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- Atto numero 15E06215 del 08-01-2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI Procedura di selezione per la nomina a giudice onorario presso il Tribunale ordinario di Bolzano, adottato con D.M. 30 novembre 2015. (15E06215)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 08-01-2016
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Procedura di selezione per la nomina a giudice onorario presso il Tribunale ordinario di Bolzano, adottato con D.M. 30 novembre 2015. (15E06215)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
- Data: 08-01-2016
- Scadenza: 17-02-2016
Art. 1 Apertura dei termini
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 42-bis, 42-ter, 42-quater, 42-quinquies,
42-sexies e 42-septies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento Giudiziario);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante "Approvazione testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modifiche, concernente "Norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia
di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982,
n. 327, concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale
degli uffici siti in provincia di Bolzano";
Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354,
concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 concernente
proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, recante
"Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza
della lingua italiana e della lingua tedesca";
Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (come
modificato dagli articoli 50 e 50-bis del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114), nella parte in cui prevede, quale titolo di preferenza per
la nomina a giudice onorario di tribunale, l'esito positivo dello
stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi
svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria o della Giustizia
amministrativa;
Vista la circolare del Consiglio superiore della magistratura
prot. n. P-10358/2003 del 26 maggio 2003 (delibera del 22 maggio
2003), e successive modificazioni al 28 gennaio 2015, relativa ai
criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto
1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella
loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della
telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e
tra queste e i privati;
Ritenuto opportuno esplicitare, in relazione alla nomina dei
giudici onorari del Tribunale di Bolzano, che si procedera' alla
copertura dei posti vacanti tenuto conto delle percentuali di
appartenenza ai tre gruppi linguistici che risultano dall'ultimo
censimento ufficiale della popolazione nonche' dei posti tutt'oggi
coperti;
Decreta:
Art. 1
Apertura dei termini
1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per
la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a giudice
onorario del Tribunale ordinario di Bolzano.
Art. 2 Requisiti per la nomina
Art. 2
Requisiti per la nomina
1. Possono partecipare alla procedura di selezione per la nomina
a giudice onorario coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneita' fisica e psichica;
d) eta' non inferiore ai venticinque anni e non superiore a
sessantanove anni con riferimento alla data della deliberazione di
nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura;
e) residenza in un comune compreso nel distretto della Corte di
appello di Trento in cui ha sede il Tribunale ordinario di Bolzano
prima dell'assunzione del possesso dell'ufficio, fatta eccezione per
coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni
notarili;
f) laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla
legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo
ordinamento degli studi e dei corsi universitari o la laurea
specialistica, conseguita in una delle Universita' della Repubblica o
presso una Universita' estera di un Paese con il quale sia
intervenuto un accordo di equipollenza;
g) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure
di prevenzione o di sicurezza;
h) condotta incensurabile, cosi' come previsto dall'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
i) appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi
linguistici italiano, tedesco e ladino (articoli 8, secondo comma, e
20-ter decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976);
l) adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto
al comma 1, lettere d) ed e), e devono permanere al momento della
nomina.
Art. 3 Domanda di partecipazione, modalita' e termine per la presentazione
Art. 3
Domanda di partecipazione, modalita'
e termine per la presentazione
1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione va
presentata compilando e inviando per via telematica l'apposito modulo
"Mod. NG", reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della
magistratura "www.csm.it", alla voce "Magistratura onoraria ->
Giudice onorario Tribunale di Bolzano", e altresi' consegnando ovvero
facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
detto modulo debitamente sottoscritto per esteso, unitamente ai
moduli "Mod. NG.1", "Mod. NG.2" e "Mod. NG.3" reperibili sul medesimo
sito internet "www.csm.it", al Presidente della Corte di appello di
Trento entro e non oltre il termine di 40 (quaranta) giorni
decorrenti dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del decreto del Ministro della Giustizia che
recepisce il presente bando.
I moduli per la presentazione della domanda (Mod. NG - Mod.
NG.1 - Mod. NG.2 - Mod. NG.3) sono disponibili dal giorno di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di concorso e fino
alla data di scadenza dello stesso.
Dopo aver completato la procedura di inserimento e registrazione
dei dati, il sistema informatico fornisce un numero di
identificazione della domanda che va conservato al fine di poter
accedere alla propria domanda per modificarla o revocarla.
