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- Atto numero 15E00945 del 10-03-2015
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 20 (venti) Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare. Anno 2015. (15E00945)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 10-03-2015
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 20 (venti) Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare. Anno 2015. (15E00945)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
- Data: 10-03-2015
- Scadenza: 09-04-2015
Art. 1 Posti a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto Interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli Ufficiali nei ruoli normali della Marina Militare
e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali
Generali;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
Codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento Militare" e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la Legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Vista la lettera n. M_D MSTAT 0069815 del 10 novembre 2014 con la
quale lo Stato Maggiore della Marina Militare ha chiesto di indire
per l'anno 2015 sei concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di
complessivi venti Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali
della Marina Militare, di cui otto del Corpo del Genio Navale, due
del Corpo delle Armi Navali, due del Corpo Sanitario Militare
Marittimo, due del Corpo di Commissariato Militare Marittimo, quattro
del Corpo delle Capitanerie di Porto e due Guardiamarina del Corpo
delle Capitanerie di Porto;
Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita' 2015);
Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017;
Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli artt.
625, comma 1, del citato Decreto Legislativo 66/2010, rubricato
"Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali", 19, comma 1,
della Legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato "Specificita' delle
Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco", 51, comma 8, ultimo periodo, della Legge 23 dicembre
2000, n. 388, rubricato "Programmazione delle assunzioni e norme
interpretative", e 3, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, rubricato "Personale in regime di diritto pubblico";
Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato Decreto Legislativo 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli
altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (artt. 635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700);
Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli
artt. 634, 654, 660 e 1035 del citato Decreto Legislativo 66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui
trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla
specificita' quale sopra descritta;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole
ipotesi in cui e' ammesso lo scorrimento delle graduatorie di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento presso le Forze Armate sono quelle organicamente
individuate all'art. 643 del citato Decreto Legislativo 66/2010 con
esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a
riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Tar Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14,
punto 51);
Visto il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390-
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione Generale per il Personale Militare;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei Conti il 19 dicembre 2014 al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore Generale per
il Personale Militare;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2013,
concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Felicio
Angrisano a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina a Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della
Marina Militare:
a) concorso per la nomina di 8 (otto) Sottotenenti di Vascello
del Corpo del Genio Navale, cosi' ripartiti:
1) 6 posti per l'impiego nel settore infrastrutturale;
2) 2 posti per l'impiego nel settore tecnologico (per
laureati in ingegneria aerospaziale e astronautica).
I posti messi a concorso di cui al predetto numero 1), qualora
non ricoperti per assenza di concorrenti idonei, potranno essere
devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, agli
altri concorrenti idonei per i posti di cui al precedente numero 2) e
viceversa.
b) concorso per la nomina di 2 (due) Sottotenenti di Vascello
del Corpo delle Armi Navali, cosi' ripartiti:
1) 1 posto per laureati in informatica, ingegneria
informatica e sicurezza informatica;
2) 1 posto per laureati in ingegneria chimica, scienze
chimiche e scienza e ingegneria dei materiali.
Il posto messo a concorso di cui al predetto numero 1), qualora
non ricoperto per assenza di concorrenti idonei, potra' essere
devoluto, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, ad
altro concorrente idoneo per il posto di cui al precedente numero 2)
e viceversa.
c) concorso per la nomina di 2 (due) Sottotenenti di Vascello
del Corpo Sanitario Militare Marittimo - medici;
d) concorso per la nomina di 2 (due) Sottotenenti di Vascello
del Corpo di Commissariato Militare Marittimo;
e) concorso per la nomina di 4 (quattro) Sottotenenti di
Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto;
f) concorso per la nomina di 2 (due) Guardiamarina del Corpo
delle Capitanerie di Porto.
2. In caso di mancata copertura dei posti in uno o piu' dei
concorsi di cui al precedente comma 1, per mancanza di concorrenti
idonei, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta', in relazione alle esigenze della Forza Armata, di portare i
posti non ricoperti in aumento a uno o a piu' degli altri concorsi di
cui allo stesso comma 1, secondo la relativa graduatoria di merito.
3. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono
previste le seguenti riserve di posti a favore degli Ufficiali
ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito,
nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, ai sensi dell'art.
678, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) sei posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a);
b) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b);
c) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera c);
d) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera d);
e) tre posti per il concorso di cui al comma 1, lettera e);
f) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera f).
4. Inoltre nel concorso di cui al precedente comma 1, lettera c),
ai sensi all'art. 645 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 1
(uno) posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti)
del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti, nonche' nel
sito www.difesa.it/concorsi.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La predetta Direzione Generale si riserva altresi' la
facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel portale dei concorsi
online del Ministero della Difesa e nel sito internet
www.difesa.it/concorsi, definendone le modalita'. Il citato avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare
candidati di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma
1:
a) non hanno superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di eta', se Ufficiali in Ferma Prefissata
dell'Esercito, della Marina Militare o dell'Aeronautica Militare che
hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle
Forze di completamento, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del Decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) 34° anno di eta', se Ufficiali in Ferma Prefissata
dell'Arma dei Carabinieri che hanno completato un anno di servizio o
se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento dell'Arma dei
Carabinieri, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del Decreto Legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
3) 32° anno di eta' se non appartenenti alle predette
categorie;
b) sono cittadini italiani;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della Legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale
alla domanda di partecipazione al concorso;
f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) hanno tenuto condotta incensurabile;
i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numero 1): "LM-4" (classe delle lauree magistrali in
architettura e ingegneria edile-architettura), "LM-23" (classe delle
lauree magistrali in ingegneria civile), "LM-24" (classe delle lauree
magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi), "LM-26" (classe delle
lauree magistrali in ingegneria della sicurezza), "LM-35" (classe
delle lauree magistrali in ingegneria per l'ambiente e il territorio)
e "LM-48" (classe delle lauree magistrali in pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale). I concorrenti devono,
inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della
relativa professione;
2) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numero 2): "LM-20" (classe della laurea magistrale in
ingegneria aerospaziale e astronautica). I concorrenti devono,
inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della
relativa professione;
3) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 1): "LM-18" (classe delle lauree magistrali in
informatica), "LM-32" (classe delle lauree magistrali in ingegneria
informatica) e "LM-66" (classe delle lauree magistrale in sicurezza
informatica). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione;
4) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 2): "LM-22" (classe delle lauree magistrali in
ingegneria chimica), "LM-53" (classe delle lauree magistrali in
scienza ed ingegneria dei materiali) e "LM-54" (classe delle lauree
magistrali in scienze chimiche). I concorrenti devono, inoltre,
essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa
professione;
5) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c): "LM-41" (classe delle lauree magistrali in medicina e
chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
6) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d): "LM-16" (classe delle lauree magistrali in finanza),
"LM-56" (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia) e
"LM-77" (classe delle lauree magistrali in scienze
economico-aziendali);
7) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera e): "LMG/01" (classe delle lauree magistrali in
giurisprudenza);
8) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera f): titolo di Primo Ufficiale di macchina su navi con
apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw (gia' Capitano
di Macchina).
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree
magistrali, come previsto dal Decreto Interministeriale 9 luglio
2009.
Al di fuori dei casi previsti dal suddetto decreto, saranno
ritenute valide la lauree magistrali (LM) che, ai fini della
partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono
state dichiarate equipollenti a quelle richieste dal bando con
apposito Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca, sempre che siano rispettate le condizioni ivi
previste. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla
domanda di partecipazione la relativa documentazione probante.
