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- Atto numero 18E02700 del 27-03-2018
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia. (18E02700)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27-03-2018
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia. (18E02700)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- Data: 27-03-2018
- Scadenza: 27-04-2018
Art. 1 Posti a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse umane e finanziarie
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche e integrazioni, contenente il testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modifiche ed integrazioni, contenente le norme di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il
"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108, sull'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del
ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il
regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di
dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, contenente il "Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole
pubbliche di formazione";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna", e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
concernenti rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di
eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente "Norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni, recante la "Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili", come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili";
Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della legge n. 104
del 1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333, recante il "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo
1999, n. 68";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla legge 16 giugno
1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, recante il
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", ed in
particolare l'art. 42;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
"Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, concernente il "Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle
relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica
istruzione";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica
delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le
modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge
7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in
particolare l'art. 2;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della posta
elettronica certificata;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo
civile" ed in particolare l'art. 32;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche
ed integrazioni, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica", ed in particolare l'art. 39;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni, contenente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche";
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti";
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995, recante "Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla "Legge di
contabilita' e finanza pubblica";
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed, in particolare, il
comma 45 dell'art. 4 che ha stabilito il versamento di un diritto di
segreteria per la copertura delle spese della procedura relativa ai
concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche;
Visti i commi da 607 a 612 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020" che autorizza il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ad avviare procedure concorsuali per
il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, nei limiti della vigente
dotazione organica, di duecentocinquantotto unita' di personale,
dotate di competenze professionali di natura amministrativa,
giuridica e contabile, di cui cinque dirigenti di seconda fascia;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, commi 376 e 377
dell'art. 1, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" ed il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 come modificato dalla legge di
conversione n. 121, del 14 luglio 2008, istitutivo del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 98, recante il "Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";
Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, e
successive modifiche ed integrazioni, concernente l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e i decreti ministeriali 18 dicembre
2014, numeri 908-925 relativi ad organizzazione e compiti degli
uffici scolastici regionali del medesimo Ministero;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale dirigente dell'area I
dipendente dalle amministrazioni pubbliche comprese nel "Comparto
ministeri";
Considerata l'esigenza, recepita nel comma 607 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, di rafforzare, nell'ambito
dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le funzioni
istituzionali di supporto alle istituzioni scolastiche autonome per
lo svolgimento di attivita' amministrative non strettamente connesse
alla gestione del servizio istruzione, tra le quali la gestione del
contenzioso;
Visto il successivo comma 610 dell'art. 1 della medesima legge n.
205/2017 secondo cui le assunzioni dei vincitori possono essere
effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie ed alle
disposizioni dell'art. 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in aggiunta alle facolta'
assunzionali di cui all'art. 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114;
Visto che, per l'attuazione di quanto sopra detto, e' autorizzata
la spesa di 846.171,94 euro per l'anno 2018 e di 10.154.063,21 euro
annui a decorrere dall'anno 2019 e che agli oneri connessi, pari a
846.171,94 euro per l'anno 2018 ed a 10.154.063,21 euro annui a
decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2018, a valere
sulle vigenti facolta' assunzionali del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca mentre, per l'anno 2019, quanto a
1.531.074,71 euro, a valere sulle vigenti facolta' assunzionali del
medesimo Ministero e, quanto a 8.622.988,5 euro, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 58, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente
"Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario" e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli
ordinamenti didattici universitari" e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e
successive modifiche ed integrazioni, riguardante il "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante "Determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche" e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e
successive modifiche ed integrazioni, concernente "Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, e successive
modifiche ed integrazioni, recante la determinazione delle classi di
laurea magistrale;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive
modifiche ed integrazioni, recante l'equiparazione tra diplomi di
lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree
magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 20 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario";
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350, nonche'
l'art. 8, comma 3 della legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4;
Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica del 16 giugno 2008, n. 42;
Considerata la vigente disciplina di legge in materia di
equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata
non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata
normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270; per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico
della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2
marzo 2011;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti,
per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di
seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. Il trenta per cento dei posti a concorso e' riservato al
personale di ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
3. I candidati che intendano avvalersi della suddetta riserva ne
devono fare espressa richiesta nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 6.
4. Il posto riservato, qualora non coperto, e' assegnato agli
altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria di merito.
Art. 2 Titoli di preferenza
Art. 2
Titoli di preferenza
1. In materia di titoli di preferenza si applicano le
disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Gli eventuali titoli di preferenza, per poter essere oggetto
di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. I titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva.
