MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO Concorso per la nomina di sedici allievi agenti del Corpo forestale dello Stato, in qualita' di atleti del gruppo sportivo forestale. (14E01383)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 28-03-2014

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso per la nomina di sedici allievi agenti del Corpo forestale dello Stato, in qualita' di atleti del gruppo sportivo forestale. (14E01383)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO
  • Data: 28-03-2014
  • Scadenza: 28-04-2014

Art. 1 Posti a concorso e categorie di destinatari

			IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO 
 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in  particolare  l'art.
16 concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale  dello
Stato tra le Forze di polizia; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare  l'art.
26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte  per  l'accesso  ai
ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata  illegittima
dalla Corte costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391; 
    Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e  successive
modificazioni, recante il Codice delle pari opportunita' tra  uomo  e
donna;. 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  febbraio
1991, n. 132, concernente il regolamento dei  requisiti  psico-fisici
ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti  ai
ruoli del Corpo forestale  dello  Stato  che  espletano  funzioni  di
polizia ed i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale dello stesso Corpo; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
marzo 1991, n. 138, che stabilisce i minimi  limiti  di  statura  per
l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del  Corpo
forestale dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  e  successive  modificazioni,  concernente  il  regolamento
recante   norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle    pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei  concorsi  unici  e
delle altre faune di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, in materia di riordino delle  carriere  del  personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; 
    Vista  la  legge  15  maggio   1997,   n.   127,   e   successive
modificazioni,  ed  in  particolare  i  commi  6  e  7  dell'art.  3,
concernenti il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e  il
titolo preferenziale relativo all'eta'; 
    Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2  giugno
1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di  eta'  per
la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo  forestale  dello
Stato; 
    Visto l'art. 15 del decreto legislativo 23 luglio  1999,  n.  242
recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano -  CONI,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 agosto 2004; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n.  445,  recante  il  nuovo  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2003,
n.  264,  recante   il   regolamento   concernente   l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155; 
    Vista  la  legge  6  febbraio  2004,  n.  36,  recante  il  nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole   e
forestali 24 marzo 2005, istitutivo del Gruppo sportivo forestale; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  novembre
2005, n. 259, concernente il  reclutamento  ed  il  trasferimento  ad
altri ruoli di atleti del Gruppo sportivo forestale; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 concernente  il
codice dell'ordinamento militare, ed in  particolare  l'art.  636  in
materia di obiettori di coscienza, nonche' quindi la  legge  6  marzo
2001, n. 64, concernente l'istituzione del servizio civile nazionale; 
    Visto la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare  l'art.
28 relativo al personale dei  gruppi  sportivi  delle  forze  armate,
delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    Visto il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del  25
ottobre 2011, relativo alla individuazione delle sedi  delle  sezioni
sportive,  alla  regolamentazione  del  loro  funzionamento  e   alla
riorganizzazione delle discipline sportive; 
    Considerate  le  attuali  vacanze  nel  contingente  del   Gruppo
sportivo forestale previsto all'art. 1 del citato D.P.R. 259/05; 
    Visto l'art. 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
con il  quale  e'  stata  autorizzata,  tra  l'altro,  la  spesa  per
assunzioni di personale del Corpo forestale  dello  Stato,  anche  in
deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, per 16 milioni
