MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI Procedura di selezione per la nomina a vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Bolzano, adottato con D.M. 30 novembre 2015. (15E06216)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 08-01-2016

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Procedura di selezione per la nomina a vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Bolzano, adottato con D.M. 30 novembre 2015. (15E06216)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
  • Data: 08-01-2016
  • Scadenza: 17-02-2016

Art. 1 Apertura dei termini

			IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visti gli articoli 42-ter, 42-quater,  42-quinquies  e  42-sexies
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12  (Ordinamento  Giudiziario),
applicabili anche ai vice procuratori onorari in forza  del  richiamo
contenuto nel comma 2, dell'art. 71 del medesimo regio decreto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n. 670, recante "Approvazione testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive  modifiche,  concernente  "Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige  in  materia
di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile  1982,
n. 327, e successive  modifiche,  concernente  "Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
proporzionale  del  personale  degli  uffici  siti  in  provincia  di
Bolzano"; 
    Visto  il  decreto  legislativo  9  settembre   1997,   n.   354,
concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752  in  materia  di
proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e  di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"; 
    Visto il decreto legislativo  14  maggio  2010,  n.  86,  recante
"Norme  di  attuazione   dello   Statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli attestati  di  conoscenza
della lingua italiana e della lingua tedesca"; 
    Visto l'art.  73,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.  98  (come
modificato dagli articoli 50 e 50-bis  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114), nella parte in cui prevede, quale titolo di  preferenza  per
la nomina a vice procuratore onorario di tribunale, l'esito  positivo
dello stage di formazione teorico-pratica della  durata  di  diciotto
mesi svolto presso gli  uffici  della  Giustizia  ordinaria  o  della
Giustizia amministrativa; 
    Vista la circolare del  Consiglio  superiore  della  magistratura
prot. n. P-10370/2003 del 26 maggio  2003  (delibera  del  22  maggio
2003) e successive modificazioni al  28  gennaio  2015,  relativa  ai
criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari,  nelle
cui linee ispiratrici va confermata se non espressamente in contrasto
con la presente delibera; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  "Testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della  legge  7  agosto
1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore  efficienza  nella
loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso  della
telematica, nei rapporti interni, tra le  diverse  amministrazioni  e
tra queste e i privati; 
    Ritenuto opportuno esplicitare, in relazione alla nomina dei vice
procuratori  onorari  della  Procura  della  Repubblica   presso   il
Tribunale ordinario di Bolzano, che si procedera' alla copertura  dei
posti vacanti tenuto conto delle percentuali di appartenenza  ai  tre
gruppi linguistici che  risultano  dall'ultimo  censimento  ufficiale
della popolazione nonche' dei posti tutt'oggi coperti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Apertura dei termini 
 
    1. Sono aperti i termini per la presentazione delle  domande  per
la partecipazione alla procedura di selezione per la  nomina  a  vice
procuratore  onorario  della  Procura  della  Repubblica  presso   il
Tribunale ordinario di Bolzano.

Art. 2 Requisiti per la nomina

				Art. 2 
 
                       Requisiti per la nomina 
 
    1. Possono partecipare alla procedura di selezione per la  nomina
a vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei  seguenti
requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) esercizio dei diritti civili e politici; 
      c) idoneita' fisica e psichica; 
      d) eta' non inferiore ai venticinque anni  e  non  superiore  a
sessantanove anni con riferimento alla data  della  deliberazione  di
nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura; 
      e) residenza in un comune compreso nel distretto della Corte di
appello di Trento in cui ha sede la Procura della  Repubblica  presso
il Tribunale ordinario di Bolzano prima dell'assunzione del  possesso
dell'ufficio,  fatta  eccezione  per   coloro   che   esercitano   la
professione di avvocato o le funzioni notarili; 
      f)  laurea  in  giurisprudenza   quadriennale   di   cui   alla
legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo
ordinamento  degli  studi  e  dei  corsi  universitari  o  la  laurea
specialistica conseguita in una delle Universita' della Repubblica  o
presso  una  Universita'  estera  di  un  Paese  con  il  quale   sia
intervenuto un accordo di equipollenza; 
      g) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a  misure
di prevenzione o di sicurezza; 
      h) condotta incensurabile, cosi' come  previsto  dall'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni; 
      i)  appartenenza  o  aggregazione  ad  uno   dei   tre   gruppi
linguistici italiano, tedesco e ladino (artt.  8,  secondo  comma,  e
20-ter D.P.R. n. 752/1976); 
      l) adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 
    2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto
al comma 1,  lettere  d)  ed  e)  del  presente  articolo,  e  devono
permanere al momento della nomina.

