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- Atto numero 22E03408 del 25-03-2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Selezione pubblica per la copertura di posti di dirigente scolastico da destinare all'estero, per le aree linguistiche inglese e tedesco, anno scolastico 2022-2023. (22E03408)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25-03-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Selezione pubblica per la copertura di posti di dirigente scolastico da destinare all'estero, per le aree linguistiche inglese e tedesco, anno scolastico 2022-2023. (22E03408)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Data: 25-03-2022
- Scadenza: 24-04-2022
Art. 1 Definizioni
IL DIRETTORE GENERALE
per la diplomazia pubblica e culturale
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Disciplina della scuola
italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera
h), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e in particolare gli articoli
18, 19, 20 e 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente
disposizioni legislative speciali riguardanti l'ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
"Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 Regolamento recante "Norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo";
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti";
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante "Riconoscimento dei
titoli di specializzazione in italiano Lingua 2";
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Codice in materia di
protezione dei dati personali";
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
"Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica";
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione
digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna", a norma dell'art. 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo
civile", ed in particolare l'art. 32;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa", ed in particolare l'art.
38;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2012)", e in particolare l'art. 15;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004,
n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi
2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del
succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018,
n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale
dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo
della scuola da inviare all'estero;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante
"Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della ricerca" convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023" e in particolare l'art. 1,
commi 975 e 976;
Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 21 marzo 2016, n. 170 relativa
all'accreditamento degli enti di formazione;
Attesa la necessita' di indire la procedura di selezione per la
formulazione delle graduatorie dei dirigenti scolastici, aree
linguistiche inglese e tedesco, di cui ai decreti direttoriali MAECI
3 agosto 2021, n. 3240 e successiva rettifica, e 10 settembre 2021,
n. 3344 e successiva rettifica, che risultano in via di esaurimento,
dalle quali si attingera' prioritariamente per le nomine, al fine di
garantire la tempestiva copertura dei posti di dirigenti scolastici
previsti dal contingente ex art. 18, comma 1, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2021, n. 72, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022, reg.
n. 83, di nomina dell'ambasciatore Pasquale Terracciano a direttore
generale della Direzione generale per la diplomazia pubblica e
culturale;
Sentito il Ministero dell'istruzione;
Esperite le relazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a. MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b. MI: Ministero dell'istruzione;
c. MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
d. DGDP: Direzione generale per la diplomazia pubblica e
culturale;
e. decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64;
f. colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo;
g. commissione: commissione giudicatrice di cui all'art. 16 del
presente bando;
h. DS: dirigente/i scolastico/i.
Art. 2 Posti da coprire
Art. 2
Posti da coprire
1. Al fine di procedere alle destinazioni all'estero di dirigenti
scolastici, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e' indetta la
presente procedura di selezione per le aree linguistiche inglese e
tedesco.
2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del
MAECI e del MI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per
esigenze sopravvenute.
Art. 3 Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione
Art. 3
Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione
1. Alla selezione sono ammessi a partecipare i dirigenti
scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative italiane
statali, assunti con contratto a tempo indeterminato, che all'atto
della domanda abbiano maturato, dopo il periodo di prova, un servizio
effettivamente prestato di almeno tre anni in territorio
metropolitano nel ruolo di appartenenza. Non si valuta l'anno
scolastico in corso.
2. Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a. nell'arco della sola carriera di dirigente scolastico
abbiano gia' svolto piu' di un mandato all'estero anche se inferiore
o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo
l'effettiva assunzione in servizio;
b. abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o
comunque un mandato superiore a sei anni;
c. non possano assicurare una permanenza all'estero per sei
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023. Di anno
in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la
destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalla
graduatoria coloro che non potranno assicurare la permanenza
all'estero per i successivi sei anni;
d. prestino attualmente servizio all'estero, in quanto non
sarebbe garantito il sessennio in territorio nazionale previsto
dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo.
