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- Atto numero 22E03028 del 11-03-2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di quaranta posti del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia. (22E03028)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 11-03-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di quaranta posti del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia. (22E03028)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
- Data: 11-03-2022
- Scadenza: 10-04-2022
Art. 1 Definizioni
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 35, concernente
il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l'art.
37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento delle conoscenze
informatiche, della lingua inglese e, ove opportuno in relazione al
profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonche'
l'art. 38;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, che concerne "Norme in
favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche'
alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo";
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili", e il relativo regolamento di
esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con il quale e' stato approvato il "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa", ed in particolare l'art. 38;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come da
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE
per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15,
concernente norme di attuazione della direttiva 2013/55/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva
2005/36/CE relativamente al riconoscimento delle qualifiche
professionali;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o
di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
Visto l'art. 31 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile", che obbliga la
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto
di pubblicita' legale da parte delle pubbliche amministrazioni sui
rispettivi siti informatici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare", ed in particolare gli articoli
678, comma 9, e 1014;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
sviluppo", che prevede che "le domande e i relativi allegati per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno
2012 sono inviate esclusivamente per via telematica";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti,
concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle
scuole di ogni ordine e grado;
Visti gli artt. 425 e 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, contenenti norme per il reclutamento del personale docente
delle scuole con lingua di insegnamento slovena delle province di
Trieste e Gorizia;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la
tutela della minoranza linguistica slovena della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015, n.
809;
Visto il comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, il quale prevede che l'Ufficio scolastico regionale per
il Friuli-Venezia Giulia bandisce i concorsi per i posti di docente
nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue
sloveno-italiano, prevedendo lo svolgimento degli scritti e
dell'orale in lingua slovena, integrati con contenuti specifici
afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue;
Visto il decreto legislativo nazionale di attuazione 6 novembre
2007, n. 206 e successive modificazioni, il quale prevede agli
articoli 53 e 7 che per l'esercizio della professione i beneficiari
del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie;
Vista la circolare ministeriale n. 5274/R.U./U del 7 ottobre
2013;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti
scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione 7
febbraio 2017, n. 53, con il quale all'Ufficio per l'istruzione in
lingua slovena presso l'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia sono state attribuite le funzioni per il
riconoscimento dei titoli professionali, limitatamente ai titoli
rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per l'accesso
all'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e
bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e del Tesoro del 10
marzo 1997, concernente, in particolare, la validita' permanente ai
fini dell'ammissione ai concorsi ordinari dei titoli di studio di
scuola e di istituto magistrale conseguiti al termine dei corsi
triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei
corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto
magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997 - 1998 o comunque
conseguiti entro l'anno scolastico 2001 - 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 26 maggio 1998 e, in particolare l'art. 4, recante
"Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli
ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133";
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante
"Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio
scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010" convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 e, in
particolare, l'art. 1, comma 4-quinquies, in base al quale "a
decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non e' consentita la
permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno
gia' stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi
tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 settembre 2010,
n. 249, recante "Regolamento concernente la definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale
degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.
2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 settembre 2011,
recante "Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10
settembre 2010, n. 249";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 16 novembre 2012,
n. 254, recante "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89";
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 27 ottobre
2015, n. 850, recante "Obiettivi, modalita' di valutazione del grado
di raggiungimento degli stessi, attivita' formative e criteri per la
valutazione del personale docente ed educativo in periodo di
formazione e di prova, ai sensi dell'art. 1, comma 118, della legge
13 luglio 2015, n. 107";
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre
2016, n. 5388, ed analoghe, con le quali si afferma l'equiparazione
tra il diploma magistrale e il diploma di maturita' linguistica
conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione
attivati presso gli istituti magistrali;
Visto l'art. 4, comma 1-quater, lett. c), del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, che prevede l'indizione di concorsi ordinari per titoli
ed esami per la copertura dei posti comuni e di sostegno, vacanti e
disponibili nella scuola dell'infanzia e primaria;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 febbraio 2019, n.
92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di
specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249 e successive modificazioni";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 9 aprile 2019, n.
327, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed
esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove
d'esame e i relativi programmi";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 9 aprile 2019, n.
329, recante "Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici
dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale
docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di
sostegno";
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 9 aprile 2019, n.
