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- Atto numero 21E02393 del 05-03-2021
MINISTERO DELLA DIFESA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattrocentotrentotto Marescialli, da avviare al 24° corso Allievi Marescialli (2021-2023) delle Forze armate. (21E02393)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 05-03-2021
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattrocentotrentotto Marescialli, da avviare al 24° corso Allievi Marescialli (2021-2023) delle Forze armate. (21E02393)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
- Data: 05-03-2021
- Scadenza: 04-04-2021
Art. 1 Generalita'
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante "Norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto 6 ottobre 2005 del Ministero della difesa,
concernente la "Sostituzione della tabella D, annessa al decreto 16
settembre 2003, relativo all'elenco delle imperfezioni ed infermita'
che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna", a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia";
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare
l'articolo 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a
concorsi e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei Conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze
della Direzione Generale per il Personale Militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'art.
635 del Codice dell'Ordinamento Militare", di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2";
Vista la Direttiva tecnica relativa alle "modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici" emanata
dall'Ispettorato Generale della Sanita' Militare il 9 febbraio 2016
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla
protezione dei dati;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate", che ha modificato l'art.
635, comma 2 del Codice dell'Ordinamento Militare, disponendo che i
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei
confronti del personale militare in servizio in possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto il decreto Interministeriale del 16 maggio 2018, con il
quale e' stata approvata la "Direttiva tecnica in materia di
protocollo sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali
al personale militare";
Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;
Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2020, concernente le
disposizioni applicate "ai concorsi per il reclutamento dei
Marescialli dell'Esercito, della Marina militare";
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020
con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano
delle assunzioni per l'anno 2021 dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio
2021-2023;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0066705 del 29 settembre 2020 dello
Stato Maggiore della Marina Militare concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli della
Marina Militare per il 2021;
Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2020 0112079 del 16 dicembre
2020 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare concernente gli
elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi
Marescialli dell'Aeronautica Militare per il 2021;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2020 0150821 del 16 settembre
2020 dello Stato Maggiore dell'Esercito concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli
dell'Esercito per il 2021;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le
"Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19";
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
gennaio 2021 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018,
concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni
Pettorino a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a Direttore generale per il
personale;
Decreta:
Art. 1
Generalita'
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il
reclutamento del personale da avviare ai corsi per Allievi
Marescialli delle Forze Armate:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al
24° corso biennale (2021-2023) per Allievi Marescialli dell'Esercito;
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al
24° corso biennale (2021-2023) per Allievi Marescialli della Marina
Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il
Corpo delle Capitanerie di Porto;
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al
24° corso biennale (2021-2023) per Allievi Marescialli
dell'Aeronautica Militare.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche' dei diplomati
delle Scuole militari e degli assistiti dall'Opera Nazionale di
Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell'Esercito,
dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli
orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale per
i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli
Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri di cui agli articoli
645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in
possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente
non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei.
3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno
ammessi quali Allievi Marescialli alla frequenza dei corsi con
riserva di accertamento, anche successiva all'ammissione, dei
requisiti prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a
effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente.
4. I posti rimasti scoperti nell'ambito di ciascun concorso
possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del
corrispondente concorso interno della rispettiva Forza Armata (ai
sensi dell'art. 2197, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66), scaduti i termini di cui al successivo articolo 20, comma 8.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la
stessa Amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e sul portale dei concorsi
secondo le modalita' riportate nel successivo articolo 5. Qualora il
numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni
del presente comma sara' altresi' modificato il numero dei posti
riservati ai sensi del precedente comma 2.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva,
altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito
www.difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'.
Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti generali di partecipazione
Art. 2
Requisiti generali di partecipazione
1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l'anno
solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il
termine previsto dal bando per la presentazione delle domande un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per
l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonche'
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a
seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo
grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla
domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall'art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica e'
disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/07-04-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver superato il
giorno di compimento del 26° anno di eta'. Coloro che hanno gia'
prestato servizio militare obbligatorio o volontario possono
partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento
del 28° anno di eta', qualunque grado rivestono;
e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nelle Forze Armate;
f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego
negli incarichi relativi al grado nonche' nelle categorie e
specialita' di assegnazione previste nel ruolo Marescialli delle
Forze Armate. Tale idoneita' sara' verificata nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e delle
prove di verifica dell'efficienza fisica;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
i) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell'articolo 530 del codice di procedura penale;
j) non essere sottoposti a misure di prevenzione;
k) aver tenuto condotta incensurabile;
l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
m) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
2. I militari in servizio per partecipare al concorso, oltre a
possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, devono:
a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di
eta';
b) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni;
c) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato
nell'ultimo quinquennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a cinque anni;
d) essere in possesso della qualifica non inferiore a
"superiore alla media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio
o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque
di almeno sessanta giorni nel caso di Rapporto Informativo.
Nel caso di Rapporto Informativo, si fa rinvio a quanto
disciplinato dall'allegato D, comma 2), punto b., del presente bando
di concorso.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione al
corso di formazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza
del corso con provvedimento del Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorita' da lui delegata.
L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza
di uno dei predetti requisiti comportera' la decadenza di diritto
dall'arruolamento volontario.