Art. 3 Requisiti di ammissione
Art. 3
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di laurea (DL), oppure laurea specialistica (LS),
oppure laurea magistrale (LM), rilasciati da universita' statali e
non statali accreditate dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. I titoli accademici rilasciati
dalle universita' straniere saranno considerati utili purche'
riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38,
comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine,
nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di
esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato
dalle universita' italiane in base alla normativa vigente. Le
equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la
presentazione delle domande;
d) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
1) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in
possesso di laurea specialistica (LS), oppure laurea magistrale (LM),
oppure diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento, come descritti
al punto c), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o,
se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di
ricerca o del diploma di laurea. Il periodo di servizio richiesto e',
altresi', ridotto a quattro anni per i dipendenti delle
amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di
corso-concorso per ricoprire posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
muniti di diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni
le funzioni dirigenziali;
3) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti del diploma di laurea;
4) cittadini italiani, forniti di diploma di laurea, che
abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea;
e) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al posto
da ricoprire;
f) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,
ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali
con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 4 Esclusione dal concorso
Art. 4
Esclusione dal concorso
1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonche' per
l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, l'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale
di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con
provvedimento del direttore generale per le risorse umane e
finanziarie.
2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano con riserva alle prove.
Art. 5 Termine e modalita' di presentazione della domanda
Art. 5
Termine e modalita' di presentazione della domanda
1. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
potra' avvenire unicamente utilizzando l'applicazione accessibile al
seguente indirizzo web: bando5dirigenti-miur.cineca.it mediante
registrazione all'applicazione stessa o utilizzo di credenziali SPID.
Alla fine della compilazione dei campi indicati, la
sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso deve
essere effettuata, a pena di irricevibilita', secondo una delle
seguenti modalita':
a) mediante firma digitale:
a.1) gli utenti che posseggono un dispositivo di firma (smart
card, token USB) collegato al proprio personal computer potranno
sottoscrivere la domanda utilizzando il software di firma integrato
nell'applicazione in uso. La compatibilita' dei dispositivi di firma
puo' essere verificata utilizzando i servizi di verifica presenti
all'interno dell'applicazione;
a.2) gli utenti che non dispongono di dispositivi di firma
digitale compatibili e i titolari di firme digitali remote che hanno
accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici,
potranno salvare sul proprio PC il file pdf generato dal sistema e,
senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato
CAdES: verra' generato un file con estensione .p7m che dovra' essere
nuovamente caricato sul sistema;
b) mediante credenziali SPID: gli utenti che accedono
all'applicazione utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema
pubblico di identita' digitale) concluderanno la presentazione della
domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura
automatizzata.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda,
tramite l'inserimento dei dati richiesti, deve essere effettuata
entro le ore 12,00 del 27 aprile 2018.
3. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini
della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra'
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.
4. Non sono prese in considerazione, ai fini della partecipazione
al concorso, le domande presentate o inviate con modalita' diverse da
quelle sopra indicate.
Art. 6 Domanda di partecipazione
Art. 6
Domanda di partecipazione
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione deve
dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome;
b) la data, il comune, la provincia e l'eventuale Stato estero
di nascita, nonche' il codice fiscale;
c) l'indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico,
comune, codice di avviamento postale);
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il godimento dei diritti civili e politici, ovvero le
ragioni del mancato godimento dei diritti civili e politici;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero il
motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente
normativa di legge e/o contrattuale;
i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato per reati che costituiscono un impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in
corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche'
precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
l) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quali
requisiti di ammissione, al punto c) del comma 1 del precedente art.
3, con l'indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato, della
data in cui e' stato conseguito e degli estremi dell'eventuale
provvedimento di equiparazione;
m) in quale posizione si trovi tra quelle elencate nel
precedente art. 3, precisando:
se si trova nella posizione 1) la qualifica attualmente
rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e l'amministrazione di
appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio, l'eventuale
possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di
specializzazione, fornendone i relativi estremi e se sia stato
reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso;
se si trova nella posizione 2) la qualifica attualmente
rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio, l'ente o la struttura
pubblica di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio;
se si trova nella posizione 3) l'ufficio e l'amministrazione
presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati,
nonche' il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni;
se si trova nella posizione 4) l'ente o l'organismo
internazionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative,
indicando il periodo di servizio, nonche' la posizione funzionale
nella quale ha svolto il predetto servizio;
n) gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla
concessione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei
periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del
computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
o) l'eventuale diritto alla riserva e/o di essere in possesso
dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 2 del presente
bando;
p) l'eventuale necessita', in relazione alla propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame;
q) gli estremi della ricevuta del bonifico (numero CRO)
relativo al pagamento dei diritti di segreteria di cui al successivo
comma 5 del presente articolo.