a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle
vacanze dei  ruoli  superiori  e  con  successivo  riassorbimento  al
passaggio a tali ruoli; 
    Preso atto delle somme residue sul predetto  stanziamento  di  16
milioni di euro; 
    Ritenuto di bandire un concorso pubblico per titoli, riservato ad
atleti riconosciuti di interesse nazionale, per la nomina  di  sedici
allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita' di  atleti
del   Gruppo   sportivo   forestale,    da    assumere    a    valere
sull'autorizzazione di cui al citato comma 346; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
             Posti a concorso e categorie di destinatari 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per  la  nomina  di
sedici allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita'  di
atleti del Gruppo sportivo  forestale,  ripartiti  nelle  discipline,
nelle  specialita'  e  nelle  categorie   di   seguito   indicate   e
riconosciuti  dal  CONI  o  dalle  Federazioni   sportive   nazionali
competenti     "atleti     di     interesse     nazionale"      nella
disciplina/specialita'/categoria per cui si concorre: 
      "Atletica leggera" (Federazione nazionale competente FIDAL)  (1
posto): 
        Cod. A1) n. 1 atleta di  sesso  femminile  nella  specialita'
"3000 piani e 5000 piani". 
      "Canottaggio" (Federazione nazionale competente FIC) (2 posti): 
        Cod. B1) n. 2 atleti  di  sesso  maschile  nella  specialita'
olimpica "4 senza pesi leggeri". 
      "Ciclismo" (Federazione nazionale competente FCI) (1 posto): 
        Cod. C1) n. 1 atleta  di  sesso  maschile  nella  specialita'
olimpica "Mountain bike XCO". 
      "Nuoto" (Federazione nazionale competente FIN) (2 posti): 
        Cod. D1) n. 1 atleta di  sesso  femminile  nella  specialita'
"200 rana vasca corta e vasca lunga, 200 misti vasca lunga". 
        Cod. D2) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' "200
stile libero vasca lunga". 
      "Pugilato" (Federazione nazionale competente FPI) (3 posti): 
        Cod. E1) n. 1 atleta di sesso femminile nella  categoria  "64
kg.". 
        Cod. E2) n. 1 atleta di sesso maschile  nella  categoria  "69
kg.". 
        Cod. E3) n. 1 atleta di sesso maschile  nella  categoria  "81
kg.". 
      "Scherma" (Federazione nazionale competente FIS) (1 posto): 
        Cod. F1) n. 1 atleta  di  sesso  maschile  nella  specialita'
"Fioretto". 
      "Sport del ghiaccio" (Federazione nazionale competente FISG) (1
posto): 
        Cod. G1) n. 1 atleta di  sesso  femminile  nella  specialita'
olimpica "Pista lunga - sprint". 
      "Sport equestri" (Federazione  nazionale  competente  FISE)  (1
posto): 
        Cod. H1) n. 1 atleta  di  sesso  maschile  nella  specialita'
olimpica "Salto ostacoli". 
      "Sport invernali" (Federazione nazionale  competente  FISI)  (2
posti): 
        Cod. I1) n. 1 atleta di sesso maschile nella  disciplina  Sci
Alpino "Slalom speciale e gigante". 
        Cod. I2) n. 1  atleta  di  sesso  maschile  nella  disciplina
"Combinata nordica". 
      "Tiro a  segno"  (Federazione  nazionale  competente  UITS)  (1
posto): 
        Cod. L1) n. 1 atleta  di  sesso  maschile  nella  specialita'
"Carabina 10 m. aria compressa". 
      "Tiro a  volo"  (Federazione  nazionale  competente  FITAV)  (1
posto): 
        Cod. M1) n. 1 atleta di  sesso  femminile  nella  specialita'
"Fossa olimpica". 
    2. Il concorso e' riservato a coloro che alla  data  di  scadenza
del  termine  utile   per   la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione  sono  riconosciuti,  dal  CONI  o  dalle  Federazioni
sportive nazionali competenti, "atleti di interesse nazionale"  nella
disciplina/specialita' per cui si concorre. L'atleta  deve,  inoltre,
essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  valutabili  della
categoria I di cui all'art. 6 del presente bando; 
    3. Qualora non dovessero essere coperti i posti per  una  o  piu'
delle  discipline/specialita'/categorie  tra  quelle  sopra  indicate
l'amministrazione si riserva la facolta' di  portare  gli  stessi  in
aumento di quelli destinati ad altra disciplina/specialita'/categorie
tra quelle indicate al comma 1. 
    4. Resta impregiudicata la facolta', con  decreto  del  Capo  del
Corpo forestale dello Stato, di  annullare  o  revocare  il  presente
bando  di  concorso,   sospendere   o   rinviare   gli   accertamenti
concorsuali,  di  modificare  il  numero   dei   posti   disponibili,
sospendere l'ammissione al  corso  di  formazione  dei  vincitori  in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, o  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero assunzioni di personale. Di tale  eventuale
