COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di seicentotrentuno allievi marescialli al 90° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2018/2019. (18E02173)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 06-03-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di seicentotrentuno allievi marescialli al 90° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2018/2019. (18E02173)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
  • Data: 06-03-2018
  • Scadenza: 05-04-2018

Art. 1 Posti a concorso

			IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  "Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del  Trentino  -  Alto
Adige", e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e  l'articolo  19
della  legge  18  febbraio  1999,  n.  28,   concernente   "Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali"  e,
in particolare, l'articolo 29; 
    Visti gli articoli 316, 317 e 320 del Codice Civile; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari"; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
"Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
istruzione"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni,  recante  "Attuazione  dell'articolo  3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  nuovo  inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia
di finanza"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  "Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo"; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica"; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  "Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)"; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione  del
servizio civile nazionale"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    "Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'articolo 66, comma 9-bis, del  decreto  legge  25  giugno
2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,
n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria"; 
    Visto l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,  recante
"Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile"  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare"; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   Guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  24
ottobre 2014 recante "Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese"; 
    Vista  la  legge  12  gennaio  2015,  n.  2,  recante   "Modifica
all'articolo 635 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  altre  disposizioni  in
materia di parametri fisici  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  il
reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
"Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare,  l'articolo  36,  comma
23, in base al quale, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  35
del  richiamato  Decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  i
marescialli della Guardia di finanza sono tratti,  per  l'anno  2018,
nella misura del 50% dei  posti  complessivamente  messi  a  concorso
attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami; 
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso  dell'attestato  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e  dei  candidati
appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1,
lettera b), del citato decreto legislativo n. 66/2010; 
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire  un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto,  per  l'anno  accademico  2018/2019,  un  pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 90°  corso  presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di: 
      a) n. 584 allievi marescialli  del  contingente  ordinario,  di
cui: 
        1) 18 sono riservati ai candidati in possesso  dell'attestato
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore; 
        2) 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti,  ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio; 
      b) n. 47 allievi marescialli del  contingente  di  mare,  cosi'
suddivisi: 
        1) n. 30 per  la  specializzazione  "nocchiere  abilitato  al
comando" (NAC); 
        2) n. 17 per la specializzazione "tecnico di macchine" (TDM). 
    2.  Dei  17  posti  disponibili  per  il  contingente  di   mare,
specializzazione "tecnico  di  macchine",  n.  6  sono  riservati  ai
militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con  esito  favorevole,
il corso per  "motorista  navale"  presso  la  Scuola  Nautica  della
Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle  Autorita'  di  cui
all'articolo 2, comma 5, sulla base dei requisiti di cui all'articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 
    I militari in possesso  dei  suddetti  requisiti  possono  essere
ammessi, a domanda, al corso di cui  al  comma  1,  lettera  b),  con
esonero dalle  relative  prove  concorsuali.  A  tal  fine,  i  posti
disponibili sono  assegnati  ai  militari  giudicati  meritevoli  che
abbiano conseguito la  specializzazione  di  "motorista  navale"  con
maggior  punteggio  di  merito,  maggiorato  degli  eventuali  titoli
ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di  grado  piu'  elevato.  A
parita' di grado, e' prevalente l'anzianita' di servizio e, a parita'
della stessa, la maggiore eta'. 
    3. La specializzazione "motorista navale" deve  essere  posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma  1,  e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione. 
    4. La partecipazione al concorso per i posti di cui  al  comma  2
non e' ammessa per piu' di due volte. 
    5. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni. 
    6. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) prova preliminare, consistente  in  questionari  a  risposta
multipla; 
      b) prova scritta di composizione italiana; 
      c) prova di efficienza fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      f) prova orale di cultura generale; 
      g) prova facoltativa di una lingua estera,  consistente  in  un
esame scritto e orale nella lingua prescelta; 
      h) prova facoltativa di informatica. 
    7. Il Corpo della guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito, il numero  dei  posti  a  concorso,  di
sospendere l'ammissione al corso  di  formazione  dei  vincitori,  in
ragione  del  numero  di  assunzioni   complessivamente   autorizzate
dall'Autorita'  di  Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili.

Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

				Art. 2 
 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a)  gli  appartenenti  al  ruolo  sovrintendenti  e  al   ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli  ufficiali
di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto
mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che: 
        1) alla data di scadenza del  termine  per  la  presentazione
della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non abbiano superato il
giorno del compimento del trentacinquesimo anno di eta'; 
        2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 
        3) non  siano  stati  giudicati,  nell'ultimo  biennio,  "non
idonei" all'avanzamento. A tal fine si fa riferimento alla  data  del
provvedimento con il quale e'  stata  determinata  la  non  idoneita'
all'avanzamento al grado superiore; 
        4) non risultino  imputati  in  un  procedimento  penale  per
delitto non colposo; 
        5) non siano sottoposti a  un  procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); 
        6) non siano sospesi dal servizio o  dall'impiego  ovvero  in
aspettativa; 
        7) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
      b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 
        1)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1,  compiuto
il 17° anno di eta' e non abbiano superato il  giorno  di  compimento
del 26° anno di eta'; 
        2) abbiano, se minorenni alla  data  di  presentazione  della
domanda, il consenso dei genitori o del  genitore  esercente  in  via
esclusiva la potesta'  o  del  tutore  per  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza; 
        3) godano dei diritti civili e politici; 
        4)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di  polizia,  a  esclusione  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
        5) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status,  ai  sensi  dell'articolo  636,  comma  3,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        6) non siano stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
        7)  alla  data  dell'effettivo  incorporamento,   non   siano
imputati,  non  siano   stati   condannati   ne'   abbiano   ottenuto
l'applicazione della pena  ai  sensi  dell'articolo  444  c.p.p.  per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a  misure  di
prevenzione; 
        8) non si trovino, alla data  dell'effettivo  incorporamento,
in  situazioni  comunque  incompatibili  con  l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 
        9) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia  di  finanza  accerta,  d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto  alle
funzioni proprie del grado da rivestire.  Sono  causa  di  esclusione
dall'arruolamento   anche   l'esito   positivo   agli    accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 
        10) non siano gia' stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
    2. Tutti i candidati devono possedere,  inoltre,  un  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  a
corsi di laurea  previsti  dalle  Universita'  statali  o  legalmente
riconosciute. 
    3. Possono partecipare anche  coloro  che,  pur  non  essendo  in
possesso  del  previsto  diploma  alla  data  di  scadenza   per   la
presentazione  delle  domande,  lo  conseguano  nell'anno  scolastico
2017/2018. 
    4. I requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle domande di cui all'articolo 3, comma 1, e conservati fino  alla
data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 
    5. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1,  lettera  a),
punto 3), e' espresso, sulla base dei requisiti di  cui  all'articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  199,  dalle
seguenti Autorita': 
      a)  Capo  di  Stato  Maggiore  del  Comando  Interregionale  (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; 
      b)  Comandante  Regionale  (o  equiparato),  relativamente   al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 
      c) Sottocapo di Stato  Maggiore  e  Capi  Reparto  del  Comando
Generale  relativamente  al  personale  in  forza   alle   rispettive
Articolazioni. Per il  personale  in  forza  alle  Articolazioni  del
Comando Generale di diretta collaborazione del  Comandante  Generale,
del Comandante in Seconda e del Capo di Stato Maggiore,  il  giudizio
e' espresso dai rispettivi Capi Ufficio; 
      d) Comandante del  Quartier  Generale,  Comandante  del  Centro
Informatico   Amministrativo   Nazionale,   Comandante   del   Centro
Logistico, Comandante del Reparto  Tecnico  Logistico  Amministrativo
degli  Istituti  di  Istruzione,  Comandante  del   Reparto   Tecnico
Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, Comandante del  Centro
Navale  e  Comandante  del  Centro  di  Aviazione,  relativamente  al
personale dipendente. 
    6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  disponibile  sul
portale  attivo  all'indirizzo  "concorsi.gdf.gov.it",  seguendo   le
istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni  decorrenti
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 
    2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account  di
posta elettronica certificata ("P.E.C."), dopo essersi registrati  al
portale, potranno accedere, tramite la  propria  area  riservata,  al
format di compilazione della domanda di partecipazione. 
    3. Ultimata la compilazione dell'istanza: 
      a) gli utenti che accedono con S.P.I.D.  (Sistema  Pubblico  di
Identita' Digitale) concluderanno la presentazione della  domanda  di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata; 
      b) i restanti utenti registrati  al  portale  effettueranno  il
salvataggio in locale del PDF generato dal  sistema  che,  una  volta
stampato, firmato per esteso e scansionato, dovra' essere caricato  a
sistema,  mediante  l'apposita  funzione  "upload",  unitamente  alla
scansione fronte-retro del documento di riconoscimento  in  corso  di
validita'. Il sistema consentira', quindi, di verificarne il corretto
inserimento  e  di   concludere   la   procedura   di   presentazione
dell'istanza. 
    4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra': 
      a) registrarsi al  portale  indicando  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata in  uso  a  uno  dei  componenti  del  nucleo
familiare esercente  la  potesta'  genitoriale  o,  in  mancanza,  al
tutore; 
      b) effettuare,  al  termine  della  procedura  di  compilazione
dell'istanza, il salvataggio in locale del PDF generato  dal  sistema
che, una volta stampato, firmato per esteso dal candidato e,  a  pena
di nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente  in
via esclusiva la potesta' genitoriale, o in mancanza, dal  tutore  ai
fini dell'assenso a contrarre  l'arruolamento  e  dell'autorizzazione
all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili  all'accertamento
dell'idoneita' fisica e attitudinale,  dovra'  essere  scansionato  e
caricato a sistema, mediante l'apposita funzione "upload", unitamente
alla scansione fronte-retro del proprio documento  di  riconoscimento
in corso di validita' e di quelli degli ulteriori sottoscrittori. 
    Nel caso di assenso/autorizzazione di  entrambi  i  genitori,  il
candidato avra' cura di scansionare, su un  unico  file,  i  relativi
documenti di riconoscimento in corso di validita'. 
    Il  sistema  consentira',  quindi,  di  verificare  il   corretto
inserimento dei file  richiesti  e  di  concludere  la  procedura  di
presentazione dell'istanza. 
    5. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("ID istanza")
rinvenibile attraverso  la  funzione  "visualizza  istanza"  presente
nella propria area riservata del  portale  nonche'  comunicato  sulla
propria casella di posta elettronica certificata. 
    6. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatasi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'Amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1,  firmato  per  esteso  e  inviato,   unitamente   alla   scansione
fronte/retro del proprio documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita',   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoAM@pec.gdf.it entro il termine di cui al comma 1. 
    Qualora l'istanza sia presentata da un  candidato  minorenne,  il
modello dovra' recare oltre alla sottoscrizione, a pena di  nullita',
di entrambi i genitori o del solo genitore esercente in via esclusiva
la  potesta'  genitoriale,  o  in  mancanza,  del  tutore   ai   fini
dell'assenso  a  contrarre   l'arruolamento   e   dell'autorizzazione
all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili  all'accertamento
dell'idoneita'  fisica  e  attitudinale,  anche   il   documento   di
riconoscimento  in  corso  di  validita'   del/dei   sottoscrittore/i
dell'atto di assenso. 
    7. I militari del Corpo devono, altresi', consegnare copia  della
domanda di partecipazione al Reparto dal quale dipendono direttamente
per l'impiego, che curera' le incombenze di cui all'articolo 6, commi
1 e 2. 
    Per i militari in forza al Comando Generale copia  della  domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale. 
    8. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it" o secondo le modalita'  di
cui al comma 6, potranno essere modificate  esclusivamente  entro  il
termine di cui al comma 1. 
    9. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di  Reparto
di appartenenza  e  grado  (se  appartenenti  al  Corpo)  intervenute
successivamente  al  termine  di  cui  al  comma  1  dovranno  essere
comunicate   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoAM@pec.gdf.it.

