MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantatre' posti per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1. (18E02701)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27-03-2018

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantatre' posti per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1. (18E02701)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • Data: 27-03-2018
  • Scadenza: 27-04-2018

Art. 1 Posti a concorso

			IL DIRETTORE GENERALE 
                 per le risorse umane e finanziarie 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche  e  integrazioni,  contenente  il  Testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  Testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modifiche    ed    integrazioni,    concernente    "Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,   e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  contenente  le   norme   di
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto in particolare, l'art. 62 del citato decreto legislativo n.
150 del 2009 che ha modificato l'art. 52 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  concernente  il
"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994,  n.  174,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei  cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e  donna",  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
concernenti rispettivamente, l'attuazione della direttiva  2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica,  e   l'attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la  parita'  di  trattamento  tra  le  persone,  senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di  handicap,  di
eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente "Norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi"; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante   la   "Legge   quadro   per    l'assistenza,
l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone  disabili",  come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  concernente  "Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili"; 
    Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della citata  legge
n. 104 del 1992; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333, recante il "Regolamento di esecuzione della  legge  12  marzo
1999, n. 68"; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
"Codice  dell'Ordinamento  militare"  e  successive  integrazioni   e
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  recante
"Disposizioni per disciplinare la  trasformazione  progressiva  dello
strumento  militare  in  professionale",  cosi'  come  integrato  dal
decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente "Nuove norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche  ed
integrazioni,  concernente  misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla legge 16  giugno,
n. 191; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  il
"Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio   dell'economia",   ed   in
particolare l'art. 42; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione  digitale"  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre  2006,  n.  305,   concernente   il   "Regolamento   recante
identificazione dei dati sensibili  e  giudiziari  trattati  e  delle
relative  operazioni  effettuate   dal   Ministero   della   pubblica
istruzione"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed  integrazioni,
ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio  per  via  telematica
delle domande per  la  partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica  -  riguardante  le
modalita' di presentazione delle domande di  ammissione  ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in  legge
7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la  revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,  ed  in
particolare l'art. 2; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive  modifiche  ed
integrazioni, recante "Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', nonche' in  materia  di  processo
civile" ed in particolare l'art. 32; 
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  successive  modifiche
ed integrazioni, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica", ed in particolare l'art. 39; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  recante  il
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive  modifiche  ed
integrazioni contenente "Delega al Governo  per  il  conferimento  di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma  della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche"; 
    Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante  la  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti"; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche  ed
integrazioni, concernente disposizioni in materia di giurisdizione  e
controllo della Corte dei conti; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
marzo 1995, recante "Determinazione dei compensi da corrispondere  ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza  di   tutti   i   tipi   di   concorso   indetti   dalle
amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla "Legge  di
contabilita' e finanza pubblica"; 
    Visti i commi da 607 a 612 dell'art. 1 della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, recante il "Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2018-2020"    che    autorizza    il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ad avviare procedure concorsuali per
il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, nei limiti della vigente
dotazione organica, di 258 unita' di personale, dotate di  competenze
professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui
253 funzionari, area III, posizione economica F1; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  commi  376  e  377
dell'art. 1, recante "Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge  finanziaria  2008)"  ed  il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 come modificato  dalla  legge  di
conversione n. 121, del 14  luglio  2008,  istitutivo  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 98 recante il "Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"; 
    Visto il decreto  ministeriale  26  settembre  2014,  n.  753,  e
successive modifiche ed  integrazioni,  concernente  l'individuazione
degli    uffici    di    livello    dirigenziale     non     generale
dell'Amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e i decreti ministeriali 18 dicembre
2014, nn. 908-925 relativi ad Organizzazione e compiti  degli  Uffici
scolastici regionali del medesimo Ministero; 
    Visti i vigenti CC.CC.NN. LL. del personale non  dirigente  delle
amministrazioni pubbliche comprese nel "Comparto ministeri"; 
    Visto,  in  particolare,  il   contratto   collettivo   nazionale
integrativo   del   personale    non    dirigente    del    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  -  Quadriennio
2006/2009,  sottoscritto  il  22  luglio  2010  -  contratto  n.   1,
concernente  il  sistema  professionale  del  personale  delle   aree
funzionali  istitutivo  del  profilo  professionale  di   funzionario
amministrativo-giuridico-contabile; 
    Considerata l'esigenza, recepita nel comma 607 dell'art. 1  della
citata legge 27 dicembre 2017, n.  205,  di  rafforzare,  nell'ambito
dell'Amministrazione   centrale   e    periferica    del    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le   funzioni
istituzionali di supporto alle istituzioni scolastiche  autonome  per
lo svolgimento di attivita' amministrative non strettamente  connesse
alla gestione del servizio istruzione, tra le quali la  gestione  del
contenzioso; 
    Visto il successivo comma 610 dell'art. 1 della medesima legge n.
205/2017 secondo cui  le  assunzioni  dei  vincitori  possono  essere
effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie ed  alle
disposizioni dell'art. 4, commi 3, 3-bis, 3-ter  e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali di cui all'art. 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114; 
    Visto che, per l'attuazione di quanto sopra detto, e' autorizzata
la spesa di 846.171,94 euro per l'anno 2018 e di  10.154.063,21  euro
annui a decorrere dall'anno 2019 e che agli oneri  connessi,  pari  a
846.171,94 euro per l'anno 2018  ed  a  10.154.063,21  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2019, si provvede,  per  l'anno  2018,  a  valere
sulle vigenti facolta' assunzionali  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca mentre, per l'anno  2019,  quanto  a
1.531.074,71 euro, a valere sulle vigenti facolta'  assunzionali  del
medesimo Ministero e, quanto a 8.622.988,5 euro,  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'art.  58,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  concernente
"Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario" e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  "Riforma  degli
ordinamenti  didattici  universitari"  e  successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509   e
successive modifiche ed  integrazioni,  riguardante  il  "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica  28  novembre  2000,  recante
"Determinazione   delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche" e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270   e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  concernente  "Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  16  marzo  2007,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante la determinazione delle classi  di
laurea magistrale; 
    Visto il decreto interministeriale 9  luglio  2009  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante  l'equiparazione  tra  diplomi  di
lauree  vecchio   ordinamento,   lauree   specialistiche   e   lauree
magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la legge 20  dicembre  2010,  n.  240,  recante  "Norme  in
materia di organizzazione delle Universita', di personale  accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario"; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre  2000,  n.  6350,  nonche'
l'art. 8, comma 3 della legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4; 
    Considerata la disciplina normativa in materia  di  equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai  concorsi
pubblici; 
    Ritenuto di dover precisare che ai fini  del  presente  bando  si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di  durata
non inferiore a quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea  specialistica  (LS),  il  titolo  accademico,  di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270; per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a  ciclo  unico
della durata di cinque anni o di  sei  anni,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale  2
marzo 2011; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.   E'   indetto   un   concorso   pubblico,   per   esami,    a
duecentocinquantatre' posti, per l'accesso al  profilo  professionale
di   funzionario   amministrativo-giuridico-contabile,   area    III,
posizione  economica  F1,  del  ruolo  del  personale  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  per  gli  uffici
dell'Amministrazione centrale e periferica. 
    2. Il cinque per cento dei  posti  a  concorso  e'  riservato  al
personale di ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. 
    3. I posti riservati, qualora non coperti,  sono  assegnati  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria. 
    4. I duecentocinquantatre' posti sono cosi' ripartiti: 
 