La partecipazione ai concorsi di coloro che hanno conseguito
all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al
riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca dell'equipollenza del titolo stesso
a quello precedentemente indicato. In tal caso, gli interessati
avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso
l'attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in
Italia.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi
indetti con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al
prescritto corso applicativo sono subordinati:
a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al
servizio incondizionato quali Ufficiali in servizio permanente nei
ruoli normali della Marina Militare, da accertarsi con le modalita'
di cui ai successivi artt. 10 e 11;
b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli
stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a) del
presente articolo dovranno essere mantenuti fino alla data di nomina
a Ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del
previsto corso applicativo.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. La procedura relativa al concorso di cui all'art. 1 viene
gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito
internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line
Difesa, ovvero attraverso il sito intranet
www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a tutti i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura
pubblicazione - e' possibile presentare la domanda di partecipazione
e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
Generale per il Personale Militare o da Ente dalla stessa delegato
alla gestione del concorso.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce
"istruzioni" del portale, viene attivata con una delle seguenti
modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero
utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita';
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE)
ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di
riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello
Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.
851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82 ovvero firma digitale.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e'
attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina
iniziale del portale.
Art. 4 Domande di partecipazione
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1.
I candidati, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione,
predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con
dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al fine
della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9, ovvero
quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto a
quello richiesto per la partecipazione. E' cura del candidato
assegnare a tali files il nome corrispondente al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf,
equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia
della stessa.
Dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto
rappresentato nelle domande cosi' inoltrate potranno essere trasmesse
dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5.
4. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito
www.persomil.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
6. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo.
7. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro
dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.
9. La Direzione Generale per il Personale Militare potra'
chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
10. Il sistema provvedera' a informare i Comandi di appartenenza,
tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica
istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di
compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa
da parte del personale alle loro dipendenze. Tali Comandi, per il
personale dell'Esercito, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei
Carabinieri, dovranno provvedere:
a) se in servizio a:
redigere, per ciascun concorrente, apposito documento
caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la
seguente motivazione: "partecipazione al concorso ruolo normale della
Marina Militare - anno 2015";
predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la
seguente documentazione in copia conforme:
1) stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come
sopra;
2) attestazione e dichiarazione di completezza;
3) libretto personale o cartella personale.
La suddetta documentazione, unitamente ad apposita lettera di
trasmissione sulla quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di
conformita' all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (fac-simile in allegato A, che
costituisce parte integrante al presente bando) dovra' pervenire,
entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, all'indirizzo di posta certificata
"persomil@postacert.difesa.it" della Direzione Generale per il
Personale Militare che provvedera' a consegnarla alla commissione
esaminatrice;
b) se in congedo predisporre la documentazione di cui al
secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente
ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovra' essere
rilasciata dichiarazione di conformita' di cui sopra, entro il
ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
all'indirizzo di posta certificata "persomil@postacert.difesa.it"
della Direzione Generale per il Personale Militare che provvedera' a
consegnarla alla commissione esaminatrice.
11. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina
Militare, fatto salvo l'obbligo per i Comandi dei concorrenti in
servizio di redigere e trasmettere, nei termini sopraindicati, il
documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di
completezza prescritti per la partecipazione ai concorsi all'11^
Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare, le
pratiche personali riservate verranno rese disponibili alle
commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione Generale per il
Personale Militare.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area
pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle
prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni
fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e in un'area privata relativa alle eventuali
comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia
della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le
eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. I candidati possono inviare dichiarazioni integrative o
modificative di quanto rappresentato nella domanda di partecipazione,
nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un account di PE-
all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica
certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account di PEC-
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it, indicando il concorso al
quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione Generale per il
Personale Militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai
candidati dovra' essere preceduto dal Codice "RN_MM_2015_3S".
Art. 6 Svolgimento dei concorsi
Art. 6
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, prevede:
a) due prove scritte;
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera (massimo due
lingue).
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
2. A mente dell'art. 580, comma 3 del Decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli
di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 585 dello stesso decreto- all'atto dell'approvazione della
graduatoria di merito del concorso al quale partecipano dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi
dal concorso.
