MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia. (18E02700)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27-03-2018

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia. (18E02700)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • Data: 27-03-2018
  • Scadenza: 27-04-2018

Art. 1 Posti a concorso

			IL DIRETTORE GENERALE 
                 per le risorse umane e finanziarie 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche  e  integrazioni,  contenente  il  testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modifiche    ed    integrazioni,    concernente    "Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,   e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  contenente  le   norme   di
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  concernente  il
"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2004,
n. 108, sull'istituzione, l'organizzazione  e  il  funzionamento  del
ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, e successive modifiche ed integrazioni, concernente  il
regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla  qualifica  di
dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, contenente il "Regolamento recante  riordino  del  sistema  di
reclutamento e formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole
pubbliche di formazione"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e  donna",  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
concernenti rispettivamente, l'attuazione della direttiva  2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica,  e   l'attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la  parita'  di  trattamento  tra  le  persone,  senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di  handicap,  di
eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente "Norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi"; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante   la   "Legge   quadro   per    l'assistenza,
l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone  disabili",  come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  concernente  "Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili"; 
    Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della legge n.  104
del 1992; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333, recante il "Regolamento di esecuzione della  legge  12  marzo
1999, n. 68"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente "Nuove norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche  ed
integrazioni,  concernente  misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla legge  16  giugno
1998, n. 191; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  il
"Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio   dell'economia",   ed   in
particolare l'art. 42; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione  digitale"  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre  2006,  n.  305,   concernente   il   "Regolamento   recante
identificazione dei dati sensibili  e  giudiziari  trattati  e  delle
relative  operazioni  effettuate   dal   Ministero   della   pubblica
istruzione"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed  integrazioni,
ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio  per  via  telematica
delle domande per  la  partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica  -  riguardante  le
modalita' di presentazione delle domande di  ammissione  ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in  legge
7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la  revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,  ed  in
particolare l'art. 2; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
2005,  n.  68,  recante  disposizioni  per  l'utilizzo  della   posta
elettronica certificata; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive  modifiche  ed
integrazioni, recante "Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', nonche' in  materia  di  processo
civile" ed in particolare l'art. 32; 
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  successive  modifiche
ed integrazioni, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica", ed in particolare l'art. 39; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  recante  il
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive  modifiche  ed
integrazioni, contenente "Delega al Governo per  il  conferimento  di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma  della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche"; 
    Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante  la  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti"; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche  ed
integrazioni, concernente disposizioni in materia di giurisdizione  e
controllo della Corte dei conti; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
marzo 1995, recante "Determinazione dei compensi da corrispondere  ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza  di   tutti   i   tipi   di   concorso   indetti   dalle
amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla "Legge  di
contabilita' e finanza pubblica"; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed,  in  particolare,  il
comma 45 dell'art. 4 che ha stabilito il versamento di un diritto  di
segreteria per la copertura delle spese della procedura  relativa  ai
concorsi  per  il  reclutamento  del  personale  dirigenziale   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visti i commi da 607 a 612 dell'art. 1 della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, recante il "Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2018-2020"    che    autorizza    il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ad avviare procedure concorsuali per