4. I candidati in servizio, risultati vincitori dei concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi
"portale"), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it,
area "siti di interesse e approfondimenti", pagina "Concorsi e Scuole
Militari" link "concorsi on-line" ovvero collegandosi direttamente al
sito "https://concorsi.difesa.it".
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere con le modalita' di cui al
successivo articolo 5 le successive comunicazioni inviate dalla
Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa
delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per poter accedere al portale, i candidati dovranno essere in
possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita'
digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identita' Digitale
(SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al
termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per
attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce
"istruzioni" del portale, viene attivata con una delle seguenti
modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero
utilizzata dal concorrente; se minorenne, deve essere intestata o
utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la
potesta' genitoriale) e gli estremi di un documento di riconoscimento
in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (Decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e'
attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina
iniziale del portale.
Art. 4 Domande di partecipazione
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1.
3. I candidati minorenni alla data di presentazione della domanda
di partecipazione prima dell'inoltro della domanda medesima,
predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con
dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti che
devono allegare. Nello specifico tali candidati dovranno, a pena di
esclusione, allegare alla domanda di partecipazione l'atto di assenso
per l'arruolamento volontario, rinvenibile all'Allegato F tra gli
Allegati al bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore
esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza di essi, dal
tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a pena di esclusione,
copia di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia dei/l
sottoscrittori/e, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e in
corso di validita'.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o
preferenza a parita' di punteggio, nonche' il recapito presso il
quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione,
fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del
successivo articolo 5.
5. Inoltre, i concorrenti dovranno indicare nella domanda di
partecipazione l'Istituto scolastico presso cui hanno conseguito il
titolo di studio costituente requisito di partecipazione e
l'indirizzo e-mail istituzionale di detto Ente.
6. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da
parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella
sezione "i miei concorsi", sara' sempre disponibile per le esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata
in occasione della prima prova concorsuale.
7. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa entro il
termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa.
8. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei
requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.
Con l'invio della domanda secondo le modalita' descritte si
conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono
acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei
titoli di merito e/o preferenziali.
9. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro
mezzo diverso da quello sopraindicato, non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1.
11. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
12. Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a
informare i Comandi degli Enti/Reparti d'appartenenza, tramite
messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC)
indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda,
dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle
rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della
domanda di partecipazione. I candidati dovranno verificare l'avvenuta
ricezione del predetto messaggio e l'avvenuta acquisizione della
copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli
Enti/Reparti d'appartenenza che provvederanno agli adempimenti
previsti dal successivo articolo 6.
13. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni
integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda
stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le
modalita' indicate nel successivo articolo 5.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati
contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di
svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale e variazioni
delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni
di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza
di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica,
inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero
mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite
nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Successivamente alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, eventuali variazioni e/o integrazioni
della domanda di partecipazione al concorso relative alla residenza,
al recapito, all'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica
certificata, al numero di utenza di telefonia fissa e/o mobile
nonche' variazioni relative alla propria posizione giudiziaria,
possono essere inviate utilizzando esclusivamente il modello
all'Allegato G, rinvenibile tra gli Allegati al bando, secondo le
modalita' nello stesso indicate e trasmesse a mezzo e-mail
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale
persomil@persomil.difesa.it o all'indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza all'indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it. Non saranno prese in considerazione le
comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it.
Non saranno, altresi', prese in considerazione variazioni riguardanti
l'omessa o l'incompleta indicazione di titoli di merito e/o di
preferenza previsti dal presente decreto ancorche' posseduti entro i
termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1, eccezion
fatta per i soli candidati che conseguiranno il previsto titolo di
studio di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b) nell'anno
scolastico 2020-2021 relativamente al voto conseguito.
A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovra' comunque
essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con
dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
3. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono
incorporati presso un Reparto/Ente militare devono informare il
competente ufficio del medesimo Reparto/Ente circa la partecipazione
al concorso. Detto ufficio provvedera' agli adempimenti previsti al
successivo articolo 6.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo, di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da
parte dei candidati.
Art. 6 Adempimenti degli Enti/Reparti militari
Art. 6
Adempimenti degli Enti/Reparti militari
1. Il sistema informatico centrale provvedera' a:
a) informare i Comandi/Reparti/Enti di appartenenza per i
concorrenti militari in servizio ovvero i competenti Centri
Documentali (CEDOC), o i Dipartimenti Militari Marittimi/Capitanerie
di Porto o il Reparto Territoriale del Comando Scuole/3ª Regione
Aerea ovvero il Reparto Personale del Comando della 1ª Regione Aerea
dell'Aeronautica per i concorrenti militari in congedo, ovvero il
Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica
istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di
compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa
da parte del personale alle rispettive dipendenze;
b) altresi' ad inviare ai Comandi degli Enti/Reparti di
appartenenza ovvero i competenti Centri Documentali (CEDOC), o i
Dipartimenti Militari Marittimi/Capitanerie di Porto o il Reparto
Territoriale del Comando Scuole/3ª Regione Aerea ovvero il Reparto
Personale del Comando della 1ª Regione Aerea dell'Aeronautica per i
concorrenti militari in congedo, ovvero il Centro Nazionale
Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al
termine delle fasi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), comma
2, lettera a) e comma 3, lettera a), al medesimo indirizzo di posta
elettronica istituzionale, una e-mail - riportante le informazioni
per l'accesso alla specifica area dedicata per produrre la scheda di
sintesi di cui al presente articolo 6, per il personale loro
dipendente risultato idoneo all'effettuazione delle successive prove
- nella quale troveranno l'elenco della citata documentazione.