330, recante disposizioni sulla "Formazione delle commissioni
giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al
reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia e
primaria per i posti comuni e di sostegno"
Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante
"Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti", convertito con modificazioni dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
data 11 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 2 luglio
2019, con il quale si autorizzano le procedure per il reclutamento
per sedicimilanovecentocinquantanove unita' di personale docente
nella scuola dell'infanzia e primaria;
Considerato che il predetto contingente e' stato ricalcolato in
applicazione dell'art. 1, commi 18 e 18-quater del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159;
Considerato che, pertanto, per il biennio 2020/2021, 2021/2022 e'
stata rilevata la previsione di disponibilita' da destinare alle
procedure concorsuali relative alla scuola dell'infanzia, pari a
millenovecentoventisei unita' e alla scuola primaria pari a
diecimilanovecentotrentasette unita', come riportate nei prospetti
allegati al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 498;
Considerato che l'ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia, con nota prot. AOODRFVG n. 1269 di data 4
febbraio 2022, ha comunicato alla Direzione generale personale
scolastico la destinazione di 40 posti residuali del proprio
contingente autorizzato per la classe di concorso ADEE di cui
all'allegato 1 - Ripartizione dei posti del D.D. n. 498/2020 alla
procedura concorsuale infanzia primaria per le scuole con lingua
d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano della regione
Friuli-Venezia Giulia prevista dall'art. 20 del D.D. n. 498/2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020
n. 200, recante "Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per
titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella
scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno";
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 498, recante
"Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola
dell'infanzia e primaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" del 28
aprile 2020 , n. 34 e, in particolare, l'art. 20 con il quale si
dispone che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del decreto
ministeriale n. 327 del 9 aprile 2019, l'Ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi per titoli
ed esami per la scuola dell'infanzia e primaria per posto comune e di
sostegno con lingua di insegnamento slovena e bilingue
sloveno-italiano e ad adattare l'allegato A alle relative
specificita';
Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante
"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che ha inserito
l'art. 9-bis, comma 1, lett. I), del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
a norma del quale e' consentito l'espletamento dei concorsi pubblici
in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante
"Adozione del protocollo relativo alle modalita' di svolgimento in
sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione
dell'art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73";
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in
particolare l'art. 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con
frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per
la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e
di sostegno, nel rispetto dell'art. 39, commi 3 e 3-bis della legge
27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo le modalita'
semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo
ivi indicate, tra cui quella del sostenimento e superamento di
un'unica prova scritta con piu' quesiti a risposta multipla in
sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione
vigente;
Considerato che il comma 11 del suddetto art. 59, demanda ad un
decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina delle modalita' di
redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso,
della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di
riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi
delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui
spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei
titoli valutabili e del relativo punteggio;
Considerato che il comma 10-bis del predetto art. 59 ha previsto
che, qualora i relativi bandi dei concorsi ordinari non siano stati
ancora emanati, essi devono prevedere una riserva di posti pari al
30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto in
favore di coloro che hanno svolto un servizio di almeno tre anni
scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, con il
quale sono disciplinate, in applicazione dell'art. 59, comma 11, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, "le modalita' di redazione dei
quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione
nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la
valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti
dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della
prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo
punteggio";
Preso atto che con il richiamato decreto ministeriale 5 novembre
2021, n. 325, si e' proceduto alla revisione dei decreti ministeriali
9 aprile 2019 n. 327 e 20 aprile 2020 n. 200, alla luce delle
innovazioni introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, al
fine di un piu' celere espletamento delle procedure concorsuali;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione 18 novembre 2021, n. 2215, recante
disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498 e, in
particolare, l'art. 1;
Visto il decreto dell'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia n. 499 del 16 gennaio 2022, con il quale e'
istituita la Commissione nazionale per le scuole con lingua di
insegnamento slovena incaricata di predisporre i quesiti delle prove
scritte a risposta multipla in lingua slovena da somministrare ai
candidati dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente con lingua di insegnamento slovena della scuola
dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;
Visto decreto dell'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia prot. AOODRFVG n. 1666 del 16 febbraio 2022,
con il quale si e' provveduto ad adattare l'allegato A del decreto
ministeriale 5 novembre 2021 n. 325 alle specificita' delle scuole
dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e
bilingue sloveno-italiano;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Istruzione e ricerca - Sezione scuola per il triennio 2016/2018 del
19 aprile 2018;
Informate le organizzazioni sindacali regionali rappresentative
del comparto "Istruzione e ricerca" in data 15 febbraio 2022;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione;
c) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d) decreto-legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
e) USR FVG: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia
Giulia;
f) Pago Imn rete: sistema per i pagamenti telematici a favore
del ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei
pagamenti della pubblica amministrazione PAgoPA.