il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, nei limiti della vigente
dotazione organica,  di  duecentocinquantotto  unita'  di  personale,
dotate  di  competenze  professionali   di   natura   amministrativa,
giuridica e contabile, di cui cinque dirigenti di seconda fascia; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  commi  376  e  377
dell'art. 1, recante "Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge  finanziaria  2008)"  ed  il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 come modificato  dalla  legge  di
conversione n. 121, del 14  luglio  2008,  istitutivo  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 98, recante il "Regolamento di  organizzazione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"; 
    Visto il decreto  ministeriale  26  settembre  2014,  n.  753,  e
successive modifiche ed  integrazioni,  concernente  l'individuazione
degli    uffici    di    livello    dirigenziale     non     generale
dell'Amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e i decreti ministeriali 18 dicembre
2014, numeri 908-925  relativi  ad  organizzazione  e  compiti  degli
uffici scolastici regionali del medesimo Ministero; 
    Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale dirigente dell'area  I
dipendente dalle amministrazioni  pubbliche  comprese  nel  "Comparto
ministeri"; 
    Considerata l'esigenza, recepita nel comma 607 dell'art. 1  della
citata legge 27 dicembre 2017, n.  205,  di  rafforzare,  nell'ambito
dell'Amministrazione   centrale   e    periferica    del    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le   funzioni
istituzionali di supporto alle istituzioni scolastiche  autonome  per
lo svolgimento di attivita' amministrative non strettamente  connesse
alla gestione del servizio istruzione, tra le quali la  gestione  del
contenzioso; 
    Visto il successivo comma 610 dell'art. 1 della medesima legge n.
205/2017 secondo cui  le  assunzioni  dei  vincitori  possono  essere
effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie ed  alle
disposizioni dell'art. 4, commi 3, 3-bis, 3-ter  e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali di cui all'art. 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114; 
    Visto che, per l'attuazione di quanto sopra detto, e' autorizzata
la spesa di 846.171,94 euro per l'anno 2018 e di  10.154.063,21  euro
annui a decorrere dall'anno 2019 e che agli oneri  connessi,  pari  a
846.171,94 euro per l'anno 2018  ed  a  10.154.063,21  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2019, si provvede,  per  l'anno  2018,  a  valere
sulle vigenti facolta' assunzionali  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca mentre, per l'anno  2019,  quanto  a
1.531.074,71 euro, a valere sulle vigenti facolta'  assunzionali  del
medesimo Ministero e, quanto a 8.622.988,5 euro,  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'art.  58,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  concernente
"Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario" e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  "Riforma  degli
ordinamenti  didattici  universitari"  e  successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509   e
successive modifiche ed  integrazioni,  riguardante  il  "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000,  recante  "Determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche" e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270   e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  concernente  "Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  16  marzo  2007,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante la determinazione delle classi  di
laurea magistrale; 
    Visto il decreto interministeriale 9  luglio  2009  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante  l'equiparazione  tra  diplomi  di
lauree  vecchio   ordinamento,   lauree   specialistiche   e   lauree
magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la legge 20  dicembre  2010,  n.  240,  recante  "Norme  in
materia di organizzazione delle universita', di personale  accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario"; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre  2000,  n.  6350,  nonche'
l'art. 8, comma 3 della legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4; 
    Visto il parere della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento funzione pubblica del 16 giugno 2008, n. 42; 
    Considerata  la  vigente  disciplina  di  legge  in  materia   di
equipollenze ed equiparazione dei titoli  di  studio  ai  fini  della
partecipazione ai concorsi pubblici; 
    Ritenuto di dover precisare che ai fini  del  presente  bando  si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di  durata
non inferiore a quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea  specialistica  (LS),  il  titolo  accademico,  di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM) ai  sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270; per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a  ciclo  unico
della durata di cinque anni o di  sei  anni,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale  2
marzo 2011; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  a  cinque  posti,
per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di
seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
    2. Il trenta per cento dei  posti  a  concorso  e'  riservato  al
personale di ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. 
    3. I candidati che intendano avvalersi della suddetta riserva  ne
devono fare espressa richiesta nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 6. 
    4. Il posto riservato, qualora non  coperto,  e'  assegnato  agli
altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Art. 2 Titoli di preferenza