2. I suddetti Enti, in base alle rispettive competenze, devono:
a) per il personale in servizio:
1) verificare se il candidato, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente
articolo 2.
Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti,
gli stessi Comandi devono inviare all'indirizzo di posta elettronica
certificata persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza
all'indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it, al fine di consentire
l'esclusione dal concorso e l'avvio delle relative azioni di
competenza, il modello in Allegato A rinvenibile tra gli Allegati al
bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione Generale per
il Personale Militare, entro il 3° giorno successivo a quello di
scadenza del termine di presentazione delle domande. Non saranno
prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it;
2) successivamente all'esito delle fasi di cui all'art. 7,
comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a),
gli stessi Comandi devono compilare, le informazioni richieste
nell'Allegato B (fac simile scheda di sintesi);
3) compilare, inoltre, per i soli militari in servizio
nell'Esercito che partecipano al concorso di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera a), a cura delle competenti autorita'
gerarchiche, il previsto documento valutativo chiuso alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande indicando quale
motivo della compilazione: "partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'ammissione al 24° corso biennale (2021-2023)
per Allievi Marescialli dell'Esercito";
4) nominare, con Ordine del Giorno del Comandante dell'Ente,
un'apposita Commissione interna (composta da Presidente, 1° membro e
2° membro) che rediga, per ogni militare partecipante al/ai
concorso/i, la rispettiva scheda di sintesi secondo le modalita'
indicate nell'allegato D, il modulo relativo alla scheda di sintesi
che riproduce le informazioni richieste nell'allegato B avendo cura
di riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione
valutativa in ordine cronologico riferita a tutto il periodo di
servizio prestato dal candidato antecedentemente alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande (per i militari
candidati al concorso per l'Aeronautica Militare, solo gli ultimi due
anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni). Per i
candidati che prima di essere incorporati per l'attuale servizio
hanno ultimato una ferma volontaria e, successivamente, sono stati
posti in congedo, dovra' essere inserito il giudizio riportato
sull'estratto della documentazione di servizio rilasciato al termine
della ferma. Tale scheda di sintesi deve essere firmata dalla
Commissione interna, controfirmata dal Comandante dell'Ente o suo
delegato e posta in visione per 3 giorni lavorativi al candidato per
le opportune verifiche, il quale, qualora la riterra' completa,
regolare e aggiornata, sottoscrivera' la relativa Dichiarazione di
completezza;
5) Compilare, firmare e trasmettere on-line tramite il
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, la scheda di
sintesi secondo le modalita' indicate nell'allegato D, entro trenta
giorni dalla pubblicazione dell'esito delle prove;
6) informare, in caso di trasferimento del candidato, il
nuovo Ente di destinazione della partecipazione del militare al
concorso. L'Ente di nuova destinazione assumera' la competenza per
tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale;
7) comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il
Personale Militare, all'indirizzo di posta elettronica certificata
persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza all'indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it, ogni variazione riguardante la posizione
del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti
disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.);
b) per il personale in congedo, successivamente all'esito delle
fasi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a)
e comma 3, lettera a), i competenti Centri Documentali (CEDOC), o i
Dipartimenti Militari Marittimi/Capitanerie di Porto o il Reparto
Territoriale del Comando Scuole/3ª Regione Aerea ovvero il Reparto
Personale del Comando della 1ª Regione Aerea dell'Aeronautica per i
concorrenti militari in congedo, ovvero il Centro Nazionale
Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri devono:
1) nominare, con Ordine del Giorno del Comandante dell'Ente,
un'apposita Commissione interna (composta da presidente, 1° membro e
2° membro) che rediga, per ogni militare in congedo di rispettiva
competenza partecipante al/ai concorso/i, la rispettiva scheda di
sintesi, in Allegato C, secondo le modalita' indicate nell'allegato
D;
2) compilare firmare e trasmettere on-line tramite il portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, la rispettiva scheda
di sintesi secondo le modalita' indicate nell'allegato D, entro
trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito delle prove.
Art. 7 Svolgimento dei concorsi
Art. 7
Svolgimento dei concorsi
1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova per la verifica delle qualita' culturali e
intellettive;
b) prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;
c) prove di verifica dell'efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
f) tirocinio;
g) valutazione dei titoli di merito.
2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova per la verifica delle qualita' culturali e
intellettive;
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
d) prove di verifica dell'efficienza fisica;
e) prova scritta di selezione per il reclutamento delle
professioni sanitarie;
f) tirocinio;
g) valutazione dei titoli di merito.
