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- Atto numero 22E03027 del 08-03-2022
MINISTERO DELLA DIFESA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso triennale di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, riservato ai possessori dell'attestato di bilinguismo. (22E03027)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 08-03-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso triennale di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, riservato ai possessori dell'attestato di bilinguismo. (22E03027)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
- Data: 08-03-2022
- Scadenza: 07-04-2022
Art. 1 Posti a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari" e successive modifiche
e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il
regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modificazioni e
integrazioni con particolare riferimento agli articoli 679, comma
2-bis, lettera a), 683, comma 1 e 7, lettera a), 684 e 686, commi 1,
3 e 4, 687, 688 e 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226
- concernente la sua nomina a direttore generale per il Personale
Militare;
Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo",
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e
brigadieri dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del
Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri in data 22 agosto 2012
e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia";
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante "Direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare";
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2";
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante "Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante
"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 17
ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo' trovare
applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, comma 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"";
Visto il decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132";
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", con particolare riferimento agli articoli 259 e 260 la cui
efficacia e' stata prorogata al 31 marzo 2022 rispettivamente
dall'art. 1, comma 8, lettera a), numero 1 e lettera b), del
decreto-legge 31 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi";
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2025";
Vista la lettera n. 141/1-6-2021 IS del 2 febbraio 2022 con cui
il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli
elementi di programmazione per l'emanazione del bando di concorso per
il reclutamento di ventiquattro allievi marescialli del ruolo
ispettori dell'Arma dei Carabinieri, in possesso dell'attestato di
bilinguismo riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, da ammettere alla
frequenza del 12° corso triennale (2022-2025) per allievi marescialli
del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
Vista la nota dell'8 febbraio 2022 con cui lo Stato Maggiore
della difesa ha rilasciato il prescritto "nulla osta" all'emanazione
del presente bando di concorso;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di ventiquattro allievi
marescialli in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla frequenza del
12° corso triennale per allievi marescialli del ruolo ispettori
dell'Arma dei Carabinieri (2022-2025);
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di ventiquatttro allievi marescialli del ruolo ispettori
dell'Arma dei Carabinieri riservato, ai sensi dell'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574,
ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla frequenza del
12° corso triennale (2022-2025).
2. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non
ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno
devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione
al 12° corso triennale (2022-2025) di seicentosettantuno allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, indetto
con decreto dirigenziale n. 62895 dell'11 febbraio 2022.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare
formale comunicazione mediante avviso che verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami".
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nei siti internet "www.difesa.it" e
"www.carabinieri.it", definendone le modalita'. Il citato avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo
dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, nonche'
gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modifiche e integrazioni;
2) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica
previste dal successivo art. 9;
3) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al
termine dell'anno scolastico 2021-2022, il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso alle universita' di cui all'art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e
integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero
dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri),
consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il candidato che non
sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o
equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa
richiesta;
4) non abbiano superato il giorno di compimento del
trentesimo anno di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai
limiti massimi di eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo
ispettori;
5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari
piu' gravi della consegna;
6) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore
a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi
corrispondenti;
7) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al
grado superiore nell'ultimo biennio;
8) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto
penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il
beneficio della non menzione;
9) non siano in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;
10) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato
o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una
durata non inferiore a sessanta giorni;
11) nel caso di procedimento penale per delitti non colposi
precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione (perche' il fatto non sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a
conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modifiche e integrazioni;
2) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non
abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di
eta' e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la
responsabilita' genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano gia'
prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma
obbligatoria il limite massimo di eta' e' elevato sino al giorno di
compimento del ventottesimo anno. Gli aumenti dei limiti di eta'
previsti per l'ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non
trovano applicazione;
3) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al
termine dell'anno scolastico 2020-2021, il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'universita' di cui all'art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero
dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri),
consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il candidato che non
sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o
equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa
richiesta;
4) godano dei diritti civili e politici;
5) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto
penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il
beneficio della non menzione;
6) non siano in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi ne' si trovino in situazioni comunque
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
maresciallo dell'Arma dei Carabinieri;
7) siano in possesso di condotta incensurabile;
8) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato. L'accertamento di tale requisito sara'
effettuato d'ufficio dall'Arma dei Carabinieri con le modalita'
previste dalla normativa vigente;
9) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'ordinamento
militare;
10) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
11) se militari nel caso di procedimento penale per delitti
non colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non
concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perche' il fatto
non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,
pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale),
non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso
di definizione.