Art. 4 Elementi da indicare nella domanda

				Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il  candidato  in  servizio  nella  Guardia  di  finanza  deve
indicare nella domanda: 
      a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e  luogo  di  nascita,  nonche'  il  contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere; 
      b) il Reparto cui e' in forza; 
      c) di non essere gia' stato rinviato,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza; 
      d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che  presume  di
conseguire  nell'anno  scolastico  2017/2018,  indicando   l'Istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito; 
      e) di non essere stato  giudicato,  nell'ultimo  biennio,  "non
idoneo" all'avanzamento; 
      f) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto
non colposo; 
      g) di non essere sottoposto a un procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); 
      h) di non essere sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero  in
aspettativa; 
      i) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di
cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei  titoli  preferenziali
tra quelli elencati nell'articolo  22  nonche'  di  quelli  stabiliti
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994, n. 487. Al riguardo, si precisa  che  e'  onere  del  candidato
consegnare o far pervenire, secondo  le  modalita'  e  la  tempistica
indicate  all'articolo  6,  comma   4,   la   documentazione   o   le
certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive,  nei  casi  previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli. 
      l) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione  per  allievi  marescialli,   sara'   iscritto,   a   cura
dell'Amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita'; 
      m) di essere disposto, in  caso  di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati  di
cui all'articolo 1, comma 2, devono farne richiesta nella domanda  di
partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della
specializzazione "motorista navale". 
    3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di  finanza
deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b)   il   contingente   (ordinario   o   mare   con    relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) lo stato civile  e  il  numero  dei  figli  eventualmente  a
carico; 
      e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili; 
      f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444  c.p.p.
per delitti non colposi, ne'  essere  o  essere  stato  sottoposto  a
misure di prevenzione; 
      g) di non essere gia' stato rinviato,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza; 
      h)  se  alle  armi,  il  grado  rivestito  e  il   reparto   di
appartenenza; 
      i) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status,  ai  sensi  dell'articolo  636,  comma  3,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che  presume  di
conseguire  nell'anno  scolastico  2017/2018,  indicando   l'Istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito; 
      m) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di  polizia,  a  esclusione  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
      n)  l'indirizzo  proprio  o,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico; 
      o) il recapito presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata; 
      p) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
      q) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di
cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei  titoli  preferenziali
tra quelli elencati nell'articolo  22  nonche'  di  quelli  stabiliti
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994, n. 487. Al riguardo, si precisa  che  e'  onere  del  candidato
consegnare o far pervenire, secondo  le  modalita'  e  la  tempistica
indicate  all'articolo  6,  comma   4,   la   documentazione   o   le
certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive,  nei  casi  previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli; 
      r) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione  per  allievi  marescialli,   sara'   iscritto,   a   cura
dell'Amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita'; 
      s) di essere disposto, in  caso  di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    4. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle prove facoltative di: 
      a) conoscenza di una lingua estera,  scelta  tra  le  seguenti:
francese, inglese, spagnolo e tedesco; 
      b) informatica. 
    5. All'atto della compilazione della domanda  di  partecipazione,
gli aspiranti che concorrono per i posti riservati: 
      a) ai possessori  dell'attestato  di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,
devono precisare gli estremi e il livello del titolo in base al quale
concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana  o  tedesca)
nella quale intendono sostenere le previste prove  scritta,  orale  e
facoltativa di informatica; 
      b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in  linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio, devono specificare gli estremi  e  l'autorita'
che ha attestato il possesso del requisito richiesto. 
    6. I candidati, inoltre,  nella  domanda,  devono  dichiarare  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli  articoli  11,  12,  14  e  22,  concernenti,  tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della
prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti, di
convocazione per le prove successive e di notifica delle  graduatorie
finali di merito. 
    7. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni,  incorre  nelle  sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e  decadra'  da  ogni  beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5 Cause di archiviazione della domanda

				Art. 5 
 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine di cui all'articolo 3,  comma  1,  con  provvedimento  del
Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui: 
      a) non siano sottoscritte, se previsto,  dal  candidato  e,  se
minorenne, da entrambi i genitori o dal solo  genitore  esercente  in
via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore; 
      b)   non   siano   corredate   da   idoneo/i   documento/i   di
riconoscimento; 
      c) pur  se  compilate  telematicamente,  il  PDF  generato  dal
sistema, quantunque sottoscritto, pervenga con  modalita'  differenti
da quella prevista; 
      d) pervengano  all'indirizzo  P.E.C.  concorsoAM@pec.gdf.it  in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al  concorso  di
cui all'articolo 3, comma 1. A tale fine, fa fede la  data  riportata
sulla "ricevuta di avvenuta  accettazione"  purche'  in  possesso  di
"ricevuta di avvenuta consegna". 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    Tale riserva deve intendersi  fino  all'ammissione  al  corso  di
formazione.

Art. 6 Documentazione

				Art. 6 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro  di  Reclutamento  provvede  a  richiedere  il   giudizio   di
meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1,  lettera
a), punto 2), riferito alla data  di  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 3, comma 1. 
    I dati presenti  negli  atti  matricolari  utili  alla  procedura
saranno rilevati dalla competente Sottocommissione  direttamente  dal
"Documento Unico Matricolare" (D.U.M.), che dovra' essere  aggiornato
e parificato (secondo le modalita' di cui alla circolare del  Comando
Generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016) alla data
di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. 
    2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'articolo  12,
il Centro di Reclutamento  provvede,  tramite  i  reparti  del  Corpo
territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato
dei carichi pendenti. 
    4. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza  fisica
devono  presentare  in  tale  sede  o  a  mezzo   PEC   all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it, i  documenti  in  carta  semplice,  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei  requisiti
che conferiscono i titoli  maggiorativi  di  punteggio  di  cui  alla
scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli
elencati nell'articolo 22 nonche' di quelli stabiliti dall'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    I  candidati  che  concorrono  per   i   posti   riservati   agli
appartenenti al Corpo in possesso della  specializzazione  "motorista
navale"    devono    inviare    a    mezzo     PEC,     all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it,  la  citata  documentazione   al   Centro   di
Reclutamento della Guardia di finanza entro il 10 luglio 2018. 
    I  titoli  preferenziali  e/o  maggiorativi  di  punteggio   gia'
indicati nella domanda di partecipazione  saranno  comunque  valutati
qualora il candidato abbia ivi  indicato  l'Amministrazione  pubblica
che dispone della documentazione attestante il possesso dei  suddetti
titoli. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la  data  di  svolgimento  della
prova di efficienza fisica ovvero, per i soli militari che concorrono
per i posti riservati agli appartenenti al Corpo  in  possesso  della
specializzazione "motorista navale", oltre il 10 luglio 2018. 
    5.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2017/2018  dovranno
presentare,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica  che   saranno
comunicate dal Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,
idonea documentazione attestante il possesso  del  citato  titolo  di
studio, ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  secondo  il
modello in allegato 2. 
    6. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento,  ufficiale  in
ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo
o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie  finali  di
cui all'articolo 22, devono far pervenire a mezzo  PEC  all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione dell'esito del  concorso,  domanda  diretta  al
Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status
per conseguire l'ammissione alla Scuola  Ispettori  e  Sovrintendenti
della Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo. 
    7. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.