Art. 4 Requisiti culturali e professionali dei dirigenti scolastici di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto interministeriale n. 634/2018
Art. 4
Requisiti culturali e professionali dei dirigenti scolastici di cui
all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto interministeriale n. 634/2018
1. I requisiti culturali richiesti ai dirigenti scolastici da
destinare all'estero sono:
a. avere una certificazione della conoscenza delle lingue per
cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro comune
europeo di riferimento (QCER), rilasciata da uno degli enti
certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli affari
internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive
modificazioni.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012,
n. 3889 "e' valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il
possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera";
b. aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della
durata non inferiore a venticinque ore, organizzata da soggetti
accreditati dal MI ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016, n. 170
su tematiche afferenti all'intercultura, all'internazionalizzazione o
al management.
2. I requisiti professionali richiesti ai dirigenti scolastici da
inviare all'estero sono:
a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo
servizio in Italia nel ruolo di appartenenza. Non si valuta l'anno
scolastico in corso;
b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
c. non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
Art. 5 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione
Art. 5
Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione
1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente via
pec, a lui intestata, avente ad oggetto "Selezione dirigenti
scolastici lingua inglese e/o lingua tedesca", utilizzando
esclusivamente l'allegato 2 (modello di domanda - reperibile sul sito
istituzionale del MAECI al seguente link
https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.
zip - costituente parte integrante del presente bando), debitamente
compilato in ogni sua parte con invio al seguente indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
La domanda deve essere inviata entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami" - nonche' contestualmente pubblicato sul sito
istituzionale del MAECI (al seguente link
https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.
zip) su cui sara' pubblicato in formato editabile il modello di
domanda. Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della
domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e
indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto
termine.
Costituira' codice identificativo univoco della domanda un numero
assegnato a ciascun candidato dall'ufficio ricevente della DGDP; tale
numero sara' comunicato alla pec di ciascun candidato ed ha valore di
ricevuta di avvenuta iscrizione alla procedura di selezione.
Detto codice costituira' il riferimento per tutte le
comunicazioni riguardanti la procedura di selezione.
2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000 , n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove
risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella
domanda stessa e devono essere inderogabilmente posseduti entro il
termine di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura selettiva, pena esclusione dalla
selezione. In qualsiasi momento l'amministrazione puo' procedere a
controlli, anche a campione, sulla veridicita' della documentazione
esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai
partecipanti.
I certificati di lingua e di intercultura o management rilasciati
da enti privati accreditati, il certificato di equivalenza o di
equipollenza dei titoli conseguiti all'estero e la copia del
documento di identita' in corso di validita' devono essere allegati
alla domanda. I titoli autocertificati rilasciati da istituzioni
pubbliche saranno accertati dall'amministrazione.
I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore
di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui
all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il
candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'.
3. Il candidato e' tenuto ad indicare il numero telefonico,
nonche' il recapito di pec intestata al candidato (requisito
necessario per le future comunicazioni) presso cui chiede di ricevere
le comunicazioni relative alla selezione. Il candidato si impegna a
far conoscere, entro i termini di presentazione della domanda, le
variazioni con pec al seguente indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it Eventuali variazioni di residenza o
di pec intervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione
della domanda, dovranno essere comunicate con pec al seguente
indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
L'amministrazione non assume responsabilita' per lo smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di pec oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda,
nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
4. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali
forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverra'
esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura
delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione all'estero, per
le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il
titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI.
5. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per
lo svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi,
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi.
Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidita'
temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta via pec
corredata di certificato medico attestante la necessita' di ausili
e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
6. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente
articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
7. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI
puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati, sia nelle
more dello svolgimento della procedura, nonche' per tutto il tempo
della validita' delle graduatorie per difetto dei requisiti richiesti
che devono essere posseduti all'atto della presentazione della
domanda.
L'esclusione e' disposta con decreto del direttore generale della
DGDP del MAECI, notificato all'interessato per pec.