           ===============================================
           |             Sede              |Numero posti |
           +===============================+=============+
           |AMMINISTRAZIONE CENTRALE       |     50      |
           +-------------------------------+-------------+
           |ABRUZZO                        |     7       |
           +-------------------------------+-------------+
           |BASILICATA                     |     4       |
           +-------------------------------+-------------+
           |CALABRIA                       |     8       |
           +-------------------------------+-------------+
           |CAMPANIA                       |     19      |
           +-------------------------------+-------------+
           |EMILIA ROMAGNA                 |     10      |
           +-------------------------------+-------------+
           |FRIULI VENEZIA GIULIA          |     5       |
           +-------------------------------+-------------+
           |LIGURIA                        |     9       |
           +-------------------------------+-------------+
           |LAZIO                          |     12      |
           +-------------------------------+-------------+
           |LOMBARDIA                      |     30      |
           +-------------------------------+-------------+
           |MARCHE                         |      7      |
           +-------------------------------+-------------+
           |MOLISE                         |      4      |
           +-------------------------------+-------------+
           |PIEMONTE                       |     16      |
           +-------------------------------+-------------+
           |PUGLIA                         |     15      |
           +-------------------------------+-------------+
           |SARDEGNA                       |      9      |
           +-------------------------------+-------------+
           |SICILIA                        |     17      |
           +-------------------------------+-------------+
           |TOSCANA                        |     12      |
           +-------------------------------+-------------+
           |UMBRIA                         |      5      |
           +-------------------------------+-------------+
           |VENETO                         |     14      |
           +-------------------------------+-------------+