Art. 2 Posti da destinare al concorso
Art. 2
Posti da destinare al concorso
1. Sono indetti su base regionale, concorsi per titoli ed esami
finalizzati alla copertura di complessivi quaranta posti nelle scuole
dell'infanzia e primaria con lingua d'insegnamento slovena e bilingue
sloveno-italiana cosi' ripartiti:
posto comune primaria - ventinove;
posto comune infanzia - sei;
posto sostegno primaria - tre;
posto sostegno infanzia - due.
2. Per i concorsi per il posto comune primaria e infanzia, ai
sensi dell'art. 10-bis del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 e'
prevista una riserva di posti pari al trenta per cento in favore di
coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle
istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le
istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche
non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi
dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva
di cui al periodo precedente vale per le classi di concorso o
tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un
servizio di almeno un anno scolastico presso le scuole con lingua
d'insegnamento slovena o bilingue sloveno italiano del Friuli-Venezia
Giulia. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede
per arrotondamento per difetto.
Art. 3 Requisiti di ammissione
Art. 3
Requisiti di ammissione
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali previste
dal presente bando per l'accesso ai posti comuni della scuola
dell'infanzia e primaria, i candidati che entro la data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso di
uno tra i seguenti titoli:
a. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente;
b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti
magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purche'
conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:
b.1 per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in
possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico
2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali
sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno
scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il
titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui
alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;
b.2 per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il
candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno
scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali
sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o
quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro
l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso
il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di
cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.
2. Per i posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria e' richiesto, in aggiunta a uno tra i titoli di cui
al comma 1, lettere a) e b), il possesso dello specifico titolo di
specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa
vigente o analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
all'estero i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), o al comma 2,
abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento
alla Direzione generale competente ovvero all'Ufficio speciale per
l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, entro la data termine per la
presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente
procedura concorsuale.
4. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali
per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati
nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l'USR FVG
responsabile della procedura dispone l'esclusione immediata dei
candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 4 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione
Art. 4
Domanda di partecipazione: termine
e modalita' di presentazione
1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a
pena di esclusione, per una o piu' delle procedure concorsuali per le
quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3 del presente bando. Il
candidato concorre per piu' procedure concorsuali mediante la
presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure
concorsuali cui, avendone titolo, intenda partecipare. L'istanza deve
essere sottoscritta dal candidato con firma digitale grafica oppure
con firma autografa, allegando la fotocopia di un documento di
identita' in corso di validita'.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
compilando il modello pubblicato sull'apposito spazio informativo
(concorso ordinario infanzia e primaria scuole slovene) presente
nella sezione del sito internet dell'Ufficio scolastico regionale per
il Friuli-Venezia Giulia dedicata alle procedure concorsuali e deve
essere inviata dall'utenza personale di posta elettronica certificata
del richiedente, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: drfr@postacert.istruzione.it L'email deve riportare il
seguente oggetto: concorso ordinario infanzia primaria scuole
slovene. Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno
prese in considerazione.
3. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore
24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
4. La validita' della trasmissione e ricezione della domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 , n. 68; il
candidato avra' cura di conservare diligentemente entrambe le
ricevute fino al termine della procedura concorsuale. Non sono
considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle
prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto al modello succitato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i
file trasmessi in via telematica non siano leggibili.