2. I candidati che nelle more dell'espletamento del concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire
anche i requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta
eccezione per l'eta'.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato
al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al
successivo art. 10, fatta eccezione per l'eta', devono essere
mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola
marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso.
4. I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione di
non aver ancora conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado ma di conseguirlo al termine dell'anno scolastico
2021-2022, dovranno far pervenire, al momento del rilascio, qualora
idonei, e comunque entro il 30 luglio 2022, dichiarazione sostitutiva
dalla quale risulti l'avvenuto conseguimento all'indirizzo e-mail:
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it
5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento e anche a
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del
direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 3 Domanda di partecipazione
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura
disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei
Carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Se il
termine coincide con un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno
successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella riportata
sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e'
necessario, munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di
identificazione:
credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito ufficiale dell'Agenzia per l'italia digitale (AgID)
all'indirizzo: www.spid.gov.it
idoneo lettore di smart-card installato nel computer per
l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I
candidati minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di
identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione
intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del
presente articolo.
5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovra' compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione.
6. La procedura chiedera' al candidato di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della
domanda di presentazione;
posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale;
c) allegare una copia dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo
grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modifiche e integrazioni.
7. I candidati minorenni dovranno consegnare all'atto della
presentazione alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in
allegato A al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza,
dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento
dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'amministrazione dello
Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'.
8. Il candidato, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Per il candidato che e' stato identificato mediante la propria
casella di posta elettronica certificata standard, tutte le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella.
Il candidato che e' stato identificato mediante carta d'identita'
elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale /
elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta
elettronica (e' preferibile che sia indicata una casella di PEC -
posta elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni
relative al concorso. Dovra' essere segnalata, altresi',
all'indirizzo e-mail: "cnsrconcmar@pec.carabinieri.it", al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del
recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore;
d) il titolo di studio posseduto;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del
concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
f) il possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello
non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado ovvero
livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modifiche e integrazioni;
g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
h) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, di non essere attualmente
imputato in procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne,
le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la
quale pende un procedimento penale.
Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso,
all'indirizzo e-mail: "cnsrconcmar@pec.carabinieri.it", qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo
incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
j) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito;
k) di voler sostenere la prova scritta in lingua italiana o
tedesca;
l) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nell'allegato B. Il candidato dovra' fornire tutte le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
m) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 o dall'art. 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69. Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a
consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i
controlli previsti sui suddetti titoli, che devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
o) di prestare l'esplicito consenso, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, del decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 alla raccolta e al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione.
9. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal candidato. Detta ricevuta dovra'
essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova del
concorso.
10. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale
documentazione probatoria del possesso dei titoli di merito, di
studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno comunque
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e
dichiarati nella domanda stessa. La relativa documentazione
probatoria dovra' essere consegnata, anche sotto forma di
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della
presentazione alla prova scritta di cui all'art. 7. Eventuali
modifiche delle modalita' di consegna dei titoli di merito, di studio
e/o di preferenza saranno comunicati con successivo avviso.
11. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per la
presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con
le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente
irregolari per vizi sanabili.
12. I militari in servizio nell'Arma dei Carabinieri di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', consegnare copia
della suddetta domanda al reparto/ente presso cui sono in forza, per
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo
art. 4.
13. Con la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, il candidato, ai sensi:
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del
Garante per la protezione dei dati personali, manifesta
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione;
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilita' penali circa
eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate
a trarre un indebito beneficio seguira':
la segnalazione alla competente procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la
revoca della nomina a maresciallo.