Art. 7 Commissioni
Art. 7
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la
valutazione dei titoli di merito, le prove orali e la formazione
della graduatoria di merito, distinta per ciascun concorso;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
i sei concorsi;
c) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per i
sei concorsi;
d) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
i sei concorsi.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un Ufficiale del Corpo per cui e' indetto il concorso di
grado non inferiore a Contrammiraglio, in servizio permanente,
presidente;
b) uno o piu' Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di
Fregata, in servizio permanente, membro o membri;
c) un Docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che
potra' essere diverso in funzione delle materie medesime, membro
aggiunto;
d) un Docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un Sottufficiale con il grado di Primo Maresciallo ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla
terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
I membri aggiunti avranno diritto di voto solo per le materie di
pertinenza.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di
Vascello, presidente;
b) due Ufficiali superiori medici, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti dell'Amministrazione della Difesa o di medici specialisti
esterni.
4. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un Ufficiale superiore in servizio, presidente;
b) due Ufficiali in servizio, membri, dei quali il meno anziano
svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali e/o
Sottufficiali esperti di settore dell'Amministrazione della Difesa
ovvero di esperti di settore esterni.
6. Le commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere
b), c) e d) devono far pervenire alla Direzione Generale per il
Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1^
Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione - viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il
terzo giorno dalla data di completamento degli stessi.
Art. 8 Prove scritte
Art. 8
Prove scritte
1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno sostenere le prove scritte di cultura
tecnico-professionale, con inizio non prima delle 08.30, presso
l'Accademia Navale di Livorno, viale Italia n. 72, secondo il
seguente calendario:
a) per il concorso relativo al Corpo delle Capitanerie di
Porto:
14 aprile 2015 prima prova scritta;
15 aprile 2015 seconda prova scritta;
b) per il concorso relativo al Corpo del Genio Navale:
14 aprile 2015 prima prova scritta;
15 aprile 2015 seconda prova scritta;
c) per il concorso relativo al Corpo delle Armi Navali:
16 aprile 2015 prima prova scritta;
17 aprile 2015 seconda prova scritta;
d) per il concorso relativo al Corpo Sanitario Militare
Marittimo:
21 aprile 2015 prima prova scritta;
22 aprile 2015 seconda prova scritta;
e) per il concorso relativo al Corpo di Commissariato Militare
Marittimo:
23 aprile 2015 prima prova scritta;
24 aprile 2015 seconda prova scritta.
Eventuali modifiche delle date o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei
concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi, senza attendere
alcun preavviso, entro le 07.30, nella sede e nei giorni suindicati,
muniti del documento di riconoscimento di cui all'art. 6, comma 1,
nonche' di copia del messaggio di posta elettronica della corretta
acquisizione e protocollazione della domanda di partecipazione al
concorso di cui all'art. 4, comma 4. Essi dovranno portare al seguito
una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, mentre la carta sara'
loro fornita sul posto. Coloro che risulteranno assenti al momento
dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i
relativi programmi sono riportati, in relazione a ciascun concorso,
negli allegati B, C, D, E, F, G, H e I, che costituiscono parte
integrante del presente bando. Per quanto concerne le modalita' di
svolgimento delle prove, saranno osservate le disposizioni degli
artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
4. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a
21/30.
5. La Direzione Generale per il Personale Militare,
indicativamente a partire dall'ultima decade di aprile 2015,
pubblichera' nell'area comunicazioni del portale concorsi, nonche'
nel sito www.persomil.difesa.it, l'esito delle prove scritte, ivi
compreso, per coloro che hanno superato le citate prove, il diario di
convocazione per i successivi accertamenti di cui agli artt. 10, 11 e
12. La predetta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 9 Valutazione dei titoli di merito
Art. 9
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera a) valuteranno, previa identificazione dei
relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che
risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a
identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati
insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei
concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra'
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le
commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati
dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4, ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica.
E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell'allegato L,
ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa
alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente
per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i
concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel
comma 3 dell'art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene
all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa
sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle
riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti
dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource
Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne
copia all'atto della presentazione alla prova scritta.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di
carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti hanno fornito,
entro la data medesima, analitiche e complete informazioni con una
delle modalita' suindicate.