Art. 3 Domanda di partecipazione, modalita' e termine per la presentazione

				Art. 3 
 
                     Domanda di partecipazione, 
              modalita' e termine per la presentazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione alla procedura  di  selezione  va
presentata compilando e inviando per via telematica l'apposito modulo
"Mod. NV", reperibile sul sito Internet del Consiglio superiore della
magistratura "www.csm.it", alla voce "Magistratura  onoraria  -  Vice
procuratore onorario  di  Bolzano",  e  altresi'  consegnando  ovvero
facendo pervenire a mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
detto modulo  debitamente  sottoscritto  per  esteso,  unitamente  ai
moduli "Mod. NV.1", "Mod. NV.2" e "Mod. NV.3" reperibili sul medesimo
sito internet "www.csm.it", al Procuratore Generale della  Repubblica
presso la Corte di appello di Trento entro e non oltre il termine  di
40 (quaranta) giorni decorrenti dalla data della pubblicazione  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica del decreto  del  Ministro  della
Giustizia. 
    I moduli per la  presentazione  della  domanda  (Mod.  NV -  Mod.
NV.1 -  Mod.  NV.2 -  Mod.  NV.3)  sono  disponibili  dal  giorno  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di concorso  e  fino
alla data di scadenza dello stesso. 
    Dopo aver completato la procedura di inserimento e  registrazione
dei  dati,   il   sistema   informatico   fornisce   un   numero   di
identificazione della domanda che va  conservato  al  fine  di  poter
accedere alla propria domanda per modificarla o revocarla. 
    L'aspirante deve stampare la  domanda,  firmarla  per  esteso  e,
unitamente ai moduli Mod. NV.1, Mod. NV.2  e  Mod.  NV.3  debitamente
compilati e firmati ed alla documentazione attestante il possesso dei
titoli di preferenza di cui all'art. 5, consegnarla entro il  termine
di scadenza del bando al Procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello  di  Trento  ovvero  spedirla,  entro  lo  stesso
termine, a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento  unitamente
alla fotocopia del documento di identita'. 
    2.  L'omissione  anche  di  una  soltanto  delle   modalita'   di
presentazione  sopraindicate   determina   l'inammissibilita'   della
domanda. 
    3.  Le  domande  di  partecipazione  prive  della  sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non  presentate.  Non  sono  ammessi  a
partecipare alla procedura concorsuale i  candidati  le  cui  domande
sono state consegnate o spedite oltre  il  termine  di  presentazione
sopra indicato. 
    Per le  domande  spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  fa  fede  la  data   risultante   dal   timbro   apposto
dall'ufficio postale accettante. 
    4. L'Amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata  ricezione  della  domanda  cartacea,  ne'  per  la   mancata
restituzione dell'avviso  di  ricevimento  della  domanda,  dovute  a
disguidi postali o comunque imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso
fortuito o di forza maggiore. 
    5. L'Amministrazione non provvede a  regolarizzare,  integrare  o
modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1. 
    6. L'aspirante  deve  dichiarare  nella  domanda,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n.  445,  e
successive modificazioni: 
      a) il proprio cognome e nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d)  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune,   provincia,
c.a.p.); 
      e) il  luogo  ove  desidera  ricevere  eventuali  comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso  da  quello
di residenza; 
      f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita'; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      i) di avere l'idoneita' fisica e psichica; 
      l) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la  laurea
in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria
previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi  e
dei corsi universitari o  la  laurea  specialistica  e  la  data  del
conseguimento; 
      m) di avere la residenza ovvero di impegnarsi  ad  assumere  la
residenza, prima dell'assunzione del  possesso  dell'ufficio,  in  un
comune compreso nel distretto della Corte di appello di Trento in cui
ha sede la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario  di
Bolzano, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione  di
avvocato o le funzioni notarili; 
      n) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o  a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza; 
      o) di non avere precedenti giudiziari  tra  quelli  iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      p)  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere   sottoposto   a
procedimento penale; 
      q) di non essere mai stato  revocato  o  non  confermato  nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai
sensi dell'art. 43, del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento); 
      r) di non versare in alcuna  delle  cause  di  incompatibilita'
previste dall'art. 42-quater del regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
12; 
      s) di non versare in nessuna causa di incompatibilita' ai sensi
dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 
      t) di non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme  di
cui al  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  e  successive
modificazioni, nonche'  l'attivita'  di  negoziazione  assistita,  ai
sensi del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  132,  convertito  con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  nel  circondario
del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o
rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi  nel  medesimo
ambito territoriale; 
      u)  di  essere  in  possesso   di   certificazione   attestante
l'avvenuta dichiarazione di appartenenza  o  aggregazione  al  gruppo
linguistico italiano, tedesco o latino; 
      v) di essere in  possesso  dell'attestato  di  conoscenza  -  o
titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco,  di  cui  agli
articoli 3 e 4, comma 3, n.  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  come  modificati  dal  decreto
legislativo 14 maggio 2010, n.  86,  riferito  al  titolo  di  studio
"diploma di laurea". 
    7. L'aspirante nella domanda deve indicare altresi' i  titoli  di
preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in  possesso
fra quelli  elencati  al  successivo  art.  5,  che  dovranno  essere
documentati secondo le modalita' previste dall'art. 6. 
    8. In calce alle dichiarazioni rese (Mod. NV),  l'aspirante  deve
apporre la propria firma per esteso,  consapevole  delle  conseguenze
derivanti da  dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76,  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4 Presentazione dei documenti