Art. 7 Commissione giudicatrice

				Art. 7 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  Commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un  ufficiale  Generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  Sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un ufficiale della Guardia  di  finanza  di  grado  non
inferiore a Colonnello: 
      a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri; 
      b) Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  finali  di
merito, composta da: 
        1) due ufficiali della Guardia di finanza; 
        2) due esperti o docenti nelle materie oggetto di valutazione
in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non  piu'  di
tre anni dalla data di nomina della Commissione. 
        La Sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e  per
le altre fasi concorsuali, da almeno una ulteriore  Sottocommissione,
fermo restando l'unico Presidente. Alle stesse,  aventi  la  medesima
composizione di quella originaria,  non  puo'  essere  attribuito  un
numero di candidati inferiore a 500; 
      c)  Sottocommissione  per  la  valutazione   delle   prove   di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della  Guardia  di
finanza, membri; 
      d) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque  ufficiali
medici, membri; 
      e) Sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  Sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque con anzianita' superiore), membri; 
      f)   Sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ispettori in servizio permanente effettivo,  composta  da
almeno dieci ufficiali della Guardia  di  finanza  periti  selettori,
membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3.  Per  l'effettuazione  delle  prove  facoltative   di   lingua
straniera e di informatica, le Sottocommissioni di cui  al  comma  1,
lettera b) sono integrate rispettivamente: 
      a) da docenti della lingua straniera prescelta dal candidato in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di  tre
anni dalla data di nomina della  Commissione  o  da  ufficiali  della
Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima lingua; 
      b) ufficiali o ispettori della Guardia di finanza in  forza  al
Servizio informatica del Comando Generale. 
    4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta  e  orale  dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  le  competenti
Sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso  dell'attestato
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica  26
luglio 1976, n. 752,  riferito  al  diploma  d'istituto  d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore. 
    5. Le Sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  Sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera  f),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli  accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 
    6. Gli atti compilati  dalle  Sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice. 
    7. Le Sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b),  c),  d),
e) e f) possono, durante lo  svolgimento  dei  lavori,  avvalersi  di
personale  di  sorveglianza,  all'uopo  individuato  dal  Centro   di
Reclutamento.

Art. 8 Adempimenti delle Sottocommissioni

				Art. 8 
 
 
                 Adempimenti delle Sottocommissioni 
 
 
    1. Ciascuna Sottocommissione di cui all'articolo 7,  prima  dello
svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in  un  apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le Sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1,  lettere
d) ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da  tutti
i componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  Sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 9 Esclusione dal concorso

				Art. 9 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
      1. Con determinazione  del  Capo  del  I  Reparto  del  Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in  possesso
dei requisiti di cui al presente bando. 
    2. Le proposte di esclusione dei candidati sono  formulate  dalla
Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a). 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della  Guardia  di  finanza,  entro  30  giorni  dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10 Documento di identificazione

				Art. 10 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire  la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento  rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.

Art. 11 Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare

				Art. 11 
 
 
       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 
 
 
    1. I candidati, che abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al  concorso  e  non  abbiano  ricevuto  comunicazione
alcuna di esclusione, sosterranno, a partire dal 16 aprile  2018,  la
prova preliminare consistente in test logico-matematici e in  domande
dirette ad accertare le  abilita'  linguistiche,  ortogrammaticali  e
sintattiche della lingua italiana. 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e  le  modalita'  di  svolgimento  della  suddetta  prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti,  a  partire  dal  10
aprile  2018,  mediante  avviso   pubblicato   sul   portale   attivo
all'indirizzo  "concorsi.gdf.gov.it"  e  presso  l'Ufficio   Centrale
Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    3. I candidati, che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. I candidati concorrenti per i posti  riservati  ai  possessori
dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella
domanda di partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove
scritta, orale  e  facoltativa  di  informatica  in  lingua  tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale  qualificato
conoscitore della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti  sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni
nonche' elaboratori di calcolo.  Eventuali  apparecchi  telefonici  e
ricetrasmittenti  o,  comunque,  di  comunicazione,   devono   essere
obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, lettera b). 
    8. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai  candidati  sara'  pubblicata  sul  portale  attivo  all'indirizzo
"concorsi.gdf.gov.it", nella sezione relativa ai concorsi. 
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare,  da  parte  dei  candidati,  saranno  rese   disponibili
informazioni sul citato portale. 
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b). 
    11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta, di cui all'articolo 12, i candidati classificatisi nei
primi: 
      a) 1960 posti della graduatoria del contingente ordinario; 
      b) 140 posti della graduatoria del contingente di  mare,  cosi'
distinti: 
        1)  100  posti  della  graduatoria  per  la  specializzazione
"nocchiere abilitato al comando" (NAC); 
        2)  40  posti  della  graduatoria  per  la   specializzazione
"tecnico di macchine" (TDM). 
    Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio del concorrente  classificatosi,  nell'ambito  delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile.  I  restanti  candidati
sono esclusi dal concorso. 
    12. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di  sabato  domenica  e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della  predetta
prova, mediante avviso disponibile sul portale  attivo  all'indirizzo
"concorsi.gdf.gov.it" o presso l'Ufficio Centrale  Relazioni  con  il
Pubblico della Guardia di finanza, viale  XXI  aprile,  n.  55,  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre  1971,  n.  1199,  entro  120  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12 Modalita' e data di svolgimento della prova scritta