5. Per la partecipazione alla procedura e' dovuto, ai sensi
dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonche'
dell'art. 11, comma 6 del decreto del Ministro dell'istruzione 9
aprile 2019 n. 327, il pagamento di un contributo di segreteria pari
ad euro 10,00 per ciascuna delle procedure per cui si concorre. Il
pagamento deve essere effettuato attraverso il sistema "Pago in
rete", accessibile dal portale istituzionale del Ministero
dell'istruzione, previa registrazione, all'indirizzo
www.istruzione.it/pagoinrete/ con la causale "concorso ordinario
infanzia primaria scuole slovene" e dichiarato al momento della
presentazione della domanda.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione
dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto d'impiego;
h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo
a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
e certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente,
tramite PEC da inviare all'USR FVG, ogni eventuale variazione dei
dati sopra richiamati;
j) se, nel caso in cui sia persona con disabilita', abbia
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistito durante la prova, indicando in caso
l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita' e la
necessita' di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente
struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni prima dell'inizio
della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica
certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all'USR FVG competente. Le modalita' di svolgimento della
prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo
raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia
all'interessato;
k) la procedura concorsuale per la quale o per le quali,
avendone i titoli, intende partecipare;
l) il titolo di abilitazione all'insegnamento o di
specializzazione per il sostegno posseduto ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettere a) e b), e comma 2, conseguito entro il termine di
presentazione della domanda con l'esatta indicazione dell'istituzione
che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui
e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso
sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono
essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del titolo
medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito
all'estero ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver
presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente
ovvero all'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui
all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 entro la
data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso per poter essere ammessi con riserva;
m) l'adeguata conoscenza della lingua italiana. I candidati che
hanno ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali ai
sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 206/2007 e successive modificazioni dichiarano il
possesso di uno dei titoli o le esenzioni richiamate dalla circolare
del Ministero dell'istruzione prot. n. 5274 /R.U./U del 7 ottobre
2013;
n) l'adeguata conoscenza della lingua slovena come previsto
dall'art. 15 del decreto ministeriale n. 809 di data 8 ottobre 2015;
o) i titoli valutabili di cui all'allegato B del decreto
ministeriale 325 del 5 novembre 2021 e l'eventuale diritto alle
riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto
alla riserva di posti in applicazione della legge 12 marzo 1999, n.
68 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione
rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati alla data di
scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno
presentato in precedenza la certificazione richiesta;
p) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
q) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
r) di avere effettuato il versamento del contributo previsto
dal comma 5 del presente articolo per la partecipazione al concorso e
reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto;
s) di avere o non avere prestato entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un
servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni
scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, di cui
almeno uno presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena o
bilingue sloveno italiano del Friuli-Venezia Giulia.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente bando. Costituiscono inoltre causa di esclusione: la mancata
sottoscrizione con firma digitale grafica oppure con firma autografa,
corredata dalla fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita'.
8. L'Amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di
posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda,
nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
Art. 5
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento delle prove
scritte, da personale individuato dall'USR FVG.
2. Il candidato che richieda ausili e/o tempi aggiuntivi per
l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita'
con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale
dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica
equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all'USR FVG, oppure a mezzo posta elettronica
certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova,
unitamente alla specifica autorizzazione all'USR FVG al trattamento
dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le
limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove di
concorso. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati
che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile
giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della
documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso.
Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non
consentira' all'amministrazione di predisporre una tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con
certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e
comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all'USR FVG oppure a mezzo posta elettronica certificata
(PEC).
Art. 6 Commissioni giudicatrici
Art. 6
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni di concorso sono costituite, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 9 aprile
2019, n. 330, come richiamata dal decreto ministeriale 5 novembre
2021, n. 325, con decreto del direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale.
2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 426 del testo unico i membri
delle commissioni esaminatrici sono formate da personale che abbia
piena conoscenza della lingua slovena.
3. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo
dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n.
330, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con
l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle
commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le
modalita' previste dall'art. 404, comma 12, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un
presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria,
condivide le modalita' applicative dei quadri di riferimento per la
valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione nazionale
per le scuole con lingua di insegnamento slovena nominata con DDG USR
FVG n. 499 del 16 gennaio 2022 e definisce criteri omogenei per lo
svolgimento della prova.
Art. 7 Prove di esame per i posti comuni e di sostegno e valutazione delle prove scritte e orali
Art. 7
Prove di esame per i posti comuni e di sostegno
e valutazione delle prove scritte e orali
1. La prova scritta, per i posti comuni e di sostegno consiste
nella somministrazione di cinquanta quesiti a risposta multipla,
cosi' ripartiti:
a) per i posti comuni, quaranta quesiti in lingua slovena a
risposta multipla, volti all'accertamento delle competenze e delle
conoscenze in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella
scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia;
b) per i posti di sostegno, quaranta quesiti in lingua slovena
a risposta multipla inerenti le metodologie didattiche da applicarsi
alle diverse tipologie di disabilita', finalizzati a valutare le
conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione
scolastica degli alunni con disabilita';
c) per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta
multipla inerenti la conoscenza della lingua inglese al livello B2
del Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue e cinque
quesiti in lingua slovena a risposta multipla inerenti le competenze
digitali nell'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi
elettronici multimediali piu' efficaci per potenziare la qualita'
dell'apprendimento.
La prova scritta si svolge nella sede individuata dall'USR FVG.
2. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro
risposte, delle quali solo una e' esatta. La prova ha una durata
massima di cento minuti, fermi restando gli eventuali tempi
aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
L'Amministrazione si riserva la possibilita', in ragione del numero
di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualita'
delle prove relative al medesimo insegnamento e tipologia di posto,
assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.
3. Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non
possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti,
libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di
calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o
alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della
commissione nazionale di esperti. E' fatto, altresi', divieto ai
candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati
della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In
caso di violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso.
4. La valutazione della prova scritta e' effettuata sulla base
dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale per le
scuole con lingua di insegnamento slovena nominata con DDG USR FVG n.
499 del 16 gennaio 2022. La prova e' valutata al massimo cento punti
ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di
settanta punti.
5. I candidati che, ai sensi del comma 4, hanno superato la prova
scritta sono ammessi a sostenere la prova orale, per i posti comuni e
di sostegno, i cui temi sono predisposti dalle commissioni
giudicatrici secondo le modalita' previste dall'art. 8, comma 2, del
decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325.
6. Per i candidati che hanno ottenuto il riconoscimento delle
qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36
e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 206/2007 e successive
modificazioni e che non sono in possesso di uno dei titoli o delle
esenzioni richiamate dalla circolare del Ministero dell'istruzione
prot. n. 5274 /R.U./U del 7 ottobre 2013, e' richiesto di dimostrare
l'adeguata conoscenza della lingua italiana. L'accertamento e' a cura
della commissione giudicatrice, integrata eventualmente da un esperto
linguistico nominato dall'USR FVG.
L'accertamento si svolge immediatamente prima della prova orale e
verifica le conoscenze linguistiche necessarie allo svolgimento della
professione docente.
Le griglie di valutazione per la prova linguistica di cui ai
periodi precedenti sono predisposte dalla Commissione nazionale per
le scuole con lingua di insegnamento slovena nominata con DDG USR FVG
n. 499 del 16 gennaio 2022.
7. I candidati di cui al comma 6 sono ammessi alla prova orale
solo se superano positivamente l'accertamento linguistico di cui al
comma precedente.
8. La prova orale si svolge nelle sedi individuate dall'USR FVG.
9. La valutazione della prova orale e' effettuata dalla
commissione sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla
Commissione nazionale per le scuole con lingua di insegnamento
slovena nominata con DDG USR FVG n. 499 del 16 gennaio 2022. Per la
valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un
massimo di cento punti. La prova orale e' superata dai candidati che
conseguono il punteggio minimo di settanta punti su cento.
Art. 8 Diario e sede di svolgimento della prova d'esame
Art. 8
Diario e sede di svolgimento
della prova d'esame
1. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Entro il
quarantacinquesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" e' pubblicato sul
sito del USR FVG l'avviso contenente il calendario della prova
scritta, distinta per insegnamento o tipologia di posto, tenuto conto
delle previsioni di sicurezza, come determinate dalla normativa
vigente. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e
con l'indicazione della destinazione dei candidati, e' comunicato
dall'USR FVG almeno quindici giorni prima della data di svolgimento
delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti
internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L'Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di
svolgimento della procedura per motivi organizzativi o connessi
all'emergenza sanitaria, mediante apposito avviso sul sito dell'USR
FVG.
2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento del
contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale,
devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario
della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1
del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e
sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza
maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. La vigilanza durante la prova e' affidata dall'USR FVG agli
stessi membri della commissione esaminatrice, che possono essere
supportati, ove necessario, da un comitato di vigilanza. Per la
scelta degli addetti alla vigilanza valgono le cause di
incompatibilita' previste per i componenti della commissione
giudicatrice di cui al decreto ministeriale 9 aprile 2019 , n. 329,
come richiamato dal decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325.
Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR FVG istituisce
per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le
specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
4. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato
di vigilanza.
5. In base a quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del decreto
dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, i candidati ammessi alla prova
orale ricevono da parte dell'USR FVG comunicazione esclusivamente a
mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta,
della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova
orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.
6. Le prove, scritte e orali, del concorso non possono aver luogo
nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101,
nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di
festivita' religiose valdesi.
Art. 9 Predisposizione delle prove
Art. 9
Predisposizione delle prove
1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del
decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, i quesiti della prova
scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che si
avvale della Commissione nazionale per le scuole con lingua di
insegnamento slovena nominata con DDG USR FVG n. 499 del 16 gennaio
2022 incaricata altresi' di redigere i quadri di riferimento per la
relativa valutazione.