				Art. 4 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
    1. Alla domanda di nomina (Mod. NV), consegnata o fatta pervenire
alla Procura Generale presso  la  Corte  di  appello  di  Trento  nei
termini  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  dovranno  essere  allegati
dall'interessato, a pena d'inammissibilita' della domanda stessa: 
      a) nulla osta, rilasciato dall'Amministrazione di  appartenenza
o dal datore di lavoro, allo svolgimento delle funzioni di magistrato
onorario, nel caso in cui  l'aspirante  alla  nomina  sia  dipendente
pubblico o privato; 
      b) dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  con  la
quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza  di  cause
di incompatibilita' ai  sensi  dell'art.  19  del  regio  decreto  30
gennaio 1941,  n.  12,  utilizzando  l'apposito  modulo  (Mod.  NV.1)
reperibile  sul  sito  internet   del   Consiglio   superiore   della
magistratura; 
      c)  dichiarazione  con  cui  l'aspirante  si  impegna   a   non
esercitare la professione  forense  nell'ambito  del  circondano  del
tribunale presso il quale svolgera' le funzioni di  vice  procuratore
onorario e a non rappresentare  o  difendere  le  parti,  nelle  fasi
successive, in  procedimenti  svoltisi  dinanzi  ai  medesimi  uffici
nonche'  a  cessare  dalle  funzioni  di  magistrato  onorario  o  di
componente laico di altri organi giudicanti  entro  e  non  oltre  il
trentesimo giorno dalla comunicazione  del  decreto  ministeriale  di
nomina, utilizzando l'apposito modulo (Mod. NV.2) reperibile sul sito
internet del Consiglio superiore della magistratura; 
      d)  dichiarazione  con  cui  l'aspirante  si  impegna   a   non
esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui  al  decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni,  nonche'
l'attivita' di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla  legge  10
novembre 2014, n. 162,  nell'ambito  del  circondario  del  Tribunale
presso il quale intende svolgere  le  funzioni  di  vice  procuratore
onorario o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel
medesimo ambito territoriale e a  non  assumere  tali  incarichi  nel
corso del rapporto  onorario,  utilizzando  l'apposito  modulo  (Mod.
NV.3) reperibile sul sito  internet  del  Consiglio  superiore  della
magistratura; 
      e) attestato di conoscenza  -  o  titolo  equipollente -  delle
lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,
come modificati dal  decreto  legislativo  14  maggio  2010,  n.  86,
riferito al titolo di studio "diploma di laurea"; 
    2. Alla domanda di nomina dovranno  altresi'  essere  allegati  i
documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza, di cui al
successivo  art.  5,   dichiarati   nella   domanda   stessa   ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione),  ai
sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445  (Mod.  NV.4),   pena   l'esclusione   dalla
valutazione ai fini della formazione della graduatoria dei titoli non
documentati. 
    3.  L'amministrazione  effettuera'  idonei  controlli,  anche   a
campione, e in tutti i casi  in  cui  sorgono  fondati  dubbi,  sulla
veridicita' delle dichiarazioni  rese,  ai  sensi  dell'art.  71  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    4. Alla domanda trasmessa  per  posta  deve  essere  allegata  la
fotocopia di un documento di identita', ai  sensi  dell'art.  38  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5 Titoli di preferenza

