PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. (21E02550)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 12-03-2021

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. (21E02550)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • Data: 12-03-2021
  • Scadenza: 11-04-2021

Art. 1 E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro [...]

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme  a  favore
delle vittime del terrorismo e  della  criminalita'  organizzata",  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme  in
favore  delle   vittime   del   terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata"; 
    Visto, in particolare, l'art. 4 della citata  legge  n.  407  del
1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9,  lettera  b),  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che amplia l'ambito  dei  destinatari
della norma agli orfani e ai figli delle vittime  della  criminalita'
organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e  dall'art.
3  del  decreto-legge  4  febbraio  2003,  n.  13,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n.  56,  che  prevede,  per
l'istituzione  di  borse  di  studio  a  favore  delle  vittime   del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  nonche'  dei   loro
superstiti  e  delle  vittime  del  dovere  e  dei  loro  superstiti,
un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni  annue  a  decorrere
dall'anno scolastico 1997-1998; 
    Visto, altresi', l'art. 5 della citata legge  n.  407  del  1998,
secondo cui, con uno o piu' regolamenti, sono  dettate  le  norme  di
attuazione della medesima legge; 
    Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante  nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  luglio  2006,
n. 243, recante  "Regolamento  concernente  termini  e  modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante "Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei  loro  superstiti",  emanato  in  attuazione  del
citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale sono
individuati il numero e l'importo delle borse di studio da  assegnare
sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge
n. 407 del 1998; 
    Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58  del  2009,  secondo  cui  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  provvede   a   bandire   i   concorsi   per
l'assegnazione delle borse di studio; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare", e  in  particolare  l'art.  1837,
comma 1, che dispone che nei confronti  del  personale  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare,  trovano
applicazione le disposizioni in materia di borse di studio  riservate
alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche'
agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell' art.  4,  comma
1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904,  secondo  cui
al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime
del terrorismo, della  criminalita'  e  del  dovere,  previste  dalle
seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b)  legge  20
ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d)  legge  3
agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207; 
    Visto l'art. 5  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come  modificato
dall'art. 23, comma 12-bis, del decreto legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito  con  legge   7   agosto   2012,   n.   135,   concernente
l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e
benefici assistenziali; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023", ed in particolare  l'art.  8,
recante "stato di previsione del Ministero dell'istruzione"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  30
dicembre 2020 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, e in particolare
la tabella 7, in cui e' indicata la consistenza pari ad € 750.623,00,
per l'anno 2021, del capitolo 1498 "Borse di  studio  riservate  alle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche'  agli
orfani e ai figli"; 
    Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo  di
bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione  per
l'anno 2021, pari ad  €  750.623,00,  sono  inferiori  rispetto  alla
copertura finanziaria delle borse di studio secondo il numero  e  gli
importi previsti dal citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 58 del 2009; 
    Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici  e
legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data  5  marzo
2013, prot. n. 51782, in cui si  osserva  che  l'art.  2  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009,  che  prevede
il numero  e  l'importo  delle  borse  di  studio  da  assegnare,  va
interpretato  alla  luce  dell'art.  81  della   Costituzione   della
Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve  disporre  di
adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la  riduzione
dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di  previsione
del  Ministero  dell'istruzione  della  ricerca  e   dell'Universita'
determina la necessita' di ridurre proporzionalmente l'importo  delle
borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare
tutelando in tal modo la platea dei destinatari; 
    Considerata pertanto l'opportunita' di procedere alla definizione
di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle  borse
di studio in proporzione alla riduzione dello  stanziamento  previsto
dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di  studio  da
assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica
5 maggio 2009, n. 58, al fine di non determinare disuguaglianze tra i
beneficiari; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
    1.  E'  indetto   un   concorso   pubblico,   per   titoli,   per
l'assegnazione di  borse  di  studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  nonche'  dei   loro
superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive  modificazioni;  delle  vittime  del  dovere  e  dei  loro
superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
e successive  modificazioni,  dei  familiari  delle  vittime  di  cui
all'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n.  9,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e  dei  soggetti
di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206,  riservato  agli
studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo
unico e non, agli studenti dei corsi  delle  istituzioni  per  l'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e  alle  scuole  di
specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. 
    2. Per l'anno accademico 2019/2020 sono da assegnare, nei  limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo  di  bilancio  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione: 
      a) centocinquanta borse di studio dell'importo  di  2.100  euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; 
      b)  cinquanta  borse  di  studio  dell'importo  di  2.100  euro
ciascuna, destinate agli studenti delle  scuole  di  specializzazione
per le quali non e' prevista alcuna retribuzione. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2  e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni. 
    4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al  comma  2,
lettere a) e  b)  possono  essere  proporzionalmente  aumentati,  nel
rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in relazione alle disponibilita'  di
cui al pertinente capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, fino a concorrenza dello stanziamento  medesimo.  Le
somme relative alle borse per le singole categorie di studio  di  cui
alle lettere a) e b), ove non utilizzabili per carenza di  aspiranti,
possono essere ripartite tra le altre categorie di  cui  all'art.  2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58 anche  in  eccedenza  al  numero  delle  borse  di  studio  ivi
previsto.