				Art. 12 
 
 
         Modalita' e data di svolgimento della prova scritta 
 
 
    1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08,00 del giorno  15
maggio 2018, nella sede che sara'  resa  nota  con  l'avviso  di  cui
all'articolo 11, comma 12, che ha valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. La prova scritta, della durata  di  sei  ore,  consiste  nello
svolgimento di una prova di composizione italiana unica per  tutti  i
candidati. 
    3. Eventuali variazioni della data  di  svolgimento  della  prova
saranno rese note con l'avviso di cui al comma 1  che  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Art. 13 Prescrizioni da osservare per la prova scritta

				Art. 13 
 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
 
    1. Alle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera
b),  e  ai  candidati  e'  fatto  obbligo  di  osservare,  in  quanto
compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12 (commi  1  e
3), 13, 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni. 
    2. Durante la prova scritta: 
      a)  possono  essere  consultati  il  vocabolario  della  lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi  e  contrari.  Tali  testi  non
devono essere commentati ne' annotati; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, lettera b).

Art. 14 Revisione della prova scritta

				Art. 14 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalle
Sottocommissioni indicate all'articolo 7, comma 1, lettera b). 
    2. Le Sottocommissioni assegnano a ogni  elaborato  un  punto  di
merito da zero a venti ventesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di 10 ventesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara'  reso  noto  a  partire  dal
giorno successivo al termine della  relativa  correzione  (esclusi  i
giorni di sabato, domenica e festivi) e comunque  entro  l'11  giugno
2018,  con  avviso  disponibile  sul  portale  attivo   all'indirizzo
"concorsi.gdf.gov.it" o presso l'Ufficio Centrale  Relazioni  con  il
Pubblico della Guardia di finanza, viale  XXI  aprile,  n.  55,  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'articolo 11. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti  alla  prova  di  efficienza  fisica  e,   solo   se   non
appartenenti al Corpo, all'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
secondo il calendario e le  modalita'  comunicati  con  un  ulteriore
avviso che sara' reso noto sempre sul predetto portale a partire  dal
giorno successivo a quello di cui al comma 5. 
    Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento: 
      a) 1° giorno: prove di efficienza fisica; 
      b)  2°,   3°   e   4°   giorno:   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica. 
    7. I candidati non idonei alla prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso. 
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 15 Prove di efficienza fisica

				Art. 15 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consistono: 
      a) per il contingente ordinario, nelle seguenti: 
        1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m  e
piegamenti sulle braccia; 
        2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m  e  prova
di nuoto 25 m stile libero; 
      b) per il contingente di mare, nelle seguenti: 
        1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m  e
prova di nuoto 25 m stile libero; 
        2) prova facoltativa  a  scelta  tra  corsa  piana  100  m  e
piegamenti sulle braccia; 
    2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nella
tabella  in  allegato  3,  anche  in  una   sola   delle   discipline
obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso. 
    3. Il candidato idoneo che  riporta  un  punteggio  tra  1  e  12
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  delle  rispettive  graduatorie  finali  di   merito,   una
maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito: 
        
 
        =====================================================
        | Punteggio conseguito|        Maggiorazione        |
        +=====================+=============================+
        |       da 1 a 2      |             0,05            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |     da 2,5 a 3,5    |             0,10            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |       da 4 a 5      |             0,15            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |     da 5,5 a 6,5    |             0,20            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |       da 7 a 8      |             0,25            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |     da 8,5 a 9,5    |             0,30            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 10 a 11     |             0,35            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |     da 11,5 a 12    |             0,40            |
        +---------------------+-----------------------------+
 
    4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare alla Sottocommissione di cui all'articolo
7, comma  1,  lettera  c),  un  certificato,  in  originale  o  copia
conforme,  di  idoneita'  all'attivita'   sportiva   agonistica   per
l'atletica leggera  in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione Medico  Sportivo  Italiana,  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in  qualita'  di
medici specializzati in medicina dello sport. 
    6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alle  suddette   prove   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    7. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  delle
prove di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 
    8.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test   di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti, il Presidente della competente Sottocommissione  provvede  al
differimento delle stesse in data non successiva al  21  agosto  2018
non potendo procedere all'effettuazione  della  prova  di  efficienza
fisica e dovendo esimersi dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 
    9. Laddove lo stato di  temporaneo  impedimento  sussista  ancora
alla data del  21  agosto  2018,  tali  candidate  sono  escluse  dal
concorso. 
    10. Il Presidente della competente Sottocommissione,  qualora  il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento  di
una delle  prove  e  lo  faccia  presente  a  uno  dei  membri  della
Sottocommissione, provvede, con giudizio  motivato  e  insindacabile,
all'eventuale differimento dello  stesso  a  una  data  posteriore  a
quella prevista dal calendario della prova di  efficienza  fisica  e,
comunque, non oltre il 21 agosto 2018, ferma  restando  la  validita'
degli esiti delle  eventuali  prove  svolte  fino  al  momento  della
comunicazione dell'infortunio subito. 
    11. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica,
se  non  appartenenti  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,   sono
sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non
idonei sono esclusi dal concorso.