L'aspirante deve stampare la domanda, firmarla per esteso e,
unitamente ai moduli Mod. NG.1, Mod. NG.2 e Mod. NG.3 debitamente
compilati e firmati ed alla documentazione attestante il possesso dei
titoli di preferenza di cui all'art. 5, consegnarla entro il termine
di scadenza del bando al Presidente della Corte di Appello di Trento
ovvero spedirla, entro lo stesso termine, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento unitamente alla fotocopia del documento di
identita'.
2. L'omissione anche di una soltanto delle modalita' di
presentazione sopraindicate determina l'inammissibilita' della
domanda.
3. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non presentate. Non sono ammessi a
partecipare alla procedura concorsuale i candidati le cui domande
sono state consegnate o spedite oltre il termine di presentazione
sopra indicato.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto
dall'ufficio postale accettante.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione della domanda cartacea, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
5. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o
modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1.
6. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445, e
successive modificazioni;
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia,
c.a.p.);
e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello
di residenza;
f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita';
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
i) di avere l'idoneita' fisica e psichica;
l) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria
previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e
dei corsi universitari o la laurea specialistica e la data del
conseguimento;
m) di avere la residenza ovvero di impegnarsi ad assumere la
residenza, prima dell'assunzione del possesso dell'ufficio, in un
comune compreso nel distretto della Corte di appello di Trento in cui
ha sede il Tribunale ordinario di Bolzano, fatta eccezione per coloro
che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
n) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
o) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
p) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimento penale;
q) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai
sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
r) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita'
previste dall'art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12;
s) di non versare in nessuna causa di incompatibilita' ai sensi
dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
t) di non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' l'attivita' di negoziazione assistita, ai
sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario
del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o
rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo
ambito territoriale;
u) di essere in possesso di certificazione attestante
l'avvenuta dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo
linguistico italiano, tedesco o ladino;
v) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza - o
titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli
articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto
legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio
"diploma di laurea".
7. L'aspirante nella domanda deve indicare altresi' i titoli di
preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in possesso
fra quelli elencati al successivo art. 5, che dovranno essere
documentati secondo le modalita' previste dall'art. 6.
8. In calce alle dichiarazioni rese (Mod. NG), l'aspirante deve
apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4 Presentazione dei documenti
Art. 4
Presentazione dei documenti
1. Alla domanda di nomina (Mod. NG), consegnata o fatta pervenire
alla Corte di appello di Trento nei termini di cui all'art. 3, comma
1, dovranno essere allegati dall'interessato, a pena
d'inammissibilita' della domanda stessa:
a) nulla osta, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza
o dal datore di lavoro, allo svolgimento delle funzioni di magistrato
onorario, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente
pubblico o privato;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la
quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause
di incompatibilita' ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, utilizzando l'apposito modulo (Mod. NG.1)
reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della
magistratura;
c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non
esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del
tribunale presso il quale svolgera' le funzioni di giudice onorario e
a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in
procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici nonche' a cessare
dalle funzioni di magistrato onorario o di componente laico di altri
organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
comunicazione del decreto ministeriale di nomina, utilizzando
l'apposito modulo (Mod. NG.2) reperibile sul sito internet del
Consiglio superiore della magistratura;
d) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non
esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui al decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonche'
l'attivita' di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, nell'ambito del circondario del Tribunale
presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a
vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito
territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto
onorario, utilizzando l'apposito modulo (Mod. NG.3) reperibile sul
sito internet del Consiglio superiore della magistratura;
e) attestato di conoscenza - o titolo equipollente - delle
lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86,
riferito al titolo di studio "diploma di laurea";
2. Alla domanda di nomina dovranno altresi' essere allegati i
documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza, di cui al
successivo art. 5, dichiarati nella domanda stessa ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Mod. NG.4), pena l'esclusione dalla
valutazione ai fini della formazione della graduatoria dei titoli non
documentati.
3. L'Amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la
fotocopia di un documento di identita', ai sensi dell'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5 Titoli di preferenza
Art. 5
Titoli di preferenza
1. Ai sensi dell'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 (Ordinamento Giudiziario), costituisce titolo di preferenza per
la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio effettivo, anche
pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di
iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma,
lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 (ora art. 15,
comma 1, lettera b], della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante
"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), o di
notaio;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o
negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e
segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle
amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
2. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, in assenza di
quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di
specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 nonche' l'esito positivo
dello stage di formazione teorico-pratica presso gli uffici
giudiziari, di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
come attestato a norma del comma 11 del medesimo art. 73.