3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un
massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato
allegato L.
Art. 10 Accertamenti psico-fisici
Art. 10
Accertamenti psico-fisici
1. Gli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo,
nonche' l'accertamento attitudinale e le prove di efficienza fisica
di cui ai successivi artt. 11 e 12 avranno luogo indicativamente nel
mese di giugno 2015, secondo il calendario di convocazione di cui al
precedente art. 8, comma 5, presso il Centro di Selezione della
Marina Militare di Ancona, via della Marina n. 1. I concorrenti per
essere sottoposti agli accertamenti dovranno essere muniti dei
documenti indicati nel successivo comma 2 e, durante il periodo di
permanenza presso il predetto Centro (durata presunta: giorni
quattro), non fruiranno di vitto e alloggio a carico
dell'Amministrazione.
Coloro che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro
di Selezione della Marina Militare di Ancona, dovranno consegnare i
seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini
di legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici, salvo diverse
indicazioni:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto (solo se esiste dubbio
diagnostico da parte della commissione medica l'esame radiografico
verra' effettuato presso il Centro di Selezione);
b) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche
certificato in originale attestante che trattasi di struttura
sanitaria accreditata col Servizio Sanitario Nazionale) in data non
anteriore a tre mesi precedenti la visita, ad eccezione di quello
riguardante il gruppo sanguigno:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs,
anti-HBc e anti-HCV;
4) glicemia;
5) creatininemia;
6) colesterolemia;
7) trigliceridemia;
8) transaminasemia (GOT e GPT);
9) bilirubinemia totale e frazionata;
10) gamma GT;
11) G6PD (metodo quantitativo);
12) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
13) attestazione del gruppo sanguigno;
c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato M,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati,
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione e la sua mancata consegna determinera'
l'esclusione dal concorso;
d) referto, rilasciato non oltre i due mesi precedenti la data
di presentazione agli accertamenti psico-fisici, attestante l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
e) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera e per il nuoto in corso di validita' (non
antecedente a un anno all'atto della presentazione agli accertamenti
psico-fisici), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale in qualita' di medici specializzato in medicina
dello sport. La mancata presentazione del certificato comporta la non
ammissione alle prove di efficienza fisica. I concorrenti in servizio
militare potranno produrre, in sostituzione del predetto certificato,
la dichiarazione rilasciata dal Dirigente del Servizio Sanitario del
Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza
di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza
operativa previste per detto personale;
f) solo se concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,
presentare:
1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con
modalita' sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti psico-fisici;
2) referto attestante l'esito del test di gravidanza
(mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque
giorni lavorativi precedenti la data di presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
g) i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, al
momento della presentazione al corso, dovranno produrre il
certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario
Nazionale. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti
documenti sanitari, a eccezione di quelli di cui alle lettere a) e g)
del presente comma, comportera' l'esclusione dagli accertamenti
psico-fisici e, quindi, dal concorso.
3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo,
accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici
requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non
superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; non
inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95, per i concorrenti di
sesso femminile (art. 587, comma 1, lettera a) del Decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90);
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miotico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie
per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica,
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale. L'accertamento dello stato refrattivo, ove
occorra, potra' essere eseguito con l'autorefrattometro o in
cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla
frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo
specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive
tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che
assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati dovranno essere opportunamente curati.
4. La suddetta commissione disporra' per tutti i concorrenti,
tranne quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita medica generale: in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per
la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
b) visita cardiologica con ECG a riposo;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita oculistica;
e) visita odontoiatrica;
f) visita ortopedica;
g) visita psichiatrica;
h) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine,
cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
i) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
j) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
k) ogni ulteriore indagine clinico specialistica,
laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di
cui all'allegato N, che costituisce parte integrante del presente
bando.
Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare un'apposita dichiarazione di informazione
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, nonche'
un'ulteriore dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali
previsti per il personale militare, in conformita' a quanto riportato
nell'allegato O, che costituisce parte integrante del presente bando.
5. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, la commissione procedera' alla convocazione al predetto
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria
di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia alla Direzione Generale per il Personale Militare che, con
provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per
impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso.
6. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al
riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al
servizio incondizionato quali Ufficiali nei ruoli normali della
Marina Militare. La commissione, al termine degli accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della
vigente direttiva applicativa emanata con Decreto Ministeriale 4
giugno 2014;
b) ritenuti altresi' in possesso di un profilo
somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla vigente
direttiva applicativa con Decreto Ministeriale 4 giugno 2014
(indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata,
totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di
esclusione, ai sensi dell'art. 1 della Legge 109/2010 richiamata in
premessa). Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto
deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato P.
8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione
occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso applicativo;
c) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in
servizio permanente nei ruoli normali della Marina Militare.
9. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) "idoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo del Genio Navale o Sanitario Militare Marittimo o
Corpo delle Armi Navali o Corpo di Commissariato Militare Marittimo o
delle Capitanerie di Porto ", con l'indicazione del profilo
sanitario;
b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo del Genio Navale o Sanitario Militare Marittimo o
Corpo delle Armi Navali o Corpo di Commissariato Militare Marittimo o
delle Capitanerie di Porto", con l'indicazione della causa di
inidoneita'.
10. Nei confronti dei candidati che all'atto degli accertamenti
psico-fisici sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni cutanee
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale
da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, la commissione non
esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario, ma fissera'
il termine, che non potra' superare la data prevista per il
completamento della prova orale da parte di tutti i concorrenti,
entro il quale li sottoporra' a ulteriori accertamenti psico-fisici
per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita'. Costoro, per
esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a
sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive prove
concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non
avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno
giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara'
comunicato seduta stante agli interessati.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.
Art. 11 Accertamenti attitudinali
Art. 11
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una
serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza Armata e
nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con le modalita' che
sono indicate nelle apposite "norme per la selezione attitudinale nel
concorso per la nomina di Ufficiali in servizio permanente dei ruoli
normali della Marina Militare", e nella direttiva tecnica "profili
attitudinali del personale della Marina Militare", entrambe emanate
dal Comando (gia' Ispettorato) Scuole della Marina e vigenti all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti- si articolera' in specifici
indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:
a) area dello stile di pensiero;
b) area delle emozioni e relazioni;
c) area della produttivita' e delle competenze gestionali;
d) area motivazionale.
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale a
ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove
di performance, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di
quelle degli Ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale, la
commissione esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio
di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra'
espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di
livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla
vigente normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) "idoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale della Marina";
b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale della Marina" con l'indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 10. Tali concorrenti,
se giudicati inidonei al termine dell'accertamento attitudinale, non
saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti psico-fisici.
Art. 12 Prove di efficienza fisica
Art. 12
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti risultati idonei al termine dell'accertamento
attitudinale di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), alle prove
di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di
Selezione della Marina Militare di Ancona e/o idonee strutture
sportive nella sede di Ancona.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato Q, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento degli
esercizi (obbligatori e a scelta), nonche' quelle di valutazione
dell'idoneita' e le disposizioni sui comportamenti da tenersi in caso
di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
4. Per conseguire l'idoneita' nelle prove di efficienza fisica, i
concorrenti dovranno essere risultati idonei nelle prove obbligatorie
e in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso un
giudizio di inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per
iscritto agli interessati a cura della commissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera d), e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei saranno esclusi dal concorso.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica, la predetta
commissione redigera' il relativo verbale.