Art. 2 Riserve di posti e preferenze

				Art. 2 
 
 
                    Riserve di posti e preferenze 
 
 
    1. In materia di riserva di posti e di titoli  di  preferenza  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  5  del  decreto   del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
    2. In particolare, si applicano le riserve  di  cui  all'art.  7,
comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  recante  norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili, nei limiti  della  complessiva  quota
d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e  agli
articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9,  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'Ordinamento militare. 
    3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della
legge 12 marzo 1999 n. 68 possono avvalersi della riserva  dei  posti
laddove  la  quota  da  destinare  obbligatoriamente  alla   predetta
categoria non risulti coperta. 
    4. Le riserve di posti non possono superare  complessivamente  la
meta' dei posti messi a concorso. 
    5.  Gli  eventuali  titoli  di  riserva,  nonche'  i  titoli   di
preferenza, per poter essere oggetto di  valutazione,  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    6. Le riserve di legge ed i titoli di  preferenza  sono  valutati
esclusivamente  all'atto   della   formulazione   della   graduatoria
definitiva. 
    7. I posti riservati, qualora non coperti, sono  attribuiti  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.

Art. 3 Requisiti di ammissione

				Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti: 
      a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza  di  uno  Stato  diverso  da
quelli  appartenenti  all'Unione  europea,   qualora   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; 
      b) godimento dei diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza; 
      c) Diploma di laurea (DL), oppure  laurea  specialistica  (LS),
oppure laurea magistrale (LM) rilasciati da universita' statali e non
statali accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.  I  titoli  accademici  rilasciati  dalle  Universita'
straniere saranno considerati utili purche'  riconosciuti  equiparati
alle lauree suddette ai sensi  dell'art.  38,  comma  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  A  tal  fine,  nella  domanda  di
concorso devono essere indicati, a pena di  esclusione,  gli  estremi
del   provvedimento   di   riconoscimento    dell'equiparazione    al
corrispondente titolo di studio rilasciato dalle Universita' italiane
in base alla normativa vigente. Le  equiparazioni  devono  sussistere
alla data di scadenza per la presentazione delle domande; 
      d) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al  posto
da ricoprire; 
      e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo,  nonche'  coloro  che  siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina  o  l'assunzione  mediante  la
produzione di documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,
ovvero licenziati ai sensi  della  vigente  normativa  di  legge  e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano  riportato  condanne  penali
con sentenza passata in giudicato  per  reati  che  costituiscono  un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 
    3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai
fini  dell'accesso  ai  posti  nella  pubblica  amministrazione,   e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana,  il
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini  della
Repubblica  italiana,  fatta  eccezione  per  la  titolarita'   della
cittadinanza. 
    4. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso.

Art. 4 Esclusione dal concorso

				Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. In caso di difetto dei requisiti di  ammissione,  nonche'  per
l'eventuale mancata osservanza dei termini  perentori  stabiliti  nel
presente bando, l'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale
di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con
provvedimento  del  direttore  generale  per  le  risorse   umane   e
finanziarie. 
    2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove.

