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- Atto numero 13E01377 del 29-03-2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, Relative all'anno 2013. (Ordinanza ministeriale 21 febbraio 2013). (13E01377)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29-03-2013
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, Relative all'anno 2013. (Ordinanza ministeriale 21 febbraio 2013). (13E01377)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- Data: 29-03-2013
Art. 1 Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2013 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,
IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244";
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante
"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore";
Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante
"Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici,
gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' e
negli Istituti superiori";
Visto il regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni, recante "Disposizioni sull'ordinamento didattico
universitario";
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni";
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive
modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante "Norme sugli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,
n. 980, e successive modificazioni, recante "Approvazione del
regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di biologo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001,
n. 195, concernente "Regolamento recante modifica al decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione
del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della
professione di biologo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982,
n. 981, e successive modificazioni. recante "Approvazione del
regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di geologo";
Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992,
concernenti rispettivamente "Regolamento recante norme sul tirocinio
pratico post lauream per l'ammissione all'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" e
"Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo";
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante "Modifiche ed
integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme
concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di
dottore forestale";
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante
"Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di dottore agronomo e dottore forestale";
Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante "Ordinamento della
professione di assistente sociale e istituzione dell'albo
professionale";
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente
"Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di assistente sociale";
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie";
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante
"Determinazione delle classi delle lauree specialistiche";
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509";
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
Visto il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito nella
legge 1° agosto 2002, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in
materia di accesso alle professioni";
Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella
legge 11 luglio 2003, n. 170, recante "Disposizioni urgenti per le
universita' e gli enti di ricerca, nonche' in materia di abilitazione
all'esercizio di attivita' professionali";
Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso
nell'adunanza del 5 dicembre 2012;
Ordina:
Art. 1
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2013 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico
iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore,
paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,
biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo,
dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali,organizzativi
e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunita', dottore agronomo e dottore forestale,
agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario, assistente
sociale specialista e assistente sociale.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
per ciascuna sessione dai Rettori delle singole universita' in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.
Art. 2 I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.
Art. 2
I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna
professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.
Art. 3 I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 24 maggio 2013 e alla seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2013 presso la segreteria dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
Art. 3
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 24 maggio 2013 e alla
seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2013 presso la segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non puo' essere sostenuto l'esame per
l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'articolo
l.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del 18 ottobre 2013 facendo riferimento alla documentazione gia'
allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea, di laurea specialistica o laurea
magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in
attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita ai sensi
dell'ordinamento previgente, ovvero diploma universitario di cui alla
tabella A) allegata al citato D.P.R. n. 328 del 2001 in originale o
in copia autenticata o in copia notarile.
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di €.49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato
dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa
ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria
competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I laureati in psicologia secondo l'ordinamento previgente, i
laureati della classe 58/S e della classe LM51 e i laureati della
classe 34 e della classe L24 che intendono sostenere gli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo
devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della
competente facolta' dal quale risulti che, abbiano svolto il
tirocinio pratico prescritto dalle noi me vigenti.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nell'istarma medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonche' dei
certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.
Art. 4 I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalita' stabilite per
Art. 4
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e
comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento
del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini
prescritti con l'osservanza delle medesime modalita' stabilite per
tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una
dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di
partecipazione agli esami di laurea .
Art. 5 I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:
Art. 5
I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi
all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso
le seguenti sedi:
Attuario - Roma
Chimico - Bologna
Ingegnere - Trento
Architetto - Venezia
Dottore Agronomo e Dottore Forestale - Bolzano
Biologo - Bologna
Geologo - Bologna
Psicologo - Trieste
Assistente sociale - Trento
Art. 6 I candidati all'esame di abilitazione ad una professione per cui il decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 prevede dei settori nell'ambito delle sezioni, devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito.
Art. 6
I candidati all'esame di abilitazione ad una professione per cui
il decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 prevede dei
settori nell'ambito delle sezioni, devono indicare, per ciascuna
sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami
in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito.
Art. 7 I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui al decreto del
Art. 7
I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento
previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove
degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
Art. 8 Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 20 giugno 2013 e per la seconda sessione il giorno 21 novembre 2013. Per i possessori di laurea conseguita in base all'ordinamento
Art. 8
Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di
laurea magistrale o di laurea conseguita secondo il previgente
ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il
giorno 20 giugno 2013 e per la seconda sessione il giorno 21 novembre
2013. Per i possessori di laurea conseguita in base all'ordinamento
introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e di diploma
universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno
27 giugno 2013 e per la seconda sessione il giorno 28 novembre 2013.
Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con avviso nell'albo dell'universita' o istituto di istruzione
universitaria sede di esami.
Roma, 21 febbraio 2013
Il Ministro: Profumo