MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Selezione del personale docente ed Ata da destinare all'estero. (Decreto n. 2021). (18E13315)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 08-01-2019

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Selezione del personale docente ed Ata da destinare all'estero. (Decreto n. 2021). (18E13315)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • Data: 08-01-2019
  • Scadenza: 28-01-2019

Art. 1 Definizioni

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
         per il sistema educativo di istruzione e formazione 
 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  64,  recante
"Disciplina della scuola italiana all'estero, a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e in
particolare gli articoli 18, 19 e 21; 
    Visto il decreto  legislativo  del  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  recante  "Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, "Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  "Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari", e successive modificazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  "Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola"; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate", e successive modificazioni; 
    Vista la legge  6  marzo  1996,  n.  151,  recante  "Ratifica  ed
esecuzione della convenzione recante Statuto  delle  scuole  europee,
con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994"; 
    Visto lo  Statuto  del  personale  distaccato  presso  le  scuole
europee, adottato dal Consiglio superiore delle  scuole  europee  con
documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo", e successive modificazioni; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti"; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e  della  ricerca  del  9  maggio  2017,  n.  259,  di  revisione   e
aggiornamento della tipologia delle classi  di  concorso  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016 n. 19; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  regolamento   recante
"Definizione della disciplina dei requisiti e delle  modalita'  della
formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo
grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e successive modificazioni"; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca del 23 febbraio 2016, n. 92, recante  "Riconoscimento
dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
2016,   n.   19,   "Regolamento   recante   disposizioni    per    la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,  recante
"Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di  trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica"; 
    Visto il decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,  recante
"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di  trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna", a norma  dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  "Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile, ed in particolare l'art. 32; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n  97,  recante  "Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013", e in particolare l'art. 7; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa",  ed  in
particolare l'art. 38; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre 2006, n. 305, "Regolamento recante identificazione dei  dati
sensibili  e  giudiziari  trattati  e   delle   relative   operazioni
effettuate dal Ministero della  pubblica  istruzione,  in  attuazione
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
196"; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, "Attuazione
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle  persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  recante
"Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle   pubbliche   amministrazioni",   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da   parte   delle   pubbliche   amministrazioni",    e    successive
modificazioni; 
    Visto il decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale   di   concerto   con   il    Ministero
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministero  dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca del 21 giugno 2017, n. 3994, con  il
quale, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 64 del  2017,
e' stato determinato per il  triennio  2018-2021  il  contingente  di
personale docente ed amministrativo da assegnare alle  iniziative  ed
istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole  europee  ed
alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere; 
    Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il D.I. del 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti
di ordine culturale e professionale  dei  dirigenti  scolastici,  dei
docenti e  del  personale  amministrativo  della  scuola  da  inviare
all'estero; 
    Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del  9  agosto
2013, n. 4055,  recante  approvazione  delle  graduatorie  definitive
delle prove di accertamento linguistico, di cui al D.I.  MAE/MIUR  n.
4377/11 e all'ordinanza  MAE  n.  5300/12,  e  successive  rettifiche
relative alle scuole europee; 
    Visto il  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  del  25
novembre  2013,  n.  4497,  recante  approvazione  delle  graduatorie
definitive delle prove di accertamento linguistico, di  cui  al  D.I.
MAE/MIUR n. 4377/11 e all'ordinanza  MAE  n.  5300/12,  e  successive
rettifiche relative alle iniziative ed alle  istituzioni  scolastiche
italiane all'estero, alle istituzioni  scolastiche  ed  universitarie
estere; 
    Visto il decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale del 1° agosto 2017, n. 4944,  recante  la
proroga  della  validita'  delle  graduatorie  esistenti  di  cui  ai
succitati decreti MAE per  assicurare  l'avvio  dell'anno  scolastico
2017/2018; 
    Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91,  art.  6,  comma  3
"All'art. 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,
le  parole  "dall'anno  scolastico  2018/19"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "dall'anno  scolastico  2019/2020.  La   validita'   delle
graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18  e'  prorogata  per
l'anno scolastico 2018/2019 per le  assegnazioni  temporanee  di  cui
all'art. 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono
disponibili nell'ambito dei contingenti  di  cui  agli  articoli  18,
comma 1, e 35, comma 2". 
    Vista    la    direttiva    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 170 del 21  marzo  2016  relativa
all'accreditamento degli enti di formazione. 
    Sentito il Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
    Informate    le     organizzazioni     sindacali     maggiormente
rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) MIUR: Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
      b) MAECI: Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale (gia' MAE Ministero degli affari esteri); 
      c) Decreto legislativo: decreto legislativo del 13 aprile 2017,
n. 64; 
      d)    Colloquio:     colloquio     obbligatorio     comprensivo
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo; 
      e) Commissioni: commissioni giudicatrici di cui all'art. 15 del
presente decreto; 
      f) SCI: scuole e iniziative di  cui  all'art.  10  del  decreto
legislativo; 
      g) LET: lettorati di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del  decreto
legislativo; 
      h) SEU: Scuole europee.