decreto verra' data formale comunicazione mediante avviso  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 
    5. Gli allievi agenti sono ammessi  a  frequentare  un  corso  di
formazione della durata di dodici mesi al termine  del  quale  coloro
che superano gli esami vengono nominati agenti  del  Corpo  forestale
dello Stato per la successiva assegnazione.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Per  la  partecipazione  al  concorso  l'atleta  di  interesse
nazionale di cui all'art. 1, comma 2, deve  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) eta' non inferiore a diciotto anni e non  superiore  a  trenta
anni, con esclusione di qualsiasi elevazione. 
    c) consenso di chi esercita la patria potesta'; 
    d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
    e) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica; 
    f) qualita' morali e di condotta stabilite  per  l'ammissione  ai
concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi  dell'art.  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53, ossia di condotta incensurabile; 
    g) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e  1,60  per  le
donne, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 marzo 1991, n. 138; 
    h) idoneita' psicofisica al servizio nel  Corpo  forestale  dello
Stato, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132; 
    i) idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo  forestale  dello
Stato, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli  3  e  4
del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,n. 132; 
    j) non essere stato ammesso al servizio  civile  in  qualita'  di
obiettore di coscienza o aver  rinunciato  a  tale  status  ai  sensi
dell'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  (per  i
soli candidati di sesso maschile); 
    k) inesistenza  di  provvedimenti  di  espulsione,  destituzione,
licenziamento o dispensa per persistente insufficiente rendimento  da
una forza armata o di polizia o da  altra  pubblica  amministrazione,
ovvero di decadenza da un impiego  pubblico  conseguito  mediante  la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non  sanabile,
o di qualsiasi altro provvedimento equivalente ai precedenti comunque
denominato, nonche' inesistenza di  condanna  a  pena  detentiva  per
reati non colposi, di sottoposizione a misura  di  prevenzione  o  di
esclusione dall'elettorato politico attivo. 
    2. Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  al  concorso  e  mantenuti,  salvo  quello   relativo
all'eta', sino alla  data  di  decorrenza  della  nomina  ad  allievo
agente. 
    3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare  la  domanda
di  partecipazione,  valutare  e  verificare  se  possiede  tutti   i
requisiti  di  partecipazione  specificati  nel  bando  di  concorso.
L'esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei suddetti
requisiti, puo' avvenire in qualsiasi  momento  ed  e'  disposta  con
decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono redatte  secondo
l'apposito modello allegato, anche fotocopiabile  o  scaricatile  dal
sito Internet del Corpo forestale dello Stato  (www.corpoforestale.it
sotto la voce concorsi) oltre che  disponibile  presso  l'Ispettorato
generale del Corpo forestale dello Stato, in via G. Carducci, n. 5  -
Roma. 
    2. Le domande possono essere consegnate a mano, dalle  ore  08.30
alle  ore  12.30,  presso  il  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali - Corpo forestale dello  Stato  -  Ispettorato
generale - Divisione 13ª via G. Carducci, n. 5 - Roma oppure  spedite
a mezzo di  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: "Concorso
sportivi del Corpo forestale dello Stato, Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali  -  Corpo  forestale  dello  Stato  -
Ispettorato generale - Divisione 13ª - via G. Carducci, n. 5 -  00187
Roma". 
    3. L'effettiva presentazione della domanda puo' essere comprovata
dall'interessato solo tramite l'apposita  ricevuta  rilasciata  dalla
citata Divisione 13ª o l'avviso di ricevimento della raccomandata. La
data di presentazione e'  la  data  della  consegna,  risultante  dal
timbro apposto dalla Divisione 13ª contestualmente  sulla  domanda  e
sulla  ricevuta  rilasciata  all'interessato,  ovvero  la   data   di
spedizione, comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante. 
    4. Il termine perentorio per la presentazione della domanda e' di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del  presente  bando  nella
 Gazzetta  Ufficiale. Non verranno  accolte  le  domande  consegnate  o
spedite oltre il temine stabilito. 