				Art. 2 
 
 
                        Titoli di preferenza 
 
 
    1.  In  materia  di  titoli  di  preferenza   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive   modifiche   ed
integrazioni. 
    2. Gli eventuali titoli di preferenza, per poter  essere  oggetto
di valutazione, devono essere posseduti alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. I titoli di preferenza sono valutati  esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva.

Art. 3 Requisiti di ammissione

				Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) diploma di laurea (DL), oppure  laurea  specialistica  (LS),
oppure laurea magistrale (LM), rilasciati da  universita'  statali  e
non    statali    accreditate    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca.  I  titoli  accademici  rilasciati
dalle  universita'  straniere  saranno  considerati   utili   purche'
riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi  dell'art.  38,
comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  A  tal  fine,
nella  domanda  di  concorso  devono  essere  indicati,  a  pena   di
esclusione,  gli  estremi   del   provvedimento   di   riconoscimento
dell'equiparazione al  corrispondente  titolo  di  studio  rilasciato
dalle  universita'  italiane  in  base  alla  normativa  vigente.  Le
equiparazioni  devono  sussistere  alla  data  di  scadenza  per   la
presentazione delle domande; 
      d) trovarsi in una delle seguenti posizioni: 
        1) dipendenti di ruolo delle  pubbliche  amministrazioni,  in
possesso di laurea specialistica (LS), oppure laurea magistrale (LM),
oppure diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento, come descritti
al punto c), che abbiano compiuto almeno cinque anni di  servizio  o,
se  in  possesso  del  dottorato  di  ricerca  o   del   diploma   di
specializzazione conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni  funzionali
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso  del  dottorato  di
ricerca o del diploma di laurea. Il periodo di servizio richiesto e',
altresi',  ridotto  a   quattro   anni   per   i   dipendenti   delle
amministrazioni statali  che  siano  stati  reclutati  a  seguito  di
corso-concorso per ricoprire posizioni funzionali per l'accesso  alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; 
        2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in  enti
e  strutture  pubbliche  non  comprese  nel  campo  di   applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
muniti di diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno  due  anni
le funzioni dirigenziali; 
        3) aver ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati  in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti del diploma di laurea; 
        4) cittadini italiani, forniti  di  diploma  di  laurea,  che
abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno  quattro  anni
presso enti od organismi  internazionali,  esperienze  lavorative  in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea; 
      e) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al  posto
da ricoprire; 
      f) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i
cittadini soggetti a tale obbligo. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo,  nonche'  coloro  che  siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina  o  l'assunzione  mediante  la
produzione di documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,
ovvero licenziati ai sensi  della  vigente  normativa  di  legge  e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano  riportato  condanne  penali
con sentenza passata in giudicato  per  reati  che  costituiscono  un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 
    3. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso.

Art. 4 Esclusione dal concorso

				Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. In caso di difetto dei requisiti di  ammissione,  nonche'  per
l'eventuale mancata osservanza dei termini  perentori  stabiliti  nel
presente bando, l'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale
di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con
provvedimento  del  direttore  generale  per  le  risorse   umane   e
finanziarie. 
    2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove.

Art. 5 Termine e modalita' di presentazione della domanda

				Art. 5 
 
 
         Termine e modalita' di presentazione della domanda 
 
 
    1. La presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso
potra' avvenire unicamente utilizzando l'applicazione accessibile  al
seguente  indirizzo  web:   bando5dirigenti-miur.cineca.it   mediante
registrazione all'applicazione stessa o utilizzo di credenziali SPID. 
    Alla   fine   della   compilazione   dei   campi   indicati,   la
sottoscrizione della  domanda  di  partecipazione  al  concorso  deve
essere effettuata, a  pena  di  irricevibilita',  secondo  una  delle
seguenti modalita': 
      a) mediante firma digitale: 
        a.1) gli utenti che posseggono un dispositivo di firma (smart
card, token USB) collegato  al  proprio  personal  computer  potranno
sottoscrivere la domanda utilizzando il software di  firma  integrato
nell'applicazione in uso. La compatibilita' dei dispositivi di  firma
puo' essere verificata utilizzando i  servizi  di  verifica  presenti
all'interno dell'applicazione; 
        a.2) gli utenti che non dispongono di  dispositivi  di  firma
digitale compatibili e i titolari di firme digitali remote che  hanno
accesso a un portale per la  sottoscrizione  di  documenti  generici,
potranno salvare sul proprio PC il file pdf generato dal  sistema  e,
senza in alcun modo modificarlo,  firmarlo  digitalmente  in  formato
CAdES: verra' generato un file con estensione .p7m che dovra'  essere
nuovamente caricato sul sistema; 
      b)  mediante  credenziali  SPID:  gli   utenti   che   accedono
all'applicazione utilizzando le  proprie  credenziali  SPID  (Sistema
pubblico di identita' digitale) concluderanno la presentazione  della
domanda   di   partecipazione   seguendo   la   relativa    procedura
automatizzata. 
    2. La procedura di compilazione ed invio on-line  della  domanda,
tramite l'inserimento dei  dati  richiesti,  deve  essere  effettuata
entro le ore 12,00 del 27 aprile 2018. 
    3.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere  del  termine  ultimo  per  la  presentazione,  non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai  fini
della partecipazione al concorso, in caso di piu'  invii,  si  terra'
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima. 
    4. Non sono prese in considerazione, ai fini della partecipazione
al concorso, le domande presentate o inviate con modalita' diverse da
quelle sopra indicate.

