate con decreto del direttore generale della DGDP e sono
pubblicate sul sito istituzionale del MAECI con valore di notifica a
tutti gli effetti.
3. Eventuali reclami possono essere presentati entro e non oltre
cinque giorni dalla pubblicazione di dette graduatorie, inoltrandoli
all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it. L'Amministrazione,
esaminati i reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche
d'ufficio.
4. Decorsi i cinque giorni di cui al precedente comma, verranno
approvate le graduatorie definitive con decreto del direttore
generale della DGDP e verranno pubblicate sul sito istituzionale del
MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di
nove anni scolastici. In caso di esaurimento o mancanza delle stesse
o di graduatorie in via di esaurimento, le procedure di selezione
possono essere indette prima della scadenza.
Art. 10 Destinazione all'estero
Art. 10
Destinazione all'estero
1. Operati gli opportuni controlli sulle posizioni dei singoli
candidati e previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base
delle graduatorie di cui all'art. 9 del presente bando, destina i
candidati inseriti nella graduatoria di merito sui posti disponibili.
2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste, le
graduatorie di cui al precedente articolo saranno utilizzate solo
dopo l'esaurimento delle graduatorie tuttora vigenti di cui al
decreto MIUR 2020 del 20 dicembre 2018, decreto MAECI n. 2960 del 17
maggio 2021, decreto MAECI n. 0233 del 9 marzo 2022 e decreto MAECI
n. 0353 del 18 marzo 2024. Le graduatorie formate in base ai predetti
decreti e in via di esaurimento avranno la precedenza sulle
graduatorie formate in base al presente bando.
Art. 11 Presentazione dei documenti di rito
Art. 11
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i
documenti di rito richiesti dall'Amministrazione per la destinazione
all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge del 12 novembre 2011,
n. 183 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 12 Depennamento dalle graduatorie
Art. 12
Depennamento dalle graduatorie
1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la
destinazione, non assume servizio, nonche' quello che si trova nelle
condizioni previste dall'art. 6, comma 10, e' depennato dalla
relativa graduatoria di cui all'art. 11 del presente bando.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
assegnatari di sede, il MAECI procede, mediante scorrimento delle
graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in base alle
procedure del presente bando.
Art. 13 Ricorsi
Art. 13
Ricorsi
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura sono
ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.
Art. 14 Composizione e compiti delle commissioni. Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione
Art. 14
Composizione e compiti delle commissioni. Condizioni ostative
all'incarico di presidente e componente di commissione
1. Con decreto del direttore generale della DGDP del MAECI sara'
costituita la commissione, che sara' presieduta da un funzionario
diplomatico/dirigente amministrativo in servizio al MAECI e formata
da due componenti scelti tra funzionari diplomatici o dirigenti
scolastici in servizio al MAECI, esperti nelle tematiche oggetto del
colloquio di cui all'art. 7 comma 1. Della commissione fa parte anche
un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il MAECI.
La commissione potra' essere integrata con membri aggiuntivi ai fini
dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei candidati, anch'essi
scelti tra personale in servizio al MAECI.
2. In base al numero delle domande pervenute, la commissione
iniziale potra' essere integrata prevedendo delle sottocommissioni
composte da un Presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti
ed un segretario, cosi' come indicato nei precedenti commi 1 e 2. Il
Presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle
sottocommissioni.
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo, ai
membri della commissione non spettano compensi, gettoni o indennita'
di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha
il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure e
di redigere le graduatorie di cui al presente bando.
4. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e
componente di commissione:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso
procedimenti penali per cui sia stata esercitata l'azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari;
c. essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto
la riabilitazione;
d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla
data di pubblicazione del presente bando e, se in quiescenza, aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione:
a. non possono essere componenti dell'organo di direzione
politica dell'Amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione;
b. non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di
un candidato;
c. non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata;
d. non devono essere in servizio all'estero alla data di
svolgimento dei colloqui.
Art. 15 Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 15
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione alla procedura selettiva avverra' con l'utilizzo anche
delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a
terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai
fini di elaborazioni statistiche.
2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento
UE n. 679/2016 e al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento, per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste al MAECI, titolare del trattamento
dei dati. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta
l'automatica esclusione dalla selezione.
3. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l'utente puo'
contattare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
del MAECI (telefono centralino: +39 06 36911); peo: rpd@esteri.it ;
pec: rpd@cert.esteri.it).
4. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati,
l'interessato puo' presentare un reclamo all'RPD del MAECI. In
alternativa, puo' rivolgersi al Garante per la protezione dei dati
personali
Garante per la protezione dei dati personali.
Piazza Venezia 11, 00187 Roma
telefono: 0039 06 696771
peo: protocollo@gpdp.it
pec: protocollo@pec.gpdp.it
Art. 16 Pubblicazione
Art. 16
Pubblicazione
Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - nonche'
contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (al seguente link:
Selezione del personale della scuola da destinare all'estero -
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative.
Roma, 19 febbraio 2025
Il vice direttore generale: La Rosa