2. I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna
commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'allegato A
del decreto del direttore generale dell'USR del FVG prot. AOODRFVG n.
1666 del 16 febbraio 2022. Le commissioni predispongono le tracce
delle prove orali in numero pari a tre volte quello dei candidati
ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui
svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la
propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi
sorteggi.
Art. 10 Valutazione dei titoli
Art. 10
Valutazione dei titoli
1. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei
titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove
orali, avendo conseguito il punteggio di cui all'art. 7, comma 9, del
presente decreto; ai titoli culturali e professionali di cui
all'allegato B, del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325,
viene attribuito il punteggio massimo complessivo di cinquanta punti.
2. Costituiscono oggetto di valutazione da parte della
commissione giudicatrice esclusivamente i titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il candidato che ha
ricevuto dall'USR FVG la comunicazione del superamento della prova
orale presenta all' USR FVG i titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione, non documentabili con autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata
entro e non oltre dieci giorni dalla predetta comunicazione.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti dall'USR FVG. Qualora dal controllo emerga
la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite
a norma di legge.
Art. 11 Graduatorie di merito
Art. 11
Graduatorie di merito
1. La Commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova
scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede
alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per
insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale e' espresso in
duecentocinquantesimi.
2. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati nel
limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi. A
parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui
all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del
direttore generale dell'USR FVG, sono trasmesse al sistema
informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito
internet dell'USR FVG. Le immissioni in ruolo dei vincitori,
all'interno del contingente di cui all'art. 4 comma 1-quater, lettera
c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nel limite previsto
dal bando di concorso per la specifica regione, insegnamento o
tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati
annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni
scolastici successivi sino all'esaurimento della graduatoria, nel
limite delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente.
4. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
5. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito
regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria
relativa.
6. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e 3-bis del
testo unico.
Art. 12 Assunzione in servizio
Art. 12
Assunzione in servizio
1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui
all'art. 11 e in regola con la prescritta documentazione, e' assunto,
secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle
ordinarie facolta' assunzionali.
2. La costituzione del rapporto di lavoro e', comunque,
subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997 n. 449. 3. In materia di riserva di posti si
applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12
marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili, nei limiti della complessiva quota l'obbligo prevista
dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678, comma
9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
4. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma,
al periodo di formazione e di prova disciplinato ai sensi della
normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato
positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per
il posto specifico.
Art. 13 Presentazione dei documenti di rito
Art. 13
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assunti a tempo indeterminato sono tenuti a
presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto
a tempo indeterminato. I certificati e gli atti di notorieta'
rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle
dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 14 Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro
Art. 14
Decadenza dal diritto di stipula
del contratto individuale di lavoro
1. Il rifiuto dell'assunzione o la mancata presentazione senza
giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato
implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla
relativa graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
vincitori l'amministrazione puo' procedere ad altrettante assunzioni
di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, nei
limiti di cui all'art. 11, comma 2.
Art. 15 Ricorsi
Art. 15
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
amministrativo regionale, entro sessanta giorni, dalla data di
pubblicazione o di notifica all'interessato.
Art. 16 Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 16
Informativa sul trattamento
dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla
protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i
dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di
selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure
informatizzate, esclusivamente per le finalita' connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita'
inerenti all'eventuale procedimento di immissione in ruolo, nel
rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a
terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso l'USR FVG,
via Santi Martiri n. 3, Trieste, responsabile della procedura
concorsuale, che esercita le funzioni di titolare del trattamento per
l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio in ordine alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la
mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell'amministrazione e ai soggetti direttamente interessati
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica
dei candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli
15 e ss. del citato regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonche'
di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti
valere nei confronti dell'USR FVG per la procedura cui l'interessato
ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei
dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del regolamento). Il responsabile della protezione dei dati
(RPD) e' raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero
dell'istruzione - viale Trastevere n. 76/a - 00153 Roma; e-mail:
rpd@istruzione.it
Art. 17 Norme di salvaguardia
Art. 17
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, fermo quanto
previsto all'art. 1, si applicano le disposizioni sullo svolgimento
dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal
vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto
"Istruzione e ricerca" - Sezione scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale competente).
Roma, 17 febbraio 2022
Il direttore generale: Beltrame
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Avvertenza:
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69, gli allegati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ufficio
scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia - www.usrfvg.gov.it