Art. 6 Domanda di partecipazione

				Art. 6 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. Ciascun  concorrente  nella  domanda  di  partecipazione  deve
dichiarare sotto la propria responsabilita': 
      a) il cognome ed il nome; 
      b) la data, il comune, la provincia e l'eventuale Stato  estero
di nascita, nonche' il codice fiscale; 
      c) l'indirizzo di residenza  (via,  indirizzo,  numero  civico,
comune, codice di avviamento postale); 
      d) il possesso della cittadinanza italiana; 
      e) il godimento  dei  diritti  civili  e  politici,  ovvero  le
ragioni del mancato godimento dei diritti civili e politici; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero  il
motivo della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g) la posizione regolare nei confronti del  servizio  di  leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      h) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per  aver  conseguito  la  nomina  o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o  viziati  da
nullita'  insanabile,  ovvero  licenziato  ai  sensi  della   vigente
normativa di legge e/o contrattuale; 
      i) di non aver riportato condanne penali con  sentenza  passata
in   giudicato   per   reati   che   costituiscono   un   impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere  in
corso  procedimenti  penali,  ne'  procedimenti  amministrativi   per
l'applicazione di misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  nonche'
precedenti  penali  a  proprio  carico  iscrivibili  nel   casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne e i procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
      l) il titolo di studio posseduto  tra  quelli  previsti,  quali
requisiti di ammissione, al punto c) del comma 1 del precedente  art.
3, con l'indicazione dell'universita' che  lo  ha  rilasciato,  della
data in cui  e'  stato  conseguito  e  degli  estremi  dell'eventuale
provvedimento di equiparazione; 
      m)  in  quale  posizione  si  trovi  tra  quelle  elencate  nel
precedente art. 3, precisando: 
        se si trova  nella  posizione  1)  la  qualifica  attualmente
rivestita e la  sua  decorrenza,  l'ufficio  e  l'amministrazione  di
appartenenza,  nonche'  l'attuale  sede  di   servizio,   l'eventuale
possesso  del  titolo  di  dottore  di  ricerca  o  del  diploma   di
specializzazione, fornendone  i  relativi  estremi  e  se  sia  stato
reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso; 
        se si trova  nella  posizione  2)  la  qualifica  attualmente
rivestita e la sua  decorrenza,  l'ufficio,  l'ente  o  la  struttura
pubblica di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio; 
        se si trova nella posizione 3) l'ufficio e  l'amministrazione
presso i quali ha  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati,
nonche' il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni; 
        se  si  trova  nella  posizione  4)  l'ente   o   l'organismo
internazionale presso il quale  ha  maturato  esperienze  lavorative,
indicando il periodo di servizio,  nonche'  la  posizione  funzionale
nella quale ha svolto il predetto servizio; 
      n)  gli  estremi  di  eventuali  provvedimenti  relativi   alla
concessione di periodi di  aspettativa  autorizzati,  la  durata  dei
periodi stessi, nonche' ogni  altro  provvedimento  interruttivo  del
computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere  resa
anche se negativa; 
      o) l'eventuale diritto alla riserva e/o di essere  in  possesso
dei titoli di preferenza di cui al precedente  art.  2  del  presente
bando; 
      p)  l'eventuale   necessita',   in   relazione   alla   propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento
delle prove di esame; 
      q)  gli  estremi  della  ricevuta  del  bonifico  (numero  CRO)
relativo al pagamento dei diritti di segreteria di cui al  successivo
comma 5 del presente articolo. 
    2. L'amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  partecipanti  alla
procedura, i quali si intendono consapevoli delle  conseguenze  sotto
il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive  modifiche  ed
integrazioni,  ivi  compresa  la  perdita  degli  eventuali  benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
    3. Nella domanda di ammissione  occorre,  altresi',  inserire  il
domicilio (se  diverso  dalla  residenza)  presso  il  quale  ciascun
candidato intende ricevere le  comunicazioni  relative  al  concorso,
unitamente  ad  un  recapito  telefonico,  un  indirizzo   di   posta
elettronica  ordinaria  (peo)  o  certificata  (pec).  I   candidati,
inoltre, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione  di
indirizzo e/o domicilio  presso  il  quale  si  intende  ricevere  le
comunicazioni del concorso  intervenuta  successivamente  all'inoltro
della  domanda  di  partecipazione,   a   mezzo   posta   elettronica
certificata (pec), all'indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it oppure
a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata  al
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale  del
Ministero - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma. 
    4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  nel  caso
di dispersione e/o ritardata ricezione  da  parte  dei  candidati  di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione  del
cambiamento del recapito indicato nella domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telematici o altre cause non  imputabili  a  colpa
dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore. 
    5. Per la partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 4, comma
45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e'  dovuto  un  diritto  di
segreteria, quale contributo  per  la  copertura  delle  spese  della
procedura. L'importo e' fissato in 15,00  euro  da  versare  mediante
bonifico      sul      conto       corrente       bancario       IBAN
IT48O0100003245348013355006 -   Roma   succursale,   intestato   alla
Tesoreria dello Stato "Entrate eventuali  e  diverse  concernenti  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca", art.  6
"Altre entrate di carattere straordinario" - cap. 3550, capo XIII con
la  causale   "Partecipazione   concorso   n.   5   posti   dirigenti
amministrativi di seconda fascia"  ed  indicando  il  proprio  codice
fiscale. 
    6. Non sono considerate valide le domande inviate  con  modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine  suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto  rispetto  a  quanto
prescritto nel presente bando di concorso.

