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- Atto numero 24E01655 del 12-03-2024
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Concorso pubblico, per esami, a due posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva storico-artistica e archivistico-libraria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, per il profilo di archivista. (24E01655)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 12-03-2024
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per esami, a due posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva storico-artistica e archivistico-libraria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, per il profilo di archivista. (24E01655)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Data: 12-03-2024
- Scadenza: 11-04-2024
Art. 1 Posti messi a concorso
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077, istitutiva del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
Visto il Regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 aprile 2013,
n. 108/N e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N,
concernente la competenza dei Collegi Giudicanti a decidere sui
ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e prove selettive per
l'assunzione nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica;
Visto il Regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N;
Visto il decreto presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N, con il
quale e' stato approvato il Regolamento del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica sul trattamento dei dati personali;
Visto il decreto presidenziale 14 aprile 2021, n. 79/N, con il
quale e' stato approvato il Regolamento sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone diversamente abili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso
pubblico per esami per la copertura di due posti di referendario in
prova nel ruolo della carriera direttiva storico-artistica e
archivistico-libraria del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto concorso pubblico, per esami, a due posti di
referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva
storico-artistica e archivistico-libraria del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica (di seguito denominato Segretariato
generale), per il profilo di archivista, con lo stato giuridico ed il
trattamento economico previsto dal Regolamento di cui alla seconda
premessa del presente decreto vigente alla data dell'assunzione.
2. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il personale
assunto a tutti gli uffici e servizi e in tutte le sedi dello stesso.
3. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il presente
bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso, in ragione di esigenze sopravvenute, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa. In tal
caso, il Segretariato generale provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Art. 2 Requisiti per l'ammissione
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore ai 45 anni compiuti. Il limite di eta' e'
da considerarsi superato alla mezzanotte del giorno in cui sono
compiuti gli anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) laurea magistrale ovvero specialistica di cui alla lettera
b) dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero diploma di laurea di cui all'art. 3 della legge 19 novembre
1990, n. 341.
I titoli di studio conseguiti all'estero sono ritenuti utili
purche' riconosciuti equipollenti ai predetti titoli dall'autorita'
italiana competente. In questo caso e' onere del candidato dimostrare
la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che
la dichiara;
e) aver prestato almeno cinque anni di servizio presso
pubbliche amministrazioni o altri organi costituzionali in posizioni
funzionali afferenti all'archivistica o alla biblioteconomia per
l'accesso alle quali sia necessaria la laurea;
f) idoneita' fisica all'impiego;
g) assenza di sentenze definitive di condanna che importino
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di
quanto previsto dall'art. 32-quinquies del codice penale;
h) assenza di provvedimenti di destituzione, licenziamento o
dispensa dal servizio presso amministrazioni pubbliche per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di provvedimenti di
decadenza da un impiego pubblico essendo stato accertato che
l'impiego medesimo era stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
i) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta per reati diversi da quelli di
cui alla lettera g), anche se siano intervenuti la prescrizione o
provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione,
ovvero di procedimenti penali pendenti, salvo quanto previsto al
successivo art. 3, comma 2.
Art. 3 Modalita' di presentazione delle domande e ammissione alle prove concorsuali
Art. 3
Modalita' di presentazione delle domande e ammissione alle prove
concorsuali
1. La domanda di partecipazione al concorso e' diretta al
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio
del personale, via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma.
2. Il candidato deve dichiarare nella domanda, ai fini
dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti di
cui all'art. 2, che devono sussistere fin dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione
di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), fa fede la
data di presentazione della richiesta all'autorita' competente.
Qualora siano intervenute sentenze di cui all'art. 2, comma 1,
lettera i) o pendano procedimenti penali, il candidato deve indicare
i reati e gli articoli del codice penale che ne hanno determinato
l'adozione o l'avvio per consentire al Segretario generale di
valutarne la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e
funzioni alle dipendenze del Segretariato generale, una volta
acquisita e valutata la relativa documentazione.
3. Il candidato deve dichiarare di aver versato il contributo di
segreteria, a parziale copertura delle spese della presente
procedura, pari a euro 12,00 (euro dodici), mediante bonifico sul
conto corrente bancario intestato a Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica, identificato mediante IBAN IT78O 01005
03366 000000005001, indicando la causale "(nome e cognome del
candidato) 2 Referendari"; dovranno inoltre essere indicati gli
elementi identificativi del versamento (CRO).
4. Il Segretario generale puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, la non ammissione del candidato al concorso
ovvero la sua successiva esclusione dallo stesso per la mancata
osservanza delle modalita' di presentazione della domanda e dei
termini perentori stabiliti nel presente bando, nonche' per il
difetto o la perdita dei requisiti previsti. Il candidato ne
ricevera' comunicazione all'interno dell'apposita area riservata
presente nella sezione "Concorsi" del sito www.quirinale.it. Tale
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso devono
intendersi ammessi con riserva.
5. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito
modulo entro la data di scadenza indicata al comma successivo,
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile
all'indirizzo: http://www.quirinale.it. Ai fini della procedura
telematica il candidato deve possedere ed indicare un indirizzo
univoco e individuale di posta elettronica.
6. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 18 (ora
italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora l'ultimo
giorno utile per l'invio on-line della domanda cada in un giorno
festivo, il termine e' prorogato alle ore 24 (ora italiana) del primo
giorno successivo non festivo.
7. Il sistema informatico certifica la data di presentazione
della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo e
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
non consentira' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
8. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla quale
saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal
sistema informatico e la data di presentazione; la stessa,
debitamente firmata, deve essere consegnata all'atto della
presentazione alla prima prova scritta.
9. Non sono ammesse altre forme di produzione e di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta
a quella prevista ai precedenti commi.
10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da patologie
limitatrici dell'autonomia non incompatibili con l'idoneita' fisica
di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), ovvero in avanzato stato di
gravidanza o in stato di puerperio, che abbia necessita' di essere
assistito durante le prove, nella domanda presentata per via
telematica dovra' fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario
per la partecipazione alla prova preselettiva e alle prove
concorsuali in relazione alle proprie condizioni fisiche, nonche'
segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove al fine di consentire la tempestiva
predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare
partecipazione al concorso. La patologia dovra' essere documentata
mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica che ne specifichi la natura, da allegare alla domanda
inviata per via telematica. Nel caso in cui le condizioni indicate al
periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, il
candidato dovra' comunicarle secondo le modalita' indicate
nell'applicazione di cui al comma 5 del presente articolo.
11. Per i candidati che, versando nelle condizioni di cui al
comma 10, ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per
l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali e'
aumentato di un quarto.
12. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova
preselettiva ed e' ammesso alla prova scritta, previa presentazione
della domanda di partecipazione di cui ai commi 8 e 9 e di idonea
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita'. Tale documentazione dovra' essere preliminarmente
inviata per via telematica in allegato alla domanda di
partecipazione. Ai sensi del presente comma per idonea documentazione
deve intendersi il verbale di accertamento dell'invalidita'
rilasciato dall'INPS ovvero, per i casi di invalidita' accertata
antecedentemente al 1° gennaio 2010 , il verbale della Commissione
medica della azienda sanitaria locale competente ovvero il
provvedimento di accertamento adottato dall'autorita' giurisdizionale
competente, recanti l'indicazione della percentuale di invalidita'
riconosciuta. Nel caso in cui tale condizione sia accertata
successivamente allo scadere del termine di inoltro della domanda, il
candidato dovra' comunicarla secondo le modalita' indicate
nell'applicazione di cui al comma 5 del presente articolo.
13. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare per via
telematica le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o di
recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso,
provvedendo all'aggiornamento dei dati personali forniti all'interno
dell'apposita area riservata, la quale rimane accessibile al
candidato anche dopo la scadenza del termine per la presentazione
della domanda.
14. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia
stata completata la procedura di invio della domanda di
partecipazione. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione delle comunicazioni
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
15. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso, che
verra' effettuato secondo le modalita' di cui al decreto
presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N.
16. Nella domanda il candidato puo' altresi' indicare una o piu'
lingue straniere - tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo - su
cui intende sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera.
17. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel
caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato nella domanda
di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (art. 75 e art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per le
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
Art. 4 Commissione esaminatrice
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto
del Segretario generale della Presidenza della Repubblica che viene
pubblicato sul sito internet del Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica.
2. La commissione puo' aggregare membri aggiunti, esperti per le
singole prove di esame, in relazione a singole fasi della procedura.
3. La commissione definisce il diario delle prove d'esame,
formula la graduatoria finale di merito dei candidati e in generale
decide su tutte le questioni attinenti all'intera procedura
concorsuale.
4. Le attivita' di segreteria della commissione sono svolte da un
funzionario del Segretariato generale - Servizio del personale.
Art. 5 Diario della prova preselettiva
Art. 5
Diario della prova preselettiva
1. Ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali, qualora il
numero delle domande presentate superi venticinque volte i posti
messi a concorso, puo' essere previsto il superamento di una prova
preselettiva, per l'espletamento della quale l'Amministrazione si
avvale di procedure automatizzate che possono essere gestite da enti
o societa' specializzate.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami" - n. 48 del 14 giugno 2024 verra' data
comunicazione della sede e del diario della prova preselettiva. Nello
stesso avviso verranno date comunicazioni in merito alla
pubblicazione dell'archivio dei quesiti nel sito internet del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica all'indirizzo
http://www.quirinale.it ed alle modalita' di svolgimento della prova
preselettiva. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti
gli effetti.
3. Nella medesima Gazzetta Ufficiale verra' data notizia di
eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla prova
preselettiva. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti
gli effetti.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni di prova, il Presidente della commissione
esaminatrice stabilira' la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti. Tale comunicazione
assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 6 Prova preselettiva
Art. 6
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva, ove espletata, consiste in 100 quesiti
a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte, ad
esclusione di quella in lingua straniera, nonche' diritto pubblico,
estratti a sorte secondo procedure automatizzate dall'archivio dei
quesiti di cui al precedente art. 5, comma 2; ciascun quesito
consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle
quali solo una e' esatta.
2. La prova preselettiva ha la durata di 100 minuti e si svolge
con le modalita' fissate dalla commissione esaminatrice con
l'osservanza di quanto previsto dall'art. 3, comma 10.
3. Per lo svolgimento della prova preselettiva non e' ammessa la
presenza ne' la consultazione di vocabolari o dizionari, di testi o
di tavole, ne' l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di
qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con se' telefoni
cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o
simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso
essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di
sorveglianza. Non e' consentito ai candidati, durante la prova,
comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di
tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla
commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta
l'esclusione immediata dal concorso.
4. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i
candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in
corso di validita'.
5. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede
stabiliti ovvero la mancata ammissione a sostenere la prova
preselettiva di cui al precedente comma comporta l'esclusione
automatica dal concorso.
6. La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce
garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al
concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa.
Art. 7 Valutazione della prova preselettiva
Art. 7
Valutazione della prova preselettiva
1. La correzione della prova preselettiva e' effettuata, alla
presenza della commissione esaminatrice, attraverso procedimenti
automatizzati.
2. Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla
formazione del voto finale di merito, viene determinato con le
seguenti modalita':
attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti;
sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima;
sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa.
3. All'esito della correzione della prova preselettiva sara'
compilata la relativa graduatoria secondo l'ordine derivante dalla
votazione riportata dai candidati.
4. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al
punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati
entro il 25° posto. Sono comunque ammessi i candidati che hanno
conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini
dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
5. Nel sito internet del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica sara' pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a
sostenere le prove scritte nonche' la sede e il diario delle prove.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
Art. 8 Prove d'esame
Art. 8
Prove d'esame
1. Le prove di esame consistono in tre prove scritte ed in una
prova orale.
2. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validita'.
3. La mancata presentazione del candidato, anche soltanto a una
delle prove scritte previste, nel giorno, ora e sede stabiliti
comporta l'esclusione automatica dal concorso.
4. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno,
ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati
motivi di salute, la commissione fissa una nuova data, non oltre
l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova orale da
parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. La
ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione
automatica dal concorso.
Art. 9 Prove scritte
Art. 9
Prove scritte
1. Le prove scritte avranno ad oggetto argomenti afferenti alle
seguenti materie:
a) Teoria generale di archivistica;
b) Storia d'Italia e d'Europa dal 1789 ad oggi;
c) Sintesi in lingua inglese.
2. Ognuna delle prove scritte di cui al comma 1, lettera a) e b),
consiste nella redazione di un elaborato ed ha una durata di otto
ore. La prova scritta di cui al comma 1, lettera c) ha una durata di
quattro ore e consiste nella redazione di una sintesi in lingua
inglese, senza l'ausilio del vocabolario e/o dizionario, di un testo.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 10.
3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare
soltanto i dizionari di lingua italiana ed i testi di legge non
commentati nonche', per specifiche prove, altro materiale che la
commissione potra' valutare utile; tale eventuale circostanza sara'
notificata insieme alla comunicazione di cui all'art. 7, comma 5. I
candidati non potranno portare con se' telefoni cellulari e altri
dispositivi mobili, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre
pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o simili contenenti il
materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati
prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. Non e'
consentito ai candidati, durante le prove, comunicare in alcun modo
tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di tali disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione per lo
svolgimento delle prove, comportera' l'immediata espulsione dalla
sede di esame.
4. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio
massimo di 30/trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati
che avranno riportato un punteggio medio nel complesso delle prove
scritte non inferiore a 21/trentesimi e un punteggio non inferiore a
18/trentesimi in ciascuna prova.
5. Effettuata la valutazione delle prove scritte, la commissione
forma l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale con
l'indicazione del punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte
e del conseguente punteggio medio. Tale elenco e' pubblicato nel sito
internet del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
6. Ai candidati ammessi alla prova orale viene data comunicazione
mediante avviso sul sito internet del Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica con un anticipo di almeno venti giorni.
Art. 10 Prova orale
Art. 10
Prova orale
1. I candidati ammessi alla prova orale sono chiamati a sostenere
un colloquio su tutte le materie oggetto delle prove scritte, nonche'
diritto pubblico e ordinamento e funzioni del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica.
2. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e
traduzione di un breve testo scritto in lingua che costituisce la
base per una successiva conversazione.
3. Nel corso della prova orale verra' anche richiesto al
candidato di dimostrare una buona conoscenza dell'utilizzo del
personal computer con particolare riferimento ai piu' diffusi
software applicativi (Word, Excel, Outlook, Edge), nonche' la
capacita' di ricerca di informazioni via internet con particolare
riguardo all'utilizzo di banche dati. Il candidato deve altresi'
dimostrare la conoscenza delle problematiche e delle potenzialita'
connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi
comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e
al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
4. La prova orale si intende superata ove il candidato riporti un
punteggio non inferiore a 21/trentesimi.
5. I candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso sostengono inoltre una prova
facoltativa nella o nelle lingue straniere prescelte, con le
modalita' di cui al comma 2. Tale prova e' valutata per non piu' di
0,20 punti per ciascuna lingua. Il punteggio ottenuto nella prova
facoltativa non contribuisce al raggiungimento del punteggio minimo
di cui al comma 4, richiesto per il superamento della prova orale.
6. Al termine di ogni seduta d'esame la commissione forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato
da ciascuno nella prova orale e dell'eventuale punteggio aggiuntivo
conseguito nella prova facoltativa di lingua straniera. L'elenco,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e' affisso in luogo a
cio' destinato presso la sede d'esame.
Art. 11 Graduatoria finale
Art. 11
Graduatoria finale
1. Il punteggio finale e' dato dalla somma del punteggio medio
riportato nelle prove scritte e di quello conseguito nella prova
orale. Al punteggio cosi' ottenuto verra' sommato l'eventuale
punteggio aggiuntivo conseguito nella prova facoltativa di lingua
straniera.
2. A parita' di punteggio trovano applicazione i titoli di
preferenza indicati nell'allegato "A". Per consentire la formazione
della graduatoria finale, i candidati ammessi alla prova orale devono
presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa, i documenti
comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza; tali
titoli devono essere posseduti fin dalla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
3. La graduatoria di merito con riserva di accertamento dei
requisiti per l'assunzione all'impiego, approvata con decreto del
segretario generale della Presidenza della Repubblica, e' pubblicata
nel sito internet del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica.
4. Dalla data di pubblicazione sul sito internet decorre il
termine per eventuali impugnative.
Art. 12 Assunzione dei vincitori
Art. 12
Assunzione dei vincitori
1. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito approvata ai sensi dell'art.
11.
2. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che verra' loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. I
vincitori sono sottoposti a visita ed esami medici al fine di
accertarne l'idoneita' fisica all'impiego.
3. I vincitori in possesso dei requisiti prescritti sono
nominati, in prova, nel ruolo della carriera direttiva
storico-artistica e archivistico-libraria.
4. Il periodo di prova ha la durata di un anno di effettivo
servizio, al termine del quale, previo giudizio favorevole del
Consiglio di amministrazione, il vincitore del concorso e' nominato
in ruolo. Durante il periodo di prova il vincitore del concorso ha
gli stessi doveri del personale di ruolo e gode dello stesso
trattamento economico. In caso di conferma in ruolo il periodo di
prova e' valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
Art. 13 Accesso agli atti del concorso
Art. 13
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso se vi abbiano un interesse diretto,
concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridiche
direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla
Segreteria della commissione esaminatrice presso il Servizio del
personale del Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art.
3, comma 1.
Art. 14 Trattamento dei dati personali
Art. 14
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del Regolamento del Segretariato generale sul
trattamento dei dati personali, approvato con decreto presidenziale
15 novembre 2019, n. 66/N, i dati personali forniti dai candidati o
comunque acquisiti dal Segretariato generale saranno raccolti e
conservati presso il Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica - Servizio del personale - ai fini della gestione della
procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il trattamento e'
effettuato a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale,
anche da parte della commissione esaminatrice, con l'ausilio di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalita'.
2. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che
forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo
svolgimento della procedura di concorso.
3. L'indicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
4. L'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alle disposizioni
vigenti, nonche' ha il diritto di opporsi al trattamento non
legittimo dei dati personali che lo riguardano rivolgendo le
richieste al Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art. 3,
comma 1.
Art. 15 Ricorsi
Art. 15
Ricorsi
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - per motivi di legittimita' - al Collegio giudicante e al
Collegio di appello del Segretariato generale, istituiti con decreto
presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, entro sessanta giorni dalla
notifica dei provvedimenti.
Art. 16 Consultazione delle fonti normative
Art. 16
Consultazione delle fonti normative
1. Le fonti normative citate nei precedenti articoli sono
consultabili nella sezione "normativa" del sito internet del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
Art. 17 Esecuzione
Art. 17
Esecuzione
Il Servizio del personale e' incaricato dell'esecuzione del
presente decreto.
Roma, 29 febbraio 2024
Il Segretario generale: Zampetti
Allegato 1
Allegato A
CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1. Insigniti di medaglia al valor militare;
2. Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5. Orfani di guerra;
6. Orfani di caduti per fatto di guerra;
7. Orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8. Feriti in combattimento;
9. Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
10. Figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
11. Figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
12. Figli di mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16. Coloro che hanno prestato servizio militare come
combattenti;
17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, presso il Segretariato generale;
18. I coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. Gli invalidi e i mutilati civili;
20. I militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, compreso il servizio di leva;
c. dalla minore eta'.