Art. 5 Termine e modalita' di presentazione della domanda

				Art. 5 
 
 
                         Termine e modalita' 
                   di presentazione della domanda 
 
 
    1. La presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso
potra' avvenire unicamente utilizzando l'applicazione accessibile  al
seguente indirizzo  web:  bando253funzionari-miur.cineca.it  mediante
registrazione all'applicazione stessa o utilizzo di credenziali SPID. 
    Alla   fine   della   compilazione   dei   campi   indicati,   la
sottoscrizione della  domanda  di  partecipazione  al  concorso  deve
essere effettuata, a  pena  di  irricevibilita',  secondo  una  delle
seguenti modalita': 
      a) Mediante firma digitale: 
        a.1) gli utenti che posseggono un dispositivo di firma (smart
card, token USB) collegato  al  proprio  personal  computer  potranno
sottoscrivere la domanda utilizzando il software di  firma  integrato
nell'applicazione in uso. La compatibilita' dei dispositivi di  firma
puo' essere verificata utilizzando i  servizi  di  verifica  presenti
all'interno dell'applicazione; 
        a.2) gli utenti che non dispongono di  dispositivi  di  firma
digitale compatibili e i titolari di firme digitali remote che  hanno
accesso a un portale per la  sottoscrizione  di  documenti  generici,
potranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal  sistema  e,
senza in alcun modo modificarlo,  firmarlo  digitalmente  in  formato
CAdES; verra' generato un file con estensione .p7m che dovra'  essere
nuovamente caricato sul sistema; 
      b)  mediante  credenziali  SPID:  gli   utenti   che   accedono
all'applicazione utilizzando le  proprie  credenziali  SPID  (Sistema
pubblico di identita' digitale), concluderanno la presentazione della
domanda   di   partecipazione   seguendo   la   relativa    procedura
automatizzata. 
    2. La procedura di compilazione ed invio  online  della  domanda,
tramite l'inserimento dei  dati  richiesti,  deve  essere  effettuata
entro le ore 12.00 del 27 aprile 2018. 
    3.  La  data   di   presentazione   online   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere  del  termine  ultimo  per  la  presentazione,  non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai  fini
della partecipazione al concorso, in caso di piu'  invii,  si  terra'
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima. 
    4. Non sono prese in considerazione, ai fini della partecipazione
al concorso, le domande presentate o inviate con modalita' diverse da
quelle sopra indicate.

Art. 6 Domanda di partecipazione

				Art. 6 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. Ciascun  concorrente  nella  domanda  di  partecipazione  deve
dichiarare, sotto la propria responsabilita': 
      a) il cognome ed il nome; 
      b) la data, il Comune, la Provincia e l'eventuale Stato  estero
di nascita, nonche' il codice fiscale; 
      c) l'indirizzo di residenza (via, numero civico, Comune, codice
di avviamento postale); 
      d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea o dei requisiti di  cui  all'art.  38  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato  dall'art.
7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; 
      e) il godimento dei diritti civili e politici  nello  Stato  di
appartenenza  o  di  provenienza,  ovvero  le  ragioni  del   mancato
godimento dei diritti civili e politici; 
      f) l'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per
i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      h) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per  aver  conseguito  la  nomina  o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o  viziati  da
nullita'  insanabile,  ovvero  licenziato  ai  sensi  della   vigente
normativa di legge e/o contrattuale; 
      i) di non aver riportato condanne penali con  sentenza  passata
in   giudicato   per   reati   che   costituiscono   un   impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere  in
corso  procedimenti  penali,  ne'  procedimenti  amministrativi   per
l'applicazione di misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  nonche'
precedenti  penali  a  proprio  carico  iscrivibili  nel   casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne e i procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
      l) il titolo di studio posseduto  tra  quelli  previsti,  quali
requisiti di ammissione, al punto c) del comma 1 del precedente  art.
3, con l'indicazione dell'Universita' che lo ha  rilasciato  e  della
data in cui e' stato conseguito, nonche' gli  estremi  dell'eventuale
provvedimento di equiparazione; 
      m) l'eventuale diritto alle riserve e/o di essere  in  possesso
dei titoli di preferenza di cui al precedente  art.  2  del  presente
bando; 
      n)  l'eventuale   necessita',   in   relazione   alla   propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento
delle prove di esame; 
      o)  il  codice  identificativo  relativo  all'eventuale  ambito
regionale  di  assegnazione  per   la   partecipazione   alla   prova
preselettiva secondo la tabella di cui al successivo art. 11. 
    2. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  partecipanti  alla
procedura, i quali si intendono consapevoli delle  conseguenze  sotto
il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e  successive  modifiche  e
integrazioni,  ivi  compresa  la  perdita  degli  eventuali  benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
    3. Nella domanda di ammissione  occorre,  altresi',  inserire  il
domicilio (se  diverso  dalla  residenza)  presso  il  quale  ciascun
candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso,  un
recapito telefonico, un  indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria
(PEO) o certificata  (PEC).  I  candidati,  inoltre,  sono  tenuti  a
comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo e/o domicilio
presso il quale si intende ricevere le  comunicazioni  del  concorso,
intervenuta   successivamente   all'inoltro    della    domanda    di
partecipazione,  a  mezzo  posta   elettronica   certificata   (PEC),
all'indirizzo   dgruf@postacert.istruzione.it,   oppure    a    mezzo
raccomandata con  avviso  di  ricevimento  indirizzata  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento  per
la programmazione e la gestione delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie -
Ufficio II reclutamento e formazione del personale  del  Ministero  -
Viale Trastevere n. 76/A - 00153 - Roma. 
    4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  nel  caso
di dispersione e/o ritardata ricezione  da  parte  dei  candidati  di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione  del
cambiamento del recapito indicato nella domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telematici o altre cause non  imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa o cause di forza maggiore. 
    5. Non sono considerate valide le domande inviate  con  modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine  suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto  rispetto  a  quanto
prescritto nel presente bando di concorso.