Art. 16 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

				Art. 16 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
      a) da parte della  Sottocommissione  indicata  all'articolo  7,
comma 1, lettera d), mediante visita medica  di  primo  accertamento,
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via  delle
Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Per il  conseguimento  dell'idoneita'  psico-fisica,  tutti  i
candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile
con l'idoneita' psico-fisica al servizio  nel  Corpo,  stabilita  dal
decreto  ministeriale  17  maggio  2000,   n.   155,   e   successive
modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate  con
decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it. 
    Oltre  al  richiamato  profilo  sanitario,   ai   candidati   che
concorrono per il contingente di mare -  specializzazione  "Nocchieri
Abilitati al Comando", e' richiesto altresi': 
      a)  il  possesso  di  acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,
senza correzione; campo visivo e  motilita'  oculare  normali;  senso
cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; 
      b) il non  essere  affetti  dalle  imperfezioni,  infermita'  e
condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 9; 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La Sottocommissione di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettera
d), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito  di  altri  concorsi  per
l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono   sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente Sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. I candidati che,  alla  data  del  22  giugno  2018,  prestano
servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti  alla
visita medica. 
    7. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il  quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere  di  essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il  difetto
dei requisiti di cui al comma 11. 
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
      a) presentata al  Centro  di  Reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della Sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a); 
      b) integrata da  documentazione  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio  Sanitario  Nazionale,  relativa  alle   cause   che   hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 4). L'originale di tale
documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro  di
Reclutamento - Ufficio Sanitario - via delle Fiamme  Gialle,  n.  18,
00122  Roma/Lido  di  Ostia,  o  inviato   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it entro  il  quindicesimo
giorno  solare  successivo  a  quello  della  comunicazione  di   non
idoneita'. 
    Entro  i  tempi  tecnici  di  espletamento  della  presente  fase
selettiva, comunicati al candidato in  sede  di  notifica  della  non
idoneita' e compatibilmente con questi, potra' essere comunque  presa
in considerazione la documentazione: 
      (1) spedita o inviata entro il  suddetto  termine  di  quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso; 
      (2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o  copia,
il cui originale sia prodotto nei  termini  indicati  dal  Centro  di
Reclutamento. 
    In   ogni   caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non  pervenga  in  originale
nei termini ivi indicati. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 2. 
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della Sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    10. La  Sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
Reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  Reclutamento,
per  sottoporlo  a  ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    11. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello; 
      c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; 
      d)   difetto   di   senso   cromatico   normale   alle   tavole
pseudoisocromatiche,  per  i  candidati   che   concorrono   per   il
contingente di mare specializzazione "nocchiere abilitato al comando"
(NAC). 
    12.  La  Sottocommissione  per  la   visita   medica   di   primo
accertamento: 
      a) nei casi di cui alle lettere a),  c)  e  d)  del  comma  11,
dichiara  immediatamente  la  non   idoneita'   dell'aspirante   che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    13. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    14. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    15.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  Sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    16. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 17 Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo accertamento

				Art. 17 
 
 
Documentazione  da  produrre  in  sede  di  visita  medica  di  primo
                            accertamento 
 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  Reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a  sessanta
giorni: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  e  il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      e) certificato medico (fac-simile in  allegato  5),  rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23  dicembre
1978, n. 833, attestante: 
        1) stato di buona salute; 
        2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; 
        3)     presenza/assenza     di      gravi      manifestazioni
immuno-allergiche; 
        4) presenza/assenza di gravi intolleranze e  idiosincrasie  a
farmaci o alimenti; 
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia  farmacologica  assunta,  o  somministrata,  nei  30   giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. 
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine,
qualora in corso di validita', potra'  essere  presentato  lo  stesso
certificato di cui all'articolo 15, comma 7. In assenza del  referto,
la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra  indicato,  al  test  di
gravidanza presso il Centro di Reclutamento. 
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente Sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Tali  candidate
saranno  escluse  dal  concorso  qualora  lo  stato   di   temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda  convocazione  e  comunque  non
oltre il 22 agosto 2018, non consenta  di  rispettare  la  tempistica
prevista dall'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento; 
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  Sottocommissione
indicata all'articolo 7, comma 1, lettera  d),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche  di  primo  accertamento.  La  data  di  convocazione   viene
immediatamente comunicata all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato e' escluso dal concorso. 
    6. I candidati ammessi ai  recuperi  delle  prove  di  efficienza
fisica che in  sede  di  visita  medica  di  primo  accertamento  non
presentano i certificati di cui al comma 5, lettera b), sono  esclusi
dal concorso. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 18 Accertamento dell'idoneita' attitudinale

				Art. 18 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  all'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica e gli appartenenti al Corpo risultati idonei alle  prove
di efficienza fisica sono sottoposti all'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale, della durata di due giorni, secondo il calendario e  le
modalita' comunicati con l'avviso di cui all'articolo 14, comma 6. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti  e'  accertata  dalla
Sottocommissione  indicata  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  f),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    4. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    5. I candidati  risultati  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono ammessi a sostenere la prova orale, secondo il calendario  e  le
modalita' comunicati con l'avviso di cui all'articolo  14,  comma  6,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 19 Prova orale

				Art. 19 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale ha luogo davanti alle Sottocommissioni indicate
all'articolo 7, comma 1, lettera b), e consiste in: 
      a) un esame di storia ed educazione civica (durata  massima  15
minuti); 
      b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti); 
      c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti), 
      nei limiti del programma riportato in allegato 6. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. 
    3. Le Sottocommissioni di cui al  comma  1  assegnano  a  ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero  a  venti
ventesimi. 
    4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti  dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  un
punto di merito non inferiore a 10 ventesimi. 
    6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a  10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
11. 
    8. Al termine di  ogni  seduta,  le  competenti  Sottocommissioni
compilano l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del
punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto  dal
presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo
della  sede  di  esame.  L'esito  della  prova  orale  e',  comunque,
notificato a ogni candidato.

Art. 20 Prove facoltative di lingua straniera e di informatica

				Art. 20 
 
 
       Prove facoltative di lingua straniera e di informatica 
 
 
    1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'articolo 19, e' sottoposto alla prova facoltativa: 
      a) della lingua estera prescelta; 
      b) di informatica, 
      con le modalita' indicate in allegato 7. 
    2.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
Sottocommissioni  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  lettera   b),
integrate a norma del comma 3 dello stesso articolo. 
    3. Le Sottocommissioni, per la prova facoltativa di: 
      a) lingua straniera assegnano un  voto  espresso  in  ventesimi
pari alla media aritmetica dei voti attribuiti alla parte scritta e a
quella orale; 
      b) informatica, assegnano un voto espresso in ventesimi. 
    Al  concorrente,  per  ciascuna  prova  facoltativa  nella  quale
consegue un voto compreso tra 10 e 20 ventesimi, sono attribuite,  ai
fini della redazione della graduatoria finale di merito, le  seguenti
maggiorazioni: 
      