Art. 2 Posti da coprire

				Art. 2 
 
 
                          Posti da coprire 
 
 
    1. Il MAECI comunica annualmente al MIUR i  posti  -  nell'ambito
del contingente di cui all'art. 18, comma 1, del decreto  legislativo
- che si rendono disponibili  nell'anno  scolastico  di  riferimento.
Sono consentiti aggiornamenti  nel  corso  dell'anno  scolastico  per
esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati  nel  sito
istituzionale del MIUR e del MAECI.

Art. 3 Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione

				Art. 3 
 
 
      Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione 
 
 
    1. Alla  selezione  e'  ammesso  a  partecipare,  a  domanda,  il
personale docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori  dei
servizi generali e amministrativi e  agli  assistenti  amministrativi
della scuola, con contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  che
all'atto della domanda abbiano maturato un servizio  effettivo,  dopo
il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio  metropolitano,
nel    ruolo    di    appartenenza:    classe    di    concorso/posto
(infanzia-primaria) per i docenti e profilo per il personale ATA. 
    Non si valuta l'anno scolastico in corso. I codici funzione  sono
indicati nell'Allegato n. l, che e'  parte  integrante  del  presente
bando. 
    2. Hanno  titolo  a  partecipare  alla  selezione,  relativamente
all'insegnamento  della  lingua  e  della  cultura   italiana   nelle
iniziative scolastiche di cui all'art. 10 del decreto legislativo,  i
candidati appartenenti ad una delle seguenti categorie: 
      a) i docenti di scuola primaria; 
      b) i docenti di materie letterarie delle scuole  secondarie  di
primo e secondo grado, classi di concorso A022, A012, A011 e A013; 
      c) i docenti di lingue straniere  delle  scuole  secondarie  di
primo e secondo grado (classi di concorso AA25 - AB25 - AC25 - AD25 -
AA24 - AB24 - AC24 - AD24) che, ai sensi dell'art. 5 del D.I. 634 del
02 ottobre 2018, siano in possesso di uno dei  requisiti  di  cui  al
comma 3 del presente articolo, lettere b1) e b2). 
    3. Hanno titolo a partecipare alla selezione per lettori, di  cui
all'art. 12 del decreto legislativo, i candidati appartenenti ad  una
delle seguenti categorie: 
      a) i docenti di materie letterarie delle scuole  secondarie  di
primo e di secondo grado, classi di concorso A022, A012, A011 e A013; 
      b) i docenti di lingue straniere  delle  scuole  secondarie  di
primo e di secondo grado (classi di  concorso  AA25 -  AB25 -  AC25 -
AD25 - AA24 - AB24 - AC24 - AD24) che, ai sensi dell'art. 4 del  D.I.
634 del 2 ottobre 2018: 
        b1) abbiano superato  almeno  due  esami  di  lingua  e/o  di
letteratura italiana secondo la tabella A/1 di omogeneita' del  MIUR,
allegata al decreo  del  Presidente  della Repubblica n.  19  del  14
febbraio   2016   (Regolamento   recante    disposizioni    per    la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ovvero; 
        b2) abbiano conseguito 12  crediti  nel  settore  scientifico
disciplinare L FIL LET  10  -  Letteratura  italiana"  (denominazione
dell'esame  di  letteratura  italiana)  e  12  crediti  nel   settore
scientifico disciplinare  "L  FIL  LET  12  -  Linguistica  italiana"
(denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o
linguistica italiana o storia della lingua italiana). 
    4. Sia per il personale docente sia per  il  personale  ATA,  non
sono ammessi alla selezione coloro che: 
      a. Nell'arco  dell'intera  carriera  abbiano  gia'  svolto  due
periodi  all'estero  ciascuno  dei  quali  di  sei  anni   scolastici
consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva  assunzione
in servizio, e i due periodi non siano separati da  almeno  sei  anni
scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. 
      b. Non possano assicurare alla data di pubblicazione del  bando
a normativa vigente la permanenza in servizio all'estero per sei anni
scolastici a decorrere dal 2019/2020. Di anno in anno,  in  occasione
dell'individuazione dei candidati  per  la  destinazione  all'estero,
saranno successivamente depennati dalle relative  graduatorie  coloro
che non potranno assicurare la permanenza all'estero per i successivi
sei anni.