Art. 7 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

				Art. 7 
 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici della  autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli  4
e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nell'espletamento  della
prova preselettiva e delle prove scritte,  da  personale  individuato
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
    2. Il candidato diversamente abile, che richieda  la  concessione
ed assegnazione di ausili e/o  tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento
della prova, dovra' documentare il proprio stato di  disabilita'  con
apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione   medico   legale
dell'A.S.L. di riferimento o  da  struttura  pubblica  equivalente  e
trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento  indirizzata
al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale  del
Ministero - Viale Trastevere 76/A - 00153  -  Roma,  oppure  a  mezzo
posta      elettronica      certificata      (PEC)      all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it, entro  e  non  oltre  i  venti  giorni
successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, unitamente alla specifica  autorizzazione
al Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  al
trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare
le limitazioni che la disabilita' determina in funzione  delle  prove
di concorso. La concessione  ed  assegnazione  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi  ai  candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta   sara'
determinata ad insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice
sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame  obiettivo  di
ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale  documentazione,  nei
tempi richiesti, non consentira' all'Amministrazione di  organizzarsi
per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    3.  Il  candidato  affetto  da  invalidita'  uguale  o  superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e'  tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso  alle  prove
scritte,  sempre  previa  presentazione,  con  le  medesime  suddette
modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 2,  della
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita'. A tal fine,  il  candidato  nella  domanda  compilata
online dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. 
    4.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,   dovranno   essere   adeguatamente   documentate,    con
certificazione medica, rilasciata da struttura  pubblica,  che  sara'
valutata dalla competente commissione esaminatrice e  tempestivamente
comunicata,  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento
indirizzata al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca - Dipartimento per la  programmazione  e  la  gestione  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per  le
risorse umane e finanziarie - Ufficio II  reclutamento  e  formazione
del personale del Ministero - Viale Trastevere 76/A - 00153  -  Roma,
oppure a mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it.

Art. 8 Diario delle prove scritte o preselettive: comunicazioni ai candidati

				Art. 8 
 
 
Diario delle prove scritte o preselettive: comunicazioni ai candidati 
 
 
    1. nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  serie
speciale "Concorsi ed esami" del 29 maggio 2018   verra'  dato  avviso
delle modalita', della sede, della data  e  dell'ora  di  svolgimento
delle prove scritte ovvero delle eventuali prove preselettive  o  del
loro eventuale rinvio. 
    2. Le medesime informazioni, come anche le  altre  comunicazioni,
saranno disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, mediante pubblicazione nel  portale  accessibile
al  seguente  indirizzo  web:  bando253funzionari-miur.cineca.it.  Le
informazioni personali relative  allo  svolgimento  ed  ai  risultati
delle prove di  ciascun  candidato  saranno  accessibili  sempre  dal
suddetto  indirizzo  all'interno  dell'area  riservata   predisposta,
utilizzando le credenziali fornite al momento dell'autenticazione.