3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova per la verifica delle qualita' culturali e
intellettive;
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) tirocinio;
d) prova scritta di selezione per il reclutamento delle
professioni sanitarie;
e) valutazione dei titoli di merito.
4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle
indicate nelle Appendici al bando.
5. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti,
secondo le sequenze sopra riportate, ad eccezione della prova scritta
di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie, i soli
concorrenti giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi
specifici casi di ammissione con riserva, disciplinati nelle
Appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i
candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di
concorso.
I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno
nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette
fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto
disposto al precedente art. 1, comma 7 e all'art. 259, comma 4 del
decreto legge n. 34/2020.
Saranno previste riconvocazioni per concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente bando o
di analoghi concorsi dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di
Finanza, ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare, per
contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato e, per i
militari, per inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli
interessati - per i militari in servizio i Comandi di appartenenza -
dovranno far pervenire, agli indirizzi di posta elettronica indicati
al precedente art. 5, comma 2, un'istanza di nuova convocazione entro
le ore 13,00 del quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente a
quello di prevista presentazione con in allegato copie per immagine,
ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria.
In particolare, in caso di contestuale svolgimento delle prove
dell'esame di Stato, dovranno allegare apposita documentazione
rilasciata dall'Amministrazione scolastica dalla quale risulti la
convocazione del predetto esame di Stato. La riconvocazione, che
potra' essere disposta solo compatibilmente con il periodo di
svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche
disposizioni di cui agli articoli successivi e quelle contenute nelle
Appendici al bando, avverra' mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. I calendari
di svolgimento delle prove concorsuali nonche' eventuali modifiche
delle sedi di svolgimento delle prove stesse saranno resi noti
mediante avviso - che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti - inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con
messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con
lettera raccomandata o telegramma. Mediante avviso inserito nella
sezione comunicazioni del portale ovvero con le altre modalita' sopra
indicate, saranno altresi' resi noti gli esiti delle prove. Sara'
anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della
difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Ufficio
Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma -
tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
6. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - dovranno essere sottoposti agli
accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella
della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve
ulteriori specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando.
7. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
8. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a
carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento
dell'Amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi.
9. I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami militari ai sensi e con le modalita' previste
dalla specifica normativa di settore ovvero nelle rispettive
Appendici al bando.
10. I candidati incorporati in qualita' di volontari
successivamente alla data di presentazione della domanda di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per iscritto
il Reparto/Ente d'incorporamento circa l'inoltro della domanda di
partecipazione. Detti Reparti/Enti comunicheranno alla Direzione
Generale per il Personale Militare l'avvenuta assunzione in forza dei
predetti candidati a mezzo e-mail agli indirizzi indicati nel
precedente art. 6, comma 2, lettera a), n. 1).
11. I candidati rinviati a domanda dalle procedure concorsuali
per l'ammissione al 23° corso biennale (2020-2022) per Allievi
Marescialli delle Forze Armate ai sensi dell'art. 259, comma 4 del
decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, citato nelle premesse,
sosterranno le prove non ancora svolte nell'ambito delle procedure
del presente bando. Altresi', le risultanze di prove e accertamenti
precedentemente svolti saranno valutate secondo le disposizioni e i
criteri del presente bando e secondo le modalita' che saranno
indicate con apposita determinazione dirigenziale.
12. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente
articolo.
13. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i
candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove
d'esame.
Art. 8 Commissioni
Art. 8
Commissioni
1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente articolo
1, comma 1, con successivi decreti dirigenziali e interdirigenziali
saranno nominate le seguenti Commissioni:
a) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a):
1) Commissione esaminatrice per la prova di verifica delle
qualita' culturali e intellettive, per la prova di verifica della
conoscenza della lingua inglese, per la valutazione dei titoli di
merito, la formazione dell'elenco dei candidati ammessi al tirocinio
e la formazione della graduatoria generale di merito;
2) Commissione esaminatrice per il tirocinio;
3) Commissione esaminatrice per le prove di verifica
dell'efficienza fisica;
4) Commissione per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica;
5) Commissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale;
b) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b):
1) Commissione esaminatrice per la prova di verifica delle
qualita' culturali e intellettive, per la prova scritta di selezione
per il reclutamento delle professioni sanitarie, per la valutazione
dei titoli di merito e la formazione della graduatoria generale di
merito;
2) Commissione per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica;
3) Commissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale;
4) Commissione esaminatrice per le prove di verifica
dell'efficienza fisica;
5) Commissione esaminatrice per il tirocinio;
c) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c):
1) Commissione esaminatrice per la prova di verifica delle
qualita' culturali e intellettive, per il tirocinio, per la prova
scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie,
per la valutazione dei titoli di merito e la formazione delle
graduatorie generali di merito;
2) Commissione per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica;
3) Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
Art. 9 Prova per la verifica delle qualita' culturali e intellettive
Art. 9
Prova per la verifica delle qualita'
culturali e intellettive
1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel
calendario consultabile nell'area pubblica del portale, e nei siti
www.difesa.it, www.esercito.difesa.it, www.marina.difesa.it, e
www.aeronautica.difesa.it, esibendo il messaggio di avvenuta
acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le
modalita' di cui al precedente art. 4 del presente bando, ovvero
copia della stessa.