				Art. 5 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1. Ai sensi dell'art. 42-ter del regio decreto 30  gennaio  1941,
n. 12 (Ordinamento Giudiziario), costituisce titolo di preferenza per
la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio  effettivo  anche
pregresso: 
      a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie; 
      b) della professione  di  avvocato,  anche  nella  qualita'  di
iscritto nell'elenco speciale previsto  dall'art.  3,  quarto  comma,
lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 (ora art. 15,
comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  recante
"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), o  di
notaio; 
      c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita'  o
negli istituti superiori statali; 
      d) delle funzioni  inerenti  ai  servizi  delle  cancellerie  e
segreterie giudiziarie con qualifica di  dirigente  o  con  qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva; 
      e) delle funzioni con qualifica di dirigente  o  con  qualifica
corrispondente    alla    soppressa    carriera    direttiva    nelle
amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici. 
    2. Costituisce, altresi', titolo di  preferenza,  in  assenza  di
quelli sopra indicati,  il  conseguimento  del  diploma  biennale  di
specializzazione per le professioni legali di cui  all'art.  16,  del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 nonche' l'esito positivo
dello  stage  di  formazione  teorico-pratica   presso   gli   uffici
giudiziari, di cui all'art. 73, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98,
come attestato a norma del comma 11 del medesimo art. 73. 
    3.  Nella  valutazione  comparativa  dei  candidati  aventi  pari
titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri: 
      a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a),  c),
d) ed e) del comma 1 prevale la maggiore anzianita' di servizio; 
      b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera  b)  del
comma  1  prevale  la  maggiore  anzianita'  di  iscrizione  all'Albo
professionale; 
      c) a residuale parita' dei titoli di cui ai commi 1 e 2 prevale
il miglior voto di laurea in giurisprudenza. 
    4.  Ove  non  risulti  dirimente   l'applicazione   dei   criteri
enunciati, e' preferito ai fini della nomina il piu' giovane di eta'. 
    5.  I  titoli  di  preferenza  conseguiti  o  comunque   prodotti
dall'aspirante oltre il termine  di  scadenza  per  la  presentazione
delle domande non possono essere  presi  in  considerazione  ai  fini
della formazione e definizione della graduatoria.