Art. 2 Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che: a) risultino iscritti nell'anno accademico 2019/2020; [...]

				Art. 2 
 
    1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che: 
      a) risultino iscritti nell'anno accademico 2019/2020; 
      b) abbiano superato, nell'anno accademico 2019/2020, al momento
della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui  crediti
formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero conseguano  la
laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico  successivo  a
quello dell'ultimo esame sostenuto; 
      c)   non   siano   gia'   in    possesso    di    una    laurea
specialistica/magistrale o diploma  accademico  di  secondo  livello,
fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi
di livello superiore; 
      d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 
    2. Il requisito di cui alla lettera b) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1,  comma
3. 
    3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione  al  suddetto
concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti  al  momento  della
scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 3 Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento [...]

				Art. 3 
 
    1. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio,  redatte
in  carta  semplice  secondo  l'allegato   modello,   devono   essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
per il coordinamento amministrativo  -  Ufficio  accettazione/Palazzo
Chigi - Via dell'Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno  o  attraverso  l'uso  di   posta   elettronica
certificata, con le modalita' di cui all'art. 65,  comma  1,  lettera
c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    2. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio  relative
all'anno accademico 2019/2020  devono  essere  presentate  o  spedite
entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"; a tal fine  fa  fede  la  data
risultante dal timbro apposto  dall'ufficio  postale  di  spedizione,
ovvero dalla data di  inoltro  del  messaggio  di  posta  elettronica
certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna. 
    3.  Le  domande  per  l'assegnazione  delle   borse   di   studio
sottoscritte  dal  richiedente  -  o,  qualora  minore  o   incapace,
dall'esercente la potesta' genitoriale, o dal tutore -  con  allegata
fotocopia di  un  valido  documento  di  identita',  dovranno  essere
accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate: 
      specifica dell'evento lesivo, luogo, data e  breve  descrizione
del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che  ha  emanato
il decreto di riconoscimento di vittima; 
      attestazione, per lo studente, della qualita'  di  vittima,  di
orfano o di figlio di vittima del  terrorismo  o  della  criminalita'
organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; 
      indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami
sostenuti e superati dell'ammontare dei crediti  conseguiti  riferiti
all'anno accademico per il quale  viene  inoltrata  domanda,  con  la
specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo; 
      indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile,
ai sensi del precedente art. 1, comma 3; 
      dichiarazione con cui  il  richiedente  confermi  di  essere  a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa  di  studio,  la
veridicita'  di  quanto  dichiarato  verra'  verificata  secondo   le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art.  1,  comma  344,  della
legge 24 dicembre 2007 , n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera  a),
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e  da  ultimo  dall'art.  5  del
decreto legge 6 dicembre  2001,  n.  201,  convertito  con  legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
      dichiarazione del reddito  ISEE  (indicatore  della  situazione
economica equivalente).

Art. 4 La Commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i [...]

				Art. 4 
 
    1. La Commissione di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  maggio  2009,  n.  58,  in  base  alle  domande
pervenute, redige una graduatoria attribuendo i  punteggi  secondo  i
seguenti criteri: 
      a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti; 
      b) per il reddito: da 3  a  5  punti,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso; 
      c) per il merito universitario: da 1 a 3 punti; 
      d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di  eta'
inferiore. 
    2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo  le  classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b),  e
distinte  graduatorie  per  ciascuna  delle  tipologie  riservate  ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 
    3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni  dal
ricevimento delle  domande,  al  Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo   per   l'inoltro   al   Segretario    generale    per
l'approvazione. 
    4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta  giorni
dalla data di scadenza del  termine  ultimo  di  presentazione  della
domanda, prevista dal presente bando. 
      Roma, 3 marzo 2021 
 
                                      Il segretario generale: Chieppa

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