MINISTERO DELLA SALUTE Avviso pubblico di selezione, per titoli, per l'aggiornamento biennale dell'elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. (24E09213)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 07-01-2025

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Avviso pubblico di selezione, per titoli, per l'aggiornamento biennale dell'elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. (24E09213)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA SALUTE
  • Data: 07-01-2025
  • Scadenza: 07-02-2025

Art. 1 Aggiornamento dell'elenco nazionale dei soggetti idonei

IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502   e
successive  modificazioni,  recante  "Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23  ottobre  1992,
n. 421"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni, recante "Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni, recante "Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni, recante il "Codice in materia di protezione  dei  dati
personali"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e  successive
modificazioni,  concernente  "Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)" che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e  successive  modificazioni,  recante  il  "Codice  in  materia   di
protezione dei dati personali"; 
    Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51  e  successive
modificazioni, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita' competenti a fini di  prevenzione,
indagine, accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di
sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e  che
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184 e successive modificazioni, concernente il regolamento recante
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 e successive  modificazioni,
recante "Deleghe al Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche", ed in particolare  l'art.  11,  comma  1,
lettera p); 
    Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171  e  successive
modificazioni, recante "Attuazione della delega di cui  all'art.  11,
comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia  di
dirigenza sanitaria"; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  35,  convertito  con
modifiche  con  legge  25  giugno  2019,  n.  60   recante:   "Misure
emergenziali per il Servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria"; 
    Visti in particolare l'art. 1,  comma  2,  del  predetto  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171  e  successive  modificazioni,  che
prevede che "E' istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende  ospedaliere  e  degli  altri
enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  aggiornato  con   cadenza
biennale" e l'art. 1, comma 2-bis del medesimo  decreto  legislativo,
che prevede che "Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e' istituita
un'apposita sezione  dedicata  ai  soggetti  idonei  alla  nomina  di
direttore generale presso gli istituti zooprofilattici  sperimentali,
aventi i requisiti di cui all'art. 11, comma 6,  primo  periodo,  del
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106"; 
    Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e  successive
modificazioni  recante  "Riorganizzazione  degli  enti  vigilati  dal
Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della  legge  4  novembre
2010, n. 183"; 
    Visto, il decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ed  in  particolare
l'art. 10-quater, comma 1, lettera a) che ha introdotto,  all'art.  1
del  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171   e   successive
modificazioni,  i  commi  7-quater  e  7-quinquies,   che   prevedono
rispettivamente: "7-quater. La commissione valuta  esclusivamente  le
esperienze dirigenziali maturate dal  candidato  negli  ultimi  sette
anni e, nelle regioni con popolazione inferiore a  500.000  abitanti,
negli ultimi dieci anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo
non superiore a 60 punti,  tenendo  conto  per  ciascun  incarico  di
quanto previsto dal  comma  6,  lettera  a)  [...]"  e  "7-quinquies.
Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato,  o  provvedimenti
assimilabili, riportati negli ultimi sette anni e, nelle regioni  con
popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli  ultimi  dieci  anni,
sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad  un  massimo
di 8 punti [...]"; 
    Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n.  139,  convertito,  con
modificazioni con legge 3 dicembre 2021, n. 205,  ed  in  particolare
l'art. 4-bis che prevede che "In ragione del perdurare dell'emergenza
dovuta alla situazione  epidemiologica  conseguente  alla  diffusione
pandemica  del  virus  SARS-CoV-2,  al  fine  di  non  disperdere  le
competenze e le professionalita' acquisite  dal  personale  sanitario
nel corso del servizio prestato presso le aziende  sanitarie  locali,
le aziende ospedaliere  e  gli  altri  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di
cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto  2016,  n.
171, e' elevato  a  sessantotto  anni.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente articolo  si  applicano  fino  al  termine  dello  stato  di
emergenza connesso al COVID-19."; 
    Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "Legge annuale  per
il mercato e la concorrenza 2021" e, in particolare, l'art. 21, comma
1, che ha previsto che "Al fine di assicurare una maggiore efficienza
e la semplificazione delle  procedure  relative  alla  formazione  in
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione  sanitaria
e  di  favorire  la  diffusione  della   cultura   della   formazione
manageriale in sanita', consentendo l'efficace tutela degli interessi
pubblici, il diploma di master universitario di II livello in materia
di organizzazione e gestione sanitaria  ha  valore  di  attestato  di
formazione manageriale di cui all'art. 1, comma 4,  lettera  c),  del
decreto legislativo 4 agosto  2016,  n.  171,  laddove  il  programma
formativo del master sia coerente con i contenuti  e  le  metodologie
didattiche definiti con l'accordo in sede  di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano di cui al predetto art. 1, comma 4,  lettera  c),
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171,  e  le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  abbiano  riconosciuto
preventivamente con provvedimento  espresso,  entro  sessanta  giorni
dalla richiesta delle universita',  la  riconducibilita'  dei  master
stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo art.  1,  comma
4, lettera c). A tal fine, le universita', nella  certificazione  del
diploma di master, indicano gli estremi dell'atto  di  riconoscimento
regionale o provinciale e trasmettono alle regioni  e  alle  province
autonome che hanno riconosciuto i corsi  l'elenco  dei  soggetti  che
hanno conseguito il diploma di master."; 
    Visto il decreto-legge 22 giugno 2023,  n.  75,  convertito,  con
modifiche, con legge 10 agosto 2023, n. 112, ed in particolare l'art.
8-bis, comma 1, che ha previsto che "In ragione del  perdurare  delle
necessita'  organizzative  e  funzionali  conseguenti  alla   cessata
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  nonche'  dell'esigenza   di
garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche  al  fine
di non disperdere le competenze e le professionalita' acquisite, fino
al 31 dicembre 2025 il limite  anagrafico  per  l'accesso  all'elenco
nazionale di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  4
agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi  regionali  di  cui
all'art. 3 del medesimo  decreto  legislativo  n.  171  del  2016  e'
elevato a sessantotto  anni.  Fino  al  termine  di  validita'  degli
elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i
limiti  anagrafici  previsti  dall'art.  3,  comma  7,  del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502."; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito,  con
modifiche, con legge 23 febbraio  2024,  n.  18,  ed  in  particolare
l'art.  4,  comma  3,  che  prevede  che  "Il  termine  di  validita'
dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina
di direttore generale delle aziende sanitarie locali,  delle  aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio  sanitario  nazionale  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4  agosto  2016,  n.
171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet
del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, e' prorogato  fino
alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque,  non
oltre il 31 dicembre 2024."; 
    Visti altresi' i commi 4 e  6  del  citato  art.  1  del  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171  e  successive  modificazioni,  che
dispongono rispettivamente, che "La commissione di  cui  al  comma  3
procede alla formazione dell'elenco nazionale  di  cui  al  comma  2,
entro  centoventi  giorni  dalla   data   di   insediamento,   previa
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di
selezione per titoli" e che "La commissione procede alla  valutazione
dei titoli formativi e professionali e  della  comprovata  esperienza
dirigenziale assegnando un punteggio  secondo  parametri  di  cui  ai
commi  da  7-bis  a  7-sexies,  e   criteri   specifici   predefiniti
nell'avviso pubblico di cui al comma 4 [...]"; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 10  ottobre  2024 ,  n.
246 con il quale e' stata nominata la commissione per la  valutazione
dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale  delle  aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale; 
    Considerato l'insediamento della citata commissione  in  data  21
ottobre 2024; 
    Acquisiti dalla predetta commissione i criteri per la valutazione
dei  candidati  alla  nomina  di  direttore  generale  delle  aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Aggiornamento dell'elenco nazionale dei soggetti idonei 
 