    5.  Nella  domanda,  debitamente  firmata,   l'interessato   deve
dichiarare: 
    a) il proprio cognome e nome, la  data  e  il  luogo  di  nascita
nonche' la residenza;  le  candidate  coniugate  devono  indicare  il
cognome da nubile; 
    b)  la  disciplina/specialita'/categoria  per  cui  si  concorre,
specificando il relativo codice,  tra  quelli  elencati  all'art.  1,
comma 1, e la relativa denominazione; 
    c) di essere stato riconosciuto dal  CONI,  o  dalle  Federazioni
sportive   nazionali,   atleta   di   interesse    nazionale    nella
disciplina/specialita'/categoria per cui si concorre; 
    d) i titoli posseduti di cui all'art. 6, comma  1,  del  presente
bando; 
    e) il possesso della cittadinanza italiana ed  il  godimento  dei
diritti politici; 
    f) il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite  per
l'ammissione ai  concorsi  della  magistratura  ordinaria,  ai  sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
    g) le eventuali condanne penali riportate,  anche  se  sia  stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, comprese le
applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice  di  procedura
penale, gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio  carico,
gli eventuali  procedimenti  pendenti  per  l'applicazione  nei  suoi
confronti  di  misure  di  sicurezza  o  prevenzione,  in  ogni  caso
specificandone la natura;  in  caso  contrario  l'aspirante  dichiara
l'inesistenza di qualsiasi precedente penale e di qualsiasi pendenza; 
    h) il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
    i) per i soli candidati di sesso maschile, di  essere  in  regola
con gli obblighi di leva e di non essere  stato  ammesso  a  prestare
servizio  civile  in  qualita'  di  obiettore  di  coscienza  o  aver
rinunciato  a  tale  status  ai  sensi  dell'art.  636  del   decreto
legislativo 15 marzo 2010 , n. 66; 
    l) di non essere stato espulso da una Forza di polizia o armata e
di non essere  mai  incorso  in  provvedimenti  di  destituzione  dai
pubblici uffici o equivalenti, 
    m) gli eventuali precedenti rapporti d'impiego  presso  pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; 
    n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare,
senza riserve, tutto cio' che in esso e' stabilito. 
    Il candidato che, alla data della presentazione della domanda  di
partecipazione al concorso, e' minorenne, dovra' far vistare  la  sua
firma, apposta in calce alla domanda stessa, da entrambi i genitori o
dal  genitore  che  legittimamente  esercita  l'esclusivita'  o,   in
mancanza di essi, dal tutore. 
    6. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella  domanda
di partecipazione al concorso  risulti  il  difetto  di  uno  o  piu'
requisiti prescritti, e' disposta l'esclusione dal concorso. 
    7. Il candidato  che  intende  far  valere  titoli  preferenziali
previsti all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e  successive  modificazioni,  gia'
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  deve
dichiararne  il   possesso,   sotto   la   propria   responsabilita',
esclusivamente nella domanda di partecipazione. 
    8. Il candidato, oltre alla  residenza,  deve  indicare,  qualora
diverso dalla residenza, il domicilio, completo di numero  di  codice
di avviamento postale,  al  quale  il  Ministero  dovra'  inviare  le
comunicazioni concernenti il  concorso.  Ogni  successiva  variazione
dell'indirizzo scelto per  le  comunicazioni  (residenza  o  apposito
domicilio)  deve  essere  tempestivamente  comunicata,  a  mezzo   di
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  al  seguente  indirizzo:
"Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  -  Corpo
forestale dello Stato  -  Ispettorato  generale  -  Divisione  13ª  -
Concorso Sportivi - via G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma". 
    9. L'esclusione  dal  concorso  per  la  mancata  osservanza  dei
termini perentori di presentazione  della  domanda,  per  vizi  nella
presentazione o compilazione ovvero per le dichiarazioni nella stessa
contenute dalle quali  emerga  il  difetto  anche  di  uno  solo  dei
prescritti requisiti,  puo'  avvenire  in  qualsiasi  momento  ed  e'
disposta con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato. 
    10. L'Amministrazione non assume alcuna  responsabilita'  per  il
caso  di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente   da   inesatta
indicazione di recapito da  parte  del  candidato,  o  da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo  indicato  nella
domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4 Allegati alla domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
 