2. La prova si svolgera', a cura della competente Commissione,
con le modalita' e sui programmi di cui alle Appendici al bando.
3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta, le Commissioni competenti provvederanno a formare gli
elenchi per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le
prove successive, entro i limiti numerici di cui alle rispettive
Appendici al bando.
4. Il punteggio riportato nella suddetta prova sara' utile ai
fini della formazione della graduatoria finale del concorso.
Art. 10 Prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese
Art. 10
Prova per la verifica della conoscenza
della lingua inglese
I partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)
che hanno portato a termine la prova scritta per la verifica delle
qualita' culturali e intellettive saranno sottoposti all'accertamento
della conoscenza della lingua inglese secondo le modalita' indicate
nella relativa Appendice.
Art. 11 Prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie
Art. 11
Prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni
sanitarie
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
b) e c), i concorrenti saranno sottoposti alla prova scritta di
selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie finalizzata
all'ammissione ai corsi di laurea per le professioni sanitarie. La
prova sara' presieduta dalle Commissioni esaminatrici di cui all'art.
8, comma 1, lettere b) e c) e vertera' sulle materie e sui programmi
rinvenibili all'Allegato O negli Allegati al bando, elaborati in
coerenza con quelli previsti dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per l'accesso programmato ai corsi
di laurea a numero programmato.
La prova scritta di selezione per il reclutamento delle
professioni sanitarie che si svolgera' presso la Scuola Sottufficiali
della Marina -Taranto, per la Marina Militare e presso la Scuola
Marescialli A.M. di Viterbo, per l'Aeronautica Militare, ovvero
presso altra sede che verra' comunicata con le modalita' previste al
precedente art. 5, nella data che verra' anch'essa comunicata con le
modalita' previste al precedente art. 5, avra' la durata di 60
(sessanta) minuti e consistera' nella somministrazione di 48
(quarantotto) quesiti a risposta multipla e predeterminata (ciascuno
con 4 possibili risposte di cui una sola esatta), volti ad accertare
il grado di conoscenza delle materie citate. I quesiti saranno cosi'
ripartiti: biologia 22 quesiti; chimica 13 quesiti; fisica 13
quesiti. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7 e
all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.
2. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si
terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta;
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata o multipla; 0 punti per
ogni risposta omessa. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova
di cui al presente articolo, le Commissioni esaminatrici di cui
all'art. 8, comma 1, b) e c) provvederanno a formare distinte
graduatorie utili, ai sensi della vigente normativa, per l'accesso
alle facolta' universitarie per le professioni sanitarie.
3. L'idoneita' dei candidati sara' stabilita sulla base dei
criteri indicati nelle Appendici al bando.
Saranno comunque dichiarati idonei coloro che riporteranno lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto
utile in ciascuna delle graduatorie di cui sopra.
Art. 12 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
Art. 12
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di
informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale
militare secondo il modello rinvenibile all'Allegato H tra gli
Allegati al bando, saranno sottoposti, a cura delle competenti
Commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita'
psico - fisica al servizio militare incondizionato quale Maresciallo
in servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso
alla Forza Armata prescelta. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti
sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,
delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle
imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, approvate con il decreto
Ministeriale 4 giugno 2014, nonche' dei parametri fisici correlati
alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, cosi' come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati
secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica ed. 2016
dell'Ispettorato Generale della Sanita' Militare di cui in premessa.
Questi ultimi non saranno accertati nei confronti del personale
militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al
servizio militare, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni
normative indicate nelle Appendici al bando. La facolta' di proporre
istanza di riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a) in quanto l'accertamento
psico-fisico avra' luogo contestualmente alle prove di efficienza
fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con
le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere
proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica.
2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento dell'idoneita'
psico - fisica, la documentazione da portare al seguito - in
originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite
dalla legge - all'atto della presentazione ai rispettivi Enti di
Selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono
dettagliatamente indicati nelle Appendici al bando, nelle quali sono
altresi' prescritti i requisiti fisici necessari ai fini del
conseguimento dell'idoneita', nonche' i profili sanitari minimi. A
pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio
chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale. Sara' cura del concorrente produrre
anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo
le modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento.
3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la
Commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti
concorrenti al previsto accertamento dell'idoneita' psico - fisica,
per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita', compatibilmente
con i termini della procedura concorsuale.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio dell'accertamento
dell'idoneita' psico - fisica saranno considerati rinunciatari e,
pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 7, e all'art. 259, comma
4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste ulteriori
riconvocazioni.
4. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
5. Il giudizio espresso dalla suddetta Commissione, con
esclusione del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del
presente bando, e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. Per i
concorrenti giudicati idonei la Commissione provvedera' a definire il
profilo sanitario.
Art. 13 Accertamento dell'idoneita' attitudinale
Art. 13
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, lettere a) e b) saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, a cura delle competenti Commissioni. Le modalita' di
espletamento dell'accertamento, la documentazione da portare al
seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge - all'atto della presentazione ai rispettivi
Enti di selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i
candidati sono indicati nelle Appendici al bando.
I partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)
saranno sottoposti ad accertamento dell'idoneita' attitudinale
nell'ambito del tirocinio di cui all'art. 15 del presente bando e
secondo le previsioni dell'Appendice Aeronautica.
2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le qualita' attitudinali nonche' rispetto alle distinte
caratteristiche di impiego, il possesso delle capacita' e dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze
armate. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le
modalita' indicati nelle Appendici al bando.
3. Poiche' per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a)
e b) l'espletamento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale e'
previsto contestualmente ad altre prove concorsuali, eventuali
istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al
precedente art. 7, comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte:
a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
all'atto della convocazione alle prove di verifica dell'efficienza
fisica ovvero prima della data di inizio del tirocinio secondo quanto
indicato nell'Appendice Esercito;
b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
all'atto della convocazione dell'accertamento dell'idoneita' psico -
fisica.
4. Al termine dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, la
Commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un
giudizio, senza attribuzione di punteggio. Il giudizio espresso dalla
suddetta Commissione e' definitivo e sara' comunicato seduta stante.
Art. 14 Prove di verifica dell'efficienza fisica
Art. 14
Prove di verifica dell'efficienza fisica
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, lettere a) e b) saranno sottoposti, a cura delle competenti
Commissioni, alle prove di verifica dell'efficienza fisica.
2. L'efficienza fisica dei candidati al concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c) sara' valutata nell'ambito del
tirocinio.
3. Le prove di verifica dell'efficienza fisica potranno prevedere
l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato
superamento degli esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione
dal concorso.
4. Le modalita' di espletamento delle prove sono indicate nelle
Appendici al bando.
5. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi
muniti della documentazione, in originale o in copia resa conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive
Appendici del bando. La mancata consegna della documentazione in
originale ovvero in copia resa conforme comportera' l'esclusione dal
concorso.
6. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima
dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla Commissione per le prove di verifica dell'efficienza
fisica. Questa, sentito il dirigente del Servizio sanitario o il suo
sostituto, adottera' le conseguenti determinazioni, eventualmente
autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data. Allo stesso
modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una
indisposizione, o che si infortunano durante l'esecuzione di uno
degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla predetta
Commissione la quale adottera' le conseguenti determinazioni.
Al di fuori dei casi summenzionati, non saranno prese in
considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove
di verifica dell'efficienza fisica.
7. I concorrenti che, nei casi di cui al precedente comma 6,
otterranno dalla competente Commissione l'autorizzazione al
differimento dell'effettuazione delle prove di verifica
dell'efficienza fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito
nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, ove
possibile, mediante notifica diretta agli interessati, per sostenere
tali prove in altra data. La data di riconvocazione dovra', in ogni
caso, essere compatibile con il calendario di svolgimento delle prove
di verifica dell'efficienza fisica o, nel caso del concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), con il calendario di svolgimento del
tirocinio.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di verifica
dell'efficienza fisica, ovvero che saranno impossibilitati a
sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7 e
all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno
previste ulteriori riconvocazioni.
8. L'esito delle prove di verifica dell'efficienza fisica sara'
comunicato seduta stante.
Art. 15 Tirocinio
Art. 15
Tirocinio
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a), b) e c), i concorrenti, risultati idonei alle precedenti fasi
concorsuali, saranno convocati rispettivamente presso la Scuola
Sottufficiali dell'Esercito, la Scuola sottufficiali della Marina
Militare e la Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare per essere
sottoposti al tirocinio che si svolgera' a cura dalle competenti
Commissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 2) lettera
b), numero 5) e lettera c), numero 1).
2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il
referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni
antecedenti alla data di presentazione al tirocinio. La mancata
presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del
concorrente dal tirocinio.
Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il
tirocinio stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi
sulla persistenza della idoneita' psico - fisica precedentemente
riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, e' facolta' delle
competenti Commissioni inviare detti concorrenti all'osservazione
della Commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico - fisica
per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere
medico - legale circa la persistenza dell'idoneita' medesima.
3. I candidati ammessi al tirocinio nel numero stabilito nel
bando lo compiono:
a) in qualita' di militari di truppa, contraendo una ferma
volontaria di durata non superiore al periodo della prova in
argomento;
b) con il grado rivestito, se militari in servizio ovvero se
ufficiali o sottufficiali di complemento congedati, contraendo,
previo richiamo in servizio, una ferma volontaria di durata non
superiore a sessanta giorni.
4. I concorrenti che, all'atto della presentazione presso le
Scuole per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle armi saranno
collocati, per la durata del tirocinio e sino all'eventuale
ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati presso
la Scuola stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza se
interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo
supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi.
5. Nel caso dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
b) e c) i candidati dovranno portare al proprio seguito la
documentazione di cui al paragrafo 3 delle rispettive appendici del
presente bando.
6. Durante la permanenza presso i suddetti Istituti di
formazione, i concorrenti:
a) dovranno attenersi alle norme disciplinari interne previste
rispettivamente per gli Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano,
della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
b) effettueranno il programma di attivita', di cui alle
Appendici al bando, per la futura nomina a Marescialli in servizio
permanente effettivo rispettivamente dell'Esercito Italiano, della
Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
c) non sara' consentita, in nessun caso, la partecipazione
contestuale ad altri concorsi.
d) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio.
7. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
programmate.
8. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che:
a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati
nella citata Appendice;
b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
c) non supereranno con esito favorevole le prove sportive
obbligatorie indicate nella predetta Appendice;
d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano
complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in
cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte
a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria,
a seguito di provvedimenti medici adottati nei confronti dei
concorrenti.
9. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che,
al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente
Commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti in ogni singola prova che determinera' il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
10. Per i soli concorrenti giudicati idonei la preposta
Commissione esaminatrice procedera' alla valutazione dei titoli di
merito.
Art. 16 Titoli di merito
Art. 16
Titoli di merito
1. La Commissione esaminatrice ai fini della formazione della
graduatoria finale valutera' i titoli di merito secondo le modalita'
di cui alle appendici al bando, provvedendo a redigere un'apposita
Scheda di Valutazione.
2. Con riferimento alla lingua straniera, i requisiti di
validita' delle certificazioni sono indicati nell'Allegato E del
presente bando.
3. Nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)
e c), al fine di accertare il possesso dei titoli dichiarati, i
candidati, vincitori del concorso ammessi al corso, dovranno
consegnare alla Scuola Sottufficiali, all'atto dell'incorporamento il
documento originale ovvero in copia conforme comprovante il possesso
del titolo di merito valutato dalla Commissione esaminatrice.
Al riguardo, sara' cura dell'Istituto di formazione, al termine
delle attivita', dare riscontro alla Direzione Generale della
completezza della documentazione prodotta.
Art. 17 Graduatorie di merito
Art. 17
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1 saranno formate dalle rispettive Commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle appendici al bando. Le
graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali o
interdirigenziali.
2. Nei predetti Decreti si terra' conto delle riserve di posti
previste per ciascun concorso e, a parita' di merito, si
applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73,
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o con apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di
titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane di
eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge
15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della
legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al
precedente art. 1, comma 5, i concorrenti che si collocheranno
utilmente nelle graduatorie finali di merito.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito
saranno pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it La
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
Art. 18 Documentazione amministrativa
Art. 18
Documentazione amministrativa
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di
merito relative ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1
riceveranno da parte della Direzione Generale per il Personale
Militare apposita comunicazione inserita nell'area privata e pubblica
del portale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5,
consultabile anche nel sito www.difesa.it, e dovranno presentare la
seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nella quale risulti:
1) il godimento dei diritti civili e politici;
2) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
b) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
2. I medesimi candidati saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite
nella "Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto Interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine,
dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione:
a) il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo
delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi
del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle
eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative
pregresse;
b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra'
essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)
per morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Art. 19 Accertamento dei requisiti
Art. 19
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2 del presente bando, la Direzione Generale per il Personale
Militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere alle Amministrazioni
Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione resa, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
3. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
Allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del
competente Ente incaricato dalla Direzione Generale per il Personale
Militare ovvero dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare
la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione
sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi,
dal tutore;
b) la mancata iscrizione presso le Universita' ovvero
l'avvenuta presentazione della richiesta di sospensione degli studi.
I predetti Allievi non potranno far valere gli esami universitari
sostenuti prima dell'ammissione al corso ai fini del conseguimento
della laurea prevista al termine del ciclo formativo.
4. Nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)
e c), i candidati, vincitori del concorso ammessi al corso, dovranno
consegnare alla Scuola Sottufficiali, all'atto dell'incorporamento il
documento originale ovvero in copia conforme comprovante il possesso
del titolo di merito valutato dalla Commissione esaminatrice.
Al riguardo, sara' cura dell'Istituto di formazione, al termine
delle attivita', dare riscontro alla Direzione Generale per il
Personale Militare della completezza della documentazione prodotta.
5. Terminate le fasi concorsuali, i Comandi delle Scuole dovranno
inviare alla Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi
nominativi dei partecipanti ai concorsi in qualita' di Allievi,
distinguendo quelli che hanno o non hanno superato l'esame di
maturita', con il relativo voto e i verbali di valutazione in
attitudine militare espressa dall'apposita Commissione.
6. Il certificato generale del casellario giudiziale sara'
acquisito d'ufficio.
Art. 20 Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione
Art. 20
Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione
1. La Direzione Generale per il Personale Militare,
subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni in base
alla normativa vigente, convochera' i vincitori presso le Scuole
Sottufficiali dell'Esercito e della Marina Militare e presso la
Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare per la frequenza del
corso di formazione e specializzazione, con apposita comunicazione
nell'area privata del portale della difesa.
2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso le
citate Scuole nel giorno e nell'ora stabiliti dalla Direzione
Generale per il Personale Militare nella suddetta comunicazione.
Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari,
salvo motivate e documentate cause di impedimento comunicate dagli
interessati alla predetta Direzione Generale entro le ventiquattro
ore successive alla data di convocazione secondo le modalita'
stabilite al precedente art. 5.
La Direzione Generale si riserva la facolta', a seguito di
valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, di differire
la data di convocazione compatibilmente con quanto stabilito al
successivo comma 5.