Art. 9 Commissione esaminatrice

				Art. 9 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. Con successivo provvedimento del  direttore  generale  per  le
risorse umane e finanziarie, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 ed in conformita'
ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera  e),  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  sara'  nominata  la  commissione
esaminatrice, ai sensi della normativa vigente in tema  di  procedure
concorsuali. 
    2. Per supplire ad eventuali temporanee  assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. La commissione esaminatrice  puo'  essere  integrata  in  ogni
momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua  inglese  e  da
uno o piu' componenti esperti di informatica. 
    4. Qualora il numero dei candidati che abbiano sostenuto le prove
scritte superi  le  mille  unita',  la  commissione,  con  successivo
decreto, puo' essere integrata  di  un  numero  di  componenti  e  di
segretari aggiunti, tali da permettere, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni.

Art. 10 Prove d'esame

				Art. 10 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due  prove  scritte  ed  un  colloquio
interdisciplinare e sono diretti ad  accertare  il  possesso  di  una
adeguata cultura amministrativa, giuridica e contabile, capacita'  di
analisi e sintesi, conoscenze di base delle principali  problematiche
connesse  all'organizzazione  ed   alle   attivita'   del   Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e delle  Istituzioni
scolastiche,  unitamente  alla  conoscenza  della  lingua  inglese  e
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse. 
    2. La prima prova scritta, la cui durata  sara'  stabilita  dalla
commissione, consistera'  nella  somministrazione  di  una  serie  di
quesiti a risposta sintetica. Tale prova avra' ad oggetto le seguenti
materie: a) diritto costituzionale; b) diritto  dell'unione  europea;
c)  diritto  amministrativo;  d)  diritto  civile,  con   particolare
riferimento  alle  obbligazioni  ed  ai  contratti;  e)  contabilita'
pubblica; f) diritto  del  lavoro,  con  particolare  riferimento  al
pubblico  impiego;  g)  elementi  di  organizzazione  del   Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e delle  istituzioni
scolastiche. 
    3. La seconda prova scritta, la cui durata sara' stabilita  dalla
commissione, consistera' nella redazione di un  elaborato  su  uno  o
piu' argomenti interdisciplinari riguardanti le  materie  di  cui  al
comma precedente. 
    4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e'  fatto  divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati,  supporti  cartacei,  pubblicazioni  e  stampe   di   qualsiasi
tipologia e genere, nonche'  di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione,  la   commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    5. E' fatto, altresi', assoluto divieto di  introdurre  ed  usare
nell'aula d'esame durante la  prova  codici  giuridici  contenenti  i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. 
    6. L'assenza anche ad  una  sola  delle  prove  scritte  comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 
    7. Al colloquio interdisciplinare sono ammessi  i  candidati  che
abbiano riportato non meno di ventuno trentesimi  in  ciascuna  delle
prove scritte. 
    8. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica,  a  mezzo
raccomandata AR, oppure via PEC, laddove fornita, oltre che presso il
portale        accessibile        all'         indirizzo         web:
bando253funzionari-miur.cineca.it,  all'interno  dell'area  riservata
predisposta  per  ciascun  candidato,  con  l'indicazione  del   voto
riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni  prima
del giorno in cui devono sostenere la prova stessa. 
    9. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle
prove  scritte,  sulle  seguenti  materie:  a)  diritto  penale,  con
particolare riguardo ai delitti contro la  pubblica  amministrazione;
b) elementi di diritto processuale civile e del lavoro;  c)  elementi
sullo stato giuridico del personale scolastico. 
    10. Nell'ambito  della  prova  orale  e',  inoltre,  prevista  la
valutazione della conoscenza della lingua inglese  mediante  esercizi
di lettura, traduzione e conversazione. Viene, altresi', accertata la
conoscenza,  da  parte  del  candidato,  dell'utilizzo  dei   sistemi
applicativi informatici di piu' comune impiego. 
    11.  La  prova  orale  si  intende  superata  dai  candidati  che
conseguono un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. 
    12. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione  della
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte. 
    13. Le sedute della prova orale sono  pubbliche.  Al  termine  di
ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    14. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445.