Art. 4 Istruttoria delle domande dei candidati militari
Art. 4
Istruttoria delle domande dei candidati militari
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al
concorso, dovranno segnalare al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio
concorsi e contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2,
comma 1, lettera a), n. 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.
Art. 5 Commissioni
Art. 5
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per
il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno
nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la
valutazione dei titoli, per la prova orale e la formazione della
graduatoria di merito;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
psico-fisici;
d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei
Carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata,
presidente;
b) un ufficiale superiore, membro;
c) un docente di materie letterarie, membro;
d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto.
La commissione esaminatrice, nel caso in cui la prova scritta
venga effettuata in lingua tedesca ai sensi dell'art. 7, comma 1,
sara' integrata per la traduzione e la correzione della suddetta
prova da un docente di lingua tedesca, membro aggiunto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei Carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro;
c) un ispettore, membro e segretario.
Durante l'espletamento delle prove, la commissione potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonche' di
personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore militare di educazione fisica.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei Carabinieri:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano nel
ruolo svolge anche funzioni da segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei Carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale con qualifica di "perito selettore
attitudinale", membro;
c) un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Se il numero
dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse
particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni.
Detta commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico
di ulteriori ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali
dell'Arma dei Carabinieri.
Art. 6 Svolgimento del concorso
Art. 6
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:
a) prova scritta;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneita'
psico-fisica;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova orale su materie indicate nell'allegato C del bando.
2. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad
assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
3. I candidati eventualmente rinviati a domanda - da presentare
entro il termine perentorio di cui al precedente art. 3, comma 1 -
dall'analoga procedura concorsuale per l'anno 2021, ai sensi
dell'art. 259, comma 4, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34,
citato nelle premesse, sosterranno le prove non ancora svolte,
nell'ambito delle procedure del presente bando. Le risultanze delle
prove precedentemente svolte saranno valutate secondo le disposizioni
e i criteri del bando e secondo le modalita' che saranno indicate con
apposita determinazione dirigenziale.
Art. 7 Prova scritta
Art. 7
Prova scritta
1. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione e
sono in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso, dovranno sostenere una prova scritta i cui contenuti e
modalita' sono indicati nell'allegato C del presente decreto.
2. La data, l'orario e la sede di svolgimento della suddetta
prova saranno rese note mediante avviso consultabile nei siti
www.carabinieri.it e www.difesa.it, che avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati, ovvero chiedendo
informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V
Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 -
00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il
pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la
pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per
lo svolgimento della prova.
3. I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova scritta,
senza attendere alcuna convocazione, nella sede e nel giorno
previsti, dalle 08,30 alle 09,00, portando al seguito un documento
d'identita' provvisto di fotografia e in corso di validita' e una
penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 09,00, non sara' piu'
consentito l'accesso all'interno della struttura ove verra'
effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede
d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari,
telefoni cellulari, computer, appunti, carta per scrivere e
pubblicazioni varie.
4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le
salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 5 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non
saranno previste riconvocazioni.
5. L'esito della prova, il calendario, la sede e le modalita' di
convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza
fisica di cui al successivo art. 9, saranno resi disponibili, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel
sito web www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico
- piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
6. I candidati all'atto della presentazione alla prova scritta
devono consegnare:
la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai
fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui all'allegato
B e la documentazione probatoria relativa ai titoli di preferenza, di
cui al successivo art. 14, comma 3, che dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione. La mancata presentazione dei suddetti documenti
comportera' la non attribuzione dei punteggi incrementali da parte
della commissione esaminatrice;
se ancora minorenni dovranno consegnare l'atto di assenso
all'arruolamento volontario, in carta semplice, conforme all'allegato
A, che costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva responsabilita' o, in mancanza, dal tutore. La mancata
presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del
candidato minorenne.