3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del concorso saranno
sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del Dirigente
del Servizio sanitario delle citate Scuole. I candidati riscontrati
"inidonei" alla predetta visita medica per la perdita di uno o piu'
requisiti previsti dal presente bando di concorso saranno
immediatamente inviati alla competente Commissione medico - legale
per l'accertamento dell'idoneita' fisica quali Allievi Marescialli.
Sia nel caso di giudizio di inidoneita' sia nel caso di temporanea
inidoneita' superiore a trenta giorni i candidati saranno
immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso
con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorita' da lui delegata. I vincitori di sesso femminile saranno
sottoposti preliminarmente al test di gravidanza mediante analisi
delle urine; in caso di positivita' del predetto test non si
procedera' alla visita medica di incorporamento e l'interessata sara'
sospesa per temporaneo impedimento all'accertamento ai sensi del
citato articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90.
Al termine dell'impedimento, l'interessata sara' convocata al
primo corso utile e, previa idoneita' alla suddetta visita medica di
incorporamento, sara' ammessa alla frequenza del corso stesso.
4. I vincitori del concorso che saranno giudicati idonei dopo la
suddetta visita medica saranno ammessi alla frequenza del corso e
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai
regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno tale
ferma saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi
dell'articolo 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90.
5. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 12, comma 4 saranno immesse in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di
graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.
6. Il personale femminile ammesso alla frequenza dei corsi
Allievi Marescialli, in quanto dichiarato vincitore che, trovandosi
nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
7. Ai sensi dell'art. 761 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 la partecipazione a corsi di particolare livello tecnico,
svolti durante la formazione iniziale, e' subordinata al vincolo di
una ulteriore ferma di anni cinque decorrente dalla data di scadenza
di quella precedentemente sottoscritta.
8. L'Amministrazione della Difesa, entro i trenta giorni
successivi dalla data di inizio del corso di formazione,
compatibilmente con le esigenze della Forza armata e dopo opportuna
valutazione delle esigenze legate alle attivita' didattiche previste
dall'iter formativo, si riserva la facolta' di ricoprire i posti che
si rendessero disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla
rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita' alla visita medica
di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati
idonei che seguono nella graduatoria finale di merito.
9. Agli Allievi Marescialli, nonche' agli idonei non vincitori
potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli
organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
10. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio o in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai
Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso
previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto
dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai
rispettivi ruoli di provenienza e assumere la qualifica di Allievo
Maresciallo. I Volontari in Ferma Prefissata, se in servizio,
potranno accedere alla frequenza del corso previo provvedimento di
proscioglimento dalla ferma prefissata annuale o quadriennale, con
contestuale perdita del grado e collocamento in congedo dalla ferma
medesima, secondo la procedura disciplinata dalla "Direttiva di Stato
Giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata".
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da
detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.
11. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi dal
corso per Allievi Marescialli, possono essere reintegrati d'ufficio
nel grado. Allo stesso modo il personale dei ruoli Sergenti e
Volontari di Truppa in servizio permanente, se cessa dalla qualifica
di Allievo Maresciallo, sara' reintegrato nel grado, ferme restando
le dotazioni organiche stabilite dalla legge e il tempo trascorso
presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado.
Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma, se dimesso
dal corso puo' essere riammesso in servizio nella ferma prefissata e
destinato, previa sottoscrizione di assenso secondo le modalita'
della sopracitata Direttiva, ai Reparti/Enti di provenienza, sempre
che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata
originariamente contratta e sussistano le consistenze organiche. Tale
personale e' reintegrato - con provvedimento del II Reparto della
Direzione Generale per il Personale Militare - nel grado
precedentemente rivestito e il periodo trascorso in qualita' di
Allievo presso il relativo Istituto di formazione a cui ha avuto
accesso e' computato nella ferma o rafferma.
Durante la frequenza del corso agli Allievi competono, se piu'
favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione
ai corsi.
Art. 21 Esclusioni
Art. 21
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il Personale Militare puo', con
provvedimento del Direttore Generale o autorita' da lui delegata,
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non in
possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara'
accertato dopo l'incorporazione presso il relativo Istituto di
formazione.
Art. 22 Trattamento dei dati personali
Art. 22
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito Regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento
dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari son trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il Titolare del trattamento e' la Direzione Generale per il
Personale Militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il Titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
b) il Responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it;
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it,
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
c) la finalita' del trattamento e' costituita
dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua
base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento
agli articoli 1053 e 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico
economica o di impiego del concorrente, nonche' agli Enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo si sensi delle
disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato fino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
Garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale
per il Personale Militare, Titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2021
Il direttore generale
per il personale militare
Ricca
Il comandante generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Pettorino
Allegato 1
ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO
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Allegato 2
Allegato A
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Allegato 3
Allegato B
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Allegato 4
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 8
Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 9
Allegato H
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 10
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 11
Allegato L
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 12
Allegato M
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 13
Allegato N
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 14
Allegato O
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 15
APPENDICE ESERCITO
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Allegato 16
APPENDICE MARINA MILITARE
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Allegato 17
APPENDICE AERONAUTICA MILITARE
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