               Allegati alla domanda di partecipazione 
 
 
    1. Alla domanda di partecipazione al concorso il  candidato  deve
allegare in originale la certificazione, rilasciata dalle federazioni
sportive  nazionali  competenti  indicate  all'art.   1,   comma   1,
attestante il riconoscimento della qualifica di atleta  di  interesse
nazionale nella disciplina/specialita'/categoria per cui si concorre.
L'assenza di tale certificazione in  allegato  comporta  l'esclusione
dal concorso. 
    2. Ai fini della valutazione dei titoli di cui a successivo  art.
6,  il  candidato  deve  allegare  in  originale  alla   domanda   di
partecipazione  al  concorso  la  documentazione,  rilasciata   dalle
federazioni sportive nazionali competenti indicate all'art.  1  comma
1, comprovante il possesso dei titoli sportivi dichiarati di cui alle
categoria I e, se dichiarato, comprovante il possesso  dell'attestato
di tecnico di cui alla categoria II,  punto  2.  I  rimanenti  titoli
della categoria II potranno essere  autocertificati  ai  sensi  della
normativa vigente con una idonea dichiarazione sostitutiva  ai  sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenente l'indicazione della data
di rilascio e  degli  estremi  identificativi  dell'  amministrazione
certificante nonche' di tutti gli altri elementi  indispensabili  per
accertare la veridicita' della dichiarazione. Non  saranno  presi  in
considerazione e valutati i titoli dichiarati ma non documentati,  ai
sensi e nei modi previsti dalla normativa vigente, in  allegato  alla
domanda. 
    3. I candidati che nella domanda di  partecipazione  al  concorso
hanno dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di cui al comma
7 dell'art. 3,  dovranno  eventualmente  attestarne  il  possesso  su
richiesta dell' Amministrazione.

Art. 5 Commissione per la valutazione dei titoli

				Art. 5 
 
 
              Commissione per la valutazione dei titoli 
 
 
    1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione  nominata
dal Capo del Corpo forestale dello Stato cosi' composta: 
    un funzionario del Corpo con qualifica dirigenziale, presidente; 
    il responsabile dell'Ufficio di Coordinamento del Gruppo sportivo
forestale, membro; 
    un funzionario addetto alla competente  divisione  del  personale
con qualifica non  inferiore  a  vice  questore  aggiunto  forestale,
membro; 
    un direttore tecnico di una sezione sportiva del Gruppo  sportivo
forestale, membro; 
    un appartenente al ruolo  degli  ispettori  del  Corpo  forestale
dello Stato o qualifiche equiparate, segretario. 
    2. La commissione puo'  avvalersi  altresi'  di  membri  tecnici,
appositamente nominati per la valutazione dei  titoli  delle  singole
discipline/specialita'/categorie. 
    3. La commissione procede alla valutazione dei titoli  secondo  i
criteri di cui al successivo art. 6.