Art. 7 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

				Art. 7 
 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli  4
e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nell'espletamento  della
prova  preselettiva  e  delle  prove  scritte,  anche  da   personale
individuato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca. 
    2. Il candidato diversamente abile, che richieda l'assegnazione e
concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per  l'espletamento  della
prova,  dovra'  documentare  la  propria  disabilita'  con   apposita
dichiarazione  resa  dalla  commissione  medico  legale  dell'Azienda
sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e
trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento  indirizzata
al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale  del
Ministero - viale Trastevere n. 76/A - 00153  Roma,  oppure  a  mezzo
posta      elettronica      certificata      (pec)      all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it  entro  e  non  oltre  i  venti  giorni
successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, unitamente alla specifica  autorizzazione
al Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  al
trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare
le limitazioni che la disabilita' determina in funzione  delle  prove
di concorso. La concessione  ed  assegnazione  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi  ai  candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta   sara'
determinata ad insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice
sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame  obiettivo  di
ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale  documentazione,  nei
tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di  organizzarsi
per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    3.  Il  candidato  affetto  da  invalidita'  uguale  o  superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e'  tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso  alle  prove
scritte,  sempre  previa  presentazione,  con  le  medesime  suddette
modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 2,  della
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita'. A tal fine,  il  candidato  nella  domanda  compilata
on-line dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. 
    4.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,   dovranno   essere   adeguatamente   documentate,    con
certificazione medica, rilasciata da struttura  pubblica,  che  sara'
valutata dalla competente commissione esaminatrice e  tempestivamente
comunicata,  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento
indirizzata al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca - Dipartimento per la  programmazione  e  la  gestione  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per  le
risorse umane e finanziarie - Ufficio II  reclutamento  e  formazione
del personale del Ministero - viale Trastevere n. 76/A - 00153  Roma,
oppure a mezzo  posta  elettronica  certificata  (pec)  all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it