3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari
titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c),
d) ed e) del comma 1 prevale la maggiore anzianita' di servizio;
b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) del
comma 1 prevale la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo
professionale;
c) a residuale parita' dei titoli di cui ai commi 1 e 2 prevale
il miglior voto di laurea in giurisprudenza.
4. Ove non risulti dirimente l'applicazione dei criteri
enunciati, e' preferito ai fini della nomina il piu' giovane di eta'.
5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti
dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione
delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini
della formazione e definizione della graduatoria.
Art. 6 Modalita' di presentazione della documentazione
Art. 6
Modalita' di presentazione della documentazione
1. La documentazione attestante il possesso dei titoli di
preferenza ai fini della formazione della graduatoria deve essere
presentata, a pena di esclusione dalla valutazione dei titoli,
unitamente alla domanda di nomina nei termini di cui all'art. 3,
comma 1, del presente bando.
2. Ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' essere autocertificato il
possesso dei titoli di preferenza relativi all'appartenenza ad una
delle qualifiche o categorie riportate al comma 1 dell'art. 5 e alla
perdurante permanenza delle qualifiche stesse ovvero alla perdurante
iscrizione negli albi professionali nonche' al conseguimento del
diploma biennale di specializzazione per le professioni legali e
dell'esito positivo dello stage di formazione teorico-pratica di cui
al comma 2 del medesimo articolo.
3. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza
devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio
(presa di possesso, iscrizione all'albo, ecc.) e di cessazione
dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni.
Per le attivita' e funzioni in corso di svolgimento deve essere
indicata, come data finale, la data di pubblicazione del bando di
concorso nella Gazzetta Ufficiale.
4. La mancanza, nel documento attestante il titolo di preferenza,
dell'indicazione della data iniziale e, per le attivita' e funzioni
non in corso di svolgimento, di quella finale costituisce causa di
esclusione dalla valutazione del titolo di preferenza ai fini della
formazione della graduatoria.
5. Entro sei mesi dalla delibera consiliare di nomina dei giudici
onorari di tribunale, gli interessati potranno richiedere, mediante
istanza proposta al Consiglio superiore della magistratura, la
restituzione della documentazione prodotta.
Decorso il termine suddetto, la documentazione non ritirata
verra' stralciata e distrutta.
Art. 7 Procedimento per la nomina
Art. 7
Procedimento per la nomina
1. Il Presidente della Corte di Appello procede alla convocazione
del Consiglio giudiziario.
2. Il Consiglio giudiziario provvede ad istruire le domande di
nomina e a tal fine acquisisce d'ufficio:
a) il certificato penale;
b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale dove e' compreso il comune di
residenza dell'aspirante;
c) il rapporto informativo del Prefetto;
d) il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine
degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante
svolga la professione forense o la funzione di notaio.
Tenuto conto dei principi di economicita', efficienza ed
efficacia che regolano l'azione amministrativa, il Consiglio
giudiziario potra' procedere preliminarmente al completamento
dell'istruttoria di un numero di domande pari al triplo dei posti
previsti nella pianta organica dei giudici onorari del Tribunale
ordinario di Bolzano.
3. Acquisiti i documenti ed i pareri di cui al punto 2, il
Consiglio giudiziario provvede alla valutazione dei requisiti e dei
titoli degli aspiranti ed alla predisposizione di una proposta di
graduatoria ("graduatoria proposta dal Consiglio giudiziario") di
tutti coloro che partecipano alla procedura selettiva.
4. La predetta proposta di graduatoria verra' pubblicata presso
la segreteria del Consiglio giudiziario, dandone notizia sul sito
internet della Corte di appello, nonche' sul sito del Consiglio
superiore della magistratura (www.csm.it).
5. Eventuali osservazioni da parte degli aspiranti nei confronti
della graduatoria potranno essere presentate al Consiglio
giudiziario, a pena di inammissibilita', entro venti giorni dalla
data di pubblicazione di cui al precedente comma 4 e saranno valutate
dal Consiglio giudiziario prima dell'inoltro al Consiglio superiore
della magistratura.
6. Valutate le osservazioni, il Consiglio giudiziario predispone
apposita graduatoria ("proposta di graduatoria del Consiglio
giudiziario a seguito delle osservazioni") e provvede a pubblicarla
sul sito del Consiglio superiore della magistratura.