    1. E' indetto avviso pubblico di selezione, per titoli,  ai  fini
dell'aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei
alla nomina di direttore generale  delle  aziende  sanitarie  locali,
delle aziende ospedaliere e degli altri enti del  Servizio  sanitario
nazionale,  di  cui  all'art.  1,  commi  2  e  2-bis,  del   decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Alla selezione per  l'inserimento  nell'elenco  nazionale  dei
soggetti idonei alla  nomina  di  direttore  generale  delle  aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale sono ammessi i candidati che non abbiano
compiuto il sessantottesimo anno di eta', in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
      a. diploma di  laurea  di  cui  all'ordinamento  previgente  al
decreto ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale 4 gennaio 2000 , n. 2, ovvero laurea  specialistica
(LS) o magistrale (LM). I titoli di studio conseguiti all'estero sono
considerati  validi  se  sono  stati   riconosciuti   equivalenti   o
equipollenti ad uno  dei  predetti  titoli  ai  sensi  della  vigente
normativa in materia. A tal fine,  nella  domanda  di  partecipazione
devono essere  indicati,  a  pena  di  esclusione,  gli  estremi  del
provvedimento di riconoscimento al corrispondente  titolo  di  studio
italiano in base alla  normativa  vigente  ovvero  della  domanda  di
riconoscimento; 
      b. comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel
settore sanitario, pubblico o privato, o settennale in altri settori,
pubblici   o   privati,   con   autonomia   gestionale   e    diretta
responsabilita'  delle  risorse  umane,  tecniche  e  o  finanziarie;
l'esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore sanitario  ed
in parte in altro settore e' cumulabile  per  il  raggiungimento  dei
sette anni; 
      c. attestato rilasciato all'esito di  corsi  di  formazione  in
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria,
organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale,
ai sensi dell'accordo tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto "Disciplina dei corsi
di formazione in materia di sanita' pubblica e  di  organizzazione  e
gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e
degli enti del S.S.N." sancito in data 16 maggio 2019. Sono  ritenuti
utili ai  fini  della  presente  selezione  anche  gli  attestati  di
formazione conseguiti ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502  e  successive  modificazioni,
purche' i corsi siano iniziati  in  data  antecedente  alla  data  di
stipula dell'accordo di cui al  presente  comma,  nonche',  ai  sensi
dell'art. 21, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118,  i  diplomi
di master universitario di II livello in materia di organizzazione  e
gestione sanitaria, laddove il programma  formativo  del  master  sia
coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con  il
citato accordo del 16  maggio  2019,  e  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano abbiano riconosciuto  preventivamente
con provvedimento espresso, entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta
delle  universita',  la  riconducibilita'  dei  master  stessi   alla
formazione manageriale di cui all'art. 1, comma 4,  lettera  c),  del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni. 
    2. Sono ammessi alla selezione per  l'inserimento  nella  sezione
dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale  presso
gli  istituti  zooprofilattici  sperimentali,  i  candidati  che  non
abbiano compiuto il sessantottesimo anno di  eta',  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a. diploma  di  laurea  rilasciato  ai  sensi  dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero  laurea  specialistica  o
magistrale. I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati
validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti  ad  uno
dei predetti titoli ai sensi della vigente normativa  in  materia.  A
tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere  indicati,  a
pena di esclusione, gli estremi del provvedimento  di  riconoscimento
al corrispondente titolo di studio italiano in  base  alla  normativa
vigente ovvero della domanda di riconoscimento; 
      b. comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel
settore  della  sanita'   pubblica   veterinaria   nazionale   ovvero
internazionale e della sicurezza  degli  alimenti,  o  settennale  in
altri settori, con autonomia  gestionale  e  diretta  responsabilita'
delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata  nel  settore
pubblico o nel settore privato; l'esperienza dirigenziale maturata in
parte nel settore della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti ed in parte in  altro
settore e' cumulabile per il raggiungimento dei sette anni; 
      c.  master  o  specializzazione  di  livello  universitario  in
materia di sanita' pubblica veterinaria o igiene  e  sicurezza  degli
alimenti. 
    3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione alla presente selezione. 
    4. I candidati, per difetto  dei  requisiti  prescritti,  possono
essere esclusi dalla selezione medesima  in  qualsiasi  momento,  con
provvedimento  motivato.  Qualora  il  difetto  dei  requisiti  venga
accertato successivamente alla formazione dell'elenco,  la  decadenza
dallo stesso sara'  disposta  in  ogni  caso  previa  delibera  della
commissione.