Art. 4 Requisiti culturali e professionali del personale docente e ATA

				Art. 4 
 
 
   Requisiti culturali e professionali del personale docente e ATA 
 
 
    1. I  requisiti  culturali  richiesti  al  personale  docente  da
destinare all'estero sono: 
      a) avere  una  certificazione  della  conoscenza  della  lingua
straniera per la quale si partecipa non inferiore al livello  B2  del
Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle
aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 5 del presente  bando,
rilasciata da uno degli Enti certificatori  di  cui  al  decreto  del
direttore generale per gli affari  internazionali  del  MIUR  del  12
luglio 2012, n. 10899  e  successive  modificazioni,  o  da  un  Ente
certificatore riconosciuto nel Paese estero  in  cui  e'  gia'  stato
prestato servizio, in corso di validita'. 
    Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 3889 del 7 Marzo
2012 "e' valutato corrispondente  con  il  livello  C1  del  QCER  il
possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera". 
    b) aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della durata
non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati dal  MIUR
ai sensi  della  direttiva  170  del  21  marzo  2016,  su  tematiche
afferenti all'intercultura o all'internazionalizzazione. 
    2. I requisiti professionali richiesti al  personale  docente  da
inviare all'estero sono: 
      a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo  di  prova,  almeno  3  anni  di  effettivo
servizio  in  Italia   nel   ruolo   di   appartenenza:   classe   di
concorso/posto (infanzia-primaria)/profilo; 
      b) non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c) non essere incorso in provvedimenti  disciplinari  superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. 
    3. I docenti assegnati  alle  attivita'  di  sostegno,  oltre  ai
requisiti di cui ai  commi  1  e  2  del  presente  articolo,  devono
possedere la relativa specializzazione. 
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si
applicano anche al personale in servizio presso le scuole europee, in
quanto compatibili con le specifiche  disposizioni  relative  a  tali
scuole. 
    5. In aggiunta ai requisiti  culturali  e  professionali  di  cui
all'art. 3 del D.I. 634 del 2  ottobre  2018,  per  il  personale  da
destinare alle iniziative di cui all'art. 10 del decreto legislativo,
si rimanda all'art. 3 comma 2 del presente bando. 
    6. In aggiunta ai requisiti  culturali  e  professionali  di  cui
all'art. 3 del D.I. 634 del 2 ottobre 2018, per il personale  di  cui
all'art. 12  commi  1  e  2  del  decreto  legislativo  da  destinare
all'estero come lettore, si rimanda all'art. 3 comma 3  del  presente
bando. 
    7.  Il  personale  amministrativo  della  scuola   da   destinare
all'estero deve  avere  una  certificazione  della  conoscenza  della
lingua straniera per la quale si partecipa non inferiore  al  livello
B2 del Quadro  Comune  Europeo  di  Riferimento  (QCER),  fra  quelle
relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5,  comma  5  del
presente bando, rilasciata da uno degli Enti certificatori di cui  al
decreto del direttore generale per gli affari internazionali del MIUR
del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni, o da un Ente
certificatore riconosciuto nel Paese estero  in  cui  e'  gia'  stato
prestato servizio, in corso di validita'. 
    Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 3889 del 7 marzo
2012 "e' valutato corrispondente  con  il  livello  C1  del  QCER  il
possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera". 
    8.   I   requisiti   professionali   richiesti    al    personale
amministrativo della scuola da inviare all'estero sono: 
      a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo  di  prova,  almeno  3  anni  di  effettivo
servizio in Italia nel ruolo di appartenenza; 
      b) non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c) non essere incorso in provvedimenti  disciplinari  superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