Art. 6 Modalita' di presentazione della documentazione

				Art. 6 
 
           Modalita' di presentazione della documentazione 
 
    1.  La  documentazione  attestante  il  possesso  dei  titoli  di
preferenza ai fini della formazione  della  graduatoria  deve  essere
presentata, a  pena  di  esclusione  dalla  valutazione  dei  titoli,
unitamente alla domanda di nomina nei  termini  di  cui  all'art.  3,
comma 1, del presente bando. 
    2. Ai sensi  dell'art.  40,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' essere  autocertificato  il
possesso dei titoli di preferenza relativi  all'appartenenza  ad  una
delle qualifiche o categorie riportate al comma 1, dell'art. 5 e alla
perdurante permanenza delle qualifiche stesse ovvero alla  perdurante
iscrizione negli albi  professionali  nonche'  al  conseguimento  del
diploma biennale di specializzazione  per  le  professioni  legali  e
dell'esito positivo dello stage di formazione teorico-pratica di  cui
al comma 2 del medesimo articolo. 
    3. I documenti comprovanti il possesso dei titoli  di  preferenza
devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo  inizio
(presa di  possesso,  iscrizione  all'albo,  ecc.)  e  di  cessazione
dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni. 
    Per le attivita' e funzioni in corso di svolgimento  deve  essere
indicata, come data finale, la data di  pubblicazione  del  bando  di
concorso nella Gazzetta Ufficiale. 
    4. La mancanza, nel documento attestante il titolo di preferenza,
dell'indicazione della data iniziale e, per le attivita'  e  funzioni
non in corso di svolgimento, di quella finale  costituisce  causa  di
esclusione dalla valutazione del titolo di preferenza ai  fini  della
formazione della graduatoria. 
    5. Entro sei mesi dalla delibera consiliare di  nomina  dei  vice
procuratori onorari, gli interessati  potranno  richiedere,  mediante
istanza  proposta  al  Consiglio  superiore  della  magistratura,  la
restituzione della documentazione prodotta. 
    Decorso il  termine  suddetto,  la  documentazione  non  ritirata
verra' stralciata e distrutta.