Art. 13 Prove orali
Art. 13
Prove orali
1. I concorrenti risultati idonei nelle prove di efficienza
fisica saranno ammessi a sostenere le prove orali, che avranno luogo
presso l'Accademia Navale, viale Italia n. 72 (indicativamente nel
mese di luglio 2015). Il calendario di convocazione a tali prove
sara' reso noto, a partire dal 5 giugno 2015, con avviso inserito
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale concorsi,
nonche' nel sito www.persomil.difesa.it. La predetta comunicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
3. Le modalita' di svolgimento e i programmi delle prove orali
sono riportati nei citati allegati B, C, D, E, F, G, H e I.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione
non inferiore a 21/30, utile per la formazione delle graduatorie di
merito di cui al successivo art. 14. Il punteggio della prova
risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo hanno chiesto
nella relativa domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due lingue
scelte tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) indicata
nella domanda stessa, con le modalita' riportate nel paragrafo 3 dei
citati allegati B, C, D, E, F, G, H e I.
6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione
al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi'
determinato:
a) fino a 20/30: punti 0;
b) 21/30: punti 0,05;
c) 22/30: punti 0,10;
d) 23/30: punti 0,15;
e) 24/30: punti 0,20;
f) 25/30: punti 0,25;
g) 26/30: punti 0,30;
h) 27/30: punti 0,35;
i) 28/30: punti 0,40;
j) 29/30: punti 0,45;
k) 30/30: punti 0,50.
Art. 14 Graduatorie di merito
Art. 14
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno
dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno formate dalle
commissioni esaminatrici di ciascun concorso secondo l'ordine del
punteggio conseguito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito in ciascuna
prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva di posti per gli Ufficiali ausiliari di cui all'art.
678, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti
riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei,
saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo
l'ordine della relativa graduatoria di merito.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nei
decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i
concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso. In assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo
dell'art. 3, comma 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della Legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Saranno dichiarati vincitori -se non sono sopravvenuti gli
elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 del presente bando- i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito.
5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno
pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito web
"www.persomil.difesa.it".
Art. 15 Nomina
Art. 15
Nomina
1. I vincitori dei concorsi, subordinatamente alle autorizzazioni
eventualmente previste, saranno nominati, in relazione al concorso a
cui hanno partecipato, Sottotenenti di Vascello o Guardiamarina in
servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo del
Genio Navale, del Corpo delle Armi Navali, del Corpo Sanitario
Militare Marittimo, del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e
del Corpo delle Capitanerie di Porto, con l'anzianita' assoluta nel
grado stabilita nel relativo Decreto Presidenziale di nomina, che
sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente
bando.
3. I vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui all'art. 1, comma 5 del presente bando- saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite
dal Comando Scuole della Marina Militare.
All'atto della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la
ferma comportera' la revoca della nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del Decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti
concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di
merito.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Ufficiale in
servizio permanente del ruolo normale del Corpo per il quale e' stato
dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 1494 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
6. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
7. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno
restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo
di durata del corso sara' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio.
8. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere
chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di
Informazione e Sicurezza di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 16 Accertamento dei requisiti
Art. 16
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare
provvedera' a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario
giudiziale verra' acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del gia' citato Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al
precedente comma 1 emergesse la mancata veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 17 Esclusioni
Art. 17
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il Personale Militare procedera' a
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno
ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' a dichiarare i
medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente,
qualora il difetto dei requisiti fosse accertato dopo la nomina.
Art. 18 Spese di viaggio. Licenza
Art. 18
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui all'art. 6 del presente decreto (compresi
quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi
concorsuali), nonche' per la permanenza presso le relative sedi di
svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali devono essere
computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti
suindicati, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui
uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il
concorrente manchera' di sostenere gli accertamenti e le prove
d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.
Art. 19 Trattamento dei dati personali
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1^
Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, agli Enti previdenziali.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
Decreto Legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per le parti di competenza,
responsabile del trattamento dei dati personali:
a) il Direttore della 1^ Divisione della Direzione Generale per
il Personale Militare;
b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui al precedente art. 4,
comma 11;
c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'art. 1055 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2015
Gen.D.c(li): Paolo Gerometta
Isp.Ca.(CP): Felicio Angrisano