Art. 5 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione

				Art. 5 
 
 
   Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 
 
 
    1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per
via telematica, attraverso il  sistema  POLIS  "Istanze  on  line"  a
partire dalle ore 9,00 del giorno 12 gennaio 2019  e  fino  alle  ore
23,59 del giorno 28 gennaio 2019.  La  data  di  presentazione  della
domanda di partecipazione al  concorso  e'  certificata  dal  sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione,
non consentira' piu' l'accesso. Il sistema  informatico  rilascia  il
numero identificativo e  la  ricevuta  di  avvenuta  iscrizione  alla
procedura selettiva. 
    2. Il personale docente puo' presentare domanda per  una  o  piu'
tipologie di istituzioni scolastiche tra  quelle  sotto  riportate  e
contrassegnate dalle relative sigle indicate nell'Allegato 1: 
      SCI Scuole e iniziative scolastiche. 
        Il settore SCI comprende: 
          scuole italiane statali e non statali; 
          sezioni di italiano inserite nelle scuole straniere; 
          sezioni di italiano inserite in scuole internazionali; 
          scuole  straniere  in  cui   e'   presente   l'insegnamento
dell'italiano; 
          iniziative scolastiche ex art. 10 del decreto legislativo. 
      SEU scuole europee: trattasi  di  istituzioni  intergovernative
scolastiche, di cui alla legge 6 marzo 1996, n. 151,  dipendenti  dal
segretariato delle scuole  europee.  Dette  scuole  sono  attualmente
presenti in Belgio, Germania,  Italia,  Lussemburgo,  Paesi  Bassi  e
Spagna. 
      LET Lettorati di Italiano presso Universita'  estere:  trattasi
di incarichi  a  sostegno  dell'insegnamento  della  lingua  e  della
cultura italiana presso le  Universita'  straniere.  Il  MAECI  puo',
inoltre, incaricare i lettori di svolgere attivita' extra-accademiche
di promozione della lingua e della cultura italiana,  sulla  base  di
direttive della competente ambasciata e/o  ufficio  consolare  ed  in
collaborazione con gli Istituti italiani di cultura, ove presenti. 
    3. Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che
intende partecipare alla procedura selettiva per  piu'  tipologie  di
istituzioni,  deve  inoltrare  un'unica  domanda,  comprensiva  delle
tipologie richieste tra quelle previste, indicate con le sigle:  SCI,
SEU, LET. 
    4. Il personale ATA, in possesso dei requisiti previsti, presenta
domanda unicamente per la tipologia ATA indicata nell'Allegato 1. 
    5. Al personale docente ed ATA  e'  consentito  partecipare  alle
prove per una o piu' lingue straniere. 
    Le lingue straniere sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo
e tedesco. 
    6. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni ed al codice
funzione per il quale si concorre - che corrisponde  alla  classe  di
concorso, al posto o alla qualifica  di  attuale  appartenenza  -  il
candidato deve indicare negli  spazi  predisposti  della  domanda  la
lingua o le lingue per le quali chiede la partecipazione. 
    7.  Ai  sensi  del  testo  unico  in  materia  di  documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica  del
28 dicembre 2000, n. 445  i  requisiti  per  la  partecipazione  alla
procedura   selettiva   risultano    autocertificati    tramite    le
dichiarazioni  contenute  nella  domanda  stessa.  Tali  requisiti  e
condizioni devono essere posseduti entro il termine di  scadenza  per
la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla  procedura
selettiva. In qualsiasi momento l'Amministrazione  puo'  procedere  a
controlli, anche a campione, sulla veridicita'  della  documentazione
esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni  sostitutive  rese  dai
partecipanti. 