Art. 6 Valutazione dei titoli

				Art. 6 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. La commissione di cui all'art. 5 provvede, per ciascun  codice
di disciplina/specialita', a definire preventivamente  i  criteri  di
valutazione  dei  sottoindicati  titoli,   assegnando   il   relativo
punteggio a  seconda  della  disciplina/specialita'/categoria,  senza
superare i seguenti valori massimi a fianco di ciascuno indicati: 
      A) Categoria I 
    1) Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi;  terzo
classificato  alle  Olimpiadi;  record   olimpico;   finalista   alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30. 
    2) Campione olimpico  giovanile  (Youth  Olympic  Games  -  YOG);
secondo classificato alle  Olimpiadi  giovanile;  terzo  classificato
alle Olimpiadi giovanile; record olimpico giovanile;  finalista  alle
Olimpiadi giovanile; partecipazione alle Olimpiadi giovanile: fino  a
Punti 15. 
    3)  Campione  mondiale;  secondo   classificato   al   campionato
mondiale, terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista  al  campionato  mondiale;  partecipazione  al   campionato
mondiale: fino a punti 25. 
    4)  Campione  mondiale  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato mondiale di categoria, terzo  classificato  al  campionato
mondiale di categoria; finalista al campionato mondiale di categoria;
partecipazione al campionato mondiale di categoria;  record  mondiale
di categoria: fino a punti 20 (punteggi differenziati tra categorie). 
    5) Vincitore assoluto di coppa del  mondo;  secondo  classificato
assoluto alla coppa del mondo; terzo classificato assoluto alla coppa
del mondo; finalista alla coppa del mondo;  vittoria  di  gara  della
coppa del mondo; secondo classificato in gara della coppa del  mondo;
terzo classificato in gara della coppa del mondo; partecipazione alla
coppa del mondo: fino a punti 20 (punteggi differenziati tra Assoluti
e di Categoria). 
    6) Campione europeo; secondo classificato al campionato  europeo;
terzo classificato al campionato  europeo;  finalista  al  campionato
europeo; partecipazione al campionato europeo; record europeo: fino a
punti 15 (punteggi differenziati tra Assoluti e di Categoria). 
    7) Primo, secondo e terzo  posto  alle  Universiadi,  Giochi  del
Mediterraneo, Coppa Europa, Campionati mondiali militari (CISM): fino
a punti 12. 
    8) Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato
italiano  assoluto;  terzo  classificato   al   campionato   italiano
assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato  dal  quarto  al
sesto; dal settimo al decimo posto; record italiano assoluto: fino  a
punti 12. 
    9)  Campione  italiano  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato italiano di categoria; terzo  classificato  al  campionato
italiano di categoria; campionato italiano di categoria: classificato
dal quarto al sesto; dal settimo al decimo posto; record italiano  di
categoria: fino a punti 10 (punteggi differenziati tra categorie). 
    10) Componente la  squadra  nazionale  assoluta,  partecipante  a
competizioni   ufficiali   (esclusi   raduni,   stage    preparatori,
competizioni non ufficiali), -  oltre  venticinque  convocazioni;  da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 10. 
    11) Componente la squadra nazionale di categoria, partecipante  a
competizioni   ufficiali   (esclusi   raduni,   stage    preparatori,
competizioni non ufficiali), -  oltre  venticinque  convocazioni;  da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 8 (punteggi differenziati tra categorie). 
    12) Graduatoria federale  nazionale  assoluta  (o  Internazionale
laddove presente relativa agli atleti italiani) (per  il  2013  fara'
testo la graduatoria alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso):  classificato
dal primo al decimo posto: fino a punti 10. 
    13) Graduatoria federale nazionale di categoria (o Internazionale
laddove presente relativa agli atleti italiani) (per  il  2013  fara'
testo la graduatoria alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso):  classificato
dal primo al decimo posto: fino a punti 8 (punteggi differenziati tra
categorie). 
      B) Categoria II 
    1) Eta'  anagrafica  alla  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso: dal 18° al
29° anno a scalare: fino a punti 6. 
    2) Attestato di tecnico sportivo specialista (laddove la  singola
federazione  non  riporti  tale  specifica   dizione,   per   tecnico
specialista si intende un livello di tecnico superiore  a  quello  di
base): punti 1. 
    3) Diploma di laurea: punti 2. 
    4) Diploma di maturita' di  scuola  media  superiore  di  secondo
grado: punti 1 (non cumulabili con quelli previsti per il diploma  di
laurea). 
    5) Corso di specializzazione post laurea: punti 0,5. 
    6) Abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5. 
    2. La valutazione e' limitata ai titoli dichiarati nella  domanda
di partecipazione al concorso e/o attestati secondo  quanto  previsto
all'art. 4 comma 2. 
    3. I titoli sportivi, di cui alla categoria  I,  sono  valutabili
solo se acquisiti relativamente alla disciplina/specialita'/categoria
per cui si concorre. 
    4. I titoli sportivi, di cui alla categoria I, sono valutati solo
se acquisiti nel periodo dal  1°  gennaio  2013  sino  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso. Per i titoli di  manifestazioni  con  cadenza
pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi  del  Mediterraneo,
Universiadi, YOG, EYOF, EYOWF etc.), oltre  a  quelli  acquisiti  nel
periodo temporale suddetto, sono valutabili  anche  quelli  acquisiti
antecedentemente al 1 gennaio 2013 se  relativi  all'ultima  edizione
della manifestazione effettuata prima della scadenza del  termine  di
presentazione domanda. 
    5. I titoli di  staffette  e  campionati  a  squadra  di  livello
nazionale non sono valutabili. 
    6. Nella Categoria I, per ciascuno dei titoli nazionali  definiti
ai punti 8, 9, 12, 13, possono essere sommati al massimo i migliori 3
punteggi presentati. 
    7. Per poter aspirare ad essere ammessi alla fase successiva  del
concorso, relativa agli accertamenti di cui all'art. 7, il candidato,
oltre ad essere atleta di interesse  nazionale,  deve  conseguire  un
punteggio minimo, dato dalla sommatoria dei titoli della Categoria I,
di almeno 4 punti. 
    8. Il  punteggio  conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  e'
portato   a   conoscenza   dell'interessato   tramite   comunicazione
individuale oppure tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale del
Corpo forestale dello Stato,  di  cui  e'  data  notizia  con  avviso
inserito nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  4ª
serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 7 Accertamenti di idoneita' agonistica, fisica e psico-attitudinale