Art. 8 Diario delle prove scritte o preselettiva: comunicazioni ai candidati

				Art. 8 
 
 
Diario delle prove scritte o preselettiva: comunicazioni ai candidati 
 
 
    1. nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" del 29 maggio 2018   verra'  dato  avviso
delle modalita', della sede, della data  e  dell'ora  di  svolgimento
delle prove scritte ovvero delle eventuali prove preselettive  o  del
loro eventuale rinvio. 
    2. Le medesime informazioni, come anche le  altre  comunicazioni,
saranno disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, mediante pubblicazione al portale accessibile al
seguente indirizzo web: bando5dirigenti-miur.cineca.it 
    Le  informazioni  personali  relative  allo  svolgimento  ed   ai
risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili sempre
dal suddetto indirizzo all'interno dell'area  riservata  predisposta,
utilizzando le credenziali fornite al momento dell'autenticazione.

Art. 9 Commissione esaminatrice

				Art. 9 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. Con successivo provvedimento  sara'  nominata  la  commissione
esaminatrice. 
    2. Per supplire ad eventuali temporanee  assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. La commissione esaminatrice  puo'  essere  integrata  in  ogni
momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua  inglese  e  da
uno o piu' componenti esperti di informatica. 
    4. Qualora il numero dei candidati che abbiano sostenuto le prove
scritte superi  le  mille  unita',  la  commissione,  con  successivo
decreto, puo' essere integrata  di  un  numero  di  componenti  e  di
segretari aggiunti, tali da permettere, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni.

Art. 10 Prove d'esame

				Art. 10 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due  prove  scritte  ed  un  colloquio
interdisciplinare e sono diretti ad  accertare  il  possesso  di  una
adeguata cultura giuridico-amministrativa, nonche' della capacita' ed
attitudine  all'analisi,  sintesi  e  risoluzioni  di   problematiche
afferenti le funzioni dirigenziali, unitamente alla conoscenza  della
lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
    2. La prima prova scritta, a contenuto  teorico,  la  cui  durata
sara' stabilita dalla commissione, consistera' nella redazione di  un
tema vertente su una  o  piu'  delle  seguenti  materie:  a)  diritto
costituzionale;  b)   diritto   dell'Unione   europea;   c)   diritto
amministrativo; d) diritto civile, con particolare  riferimento  alle
obbligazioni e ai contratti; e) contabilita' pubblica; f) diritto del
lavoro,  con  particolare  riferimento  al   pubblico   impiego;   g)
legislazione  scolastica,  con  particolare  riferimento  alle   piu'
recenti evoluzioni normative. 
    3. La seconda prova scritta, la cui durata sara' stabilita  dalla
commissione, consistera' nella redazione  di  un  elaborato  vertente
sulla    risoluzione    di    un    caso    pratico     in     ambito
giuridico-amministrativo o gestionale amministrativo con  riferimento
a  questioni  riguardanti  l'attivita'  istituzionale  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
    4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e'  fatto  divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati,  supporti  cartacei,  pubblicazioni  e  stampe   di   qualsiasi
tipologia e genere, nonche'  di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione,  la   commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    5. E' fatto, altresi', assoluto divieto di  introdurre  ed  usare
nell'aula d'esame durante la  prova  codici  giuridici  contenenti  i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. 
    6. L'assenza anche da  una  sola  delle  prove  scritte  comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 
    7. Al colloquio interdisciplinare sono ammessi  i  candidati  che
abbiano riportato non meno di settanta centesimi  in  ciascuna  delle
prove scritte. 
    8. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica,  a  mezzo
raccomandata a.r., oppure via pec, laddove fornita, oltre che  presso
il    portale    accessibile    al    seguente     indirizzo     web:
bando5dirigenti-miur.cineca.it   all'interno   dell'area    riservata
predisposta  per  ciascun  candidato,  con  l'indicazione  del   voto
riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni  prima
del giorno in cui devono sostenere la prova stessa. 
    9. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle
prove  scritte,  sulle  seguenti  materie:  a)  diritto  penale,  con
particolare   riferimento   ai    delitti    contro    la    pubblica
amministrazione; b) elementi di  diritto  processuale  civile  e  del
lavoro; c) scienza dell'amministrazione; d) organizzazione,  centrale
e periferica, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. 
    10. Nell'ambito della prova  orale  e'  prevista  la  valutazione
della conoscenza della lingua inglese mediante esercizi  di  lettura,
traduzione e conversazione.  Nell'ambito  della  prova  orale  viene,
altresi',  accertata  la  conoscenza,   da   parte   del   candidato,
dell'utilizzo dei sistemi  applicativi  informatici  di  piu'  comune
impiego. 
    11.  La  prova  orale  si  intende  superata  dai  candidati  che
conseguono un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 
    12. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione  della
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte. 
    13. Le sedute della prova orale sono  pubbliche.  Al  termine  di
ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    14. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445.