    I dati riportati dal candidato nella domanda assumono  il  valore
di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  rese   ai   sensi
dell'art. 46 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le  disposizioni  di  cui
all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che
prevedono conseguenze di carattere amministrativo  e  penale  per  il
candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'. 
    8. Il candidato e'  tenuto  ad  indicare  il  numero  telefonico,
nonche' il recapito di posta elettronica  ordinaria  e/o  certificata
presso  cui  chiede  di  ricevere  le  comunicazioni  relative   alla
selezione. Il candidato si impegna a far  conoscere  tempestivamente,
entro i termini di presentazione della domanda, le variazioni tramite
il  sistema  POLIS.  Eventuali  variazioni  di  residenza   o   posta
elettronica certificata intervenute oltre la scadenza dei termini  di
presentazione della domanda, dopo essere state modificate sul sistema
POLIS, dovranno essere comunicate con posta elettronica  ordinaria  o
certificata, al seguente indirizzo selezione.estero@istruzione.it 
    L'Amministrazione scolastica non assume  responsabilita'  per  lo
smarrimento  delle  proprie  comunicazioni  dipendenti  da   mancate,
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato  circa  il
proprio indirizzo di  posta  elettronica  ordinaria  e/o  certificata
oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento   di
indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche'  in  caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito  o
forza maggiore. 
    9. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento
UE 679/2016 come armonizzato con il decreto legislativo  n. 101/2018,
il candidato deve prestare il proprio  consenso  al  trattamento  dei
dati  personali  forniti  nella  domanda.  Il  trattamento  dei  dati
avverra' esclusivamente ai fini  della  gestione  della  selezione  e
della stesura delle graduatorie, nonche',  in  caso  di  destinazione
all'estero, per le finalita' inerenti alla gestione del  rapporto  di
lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il MIUR. 
    10. Il candidato  diversamente  abile  indica  nella  domanda  la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto  per
lo svolgimento del Colloquio e/o se necessita  di  tempi  aggiuntivi,
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi. 
    Qualora il  candidato  si  trovi  in  uno  stato  di  invalidita'
temporanea, che renda  necessario  l'utilizzo  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta  e  certificato
medico attestante  la  necessita'  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi
all'indirizzo selezione.estero@istruzione.it 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'  psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 
    11. Non sono valide le domande di partecipazione  alla  selezione
presentate con modalita' diverse  da  quelle  previste  nel  presente
articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445,  il  MIUR  si  riserva  di  effettuare  idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora  dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  sulla  base  delle  dichiarazioni   non   veritiere.   Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 
    12. I candidati  sono  ammessi  alla  selezione  con  riserva  di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente  decreto.  Il  MIUR
puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per  difetto
dei requisiti richiesti. L'esclusione e'  disposta  con  decreto  del
direttore generale per il personale scolastico del  MIUR,  notificato
all'interessato con  lettera  raccomandata  o,  se  dichiarata  nella
domanda, posta elettronica certificata.