Art. 8 Documenti da produrre
Art. 8
Documenti da produrre
1. I candidati che hanno superato la prova scritta di cui al
precedente art. 7, saranno convocati per essere sottoposti alle prove
di efficienza fisica.
2. All'atto della presentazione alle predette prove di efficienza
fisica dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia
conforme:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una
fotocopia dello stesso). Il documento dovra' avere una data di
rilascio non antecedente al 2 gennaio 2022 ovvero dovra' essere
valido fino al 1° gennaio 2023;
b) i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre
referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque
giorni) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica.
La mancata presentazione o validita' dei suddetti certificati non
consentira' di sostenere le prove di efficienza fisica, con la
conseguente esclusione dal concorso.
3. I candidati che hanno superato le prove di efficienza fisica
saranno convocati successivamente per gli accertamenti di cui ai
successivi articoli 10 e 11.
4. All'atto della presentazione di cui al comma precedente
dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia
conforme, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di
presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto,
effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli
accertamenti psico-fisici;
b) referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali:
HbsAg e anti HCV;
c) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
d) certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera
conforme al modello riportato nell'allegato D, che costituisce parte
integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di
fiducia, che attesti lo stato di buona salute ed i precedenti
anamnestici di rilievo;
e) i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre
referto:
di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di
utero e ovaie) eseguita entro i sei mesi precedenti la data degli
accertamenti psico-fisici;
del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque
giorni);
f) per i militari in servizio dell'Arma dei Carabinieri,
specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto
rilasciato dalle infermerie competenti;
g) per i candidati ancora minorenni all'atto della
presentazione agli accertamenti psico-fisici, la dichiarazione di cui
all'allegato E al bando, sottoscritta da chi esercita la
responsabilita' genitoriale;
h) elettrocardiogramma refertato;
i) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000
Hz);
j) esami ematochimici:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatinemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento.
I certificati predetti dovranno essere effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso
dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
Art. 9 Prove di efficienza fisica
Art. 9
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica saranno svolte secondo le
modalita' e i criteri indicati nell'allegato F che costituisce parte
integrante del presente decreto, nonche' osservando le disposizioni
contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento
dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. La sede e le modalita' di
svolgimento delle stesse saranno rese note, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati, mediante pubblicazione sul
sito www.carabinieri.it
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 5 e all'art. 259, comma 4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad
eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le
ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (inviata
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno
presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al
seguito).
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di
cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal concorso. Il
superamento di tutti gli esercizi determinera' un giudizio di
idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato
allegato F, fino ad un massimo di 2 punti, utile per la formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 14.
Art. 10 Accertamenti psico-fisici
Art. 10
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), presso
il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei
Carabinieri - viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, ad accertamenti per
la verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale
maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata con le
modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita'
previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale
del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' secondo le
modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Le citate norme
tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento
della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici,
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 5 e all'art. 259, comma 4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad
eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli
che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti
psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma
4, lettere b), c), d), e), f), h), i), j) e, per le sole candidate,
del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per
il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2.
La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui
all'art. 8, comma 4, lettere a), c), d), f), h), i), j), k e, per le
sole candidate anche e), successivamente alla richiesta di
riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in
relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente
esclusione dal concorso.
3. La commissione, disporra' per tutti i candidati una visita
medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) cardiologico;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove
somministrate in aula);
f) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali
cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I
candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere
sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni,
invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato
nell'allegato G, dovra' essere sottoscritta da chi esercita la
responsabilita' genitoriale e portata al seguito all'atto della
presentazione agli accertamenti psico-fisici. In caso di positivita',
sara' effettuato sul medesimo campione il test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si
rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche,
indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato E, che fa
parte integrante del presente bando. I candidati ancora minorenni
all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato
allegato E sottoscritta dai genitori o da chi esercita la
responsabilita' genitoriale. La mancata esibizione di detta
dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni
agli esami radiologici. Potra' essere richiesta documentazione
sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato
degni di nota ai fini della valutazione dell'idoneita' psico-fisica.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell'Arma dei Carabinieri, ad
eccezione degli Allievi Carabinieri, l'assenza di infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal
punto 2 delle avvertenze della direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4
giugno 2014;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo valutato in base alla direttiva tecnica per
delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1;
costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato
respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (G6PD non definito);
apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore
(LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non
superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi
di refrazione); campo visivo e motilita' oculare normali, senso
cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
5. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite dei
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' riportate nella
direttiva tecnica emanata dall'Ispettorato generale della sanita'
militare citata in premessa. Il suddetto requisito non sara'
nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che
partecipa ai concorsi delle Forze armate.