Art. 7 Procedimento per la nomina

				Art. 7 
 
                     Procedimento per la nomina 
 
    1. Il Procuratore Generale della  Repubblica  trasmette,  per  la
successiva istruzione, le domande di nomina pervenute  al  Presidente
della Corte  di  Appello  il  quale  procede  alla  convocazione  del
Consiglio giudiziario. 
    2. Il Consiglio giudiziario provvede ad istruire  le  domande  di
nomina e a tal fine acquisisce d'ufficio: 
      a) il certificato penale; 
      b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale dove e' compreso  il  comune  di
residenza dell'aspirante; 
      c) il rapporto informativo del Prefetto; 
      d) il parere  motivato  del  competente  Consiglio  dell'ordine
degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in  cui  l'aspirante
svolga la professione forense o la funzione di notaio. 
    Tenuto  conto  dei  principi  di  economicita',   efficienza   ed
efficacia  che  regolano  l'azione   amministrativa,   il   Consiglio
giudiziario  potra'  procedere   preliminarmente   al   completamento
dell'istruttoria di un numero di domande pari  al  triplo  dei  posti
previsti nella pianta organica dei  vice  procuratori  onorari  della
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano. 
    3. Acquisiti i documenti ed i  pareri  di  cui  al  punto  2,  il
Consiglio giudiziario provvede alla valutazione dei requisiti  e  dei
titoli degli aspiranti ed alla predisposizione  di  una  proposta  di
graduatoria ("graduatoria proposta  dal  Consiglio  giudiziario")  di
tutti coloro che partecipano alla procedura selettiva. 
    4. La predetta proposta di graduatoria verra'  pubblicata  presso
la segreteria del Consiglio giudiziario,  dandone  notizia  sul  sito
internet della Corte di  appello,  nonche'  sul  sito  del  Consiglio
superiore della magistratura (www.csm.it). 
    5. Eventuali osservazioni da parte degli aspiranti nei  confronti
della   graduatoria   potranno   essere   presentate   al   Consiglio
giudiziario, a pena di inammissibilita',  entro  venti  giorni  dalla
data di pubblicazione di cui al precedente comma 4 e saranno valutate
dal Consiglio giudiziario prima dell'inoltro al  Consiglio  superiore
della magistratura. 
    6. Valutate le osservazioni, il Consiglio giudiziario  predispone
apposita  graduatoria  ("proposta  di   graduatoria   del   Consiglio
giudiziario a seguito delle osservazioni") e provvede  a  pubblicarla
sul sito del Consiglio superiore della magistratura. 
    7. Le proposte  di  nomina  del  Consiglio  Giudiziario  dovranno
essere espressamente motivate sui seguenti punti: 
      a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei  requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 
      b) inesistenza di cause di incompatibilita',  tenendo  presente
che non potranno essere  proposte  per  la  nomina  persone  che  non
abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte
del Consiglio superiore della magistratura  o  siano  state  da  esso
revocate; 
      c)  inesistenza  di  fatti  e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'  svolta  dagli  aspiranti  e   delle   caratteristiche
dell'ambiente,  possano   ingenerare   il   timore   di   parzialita'
nell'amministrazione della giustizia; 
      d) idoneita'  degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  e  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita' e da accertati  requisiti  di
credibilita' ed indipendenza; 
      e) la valutazione  sulla  eventuale  pendenza  di  procedimenti
penali a carico degli aspiranti. 
    Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato o
di notaio, il Consiglio giudiziario, nella redazione delle  proposte,
dovra'  tenere  conto  dei  pareri  motivati  espressi  dai  Consigli
dell'Ordine di appartenenza. 
    8. Entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 3, comma 1, del  presente  bando  il  Consiglio  giudiziario
provvedera' a trasmettere la proposta di graduatoria  ed  i  relativi
atti al Consiglio superiore  della  magistratura  per  la  successiva
approvazione e la conseguente nomina dei candidati che  copriranno  i
posti vacanti. 
    9.  Coperti  i  posti  vacanti,  la  graduatoria  potra'   essere
utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore  della  magistratura
per la copertura dei posti resisi vacanti fino alla pubblicazione del
successivo bando di concorso. 
    10. La nomina a vice procuratore  onorario  della  Procura  della
Repubblica presso il Tribunale  ordinario  di  Bolzano  disposta  con
delibera del  Consiglio  superiore  della  magistratura  comporta  la
decadenza dell'eventuale domanda presentata per la nomina  a  giudice
onorario del Tribunale di Bolzano. 
    11. In caso di  esaurimento  della  graduatoria,  il  Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di appello puo'  richiedere
al  Consiglio  superiore  della  magistratura   l'attivazione   della
procedura di nomina. 
    12.  Ad  avvenuta  nomina,  sara'  cura  del  Procuratore   della
Repubblica  presso  il  Tribunale  comunicare  al   Ministero   della
Giustizia ed al Consiglio  Superiore  della  Magistratura  l'avvenuta
presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale. 
    Dovra',  altresi',  essere  comunicata  dal   Procuratore   della
Repubblica la mancata presa di possesso  nel  termine  stabilito,  ai
fini dell'adozione del provvedimento di decadenza dall'incarico.

Art. 8 Informazioni disponibili sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura

				Art. 8 
 
             Informazioni disponibili sul sito internet 
             del Consiglio superiore della magistratura 
 
    1.  Le  informazioni  relative  alle  fasi  della  procedura   di
selezione saranno disponibili  all'indirizzo  internet  "www.csm.it",
alla voce "Magistratura onoraria -  Graduatorie  -  Vice  procuratore
onorario di Bolzano". In particolare saranno disponibili il punteggio
riportato, le informazioni concernenti  l'elenco  dei  candidati,  la
graduatoria provvisoria, le  graduatorie  predisposte  dal  Consiglio
Giudiziario e la graduatoria deliberata dal Consiglio Superiore della
Magistratura fino  ai  candidati  sottoposti  a  valutazione  per  la
copertura dei posti vacanti.