				Art. 7 
 
 
  Accertamenti di idoneita' agonistica, fisica e psico-attitudinale 
 
 
    1. I soli candidati rientranti nella fattispecie di cui al  comma
7 dell'art. 6, nell'ordine del punteggio risultante dalla valutazione
dei    titoli    di    cui    all'art.    6    per     la     singola
disciplina/specialita'/categoria, nel limite  massimo  dei  posti  da
coprire  o  nel  maggior  numero  ritenuto  opportuno  a  discrezione
dell'Amministrazione,  sono  invitati,  in   conformita'   a   quanto
stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  27
febbraio 1991, n. 132, a sottoporsi agli accertamenti della idoneita'
fisica, agonistica e psico-attitudinale da parte di  una  commissione
composta da quattro medici esperti  della  pubblica  amministrazione,
presieduta dal sanitario del Corpo  per  l'Ispettorato  generale.  Il
giudizio di idoneita' o non  idoneita',  espresso  dalla  commissione
medica,  e'  definitivo  e  comporta,  in  caso  di  non   idoneita',
l'esclusione dal concorso. 
    2. La lettera d'invito conterra' l'indicazione degli accertamenti
clinici da esibire alla commissione, ai  quali  devono  sottoporsi  i
candidati presso le proprie  AA.SS.LL.  o  altra  struttura  pubblica
specificata nella lettera stessa, nei trenta  giorni  antecedenti  la
convocazione. 
    3. In caso di assenza agli accertamenti  o  accertamento  di  non
idoneita' dei candidati invitati,  sono  convocati  i  candidati  che
seguono  nelle  graduatorie  dei  titoli,  in  relazione   ai   posti
disponibili.

Art. 8 Graduatoria degli idonei, dichiarazione dei vincitori, nomina ad allievo agente ed ammissione al corso di formazione.

				Art. 8 
 
 
       Graduatoria degli idonei, dichiarazione dei vincitori, 
   nomina ad allievo agente ed ammissione al corso di formazione. 
 
 
    1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con
decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato  sono  approvate  le
graduatorie finali del concorso formate dai soli candidati  giudicati
idonei agli accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale  di
cui all'art. 7,  secondo  l'ordine  del  punteggio  risultante  dalla
valutazione dei  titoli  di  cui  all'art.  6  e,  in  caso  di  pari
punteggio, dalla valutazione dei titoli  preferenziali.  I  candidati
idonei inseriti nelle  graduatorie  finali,  secondo  l'ordine  delle
stesse e fino alla copertura dei posti disponibili,  sono  dichiarati
vincitori del concorso. 
    2. Il decreto  di  cui  al  comma  1  e'  inviato  all'Organo  di
controllo e pubblicato sul Bollettino ufficiale del  Corpo  forestale
dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  4ª
serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla data  di  pubblicazione  di
detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. I termini
per  eventuali  impugnative  connesse  a  giudizi  di  non  idoneita'
conseguenti agli accertamenti  di  cui  all'art.  6  decorrono  dalla
comunicazione all'interessato della norma su cui risulta  fondato  il
giudizio di non idoneita', anche qualora  effettuata  successivamente
al predetto avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 
    3. Con lo stesso o con altro decreto del Capo del Corpo forestale
dello Stato, i vincitori del concorso sono  nominati  allievi  agenti
del Corpo forestale dello Stato in  qualita'  di  atleti  del  Gruppo
sportivo forestale ed ammessi a frequentare il corso di formazione di
cui all'art. 1, comma 5. 
    4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso
di formazione senza giustificato motivo nel giorno di convocazione al
corso, comporta la decadenza dalla nomina ad allievo agente. 
    5. L'inserimento nella graduatoria dei titoli e nella graduatoria
finale degli idonei, la dichiarazione di vincitore del  concorso,  la
nomina ad allievo agente e l'ammissione al corso, di cui ai commi 1 e
3,  sono,  in  ogni  caso,  da  intendersi  disposti   con   riserva,
subordinatamente all'esito dei controlli di cui all'art. 9 e comunque
alla effettiva  regolarita'  della  presentazione  della  domanda  di
partecipazione  al  concorso  nonche'  all'effettivo   possesso   dei
requisiti di partecipazione al concorso.