Art. 3 Valutazione dei candidati

				Art. 3 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
    1.  La  commissione  procede,   per   ciascun   candidato,   alla
valutazione dell'esperienza dirigenziale e  dei  titoli  formativi  e
professionali secondo quanto  previsto  dagli  articoli  4  e  5  del
presente avviso. 
    2. In particolare, la commissione dispone complessivamente di 100
punti cosi' ripartiti: 
      a. 60 punti per l'esperienza dirigenziale; 
      b. 40 punti per i titoli formativi e professionali. 
    3. Sono inseriti nell'elenco  nazionale  i  soli  candidati  che,
all'esito  della  selezione  di  cui  al  presente  avviso,   abbiano
conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.

Art. 4 Valutazione esperienza dirigenziale

				Art. 4 
 
                 Valutazione esperienza dirigenziale 
 
    1. L'esperienza dirigenziale  valutabile  dalla  commissione,  ai
fini della selezione,  e'  esclusivamente  l'attivita'  di  direzione
dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo  ovvero  di
una delle  sue  articolazioni  comunque  contraddistinte,  svolta,  a
seguito  di  formale  conferimento   di   incarico,   con   autonomia
organizzativa  e  gestionale,  nonche'  diretta  responsabilita'   di
risorse  umane,  tecniche  e/o  finanziarie,  maturata  nel   settore
pubblico e privato. Si considera esperienza  dirigenziale  valutabile
anche l'attivita' svolta nel settore pubblico da un facente  funzione
su posto vacante, in virtu' di un incarico attribuito  formalmente  e
in  data  antecedente  all'inizio   dell'espletamento   dell'incarico
stesso.  Non  si   considera   esperienza   dirigenziale   valutabile
l'attivita' svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero
studio, consulenza e ricerca. 
    2.  Ai  fini  della  valutazione   dell'esperienza   dirigenziale
maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di  cui  all'art.
2, comma 1, lettera b) e all'art. 2, comma 2, lettera b), nonche'  al
comma  3  del  presente  articolo,  la  commissione  fa   riferimento
all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di
attivita' sanitaria,  del  settore  farmaceutico  e  dei  dispositivi
medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e  di  ricerca  in
ambito sanitario. 
    3. La commissione valuta, ai sensi dell'art. 1, comma 6,  lettera
a) e comma 7-quater del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.  171  e
successive modificazioni, esclusivamente le  esperienze  dirigenziali
maturate dal candidato negli ultimi  sette  anni,  con  incarichi  di
durata non inferiore all'anno. 
    4. E' valutata l'esperienza dirigenziale degli ultimi dieci  anni
ai soli fini dell'idoneita' per l'accesso alle selezioni di direttore
generale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016  e
successive  modificazioni  nelle  regioni   che   hanno   popolazione
inferiore  a  500.000  abitanti.   All'esperienza   dirigenziale   e'
attribuito un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti. 
    5. Il punteggio per ciascuna  esperienza  dirigenziale  valutata,
per la frazione superiore  all'anno,  e'  attribuito  assegnando  per
ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del  punteggio
annuale  previsto  per  quella  specifica  esperienza   dirigenziale,
comprensivo di eventuali maggiorazioni di cui al comma 3, lettere  b)
e c). Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti
e'  valutata,  ai  fini  dell'idoneita',  esclusivamente   una   sola
esperienza  dirigenziale,  scegliendo  quella  a  cui   puo'   essere
attribuito il maggior punteggio. 
    Per ciascun incarico si tiene conto: 
      a. Della dimensione della struttura in cui  e'  stata  maturata
l'esperienza dirigenziale in termini di risorse umane  e  finanziarie
gestite, a seguito di provvedimento formale di assegnazione,  secondo
il seguente schema: 
        a.1.   Con   riferimento   alle   risorse   umane    gestite,
indipendentemente dalla tipologia e  dalla  natura  del  rapporto  di
lavoro: 
          da uno a quattro risorse umane mediamente gestite per  anno
si attribuisce per ciascun anno il valore di 1,5; 
          da cinque a dieci risorse umane mediamente gestite per anno
si attribuisce per ciascun anno il valore di 2; 
          da undici a cinquanta risorse umane mediamente gestite  per
anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 2,50; 
          da cinquantuno a cento risorse umane mediamente gestite per
anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 2,75; 