Art. 6 Selezione

				Art. 6 
 
 
                              Selezione 
 
 
    La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio.

Art. 7 Selezione per titoli

				Art. 7 
 
 
                        Selezione per titoli 
 
 
    1. La selezione per titoli e' volta ad  individuare  i  candidati
che hanno accesso al colloquio. 
    2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e  di
servizio previsti dagli Allegati 3, 4 e 5 al presente bando e  devono
essere  conseguiti,  o,  laddove  previsto,  riconosciuti  entro   la
scadenza del termine fissato per la presentazione  della  domanda  di
ammissione. 
    3. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i  titoli
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione.   Il
punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi  secondo  le
modalita' indicate negli Allegati 3, 4 e 5. 
    4. All'esito della  valutazione  dei  titoli,  per  il  personale
docente la commissione comunica la non  ammissione  al  colloquio  ai
candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno
25 punti nella  valutazione  di  titoli.  Per  il  personale  ATA  la
commissione comunica la non ammissione al colloquio ai  candidati  in
difetto dei requisiti o che non abbiano  raggiunto  almeno  15  punti
nella valutazione di titoli.

Art. 8 Colloquio

				Art. 8 
 
 
                              Colloquio 
 
 
    1. Hanno accesso alla fase successiva del colloquio  i  candidati
che abbiano, per ciascuna area linguistica e tipologia, un  punteggio
minimo di almeno  25  punti  nella  valutazione  dei  titoli  per  il
personale docente e 15 punti nella  valutazione  dei  titoli  per  il
personale  ATA.  Il  colloquio  accertera'  l'idoneita'   relazionale
richiesta per il servizio  all'estero,  con  particolare  riferimento
alle competenze linguistico-comunicative  nella  lingua/e  indicata/e
nella  domanda,  alla  conoscenza  del  funzionamento   del   sistema
scolastico  italiano  all'estero,  degli  strumenti   di   promozione
culturale, della normativa  sul  servizio  all'estero  del  personale
della scuola e delle caratteristiche generali delle realta' educative
e dei sistemi scolastici dei principali Paesi delle aree linguistiche
di destinazione. 
    2. Al colloquio la commissione attribuisce un  punteggio  massimo
di 40  punti  per  ciascuna  delle  aree  linguistiche  indicate  dal
candidato nella domanda di partecipazione. 
    3. L'avviso relativo al calendario, all'indicazione della sede  e
all'orario  di  inizio  dei  colloqui  verra'  pubblicato  sul   sito
istituzionale del MIUR. 
    La pubblicazione sul sito Internet del MIUR ha valore di notifica
a tutti gli effetti. 
    4. Le spese di  viaggio  e  di  soggiorno  sono  a  carico  degli
interessati ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo. 
    5. I candidati devono presentarsi muniti di valido  documento  di
riconoscimento  e  sono  ammessi  al   colloquio   con   riserva   di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. 
    La mancata presentazione al colloquio, non supportata  da  idonea
documentazione giustificativa, comporta l'esclusione dalla  procedura
selettiva. L'eventuale assenza giustificata al colloquio permette, su
richiesta, una ri-calendarizzazione dello  stesso  entro  il  termine
della fase dei colloqui stessi .

Art. 9 Graduatorie

				Art. 9 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene  dalla  somma
del punteggio conseguito per i titoli di cui  all'art.  7  e  per  il
colloquio di cui all'art. 8. A parita' di  punteggio  complessivo  si
applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Le graduatorie, formate dalla  commissione,  sono  approvate  con
decreto del direttore generale per il  personale  scolastico  e  sono
pubblicate sul sito istituzionale del MIUR. 
    La pubblicazione sul sito internet del MIUR ha valore di notifica
a tutti gli effetti. 
    2. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno  validita'  di
sei anni e, in ogni caso,  fino  all'approvazione  delle  graduatorie
successive. Per le aree linguistiche le cui graduatorie sono esaurite
o mancanti, le procedure di selezione possono  essere  indette  prima
della scadenza sessennale.

Art. 10 Destinazione all'estero

				Art. 10 
 
 
                       Destinazione all'estero 
 
 
    1. Previo collocamento fuori ruolo presso il MAECI, il MIUR sulla
base delle graduatorie di cui all'art. 9 del presente bando destina i
candidati sui posti comunicati dal MAECI ai sensi dell'art. 20, comma
1 del decreto legislativo, trasmettendo al MAECI il provvedimento  di
nomina con relativa destinazione. Il MAECI  procede  all'acquisizione
della documentazione di rito necessaria per la partenza verso la sede
di  destinazione  assegnata  ed  alla  definizione  del   trattamento
economico gravante sugli specifici  capitoli  di  bilancio  ai  sensi
dell'art. 29 del decreto legislativo. 
    2. Gli idonei non individuati come assegnatari di posto  potranno
essere destinati sulla prima sede utile, anche in un anno  scolastico
successivo secondo le modalita'  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo.

Art. 11 Presentazione dei documenti di rito

				Art. 11 
 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
 
    1. I candidati assegnatari di sede sono  tenuti  a  presentare  i
documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la  destinazione
all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12  novembre  2011,  n.
183,  i  certificati  e  gli  atti  di  notorieta'  rilasciati  dalle
pubbliche  amministrazioni  sono   sostituiti   dalle   dichiarazioni
previste dagli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 12 Decadenza

				Art. 12 
 
 
                              Decadenza 
 
 
    1. Il personale che non accetta la destinazione o  che,  dopo  la
destinazione,  non  assume  servizio,  e'  depennato  dalla  relativa
graduatoria di cui all'art. 9, comma 1 del presente decreto. 
    2. Nel caso di rinuncia o decadenza  dalla  nomina  di  candidati
assegnatari di sede, il  MIUR  procede,  mediante  scorrimento  della
relativa graduatoria, all'individuazione di  ulteriori  candidati  in
posizione utile, fatto salvo il disposto dell'art.  9,  comma  2  del
presente decreto.

Art. 13 Ricorsi

				Art. 13 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    Avverso i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura  e'
ammesso, per i soli vizi di legittimita',  ricorso  straordinario  al
Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni,   oppure   ricorso
giurisdizionale  al  competente  tribunale  amministrativo  regionale
entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   di   notifica
all'interessato.