 
        =====================================================
        |     Punteggio       |        Maggiorazioni        |
        +=====================+=============================+
        |   Da 10,00 a 11,00  |             0,10            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |   Da 11,01 a 13,00  |             0,30            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |   Da 13,01 a 15,00  |             0,60            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |   Da 15,01 a 17,00  |             1,00            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |   Da 17,01 a 20,00  |            1,50             |
        +---------------------+-----------------------------+
 
    4. L'aspirante che concorre per i posti riservati ai candidati in
possesso  dell'attestato  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, puo': 
      a) richiedere di sostenere l'esame facoltativo  in  una  lingua
straniera a scelta tra inglese, francese o spagnolo; 
      b) svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda  di
partecipazione,  la  prova  facoltativa  di  informatica  in   lingua
tedesca. A tal proposito, la preposta Sottocommissione  e'  integrata
ai sensi dell'articolo 7, comma 4; 
      c)  essere  comunque  assistito,  sul   posto,   da   personale
qualificato  conoscitore  della  lingua  tedesca,  per   ottenere   i
chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.

Art. 21 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali

				Art. 21 
 
 
Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                             concorsuali 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per: 
      a) sostenere la  prova  preliminare,  le  prove  di  efficienza
fisica, l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  l'accertamento
dell'idoneita'   attitudinale   e   la   prova    orale,    previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 15, 16, 18 e 19,  e'  considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con  i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive  nonche'
delle prove facoltative di cui all'articolo 20,  i  presidenti  delle
Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c),  d),
e) e f), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente
per documentate cause di  forza  maggiore,  ovvero,  se  militare  in
servizio della Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del  reparto  di
appartenenza,  solo  per  improvvise  e  improrogabili  esigenze   di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.  L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
concorsoAM@pec.gdf.it. 
      b)  sostenere   la   prova   scritta,   nella   data   prevista
dall'articolo 12, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal
concorso. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alla
lettera a) sono comunicate agli interessati  a  cura  del  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera a),  non  si  presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,
escluso dal concorso. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
11.

Art. 22 Graduatorie finali di merito

				Art. 22 
 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
 
    1. Le Sottocommissioni di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettera
b), predispongono  distinte  graduatorie  finali  di  merito  per  il
contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente  di
mare. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui  all'articolo  1,  comma  6,  a  esclusione  delle
lettere g) e h). 
    3. Per la formazione delle graduatorie  e'  presa  come  base  la
somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale  di  cui  agli  articoli  14  e  19,  maggiorata  dai  punteggi
aggiuntivi ottenuti nella prova di efficienza fisica  e  nelle  prove
facoltative di lingua straniera e di informatica nonche'  dai  titoli
di cui alla scheda in allegato 8. 
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al valor aeronautico  o  al  valor  civile,  ai  militari  in
servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza. 
    5. In caso di ulteriore parita', si osservano  le  norme  di  cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191. 
    6. La graduatoria per i posti riservati ai militari  in  possesso
della specializzazione di "motorista navale" e'  formata  secondo  le
disposizioni dell'articolo 1, comma 2, ed e' maggiorata dai  punteggi
di cui alla predetta scheda in allegato 8. 
    7. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono  ritenuti  validi
se posseduti alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 6, comma 4. 
    Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di istituto
tecnico a indirizzo nautico e' attribuito anche nel caso  in  cui  lo
stesso venga conseguito nell'anno scolastico 2017/2018 e ne sia stata
fornita idonea documentazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5. 
    8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i  titoli
preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, qualora risultanti dalla
documentazione personale, saranno acquisiti d'ufficio. 
    9. Con determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza vengono approvate le graduatorie  finali  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine  delle
stesse, risultino compresi nel numero dei  posti  messi  a  concorso,
tenuto conto delle riserve di posti di cui all'articolo 1, comma 1. 
    I  candidati,  concorrenti  per  i   posti   riservati   di   cui
all'articolo 1, comma 1, non  beneficiano  di  tale  riserva  laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui  all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria  di  secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle  categorie  di
cui all'articolo 2151, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66. 
    10. Le riserve di posti di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
a), saranno soddisfatte conteggiando tra i beneficiari  delle  stesse
anche i concorrenti che si collocheranno  in  posizione  utile  nella
graduatoria finale di merito del contingente ordinario. 
    11. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti i posti riservati di cui all'articolo 1: 
      a) comma 1, lettera a), gli stessi  sono  devoluti  in  aumento
agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito  del
contingente ordinario; 
      b) comma 2, gli stessi sono  devoluti  in  aumento  agli  altri
candidati  iscritti  nella  graduatoria  finale   di   merito   della
specializzazione "Tecnico di Macchine" che concorrono per i posti non
riservati. 
    12. Qualora per mancanza di candidati idonei non  possano  essere
ricoperti: 
      a) i posti del contingente  ordinario,  le  unita'  disponibili
sono equamente ripartite e/o conferite in aumento a  quelle  messe  a
concorso per il contingente di mare, secondo il  seguente  ordine  di
priorita': 
        (1) specializzazione "Nocchieri Abilitati al Comando"; 
        (2) specializzazione "Tecnico di Macchine"; 
      b) i posti di una delle  specializzazioni  del  contingente  di
mare, le unita' disponibili sono conferite in aumento: 
        (1) all'altra specializzazione a concorso; 
        (2) al contingente ordinario. 
    13. Le graduatorie sono  rese  note  con  avviso  pubblicato  sul
portale  attivo  all'indirizzo  "concorsi.gdf.gov.it",   sulla   rete
intranet del Corpo e  presso  l'Ufficio  Centrale  Relazioni  con  il
Pubblico della Guardia di finanza, viale  XXI  aprile,  n.  55,  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'articolo 11.