          da centouno a cinquecento risorse umane mediamente  gestite
per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3; 
          da cinquecentouno a mille risorse umane mediamente  gestite
per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3,25; 
          oltre mille risorse umane mediamente gestite  per  anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore di 3,50. 
          Per  "risorse  umane"  gestite  si  intende  il   personale
assegnato all'intera struttura di appartenenza di cui il candidato e'
responsabile. 
        a.2. Con riferimento alle risorse finanziarie: 
          fino a  euro  100.000  di  risorse  finanziarie  mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 1,5; 
          da euro 100.001  a  euro  500.000  di  risorse  finanziarie
mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore
di 2; 
          da euro 500.001 a euro  1.000.000  di  risorse  finanziarie
mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore
di 2,50; 
          da euro 1.000.001 a euro 10.000.000 di risorse  finanziarie
mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore
di 2,75; 
          da euro 10.000.001 a euro 50.000.000 di risorse finanziarie
mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore
di 3; 
          da  euro  50.000.001  a   euro   100.000.000   di   risorse
finanziarie mediamente gestite per anno si  attribuisce  per  ciascun
anno il valore di 3,25; 
          oltre euro 100.000.000 di  risorse  finanziarie  mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3,50. 
          Per "risorse finanziarie" gestite si intendono le  risorse,
comprensive del costo del personale, assegnate  all'intera  struttura
di appartenenza di cui il candidato e' responsabile. 
    Il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di  cui  ai  punti
a.1 e a.2 costituisce il punteggio base  del  candidato  per  ciascun
incarico. 
      b. Della tipologia della  struttura,  applicando,  per  ciascun
incarico dirigenziale, al punteggio base ottenuto sommando i punteggi
delle voci sub a.1 e sub a.2, nei limiti  del  punteggio  complessivo
massimo, i seguenti coefficienti di maggiorazione, in particolare: 
        b.1. Per incarico in  strutture,  pubbliche  o  private,  del
settore sanitario: 1,4; 
        b.2. Per incarico  nell'ambito  di  una  struttura  sanitaria
pubblica che ha raggiunto, alla  fine  dell'incarico,  gli  obiettivi
economico-finanziari e di salute assegnati dalla propria direzione  o
dalle regioni e dalle province autonome: 1,4; 
        b.3. Per incarico dirigenziale  presso  enti  regolatori  del
settore sanitario (quali, a titolo esemplificativo e  non  esaustivo,
Ministero  della  salute,  assessorati  alla  sanita'  di  regioni  e
province autonome  ed  enti  da  questi  vigilati,  quali  l'Istituto
superiore di  sanita',  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  l'Agenzia
nazionale  per   i   servizi   sanitari   regionali,   gli   istituti
zooprofilattici sperimentali, le Agenzie regionali per  la  salute  o
gli enti di governance dei diversi Servizi sanitari regionali): 1,5. 
      c. Dell'incarico  che  ha  comportato  il  coordinamento  e  la
responsabilita'  di  piu'  strutture  dirigenziali,   applicando   il
coefficiente di 1,1 al punteggio base ottenuto  sommando  i  punteggi
delle voci sub a.1 e sub a.2, nei limiti  del  punteggio  complessivo
massimo. 
    6.  Eventuali  provvedimenti  di  decadenza  del   candidato,   o
provvedimenti assimilabili, riportati  negli  ultimi  sette  anni,  o
negli ultimi dieci anni limitatamente  alle  selezioni  di  direttore
generale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016  e
successive  modificazioni  nelle  regioni   che   hanno   popolazione
inferiore a 500.000 abitanti, sono valutati con una decurtazione  del
punteggio pari ad un massimo di 8 punti, tenendo  conto  del  periodo
intercorso tra la data del provvedimento di decadenza e  la  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla presente selezione. Ai sensi dell'art.  1,  comma
8, del decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171  e  successive
modificazioni, non possono essere  reinseriti  nell'elenco  nazionale
coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di
direttore generale per violazione degli obblighi  di  trasparenza  di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato  dal
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Art. 5 Valutazione titoli formativi e professionali