Art. 6 Selezione
Art. 6
Selezione
La procedura si articola in una selezione, per titoli e
colloquio, comprensivo dell'accertamento linguistico che si svolgera'
in modalita' telematica o in presenza.
Art. 7 Selezione per titoli
Art. 7
Selezione per titoli
1. La selezione per titoli e' volta ad individuare i candidati
che hanno accesso al colloquio.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di
servizio previsti dall'Allegato 1 al presente bando e devono essere
conseguiti, o laddove previsto, riconosciuti entro la scadenza del
termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli
culturali, professionali e di servizio dichiarati nella domanda di
partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si
valuta in sessantesimi secondo le modalita' indicate nell'Allegato 1.
4. All'esito della valutazione dei titoli, la commissione
predispone l'elenco dei candidati, individuati con il rispettivo
codice identificativo univoco, non ammessi al colloquio in quanto in
difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 15 punti
nella valutazione dei titoli.
Detto elenco sara' pubblicato sul sito istituzionale del MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP.
Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre,
dieci giorni dalla pubblicazione. L'amministrazione, esaminati i
reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio.
Art. 8 Elenchi ammessi al colloquio
Art. 8
Elenchi ammessi al colloquio
1. Gli elenchi degli ammessi al colloquio, individuati con il
rispettivo codice identificativo univoco, sono predisposti dalla
commissione sulla base del punteggio dei titoli culturali,
professionali e di servizio, dichiarati dai candidati nella domanda e
che abbiano raggiunto almeno 15 punti nella valutazione dei titoli.
Detti elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale del MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP.
2. L'inserimento in detti elenchi non e' titolo sufficiente per
la destinazione all'estero che riguardera' solamente i candidati che
supereranno il colloquio, di cui al successivo art. 9, con un
punteggio minimo di punti 24/40.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre,
dieci giorni dalla pubblicazione. L'amministrazione, esaminati i
reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio.
Art. 9 Colloquio
Art. 9
Colloquio
1. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta per
il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative nelle
lingue inglese/tedesco, la conoscenza del funzionamento del sistema
scolastico italiano all'estero, degli strumenti di promozione
culturale, della normativa sul servizio all'estero del personale
della scuola e delle caratteristiche generali delle realta' educative
e dei sistemi scolastici dei principali paesi delle suddette aree
linguistiche. Prima di iniziare i colloqui sara' resa pubblica dalla
commissione una griglia contenente i criteri di valutazione.
2. Al colloquio la commissione attribuisce un punteggio massimo
di 40 punti. Superera' il colloquio il candidato che avra' raggiunto
il punteggio minimo di 24/40. Coloro i quali non raggiungeranno detto
punteggio minimo non avranno titolo all'inserimento nella graduatoria
di merito.
3. La commissione pubblichera' sul sito istituzionale del MAECI,
con valore di notifica a tutti gli effetti, un avviso relativo al
calendario dei colloqui, all'indicazione delle modalita' di
svolgimento degli stessi - in presenza o in modalita' telematica
tramite la piattaforma Cisco-webex - e dell'orario di inizio degli
stessi. Il candidato dovra' esibire valido documento per la procedura
di riconoscimento.
4. I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando.
5. La mancata partecipazione al colloquio, senza giustificato
motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale
assenza al colloquio deve essere comunicata tempestivamente
producendo idonea giustificazione e una richiesta di
ri-calendarizzazione, a pena di esclusione, dalla procedura. Nel caso
di accoglimento della richiesta si procedera' alla
ri-calendarizzazione del colloquio non oltre la data dell'ultimo
giorno previsto dal calendario dei colloqui.
Art. 10 Graduatorie di merito
Art. 10
Graduatorie di merito
1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma
del punteggio conseguito per i titoli di cui all'art. 8 e per il
colloquio di cui all'art. 9.