Art. 23 Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei vincitori del concorso

				Art. 23 
 
 
Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei  vincitori  del
                              concorso 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'articolo 1, comma 7, i  concorrenti  dichiarati  vincitori
sono ammessi a un corso di formazione a carattere  universitario,  in
qualita' di allievi marescialli, previo superamento (solo per  i  non
appartenenti al Corpo) della visita medica  di  incorporamento,  alla
quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da
parte del Dirigente il Servizio Sanitario della  Scuola  Ispettori  e
Sovrintendenti, avvalendosi,  se  necessario,  del  supporto  tecnico
nonche' delle strutture del Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza,  al  fine  di  accertare  il   mantenimento   dell'idoneita'
psico-fisica. 
    2. Il corso di formazione ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando Generale della  Guardia  di  finanza  e  ha  una  durata  non
inferiore a due anni accademici. 
    3.  Possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire: 
      a) i posti resisi  comunque,  disponibili,  nei  trenta  giorni
dall'inizio del corso, tra i concorrenti  precedentemente  dichiarati
vincitori; 
      b) altri posti, nel limite di  un  decimo  di  quelli  messi  a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo "ispettori" nell'anno in  cui  gli  aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo. 
    4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del  Corpo,
a un corso di laurea in  discipline  economico-giuridiche.  Pertanto,
gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita'. 
    5. Gli ufficiali di complemento e i  militari  in  congedo  della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo  delle  altre
Forze Armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione  al  corso  di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica. 
    6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della  guardia  di
finanza,  all'atto  dell'ammissione  al  corso  di  formazione,  sono
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in
qualita' di allievo maresciallo. 
    Il  periodo  di  servizio  prestato  come  ufficiale   in   ferma
prefissata e' comunque: 
      a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio; 
      b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento  economico  e
per  la  determinazione  dell'anzianita'  lavorativa  ai   fini   del
trattamento previdenziale. 
    7. Ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad  analoghi  e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. 
    8. Il Comando Generale della Guardia di finanza  puo'  avviare  i
candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in  programmazione,
al successivo corso di formazione. 
    9. Per i soli candidati non appartenenti al  Corpo,  l'ammissione
al  corso  di  formazione  di  cui  al  comma  8  e'  subordinata  al
superamento  della  visita  medica  di   incorporamento,   cui   sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a  cura  del
Dirigente  il   Servizio   Sanitario   della   Scuola   Ispettori   e
Sovrintendenti  della  Guardia  di   finanza.   Quest'ultimo,   nello
svolgimento dei propri  lavori,  si  avvarra'  del  supporto  tecnico
nonche' delle strutture del Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza,  reiterando,  al  fine   di   verificare   il   mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti  gli  accertamenti
previsti dall'articolo 16. 
    10. I concorrenti, convocati dal  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 9, devono presentare i certificati  e  il  test  (se  di  sesso
femminile) previsti all'articolo 17, secondo  le  modalita'  all'uopo
stabilite. 
    11.  I  provvedimenti  con  i  quali  il  Dirigente  il  Servizio
Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta,  ai  sensi
del presente articolo, la non idoneita'  psico-fisica  dei  candidati
devono essere notificati agli interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

Art. 24 Mancata presentazione al corso

				Art. 24 
 
 
                   Mancata presentazione al corso 
 
 
    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e' considerato  rinunziatario  al  corso  stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore,  debitamente  documentati,  comunicati  dal  candidato   al
Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della  Guardia  di
finanza,  tramite   posta   elettronica   certificata   all'indirizzo
aq0230000p@pec.gdf.it,  sono  valutati  a  giudizio  discrezionale  e
insindacabile  del  citato   Comandante   che   puo'   differire   la
presentazione del candidato  in  altra  data.  I  giorni  di  assenza
maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio  d'autorita'
dal corso, secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni assunte sono  comunicate  agli  interessati  a  cura
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza. 
    3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per  oltre  90  giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla  frequenza  del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

Art. 25 Trattamento economico degli allievi marescialli. Nomina a maresciallo, completamento della formazione e assegnazione alle sedi di servizio

				Art. 25 
 
 
Trattamento   economico   degli   allievi   marescialli.   Nomina   a
  maresciallo, completamento della  formazione  e  assegnazione  alle
  sedi di servizio 
 
    1. Durante il corso,  gli  allievi  marescialli  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 
    2. Al termine del corso  di  cui  all'articolo  23,  gli  allievi
giudicati idonei sono nominati marescialli e avviati  alla  frequenza
di un  corso  di  qualificazione  operativa,  a  completamento  della
formazione di base. 
    3. I marescialli del contingente di mare,  durante  il  corso  di
qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per
la quale hanno concorso. 
    4. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli  sono
destinati  nelle  sedi  ove  esigenze  organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno, con obbligo  di  permanenza  secondo  le  disposizioni
interne del Corpo.

Art. 26 Spese per la partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami

				Art. 26 
 
 
Spese per la partecipazione al concorso e concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie
per esami militari per i giorni strettamente necessari. La  rimanente
licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni  30,
puo' essere concessa, per la preparazione agli esami  orali,  solo  a
coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneita'  alle  prove  di
efficienza fisica. Per i militari frequentatori di corso, le  assenze
maturate per la fruizione della predetta licenza, sono  computate  ai
fini del  calcolo  dei  periodi  massimi  di  assenza  dall'attivita'
didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal  corso
stesso, secondo le disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo  restando  il
tetto massimo di 45 giorni annui di  licenza  straordinaria  previsto
dalla normativa in vigore. 
    Qualora il concorrente non si  presenti  alla  prova  orale,  per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria  e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso  e,  se
questa  e'  stata  gia'  fruita,  alla  licenza  ordinaria  dell'anno
successivo. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza  per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 27 Sito internet e informazioni utili

				Art. 27 
 
 
                 Sito internet e informazioni utili 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
sul portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it".

Art. 28 Trattamento dei dati personali

				Art. 28 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso  il  Centro
di  Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,   per   le   finalita'
concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto  di  lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  possono  essere  utilizzati,  a   prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei  diritti  di  cui  all'articolo  7  del
citato decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto  di  accesso  ai
dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Il  titolare  e  il  responsabile  del  trattamento  dei  dati
raccolti sono, rispettivamente, il Corpo della guardia di  finanza  e
il Comandante del Centro di Reclutamento. 
      Roma, 28 febbraio 2018 
 
                                       Il comandante generale: Toschi

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