Art. 11 Prova di preselezione

				Art. 11 
 
 
                        Prova di preselezione 
 
 
    1. Nel caso in cui, per l'elevato numero di candidati,  si  renda
necessario effettuare  una  prova  preselettiva,  questa  consistera'
nella somministrazione di  100  quesiti,  vertenti  sulle  discipline
previste per le prove scritte indicate nel  precedente  art.  10,  da
risolvere nel tempo massimo di 90 minuti. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte,  delle  quali  solo  una  e'
esatta. 
    2. All'esito della preselezione,  sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei
posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano
conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai  fini
dell'ammissione alle prove scritte. 
    3.  Con  avviso  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami"  viene
resa  nota  la  pubblicazione  sul  sito   internet   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  dell'elenco  dei
candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalita',  del
luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle  prove  stesse.  Il
diario delle prove scritte e' pubblicato almeno quindici giorni prima
dello svolgimento delle prove medesime.  I  suddetti  candidati  sono
tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno,  nell'ora  e
nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a  tutti
gli effetti. 
    4. Ove necessario, lo svolgimento delle prove preselettive potra'
essere effettuato ricorrendo a  preselezioni  decentrate  per  ambito
regionale o interregionale. A tal fine, i candidati vengono suddivisi
territorialmente  in  base  all'ambito  indicato  nella  domanda   di
ammissione al concorso secondo il seguente schema: 
 
              =========================================
              |        Ambito         |    Codice     |
              +=======================+===============+
              |ABRUZZO                |ABR01          |
              +-----------------------+---------------+
              |BASILICATA             |BSC02          |
              +-----------------------+---------------+
              |CALABRIA               |CBR03          |
              +-----------------------+---------------+
              |CAMPANIA               |CMP04          |
              +-----------------------+---------------+
              |EMILIA ROMAGNA         |EMR05          |
              +-----------------------+---------------+
              |FRIULI VENEZIA GIULIA  |FVG06          |
              +-----------------------+---------------+
              |LIGURIA                |LGR07          |
              +-----------------------+---------------+
              |LAZIO                  |LZO08          |
              +-----------------------+---------------+
              |LOMBARDIA              |LMB09          |
              +-----------------------+---------------+
              |MARCHE                 |MCH10          |
              +-----------------------+---------------+
              |MOLISE                 |MLS11          |
              +-----------------------+---------------+
              |PIEMONTE               |PMT12          |
              +-----------------------+---------------+
              |PUGLIA                 |PGL13          |
              +-----------------------+---------------+
              |SARDEGNA               |SRD14          |
              +-----------------------+---------------+
              |SICILIA                |SCL15          |
              +-----------------------+---------------+
              |TOSCANA                |TSC16          |
              +-----------------------+---------------+
              |UMBRIA                 |UMB17          |
              +-----------------------+---------------+
              |VENETO                 |VNT18          |
              +-----------------------+---------------+
 
    La scelta del suddetto ambito regionale non  garantisce  comunque
ai candidati un collegamento automatico con la  sede  di  svolgimento
della preselezione e non costituisce una scelta  dell'eventuale  sede
di destinazione al momento dell'approvazione della graduatoria.

Art. 12 Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva

				Art. 12 
 
 
              Modalita' di predisposizione dei quesiti 
               e svolgimento della prova preselettiva 
 
 
    1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
puo' avvalersi, per la predisposizione e  formulazione  dei  quesiti,
nonche' per l'organizzazione della preselezione, di enti,  aziende  o
istituti specializzati operanti nel  settore  della  selezione  delle
risorse  umane.  La   commissione   esaminatrice   provvedera'   alla
validazione dei quesiti. 
    2.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. 
    3.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari,  testi,  appunti
di qualsiasi natura e di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    4. E' fatto, altresi', divieto ai  candidati  di  comunicare  tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione  con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  e  con  i
componenti della commissione esaminatrice. 
    5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    6. L'assenza dalla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso.

Art. 13 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito

				Art. 13 
 
 
              Formazione, approvazione e pubblicazione 
                della graduatoria generale di merito 
 