A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di
cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994. Al termine dei colloqui la commissione
formulera' le graduatorie di merito sulla base del punteggio dei
titoli e di quello del colloquio.
2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con
decreto del direttore generale della DGDP e sono pubblicate sul sito
istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di
sei anni. In caso di esaurimento o mancanza delle graduatorie, le
procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza.
Art. 11 Destinazione all'estero
Art. 11
Destinazione all'estero
1. Previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base delle
graduatorie di cui all'art. 10 del presente bando, destina i
candidati inseriti nella graduatoria di merito, sui posti
disponibili.
2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste, le
graduatorie di cui all'art. 10 saranno utilizzate solo dopo
l'esaurimento delle graduatorie tuttora vigenti di cui ai decreti
direttoriali MAECI 3 agosto 2021, n. 3240 e successiva rettifica, e
10 settembre 2021, n. 3344, e successiva rettifica.
Art. 12 Presentazione dei documenti di rito
Art. 12
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i
documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la destinazione
all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge del 12 novembre 2011,
n. 183 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 13 Depennamento dalle graduatorie
Art. 13
Depennamento dalle graduatorie
1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la
destinazione, non assume servizio, nonche' quello che si trova nelle
condizioni previste dall'art. 5, comma 7, e' depennato dalla relativa
graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
assegnatari di sede, il MAECI procede, mediante scorrimento delle
graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in base alle
procedure del presente bando.
Art. 14 Ricorsi
Art. 14
Ricorsi
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura e'
ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 15 Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 15
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione alla procedura selettiva avverra' con l'utilizzo anche
delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a
terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai
fini di elaborazioni statistiche.
2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento
UE n. 679/2016 e al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento, per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste al MAECI, titolare del trattamento
dei dati. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta
l'automatica esclusione dalla selezione.
3. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l'utente puo'
contattare il responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
del MAECI (tel. centralino: +39 06/36911); peo: rpd@esteri.it - pec:
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4. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati,
l'interessato puo' presentare un reclamo all'RPD del MAECI. In
alternativa, puo' rivolgersi al garante per la protezione dei dati
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Art. 16 Composizione e compiti delle commissioni. Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione
Art. 16
Composizione e compiti delle commissioni. Condizioni ostative
all'incarico di presidente e componente di commissione
1. Con decreto del direttore generale della DGDP del MAECI
saranno costituite le commissioni necessarie, ciascuna presieduta da
un funzionario diplomatico/dirigente tecnico/dirigente
scolastico/dirigente amministrativo e formate da due componenti
scelti tra dirigenti scolastici esperti nelle tematiche oggetto del
colloquio di cui all'art. 8, comma 1. Della commissione fa parte
anche un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il
MAECI. Le commissioni potranno essere integrate con membri aggiuntivi
ai fini dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei candidati.
2. In base al numero delle domande pervenute, la commissione
iniziale potra' essere integrata prevedendo delle sottocommissioni
composte da un presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti
ed un segretario. Il presidente della commissione iniziale coordina i
lavori delle sottocommissioni.
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo, ai
membri della commissione non spettano compensi, gettoni o indennita'
di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha
il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure e
di redigere le graduatorie di cui al presente bando.
4. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e
componente di commissione:
avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per cui sia stata esercitata l'azione penale;
avere in corso procedimenti disciplinari;
essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto la
riabilitazione;
essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data
di pubblicazione del presente bando e, se in quiescenza, aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione:
non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione;
non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un
candidato;
non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata;
non devono essere in servizio all'estero alla data di
svolgimento dei colloqui.
Art. 17 Pubblicazione
Art. 17
Pubblicazione
Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - nonche'
contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (al seguente link:
https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.
zip).
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale Lazio.
Roma, 9 marzo 2022
Il direttore generale: Terracciano
Allegato 1
Allegato 1
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI
SERVIZIO PER LA PROCEDURA DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI
(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)
Parte di provvedimento in formato grafico