2. L'amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla
procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto
il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
3. Nella domanda di ammissione occorre, altresi', inserire il
domicilio (se diverso dalla residenza) presso il quale ciascun
candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso,
unitamente ad un recapito telefonico, un indirizzo di posta
elettronica ordinaria (peo) o certificata (pec). I candidati,
inoltre, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di
indirizzo e/o domicilio presso il quale si intende ricevere le
comunicazioni del concorso intervenuta successivamente all'inoltro
della domanda di partecipazione, a mezzo posta elettronica
certificata (pec), all'indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it oppure
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale del
Ministero - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma.
4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore.
5. Per la partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 4, comma
45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' dovuto un diritto di
segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della
procedura. L'importo e' fissato in 15,00 euro da versare mediante
bonifico sul conto corrente bancario IBAN
IT48O0100003245348013355006 - Roma succursale, intestato alla
Tesoreria dello Stato "Entrate eventuali e diverse concernenti il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca", art. 6
"Altre entrate di carattere straordinario" - cap. 3550, capo XIII con
la causale "Partecipazione concorso n. 5 posti dirigenti
amministrativi di seconda fascia" ed indicando il proprio codice
fiscale.
6. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto
prescritto nel presente bando di concorso.
Art. 7 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
Art. 7
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4
e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della
prova preselettiva e delle prove scritte, anche da personale
individuato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
2. Il candidato diversamente abile, che richieda l'assegnazione e
concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della
prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita
dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda
sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e
trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale del
Ministero - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, oppure a mezzo
posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it entro e non oltre i venti giorni
successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al
trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare
le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove
di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara'
determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice
sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di
ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei
tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di organizzarsi
per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove
scritte, sempre previa presentazione, con le medesime suddette
modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 2, della
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita'. A tal fine, il candidato nella domanda compilata
on-line dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con
certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, che sara'
valutata dalla competente commissione esaminatrice e tempestivamente
comunicata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le
risorse umane e finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione
del personale del Ministero - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma,
oppure a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it
Art. 8 Diario delle prove scritte o preselettiva: comunicazioni ai candidati
Art. 8
Diario delle prove scritte o preselettiva: comunicazioni ai candidati
1. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami" del 29 maggio 2018 verra' dato avviso
delle modalita', della sede, della data e dell'ora di svolgimento
delle prove scritte ovvero delle eventuali prove preselettive o del
loro eventuale rinvio.
2. Le medesime informazioni, come anche le altre comunicazioni,
saranno disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, mediante pubblicazione al portale accessibile al
seguente indirizzo web: bando5dirigenti-miur.cineca.it
Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai
risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili sempre
dal suddetto indirizzo all'interno dell'area riservata predisposta,
utilizzando le credenziali fornite al momento dell'autenticazione.
Art. 9 Commissione esaminatrice
Art. 9
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento sara' nominata la commissione
esaminatrice.
2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. La commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni
momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese e da
uno o piu' componenti esperti di informatica.
4. Qualora il numero dei candidati che abbiano sostenuto le prove
scritte superi le mille unita', la commissione, con successivo
decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti e di
segretari aggiunti, tali da permettere, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni.
Art. 10 Prove d'esame
Art. 10
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio
interdisciplinare e sono diretti ad accertare il possesso di una
adeguata cultura giuridico-amministrativa, nonche' della capacita' ed
attitudine all'analisi, sintesi e risoluzioni di problematiche
afferenti le funzioni dirigenziali, unitamente alla conoscenza della
lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, la cui durata
sara' stabilita dalla commissione, consistera' nella redazione di un
tema vertente su una o piu' delle seguenti materie: a) diritto
costituzionale; b) diritto dell'Unione europea; c) diritto
amministrativo; d) diritto civile, con particolare riferimento alle
obbligazioni e ai contratti; e) contabilita' pubblica; f) diritto del
lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego; g)
legislazione scolastica, con particolare riferimento alle piu'
recenti evoluzioni normative.
3. La seconda prova scritta, la cui durata sara' stabilita dalla
commissione, consistera' nella redazione di un elaborato vertente
sulla risoluzione di un caso pratico in ambito
giuridico-amministrativo o gestionale amministrativo con riferimento
a questioni riguardanti l'attivita' istituzionale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi
tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di
violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
5. E' fatto, altresi', assoluto divieto di introdurre ed usare
nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza.
6. L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
7. Al colloquio interdisciplinare sono ammessi i candidati che
abbiano riportato non meno di settanta centesimi in ciascuna delle
prove scritte.
8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, a mezzo
raccomandata a.r., oppure via pec, laddove fornita, oltre che presso
il portale accessibile al seguente indirizzo web:
bando5dirigenti-miur.cineca.it all'interno dell'area riservata
predisposta per ciascun candidato, con l'indicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima
del giorno in cui devono sostenere la prova stessa.
9. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle
prove scritte, sulle seguenti materie: a) diritto penale, con
particolare riferimento ai delitti contro la pubblica
amministrazione; b) elementi di diritto processuale civile e del
lavoro; c) scienza dell'amministrazione; d) organizzazione, centrale
e periferica, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
10. Nell'ambito della prova orale e' prevista la valutazione
della conoscenza della lingua inglese mediante esercizi di lettura,
traduzione e conversazione. Nell'ambito della prova orale viene,
altresi', accertata la conoscenza, da parte del candidato,
dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di piu' comune
impiego.
11. La prova orale si intende superata dai candidati che
conseguono un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
12. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte.
13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di
ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
14. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 11 Punteggio
Art. 11
Punteggio
1. La commissione dispone, complessivamente, di 300 punti.
2. I punti sono cosi' ripartiti:
a) 100 punti per la prima prova scritta;
b) 100 punti per la seconda prova scritta;
c) 100 punti per la prova orale.
Art. 12 Prova di preselezione
Art. 12
Prova di preselezione
1. Nel caso in cui, per l'elevato numero di candidati, si renda
necessario effettuare una prova preselettiva, questa consistera'
nella somministrazione di cento quesiti, vertenti sulle discipline
previste per le prove scritte indicate nel precedente art. 10, da
risolvere nel tempo massimo di novanta minuti. Ciascun quesito
consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una e' esatta.
2. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le
prove scritte un numero di candidati pari a venti volte il numero dei
posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano
conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini
dell'ammissione alle prove scritte.
3. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami", viene
resa nota la pubblicazione sul sito internet del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'elenco dei
candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalita', del
luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle prove stesse. Il
diario delle prove scritte e' pubblicato almeno quindici giorni prima
dello svolgimento delle prove medesime. I suddetti candidati sono
tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e
nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
Art. 13 Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva
Art. 13
Modalita' di predisposizione dei quesiti
e svolgimento della prova preselettiva
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
puo' avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti,
nonche' per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o
istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle
risorse umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla
validazione dei quesiti.
2. La correzione della prova preselettiva viene effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.
3. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti
di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
4. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
componenti della commissione esaminatrice.
5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
6. L'assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso.
Art. 14 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito
Art. 14
Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria generale di merito
1. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti
riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova
orale. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova preselettiva non ha
valore ai fini della votazione complessiva.
2. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far
pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di
preferenza, gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dai
benefici, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per
la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie -
Ufficio II reclutamento e formazione del personale del Ministero -
viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, oppure a mezzo posta
elettronica certificata (pec) all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ne sia gia' in
possesso o ne possa disporre, richiedendola ad altre pubbliche
amministrazioni, purche' l'amministrazione e l'ufficio presso cui la
relativa documentazione e' depositata siano individuabili in base
alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda.
3. Non sono valutati titoli di preferenza la cui documentazione
non e' conforme a quanto prescritto dal bando.
4. Il direttore generale delle risorse umane e finanziarie, al
termine dei lavori della commissione esaminatrice, riconosciuta la
regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti,
la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove
concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il direttore generale
dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modifiche ed integrazioni.
5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, e' pubblicata nel sito internet del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami". Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.
Art. 15 Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 15
Costituzione del rapporto di lavoro
1. La vincita del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e
indeterminato, per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi della
normativa vigente.
3. I vincitori del concorso assunti in servizio, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a
frequentare, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 272/2004, un ciclo di attivita' formative, organizzato
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. I vincitori del concorso
sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi previsto dall'art.
18 del C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale,
sottoscritto il 21 aprile 2006. Decorso il periodo di prova senza che
il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli interessati sono
confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio.
4. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che
lo abbiano gia' superato nella stessa qualifica, presso altra
pubblica amministrazione.
5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.
Art. 16 Accesso agli atti del concorso
Art. 16
Accesso agli atti del concorso
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.
241 e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione
attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti
stessi sono preordinati.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. L'amministrazione puo' disporre il differimento al fine di
assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 17 Trattamento dei dati personali
Art. 17
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso
la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate le domande
di partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della
gestione della procedura concorsuale. I dati personali forniti dai
vincitori del concorso sono successivamente raccolti e trattati
presso una banca dati automatizzata del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, viale
Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, per l'eventuale successiva
instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il candidato ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato
adempimento determina l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle altre strutture dell'amministrazione ed alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o
alla posizione giuridico-economica dei candidati.
4. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma.
Art. 18 Norme di salvaguardia
Art. 18
Norme di salvaguardia
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
si riserva la facolta' di annullare o revocare il presente bando di
concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso,
nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla
data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in
decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o
ritardare assunzioni di personale.
2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono
le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
3. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami", nonche' all'interno del sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
Roma, 19 marzo 2018
Il direttore generale: Greco