Art. 1 Per i motivi citati nelle premesse, il nono capoverso della paragrafo 2.1 "Prova scritta di selezione culturale" dell'appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, e' sostituito dal seguente: "Saranno ammessi al prosieguo del concorso, secondo l'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832
del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 2
dell'8 gennaio 2021 , con il quale e' stato indetto, tra gli altri, il
concorso, per esami, per l'ammissione di centocinque Allievi
Ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia
aeronautica per anno accademico 2021-2022;
Vista la lettera n. M_D ARM001 RG2021 0021011 in data 1° marzo
2021, con la quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha chiesto di
modificare, in parte, gli accertamenti sanitari e il numero degli
ammessi agli stessi per i concorrenti per il ruolo normale delle Armi
dell'Arma aeronautica;
Ritenuto di poter accogliere tale richiesta;
Ritenuto inoltre, di dover stralciare, sempre nell'ambito del
citato concorso, l'onere da parte dei concorrenti di consegnare,
unitamente al certificato di idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica, anche il tracciato elettrocardiografico refertato;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0074136 in data
17 febbraio 2021, con il quale gli e' stata attribuita la competenza
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed
integrativi di bandi di concorso;
Decreta:
Art. 1
Per i motivi citati nelle premesse, il nono capoverso della
paragrafo 2.1 "Prova scritta di selezione culturale" dell'appendice
Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, e' sostituito dal seguente:
"Saranno ammessi al prosieguo del concorso, secondo l'ordine
della graduatoria della sola prova scritta di selezione culturale, i
concorrenti rientranti entro i seguenti limiti numerici:
millecentodue per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, specialita' pilota;
duecentosessantasei per il ruolo normale delle Armi dell'Arma
aeronautica;
duecentoquaranta per il ruolo normale del Corpo del Genio
aeronautico;
centotrentacinque per il ruolo normale del Corpo di
Commissariato aeronautico;
centoventi per il ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico.".
Art. 2 Per i motivi citati nelle premesse, il quinto capoverso del paragrafo 2.3 "Accertamenti psicofisici" dell'Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del bando, saranno
Art. 2
Per i motivi citati nelle premesse, il quinto capoverso del
paragrafo 2.3 "Accertamenti psicofisici" dell'Appendice Aeronautica
militare del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832
del 29 dicembre 2020, e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del bando, saranno
giudicati inidonei:
- i concorrenti per il ruolo normale del Corpo del Genio
aeronautico, per il ruolo normale del Corpo di Commissariato
aeronautico e per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico ai
quali sia stato attribuito un profilo sanitario inferiore al seguente
profilo minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati
vani (AV) 2; apparato osteoartro-muscolare superiore (LS) 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2;
apparato uditivo (AU) 2;
- i concorrenti per il ruolo normale delle Armi dell'Arma
aeronautica risultati affetti da imperfezioni e infermita' previste
dalla vigente normativa in materia di inidoneita' ai servizi di
navigazione aerea di cui agli articoli 583 e seguenti (Sezione II
Accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea) del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e
successive modifiche, e al decreto ministeriale 16 settembre 2003 e
successive modifiche, limitatamente alle imperfezioni ed infermita'
afferenti alla neurologia, alla psichiatria, all'oftalmologia ed
all'otorinolaringoiatria. Per i rimanenti apparati, il giudizio di
idoneita' sara' messo in relazione al profilo sanitario pari a CO2,
AC2, AR2, AV2, LS2 e LI2 attribuito in base alle indicazioni del
decreto ministeriale 4 giugno 2014.
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto
deficit di G6PD (coefficiente AV-EI compreso tra 2 e 4) dovranno
rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione, rinvenibile negli allegati al bando".
Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse, il primo alinea del paragrafo 3.1 "Documentazione da presentare agli accertamenti psicofisici" dell'Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, e' sostituito dal seguente:
Art. 3
Per i motivi citati nelle premesse, il primo alinea del paragrafo
3.1 "Documentazione da presentare agli accertamenti psicofisici"
dell'Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n.
M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, e' sostituito dal
seguente:
<< - il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita' rilasciato da
medici specializzati in medicina dello sport, iscritti alla
Federazione medicosportiva italiana ovvero da specialisti che operano
presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio
non antecedente al 1° novembre 2020 e dovra' essere valido almeno
fino al 31 ottobre 2021".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 2 marzo 2021
Il vice direttore generale: Santella