 
    1. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media  dei  voti
conseguiti in ciascuna prova scritta e della votazione conseguita nel
colloquio. Il punteggio ottenuto  nell'eventuale  prova  preselettiva
non ha valore ai fini della votazione complessiva. 
    2. I candidati che  abbiano  superato  il  colloquio  devono  far
pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva  e
preferenza, gia' indicati nella domanda,  a  pena  di  decadenza  dai
benefici, alla competente Direzione generale per le risorse  umane  e
finanziarie,  entro  il  termine  perentorio   di   giorni   quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno  sostenuto  il
colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale  del
Ministero - Viale Trastevere 76/A - 00153  -  Roma,  oppure  a  mezzo
posta      elettronica      certificata      (PEC)      all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it. Tale documentazione non  e'  richiesta
nel caso in cui il Ministero  dell'istruzione,  della  universita'  e
ricerca ne sia gia' in possesso o ne possa disporre, richiedendola ad
altre  pubbliche   amministrazioni,   purche'   l'Amministrazione   e
l'ufficio presso cui la relativa documentazione e'  depositata  siano
individuabili in base alle dichiarazioni  rese  dal  candidato  nella
domanda. 
    3. Non sono valutati  titoli  di  riserva  e  preferenza  la  cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    4. Il direttore generale delle risorse umane  e  finanziarie,  al
termine dei lavori della commissione  esaminatrice,  riconosciuta  la
regolarita'  del  procedimento  del  concorso,  approva  con  proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti,
la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei  nelle  prove
concorsuali. Con  lo  stesso  provvedimento,  il  direttore  generale
dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto  delle  riserve  di  posti  e,  a
parita' di merito, dei titoli di preferenza di  cui  all'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    5. La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori
del  concorso,  e'  pubblicata  nel  sito  internet   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'   e   della   ricerca.   Di   tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". Dalla data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnative.

Art. 14 Costituzione del rapporto di lavoro

				Art. 14 
 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
 
    1.   La   vincita   del   concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare   un   contratto   individuale   di   lavoro,   finalizzato
all'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno   ed
indeterminato    nel    profilo    professionale    di    funzionario
amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1,
del  ruolo  unico  del  personale   del   Ministero   dell'istruzione
dell'universita'  e  della  ricerca,   ai   sensi   della   normativa
legislativa e contrattuale vigente. 
    3. I vincitori vengono assegnati nella  sede  di  servizio  sulla
base della posizione nella graduatoria di merito e  delle  preferenze
espresse  all'atto   dello   scorrimento   della   graduatoria,   con
riferimento ai posti disponibili di cui al comma 4  dell'art.  1  del
presente bando. Ai sensi dell'art.  14  del  CCNL  Funzioni  centrali
triennio 2016-2018, sottoscritto il 12  febbraio  2018,  i  vincitori
sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi. 
    4. I vincitori devono permanere nella sede di prima  destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni,  a  norma  dell'art.  35,
comma 5 bis, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    5.  Se  un  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.

Art. 15 Accesso agli atti del concorso

				Art. 15 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990,  n.
241 e  conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  3  del  decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60,  l'accesso  alla  documentazione
attinente ai lavori  concorsuali  e'  consentito  in  relazione  alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini  gli  atti
stessi sono preordinati. 
    2. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
     3. L'Amministrazione puo' disporre il differimento  al  fine  di
assicurare la riservatezza dei lavori della  commissione,  la  tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

				Art. 16 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati  presso
la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate  le  domande
di partecipazione al concorso e sono utilizzati ai  soli  fini  della
gestione della procedura concorsuale. I dati  personali  forniti  dai
vincitori del  concorso  sono  successivamente  raccolti  e  trattati
presso una banca dati automatizzata  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la programmazione
e la gestione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  -
Direzione  generale  per  le  risorse  umane  e  finanziarie,   viale
Trastevere,  76/A  -   00153   Roma,   per   l'eventuale   successiva
instaurazione del rapporto di lavoro. 
    2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il  candidato  ai
fini della valutazione dei requisiti di  partecipazione.  Il  mancato
adempimento determina l'esclusione dal concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle altre Strutture  dell'amministrazione  ed  alle  amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento  del  concorso  o
alla posizione giuridico-economica dei candidati. 
    4. L'interessato ha  il  diritto  di  accedere  ai  dati  che  lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento  per  motivi
illegittimi. 
    5. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - Viale Trastevere 76/A - 00153 - Roma.

Art. 17 Norme di salvaguardia

				Art. 17 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
si riserva la facolta' di annullare o revocare il presente  bando  di
concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,
nonche' le connesse attivita' di assunzione,  modificare,  fino  alla
data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in
decremento, sospendere  l'assunzione  dei  vincitori  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  anche   in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o  in  parte,  o  imponessero  di  differire  o
ritardare assunzioni di personale. 
    2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando,  valgono
le disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento di personale. 
    3. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed  esami",  nonche'  all'interno  del  sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. 
    Roma, 19 marzo 2018  
 
                                         Il direttore generale: Greco

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