6. La commissione, comunichera' per iscritto al candidato l'esito
della visita medica, sottoponendo il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
a) "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario per coloro
i quali e' previsto;
b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati "inidonei" i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva di cui al precedente comma 5;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermita' che siano contemplate nel
decreto ministeriale 4 giugno 2014 - direttiva tecnica per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, o
che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a
quello di cui al comma 4, lettera b);
2) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o
civile;
3) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
4) tutte quelle imperfezioni e infermita' non contemplate
nell'elenco di cui al precedente punto 1), comunque incompatibili con
la frequenza del corso e con il successivo impiego quale maresciallo
del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
c) che presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla
circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e,
posteriormente, dall'apofisi spinosa della settima vertebra cervicale
cd "prominente"), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto
della circonferenza all'altezza dell'inserzione del deltoide
sull'omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto
della rotula, anteriormente, e della cavita' poplitea,
posteriormente; al di sopra dei malleoli) ovvero, anche se
localizzati nelle aree del corpo consentite, quando per dimensioni,
contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o di discredito alle istituzioni.
Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche
per gli accertamenti psico-fisici.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati
giudicati "inidonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori
prove concorsuali.
9. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter e dell'art. 1494, commi
5-bis e 5-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di
eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su
istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 14.
Dette candidate saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere le
successive prove orali. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi
del presente comma sono immesse in servizio con la medesima
anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del
concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli
effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di
effettivo incorporamento.
10. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di
merito di cui al successivo art. 14. I medesimi, per esigenze
organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova
visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato agli interessati.
11. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici dovranno indossare
idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si
protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il
pranzo) a carico dell'Amministrazione.
Art. 11 Accertamenti attitudinali
Art. 11
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita' al
termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10,
saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del decreto legislativo n.
66/2010, agli accertamenti attitudinali.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 5 e all'art. 259, comma 4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a
eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da
segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2.
3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati a cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d),
sono articolati su due distinte fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli
elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale,
condotta separatamente da:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati
ad acquisire gli elementi riferibili alle capacita' di ragionamento,
al carattere, alla struttura personologica e motivazionale, nonche'
all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e
professionale. La valutazione degli elementi emersi sara' espressa in
una "relazione psicologica". Alcuni test e prove citate hanno valenza
anche ai fini degli accertamenti psico-fisici (psichiatria);
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione
di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata
all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento
anche alla luce delle indicazioni fornite nella "relazione
psicologica". Gli esiti dell'intervista saranno riportati in una
"scheda di valutazione attitudinale";
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del bando e composta da membri
diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la
documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio
condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in
merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di maresciallo
dell'Arma dei Carabinieri e all'assunzione delle discendenti
responsabilita', nonche' una favorevole predisposizione allo
specifico contesto militare e, in una prospettiva piu' immediata,
alla capacita' di esprimere un armonico inserimento e un'opportuna
adattabilita' al particolare contesto addestrativo della Scuola
marescialli, risultando potenzialmente in grado di manifestare un
adattamento consapevole e partecipativo alle regole di tale ambiente.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei Carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati.
4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera d), esprimera', nei riguardi di
ciascun candidato, un giudizio di "idoneit "o "inidoneit" . Tale
giudizio, che sara' comunicato per iscritto e' definitivo. I
candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le
ulteriori prove concorsuali.