Art. 11 Punteggio

				Art. 11 
 
 
                              Punteggio 
 
 
    1. La commissione dispone, complessivamente, di 300 punti. 
    2. I punti sono cosi' ripartiti: 
      a) 100 punti per la prima prova scritta; 
      b) 100 punti per la seconda prova scritta; 
      c) 100 punti per la prova orale.

Art. 12 Prova di preselezione

				Art. 12 
 
 
                        Prova di preselezione 
 
 
    1. Nel caso in cui, per l'elevato numero di candidati,  si  renda
necessario effettuare  una  prova  preselettiva,  questa  consistera'
nella somministrazione di cento quesiti,  vertenti  sulle  discipline
previste per le prove scritte indicate nel  precedente  art.  10,  da
risolvere nel  tempo  massimo  di  novanta  minuti.  Ciascun  quesito
consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una e' esatta. 
    2. All'esito della preselezione,  sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a venti volte il numero dei
posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano
conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai  fini
dell'ammissione alle prove scritte. 
    3.  Con  avviso  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed  esami",  viene
resa  nota  la  pubblicazione  sul  sito   internet   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  dell'elenco  dei
candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalita',  del
luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle  prove  stesse.  Il
diario delle prove scritte e' pubblicato almeno quindici giorni prima
dello svolgimento delle prove medesime.  I  suddetti  candidati  sono
tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno,  nell'ora  e
nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a  tutti
gli effetti.

Art. 13 Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva

				Art. 13 
 
 
              Modalita' di predisposizione dei quesiti 
               e svolgimento della prova preselettiva 
 
 
    1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
puo' avvalersi, per la predisposizione e  formulazione  dei  quesiti,
nonche' per l'organizzazione della preselezione, di enti,  aziende  o
istituti specializzati operanti nel  settore  della  selezione  delle
risorse  umane.  La   commissione   esaminatrice   provvedera'   alla
validazione dei quesiti. 
    2.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. 
    3.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari,  testi,  appunti
di qualsiasi natura e di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    4. E' fatto, altresi', divieto ai  candidati  di  comunicare  tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione  con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  e  con  i
componenti della commissione esaminatrice. 
    5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    6. L'assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso.

Art. 14 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito

				Art. 14 
 
 
              Formazione, approvazione e pubblicazione 
                della graduatoria generale di merito 
 