7. Le proposte di nomina del Consiglio Giudiziario dovranno
essere espressamente motivate sui seguenti punti:
a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente
che non potranno essere proposte per la nomina persone che non
abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte
del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso
revocate;
c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto
dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche
dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente e a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
e) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti
penali a carico degli aspiranti.
Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato o
di notaio, il Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte,
dovra' tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli
dell'Ordine di appartenenza.
8. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui
all'art. 3, comma 1, del presente bando il Consiglio giudiziario
provvedera' a trasmettere la proposta di graduatoria ed i relativi
atti al Consiglio superiore della magistratura per la successiva
approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i
posti vacanti.
9. Coperti i posti vacanti, la graduatoria potra' essere
utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore della magistratura
per la copertura dei posti resisi vacanti fino alla pubblicazione del
successivo bando di concorso.
10. La nomina a giudice onorario del Tribunale ordinario di
Bolzano disposta con delibera del Consiglio superiore della
magistratura comporta la decadenza dell'eventuale domanda presentata
per la nomina a vice procuratore onorario della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bolzano.
11. In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della
Corte di appello puo' richiedere al Consiglio superiore della
magistratura l'attivazione della procedura di nomina.
12. Ad avvenuta nomina, sara' cura del Presidente del Tribunale
comunicare al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore
della magistratura l'avvenuta presa di possesso, mediante
trasmissione del relativo verbale.
Dovra', altresi', essere comunicata dal Presidente del Tribunale
la mancata presa di possesso nel termine stabilito, ai fini
dell'adozione del provvedimento di decadenza dall'incarico.
Art. 8 Informazioni disponibili sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura
Art. 8
Informazioni disponibili sul sito internet del Consiglio superiore
della magistratura
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di
selezione saranno disponibili all'indirizzo internet "www.csm.it",
alla voce "Magistratura onoraria - Graduatorie - Giudice onorario
Tribunale di Bolzano". In particolare saranno disponibili il
punteggio riportato, le informazioni concernenti l'elenco dei
candidati, la graduatoria provvisoria, le graduatorie predisposte dal
Consiglio giudiziario e la graduatoria deliberata dal Consiglio
superiore della magistratura fino ai candidati sottoposti a
valutazione per la copertura dei posti vacanti.
Art. 9 Tirocinio
Art. 9
Tirocinio
1. Ai fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova
nomina una indispensabile formazione professionale, la struttura
territoriale della formazione decentrata, sentito il Presidente del
Tribunale, curera' che i giudici onorari, subito dopo la nomina,
effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due
nel settore civile e due in quello penale) prima dell'assunzione
delle funzioni giudiziarie.
Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di formazione
decentrata, individuera' per ciascun settore un magistrato di
riferimento.
2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad
udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.
3. Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di
formazione decentrata, provvede alla periodica organizzazione di
incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di
tribunale, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di
rappresentanti dell'avvocatura.
4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento
esprimeranno, in una relazione, una valutazione sulla qualita'
dell'impegno e sulla professionalita' del magistrato onorario
nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonche' sulla
redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini
all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
5. Nell'ipotesi in cui anche in un solo settore vi sia una
valutazione negativa dell'attivita' svolta dal magistrato onorario,
il Presidente del Tribunale valutera' se rinnovare il periodo di
tirocinio per ulteriori due mesi.
6. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia
ancora negativo, il Presidente del Tribunale redigera' apposita
relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui
all'art. 42-sexies, comma 2, lettera c), del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), secondo quanto previsto
dall'art. 13 della circolare consiliare prot. n. P-10358/2003 del 26
maggio 2003, e successive modificazioni.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati presso il Consiglio giudiziario competente e presso il
Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili ai soli fini
della procedura di selezione.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione alla procedura di selezione.
3. I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la
nomina, indicati dall'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 e dalla circolare del Consiglio superiore della magistratura
Prot. n. P-10358/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
5. Il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio
giudiziario territorialmente competente sono responsabili del
trattamento dei dati personali.
Art. 11 Norma di rinvio
Art. 11
Norma di rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso
rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura
relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di
tribunale prot. n. P-10358/2003 del 26 maggio 2003, e successive
modificazioni.
Art. 12 Disposizioni finali
Art. 12
Disposizioni finali
1. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la spedizione delle domande di partecipazione salvo quanto previsto
all'art. 2, comma 1, lettera d) ed e).
L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni
documentali ne' consente regolarizzazioni o integrazioni documentali
oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda e dei
documenti relativi ai titoli di preferenza.
Roma, 30 novembre 2015
p. il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Ferri