Art. 9 Tirocinio

				Art. 9 
 
                              Tirocinio 
 
    1. Ai fini di consentire ai vice  procuratori  onorari  di  nuova
nomina una  indispensabile  formazione  professionale,  la  struttura
territoriale della  formazione  decentrata,  sentito  il  Procuratore
della Repubblica, curera' che i vice procuratori onorari, subito dopo
la nomina, effettuino un periodo di tirocinio  della  durata  di  tre
mesi prima dell'assunzione delle funzioni giudiziarie. 
    Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di formazione
decentrata,  individuera'  per  ciascun  settore  un  magistrato   di
riferimento. 
    2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei  fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del pubblico ministero titolare, e  la
presenza ad udienze dibattimentali cui partecipano pubblici ministeri
professionali. 
    3.  Il  Consiglio  giudiziario,  d'intesa  con  la  struttura  di
formazione decentrata,  provvede  alla  periodica  organizzazione  di
incontri teorico-pratici in sede di tirocinio  dei  vice  procuratori
onorari, mediante l'apporto di magistrati  all'uopo  designati  e  di
rappresentanti dell'avvocatura. 
    4.  Al  termine  del  tirocinio,  i  magistrati  di   riferimento
esprimono,  in  una  relazione,  una   valutazione   sulla   qualita'
dell'impegno  e  sulla  professionalita'  del   magistrato   onorario
nell'esame e nello  studio  degli  atti  processuali,  nonche'  sulla
redazione  delle  minute  dei  provvedimenti   e   sulle   attitudini
all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. 
    5. Nell'ipotesi di esito negativo del tirocinio,  il  Procuratore
della Repubblica valuta se rinnovare  il  periodo  di  tirocinio  per
ulteriori due mesi. 
    6. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio  sia
ancora negativo, il  Procuratore  della  Repubblica  redige  apposita
relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui
all'art. 42-sexies, comma 2, lettera c), del Regio Decreto 30 gennaio
1941,  n.  12  (Ordinamento  Giudiziario),  secondo  quanto  previsto
dall'art. 13 della circolare consiliare prot. n. P-10370/2003 del  26
maggio 2003, e successive modificazioni.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

				Art. 10 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno  raccolti  e
trattati presso il  Consiglio  giudiziario  competente  e  presso  il
Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili  ai  soli  fini
della procedura di selezione. 
    2. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della partecipazione alla procedura di selezione. 
    3. I dati forniti  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni e ai soggetti interessati  dal  procedimento  per  la
nomina, indicati dall'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio  1941,
n. 12 e dalla circolare del Consiglio  Superiore  della  Magistratura
P-10370/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni. 
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali figura il diritto di
accesso  ai  dati  che  lo   riguardano,   nonche'   alcuni   diritti
complementari  tra  cui  il  diritto  di   rettificare,   aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    5. Il Consiglio superiore  della  magistratura  ed  il  Consiglio
giudiziario  territorialmente  competente   sono   responsabili   del
trattamento dei dati personali.

Art. 11 Norma di rinvio

				Art. 11 
 
                           Norma di rinvio 
 
    1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa  espresso
rinvio alla circolare  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura
relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici  onorari  di
tribunale prot. n. P-10370/2003 del  26  maggio  2003,  e  successive
modificazioni.

Art. 12 Disposizioni finali

				Art. 12 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. I requisiti  per  l'ammissione  alla  procedura  di  selezione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per
la spedizione delle domande di partecipazione salvo  quanto  previsto
all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e). 
    L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni  od  integrazioni
documentali ne' consente regolarizzazioni o integrazioni  documentali
oltre i termini ultimi per  la  presentazione  della  domanda  e  dei
documenti relativi ai titoli di preferenza. 
      Roma, 30 novembre 2015 
 
                                                p. Il Ministro        
                                          Il sottosegretario di Stato 
                                                     Ferri

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