 
    1. Il  punteggio  complessivo  e'  determinato  sommando  i  voti
riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella  prova
orale. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova preselettiva non ha
valore ai fini della votazione complessiva. 
    2. I candidati che  abbiano  superato  il  colloquio  devono  far
pervenire  i  documenti  attestanti  il  possesso   dei   titoli   di
preferenza, gia' indicati nella domanda,  a  pena  di  decadenza  dai
benefici, entro il termine perentorio di quindici  giorni  decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento  per
la programmazione e la gestione delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie -
Ufficio II reclutamento e formazione del personale  del  Ministero  -
viale  Trastevere  n.  76/A  -  00153  Roma,  oppure  a  mezzo  posta
elettronica         certificata          (pec)          all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it 
    Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  ne  sia  gia'  in
possesso o  ne  possa  disporre,  richiedendola  ad  altre  pubbliche
amministrazioni, purche' l'amministrazione e l'ufficio presso cui  la
relativa documentazione e' depositata  siano  individuabili  in  base
alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda. 
    3. Non sono valutati titoli di preferenza la  cui  documentazione
non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    4. Il direttore generale delle risorse umane  e  finanziarie,  al
termine dei lavori della commissione  esaminatrice,  riconosciuta  la
regolarita'  del  procedimento  del  concorso,  approva  con  proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti,
la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei  nelle  prove
concorsuali. Con  lo  stesso  provvedimento,  il  direttore  generale
dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto  delle  riserve  di  posti  e,  a
parita' di merito, dei titoli di preferenza di  cui  all'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    5. La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori
del  concorso,  e'  pubblicata  nel  sito  internet   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'   e   della   ricerca.   Di   tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". Dalla data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnative.

Art. 15 Costituzione del rapporto di lavoro

				Art. 15 
 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
 
    1.   La   vincita   del   concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare un  contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo  pieno  e
indeterminato, per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  ai  sensi  della
normativa vigente. 
    3. I vincitori del concorso assunti in servizio, anteriormente al
conferimento  del  primo  incarico  dirigenziale,   sono   tenuti   a
frequentare, ai sensi dell'art. 6 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 272/2004, un ciclo di attivita' formative,  organizzato
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. I vincitori del concorso
sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi  previsto  dall'art.
18  del  C.C.N.L.   del   personale   con   qualifica   dirigenziale,
sottoscritto il 21 aprile 2006. Decorso il periodo di prova senza che
il rapporto  di  lavoro  sia  stato  risolto,  gli  interessati  sono
confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio. 
    4. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti  che
lo  abbiano  gia'  superato  nella  stessa  qualifica,  presso  altra
pubblica amministrazione. 
    5.  Se  un  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.

Art. 16 Accesso agli atti del concorso

				Art. 16 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990,  n.
241 e  conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  3  del  decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60,  l'accesso  alla  documentazione
attinente ai lavori  concorsuali  e'  consentito  in  relazione  alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini  gli  atti
stessi sono preordinati. 
    2. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    3. L'amministrazione puo' disporre il  differimento  al  fine  di
assicurare la riservatezza dei lavori della  commissione,  la  tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

				Art. 17 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati  presso
la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate  le  domande
di partecipazione al concorso e sono utilizzati ai  soli  fini  della
gestione della procedura concorsuale. I dati  personali  forniti  dai
vincitori del  concorso  sono  successivamente  raccolti  e  trattati
presso una banca dati automatizzata  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la programmazione
e la gestione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  -
Direzione  generale  per  le  risorse  umane  e  finanziarie,   viale
Trastevere  n.  76/A -  00153  Roma,   per   l'eventuale   successiva
instaurazione del rapporto di lavoro. 
    2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il  candidato  ai
fini della valutazione dei requisiti di  partecipazione.  Il  mancato
adempimento determina l'esclusione dal concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle altre strutture  dell'amministrazione  ed  alle  amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento  del  concorso  o
alla posizione giuridico-economica dei candidati. 
    4. L'interessato ha  il  diritto  di  accedere  ai  dati  che  lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento  per  motivi
illegittimi. 
    5. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma.

Art. 18 Norme di salvaguardia

				Art. 18 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
si riserva la facolta' di annullare o revocare il presente  bando  di
concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,
nonche' le connesse attivita' di assunzione,  modificare,  fino  alla
data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in
decremento, sospendere  l'assunzione  dei  vincitori  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  anche   in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o  in  parte,  o  imponessero  di  differire  o
ritardare assunzioni di personale. 
    2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando,  valgono
le disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento di personale. 
    3. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed  esami",  nonche'  all'interno  del  sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. 
      Roma, 19 marzo 2018  
 
                                         Il direttore generale: Greco

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