5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di
svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare
l'uniforme. Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli
stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel
pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico
dell'Amministrazione.
Art. 12 Prova orale
Art. 12
Prova orale
1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti
attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale e convocati
con le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 2. Contenuto e
modalita' della prova sono indicati nell'allegato C del presente
decreto. La sede, il calendario di convocazioni e le modalita' di
svolgimento della prova orale saranno resi disponibili, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito web
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico - piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di
cui al precedente art. 1, comma 5 e all'art. 259, comma 4 del
decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a
eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da
segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2.
Art. 13 Spese di viaggio. Licenza
Art. 13
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dal precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonche' quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento,
sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e
degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il
candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi
dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 14 Graduatoria di merito
Art. 14
Graduatoria di merito
1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di
merito.
2. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma
1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi
criteri, con apposito verbale - che sara' pubblicato nel sito
www.carabinieri.it nonche' nella sezione "amministrazione
trasparente" del portale www.difesa.it - i titoli di merito dei soli
candidati che risulteranno idonei alla prova scritta di cui al
precedente art. 7. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in
forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente
gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire,
per sottrazione, l'elenco dei candidati idonei. L'abbinamento tra gli
elaborati sufficienti e i rispettivi autori dovra' comunque avvenire
dopo la valutazione dei titoli di merito.
I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e
dichiarati nella domanda stessa.
3. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 688, comma 5 del
decreto legislativo n. 66/2010, si terra' conto dell'eventuale
possesso nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli di preferenza:
orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor militare,
di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, al valore
dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor
civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore
parita' si terra' conto dei titoli di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di cui all'art.
73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9
agosto 2013, n. 98; in subordine, sara' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
4. La graduatoria finale di merito sara' formata dalla
commissione esaminatrice, sommando alla media dei punteggi conseguiti
nella prova scritta e in quella orale, gli incrementi attribuiti per
le prove di efficienza fisica e per la valutazione dei titoli di
merito, secondo i criteri riportati nell'allegato B, e approvata con
decreto dirigenziale del direttore generale per il personale militare
e, successivamente, pubblicata nel Giornale Ufficiale della difesa e
nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it - Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami". Tale comunicazione avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla
frequenza del 12° corso triennale allievi marescialli, secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto dei criteri previsti dal
precedente art. 1, comma 2.
Art. 15 Accertamento dei requisiti
Art. 15
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 14, commi 2 e 3 del
presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni
pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali
dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati
vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emergera' la falsita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove e agli
accertamenti. L'Amministrazione puo' escludere in ogni momento
qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a
seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina.
4. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo
armato dello Stato.
Art. 16 Ammissione al corso
Art. 16
Ammissione al corso
1. I candidati ammessi al corso allievi marescialli, se
provenienti:
a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e
carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a
carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari
nell'Arma dei carabinieri;
c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la
commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma;
d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con
il grado di carabiniere previa perdita del grado;
e) dai militari dell'Arma dei carabinieri in congedo, dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono al
corso, previa perdita del grado e della qualifica rivestiti,
assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le
modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari
nell'Arma stessa.
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.
Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola
marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando
generale dell'Arma dei carabinieri e da tale data assumera' la
qualita' di allievo.
2. I frequentatori del 12° corso triennale allievi marescialli:
saranno iscritti, a cura e spese dell'amministrazione, al corso
di laurea in "Scienze giuridiche della sicurezza", classe L-14,
previsto dal piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri;
non potranno far valere gli eventuali esami universitari
sostenuti prima dell'ammissione al corso ai fini del conseguimento
della laurea prevista al termine del ciclo formativo.