Art. 9 Documentazione e controlli

				Art. 9 
 
 
                     Documentazione e controlli 
 
 
    1. I candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  per  la
nomina ad allievo agente in qualita' di atleti  del  Gruppo  sportivo
forestale saranno invitati, all'atto  dell'assunzione,  a  presentare
dichiarazione  sostitutiva,  come  da  modello  che  sara'   allegato
all'invito, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  comprovante  il  possesso  dei   requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso specificati  nell'invito
stesso. La  mancata  consegna  del  documento  predetto,  o  l'omessa
regolarizzazione dello stesso, entro il termine di trenta giorni  dal
ricevimento dell'invito, comportera' la  decadenza  dalla  nomina  ad
allievo agente. 
    2. L'amministrazione procede ai  controlli  sul  contenuto  delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dai  candidati.  Fermo  restando
quanto previsto dagli articoli 75 e 76  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal  controllo  di
cui sopra emerga la non veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate,
il dichiarante  decade  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento
emanato sulla  base  delle  dichiarazioni  non  veritiere  e  il  suo
nominativo sara' segnalato all'autorita' giudiziaria per le azioni di
competenza. 
    3. Prima dell'inizio del corso l'Amministrazione  si  riserva  la
facolta' di accertare il  mantenimento  dell'idoneita'  fisica  degli
allievi agenti. Per coloro che non risultino idonei  verra'  revocata
la nomina ad allievo agente.

Art. 10 Corso di formazione e nomina ad agente

				Art. 10 
 
 
               Corso di formazione e nomina ad agente 
 
 
    1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e'  volto
a   permettere   il   conseguimento   dell'istruzione   professionale
necessaria all'impiego, con particolare riferimento alle attivita' di
polizia,  antincendio,  di  protezione  civile  e  di  controllo  del
territorio. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso  sono
fissati con decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato. 
    2. Per quanto riguarda  disciplina  ed  istruzione,  gli  allievi
agenti sono soggetti, durante il corso, al regolamento  della  Scuola
del Corpo forestale dello Stato 
    3. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello  Stato  compete,
ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
il trattamento  economico  previsto  per  gli  allievi  agenti  della
Polizia di Stato. 
    4. Gli allievi agenti frequentanti il  corso  che  dichiarino  di
rinunciare al corso sono dimessi dal corso stesso con  cessazione  di
ogni rapporto con l'Amministrazione. 
    5. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi  di
assenza, nonche' le espulsioni dal corso, sono disciplinate  all'art.
5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201. 
    6. Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti  devono
sostenere gli esami finali le cui modalita' sono fissate con  decreto
del Capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che  non
superano gli esami finali sono dimessi dal corso  con  cessazione  di
ogni rapporto con l'Amministrazione. Gli allievi agenti che  superano
gli esami forali sono nominati, nell'ordine della graduatoria  finale
del  corso,  agenti  del  Corpo  forestale  dello   Stato,   prestano
giuramento e sono assegnati alla Sezione sportiva di competenza. 
    7. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.  17  novembre  2005,  n.  259,
all'atto della cessazione dell'attivita' agonistica gli  atleti  sono
assegnati a sedi di servizio del Corpo forestale dello Stato  secondo
le  normative  vigenti  per  essere  impiegati  in  altre   attivita'
istituzionali.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

				Art. 11 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i  dati  forniti  dai  candidati  sono  raccolti
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale -  Divisione  13ª,
per le finalita' di gestione del concorso e  successivamente  saranno
trattati  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
d'impiego . 
    2. Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I dati medesimi potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate  allo  svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato. 
    4. L'interessato gode dei diritti  di  cui  al  Titolo  II  della
citata legge, tra i  quali  il  diritto  d'accesso  ai  dati  che  lo
riguardano. 
    5. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali -  Corpo
forestale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale -  Divisione   13ª,
titolare del trattamento.  Il  responsabile  del  trattamento  e'  il
Direttore della suddetta Divisione 13ª. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana e sottoposto a controllo,  ai  sensi  della
vigente normativa. 
 
      Roma, 24 marzo 2014  
 
                              Il Capo del Corpo Forestale dello Stato 
                                              Patrone

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