				Art. 5 
 
            Valutazione titoli formativi e professionali 
 
    1.  La  commissione  valuta  i  seguenti   titoli   formativi   e
professionali posseduti dal  candidato,  che  devono  comunque  avere
attinenza con le materie del management e della direzione  aziendale,
attribuendo un punteggio  complessivo  massimo  non  superiore  a  40
punti, cosi' ripartito in relazione ai seguenti titoli: 
      a. Attivita' di docenza svolta in  corsi  universitari  e  post
universitari presso istituzioni pubbliche e private  di  riconosciuta
rilevanza, fino a un massimo di 15 punti: 
        per ogni incarico di docenza di durata inferiore alle 5  ore:
punti 0,5; 
        per ogni incarico di docenza di durata compresa fra  5  e  15
ore: punti 3; 
        per ogni incarico di docenza di durata superiore alle 15 ore:
punti 5; 
        per ogni titolarita' di insegnamento: punti 10. 
      b. Pubblicazioni e produzioni scientifiche degli ultimi  cinque
anni, fino a un massimo di 15 punti: 
        pubblicazioni, anche come co-autore, in  extenso  su  riviste
non indicizzate che recano il codice ISSN: punti 1; 
        pubblicazione, anche come co-autore, di  capitolo  di  libro:
punti 2; 
        pubblicazioni, anche come co-autore, in  extenso  su  riviste
indicizzate: punti 3; 
        pubblicazione, anche  come  co-autore,  di  libro,  anche  in
qualita' di editor: punti 5. 
      c.  Possesso  di  diplomi  di  specializzazione,  dottorati  di
ricerca, master, corsi  di  perfezionamento  universitari  di  durata
almeno annuale, fino a 30 punti: 
        specializzazioni: punti 20; 
        dottorati di ricerca: punti 20; 
        master universitari di I livello: punti 5; 
        master universitari di II livello, con esclusione dei  master
gia' valutati quali requisito d'accesso: punti 10; 
        corsi  di  perfezionamento  universitari  di  durata   almeno
annuale: punti 4. 
      d. Ulteriori  corsi  di  formazione  di  ambito  manageriale  e
organizzativo, svolti  presso  istituzioni  pubbliche  e  private  di
riconosciuta rilevanza, della durata di almeno 50 ore, con esclusione
dei corsi gia' valutati quali requisito d'accesso, fino a 15 punti: 
        da 50 a 100 ore: punti 5; 
        oltre 100 ore: punti 10. 
      e. Abilitazione professionale: punti 3. Per  ciascun  candidato
verra' valutata una sola abilitazione professionale.

Art. 6 Domanda di ammissione alla selezione

				Art. 6 
 
                Domanda di ammissione alla selezione 
 
    1. Nella domanda di ammissione  i  candidati  devono  dichiarare,
sotto  la  propria  responsabilita',  a  pena  di  esclusione   dalla
selezione, con le modalita' indicate all'art. 8: 
      a) cognome e nome; 
      b) data e luogo di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) indirizzo di posta elettronica certificata (pec); 
      e) il possesso del titolo di studio richiesto come requisito di
partecipazione   alla   presente   procedura   selettiva,   indicando
l'universita' presso la quale e'  stato  conseguito  e  la  data  del
conseguimento.  I  titoli  di  studio  conseguiti   all'estero   sono
considerati  validi  se  sono  stati   riconosciuti   equivalenti   o
equipollenti al diploma di laurea di cui  all'ordinamento  previgente
al decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,  pubblicato  nella
 Gazzetta   Ufficiale  4  gennaio  2000 ,  n.  2,  ovvero  alla   laurea
specialistica (LS) o magistrale (LM) ai sensi della vigente normativa
in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere
indicati, a pena di esclusione,  gli  estremi  del  provvedimento  di
riconoscimento al corrispondente titolo di studio  italiano  in  base
alla normativa vigente ovvero della domanda di riconoscimento; 
      f) il possesso della comprovata esperienza  dirigenziale  utile
quale requisito d'accesso  alla  selezione,  specificando  la  durata
dell'incarico e la struttura presso la quale e' stato svolto; 
      g) il possesso dell'attestato di formazione manageriale di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), specificando la regione e l'istituto
presso il quale e' stato conseguito, ovvero, nel caso di  diplomi  di
master universitario di II livello in  materia  di  organizzazione  e
gestione  sanitaria,  la   cui   riconducibilita'   alla   formazione
manageriale di cui all'art. 1,  comma  4,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n.  171  e  successive  modificazioni  sia
stata preventivamente riconosciuta dalle regioni e Province  autonome
di Trento e  di  Bolzano  gli  estremi  dell'atto  di  riconoscimento
regionale o provinciale,  ovvero,  per  l'inserimento  nella  sezione
dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale  presso
gli  istituti  zooprofilattici  sperimentali,  del  master  o   della
specializzazione di  livello  universitario  in  materia  di  sanita'
pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti. 
    2. Il candidato dovra', altresi', indicare nella domanda, con  le
modalita' previste nelle specifiche tecniche pubblicate  sul  portale
di cui all'art. 8, l'esperienza dirigenziale maturata, utile ai  fini
della partecipazione alla selezione  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera b), all'art. 2, comma 2, lettera b), e dell'art. 4, nonche' i
titoli formativi e professionali valutabili  ai  sensi  del  presente
avviso. Nel caso in cui la successione di piu' incarichi dirigenziali
si sia verificata per decadenza conseguente ad  una  riorganizzazione
del sistema sanitario regionale, il candidato dovra'  inserire  nella
piattaforma la data di inizio del primo incarico  e  la  data  finale
dell'ultimo  incarico,   descrivendo,   nell'apposito   campo   della
piattaforma stessa, che si tratta di piu' incarichi  da  considerarsi
"in prosecuzione" a seguito di riorganizzazione del SSR. 
    3. Dovranno, altresi', essere indicati eventuali provvedimenti di
decadenza dall'incarico dirigenziale  o  provvedimenti  assimilabili,
con le motivazioni e gli estremi  di  riferimento  del  provvedimento
stesso,  specificando  il  periodo  intercorso  tra  il  conferimento
dell'incarico ed il provvedimento di decadenza. 
    4. I titoli dichiarati in fase di compilazione della  domanda  di
partecipazione, utili ai fini della valutazione  e  le  dichiarazioni
rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e  successive  modificazioni,  mediante  la  procedura  prevista  sul
portale di cui all'art. 8, comma 1; nel caso di falsita'  in  atti  e
dichiarazioni mendaci si applicano gli articoli 75  e  76  del  sopra
citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del  2000  e
successive modificazioni. 
    Le dichiarazioni rese dai  candidati,  in  quanto  sostitutive  a
tutti gli effetti delle certificazioni, devono  contenere  tutti  gli
elementi necessari alla valutazione di quanto dichiarato. 
    5. A norma dell'art. 71 del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica   n.   445   del   2000   e   successive    modificazioni,
l'amministrazione effettuera' idonei  controlli,  anche  a  campione,
sulla veridicita' delle predette  dichiarazioni  sostitutive  con  le
conseguenze di cui ai  successivi  articoli  75  e  76,  in  caso  di
dichiarazioni non veritiere o mendaci. 
    6. Le attestazioni inerenti le  esperienze  dirigenziali  di  cui
all'art. 4 e i titoli formativi e professionali di  cui  all'art.  5,
che non potranno essere  autocertificate  dai  candidati  secondo  le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
2000 e successive modificazioni, dovranno essere inserite secondo  le
modalita' digitali previste dalla  piattaforma  di  cui  all'art.  8,
comma 1. Nelle attestazioni inerenti le esperienze  dirigenziali  nel
settore privato e/o presso istituzioni estere, non autocertificabili,
dovra' essere espressamente dichiarato che l'incarico dirigenziale e'
stato  attribuito  a  seguito  di   atto   formale,   con   autonomia
organizzativa  e  gestionale,  nonche'  diretta  responsabilita'   di
risorse umane, tecniche e/o finanziarie. 
    7. Per le pubblicazioni  e  le  produzioni  scientifiche  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettera b) devono essere  seguite  le  modalita'
indicate sulla piattaforma di cui all'art. 8, comma 1. 
    8. Alla domanda dovra' essere allegato il curriculum formativo  e
professionale, sottoscritto dal  candidato  ed  inserito  secondo  le
modalita' previste nella piattaforma di  cui  all'art.  8,  comma  1.
L'elenco dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 5  e'  generato  in
automatico dalla predetta piattaforma. 
    9. Il curriculum formativo e professionale allegato alla  domanda
e'  considerato   quale   documento   meramente   esplicativo   delle
dichiarazioni gia' rese nella piattaforma informatica e  non  saranno
pertanto oggetto di valutazione esperienze  dirigenziali  e/o  titoli
formativi e  professionali  indicati  nel  curriculum  stesso  e  non
inseriti  nella  suddetta  piattaforma,  secondo  le  modalita'   ivi
indicate. 
    10. Alla domanda devono essere, altresi',  allegati,  secondo  le
modalita' digitalizzate indicate sulla piattaforma informatica di cui
all'art. 8, comma 1: 
      a. copia della ricevuta di versamento di euro  trenta/00  (euro
30,00), quale contributo per le spese relative all'organizzazione  ed
all'espletamento della selezione  da  effettuarsi  a  mezzo  bonifico
bancario sul conto unico di tesoreria intestato  al  Ministero  della
salute IBAN:IT07A0100003245348020258226 (Sezione  di  tesoreria:  348
Roma succursale), specificando nella causale "selezione elenco idonei
nomina D.G. decreto legislativo 4 agosto 2016, n.  171  e  successive
modificazioni"; 
      b. copia del documento di riconoscimento del candidato in corso
di validita'. La mancanza della copia del documento di riconoscimento
da parte del candidato non e' sanabile e non e' oggetto  di  soccorso
istruttorio, mentre si effettuera' il soccorso istruttorio  nel  caso
in cui sia allegato un documento di riconoscimento scaduto.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

				Art. 7 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Il titolare del trattamento dei dati  e'  il  Ministero  della
salute - viale Giorgio Ribotta n. 5 - 00144  Roma  -  l'esercente  le
funzioni di titolare e' il  direttore  generale  della  ex  Direzione
generale delle professioni sanitarie e delle risorse  umane  del  SSN
del predetto Ministero della salute. 
    2.  Il  responsabile  della  protezione   dei   dati   (RPD)   e'
raggiungibile  al  seguente  indirizzo:  Ministero  della  salute   -
Responsabile della protezione dei  dati  personali  -  viale  Giorgio
Ribotta n. 5 - 00144 Roma - e-mail: rpd@sanita.it 
    3.  I  dati  personali  forniti  dai   candidati   in   sede   di
partecipazione alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti
a tal fine, sono i dati anagrafici  e  di  contatto,  nonche'  quelli
relativi  alle  esperienze  dirigenziali  e  ai  titoli  formativi  e
professionali, necessari alla commissione per  la  valutazione  delle
domande di partecipazione alla selezione,  cosi'  come  previsto  dal
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive  modificazioni
e riportato nel presente avviso. 
    Il conferimento di tali dati e' da considerarsi  obbligatorio  ai
fini  della  partecipazione  alla  selezione  e   la   loro   mancata
indicazione preclude la valutazione  e  comporta  l'esclusione  dalla
procedura selettiva stessa. 
    4.  I  dati  personali  forniti  dai   candidati   in   sede   di
partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente avviso,  o
comunque  acquisiti  a  tal  fine,  sono   trattati   con   modalita'
elettroniche   e   cartacee   mediante   operazioni   di    raccolta,
registrazione,    organizzazione,    conservazione,    consultazione,
estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione  e  distruzione  e
utilizzati, ai soli fini dell'espletamento della procedura  selettiva
e delle relative verifiche, nel rispetto della normativa  in  materia
di protezione delle persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  e
alla libera circolazione dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione nei modi  e  nei  limiti  necessari  per  perseguire  le
predette finalita'. Il trattamento dei dati e'  svolto  dai  soggetti
autorizzati dal titolare e da quelli designati dallo stesso,  nonche'
dai soggetti che operano per conto del  Ministero  della  salute,  ai
sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, quali  responsabili
del trattamento, che agiscono sulla  base  di  specifiche  istruzioni
fornite  in  ordine  alle  finalita'  e  modalita'  del   trattamento
medesimo. 
    5. I suddetti dati saranno comunicati  unicamente  a  coloro  che
sono preposti a  funzioni  inerenti  alla  gestione  della  procedura
selettiva, nonche' alla gestione dell'elenco nazionale e di tutti gli
atti connessi e conseguenziali: commissione di  valutazione  ed  enti
presso i quali sono state svolte le esperienze dirigenziali o  presso
i quali sono stati conseguiti i titoli formativi e  professionali  di
cui al decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171  e  successive
modificazioni, ai fini delle verifiche, ai  sensi  dell'art.  71  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,  sulle
dichiarazioni rese all'atto  della  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla selezione. Agli esiti  della  presente  procedura
selettiva i nominativi dei soggetti  idonei,  in  ordine  alfabetico,
senza l'indicazione del punteggio conseguito, saranno pubblicati  sul
sito internet del Ministero della salute. 
    6. I dati personali sono conservati  per  il  periodo  necessario
all'espletamento della procedura e alla gestione dell'elenco, nonche'
per il tempo necessario alla  conclusione  di  eventuali  contenziosi
alla stessa connessi e comunque per un periodo non superiore ai dieci
anni  successivi  al   quadriennio   di   validita'   dell'iscrizione
nell'elenco nazionale. 
    7. Gli interessati hanno il diritto  di  ottenere  dal  Ministero
della salute, l'accesso e la rettifica ai propri  dati  personali  e,
nei casi previsti, la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli  15
e seguenti del regolamento (UE)  2016/679),  presentando  istanza  al
Ministero  della  salute  indirizzata  al  direttore  generale  delle
professioni sanitarie e delle risorse umane  del  SSN,  all'indirizzo
pec  dgrups@postacert.sanita.it  -  nonche'   all'indirizzo   e-mail:
elenconazionaledg@sanita.it 
    8. Gli interessati che ritengono  che  il  trattamento  dei  dati
personali a loro riferiti avvenga in violazione  di  quanto  previsto
dal regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di  proporre  reclamo
al Garante per  la  protezione  dei  dati  personali,  come  previsto
dall'art. 77 del regolamento stesso, o di  adire  le  opportune  sedi
giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento medesimo.

Art. 8 Termini, adempimenti e modalita' di presentazione della domanda

				Art. 8 
 
   Termini, adempimenti e modalita' di presentazione della domanda 
 
    1. La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  deve  essere
presentata  esclusivamente   per   via   telematica   attraverso   la
piattaforma   informatica   disponibile   al   seguente    indirizzo:
www.alboidonei.sanita.it 
    2.  Per  la  presentazione  della  domanda  i  candidati   devono
registrarsi alla piattaforma informatica: www.alboidonei.sanita.it  -
indicando, oltre ai dati anagrafici, il proprio  indirizzo  di  posta
elettronica certificata (pec). La  registrazione  e'  finalizzata  al
rilascio  delle  credenziali  di  accesso  alla  piattaforma  per  la
compilazione della domanda,  credenziali  inviate  all'indirizzo  pec
dichiarato. Il candidato che rilevi un'errata  indicazione  circa  la
pec inserita in fase di registrazione deve contattare il servizio  di
assistenza tecnica nelle  modalita'  e  orari  disponibili  sito  web
www.alboidonei.sanita.it 
    3. La compilazione della domanda di partecipazione alla selezione
prevede piu' sezioni per l'acquisizione  dei  dati  e  dei  documenti
riportati nel manuale di istruzioni disponibile nella piattaforma  di
cui al comma 1. La compilazione puo' essere interrotta e riavviata in
piu' riprese. I dati inseriti per la compilazione  della  domanda  di
partecipazione alla selezione potranno essere liberamente  modificati
e rivisti fino al momento dell'invio telematico, previsto a  chiusura
della procedura di compilazione con l'apposito tasto: invia domanda. 
    4. All'atto della presentazione della domanda  il  candidato,  in
possesso dei prescritti requisiti di cui  all'art.  2,  specifica  se
intende partecipare alla selezione esclusivamente per le finalita' di
cui all'art. 2, comma 1, ovvero esclusivamente per  le  finalita'  di
cui all'art. 2, comma 2, o per entrambe. 
    5. La ricevuta della domanda di partecipazione alla selezione  e'
generata automaticamente dal sistema all'invio della  domanda  ed  e'
possibile salvarla e stamparla. La ricevuta e' comunque trasmessa via
pec. 
    6. Una volta effettuato l'invio telematico, la domanda non potra'
essere  piu'  modificata.  Tuttavia  sara'  possibile  annullarla   e
compilarla nuovamente entro e non oltre il termine di cui al comma 7.
La domanda presentata puo' essere consultata fino alla  pubblicazione
dell'elenco. 
    7. Le domande  per  la  partecipazione  alla  selezione  potranno
essere inviate a partire dalle ore 10,00 del giorno 8 gennaio 2025  e
fino alle ore 18,00 del giorno 7 febbraio  2025;  pertanto  l'accesso
alla piattaforma informatica per la registrazione e la  presentazione
della domanda stessa sara' possibile esclusivamente entro i  predetti
termini. 
    8. In caso di prolungata e significativa  indisponibilita'  della
piattaforma informatica l'amministrazione si riserva,  al  ripristino
delle  attivita',  di  informare  i  candidati  circa  le   eventuali
determinazioni da adottare al riguardo,  mediante  avviso  pubblicato
sul sito web www.alboidonei.sanita.it 
    9. L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni  di  variazioni  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata del candidato. 
    10. Ulteriori  eventuali  informazioni  verranno  tempestivamente
fornite esclusivamente attraverso la piattaforma di cui sopra, che si
invita a consultare periodicamente. 
    11.  Non  si  terra'  conto  delle  domande   di   partecipazione
presentate con modalita' diverse da  quelle  stabilite  nel  presente
articolo.

Art. 9 Accesso agli atti della selezione

				Art. 9 
 
                  Accesso agli atti della selezione 
 
    1.  L'accesso  alla  documentazione   attinente   alla   presente
procedura  selettiva  e'  differito  alla   data   di   pubblicazione
dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla  nomina  di  direttore
generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 10 Elenco nazionale

				Art. 10 
 
                          Elenco nazionale 
 
    1. L'elenco nazionale dei candidati  risultati  idonei  all'esito
della selezione e' pubblicato sul sito internet del  Ministero  della
salute secondo l'ordine alfabetico, senza l'indicazione del punteggio
conseguito dagli stessi nella medesima procedura valutativa.

Art. 11 Norme di salvaguardia

				Art. 11 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. L'amministrazione si riserva la facolta' di revocare  in  ogni
momento la presente procedura di  selezione,  anche  in  relazione  a
sopravvenute norme di legge. 
    2. Avverso il presente avviso di selezione e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di  pubblicazione,
ricorso  straordinario  al  Capo  dello   Stato   ovvero,   in   sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale  amministrativo  regionale
del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data. 
    Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero
della salute e nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
      Roma, 27 dicembre 2024  
 
                                      Il direttore generale: Mainolfi

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