Art. 17 Presentazione al corso
Art. 17
Presentazione al corso
1. Il 12° corso triennale allievi marescialli, della durata di
tre anni accademici, si terra' presso la Scuola marescialli e
brigadieri dell'Arma dei carabinieri di Firenze e si svolgera'
secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. L'amministrazione ha facolta' di convocare i vincitori del
concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di
controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente
art. 10, siano ancora in possesso della prescritta idoneita'
psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica
dell'idoneita' psicofisica al servizio militare nell'Arma dei
carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera c). I provvedimenti di inidoneita' o temporanea
inidoneita' che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data
fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso.
Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati
inidonei saranno sostituiti nell'ordine della graduatoria di cui
all'art. 14, con altri candidati idonei.
3. All'atto della visita medica di controllo i candidati dovranno
consegnare:
il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse. In caso
di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto
referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia, parotite e varicella;
se non presentato all'atto degli accertamenti psicofisici,
analisi di laboratorio attestante il dosaggio quantitativo del
glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale enzimatica. I candidati
riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato
nell'allegato H;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I militari gia' in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno
esibire il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato nei trenta giorni antecedenti alla data di inizio del
corso (scheda o libretto sanitario).
4. I vincitori del concorso:
senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi
presso la citata Scuola nella data e con le modalita' che saranno
rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i candidati, nel sito web www.carabinieri.it, nonche'
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto,
ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
tel. 0680982935;
di sesso femminile dovranno, altresi', consegnare un referto di
test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato,
entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data
di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni),
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata
con il Servizio sanitario nazionale. In caso di positivita' del test
di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sara'
sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata sara' rinviata
d'ufficio alla frequenza del primo corso utile;
che non si presenteranno presso la citata Scuola marescialli e
brigadieri nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e
sostituiti a cura della predetta Scuola entro i primi venti giorni di
corso con altri candidati idonei in ordine di graduatoria. Gli
aspiranti, per comprovati gravi motivi - da rendere noti in anticipo
per il tramite del competente Comando dell'Arma territoriale o di
appartenenza, per i militari in servizio nell'Arma - potranno essere
autorizzati a differire la presentazione fino a dieci giorni
successivi a quello stabilito. Tuttavia, ai sensi dell'art. 260,
comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, i periodi di assenza
dal corso per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19
non concorrono al raggiungimento dei limiti di assenze, il cui
superamento non comportera', peraltro, il rinvio, l'ammissione al
recupero dell'anno o la dimissione dal corso.
5. All'atto della presentazione coloro che non sono militari in
servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno compilare una
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al
possesso/mantenimento dei requisiti previsti.
6. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a frequentare, a richiesta della Scuola marescialli e brigadieri, i
vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di
non essere iscritto presso alcuna universita'.
7. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.
Art. 18 Espulsione dal corso
Art. 18
Espulsione dal corso
1. I frequentatori del corso potranno essere espulsi, in ogni
momento, al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste
dall'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, con provvedimento adottato dal direttore della Direzione
generale per il personale militare, su proposta del comandante
dell'Istituto di formazione.
2. L'espulsione determina il proscioglimento dalla ferma
contratta per la frequenza dei corsi.
Art. 19 Nomina a maresciallo
Art. 19
Nomina a maresciallo
1. Gli allievi giudicati idonei al termine degli esami del
secondo anno accademico saranno nominati al grado di maresciallo ed
iscritti in ruolo secondo le modalita' indicate nell'art. 771 del
decreto legislativo n. 66/2010.
La nomina a maresciallo, ai sensi dell'art. 772 del decreto
legislativo n. 66/2010 sara' sospesa per coloro che, giudicati idonei
al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per
delitto non colposo;
2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di Stato;
3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a sessanta giorni.
2. Al termine del corso formativo i marescialli saranno destinati
presso reparti situati nella Provincia autonoma di Bolzano o aventi
competenza regionali.
Art. 20 Trattamento dei dati personali
Art. 20
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it -
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Art. 21 Accesso atti amministrativi
Art. 21
Accesso atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al seguente indirizzo: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it,
preferibilmente secondo il modello in allegato I.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2022
Il direttore generale: Vittiglio
Allegato 1
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 8
Allegato H
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 9
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico