MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Indizione della sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno 2020. (20E03884)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 24-03-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Indizione della sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno 2020. (20E03884)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 24-03-2020
  • Scadenza: 19-06-2020

Art. 1 E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 2020. [...]

IL DIRETTORE GENERALE 
                        degli affari interni 
 
    Visti  il  regio  decreto-legge  27  novembre  1933,   n.   1578,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio  1934,  n.  36,
sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio  1934,  n.  37,
contenente le norme integrative e di attuazione  del  predetto  regio
decreto; la legge 28 maggio 1936, n.  1003,  sul  patrocinio  davanti
alla Corte di cassazione e alle  altre  giurisdizioni  superiori;  il
regio decreto 9  luglio  1936,  n.  1482,  contenente  le  norme  per
l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003; la legge  23  marzo
1940, n. 254, e il decreto legislativo C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597,
recanti   modificazioni   sull'ordinamento   forense;   il    decreto
legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme  sulle
tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione  agli  esami
forensi, nonche'  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di  bollo;
la legge 24 febbraio 1997, n. 27,  contenente  norme  in  materia  di
esercizio della professione forense; il decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445;  l'art.  15  della  legge  12
novembre  2011,  n.  183,  contenente  adempimenti  in   materia   di
certificati e dichiarazioni sostitutive; l'art.  22  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247, recante la nuova  disciplina  dell'ordinamento
della professione forense;  l'art.  1,  comma  601,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, contenente le disposizioni per  la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato,  l'art.  10,  comma
2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,  convertito  nella
legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante la proroga  e  definizione  di
termini, nonche' l'art. 1, comma 470, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, e l'art. 1, comma 1139, lettera e), della legge  30  dicembre
2018, n. 145, entrambe contenenti le disposizioni per  la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
    Visto il decreto interministeriale del Ministro della  giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  16
settembre 2014; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Ritenuta l'opportunita' di  indire  una  sessione  di  esami  per
l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla  Corte
di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta una sessione di esami  per  l'iscrizione  nell'albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte di  cassazione  e  alle
altre giurisdizioni superiori per l'anno 2020.

Art. 2 Per essere ammessi all'esame gli aspiranti devono: A) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati e avere esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali [...]

				Art. 2 
 
 
    1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti devono: 
      A) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati e avere
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali
e alle Corti di appello, o per almeno un anno qualora  gia'  iscritti
all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge
24 febbraio 1997, n. 27; 
      B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di  almeno  cinque
anni presso lo studio di un avvocato  che  eserciti  abitualmente  il
patrocinio davanti alla Corte di cassazione. 
    2. I candidati che, alla data di entrata in vigore della legge 24
febbraio 1997, n. 27,  erano  iscritti  all'albo  degli  avvocati  da
almeno un anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica  di
un anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso  lo  studio
di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio  dinanzi  la
Corte di cassazione. 
    3. Gli aspiranti dovranno  trovarsi  nelle  condizioni  richieste
prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione all'esame. 
    4. Il direttore generale della giustizia  civile  delibera  sulle
domande  di  ammissione  e  forma  l'elenco  dei  candidati  ammessi.
L'elenco  e'  depositato  almeno   quindici   giorni   liberi   prima
dell'inizio  delle  prove  negli  uffici   della   segreteria   della
commissione esaminatrice. 
    5. I candidati ai quali non  sia  stata  comunicata  l'esclusione
dall'esame sono tenuti  a  presentarsi,  a  pena  di  decadenza,  per
sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio  delle
stesse, secondo quanto sara' indicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - del  26
giugno 2020 . 
    6.  La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti.

Art. 3 Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo, corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia - [...]

				Art. 3 
 
 
    1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire,  improrogabilmente,  al  Ministero   della   giustizia   -
Dipartimento per gli affari di giustizia - direzione  generale  degli
affari interni - ufficio  II -  ordini  professionali  e  albi -  via
Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il termine del 19 giugno 2020. 
    2. Si considerano prodotte in tempo utile le  domande  spedite  a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il  termine  di
cui al precedente comma:  a  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. 
    3. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti: 
      A) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  dalla  quale
risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati
e l'anzianita' di essa, nonche' l'esercizio per almeno  cinque  anni,
ovvero per almeno un anno per coloro che si trovino nella  condizione
di cui all'art. 2, comma 2, del  presente  bando,  della  professione
davanti ai Tribunali ed alle Corti di appello; 
      B) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  di  un
avvocato che eserciti il patrocinio davanti alla Corte di cassazione,
il quale: 
        a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio  davanti
alla Corte di cassazione; 
        b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e  proficua
pratica di almeno cinque  anni,  ovvero  di  almeno  un  anno  per  i
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del presente bando, relativa  ai
giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato  stesso;
tale dichiarazione deve recare  il  visto  del  competente  consiglio
dell'Ordine forense. 
      C)  ricevuta  di  versamento  della   tassa   di   euro   20,66
(venti/sessantasei)  per  l'iscrizione   agli   esami,   da   versare
direttamente a  un  concessionario  della  riscossione  ovvero  a  un
istituto di credito o a una agenzia postale,  utilizzando  il  modulo
F/23 e indicando per tributo la voce 729/T: allo scopo si precisa che
per "codice ufficio" si intende  quello  dell'ufficio  delle  entrate
relativo al domicilio fiscale del candidato; 
      D) ricevuta del contributo  nella  misura  forfetaria  di  euro
75,00, ai sensi dell'art. 5, ultimo  comma,  della  legge  28  maggio
1936, n. 1003, da versare con le seguenti modalita' alternative: 
        bonifico bancario o postale sul  conto  corrente  con  codice
IBAN: IT67Z0760114500001020171755,  intestato  alla  Tesoreria  dello
Stato, indicando nella causale  "Abilitazione  patrocinio  Cassazione
anno 2020 - capo XI, cap. 2413, art. 15"; 
        bollettino postale sul conto corrente postale n.  1020171755,
intestato  alla  Tesoreria  dello  Stato,  indicando  nella   causale
"Abilitazione patrocinio Cassazione anno 2020 - capo XI,  cap.  2413,
art. 15"; 
        versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413,  art.
15, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato. 
    4. I candidati che presenteranno,  entro  il  termine  stabilito,
domande prive della richiesta  documentazione  o  con  documentazione
incompleta o non corretta, non saranno ammessi all'esame.

Art. 4 Le prove dell'esame sono scritte e orali. 2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia [...]

				Art. 4 
 
 
    1. Le prove dell'esame sono scritte e orali. 
    2.  Le  prove  scritte  sono  tre  e  consistono  ciascuna  nella
compilazione di ricorsi per  cassazione  rispettivamente  in  materia
civile, penale e amministrativa. La prova in  materia  amministrativa
puo' anche consistere in un ricorso al  Consiglio  di  Stato  o  alla
Corte dei conti in sede giurisdizionale. 
    3. Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati,  secondo
i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi
avverso  i  quali  sia  ammissibile  uno  dei  ricorsi  indicati  nel
precedente comma. 
    4.  La  scelta  delle  pronunce  giurisdizionali  o  degli   atti
amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei  ricorsi
e' fatta dal presidente della commissione. 
    5. Per  la  compilazione  di  ciascuno  dei  ricorsi  costituenti
oggetto delle prove sono assegnate sette ore. 
    6. E' inoltre  facolta'  della  commissione  di  consentire,  nei
giorni  delle   prove,   che   i   candidati   consultino,   ciascuno
separatamente, i libri,  le  pubblicazioni  e  le  riviste  che  essi
richiederanno  e  che  la  commissione  abbia  la   possibilita'   di
procurarsi.

Art. 5 Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi e' sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato [...]

				Art. 5 
 
 
    1. Sono ammessi alla prova orale i  candidati  dichiarati  idonei
nelle prove scritte.  L'elenco  degli  ammessi  e'  sottoscritto  dal
presidente, il quale fissa contemporaneamente per  ciascun  candidato
il giorno e l'ora della prova orale. 
    2. La mancata presentazione alle  prove  sara'  considerata  come
rinuncia all'esame.

Art. 6 La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle [...]

				Art. 6 
 
 
    1. La prova orale consiste nella discussione di  un  tema  avente
per oggetto una contestazione giudiziale, nella  quale  il  candidato
dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori. 
    2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il
tema. 
    3. La prova orale e' pubblica e deve durare non  meno  di  trenta
minuti per ciascun candidato.

Art. 7 Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di sette decimi, avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di [...]

				Art. 7 
 
 
    1.  Sono   dichiarati   idonei   i   candidati   che   conseguano
complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di
sette decimi, avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna  di
esse. 
    2. Ultimate le prove orali, la  commissione  forma  l'elenco  dei
candidati che hanno conseguito l'idoneita'.

Art. 8 Le prove scritte si svolgeranno nelle date che verranno indicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - del 26 giugno 2020. [...]

				Art. 8 
 
 
    1. Le prove  scritte  si  svolgeranno  nelle  date  che  verranno
indicate nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami" - del 26 giugno 2020 . 
    2. La prova orale avra' luogo in Roma presso il  Ministero  della
giustizia, via Arenula n. 70 nei giorni fissati dal presidente  della
commissione, a norma del precedente art. 5. 
    3. Si osservano le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24
e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9 I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l'ausilio di cui necessitano in relazione alla condizione di disabilita' nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. [...]

				Art. 9 
 
 
    1. I  candidati  portatori  di  handicap  devono  indicare  nella
domanda l'ausilio di cui necessitano in relazione alla condizione  di
disabilita' nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 
    2. Per i predetti candidati  la  commissione  provvede  ai  sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 10 Con successivo decreto ministeriale sara' nominata la commissione esaminatrice. Roma, 26 febbraio 2020 [...]

				Art. 10 
 
 
    1.  Con  successivo  decreto  ministeriale  sara'   nominata   la
commissione esaminatrice. 
      Roma, 26 febbraio 2020 
 
                                         Il direttore generale: Mimmo

Torna su