Art. 14 Informativa sul trattamento dei dati personali

				Art. 14 
 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE
679/2016 come armonizzato con il decreto legislativo n. 101/2018,  si
informano i candidati che il trattamento dei dati personali  da  essi
forniti in sede di partecipazione alla procedura selettiva o comunque
acquisiti  a  tale  scopo  dal   MIUR   e'   finalizzato   unicamente
all'espletamento della procedura medesima ed avverra' con  l'utilizzo
anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalita', anche in caso di  comunicazione
a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai
fini di elaborazioni statistiche. 
    2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti  di  cui  al  decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in
particolare il diritto di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di
chiederne  la  rettifica,  l'aggiornamento  e  la  cancellazione,  se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche'  di
opporsi al loro trattamento,  per  motivi  legittimi,  rivolgendo  le
richieste al MIUR, titolare del  trattamento  dei  dati.  L'eventuale
rifiuto al trattamento  dei  dati  comporta  l'automatica  esclusione
dalla selezione.

Art. 15 Composizione e compiti delle Commissioni. Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di Commissione.

				Art. 15 
 
Composizione  e  compiti  delle  Commissioni.   Condizioni   ostative
  all'incarico di presidente e componente di Commissione. 
 
    1. Con decreto del direttore generale per il personale scolastico
del MIUR  saranno  costituite  le  commissioni  necessarie,  ciascuna
presieduta da un dirigente scolastico in servizio o in quiescenza  da
non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del presente bando  e
formate da due componenti, scelti tra docenti e DSGA,  esperti  nelle
tematiche oggetto del  colloquio  di  cui  all'art.  8  comma  1,  in
servizio presso il MIUR  o  le  istituzioni  scolastiche,  ovvero  in
quiescenza da non piu' di tre anni alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando. Della  commissione  fa  parte  anche  un  segretario,
nominato tra il personale in servizio presso il MIUR o le istituzioni
scolastiche. Le Commissioni potranno essere  eventualmente  integrate
con  membri  aggregati  ai  fini   dell'accertamento   dell'idoneita'
linguistica dei candidati. 
    2. Ai membri della commissione non spettano compensi,  gettoni  o
indennita' di presenza ne'  rimborsi  spese  comunque  denominati  ai
sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo. 
    3. Qualora il numero di candidati sia superiore alle 500  unita',
la commissione iniziale  e'  integrata  in  modo  da  costituire  una
sottocommissione per ogni  gruppo,  o  frazione,  di  500  candidati,
inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione e' composta  da  un
Presidente  aggiunto,  due  componenti  aggiunti  ed  un   segretario
aggiunto. Il Presidente della commissione iniziale coordina i  lavori
delle sottocommissioni. 
    4. Le commissioni hanno il compito  specifico  di  assicurare  la
regolarita' delle procedure e  di  redigere  la  graduatoria  di  cui
all'art. 9. 
    5.  Sono  condizioni  ostative  all'incarico  di   presidente   e
componente di commissione: 
      avere riportato condanne penali o avere in  corso  procedimenti
penali per cui sia stata formalmente iniziata l'azione penale; 
      avere in corso procedimenti disciplinari; 
      essere incorsi in sanzioni disciplinari e non avere ottenuto la
riabilitazione; 
      essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla  data
di pubblicazione del presente  decreto  e,  se  in  quiescenza,  aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 
    Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione: 
      non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione,   ricoprire   cariche   politiche   e    essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali,  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; 
      non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di  un
concorrente; 
      non devono essere stati destituiti  o  licenziati  dall'impiego
per motivi disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza
dall'impiego comunque determinata; 
      non  devono  essere  in  servizio  all'estero  alla   data   di
svolgimento dei colloqui.

Art. 16 Pubblicazione

				Art. 16 
 
 
                            Pubblicazione 
 
 
    Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - nonche'
sul sito istituzionale del MIUR. 
    Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per  eventuali
impugnative (centoventi giorni per il  ricorso  al  Presidente  della
Repubblica e  sessanta  giorni  per  il  ricorso  giurisdizionale  al
tribunale amministrativo regionale Lazio). 
 
      Roma, 20d icembre 2018 
 
                                        Il Capo Dipartimento: Palumbo

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